Doc. XVIII-bis, n. 78
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 final)
Approvato il 14 gennaio 2026
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025) 685 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta e dalle memorie depositate;
ritenuto pienamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di rafforzare, in linea con i solleciti formulati dalla Corte dei conti europea, la cooperazione tra l'EPPO, l'OLAF e gli Stati membri al fine di contrastare le frodi nel campo dell'IVA che ledono contemporaneamente gli interessi fiscali, doganali, commerciali e finanziari dell'Unione sfruttando le lacune normative derivanti dal mancato allineamento dei sistemi informativi nazionali;
considerato che:
la digitalizzazione dei mercati, l'espansione dell'e-commerce, la globalizzazione delle catene di valore e la crescente rapidità delle transazioni hanno reso il sistema dell'IVA particolarmente permeabile a condotte elusive;
il divario IVA nel 2022 ha raggiunto 89,3 miliardi di euro e le frodi transfrontaliere in materia di IVA sottraggono agli Stati membri e all'Unione europea nel suo complesso ingenti risorse finanziarie e sono in gran parte orchestrate dalla criminalità organizzata;
di fronte a un siffatto scenario, è quanto mai necessaria e urgente un'evoluzione della cooperazione amministrativa nel senso indicato anche dalla proposta in esame: la cooperazione non può più limitarsi al semplice scambio di dati, ma deve rappresentare un vero e proprio coordinamento investigativo multilivello;
rilevata tuttavia l'esigenza di valutare con più attenzione come le disposizioni della proposta potrebbero concretamente applicarsi nei contesti nazionali, ciò soprattutto con riguardo alla definizione delle modalità e delle condizioni che regolano l'accesso centralizzato da parte di EPPO e OLAF alle informazioni ai fini IVA raccolte da ciascuno Pag. 3Stato membro e trasmesse alle piattaforme a livello UE, quali, ad esempio, il sistema elettronico centrale dei pagamenti – CESOP, il sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA – VIES e il Transaction Network Analysis – TNA;
osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea:
non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, sostenendo che la modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 rappresenta l'unica strategia praticabile per consentire all'EPPO e all'OLAF di accedere alle informazioni sull'IVA a livello di UE e che l'iniziativa in esame avrebbe un'incidenza trascurabile sul bilancio e non avrebbe alcun impatto su cittadini o imprese; tale argomentazione non appare persuasiva e non è coerente con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità: come rilevato in numerose pronunce della XIV Commissione della Camera dei deputati, la Commissione europea infatti deve sempre presentare un'analisi dettagliata degli impatti dell'iniziativa, come imposto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2, poiché la mancanza di una valutazione di impatto non consente di avere a disposizione gli elementi necessari a valutare la reale portata dell'intervento;
ha consultato i portatori di interesse e gli Stati membri: questi ultimi si sono espressi a favore di una modifica del quadro giuridico in relazione all'EPPO, pur rilevando la sfida posta dal fatto che non tutti gli Stati membri partecipano all'EPPO e la necessità per quest'ultima di accedere ai dati sull'IVA nel quadro di indagini dell'EPPO in corso;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 113 del TFUE, che prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo, l'obiettivo di stabilire le modalità secondo le quali l'EPPO e l'OLAF dovrebbero ottenere i dati sull'IVA scambiati a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 non può essere conseguito unicamente a livello di Stati membri o utilizzando strumenti non legislativi, ma può essere meglio realizzato a livello di Unione, anche perché riguarda un settore che presenta problemi transfrontalieri;
considerata la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo, le modifiche prospettate dovrebbero avere effetti positivi sulla lotta contro le frodi in materia di IVA senza comportare costi aggiuntivi significativi per le autorità nazionali, fatta eccezione per taluni sviluppi informatici per l'EPPO, l'OLAF e la Commissione europea, che sarebbero comunque esigui; non vi sarebbero inoltre impatti sulle imprese e continuerebbero ad applicarsi le garanzie previste dal regolamento EPPO, dal regolamento OLAF e dalla normativa UE in materia di protezione dei dati;
Pag. 4ravvisata tuttavia l'esigenza che, nel corso del negoziato sulla proposta, come già promosso dal Governo italiano in sede di Consiglio dell'UE, si tenga conto dei seguenti elementi:
tra le modifiche all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010, si introduca la previsione che EPPO e OLAF informano Eurofisc dell'esito delle indagini penali in cui hanno cooperato e, se richiesto e consentito dalla normativa vigente, trasmettono a Eurofisc copia delle decisioni giudiziarie o eventuali riscontri in merito all'attività svolta;
si valuti l'opportunità di introdurre adeguate procedure per verificare la rispondenza dell'accesso centralizzato da parte di EPPO e OLAF alle informazioni raccolte ai fini IVA a livello nazionale con le finalità indicate nella proposta e che vengano inoltre specificate le eventuali condizioni di utilizzo di tali informazioni per finalità diverse da quelle relative all'accertamento e all'applicazione dell'IVA;
si introducano chiarimenti in merito all'attività di supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc, prevista dai nuovi articoli 49-bis e 49-ter del regolamento (UE) n. 904/2010, che stabiliscono l'accesso diretto da parte di EPPO ed OLAF alle informazioni relative agli operatori che pongono in essere operazioni intracomunitarie e ai dati CESOP;
con riguardo alla proposta di inserire, all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010, i nuovi paragrafi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, relativi allo scambio spontaneo e su richiesta di dati tra Eurofisc ed EPPO ed Eurofisc ed OLAF, si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento tra il network di Eurofisc, EPPO ed OLAF, ai fini di un loro corretto e proficuo utilizzo nei rispettivi ambiti di competenza;
sempre con riferimento ai nuovi paragrafi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 36, si preveda anche un accesso diretto da parte di EPPO ed OLAF alle informazioni del TNA (Transaction Network Analysis), laddove i dati presenti nel TNA sono il frutto di un'attività di trattamento e analisi congiunta tra gli Stati membri;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.