Doc. XVIII-bis, n. 77

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (COM(2025) 652 final)

Approvato il 14 gennaio 2026

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (COM(2025) 652 final);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   considerato che il Consiglio ha definitivamente approvato la proposta, recependo l'accordo raggiunto con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura legislativa ordinaria con dichiarazione di urgenza, ma che appare tuttavia appropriato pronunciarsi in merito alla compatibilità dell'atto con il principio di sussidiarietà, al fine di evidenziare alcune criticità relative sia al procedimento e alla tecnica legislativa seguite, sia al contenuto finale dell'atto stesso;

   premesso che:

    il regolamento EUDR (regolamento (UE) 2023/1115) persegue obiettivi pienamente condivisibili ed è quindi fondamentale favorirne una corretta ed efficace applicazione attraverso un quadro normativo sostenibile e tempi adeguati;

    la revisione proposta, a seguito delle ulteriori modifiche convenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel corso del processo legislativo, risulta complessivamente idonea a mantenere tali obiettivi, favorendo allo stesso tempo un'agevole attuazione dell'EUDR attraverso alcune semplificazioni e miglioramenti sotto il profilo dei costi che intercettano i problemi riscontrati nella fase di preparazione all'applicazione del regolamento stesso;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191 in materia di politica ambientale;

   considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto semplificare determinati obblighi di comunicazionePag. 3 e adeguare le date previste da disposizioni correlate all'entrata in applicazione del regolamento, preservando al tempo stesso i principi dell'EUDR, sono obiettivi non conseguibili dai singoli Stati membri: la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione costituisce inoltre un valore aggiunto apportato dall'azione dell'UE;

   ritenuta la proposta solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità, giacché, per un verso, essa semplifica coerentemente a tale principio il quadro giuridico apportando modifiche che non incidono sulla sostanza degli obiettivi strategici e modifica il regolamento EUDR solo per quanto riguarda determinati obblighi di operatori e commercianti, ma, per altro verso, deve tuttavia osservarsi che:

    l'intervento operato dalla proposta in esame – in modo analogo a quanto avvenuto per altri atti europei attualmente oggetto di revisione e concernenti principalmente la materia ambientale e le politiche climatiche – conferma la scarsa e inadeguata valutazione preventiva degli impatti reali sulle imprese, sui mercati e sulle economie locali dei singoli Stati membri operata nella passata legislatura europea da parte delle istituzioni dell'Unione: ciò ha portato alla definizione di un impianto normativo economicamente e socialmente poco sostenibile, in particolare per cittadini e operatori economici; si è dunque resa necessaria una riconsiderazione dei tempi di applicazione e una semplificazione delle disposizioni più complesse e onerose quale quella prospettata parzialmente dall'atto in esame;

    la revisione del regolamento EUDR, seppur necessaria e condivisibile, genera un impatto diretto sulla stabilità del quadro normativo europeo e, di conseguenza, sia sulle misure di adeguamento ancora necessarie, sia sulle spese di conformità già sostenute da alcuni operatori economici in vista dell'entrata in applicazione della normativa;

    anche al fine di garantire una maggiore stabilità del quadro normativo, e quindi migliorare la competitività dell'Unione europea, le proposte legislative della Commissione europea dovrebbero essere sempre accompagnate da un'accurata e completa valutazione d'impatto preventiva;

    non è condivisibile, in quanto non coerente con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto sulla proposta, adducendo come motivazione il fatto che siano state prese in considerazione le conclusioni della valutazione d'impatto che accompagnava la proposta che ha portato all'adozione dell'EUDR e la natura mirata delle modifiche prospettate, basate sull'esperienza acquisita nella preparazione all'attuazione;

    la Commissione europea deve sempre presentare un'analisi dettagliata degli impatti dell'iniziativa, come imposto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2: la mancanza di una valutazione di impatto non consente di avere a disposizione gli elementi necessari a valutare la reale portata dell'intervento in termini di semplificazione degli oneri, oltre che la sua effettiva idoneità a ridurre il carico sul sistema informativo dell'UE, la cui piena funzionalità dovrebbe invece essere dimostrata per fornire certezza agli operatori;

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    anche in ragione di ciò è da ritenersi condivisibile l'introduzione di una clausola di revisione entro il 30 aprile 2026, come convenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla base della quale la Commissione europea dovrebbe presentare una relazione per valutare gli impatti e gli oneri amministrativi dell'EUDR e, se opportuno, corredarla di una proposta legislativa: la revisione del regolamento ancor prima della sua entrata in applicazione si configura in tal modo come strumento eccezionale volto a sopperire alla carenza di una valutazione preventiva approfondita e aggiornata, che dovrebbe invece di regola inquadrare qualsiasi iniziativa legislativa della Commissione europea;

    le misure proposte dalla Commissione europea, in linea con quanto sostenuto nella relazione del Governo, hanno una portata limitata rispetto alle esigenze e alle problematiche delle categorie interessate: sarebbe stato necessario garantire un giusto equilibrio tra le esigenze di semplificazione per le imprese e la capacità di controllo da parte delle autorità nazionali competenti, nonché strumenti di regolazione chiari e proporzionati che non compromettano la competitività delle filiere produttive;

    la previsione secondo la quale gli operatori a valle e i commercianti, pur non essendo tenuti a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza, devono continuare a garantire la piena tracciabilità raccogliendo e comunicando alcune informazioni relative ai prodotti interessati, tra cui i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza, genera oneri supplementari e sproporzionati;

    in questo senso permangono criticità anche rispetto al testo definitivo approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che, per semplificare ulteriormente la gestione della tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento, impone solo al primo operatore a valle la raccolta dei numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza: tale sistema genererebbe comunque oneri gestionali e amministrativi senza aggiungere un reale valore in termini di controllo del rischio;

    al fine di semplificare la frammentarietà dei flussi informativi sarebbe opportuno valutare un approccio in cui l'obbligo di tracciamento riguardi solo il primo operatore, riducendo i costi amministrativi superflui e la pressione sul sistema di informazione dell'Unione europea;

   rilevato altresì che le modalità e i tempi di presentazione e di esame della proposta presentano gravissime criticità, che impattano sulla qualità della legislazione, nonché sul ruolo dei Parlamenti nazionali, in particolare:

    la proposta di modifica è stata presentata dalla Commissione europea con scarso anticipo rispetto all'entrata in applicazione precedentemente prevista dal regolamento EUDR: ciò ha indotto, per accelerare i tempi di esame, il Parlamento europeo a ricorrere alla procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 170 del proprio regolamento e il Consiglio ad avvalersi della deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, del proprio regolamento e dall'articolo 4 del Protocollo n.1 allegato Pag. 5ai Trattati, con riferimento al periodo di otto settimane riconosciuto ai Parlamenti nazionali per la verifica di sussidiarietà delle proposte legislative;

    la compressione dei tempi di approvazione che ne è derivata ha compromesso lo svolgimento di un'adeguata istruttoria in sede europea e ha gravemente pregiudicato la possibilità, per i Parlamenti nazionali, di svolgere adeguatamente il proprio ruolo di indirizzo dei rispettivi Governi per l'azione condotta a livello europeo e di controllo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

    il ricorso alla procedura di urgenza per futuri interventi legislativi andrà pertanto limitato, in quanto esso mina anche la prevedibilità, la coerenza e la certezza del diritto;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.