Doc. XVIII-bis, n. 75
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693 (COM(2025) 463 final)
Approvato il 5 novembre 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e che abroga il regolamento (UE) 2021/693 (COM(2025)463 final);
considerato complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di contribuire all'ulteriore sviluppo dello spazio di giustizia dell'UE, basato sullo Stato di diritto, per migliorarne l'efficienza, l'inclusività, la resilienza e la digitalizzazione;
ritenuto prioritario che il programma sostenga la manutenzione e la creazione di strumenti e piattaforme informatici già esistenti o nuovi per rafforzare la cooperazione giudiziaria: in particolare, il programma dovrebbe mobilitare strumenti che agevolino la comunicazione digitale tra gli organi giurisdizionali e le parti, quali il punto di accesso elettronico europeo, che facilitino l'accesso ai dati giudiziari, quali l'identificatore europeo della giurisprudenza, o che rafforzino l'efficienza e la sicurezza delle procedure giudiziarie digitalizzate, quali i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e i portafogli europei di identità digitale;
evidenziata tuttavia la necessità di ridurre la dipendenza da fornitori ad alto rischio, anche nella catena di approvvigionamento delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel settore della giustizia, in modo da prevenire ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti e delle imprese in tutta l'Unione e sulle infrastrutture critiche dell'Unione in termini di integrità dei dati e dei servizi, nonché di disponibilità dei servizi stessi;
rilevata l'esigenza che il programma sostenga effettivamente il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale nonché della rete europea di formazione giudiziaria (REFG);
apprezzato il richiamo alla Commissione europea, contenuto nel preambolo della proposta, affinché garantisca coerenza, complementarità e sinergie tra il programma e le attività di Eurojust, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e EPPO;
tenuto conto che la valutazione d'impatto svolta sulla proposta di regolamento che istituisce il programma "AgoraEU" e sulla proposta di regolamento che istituisce il programma Erasmus+ (entrambe per il periodo 2028-2034) ha considerato positivamente anche la proposta esaminata, ossia il rinnovo di un programma Giustizia autonomo;
Pag. 3preso atto dell'esito positivo dell'ampia consultazione svolta dalla Commissione europea sugli obiettivi generali e specifici del programma Giustizia oggetto della proposta;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 81, paragrafi 1 e 2, del TFUE e dall'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
i problemi da affrontare hanno una forte dimensione transnazionale e richiedono soluzioni congiunte, nonché una governance, un coordinamento e un sostegno a livello dell'UE;
sotto il profilo del valore aggiunto dei fondi dell'UE, solo un sostegno a livello unionale può promuovere un approccio coerente e comune, evitando di compromettere la capacità complessiva degli attori nazionali di attuare le politiche e la normativa eurounitaria, di affrontare le questioni transfrontaliere e di sviluppare progetti transnazionali multinazionali;
considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché:
si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo individuato a livello dell'Unione;
quanto alla scelta dell'atto giuridico, la forma giuridica più appropriata per rendere operativo il quadro proposto è il regolamento, considerato che il nuovo programma Giustizia 2028-2034 sostituisce ed abroga il programma Giustizia 2021-2027, istituito anch'esso con regolamento;
ribadito tuttavia che, per assicurare la coerenza con i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, tutte le azioni svolte nell'ambito del programma dovranno presentare un effettivo valore aggiunto dell'Unione ed essere complementari rispetto alle azioni degli Stati membri e ad altre azioni dell'Unione;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.