Doc. XVIII-bis, n. 73

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 540 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 541 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 542 final)

Approvato il 15 ottobre 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminate, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025)540 final), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025)541 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025)542 final);

   preso atto che la relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle tre proposte di regolamento considera le iniziative conformi all'interesse nazionale e particolarmente urgenti, in quanto un ritardo nella loro approvazione potrebbe comportare la perdita di opportunità di finanziamento di interventi di interesse nazionale e pregiudicare la capacità di assorbimento di fondi europei;

   premesso che:

    è condivisibile l'obiettivo generale delle proposte di definire il quadro giuridico specifico per l'azione dell'Unione europea nei tre macro-settori indicati, anche per semplificare la gestione ed attuazione del sostegno europeo;

    le tre proposte si integrano anche con la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza (COM(2025)565);

   tenuto conto tuttavia che:

    il mero rinvio alle informazioni e agli esiti delle consultazioni svolte contenute nella valutazione di impatto relativa alla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza (COM(2025)565) impedisce una ponderazione approfondita delle proposte esaminate e, in particolare, delle eventuali opzioni regolative alternative a quelle accolte dalla Commissione europea;

    è pertanto necessario che la Commissione europea predisponga un'apposita valutazione di impatto per ciascuna proposta;

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   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che, come anche evidenziato nella relazione del Governo:

    la base giuridica su cui si fonda la proposta relativa al sostegno dell'Unione europea per l'asilo e la migrazione è correttamente costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, e dall'articolo 79, paragrafo 2 e paragrafo 4;

    parimenti corretta risulta l'individuazione della base giuridica per la proposta relativa al sostegno dell'Unione europea per lo spazio Schengen, individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, del TFUE e nell'articolo 79, paragrafo 2, lettere c) e d), del TFUE;

    anche la base giuridica della terza proposta, fondata sull'articolo 82, paragrafo 1, sull'articolo 84 nonché sull'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, è correttamente individuata;

   ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto:

    i problemi da affrontare nelle tre macro-aree oggetto delle proposte medesime (migrazione, controllo e gestione delle frontiere esterne e sicurezza interna) sono di natura transfrontaliera e non sono limitate a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri;

    dal punto di vista del valore aggiunto, solo il sostegno dell'Unione europea può promuovere un approccio comune tra gli Stati membri nell'attuazione dell'acquis e delle norme dell'Unione europea, nonché favorire la collaborazione e lo scambio tempestivo di informazioni tra gli Stati membri su questioni transnazionali;

   considerate le proposte altresì conformi al principio di proporzionalità, in quanto, come sostenuto anche nella relazione del Governo:

    le misure proposte si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi specifici di ciascuna iniziativa legislativa;

    la forma giuridica appropriata per attuare le tre proposte è il regolamento, integrando ciascuna di esse la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza: è infatti opportuno che gli atti integrativi assumano la stessa forma dell'atto oggetto di integrazione;

   ritenuto comunque opportuno, nel corso dei negoziati interistituzionali sulla proposta relativa al sostegno dell'Unione europea in materia di migrazione e asilo:

    valutare attentamente se includere tra i criteri che regolano la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri anche quelli legati alle azioni di integrazione e reinsediamento, come attualmente previsto nel regolamento UE 2021/1147 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione, in quanto la mancata inclusione potrebbe portare ad una diminuzione delle risorse e, di conseguenza, a depotenziare gli interventi di integrazione;

    inserire le definizioni di «rimpatrio» e «riammissione», considerato che queste due misure fanno parte dell'obiettivo specifico n. 2 di cui all'articolo 3 della suddetta proposta;

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    chiarire il significato dell'espressione «fasi iniziali dell'insediamento» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in relazione alla promozione dell'integrazione e inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi, in quanto tale nuovo riferimento potrebbe comportare una restrizione delle azioni promosse dall'Italia nell'ambito del Supporto dell'Unione per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione rispetto alla programmazione attualmente in vigore;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

  le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.