Doc. XVIII-bis, n. 72
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE)
n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021 (COM(2025) 386 final)
Approvato il 15 ottobre 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021 (COM(2025)386 final);
premesso che la proposta costituisce, unitamente alle proposte di regolamento COM(2025)526 e 531, finalizzate a semplificare determinate prescrizioni e procedure per i prodotti chimici, cosmetici e fertilizzanti dell'UE, il cosiddetto «VI pacchetto omnibus», presentato dalla Commissione europea per semplificare la legislazione vigente;
ritenuto condivisibile l'obiettivo generale della proposta di ricondurre ad unico atto normativo la disciplina dei compiti e dell'organizzazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, assicurandone altresì una governance efficiente e un finanziamento razionale, in quanto l'Agenzia, istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (cosiddetto regolamento REACH), e i suoi comitati si sono visti assegnare via via compiti e responsabilità supplementari ai sensi di altre normative dell'UE in materia di sostanze chimiche, sicurezza dei prodotti e politica ambientale: ciò ha comportato un notevole aumento del carico di lavoro dell'Agenzia, che svolge un compito particolarmente delicato e strategico nell'assicurare la coerenza della valutazione delle sostanze;
osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea:
non ha effettuato una valutazione d'impatto, non ritenendola necessaria alla luce delle valutazioni effettuate nel contesto della revisione di altre normative dell'UE che assegnano compiti all'Agenzia e sostenendo, altresì, che vi è stata scarsa discrezionalità nella scelta politica per conseguire gli obiettivi di rafforzamento della governance dell'Agenzia e di aumento della sua sostenibilità finanziaria: tali motivazioni non appaiono tuttavia condivisibili, in quanto sarebbe stato necessario, in coerenza con l'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, condurre un'analisi più accurata delle opzioni regolative e dei possibili impatti delle misure proposte; si osserva inoltre che, nell'ambito della consultazione svolta, alcuni portatori di interessi hanno consigliato alla Commissione europea di effettuare una valutazione di impatto prima di presentare la proposta;
la Commissione europea ha comunque stimato che le misure proposte non implicheranno né spese per le imprese né un impatto Pag. 3economico significativo a livello dell'UE e non avranno alcun impatto sociale o ambientale significativo, incidendo soltanto sulle esigenze dell'Agenzia in termini di risorse e capacità dei comitati scientifici;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, volto al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la struttura organizzativa e i compiti assegnati all'Agenzia, per loro natura, possono essere disciplinati solo a livello di Unione e inoltre l'adozione di un regolamento autonomo consentirebbe all'Agenzia di affrontare più adeguatamente le sfide attuali e future, in considerazione dell'ampia gamma di compiti affidati o che stanno per esserle affidati attraverso varie proposte legislative (esistenti o in fase di preparazione);
considerata altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come osservato dalla Commissione europea, le misure prospettate non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi fissati per migliorare la governance dell'Agenzia e la sostenibilità del suo modello finanziario; tuttavia, la decisione della Commissione europea di non procedere a una valutazione d'impatto non permette una più accurata e approfondita stima dell'impatto delle misure prospettate;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.