Doc. XVIII-bis, n. 71
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM(2025) 418 final)
Approvato l'8 ottobre 2025
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda l'aggiunta di sostanze e la fissazione di valori limite negli allegati I, III e III bis (COM (2025)418);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento, che reca una valutazione complessivamente positiva sulle finalità generali perseguite dalla proposta, ritenuta altresì conforme all'interesse nazionale;
premesso che appare condivisibile l'obiettivo generale della proposta di rafforzare la tutela della salute dei lavoratori attraverso l'introduzione di valori limite di esposizione per alcune sostanze particolarmente pericolose;
considerato che:
in assenza di soglie stabilite a livello dell'UE per l'esposizione alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, gli Stati membri possono adottare valori limite nazionali anche molto diversi, con effetti sul rispetto dei requisiti minimi per la protezione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da tali sostanze;
la previsione di valori limite uniformi a livello unionale, applicabili a tutte le imprese indipendentemente dalla loro ubicazione, contribuisce a garantire condizioni di concorrenza eque per l'industria;
tenuto altresì conto degli effetti positivi evidenziati nella dettagliata valutazione d'impatto della Commissione, non solo nell'ambito della salute pubblica, ma anche in termini di ricadute favorevoli sul mondo del lavoro, sul sistema produttivo, sulle autorità pubbliche, nonché in relazione alle transizioni verde e digitale, alla competitività dell'UE e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
preso atto che, nel corso dell'ampia consultazione dei portatori di interesse svolta dalla Commissione, sia le organizzazioni sindacali sia le associazioni datoriali, pur sostenendo l'iniziativa, hanno evidenziato la necessità di bilanciare la tutela della salute dei lavoratori con la sostenibilità economica e industriale dei relativi costi per le imprese dell'UE, anche attraverso il riconoscimento, alle PMI e ai settori coinvolti, di tempi necessari per l'adeguamento e di misure di supporto, quali sostegno finanziario e orientamenti;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente Pag. 3costituita dall'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, come riferito anche nella relazione del Governo;
considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo:
l'intervento si rende necessario per colmare le differenze tra gli Stati membri nei livelli di protezione della salute dei lavoratori e per favorire sia una semplificazione del quadro normativo sia condizioni di concorrenza nell'UE più eque per le imprese, ferma restando la possibilità degli Stati membri di adottare soglie più restrittive per una maggiore tutela;
sul piano del valore aggiunto, solo un'iniziativa a livello dell'UE consente una protezione minima uniforme, promuovendo al contempo l'equità tra imprese e abbattendo i costi legati alla definizione dei limiti;
considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come anche sostenuto nella relazione del Governo:
l'intervento si limita ad aggiornare gli allegati della direttiva 2004/37/CE sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e tecniche, tenendo comunque conto della necessità di lasciare agli Stati membri un margine di flessibilità nella fase di recepimento e attuazione, soprattutto in relazione alla definizione di misure pratiche di prevenzione e sorveglianza sanitaria;
in ordine alla scelta dell'atto giuridico, la direttiva costituisce lo strumento appropriato per intervenire in materia, in quanto consente di adattare le misure alle specificità dei diversi sistemi nazionali di medicina del lavoro, di ispezione e di sorveglianza, salvaguardando nel contempo l'armonizzazione minima necessaria per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno;
ritenuto comunque opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, la portata degli effetti della proposta esaminata sulle imprese, in particolare le PMI, attive nei settori interessati, tenendo conto delle esigenze connesse all'adeguamento ai nuovi livelli previsti dalla direttiva;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.