Doc. XVIII-bis, n. 70

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie (COM(2025) 526 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025) 531 final)

Approvato l'8 ottobre 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie (COM(2025) 526 final) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025) 531 final);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta COM(2025)531;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;

   tenuto altresì conto che il 24 settembre 2025 il Consiglio dell'UE ha approvato il proprio mandato negoziale sulla proposta COM(2025)526;

   premesso che le proposte costituiscono, unitamente alla proposta di regolamento COM(2025)386, finalizzata a consolidare la governance e la sostenibilità finanziaria dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), il cosiddetto «pacchetto omnibus di semplificazione sulle sostanze chimiche», anche noto come «VI pacchetto omnibus», presentato dalla Commissione europea per semplificare la legislazione vigente;

   ritenuto che, sebbene sia condivisibile l'obiettivo generale delle proposte di semplificare e snellire determinate prescrizioni e procedure ritenute particolarmente onerose dall'industria e dalle autorità, garantendo, nel contempo, lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, alcune misure contenute nella proposta COM(2025)531 potrebbero incidere negativamente sulla sicurezza dei prodotti chimici e sulla tutela della salute e andrebbero pertanto modificate nel corso del negoziato;

   rilevata l'esigenza di difendere la posizione competitiva dell'industria chimica europea, fortemente minacciata dalle sfide globali e dalla concorrenza internazionale, anche in ragione della grande importanza che essa riveste per la fabbricazione di quasi tutti i prodotti manifatturieri;

   osservato che nella fase preparatoria delle proposte la Commissione europea:

    ha consultato i portatori di interessi, tra cui i rappresentanti dell'industria, i consumatori e i gruppi ambientalisti, gli operatori della Pag. 3giustizia e le autorità nazionali, che hanno in particolare evidenziato l'esigenza di evitare l'adozione di norme che introducono costi sproporzionati per le imprese, nonché di proteggere consumatori e lavoratori;

    ha effettuato una stima dei risparmi che le misure in materia di semplificazione potrebbero determinare per l'industria e per le autorità;

    non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto completa, giustificando tale scelta con l'esigenza di presentare urgentemente un'iniziativa finalizzata ad affrontare i problemi individuati e a ridurre gli oneri amministrativi e i costi eccessivi per le imprese: tale motivazione non appare tuttavia condivisibile, in quanto sarebbe stato necessario, in coerenza con l'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, condurre un'analisi più accurata delle opzioni regolative e dei possibili impatti delle misure proposte;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE;

   considerate le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi fissati dai regolamenti da modificare non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello di Stati membri e presentano un evidente valore aggiunto rispetto all'azione nazionale;

   considerate le proposte conformi al principio di proporzionalità per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi di semplificazione ma non del tutto con riferimento alla tutela della salute: come già indicato, infatti, alcuni aspetti della proposta COM(2025)531, concernenti gli elementi da riportare nell'etichetta dei prodotti chimici, le indicazioni sul formato dell'etichetta, i termini per l'aggiornamento dell'etichetta con eventuali nuove informazioni sulla pericolosità delle sostanze e le indicazioni da fornire in caso di pubblicità di prodotti chimici pericolosi potrebbero incidere negativamente sulla tutela della salute;

   ritenuto necessario in particolare, con riferimento a tale ultimo profilo, che nel corso del negoziato sulla proposta COM(2025)531 si tenga conto dei seguenti aspetti, apportando le modifiche appropriate di seguito descritte:

    la prospettata sostituzione del numero di telefono in etichetta con un «contatto digitale» appare problematica, poiché potrebbe limitare l'accesso rapido alle informazioni, soprattutto in situazioni di emergenza medica; inoltre, l'obbligo di garantire tempi di risposta adeguati risulterebbe difficilmente sostenibile per le piccole imprese, che potrebbero preferire mantenere il contatto telefonico: in ragione di ciò, non si sostituisca la lettera a) dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cosiddetto «regolamento CLP») nel senso proposto dalla Commissione europea ma nel modo seguente: «(a) nome, indirizzo e il numero di telefono e/o il contatto digitale dei fornitori;»; lo stesso ragionamento si adotti con Pag. 4riguardo alla prospettata modifica del punto 1.6 dell'allegato I del regolamento CLP;

    per le medesime ragioni, l'articolo 25 del regolamento CLP, concernente le informazioni supplementari figuranti sull'etichetta, non sia sostituito dalla formulazione proposta dalla Commissione europea bensì nel modo seguente: «L'etichetta comprende anche l'identificatore del prodotto di cui all'articolo 18 e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e/o il contatto digitale del fornitore della miscela.»;

    in materia di aggiornamento delle informazioni riportate nell'etichetta, la proposta della Commissione europea di sostituire la formula «senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi», con la formula «senza indebito ritardo» crea incertezza normativa, perché elimina una scadenza certa per l'aggiornamento delle informazioni destinate agli utilizzatori a valle dei prodotti chimici, riducendo gli obblighi aziendali a scapito della tutela della salute: si mantenga pertanto, all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento CLP, la formula «senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi», ragionando semmai su una eventuale estensione del termine, ad esempio a nove mesi;

    in materia di disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette, di cui all'articolo 31 del regolamento CLP, si raccomanda di inserire i requisiti di leggibilità, tra cui dimensione dei caratteri e contrasto, nel testo normativo, piuttosto che lasciarli a linee guida o a decisioni locali;

    non si modifichi, come proposto dalla Commissione europea, la frase inclusa nella pubblicità al pubblico per una sostanza o miscela classificata come pericolosa, di cui all'articolo 48 del regolamento CLP, bensì invitando a leggere l'etichetta anche prima dell'acquisto e non solo prima dell'uso: ciò per evitare, ad esempio, rischi per la salute delle persone con problemi di allergia o che non hanno la possibilità di proteggere sé stesse e/o altre persone vulnerabili;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.