Doc. XVIII-bis, n. 69
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione (COM(2025) 825 final)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (COM(2025) 826 final)
Approvato il 24 settembre 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione (COM(2025) 825 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (COM(2025) 826 final);
preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui documenti, contenenti delle valutazioni complessivamente positive delle proposte;
considerato che la Presidenza danese, secondo quanto riportato dal Governo nelle relazioni trasmesse, ha intenzione di raggiungere un orientamento generale in Consiglio entro la fine dell'anno;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso dell'esame, in particolare mediante le memorie trasmesse da Banca d'Italia e Consob;
premesso che:
le due proposte mirano ad adeguare il quadro prudenziale per le banche allo scopo di eliminare i costi indebiti relativi all'emissione e all'investimento in cartolarizzazioni e a ridurre i costi operativi per gli emittenti e gli investitori: tali obiettivi, in linea con quanto sostenuto dal Governo, sono pienamente condivisibili;
occorre che il quadro normativo in materia assicuri un equilibrio avanzato tra garanzie e opportunità di crescita, che tuteli la stabilità finanziaria e gli investitori senza limitare il potenziale utilizzo degli strumenti di cartolarizzazione e ostacolare lo sviluppo del mercato: una revisione in questo senso potrebbe contribuire ad aumentare i finanziamenti disponibili per le priorità strategiche dell'UE;
sono da valutare positivamente, al fine di rivitalizzare il mercato delle cartolarizzazioni, gli interventi volti ad espandere la base di investitori, favorendo in particolare un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali diversi dalle banche;
tuttavia, con riferimento alle modifiche relative al trattamento prudenziale, la proposta COM(2025)825, pur condivisibile negli obiettivi generali, presenta alcune criticità; nel prosieguo del negoziato è necessario che la nuova disciplina tenga fermi i seguenti principi: assicurarePag. 3 che i requisiti di capitale rimangano proporzionati ai rischi; evitare che le banche sottoscrivano reciprocamente titoli di cartolarizzazione, privilegiando invece il coinvolgimento di investitori specializzati, quali fondi di credito o fondi di investimento alternativi; favorire l'ulteriore sviluppo del mercato delle STS (cartolarizzazioni che soddisfano requisiti di semplicità, trasparenza e standardizzazione); ridurre la complessità della regolamentazione, nell'ambito della più generale strategia di semplificazione della cornice regolamentare in materia finanziaria;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
ritenute le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto, come sostenuto anche dal Governo, gli interventi prospettati sono volti a promuovere l'Unione del risparmio e degli investimenti e che la normativa vigente in tema di cartolarizzazioni è stabilita a livello unionale, pertanto gli obiettivi degli interventi in esame non possono essere perseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri;
considerate le proposte complessivamente coerenti con il principio di proporzionalità, poiché si limitano a quanto necessario per il perseguimento degli obiettivi definiti, come dimostrato nella valutazione di impatto, benché occorra valutare in modo più approfondito il possibile aumento del livello di complessità del quadro normativo che sarebbe determinato dall'introduzione della categoria di posizioni resilienti;
rilevata l'esigenza di approfondire, nel corso del negoziato a livello europeo, i seguenti aspetti con riferimento alla proposta COM(2025)825, che prospetta modifiche al regolamento (UE) 575/2013 relativamente al trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni:
l'incidenza della riduzione degli assorbimenti patrimoniali relativa agli strumenti di cartolarizzazione, così come prospettata dalla Commissione europea, potrebbe tradursi per alcune banche, secondo una stima della Banca d'Italia, in una diminuzione pari fino al 50 per cento rispetto ai requisiti attuali;
la riduzione dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni non STS potrebbe eliminare incentivi alla realizzazione di strutture finanziarie più sicure;
l'introduzione della categoria «resilient» aumenterebbe la complessità del quadro normativo, anche in contrasto con l'attuale complessiva azione delle autorità europee volta a una semplificazione della regolamentazione finanziaria: l'introduzione di tale nuova categoria determinerebbe inoltre una significativa divergenza dagli standard di Basilea;
l'introduzione di eventuali «cap» ai parametri usati per il calcolo dei requisiti prudenziali potrebbe determinare l'applicazione di Pag. 4ponderazioni patrimoniali del tutto insufficienti per operazioni molto rischiose;
risultano analogamente critici la riduzione dei requisiti nel caso di operazioni non STS per le banche non originator, nonché le modifiche in materia di Liquidity Coverage Ratio (indice di copertura di liquidità o LCR), in quanto non supportate da evidenze tecniche sufficienti;
rilevata altresì l'esigenza di approfondire, nel corso del negoziato a livello europeo, i seguenti aspetti:
l'ampiezza di formulazione del criterio della commercializzazione a condizioni non negoziabili, di cui all'articolo 2 della proposta COM(2025)826 che consente di definire «pubblica» una cartolarizzazione, potrebbe dar luogo a incertezze e difformità interpretative: al riguardo occorre valutare se integrare il testo della proposta o demandare ad atti delegati di circoscrivere con maggiore precisione l'ambito di applicazione della norma, anche mediante una descrizione esemplificativa dei casi in cui si verifichi il presupposto delle condizioni contrattuali non negoziabili;
è opportuno introdurre una definizione univoca di «portafoglio altamente granulare», categoria per cui gli obblighi di rendicontazione vengono alleggeriti nella nuova versione dell'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, al fine di garantire certezza giuridica e uniformità applicativa, evitando margini di ambiguità interpretativa, in particolare con riguardo ad alcune tipologie di prestiti al consumo;
è opportuno introdurre un criterio oggettivo e predefinito per la designazione di un'autorità capofila per le operazioni transfrontaliere che coinvolgono più autorità competenti e individuare a livello unionale i relativi compiti e responsabilità; la proposta COM(2025)826 prevede la designazione, caso per caso, di un'autorità capofila individuata congiuntamente dalle autorità interessate, con il compito di assicurare un più efficace coordinamento: tale meccanismo di nomina, tuttavia, rischia di risultare oneroso e poco efficiente, soprattutto in presenza di operazioni transfrontaliere ricorrenti, ed è pertanto necessario introdurre un criterio oggettivo e predefinito per l'individuazione dell'autorità capofila; analogamente, la facoltà, concessa alle altre autorità, di delegare compiti e responsabilità alla capofila, essendo meramente opzionale, non appare idonea a garantire un'adeguata effettività al meccanismo, volto al maggiore accentramento delle attività di supervisione per ragioni di efficienza: al fine di garantire la piena funzionalità del sistema, la proposta di regolamento in esame, in caso di operazioni transfrontaliere, dovrebbe assegnare direttamente alla capofila i compiti di supervisione;
il considerando 24 della proposta COM(2025)826 prevede che le autorità competenti verifichino, tra l'altro, la conformità di ciascuna operazione ai requisiti del regolamento: tale previsione, tuttavia, non trova riscontro nel testo normativo e andrebbe pertanto soppressa, al fine di evitare incertezze interpretative e prevenire, in coerenza con il principio di proporzionalità, l'introduzione di oneri eccessivi a carico delle autorità, che altrimenti sarebbero chiamate a effettuare verifiche caso per caso;
Pag. 5la proposta COM(2025)826 introduce il nuovo paragrafo 4-bis all'articolo 29 (Designazione delle autorità competenti) del Regolamento (UE) 2402/2017, che affida alle autorità bancarie nazionali competenti la responsabilità di vigilare sull'applicazione dei criteri STS delle cartolarizzazioni originate da banche e al meccanismo di vigilanza unico le operazioni originate dagli enti creditizi significativi ricadenti nel perimetro dell'Unione bancaria: sarebbe opportuno verificare la coerenza di tale previsione con l'assetto complessivo della vigilanza in materia;
la possibilità di terminare gli adempimenti relativi alla due diligence dopo l'effettuazione dell'investimento potrebbe favorire l'assunzione di rischi non opportunamente valutati;
andrebbe valutata l'opportunità di condizionare l'eliminazione dell'obbligo di verifica di conformità ai criteri STS alla presenza di certificazione di terza parte;
appare opportuno rimodulare le sanzioni per la violazione dell'obbligo di due diligence, tenuto conto che la previsione di un ammontare massimo del 20 per cento del fatturato globale appare eccessiva e potrebbe avere degli effetti negativi sulle scelte d'investimento: la sanzione dovrebbe infatti essere proporzionale all'ammontare dell'importo investito e non legata al fatturato;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORMI
le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.