Doc. XVIII-bis, n. 67

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025) 503 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781 per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025) 504 final)

Approvato il 18 settembre 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025) 503 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781 per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025) 504 final);

   preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui documenti, contenenti delle valutazioni complessivamente positive delle proposte;

   premesso che:

    le proposte, che mirano a ridurre i costi di comunicazione tra imprese e autorità mediante la razionalizzazione e la digitalizzazione degli obblighi in materia di comunicazione e a garantire alle imprese la certezza del diritto in relazione alla conformità alle norme dell'UE, si inseriscono nel contesto delle misure volte a favorire la competitività e fanno parte del quarto pacchetto omnibus;

    gli obiettivi dell'intervento sono pienamente condivisibili, in linea con quanto sostenuto nelle relazioni del Governo;

   tenuto conto che:

    la Commissione europea non ha ritenuto opportuno elaborare una valutazione di impatto in ragione della portata limitata delle modifiche previste; tuttavia, ha pubblicato un documento di lavoro contenente una quantificazione dei risparmi attesi, stimati in circa 300 milioni di euro l'anno relativamente alle misure di digitalizzazione e in una media di 4.000 euro per prodotto in relazione all'introduzione di specifiche comuni;

    la predisposizione di una valutazione di impatto sarebbe in realtà necessaria per poter valutare adeguatamente l'efficacia delle soluzioni proposte e gli oneri che le imprese dovrebbero sostenere per far fronte all'introduzione delle nuove norme; come già rilevato in più occasioni dalla XIV Commissione, è in generale molto discutibile e non coerente con il Protocollo n. 2 allegato ai Trattati che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione europea in avvio del nuovo ciclo istituzionale non siano accompagnate dalla valutazione di impatto;

    non sono stati adeguatamente approfonditi i rischi legati alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati, nonché gli ostacoli discendenti dalle scarse competenze digitali di alcune categorie di utenti e dal divario tra le infrastrutture digitali che caratterizza alcune Pag. 3aree geografiche e che potrebbe penalizzare le imprese di dimensioni minori, tra cui le PMI;

    in linea con quanto sostenuto nella relazione del Governo, anche in ragione della mancanza di dati forniti dalla Commissione europea, sarebbe opportuno approfondire, con riferimento alle specifiche comuni: i) la previsione di un intervento diretto della Commissione europea su ambiti sinora governati da un processo tecnico tra esperti nazionali con l'obiettivo di raggiungere un accordo tecnico condiviso, nel rispetto delle regole comuni; ii) la previsione di accreditamenti basati su requisiti adottati al di fuori dei circuiti riconosciuti a livello extra UE, quali l'accreditamento basato su norme ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission);

   considerato che, nel corso del negoziato interistituzionale, sarà necessario valutare con maggiore attenzione la possibilità di:

    rafforzare le garanzie di accessibilità alle istruzioni in formato digitale a tutela degli utenti meno digitalizzati;

    evitare il rischio di frammentazione e garantire l'interoperabilità, prevedendo linee guida tecniche per i formati elettronici;

    valutare la previsione di un periodo transitorio più lungo per consentire che la transizione avvenga nei giusti tempi;

    approfondire potenziali interferenze delle modifiche proposte con il sistema attualmente vigente delle norme tecniche;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che demanda al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo procedura legislativa ordinaria, misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, e che costituisce la base giuridica degli atti modificati;

   ritenute le proposte complessivamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto le prescrizioni in materia di obblighi di comunicazione e norme armonizzate sono stabilite dal diritto dell'UE e possono pertanto essere modificate soltanto a livello di Unione; pur rilevando che, come sostenuto anche dal Governo, nelle relazioni di accompagnamento alle proposte la Commissione europea non motiva adeguatamente il rispetto della sussidiarietà in riferimento all'introduzione delle specifiche comuni, ciò configura una palese violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, ai sensi del quali la Commissione dovrebbe confortare le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione potesse essere conseguito meglio a livello di quest'ultima mediante indicatori qualitativi e quantitativi; si ribadisce pertanto la necessità che la Commissione europea presenti una valutazione di impatto che motivi in modo puntuale le opzioni regolative da essa proposte;

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   considerate le proposte complessivamente coerenti con il principio di proporzionalità, in quanto gli interventi si limitano ad introdurre modifiche limitate e proporzionali agli obiettivi perseguiti, nonostante si osservi che, specie nel caso delle specifiche comuni, l'impatto delle modifiche prospettate appare tutt'altro che trascurabile;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

  le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.