Doc. XVIII-bis, n. 66

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 501 final)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2014/65/UE e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025) 502 final)

Approvato il 10 settembre 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento e la proposta di direttiva in materia di estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le PMI (COM(2025)501) e (COM(2025)502) (Omnibus IV);

   preso atto delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui documenti, contenenti delle valutazioni complessivamente positive delle proposte;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame delle proposte;

   premesso che:

    le due proposte, che estendono alle small mid-caps (piccole imprese a media capitalizzazione) alcune disposizioni applicate alle PMI allo scopo di favorirne l'espansione, si inseriscono nel contesto delle azioni volte al rilancio della competitività dell'UE e dell'agenda di attuazione e semplificazione per razionalizzare le normative e ridurre gli oneri di comunicazione di almeno il 25 per cento per tutte le imprese e di almeno il 35 per cento per le PMI;

    questi obiettivi sono pienamente condivisibili in linea con quanto sostenuto nelle relazioni del Governo;

   tenuto conto che:

    le small mid-caps rivestono particolare rilevanza nel panorama dell'UE rappresentando il 13 per cento dell'occupazione ed essendo presenti in ecosistemi industriali fondamentali come l'elettronica, il settore aerospaziale e della difesa e l'energia: in particolare, le relazioni del Governo stimano che in Italia operino circa 3.400 small mid-caps con un fatturato totale di oltre 500 miliardi di euro;

    è necessario evitare che tali imprese, operando in settori chiave per la competitività dell'UE e affrontando sfide analoghe alle PMI, si trovino a dover applicare norme che riguardano le grandi imprese non appena crescono oltre il segmento delle PMI, pertanto, in linea con le indicazioni contenute nel rapporto Draghi e nel rapporto Letta, è urgente intervenire per garantire la proporzionalità del diritto dell'UE;

   osservato che:

    l'identificazione delle small mid-caps dovrebbe essere funzionale non solo alla riduzione degli oneri amministrativi a loro carico, bensì anche alla previsione di misure di sostegno ad esse dedicate, Pag. 3contestualmente è necessario agire perché ciò non determini conseguenze indesiderate per le PMI, come la riduzione del sostegno finanziario a loro destinato;

    è auspicabile inserire nel regolamento GDPR un puntuale riferimento alle nozioni di PMI e small mid-caps in modo da aumentare la coerenza del sistema normativo e chiarire che il riferimento alle organizzazioni con meno di 750 dipendenti non include le pubbliche amministrazioni;

    è condivisibile la richiesta contenuta nelle relazioni del Governo riguardo alla necessità di chiarezza e semplificazione nella qualificazione dimensionale delle imprese, che trova diverse declinazioni in funzione degli ambiti di intervento, al fine di agevolare l'azione delle Amministrazioni e delle stesse imprese;

    la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto motivando questa scelta con la mancanza di opzioni strategiche pertinenti e con la portata mirata delle modifiche proposte, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione; la Commissione europea ha invece pubblicato un documento di lavoro in cui è contenuta una quantificazione prudenziale dei risparmi attesi, stimati tra i 79,2 e i 93,3 milioni di euro all'anno;

    la predisposizione di un'apposita valutazione di impatto sarebbe in realtà necessaria per poter valutare l'efficacia della soluzione proposta: come già rilevato in più occasioni dalla XIV Commissione, è in generale molto discutibile e non coerente con il Protocollo n. 2 allegato ai Trattati che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non siano accompagnate dalla valutazione di impatto;

    rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che le basi giuridiche su cui si fondano le proposte sono correttamente individuate rispettivamente negli articoli 16, 114, 192, paragrafo 1, e 207, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per quanto riguardo la proposta di regolamento, e negli articoli 53, paragrafo 1, e 114 del TFUE, in relazione alla proposta di direttiva;

    ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà in quanto, come sostenuto anche dal Governo, l'azione coordinata a livello europeo risulta più efficace rispetto a interventi nazionali dato che gli obblighi imposti alle imprese sono assunti a livello dell'UE e possono pertanto essere modificati soltanto a livello di Unione;

    considerate le proposte complessivamente coerenti anche con il principio di proporzionalità poiché gli interventi da esse prospettati sono limitati a quanto necessario per garantire che le small mid-caps traggano beneficio dal quadro giuridico applicato alle PMI, anche in termini di riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi;

    ritenuto comunque opportuno monitorare attentamente quest'ultimo aspetto nel corso dei negoziati interistituzionali al fine di assicurare che lo sviluppo della categoria di piccole imprese a media Pag. 4capitalizzazione non vada a detrimento dello spazio politico e finanziario garantito dall'UE alle PMI;

    rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

  le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.