Doc. XVIII-bis, n. 65

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 final)

Approvato il 29 luglio 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025)236 final);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si richiama l'attenzione sull'utilità della proposta di regolamento in esame;

   considerato che:

    la proposta è finalizzata a semplificare il quadro giuridico della Politica agricola comune, introducendo modifiche al regolamento sui piani strategici nazionali e al regolamento riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC;

    essa intende ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e gli Stati membri, tramite interventi riguardanti, tra l'altro, il sistema di condizionalità, il sostegno alle piccole imprese agricole e al settore ortofrutticolo, gli strumenti di gestione del rischio, la governance dei dati, i controlli e la procedura di modifica dei piani strategici;

   rilevato che:

    gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono complessivamente condivisibili, dato che più volte gli operatori del settore hanno portato all'attenzione delle istituzioni le difficoltà che affrontano per adeguarsi alle normative europee; gli agricoltori operano infatti in un contesto complesso a causa dei cambiamenti climatici, della concorrenza globale sleale, dell'aumento dei costi dell'energia e dell'invecchiamento demografico, fattori negativi cui si somma il peso della complessità amministrativa derivante dai regolamenti dell'UE;

    la semplificazione della PAC è un elemento chiave per promuovere la competitività del settore agroalimentare europeo;

    la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto non appare, tuttavia, adeguatamente giustificata; la mancanza della valutazione, infatti, comporta l'impossibilità di Pag. 3ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative;

   considerata la proposta conforme al principio di attribuzione, in quanto la base giuridica su cui essa si fonda è correttamente costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante il perseguimento degli obiettivi della PAC;

   ritenuta altresì la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto per semplificare il quadro normativo della PAC è necessario modificare i regolamenti dell'UE vigenti;

   rilevato invece che la proposta non è pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto:

    pur introducendo alcuni elementi positivi per ridurre gli oneri amministrativi per agricoltori e amministrazioni, non sembra avere un impatto sufficientemente significativo in termini di semplificazione;

    riconosce come conformi ad alcune norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che fanno parte del sistema di condizionalità della PAC, solo le aziende interamente certificate ai sensi del regolamento sulla produzione biologica e non anche le aziende miste, in cui alcune unità produttive sono certificate come biologiche: estendere l'ambito di applicazione della modifica nel senso appena descritto consentirebbe di conseguire con maggior efficacia l'obiettivo di semplificazione del sistema di condizionalità;

    stabilisce la necessità dell'autorizzazione della Commissione europea solo per le modifiche strategiche dei piani nazionali della PAC; questa modifica non rappresenta una reale semplificazione, tenuto conto dell'elevato numero di emendamenti considerati strategici: al fine di raggiungere l'obiettivo di semplificazione della procedura sarebbe opportuno ridurre gli emendamenti da considerare strategici, limitando di conseguenza i casi in cui è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea;

    modifica la funzione della riserva agricola, prevedendo che la stessa non possa essere utilizzata per sostenere gli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi; tale disposizione introduce un cambiamento che eccede quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione;

    impone agli Stati membri di istituire un'autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione: i costi per istituire tale autorità contrastano con l'obiettivo di semplificazione della proposta che, al contrario, è volta a ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.