Doc. XVIII-bis, n. 63
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione (COM(2025) 186 final)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» (COM(2025) 259 final)
Approvato il 23 luglio 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione (COM(2025) 186 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» (COM(2025) 259 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
sono condivisibili gli obiettivi generali di entrambe le proposte volte rispettivamente a istituire un elenco di paesi terzi d'origine sicuri a livello dell'UE e ad anticipare l'applicazione di talune disposizioni del «Patto sulla migrazione e sull'asilo», nonché ad ampliare il concetto di «paese terzo sicuro»;
in particolare, come rilevato nella relazione del Governo, la proposta relativa all'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'UE è conforme all'interesse nazionale, in quanto idonea a superare i disallineamenti tra gli elenchi nazionali di paesi di origine sicuri;
va valutato positivamente il complesso degli strumenti oggetto della proposta di regolamento in materia di paesi terzi di origine sicuri, quale in particolare l'applicazione anticipata della possibilità di trattare nell'ambito di una procedura di frontiera o di una procedura accelerata le domande presentate da parte di cittadini di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni che concedono la protezione internazionale a livello dell'UE è pari o inferiore al 20 per cento: tale meccanismo consente infatti agli Stati membri di adottare soluzioni immediate ed efficaci alle difficoltà procedurali connesse alla gestione delle domande di protezione internazionale;
è altresì apprezzabile la scelta di includere, tra i criteri di valutazione di un paese come paese terzo sicuro, anche il mero transito del richiedente asilo o, in mancanza, la sussistenza di accordi o intese con il paese terzo in questione;
Pag. 3altrettanto condivisibile è l'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico delle impugnazioni delle decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, meccanismo che consentirebbe alle autorità nazionali di adottare, nelle more del procedimento di impugnazione, i provvedimenti conseguenti, segnatamente di dare corso al rimpatrio del cittadino non-UE;
rilevato che la seconda proposta è accompagnata da un documento di analisi che espone le considerazioni svolte dai servizi della Commissione europea in merito alla revisione del concetto di «paese terzo sicuro»;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fondano entrambe le proposte è correttamente costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del TFUE;
ritenute le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto:
senza un'azione a livello dell'UE continuerebbero a persistere notevoli differenze tra gli elenchi nazionali di paesi terzi sicuri, con conseguenti problemi di incertezza giuridica e aumento dei rischi di contenzioso;
la mancanza di un'azione coordinata ostacolerebbe inoltre l'equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri;
le proposte legislative esaminate garantiscono l'armonizzazione, la certezza del diritto e le garanzie procedurali;
considerate le proposte altresì conformi al principio di proporzionalità, in quanto le modifiche al quadro legislativo vigente non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi fissati; anche la scelta del regolamento anziché della direttiva è appropriata in relazione alla portata e agli obiettivi dell'intervento proposto;
ritenuto comunque opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, le disposizioni della proposta relative al concetto di paese terzo sicuro, con particolare riguardo alle conseguenze di un'eventuale mancata condivisione, da parte della Commissione europea, del contenuto degli accordi o delle intese con i paesi terzi che gli Stati membri sono tenuti a comunicarle;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.