Doc. XVIII-bis, n. 62
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie (COM(2025) 258 final)
Approvato il 16 luglio 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie (COM(2025) 258 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta;
tenuto conto che, in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta in esame nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 luglio 2025, mentre il Consiglio ha adottato il proprio mandato il 19 giugno 2025;
premesso che:
la proposta non apporta alcuna modifica sostanziale al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie, limitandosi al rinvio di due anni dell'applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza e a posticipare il termine entro il quale la Commissione europea deve pubblicare gli orientamenti in materia;
l'iniziativa in esame fa parte del pacchetto legislativo cosiddetto «Omnibus IV», che comprende anche una proposta intesa a introdurre modifiche sostanziali al regolamento in questione, quali: 1) l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione dell'esenzione attualmente prevista a favore delle PMI in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie; 2) la riduzione a una volta ogni tre anni della frequenza dell'obbligo di riesame e pubblicazione, a carico degli operatori economici, di una relazione sulla propria politica in materia di dovere di diligenza;
è necessario garantire un adeguato sostegno alla filiera europea di produzione delle batterie, che ricopre un ruolo fondamentale anche nel sostenere la competitività e l'autonomia dell'industria automobilistica europea;
ritenuti pertanto condivisibili, in linea con la relazione del Governo, gli obiettivi della proposta, in quanto essa è idonea a consentire:
agli operatori economici di prepararsi adeguatamente per sostenere gli oneri amministrativi conseguenti all'applicazione degli obblighi di cui al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie;
Pag. 3agli Stati membri di disporre di maggiore tempo per la designazione dell'autorità nazionale di notifica responsabile della valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione autorizzati a svolgere le verifiche previste dal regolamento;
osservato che:
la proposta non è corredata da una valutazione d'impatto, in quanto non ritenuta necessaria dalla Commissione europea vista la natura non sostanziale delle modifiche prospettate;
nonostante la proposta sia di particolare urgenza, come sottolineato anche dal Governo, la predisposizione di un'apposita valutazione di impatto sarebbe necessaria per poter valutare l'efficacia del rinvio proposto dalla Commissione in termini di un'eventuale riduzione dei costi, ciò anche alla luce del fatto che anche la proposta di regolamento COM(2025)501, che apporta modifiche sostanziali alla stessa normativa, non è accompagnata da una valutazione di impatto;
appare in generale molto discutibile e non coerente con il Protocollo n. 2 allegato ai Trattati che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non siano accompagnate dalla valutazione di impatto, richiamando ragioni di urgenza o il carattere tecnico delle disposizioni prospettate;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): tale disposizione demanda infatti al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
l'intervento legislativo proposto è necessario per consentire di posticipare la decorrenza di alcuni obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di batterie imposti dalla normativa dell'UE, obiettivo che gli Stati membri non possono conseguire in maniera adeguata;
il valore aggiunto della proposta risiede nella possibilità di avvalersi del quadro comune in materia di batterie e rifiuti di batterie stabilito dalla normativa modificata;
ritenuta la proposta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, in quanto essa è volta opportunamente a consentire agli operatori economici di prepararsi adeguatamente per sostenere gli oneri amministrativi connessi agli obblighi di cui al regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.