Doc. XVIII-bis, n. 60
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final)
Approvato l'8 luglio 2025
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025) 173 final);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
preso atto della relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
premesso che:
la proposta è volta a recepire nel diritto dell'UE le disposizioni dell'Accordo internazionale sulla biodiversità marina al di là della giurisdizione nazionale («accordo BBNJ») relative alla tutela delle aree marine, alle risorse genetiche marine e alle valutazioni di impatto ambientale;
la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto, ritenendo che non esistano altre opzioni strategiche alternative da valutare che possano giustificare il ricorso alla medesima valutazione;
obiettivo della Commissione europea è che la direttiva entri in vigore prima dell'entrata in vigore dell'accordo BBNJ;
rilevato, tuttavia, che, per evitare uno scenario in cui l'Italia sia obbligata al rispetto delle disposizioni della direttiva pur non avendo ancora ratificato l'accordo in questione e quindi non essendo vincolata ad esso secondo il diritto internazionale, sarebbe necessario riconoscere tempi di attuazione più dilatati in ragione delle tempistiche nazionali di ratifica, come sottolineato anche nella relazione del Governo;
l'Italia, a conferma del forte interesse alla pronta entrata in vigore dell'Accordo BBNJ, ha lavorato affinché il tema fosse incluso tra i principali esiti attesi della sua Presidenza G7, per il filone ambiente; in tale contesto, l'Italia si è fatta promotrice di una iniziativa che ha guidato i G7 all'adozione, nel corso del vertice dei Ministri G7 di Clima, Energia ed Ambiente, tenutosi nelle giornate del 29 e 30 aprile 2024, di una Dichiarazione congiunta sul BBNJ, che impegna i G7 a perseguire la ratifica dell'Accordo BBNJ nel più breve tempo possibile;
Pag. 3rilevato che la proposta non risulta pienamente conforme al principio di attribuzione in quanto, pur essendo la base giuridica della proposta correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, talune disposizioni, come sottolineato nella relazione del Governo, sembrerebbero incidere su aspetti, quali quello dell'accesso alle risorse genetiche marine, di competenza esclusiva degli Stati membri, ai sensi del Protocollo di Nagoya alla Convenzione della Biodiversità sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo e del relativo Regolamento UE 511/2014 che recepisce parzialmente il Protocollo; ciò vale con particolare riferimento al settore dell'utilizzo delle risorse genetiche, di competenza concorrente tra Stati membri e Unione europea;
considerato che la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto non è condivisibile l'assunto da cui parte la Commissione europea, secondo il quale gli obiettivi della medesima non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, data la natura transfrontaliera delle attività e dei benefici derivanti da norme comuni dell'UE, possano essere meglio conseguiti a livello di Unione; le motivazioni addotte dalla Commissione europea non sono infatti sufficienti a dimostrare la necessità e il valore aggiunto dell'intervento legislativo a livello di Unione europea; si ritiene pertanto che le disposizioni dell'Accordo BBNJ possano essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell'Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comporterebbero aggravi sia in termini amministrativi che finanziari;
rilevato altresì che la proposta non è pienamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto:
alcune disposizioni, come evidenziato nella relazione del Governo, prevedono obblighi che, in gran parte, duplicano o, in alcuni casi, si aggiungono a quelli derivanti dall'Accordo BBNJ, creando un considerevole aggravio degli oneri amministrativi e finanziari in capo agli Stati membri e contraddicendo, in sé, l'obiettivo della semplificazione a cui si ispira la Commissione europea: questo è il caso delle disposizioni di cui al capo 2, relativo alle risorse genetiche e ai relativi obblighi di notifica, delle disposizioni relative agli strumenti di gestione per zona di cui al capo 4 e delle misure di reportistica di cui all'articolo 21;
con riferimento al capo 2, le disposizioni non sembrerebbero allineate con il Protocollo di Nagoya alla Convenzione della Biodiversità sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo, sebbene la Commissione europea, nel descrivere il valore aggiunto della proposta, richiami sia il Protocollo sia il relativo Regolamento UE 511/2014 che recepisce parzialmente il Protocollo medesimo; le disposizioni ora in esame, inoltre, appesantirebbero significativamente le procedure amministrative in capo ai ricercatori, con il rischio di scoraggiare le attività di ricerca in alto mare;
rilevato inoltre, per quanto concerne il capo 4, il rischio di ripercussioni sulla rappresentatività dello Stato Membro in ambito globale; in particolare tale capo, sebbene la presentazione di una Pag. 4proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona dovrebbe essere prerogativa dello Stato, oltre a stabilire gli elementi essenziali che essa dovrebbe comprendere, prevede che la Commissione europea effettui una valutazione preliminare della proposta stessa, per stabilire se questa debba essere presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri; in tal caso, lo Stato membro proponente non potrebbe presentare la proposta per proprio conto;
sottolineata in ogni caso l'esigenza di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, nonché la necessità che la Commissione europea presenti una dettagliata valutazione di impatto,
esprime un
PARERE MOTIVATO
ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.