Doc. XVIII-bis, n. 58

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final)

Approvato l'11 giugno 2025

stabilimenti tipografici carlo colombo

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final);

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   considerato che un sistema comune per i rimpatri di cittadini di Paesi terzi non regolarmente soggiornanti nell'UE efficiente e credibile è una condizione imprescindibile per la gestione dei flussi migratori, per il funzionamento dell'Area Schengen e, più in generale, per la sicurezza dell'Unione;

   secondo le più recenti rilevazioni Eurostat solo un quinto dei cittadini di Paesi terzi che hanno ricevuto l'ordine di lasciare un Paese UE sono stati effettivamente rimpatriati;

   condiviso l'obiettivo generale della proposta di migliorare il sistema del rimpatrio e di far rispettare ed eseguire i relativi ordini di rimpatrio, in quanto:

    come evidenziato dalla Commissione europea, l'ampio margine riconosciuto dalla direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») alle legislazioni nazionali per il recepimento delle relative disposizioni ha contribuito a creare ambiguità ed incertezza per le autorità che gestiscono i rimpatri;

    è necessario porre rimedio ai problemi legati alla mancanza di chiarezza delle norme vigenti e al protrarsi dei procedimenti amministrativi, nonché alla difficoltà di tenere traccia dei cittadini di Paesi terzi durante le diverse fasi della procedura di rimpatrio;

   valutato positivamente il complesso degli strumenti proposti, quali in particolare: procedure comuni per l'emissione di decisioni di rimpatrio e l'imposizione di divieti di ingresso, la previsione di un ordine di rimpatrio europeo, il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e le norme sul rimpatrio forzato e volontario;

   osservato che, anche in questa occasione, la proposta non è accompagnata da una valutazione di impatto, attività che la Commissione europea dovrebbe impegnarsi a svolgere più sistematicamente, ai fini della ponderazione approfondita delle proposte e di eventuali opzioni regolative alternative;

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   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE;
   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    l'intervento legislativo proposto è necessario in ragione delle carenze riscontrate nell'attuazione della politica di rimpatrio, quale conseguenza della mancata interazione tra i sistemi nazionali, problema che può essere affrontato e superato solo mediante un'azione a livello dell'UE;

    l'azione a livello di UE presenta un evidente valore aggiunto, in quanto gli Stati membri non possono stabilire individualmente norme comuni per ridurre gli incentivi ai movimenti non autorizzati tra di essi;

   considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per istituire la procedura comune di rimpatrio e consentirne l'attuazione, la razionalizzazione e la semplificazione;

   ritenuta altresì conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità la scelta dell'atto giuridico, in quanto il regolamento nella materia in questione può offrire il grado di uniformità ed efficacia necessario per realizzare un nuovo approccio realmente comune ai rimpatri in tutto lo spazio Schengen;

   rilevato, tuttavia, che:

    il ricorso al regolamento è giustificato nella misura in cui sia effettivamente in grado, in luogo della direttiva come avvenuto in passato, di comportare effettivi e maggiori vantaggi in termini di uniformità ed efficacia della normativa;

    per tale ragione, nel corso dei negoziati a livello europeo, sarà pertanto necessario modificare la proposta nel senso di garantire maggiore precisione e chiarezza: il testo attuale infatti rischia di ricreare, per le autorità che gestiscono i rimpatri, incertezze e ambiguità, cui invece tale intervento si propone di porre rimedio;

    alcune fattispecie, quali il rimpatrio volontario di cui all'articolo 13 o gli accordi e le convenzioni con Paesi terzi di cui all'articolo 17, richiedono infatti maggiori precisazioni e regole comuni, così come dovrebbe essere dettagliata la fase esecutiva dell'ordine di rimpatrio affinché ne venga garantita l'effettività;

    è necessario valutare attentamente, nel corso dei negoziati, la formulazione dell'articolo 17, che rimette agli Stati membri la scelta se stipulare accordi o convenzioni con Paesi terzi presso cui il cittadino non-UE illegalmente soggiornante può essere rimpatriato, limitandosi ad indicare alcuni elementi minimi che l'accordo o l'intesa dovrà contemplare e a porre la condizione del rispetto di principi e norme in materia di diritti umani in conformità al diritto internazionale; tenendo anche conto delle esperienze già avviate da singoli Stati membri, potrebbe risultare al riguardo opportuna una disciplina di dettaglio più uniforme a livello unionale, che, tra l'altro, chiarisca le modalità e le Pag. 4competenze in materia di rimpatrio, monitoraggio dei diritti fondamentali, nonché le forme e i tempi di ospitalità;

   rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.