Doc. XVIII-bis, n. 57
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final)
Approvato il 28 maggio 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale in quanto consentirebbe di realizzare la precoce mobilitazione degli aiuti nei confronti di lavoratori attualmente non inclusi nel FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro);
premesso che è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di consentire anche ai lavoratori la cui data di licenziamento sia già stata fissata in seguito ad eventi significativi di ristrutturazione aziendale di beneficiare delle misure di assistenza previste dal FEG;
considerato che:
il regolamento (UE) 2021/691 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), che attualmente disciplina la materia, include tra i beneficiari delle misure previste soltanto i lavoratori che hanno già perso il lavoro;
nel suo assetto attuale il FEG è quindi una misura a carattere essenzialmente emergenziale, che permette soltanto di assistere i lavoratori che hanno già perso il lavoro;
durante gli eventi di ristrutturazione, tuttavia, le imprese spesso non dispongono di risorse sufficienti a sostenere i lavoratori collocati in esubero;
è, pertanto, apprezzabile la scelta di ampliare la platea dei beneficiari delle misure previste dal FEG, anche al fine di attenuare gli effetti negativi delle perturbazioni economiche sulla forza lavoro e di stimolare la competitività economica dell'UE;
tenuto conto che:
non è giustificata la mancata presentazione della valutazione di impatto, la cui mancanza impedisce una ponderazione approfondita della proposta e, in particolare, delle eventuali opzioni regolative alternative a quella accolta dalla Commissione europea;
non è stata parimenti effettuata alcuna consultazione dei portatori di interessi;
è pertanto necessario che la Commissione europea predisponga un'apposita valutazione di impatto;
Pag. 3rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 175, terzo comma, del TFUE;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, come anche ritenuto nella relazione del Governo, in quanto:
l'intervento legislativo proposto è necessario per consentire un'attivazione del FEG anche per fornire un aiuto preventivo ai lavoratori il cui collocamento in esubero sia imminente in presenza di una ristrutturazione aziendale;
il valore aggiunto della proposta consiste, invece, nell'aumentare il numero complessivo, la varietà e il livello di intensità di servizi prestati ai lavoratori colpiti da eventi di ristrutturazione, permettere di sperimentare idee innovative, individuando le migliori prassi e integrandole nei pacchetti di sostegno a livello nazionale, nonché migliorare il sostegno disponibile ai lavoratori che si trovano ad affrontare l'espulsione dal lavoro;
considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come sostenuto anche nella relazione del Governo:
si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi indicati: inoltre, l'onere amministrativo per l'UE e le autorità nazionali che chiedono il sostegno del FEG è limitato a quanto necessario per consentire alla Commissione di esercitare la sua responsabilità nell'esecuzione del bilancio dell'UE;
la scelta dell'atto giuridico è correttamente ricaduta sul regolamento;
ritenuta l'esigenza, nel corso del negoziato sulla proposta, di valutare attentamente i seguenti profili:
se le imprese in fase di ristrutturazione siano effettivamente tenute a contribuire al cofinanziamento nazionale per poter beneficiare del sostegno FEG;
se lo «Sportello unico» sia coinvolto solo nell'ambito della procedura riguardante i lavoratori il cui licenziamento è imminente e se per quelli già licenziati si applichi la procedura già in vigore: occorre chiarire se, pertanto, l'azienda debba avviare due distinte procedure;
se sia opportuno includere anche le misure speciali previste per i lavoratori già licenziati (come l'indennità di mobilità, l'offerta congrua e gli incentivi occupazionali) nel pacchetto di cui all'articolo 7, tenuto conto che a livello nazionale sono già previste per la fattispecie descritta misure di riqualificazione e formazione (contemplate dal percorso n. 5 di GOL): a questo scopo, occorre valutare se ampliare l'ambito di intervento della proposta che, in base al considerando n. 12, prevede solo misure di politica attiva perché i lavoratori interessati sono ancora in attività ed esclude pertanto indennità e sovvenzioni di avviamento dal pacchetto di misure ammissibili;
Pag. 4se sia quindi possibile attivare le misure del FEG a seconda delle necessità dei lavoratori, prevedendo, in particolare, l'attivazione in una prima fase di misure di formazione e successivamente di ulteriori forme di supporto;
rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.