Doc. XVIII-bis, n. 55

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final)

Approvato il 21 maggio 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025) 137 final);

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si richiama l'attenzione sull'utilità della proposta di regolamento in esame;

   considerato che:

    l'iniziativa normativa è finalizzata a sostenere il settore vitivinicolo, sensibilmente penalizzato dal calo della domanda e dalla vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e recepisce le principali raccomandazioni formulate dal Gruppo di alto livello sulla politica vinicola, peraltro approvate da tutti i paesi dell'UE;

    essa apporta modifiche al quadro normativo vigente allo scopo di introdurre maggiore flessibilità nel sistema di autorizzazioni e di prevenire le eccedenze di produzione, introducendo inoltre specifiche misure dirette sia ad armonizzare le etichette elettroniche dei prodotti vitivinicoli e dei vini aromatizzati, sia a migliorare l'informazione al consumatore sui prodotti a tenore alcolico ridotto;

   rilevato che:

    gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono da ritenersi complessivamente condivisibili, dato che sono previste modifiche alla normativa vigente idonee a prevenire gli squilibri di mercato e a rafforzare la competitività di viticoltori e produttori di vini;

    l'oggetto della proposta è di grande rilevanza, in quanto il settore vitivinicolo ricopre un ruolo chiave per l'economia dell'UE e dell'Italia, che è il principale produttore vinicolo dell'UE;

    la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto non appare, tuttavia, adeguatamente giustificata e non consente ai parlamenti nazionali e ai soggetti interessati di operare una compiuta valutazione delle misure proposte e delle eventuali opzioni regolative alternative;

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   rilevato altresì che:

    allo scopo di dare ulteriore supporto al settore, è necessario che vengano introdotte specifiche misure in ambito fiscale, in particolare per consentire una rimodulazione delle aliquote IVA applicabili ai vini e ai vini aromatizzati e per l'estensione dei regimi forfettari di compensazione per i produttori agricoli anche alla produzione di vini aromatizzati e di vini dealcolizzati;

    appare, inoltre, necessario promuovere, anche a livello europeo, strategie di comunicazione incentrate sul ruolo positivo della tradizione vitivinicola e sul consumo consapevole di vino, evitando al contempo iniziative che descrivano il vino come prodotto dannoso per la salute;

    alla luce delle criticità a cui è sottoposto l'export del settore vitivinicolo, è opportuno eliminare il limite temporale previsto per l'attività di promozione e comunicazione presso i paesi terzi, sia per garantire lo sbocco in nuovi mercati sia per consentire al settore di adeguarsi al cambiamento della domanda nei mercati consolidati;

   ritenuto che:

    con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 42, primo comma, e dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE; come sottolineato nella relazione trasmessa dal Governo, appare opportuno, tuttavia, considerare come base giuridica dell'iniziativa normativa anche l'articolo 114 del TFUE, che disciplina il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

    la proposta è complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli Stati membri non potrebbero recepire autonomamente le raccomandazioni, concordate all'unanimità dai rappresentanti nazionali, del Gruppo di alto livello sulla politica vitivinicola; essa, inoltre, introduce maggiore flessibilità in capo agli Stati membri per gestire il potenziale produttivo in modo adeguato alla situazione specifica delle regioni produttrici di vino;

    la proposta appare complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, poiché le modifiche si limitano alle raccomandazioni adottate all'unanimità dagli Stati membri e a quanto necessario a perseguire gli obiettivi indicati dal Gruppo di alto livello;

    rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.