Doc. XVIII-bis, n. 54

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 81 final)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2025) 87 final)

Approvato il 15 maggio 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva (COM(2025)81) sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza e la proposta di regolamento (COM(2025)87) relativa al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);

   considerata altresì la direttiva (UE) 2025/794, cosiddetta Stop the clock, definitivamente approvata il 14 aprile 2025, che ha rinviato l'entrata in vigore di talune disposizioni della CSRD e della CSDDD;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    entrambe le proposte si pongono un obiettivo generale pienamente condivisibile, in quanto volte a semplificare il quadro normativo vigente in materia di sostenibilità, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, senza comprometterne gli obiettivi strategici;

    è necessario tuttavia che il percorso verso la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri regolamentari da parte dell'Unione europea prosegua con ulteriori e più ambiziose misure, al fine di contribuire alla riduzione del divario di competitività del sistema produttivo europeo rispetto ai competitori globali;

    pur essendo le proposte accompagnate da documenti di lavoro predisposti dai servizi della Commissione europea, quest'ultima non ha presentato su di esse una valutazione d'impatto in ragione della loro natura e dell'urgenza; questa decisione della Commissione europea non appare tuttavia adeguatamente motivata e pregiudica un'effettiva e corretta valutazione degli effetti delle misure proposte;

    disporre di un'analisi dettagliata degli impatti delle iniziative, come imposto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2, sarebbe infatti cruciale proprio in ragione della loro incidenza sulla competitività delle imprese europee;

    a questo riguardo va evidenziato che, in riferimento al CBAM, sono state individuate dal Governo italiano diverse criticità, ribadite in due non-paper presentati alle Istituzioni europee a dicembre 2024 e marzo 2025, come la necessità di estendere tale meccanismo anche ai prodotti a valle; l'impatto del CBAM deve essere pertanto valutato accuratamente in vista di una profonda ricalibratura rispetto alla quale la presente proposta della Commissione costituisce solo un punto di partenza nell'ambito della più ampia revisione del regolamento;

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    in relazione alla rendicontazione di sostenibilità, invece, è necessario considerare gli effetti della revisione proposta sui mercati finanziari, sugli enti creditizi e sugli amministratori di indici di riferimento, affinché il processo di semplificazione sia coerente e armonizzato con la disciplina vigente sulla rendicontazione bancaria;

    per tali ragioni è necessario che la Commissione europea predisponga la valutazione di impatto;

   tenuto conto che:

    è apprezzabile l'esclusione delle PMI dall'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità, nonché l'obiettivo di ridurre le ripercussioni a cascata sulle stesse, prevedendo che, quando sono incluse nelle catene del valore di un'altra impresa, esse non debbano essere tenute a fornire informazioni in aggiunta, in riferimento alla rendicontazione di sostenibilità, rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario;

    tuttavia, dal momento che i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sono stabiliti tramite atti delegati della Commissione europea, sarà necessario prestare particolare attenzione alla fase attuativa: questo al fine di garantire un'effettiva tutela della competitività delle PMI e la proporzionalità degli oneri, evitando che gli stessi atti delegati introducano oneri non previsti dalla proposta che potrebbero gravare sulle PMI fortemente coinvolte nelle catene di fornitura delle grandi imprese;

    l'adesione alla rendicontazione volontaria rischia infatti di diventare una condizione di fatto che le PMI dovranno rispettare per continuare a lavorare con le grandi imprese europee soggette alla rendicontazione di sostenibilità: ne discenderebbe la necessità di adottare metodologie strutturate, sviluppare competenze tecniche interne o esternalizzare a professionisti, nonché di effettuare investimenti in formazione, raccolta dati e digitalizzazione dei processi; tale obbligo indiretto potrebbe finire per vanificare l'esclusione formale delle PMI dalla rendicontazione di sostenibilità;

    è indispensabile pertanto che il processo di sviluppo degli atti delegati sia trasparente e preveda un coinvolgimento strutturato dei principali portatori di interesse;

   osservato, inoltre, che:

    la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e il dovere di diligenza modifica la normativa sul dovere di diligenza eliminando l'obbligo di condurre sistematicamente valutazioni approfondite degli impatti negativi lungo le catene del valore a livello di partner commerciali indiretti, a meno che l'azienda disponga di informazioni plausibili che suggeriscano che si sono verificati o potrebbero verificarsi impatti negativi;

    tuttavia tale eccezione, facendo riferimento a un concetto indeterminato, risulta poco chiara e quindi non in linea con l'obiettivo di semplificazione: sarebbe pertanto opportuno definire chiaramente le condizioni che giustificano tale previsione, stabilendo in modo più Pag. 4preciso in cosa debbano consistere le informazioni plausibili, evitando margini di discrezionalità che potrebbero penalizzare soprattutto le PMI soggette ad obblighi indiretti, alle quali non sarebbe garantita chiarezza ex ante circa i criteri idonei ad attivare gli obblighi;

    a tal fine gli orientamenti generali sul dovere di diligenza, che ai sensi della proposta saranno adottati dalla Commissione europea entro luglio 2026, dovranno costituire un elemento cruciale per evitare interpretazioni divergenti ed effetti negativi sulle PMI;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che:

    la base giuridica su cui si fonda la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza è correttamente individuata dalla Commissione europea negli articoli 50 e 114 del TFUE; tali articoli consentono, rispettivamente, l'adozione di misure volte a dare attuazione alla libertà di stabilimento nel mercato unico e a garantire l'instaurazione e il corretto funzionamento dello stesso, oltre a rappresentare anche la base giuridica delle direttive sulle quali interviene la proposta;

    la base giuridica su cui si fonda la proposta sul CBAM è correttamente individuata dalla Commissione europea nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, su cui si basa anche il regolamento vigente che la proposta intende modificare; ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, infatti, l'Unione contribuisce a perseguire, tra gli altri, gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

   considerate entrambe le proposte conformi al principio di sussidiarietà, in quanto:

    per la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza, gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; inoltre, il valore aggiunto dell'intervento della Commissione europea consiste nel fatto che norme comuni assicurano condizioni di parità per le imprese stabilite nei vari Stati membri, mentre differenze sostanziali tra le normative nazionali creerebbero costi e complessità aggiuntive a carico delle imprese che operano a livello transfrontaliero, pregiudicando il mercato unico dell'UE;

    per la proposta sul CBAM, sussiste l'esigenza di aumentare il grado di certezza del diritto e razionalizzare gli obblighi di comunicazione. In questo caso, il valore aggiunto consiste nel fatto che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di protezione contro il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel mercato unico possono essere perseguiti in maniera più efficace a livello dell'UE;

   ritenute le proposte altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto:

    la proposta sulla rendicontazione di sostenibilità e sul dovere di diligenza modifica la CSRD rendendola più proporzionata in riferimentoPag. 5 ai suoi obiettivi strategici e la CSDDD al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi a carico delle imprese senza compromettere né gli obiettivi della direttiva, né il quadro giuridico dell'UE in materia di sostenibilità;

    la proposta sul CBAM si limita alle modifiche necessarie a ridurre l'onere di conformità delle imprese, senza incidere sulla sostanza degli obiettivi strategici, e a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento in modo più efficiente;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORMI

  le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.