Doc. XVIII-bis, n. 53

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/1017, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695 e (UE) 2021/1153 per quanto riguarda l'aumento dell'efficienza della garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/523 e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione (COM(2025) 84 final)

Approvato il 15 maggio 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che semplifica la legislazione vigente nel settore dei programmi di investimento dell'UE, con particolare riguardo a InvestEU (COM(2025)84);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di regolamento;

   tenuto conto che, sulla base del testo di compromesso elaborato dalla Presidenza polacca, il 16 aprile 2025 il Consiglio dell'UE ha approvato il proprio mandato negoziale sulla proposta;

   premesso che la proposta è parte integrante dei due primi pacchetti cosiddetti «omnibus», adottati dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025 per semplificare la legislazione vigente, non solo in materia di investimenti dell'UE ma anche di sostenibilità;

   ritenuto condivisibile l'obiettivo generale della proposta di mobilitare circa 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi per finanziare attività a più alto rischio a sostegno delle politiche prioritarie dell'Unione, in particolare quelle relative alla Bussola per la competitività dell'UE, al Patto per l'industria pulita, alla politica industriale in materia di difesa e alla mobilità militare;

   osservato che nella fase preparatoria della proposta la Commissione europea:

    ha consultato i portatori di interessi, che hanno in particolare sottolineato l'esigenza di incrementare il bilancio di InvestEU e la natura eccessivamente impegnativa degli obblighi di rendicontazione, ritenuti onerosi a causa della loro frequenza e complessità;

    ha effettuato una stima dei risparmi che si determinerebbero introducendo le misure proposte in materia di semplificazione degli obblighi di rendicontazione e amministrativi;

    non ha tuttavia ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto supplementare, ritenendo sufficienti la valutazione d'impatto svolta nel contesto della proposta originaria del regolamento InvestEU e una valutazione intermedia, pubblicata nel settembre 2024; tale motivazione non appare tuttavia condivisibile, in quanto sarebbe stato comunque più opportuno condurre un'analisi più accurata delle opzioni regolative e dei possibili impatti delle misure proposte;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamentePag. 3 costituita dagli articoli 173 e 175, terzo comma, del TFUE per la modifica del regolamento InvestEU, dagli articoli 172, 173, 175, terzo comma, e 182, paragrafo 1, del TFUE per il regolamento FEIS, dagli articoli 172 e 194 del TFUE per il regolamento MCE e dagli articoli 173, paragrafo 3, 182, paragrafo 1, 183 e 188, secondo comma, del TFUE per il regolamento Orizzonte Europa;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione tecnica del Governo, le modifiche proposte sono necessarie per affrontare le carenze di investimento e per mobilitare risorse finanziarie in settori prioritari, contribuendo così agli obiettivi strategici dell'Unione. Esse determinerebbero un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto potrebbe essere ottenuto da programmi di investimento dei singoli Stati membri. Il rafforzamento del comparto degli Stati membri consentirebbe, inoltre, di far fronte ai fallimenti del mercato e alle carenze di investimenti specifici per paese, avvalendosi, nel contempo, di prodotti finanziari progettati a livello centrale e fornendo un canale di distribuzione collaudato e ben funzionante per l'uso dei fondi di bilancio, mobilitando allo stesso tempo finanziamenti del settore privato;

   considerata altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come osservato anche nella relazione trasmessa dal Governo sulla proposta di regolamento, le misure prospettate:

    non impongono un onere eccessivo agli Stati membri o ai destinatari finali, ma piuttosto semplificano gli obblighi di rendicontazione e riducono gli oneri amministrativi, sostenendo un ambiente più favorevole agli investimenti;

    non sostituiscono gli investimenti degli Stati membri ma sono a loro complementari;

   ravvisata, tuttavia, l'esigenza che, nel corso del negoziato sulla proposta, come già promosso dal Governo italiano in sede di Consiglio dell'UE:

    si continuino a sostenere fortemente l'incremento di risorse a favore dello strumento, le istanze di semplificazione e il miglioramento nell'utilizzo del comparto degli Stati membri e nella mobilitazione di fondi nazionali in sinergia con le risorse dell'UE;

    si introducano, in particolare, nel regolamento InvestEU, disposizioni volte a indicare in modo esplicito la possibilità di ricorrere a un sistema di garanzie multilivello europee e nazionali all'interno del comparto Stati membri, come era prospettato da un emendamento promosso dall'Italia ma non accolto nel mandato negoziale del Consiglio: tali disposizioni consentirebbero infatti di suddividere il rischio in diverse tranche, ciascuna con un livello di rischio e rendimento differente, e potrebbero quindi attrarre una gamma più ampia di investitori e migliorare la capacità di mobilitare capitali privati per investimenti strategici;

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   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.