Doc. XVIII-bis, n. 52
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (COM(2025) 106 final)
Approvato il 23 aprile 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva che modifica lo status di protezione del lupo (COM(2025)106);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con la quale esso sostiene l'utilità della proposta;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
tenuto conto, altresì, che il Consiglio dell'UE ha adottato, il 16 aprile 2025, il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali, che non contiene modifiche rispetto alla proposta della Commissione;
considerato che il Parlamento europeo, il 18 marzo 2025, ha approvato il ricorso alla procedura d'urgenza ex articolo 170, comma 6, del suo Regolamento e adotterà la sua posizione in prima lettura indicativamente nella prima sessione plenaria di maggio 2025;
considerato pienamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di adeguare il diritto dell'UE alla Convenzione di Berna, tramite una modifica della direttiva Habitat che inserisce il canis lupus nell'allegato V della stessa e non più anche nell'allegato IV, declassando in questo modo lo status di protezione del lupo da «rigorosamente tutelato» a «tutelato»;
considerato inoltre che:
la proposta in esame è volta a contrastare il costante aumento della popolazione di lupi in tutta l'UE e in Italia, che è lo Stato membro con il maggior numero di esemplari: secondo dati riferiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), infatti, in Italia si stimava la presenza nel 2021 di 3.500 lupi, circa la metà del numero di esemplari stimati nell'intero territorio degli USA, esclusa l'Alaska, che hanno una superficie 26 volte più ampia di quella italiana e territori meno antropizzati;
l'aumento della popolazione di lupi ha un impatto negativo sul settore zootecnico a causa dell'intensificarsi degli attacchi agli allevamenti, con conseguenti difficoltà degli agricoltori che devono sostenere i costi diretti degli attacchi ma anche i costi indiretti, come aborti del bestiame, animali dispersi o feriti e un calo di produttività causato dallo stress subito dalle greggi o dalle mandrie; i costi indiretti non sono peraltro coperti da un sistema di indennizzi, che, anche quando applicabile, presenta criticità legate ai tempi di liquidazione eccessivamente lunghi;
Pag. 3le pressioni cui è sottoposto il settore zootecnico sono dovute anche agli alti costi sostenuti per implementare misure di prevenzione, peraltro spesso impraticabili nelle aree di alta quota e per gli allevamenti estensivi;
gli attacchi dei lupi determinano la chiusura delle attività zootecniche, che non riescono a sostenere i costi legati alla prevenzione e alle aggressioni al bestiame; in aggiunta, in alcune aree, specialmente quelle montane, la forte presenza di lupi scoraggia il turismo che, assieme all'allevamento, rappresenta una delle poche attività sostenibili per l'economia del territorio; diversi rappresentanti delle amministrazioni di tali zone e alcune associazioni hanno sottolineato come questi fattori determinino un progressivo abbandono dei territori rurali;
la crescita esponenziale della specie preoccupa anche i cittadini in quanto, come sottolineato nella relazione trasmessa dal Governo, sono sempre più frequenti attacchi ad animali d'affezione e i casi di lupi confidenti che si avvicinano ai centri abitati e rappresentano una minaccia per l'uomo: dal 2017 al 2024, infatti, 7 esemplari hanno prodotto 19 aggressioni, tra le quali un attacco ad un bambino di 4 anni in un parco del centro abitato di Roma; la preoccupazione per la sicurezza pubblica, tra l'altro, è stata condivisa nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle zone montane del Trentino-Alto Adige;
la gestione della popolazione di lupi tramite l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 16 della direttiva Habitat non è adatta ad affrontare le criticità descritte precedentemente, data la complessità e la durata degli iter burocratici che le autorità devono seguire per poter ricorrere ad essa;
l'inserimento del canis lupus nell'allegato V della direttiva Habitat e non più nell'allegato IV consentirebbe di autorizzare a livello nazionale, in coerenza con l'articolo 14 della medesima direttiva, attività di caccia, fermo restando il continuo monitoraggio della popolazione e la garanzia dello stato di conservazione soddisfacente della specie: andrà pertanto valutata, in sede di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano, l'introduzione di forme di caccia selettive; a questo scopo andrà modificata la normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge n. 157 del 1992, prevedendo una gestione attiva delle popolazioni anche tramite prelievi letali, come già previsto in alcuni Stati membri dell'UE;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente individuata dalla Commissione europea nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce le modalità di attuazione degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione previsti dall'articolo 191 del TFUE;
considerata la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto è volta a recepire nel diritto dell'Unione gli emendamenti alla Convenzione di Berna, tramite la modifica della direttiva Habitat, la quale rappresenta uno dei principali strumenti con cui l'UE attua i propri obblighi internazionali ai sensi della medesima Convenzione;
Pag. 4ritenuta la proposta pienamente coerente con il principio di proporzionalità in quanto essa:
si limita ad apportare alla direttiva Habitat esclusivamente le modifiche necessarie per attuare la decisione con la quale il comitato permanente della Convenzione di Berna ha ridefinito lo status di protezione del lupo; la proposta dà attuazione a tale decisione e riguarda solo gli allegati IV e V e, in particolare, solo il lupo, lasciando immutato l'obbligo per gli Stati membri di garantire il mantenimento della specie in uno stato di conservazione favorevole;
demanda agli Stati membri maggiore flessibilità nella gestione della popolazione di lupi, necessaria in quanto i danni causati, seppure in termini assoluti poco impattanti sul comparto zootecnico, tendono a concentrarsi localmente; in questo modo si delineano hot spot di conflitto, dove la convivenza tra uomo e lupo è particolarmente critica e non può essere gestita unicamente con misure di protezione e prevenzione; in tal senso, infatti, il declassamento consentirebbe una gestione selettiva della specie che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato;
è necessaria a perseguire lo scopo della direttiva Habitat, volta a promuovere il mantenimento della biodiversità tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali; tale direttiva prevede inoltre tutele diverse a seconda dello stato di conservazione di una specie che, come sottolineato nel corso delle audizioni da alcune associazioni di settore, è un fattore in continua evoluzione che rende necessario un costante adeguamento dello status di protezione: è pertanto opportuno modificare la tutela riconosciuta al lupo nel 1992, quando la specie era quasi estinta in molti Stati membri, con una tutela meno rigorosa che consente di adottare politiche per minimizzare i conflitti e che è più al passo con la situazione odierna relativa all'aumento esponenziale degli esemplari nell'UE;
tenuto conto che la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto per la proposta in esame, in quanto la decisione di modificare la Convenzione di Berna si è basata sui risultati dell'analisi dello status del lupo nell'UE del 2023;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.