Doc. XVIII-bis, n. 50
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale (COM(2025) 99 final)
Approvato il 16 aprile 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento COM(2025)99 che proroga le misure concernenti lo stoccaggio del gas attraverso una modifica del regolamento (UE) 2017/1938 relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
tenuto conto, altresì, che il Consiglio dell'UE ha adottato in data 11 aprile 2025 il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta;
considerato pienamente condivisibile, alla luce dell'attuale contesto geopolitico, l'obiettivo generale della proposta di ridurre, in attesa di una revisione del quadro giuridico sulla sicurezza energetica che la Commissione europea intende operare entro il 2027, le incertezze sul mercato del gas e la volatilità dei prezzi, garantendo prevedibilità e trasparenza nell'uso degli impianti di stoccaggio del gas in tutta l'UE;
osservato al riguardo che il mandato negoziale approvato dal Consiglio introduce notevoli miglioramenti al testo della proposta, in particolare al fine di riconoscere maggiore flessibilità agli Stati membri per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato ed evitare possibili distorsioni dello stesso;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente individuata dalla Commissione europea nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE, inteso, tra l'altro, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
considerata la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'interruzione dell'approvvigionamento di gas nel territorio dell'Unione rappresenta un grave rischio comune e avrebbe effetti significativi su molti Stati membri, incidendo sui prezzi del gas in tutta l'UE;
ritenuto che la proposta non è pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto:
le disposizioni oggetto di proroga prevedono per ciascuno Stato membro un obiettivo di riempimento del 90 per cento, da conseguire entro il 1° novembre di ogni anno, e una serie di obiettivi intermedi che appaiono troppo rigidi;
Pag. 3questo sistema prospettato dalla proposta, pur osservando la Commissione che gli obiettivi intermedi di riempimento sono stabiliti su base annua previa consultazione degli Stati membri, impedirebbe in particolare la conciliazione degli obblighi di riempimento con le flessibilità necessarie a reagire rapidamente alle condizioni di mercato e ad evitare speculazioni stagionali;
sarebbe opportuno in tal senso definire espressamente gli obiettivi intermedi di riempimento come indicativi per gli Stati membri, come proposto anche nel mandato negoziale del Consiglio, al fine di garantire allo stesso tempo prevedibilità e flessibilità;
evidenziata pertanto l'opportunità, nel corso del negoziato sulla proposta, di valutare:
la riduzione dell'obiettivo di riempimento dal 90% all'80% della capacità degli impianti di stoccaggio sotterranei, lasciando comunque agli Stati membri la facoltà di superare tale soglia su base volontaria: in tal senso è condivisibile la proposta del Consiglio di consentire agli Stati membri di scostarsi fino al 10% dall'obiettivo di riempimento in caso di condizioni sfavorevoli del mercato e la facoltà per la Commissione di aumentare tale scostamento con atto delegato qualora le condizioni sfavorevoli dovessero persistere;
l'introduzione di un arco temporale compreso tra il 1° ottobre e il 1° dicembre per il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento finale, in luogo del termine del 1° novembre, come proposto nel mandato negoziale del Consiglio;
l'introduzione di ulteriori deroghe, rispetto a quelle già previste dal regolamento, che tengano in debita considerazione le esigenze tecniche specifiche legate alla velocità di iniezione che, come nel caso dell'Italia, richiedono un periodo di riempimento esteso; è condivisibile in questo senso la proposta del Consiglio di consentire agli Stati membri di discostarsi fino al 5% dall'obiettivo di riempimento in caso di bassi tassi di iniezione che causino un'iniezione eccezionalmente lunga degli impianti di stoccaggio con una capacità superiore a 40 TWh; tuttavia, occorre valutare con attenzione la clausola proposta dal Consiglio, secondo la quale gli Stati membri possono utilizzare questa flessibilità a condizione che ciò non abbia un impatto negativo sulla capacità degli Stati membri direttamente collegati di fornire gas ai loro clienti protetti;
considerato che:
la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto dato il poco tempo rimanente prima della scadenza, prevista per dicembre 2025, delle disposizioni oggetto di proroga: tale decisione pregiudica tuttavia una effettiva e corretta valutazione degli effetti delle misure proposte;
è pertanto necessario che la Commissione predisponga la valutazione di impatto;
preso atto, ferma restando la opportunità delle modifiche sopra richiamate, della necessità di approvare la proposta di regolamento in termini brevi, allo scopo di definire al più presto un quadro certo di Pag. 4riferimento per le istituzioni nazionali e gli operatori e per consentire a questi ultimi di adeguarsi nella campagna di riempimento 2025;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.