Doc. XVIII-bis, n. 48

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
(COM(2024)577 final)

Approvato il 27 febbraio 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)577);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    la proposta in esame si colloca nel contesto di una crescente, seppure tardiva, attenzione delle istituzioni dell'UE verso il settore agricolo, che subisce la pressione di molteplici fattori avversi, quali le conseguenze degli eventi climatici, dell'aumento dei costi di produzione dovuto alla pandemia e alla guerra in Ucraina, degli oneri collegati alla sostenibilità ambientale e di una eccessiva complessità del quadro normativo europeo;

    appare condivisibile l'obiettivo generale della proposta, volta a migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e a sostenerne il reddito offrendo loro una maggiore tutela contrattuale;

    si reputano coerenti con tale finalità le modifiche al quadro normativo vigente riguardo ai contratti per la cessione di prodotti agricoli, all'introduzione di un meccanismo di mediazione, alla semplificazione del riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, nonché al rafforzamento del potere contrattuale di agricoltori e produttori tramite la regolamentazione dell'utilizzo di termini quali «equo», «giusto» e «filiera corta»;

   considerato che:

    l'ordinamento italiano già prevede l'obbligo di contratto scritto nelle transazioni commerciali relative ai prodotti agricoli. È tuttavia apprezzabile l'introduzione di clausole di risoluzione e di revisione dei contratti allo scopo di assicurare agli agricoltori la copertura dei costi di produzione;

    è altresì condivisibile l'introduzione della deroga all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE sugli accordi tra imprese, a condizione che il volume dei prodotti non superi il 33 per cento della produzione nazionale: sul punto si osserva che la previsione di tale soglia potrebbe Pag. 3scoraggiare l'aggregazione degli agricoltori in soggetti più ampi che potrebbero rafforzare ulteriormente la loro posizione contrattuale;

   rilevata l'esigenza, nel corso del negoziato sulla proposta, di valutare con maggiore attenzione i seguenti aspetti critici:

    l'utilizzo del termine «agricoltore» in luogo del termine «produttore» rischia di escludere soggetti giuridici – ad esempio le cooperative – che svolgono invece un ruolo cruciale nell'aggregazione dell'offerta; tale innovazione terminologica, peraltro non adeguatamente motivata, rispetto ad altre norme unionali potrebbe creare incertezza normativa e favorire difformità di interpretazione tra gli Stati membri;

    la clausola di revisione per i contratti di durata superiore a sei mesi nell'articolato è attivabile in relazione a fattori tali da incrementare i costi di produzione e conseguentemente incidere sui prezzi di mercato, come peraltro specificato nei considerando della proposta;

    le disposizioni sull'utilizzo dei termini quali «equo» e «giusto» denotano una eccessiva genericità dei requisiti indicati, che si prestano a valutazioni discrezionali sulla congruità della remunerazione da parte degli stessi agricoltori;

    nella indicazione dei requisiti per l'utilizzo dell'espressione «filiera corta», andrebbe valorizzato, oltre al legame tra l'agricoltore e il consumatore, anche il ruolo di intermediazione svolto dalle organizzazioni di produttori e dalle cooperative quali parti integranti della stessa filiera;

    la sostanziale parificazione, in alcune delle disposizioni proposte, tra organizzazioni di produttori riconosciute e non riconosciute, è suscettibile di scoraggiare l'impegno delle stesse organizzazioni al conseguimento del riconoscimento che dovrebbe consentire di offrire maggiore rappresentatività e tutela agli agricoltori e produttori che vi aderiscono;

    le disposizioni sui contratti scritti per la fornitura di prodotti agroalimentari, lasciando libere le parti di determinare nel concreto gli elementi obbligatori previsti, non fanno salve le disposizioni della direttiva vigente sulle pratiche commerciali sleali, in particolare quelle riguardanti i termini massimi di pagamento;

    la prevista deroga all'obbligatorietà della forma scritta nel caso in cui il primo acquirente sia una microimpresa o una piccola impresa (articoli 148, paragrafo 5, lettera b) e 168, paragrafo 5, lettera b)) introdurrebbe nell'ordinamento interno un elemento di criticità, dal momento che in Italia la forma scritta per la cessione di prodotti agricoli è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla dimensione organizzativa del primo acquirente; se confermata, tale deroga introdurrebbe una normativa meno stringente di quella attualmente in vigore in Italia, che potrebbe consentire il proliferare di pratiche commerciali sleali con danno degli agricoltori, soprattutto considerando l'alto numero di imprese di piccole dimensioni che operano nel settore: per questo motivo sarebbe opportuno lasciare la facoltà agli Stati membri di introdurre o meno tale deroga;

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    la prevista possibilità di utilizzare la cosiddetta «riserva di crisi» (di cui all'articolo 16 del regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC) per l'attuazione degli accordi in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, ridurrebbe la dotazione prevista per le sempre più frequenti calamità naturali;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente individuata dalla Commissione europea negli articoli 43, paragrafo 2, e nell'articolo 42, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   considerata la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto le modifiche previste mantengono il grado di armonizzazione già raggiunto dai regolamenti vigenti ed assicurano parità a livello dell'UE tra organizzazioni e associazioni di diversi Stati membri;

   ritenuto che la proposta risulta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, in quanto modifica i regolamenti vigenti solo nella misura strettamente necessaria e solo al fine di migliorare ulteriormente le disposizioni in materia di contratti che interessano gli agricoltori, le loro organizzazioni ed associazioni e di ridurre gli oneri amministrativi per il riconoscimento di queste ultime;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.