Doc. XVIII-bis, n. 47
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024)576 final)
Approvato il 27 febbraio 2025
stabilimenti tipografici carlo colombo
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024)576 final);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che la proposta in esame:
è finalizzata a integrare la vigente direttiva in materia di contrasto delle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, garantendo che le autorità di contrasto dispongano degli strumenti necessari a perseguire violazioni nei confronti di imprese che si trovano in un altro Stato membro; essa recepisce le raccomandazioni contenute nel Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura promosso dalla stessa Commissione europea;
non interferisce con la valutazione in corso della direttiva (UE) 2019/633 promossa dalla Commissione europea;
considerato che:
la proposta si colloca nel contesto di una crescente, seppure tardiva, attenzione delle istituzioni dell'UE verso il settore agricolo, che subisce la pressione di molteplici fattori avversi, quali le conseguenze degli eventi climatici, dell'aumento dei costi di produzione dovuto alla pandemia e alla guerra in Ucraina, nonché gli oneri collegati alla sostenibilità ambientale e l'eccessiva complessità del quadro normativo applicabile;
gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono complessivamente condivisibili, poiché volti a rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali contro le pratiche commerciali non corrette nel settore e a proteggere gli agricoltori e i fornitori di piccole e medie dimensioni da pratiche di commercio sleali;
il settore agricolo e alimentare europeo sta ancora affrontando gli effetti negativi dovuti alla pandemia di COVID-19, alla guerra in corso in Ucraina, all'aumento dei costi di produzione connessi all'energia, a un prolungato periodo di inflazione elevata e ad una regolamentazione eccessivamente complessa ed onerosa, soprattutto per le piccole e medie imprese del settore;
l'oggetto della proposta è di grande rilevanza, in quanto, come segnalato dalla Commissione nella relazione sull'attuazione della direttiva vigente, circa il 20 per cento dei prodotti agricoli e alimentari consumati in uno Stato proviene da un altro Stato membro;
Pag. 3tenuto conto che, richiamando l'urgenza attribuita a tale proposta, la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto né una consultazione con i portatori di interesse: tale scelta non appare tuttavia adeguatamente giustificata e non consente una verifica puntuale degli effetti che la nuova disciplina potrebbe produrre sul settore agricolo;
considerato che la direttiva (UE) 2019/633, di cui la proposta di regolamento in esame intende garantire una migliore ed effettiva applicazione, si incentra sulla definizione di fornitore, inteso quale «qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, che vende prodotti agricoli e alimentari», incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni; al contrario, la proposta di regolamento che modifica i regolamenti n. 1308/2013, 2021/2115 e 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024)577), fa riferimento al termine «agricoltore» in luogo di «produttore», rischiando di escludere soggetti giuridici – ad esempio le cooperative – che svolgono invece un ruolo cruciale nell'aggregazione dell'offerta: tale discrasia, peraltro non motivata, rischia di generare incertezze interpretative a detrimento per gli operatori del settore;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che disciplina il procedimento per l'adozione di atti relativi alla politica agricola comune e alla pesca;
considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli interventi previsti attengono strettamente alla dimensione transfrontaliera del fenomeno delle pratiche commerciali sleali e pertanto gli obiettivi conseguiti non possono essere conseguiti in maniera adeguata dagli Stati membri;
ritenuta la proposta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, poiché le disposizioni in essa contenute si limitano a quanto necessario a migliorare e rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto, anche in riferimento alle norme proposte in materia di raccolta di informazioni e di esecuzione, senza interferire negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, che restano liberi di definire in autonomia il sistema di applicazione delle norme in materia;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.