Doc. XVIII-bis, n. 46
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (COM(2024)567 final)
Approvato il 27 febbraio 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema di ingressi/uscite (COM(2024)567 final);
premesso che la proposta esaminata prospetta l'introduzione di deroghe temporanee al regolamento (UE) 2017/2226 («regolamento EES») e al codice frontiere Schengen per consentire un avvio graduale del sistema di ingressi/uscite («Entry-Exit System» o «EES») dall'UE;
considerato che:
è condivisibile l'obiettivo generale della proposta, vale a dire consentire un avvio graduale di EES quale strumento finalizzato a ridurre le probabilità di frode di identità e di soggiorno fuori termine e per garantire un rafforzamento della sicurezza dello spazio Schengen;
non è stato possibile avviare EES entro la fine del 2024 in ragione della mancata trasmissione da parte di alcuni Stati membri delle notifiche obbligatorie alla Commissione europea;
l'avvio completo e contestuale di EES, quale sistema informatico complesso, potrebbe introdurre un fattore di rischio per la resilienza del sistema;
l'introduzione graduale dei nuovi processi alle frontiere esterne potrebbe, per converso, garantire un maggiore grado di certezza ed evitare i rischi per la sicurezza e la fluidità degli spostamenti;
è inoltre valutata positivamente l'adozione di un approccio flessibile, che permetta agli Stati membri di scegliere se attuare il sistema gradualmente oppure avviare pienamente le attività fin dal primo giorno;
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale in quanto idonea a migliorare il sistema di controllo degli ingressi e delle uscite dei cittadini di Paesi terzi per soggiorni di breve durata e di adeguare il sistema dei respingimenti;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, disposizioni che conferiscono all'UE la competenza ad adottare, secondo procedura legislativa ordinaria, rispettivamente, misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le Pag. 3frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne; viene correttamente posto a fondamento della proposta anche l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, ai sensi del quale, nell'ambito dell'azione volta a sviluppare una cooperazione di polizia che associ tutte le autorità competenti degli Stati membri, l'UE può stabilire misure riguardanti la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
l'intervento legislativo proposto è necessario per consentire un'entrata in funzione graduale del sistema comune di informazione, che altrimenti non sarebbe possibile in quanto il regolamento EES non prevede alcun periodo di adeguamento;
il valore aggiunto della proposta consiste, invece, nel garantire l'entrata in funzione dell'EES secondo norme e scadenze armonizzate;
considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:
introduce una deroga limitata al regolamento EES e al codice frontiere Schengen e, quindi, non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati;
il regolamento è lo strumento migliore per conseguire gli obiettivi della proposta, in quanto garantisce l'applicabilità diretta delle disposizioni e un approccio uniforme e coerente in tutto lo spazio Schengen;
considerato altresì che:
la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto, ritenendola non necessaria in quanto una valutazione d'impatto dettagliata era stata già elaborata con riferimento alla proposta di regolamento istitutiva dell'EES;
il Governo ha ritenuto condivisibile la scelta della Commissione, in quanto la proposta introduce una deroga limitata al Regolamento EES e al codice frontiere Schengen secondo un principio di gradualità dell'attuazione da parte degli Stati;
non è tuttavia adeguatamente motivata la mancata presentazione della valutazione di impatto, la cui mancanza potrebbe impedire una ponderazione approfondita della proposta;
è pertanto necessario che la Commissione europea predisponga una apposita valutazione di impatto;
ritenuta condivisibile la richiesta del Governo riguardante lo slittamento della fase di avvio progressivo dell'EES da sei mesi ad un anno, per consentire una migliore gestione dei volumi di traffico extra-Schengen dei principali scali nazionali in occasione dell'evento giubilare e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026;
valutata altresì positivamente la modifica proposta dal Governo in merito all'articolo 7, che renderebbe la misura della sospensione Pag. 4parziale delle operazioni in EES uno strumento permanente per la gestione di eventi imprevedibili, in quanto la disciplina attualmente vigente fa riferimento ai soli casi di impossibilità tecnica e non anche nelle altre situazioni caratterizzate da eccezionalità e imprevedibilità;
ritenuto inoltre opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, l'eventuale impatto negativo della proposta esaminata sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.