Doc. XVIII-bis, n. 45

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (COM(2024)561 final)

Approvato il 29 gennaio 2025

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di direttiva;

   premesso che:

    la necessità dell'intervento prospettato dalla proposta in esame discende, a giudizio della Commissione, dal fatto che la direttiva oggetto di modifica non contempla nuovi strumenti di misura necessari per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e, per quanto riguarda i contatori di energia elettrica e di gas, non affronta la questione dell'importanza crescente della digitalizzazione (misurazione intelligente) o dell'uso di nuovi gas, come l'idrogeno o altri gas rinnovabili in alternativa a gas più tradizionali, per la fornitura domestica;

    è condivisibile l'obiettivo di definire requisiti armonizzati per determinate categorie di strumenti di misura per evitare legislazioni nazionali divergenti;

    la mancanza di requisiti armonizzati causerebbe una frammentazione del mercato unico e, di conseguenza, costi più elevati per gli operatori economici e i consumatori, nonché ritardi nella diffusione di tecnologie fondamentali per la duplice transizione verde e digitale dell'economia dell'Unione;

   considerato che:

    la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, ritenendola non necessaria per una proposta che apporta una semplice modifica tecnica mirata alla direttiva sugli strumenti di misura;

    tale decisione non appare tuttavia giustificata e pregiudica una effettiva e corretta valutazione degli effetti delle misure proposte, come sottolineato anche nella relazione trasmessa dal Governo;

    la definizione della modifica proposta come limitata e di tipo tecnico appare infatti approssimativa, alla luce dei nuovi possibili oneri che potrebbe generare, anche in relazione allo specifico contesto italiano;

    è pertanto necessario che la Commissione europea predisponga la valutazione d'impatto;

    rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, relativo alle misure di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative Pag. 3degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo:

    l'obiettivo della direttiva oggetto di modifica, vale a dire garantire che gli strumenti di misura nel mercato interno soddisfino requisiti rispondenti ad un livello elevato di protezione degli interessi oggetto della stessa, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione;

    l'armonizzazione dei requisiti essenziali relativi alle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, ai distributori di gas compresso, ai contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento e ai contatori intelligenti, che ne garantisce la libera circolazione, può essere ottenuta unicamente a livello di Unione;

    in assenza di un intervento dell'Unione il mercato unico resterebbe frammentato, con regimi normativi divergenti negli Stati membri che produrrebbero discrepanze, generando costi e oneri amministrativi aggiuntivi e ostacolando la libera circolazione degli strumenti di misura;

   considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita al necessario per il conseguimento dell'obiettivo sopra richiamato di garantire il corretto funzionamento del mercato unico;

   ritenuto comunque opportuno valutare più attentamente in sede di negoziato europeo la portata della proposta soprattutto in termini di rapporto costi/benefici;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.