Doc. XVIII-bis, n. 44

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2024)497 final)

Approvato il 29 gennaio 2025

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   ritenuto pienamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di istituire un quadro per lo scambio di Dichiarazioni sulle imposte integrative tra le autorità fiscali gli Stati membri coerente con l'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523 (cosiddetta «direttiva sul secondo pilastro») e con quanto elaborato in sede OCSE/G20;

   osservato al riguardo che le nuove norme permetterebbero alle imprese multinazionali di passare dalla presentazione della Dichiarazione sulle imposte integrative a livello locale a quella a livello centrale, nonché di disporre di un modello uniforme per la presentazione, con ripercussioni positive sugli oneri amministrativi a loro carico e riducendo notevolmente il numero di dichiarazioni che dovrebbero altrimenti presentare. Consentirebbero, inoltre, alle autorità fiscali nazionali di disporre di un sistema strutturato di scambio delle informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative, contribuendo in tal modo a contrastare l'elusione e l'evasione fiscali e a salvaguardare il gettito fiscale degli Stati membri;

   considerato più in generale indispensabile continuare a perseguire, rafforzandolo, un approccio coordinato, sia a livello dell'UE, sia a livello internazionale, volto a garantire un'imposizione più equa e a sostenere il principio dell'imposizione nel luogo in cui si esercita l'attività economica. Ciò con particolare riguardo, tra l'altro, al carattere transfrontaliero dell'evasione e dell'elusione fiscali e alla digitalizzazione dell'economia, che pongono sfide complesse in termini di tassazione effettiva e rischiano di determinare perdite ingenti di gettito fiscale per le giurisdizioni nazionali;

   sottolineato in particolare che:

    il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni transfrontaliere deve rappresentare, una delle principali priorità della politica fiscale dell'UE in quanto strumento essenziale per garantire un'efficace riscossione delle entrate;

    è fondamentale contrastare la concorrenza fiscale sleale esistente all'interno dell'Unione che produce distorsioni al mercato interno, avvantaggiando i Paesi con maggiori margini di finanza pubblica, in grado di rinunciare a parte del gettito fiscale per attrarre imprese Pag. 3e gruppi sul loro territorio. Allo stesso tempo essa può indurre l'ulteriore concentrazione, in gran parte degli ordinamenti, del carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione, quale il lavoro dipendente;

    occorre, a medio e a lungo termine, procedere, a livello dell'UE – nel rispetto dell'assetto delle competenze stabilito dai Trattati –, in direzione di una piena armonizzazione dei regimi nazionali di imposta sulle società; la situazione di frammentazione delle regole applicate nei diversi Stati membri mina la prospettiva di una corretta competizione, favorisce comportamenti opportunistici da parte delle imprese transnazionali e sottrae all'erario risorse significative;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sugli articoli 113 e 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono, di norma, la base giuridica per le iniziative legislative nel settore della cooperazione amministrativa e dell'imposizione diretta. Sono stati infatti utilizzati anche come base giuridica per la direttiva 2011/16/UE (cd. DAC) che l'iniziativa in oggetto si propone di modificare;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    apporterebbe un valore aggiunto evidente rispetto a quanto potrebbe conseguirsi attraverso una pluralità di metodi di attuazione nazionali basati sulle norme tipo GloBE giuridicamente non vincolanti;

    come osservato anche nella relazione del Governo, le norme della direttiva sul secondo pilastro sarebbero gravemente compromesse se gli Stati membri prevedessero obblighi di comunicazione diversi a livello nazionale;

   considerata la proposta complessivamente conforme anche al principio di proporzionalità in quanto, come osservato anche nella relazione del Governo, le misure previste si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi fissati, attuando gli obblighi di cui all'articolo 44 della citata direttiva sul secondo pilastro;

   osservato che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, in ragione del fatto che, essenzialmente, la proposta in esame rende operativo l'articolo 44 della citata direttiva sul secondo pilastro in coerenza con quanto è stato elaborato a livello internazionale. Tuttavia, sarebbe opportuno effettuare una valutazione più precisa e approfondita del possibile impatto della proposta per le imprese multinazionali interessate e per le autorità fiscali nazionali. Se per un verso, infatti, l'iniziativa in commento risponde all'esigenza di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi a carico delle imprese multinazionali, per altro verso potrebbe comportare, per le medesime imprese, anche dei costi in termini di compliance. Allo stesso modo, se l'iniziativa, per un verso, contribuisce a salvaguardare il gettito fiscale degli Stati membri, per altro verso potrebbe richiedere l'effettuazione di idonei investimenti per il potenziamento delle infrastrutture informatiche a supporto dell'attività di scambio automatico di informazioni previsto;

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   osservato, inoltre, che la proposta attribuisce alla Commissione europea importanti competenze di esecuzione per stabilire i formulari elettronici tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio di informazioni, nonché il potere di adottare atti delegati per modificare il formulario per la Dichiarazione sulle imposte integrative al fine di allinearlo agli eventuali aggiornamenti della Dichiarazione standard sulle imposte integrative concordata in sede OCSE/G20;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.