Doc. XVIII-bis, n. 43
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio («applicazione di viaggio digitale dell'UE») e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del parlamento europeo e del consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali (COM(2024)670final)
Approvato il 15 gennaio 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio;
premesso che l'iniziativa in esame fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche un'altra proposta di regolamento relativo al rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali, il cui esame ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà si è concluso il 28 novembre 2024 con l'approvazione, da parte della XIV Commissione politiche dell'Ue, di un documento recante una valutazione conforme;
considerato che:
è condivisibile l'obiettivo generale della proposta esaminata di rendere più sicuro lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, rafforzare la politica comune dell'UE in materia di gestione delle frontiere esterne e facilitare i viaggi, sia per i cittadini dell'UE che per i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni d'ingresso nell'UE;
altrettanto condivisibili sono gli obiettivi specifici perseguiti, in particolare al fine di consentire ai viaggiatori di passare più agevolmente i controlli di frontiera mediante la creazione e la trasmissione di una versione digitale del documento di viaggio tramite un'apposita applicazione e, al contempo, di permettere alle autorità di frontiera di effettuare in anticipo le relative verifiche, concentrando le risorse su un'individuazione più efficiente della criminalità transfrontaliera e della migrazione irregolare;
sono valutate positivamente le misure predisposte, in quanto volte a stabilire una normativa uniforme per le credenziali di viaggio digitali e per l'istituzione di un'applicazione comune dell'UE (applicazione di viaggio digitale dell'UE), necessaria per perseguire le finalità enunciate;
osservato, inoltre, che:
la proposta potrebbe avere anche un effetto restrittivo di diritti fondamentali quali quello al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto nelle credenziali di viaggio digitali saranno inseriti, oltre ai dati anagrafici, anche quelli biometrici (e, in particolare, l'immagine del volto del titolare);
le suddette limitazioni sono tuttavia legittime, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se previste dalla legge, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti e se sono conformi al principio di proporzionalità, in forza del quale possono essere apportate limitazioni del genere solo se necessarie e se rispondono effettivamentePag. 3 a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti altrui;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 77, par. 2, lettere b) e d) del TFUE, disposizioni che conferiscono all'UE la competenza ad adottare secondo procedura legislativa ordinaria, rispettivamente, misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
l'attuale quadro giuridico dell'UE non consente l'uso di soluzioni digitali per verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio nei controlli di frontiera o in altre situazioni di libera circolazione;
le modifiche riguardanti le parti pertinenti dell'acquis di Schengen, in particolare il codice frontiere Schengen e il regolamento sul passaporto dell'UE, sarebbero possibili solo a livello di Unione;
il valore aggiunto della proposta consiste, invece, nel facilitare l'esercizio della libera circolazione e nel miglioramento della sicurezza all'interno dell'Unione e alle frontiere, offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di ottenere e utilizzare credenziali di viaggio digitali sulla base della carta di identità nazionale;
considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:
sono previste norme minime per conseguire gli obiettivi indicati, pur richiedendo un intervento normativo e tecnico;
ogni cittadino dell'UE sarebbe comunque libero di scegliere se procurarsi credenziali di viaggio digitali, potendo in caso contrario continuare ad esercitare il diritto di libera circolazione con il passaporto o la carta d'identità fisici;
il regolamento è l'unico strumento giuridico che possa garantire l'applicazione diretta e comune del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri;
ritenuto comunque opportuno valutare attentamente nel corso dei negoziati interistituzionali la portata degli effetti restrittivi della proposta esaminata sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico;
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.