Doc. XVIII-bis, n. 42
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2024)531 final)
Approvato il 15 gennaio 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo a un'interfaccia pubblica dell'UE per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori;
premesso che:
gli obblighi e i requisiti relativi alla presentazione della dichiarazione di distacco, come osservato dalla Commissione europea, rappresentano uno degli ostacoli amministrativi più importanti alla prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno;
anche in coerenza con il quadro giuridico dell'UE vigente per il distacco dei lavoratori, costituito dalle direttive 2014/67/UE e 96/71/CE, tutti gli Stati membri hanno istituito un sistema di dichiarazione preventiva per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori nel loro territorio, che richiede alcune informazioni pertinenti per il controllo delle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, da fornire attraverso la compilazione di un modulo;
i sistemi nazionali di dichiarazione preventiva per le imprese distaccanti differiscono, tuttavia, nella struttura e nelle informazioni richieste ai fornitori di servizi e non sono interconnessi, comportando, per le medesime imprese, oneri amministrativi e un allungamento dei tempi;
le autorità nazionali competenti che chiedono l'assistenza reciproca ad altri Stati membri devono inoltre affrontare notevoli oneri amministrativi per avviare una richiesta di informazioni nel sistema di informazione del mercato interno (IMI);
considerate condivisibili le finalità generali di razionalizzazione e semplificazione perseguite dalla proposta, in quanto:
l'interfaccia pubblica elettronica comune sarebbe costituita da un portale web per la dichiarazione digitale unica, collegato al sistema IMI e strutturato sulla falsariga della piattaforma elettronica dell'Unione europea già disponibile per le dichiarazioni dei lavoratori distaccati nel settore del trasporto su strada;
l'utilizzo dell'interfaccia consentirebbe ai prestatori di servizi di presentare gratuitamente la dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti dello Stato membro ospitante, utilizzando un unico modulo standard europeo disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea anziché 27 moduli nazionali. Tale modulo richiederebbe infatti informazioni articolate in circa 30 punti, mentre alcuni sistemi di dichiarazione nazionale chiedono attualmente informazioni articolate in più di 300 punti;
l'utilizzo di un unico modulo standard offrirebbe, inoltre, ai prestatori di servizi la possibilità di riutilizzare i dati delle dichiarazioniPag. 3 di distacco presentate in precedenza e ai lavoratori distaccati la possibilità di ricevere una copia delle loro dichiarazioni;
sottolineato che l'uso dell'interfaccia pubblica sarebbe rimesso alla libera scelta degli Stati membri ospitanti i quali potrebbero pertanto scegliere se imporre ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri di utilizzare l'interfaccia per presentare alle autorità nazionali competenti una dichiarazione di distacco o se, in alternativa, mantenere il proprio sistema di dichiarazione nazionale;
ritenuti allo stesso modo condivisibili gli obiettivi specifici perseguiti dalla proposta, quali la riduzione degli oneri amministrativi per i prestatori di servizi e per le autorità nazionali, la facilitazione della cooperazione amministrativa tra le stesse, nonché il rafforzamento della tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, anche mediante lo svolgimento di ispezioni efficaci, adeguate e mirate da parte delle autorità competenti degli Stati membri;
osservato, inoltre, che:
nell'ambito dell'ampia consultazione svolta dalla Commissione europea, i portatori di interessi e le parti sociali europee hanno complessivamente sostenuto l'iniziativa;
la proposta non è corredata da una valutazione d'impatto, in quanto secondo la Commissione europea le norme prospettate presentano un ambito di applicazione limitato, sono mirate e apportano modifiche tecniche alla legislazione vigente. La Commissione ha tuttavia pubblicato un documento di analisi, che contiene alcune informazioni in merito al livello attuale degli oneri amministrativi delle diverse procedure nazionali di dichiarazioni dei lavoratori distaccati ed esamina i risparmi di tempo e risorse eventualmente ottenibili mediante le misure proposte;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, inteso ad assicurare il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;
ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
un intervento legislativo a livello di Unione europea, alla luce degli argomenti sopra richiamati, è necessario al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori in uno Stato membro e facilitare nel contempo un'applicazione e un'attuazione migliori e maggiormente uniformi della direttiva 96/71/CE;
tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione;
le disposizioni volte a razionalizzare gli obblighi comunicativi e la procedura per la presentazione delle dichiarazioni di distacco, Pag. 4rafforzare la tutela dei lavoratori distaccati, ridurre gli oneri amministrativi per le autorità degli Stati membri e facilitare la cooperazione amministrativa costituiscono un evidente valore aggiunto dell'intervento legislativo dell'Unione;
considerata altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte, compresa la natura volontaria dell'uso dell'interfaccia pubblica, costituiscono un mezzo adeguato a conseguire gli obiettivi indicati e non incidono sulle competenze degli Stati membri in materia di distacco dei lavoratori;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.