Doc. XVIII-bis, n. 41
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta modificata di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2024)517 final)
Approvato l'8 gennaio 2025
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati», la relativa etichettatura e i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione;
tenuto conto che la proposta è stata definitivamente adottata con procedura di urgenza lo scorso 19 dicembre;
ritenuto comunque utile esprimere le proprie valutazioni sulla coerenza della medesima decisione al principio di sussidiarietà;
premesso che:
appare condivisibile l'obiettivo della decisione di assicurare la regolare prosecuzione del commercio di materiali forestali di moltiplicazione e consentire il mantenimento senza interruzioni del loro approvvigionamento all'interno dell'Unione europea;
appaiono pertanto apprezzabili le disposizioni in materia di etichettatura, finalizzate a individuare correttamente le autorità di Paesi terzi in cui ha luogo la produzione di tali materiali, responsabili della loro ammissione al commercio e delle relative attività di controllo. Le nuove disposizioni colmano infatti l'assenza di una norma a livello dell'UE in merito all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione della categoria «controllati»;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la decisione è stata correttamente fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica per l'adozione – con procedura legislativa ordinaria – delle misure necessarie per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune (PAC);
considerato che la decisione risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri;
il settore è già stato oggetto di ampia regolamentazione a livello dell'Unione, per cui la relativa legislazione deve essere considerata di competenza prevalente dell'Unione stessa, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Pag. 3i principali obiettivi in tale ambito non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello degli Stati membri anche per la natura transfrontaliera delle minacce poste dalla crisi climatica e delle sfide derivanti dalle esigenze di protezione della biodiversità e di sviluppo sostenibile;
l'intervento a livello dell'Unione presenta inoltre un valore aggiunto in termini di certezza del diritto e riduzione degli oneri regolamentari;
ritenuto altresì che la decisione rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché limitata a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati, con particolare riferimento al miglior funzionamento del mercato interno e all'attuazione del principio di libera circolazione;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,
VALUTA CONFORME
la decisione al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.