Doc. XVIII-bis, n. 40

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Consiglio sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali
(COM(2024) 671 final)

Approvato il 28 novembre 2024

stabilimenti tipografici carlo colombo

Pag. 2

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali;

   premesso che l'iniziativa in esame fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche una proposta di regolamento finalizzata a istituire un'applicazione per telefoni cellulari per il rilascio e la trasmissione di credenziali di viaggio digitali ai fini dei controlli precedenti al viaggio nonché ad introdurre credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto;

   considerato che è condivisibile l'obiettivo perseguito dalla proposta in esame di facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei cittadini dell'Ue all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen, per consentire un più rapido ed agevole espletamento dei controlli di frontiera;

   sono altresì apprezzabili gli ulteriori obiettivi specifici perseguiti dalla proposta, quali quello di agevolare la registrazione presso le autorità nazionali di un altro Stato membro, oppure rendere più semplice l'accesso ai regimi di identificazione elettronica e ai servizi che richiedono un'identificazione affidabile, anche e soprattutto a favore dei cittadini che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza;

   osservato, inoltre, che:

    la proposta potrà avere anche un effetto restrittivo di diritti fondamentali quali quello al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, in quanto nelle credenziali di viaggio digitali saranno inseriti, oltre ai dati anagrafici, anche quelli biometrici (e, in particolare, l'immagine del volto del titolare);

    le suddette limitazioni sono tuttavia legittime, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, se previste dalla legge, se rispettano il contenuto essenziale di tali diritti e se sono conformi al principio di proporzionalità, in forza del quale possono essere apportate limitazioni del genere solo se necessarie e se rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti altrui;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 77, par. 3, TFUE che conferisce all'Ue la competenza ad adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato intese a facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente Pag. 3nel territorio degli Stati membri, garantito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

    i problemi legati alla libertà di circolazione, che presentano un carattere intrinsecamente transfrontaliero, non sono risolvibili con il ricorso a soluzioni nazionali confinate a un singolo Stato membro (o a più Stati membri, in caso di scambio di dati e altre forme di cooperazione);

    l'assenza di un approccio comune a livello dell'UE in tema di digitalizzazione dei documenti di viaggio costituisce un ostacolo all'uso di soluzioni digitali per verificare l'autenticità e l'integrità dei documenti di viaggio nei controlli di frontiera o in altre situazioni di libera circolazione. Le norme attuali prevedono infatti la verifica obbligatoria dei documenti di viaggio fisici;

    il valore aggiunto dell'intervento dell'UE consiste nel facilitare l'esercizio della libera circolazione e nel migliorare la sicurezza all'interno dell'UE e alle frontiere, offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di ottenere e utilizzare credenziali di viaggio digitali sulla base della carta di identità nazionale;

    in ogni caso il regolamento oggetto della proposta esaminata non obbligherebbe gli Stati membri ad emettere carte d'identità che non siano previste dal diritto nazionale;

   considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

    le norme introdotte possono considerarsi limitate al conseguimento degli obiettivi prefissati nella proposta, che peraltro non modifica sostanzialmente le disposizioni della direttiva 2004/38/CE né quelle della proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione;

    ogni cittadino dell'UE sarebbe comunque libero di scegliere se procurarsi credenziali di viaggio digitali, potendo in caso contrario continuare ad esercitare il diritto di libera circolazione con il passaporto o la carta d'identità fisici;

    i costi determinati dalla nuova disciplina dovrebbero essere superati da benefici significativi attesi dalle misure proposte;

    il regolamento è lo strumento giuridico più adatto a garantire l'applicazione diretta e comune del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri;

   ritenuto comunque opportuno valutare attentamente in sede di negoziato europeo la portata degli effetti restrittivi della proposta esaminata sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, anche alla luce dell'altra proposta che integra il pacchetto «applicazione di viaggio digitale dell'Ue» già richiamato in premessa;

Pag. 4

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico;

VALUTA CONFORME

  la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.