Doc. XVIII-bis, n. 39

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

Proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
(COM(2024)316
final)

Approvato il 18 settembre 2024

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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Ue e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Ue;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

   premesso che:

    la proposta esaminata è finalizzata a sostituire – riproducendone il contenuto con poche integrazioni e modifiche – il regolamento (UE) 2019/1157 dichiarato invalido, in seguito a rinvio pregiudiziale, dalla Corte di giustizia dell'Ue con sentenza del 21 marzo 2024 (RL contro Landeshauptstadt Wiesbaden) per erronea individuazione della base giuridica;

    il nuovo regolamento, come quello annullato, riveste grande importanza perché risponde alla finalità generale di assicurare la libera circolazione delle persone, per il cui esercizio le carte di identità e i titoli di soggiorno costituiscono uno strumento essenziale;

    la disciplina mira, altresì, al perseguimento di due obiettivi specifici, ossia contrastare la frode documentale e garantire l'interoperabilità dei sistemi di verifica dei documenti di identificazione. A tal fine, introduce norme minime di sicurezza per le informazioni e gli elementi di sicurezza che le carte e i documenti rilasciati dagli Stati membri devono presentare;

   rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 77, paragrafo 3, TFUE, come indicato dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia. Tale disposizione, infatti, conferisce all'Unione la competenza ad adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato intese a facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

   ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, anche considerando che gli Stati membri hanno già confermato la necessità di agire a livello dell'Unione adottando il regolamento (UE) 2019/1157, in quanto:

    l'intervento legislativo a livello di Unione europea è necessario per assicurare, alla luce della intrinseca dimensione europea delle carte di identità nazionali e dei titoli di soggiorno, la libera circolazione delle persone nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere Pag. 3interne; per prevenire il riemergere, in assenza di norme comuni a livello eurounitario, di problemi nell'accettazione di determinati documenti – sorti prima dell'adozione del regolamento (UE)2019/1157 – e delle lacune precedentemente riscontrate in materia di sicurezza dovute a documenti non sufficientemente sicuri;

    il valore aggiunto della proposta consiste sia nel favorire e facilitare l'esercizio della libera circolazione, sia nel migliorare la sicurezza all'interno dell'Unione e alle frontiere, attraverso norme minime relative alle informazioni da fornire sui documenti richiamati dalla proposta e agli elementi di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri;

    in ogni caso il regolamento oggetto della proposta esaminata non obbliga gli Stati membri ad emettere documenti che non vengono attualmente rilasciati;

   considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

    sono previste norme minime relative alle informazioni da fornire sui documenti contemplati dalla presente proposta e agli elementi di sicurezza comuni a tutti gli Stati membri che li rilasciano, che faciliteranno l'esercizio della libera circolazione e miglioreranno la sicurezza;

    vengono introdotte norme minime per i documenti, prendendo correttamente atto che un'armonizzazione completa del modello delle carte di identità non sarebbe giustificata;

    il regolamento è lo strumento giuridico più adatto a garantire l'applicazione diretta e comune del diritto dell'UE in tutti gli Stati membri, tenuto conto delle divergenze precedentemente rivelatesi dannose per la libera circolazione e per la sicurezza;

    le limitazioni del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, risultanti dall'obbligo di inserire due impronte digitali nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità, non violano il principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte di giustizia dell'UE;

   considerato infine che, come osservato anche nella citata relazione del Governo:

    la proposta non necessita di adeguamenti normativi a livello interno poiché l'attuale modello della carta d'identità elettronica è conforme ai contenuti del regolamento (UE) 2019/1157 che sono stati sostanzialmente riprodotti nella nuova proposta;

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    il nuovo regolamento non dovrebbe comportare nuovi impatti di tipo finanziario poiché il progetto CIE è finanziato con specifiche risorse a carico del bilancio nazionale e non sono previsti costi di adeguamento alla proposta;

   rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.