Doc. XVIII-bis, n. 28
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6
DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
(COM (2023) 637 final)
Approvato il 13 marzo 2024
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata la proposta di direttiva che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM (2023) 637);
tenuto conto della proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, nonché il regolamento (UE) 2018/1724, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi (COM(2023) 636 final);
premesso che:
le finalità perseguite dalla proposta di direttiva in esame sono in larga misura condivisibili in quanto la trasparenza e l'integrità dei processi decisionali degli Stati membri e dell'Unione rispetto all'ingerenza di paesi terzi, nonché la fiducia che il pubblico vi ripone sono un elemento costitutivo della democrazia europea;
è necessario nell'attuale contesto geopolitico, tenuto conto della pervasività delle nuove tecnologie di informazione e dell'uso dei social media da parte di soggetti riconducibili a paesi terzi, migliorare la conoscenza relativamente all'entità, alle tendenze e ai soggetti della rappresentanza d'interessi svolta per conto di paesi terzi;
condivisa la rilevanza politica di tale iniziativa, volta ad incidere in ultima istanza sul corretto funzionamento della democrazia in Europa e sul rapporto tra l'Unione e i suoi cittadini, anche in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e dell'avvio di un nuovo ciclo istituzionale europeo;
sottolineato con riguardo al principio di attribuzione che non appare congruo il ricorso esclusivo, quale base giuridica della proposta di direttiva, all'art. 114, del TFUE che consente di adottare misure relative al ravvicinamento legislativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in materia di mercato interno. Tale disposizione non sembra infatti costituire un fondamento appropriato per le articolate misure della proposta in materia di trasparenza che in larga misura non sono intese a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Esse intendono invece assicurare la difesa della democrazia, che costituisce, secondo quanto indicato dalla Commissione, l'obiettivo primario dell'iniziativa in esame. Occorre pertanto valutare, nel corso dell'esame della proposta di direttiva, l'opportunità di procedere ad una integrazione della base giuridica;
evidenziato inoltre che la proposta non risulta pienamente coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto non appare adeguatamente motivata, sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto, la scelta di procedere ad una armonizzazione completa, escludendo che gli Stati membri possano mantenere o introdurre obblighi di trasparenza ulteriori, neanche nel senso di un maggior Pag. 3rigore. Tale approccio, oltre a comprimere eccessivamente i margini di discrezionalità degli Stati membri in relazione alle specificità nazionali, potrebbe implicare una paradossale riduzione degli standard di trasparenza per gli Stati membri che hanno già adottato una disciplina più rigorosa in materia. Risulterebbe pertanto più coerente con il principio di sussidiarietà la definizione di standard minimi o, in alternativa, la creazione di un registro unico a livello europeo;
ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, poiché le limitazioni dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, risultano proporzionate e limitate al minimo necessario. Si impongono, infatti, requisiti di trasparenza soltanto ai soggetti che svolgono servizi di rappresentanza d'interessi per conto di paesi terzi. Non si intende invece impedire ai medesimi paesi di far valere il proprio punto di vista, bensì a garantire che ciò avvenga in modo trasparente e responsabile. Inoltre, si prevede l'obbligo specifico di presentare le informazioni contenute nei registri nazionali degli Stati membri in modo fattuale e neutrale e in modo tale da evitare la stigmatizzazione dei soggetti registrati;
rilevato che la proposta di direttiva, nel disciplinare esclusivamente la rappresentanza di interessi di Stati terzi sulla base di rapporti contrattuali, avrebbe scarsa incidenza sulle attività di interferenza malevole condotte da paesi terzi sulla base di meccanismi non contrattuali, come ad esempio le donazioni;
evidenziato altresì che la proposta di direttiva, prevedendo l'applicazione del principio del paese d'origine, impone ai soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi di registrare le proprie attività nello Stato membro in cui sono stabiliti, e non in quello in cui si svolgono le attività di rappresentanza degli interessi, comportando dunque il rischio che molte attività possano sfuggire ai registri degli Stati membri in cui vengono svolte;
rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.