Doc. XVIII, n. 33

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO NELL'AMBITO
DELL'ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3,
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, SULLA:

Decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (Doc. CI, n. 1)

Approvato il 7 ottobre 2026

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la decisione (UE, Euratom) 2026/1296 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (Doc. CI, n. 1);

   considerato che l'articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al paragrafo 1 prevede che «il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali»;

   rilevato che, conformemente al richiamato articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 2 della decisione in esame dispone che la medesima è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali, che gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine, e che l'adempimento di tali procedure interne è necessario per l'entrata in vigore della decisione stessa;

   sottolineato che il Parlamento europeo si è espresso con larghissima maggioranza sia in occasione della deliberazione sul progetto di decisione, il 13 novembre 2025, sia in sede di approvazione del testo modificato dal Consiglio il 29 aprile 2026;

   considerato che l'accordo unanime raggiunto in sede di Consiglio si fonda su un apprezzabile bilanciamento tra l'esigenza di tutela della maternità e il principio della personalità del voto sancito in gran parte degli ordinamenti nazionali e che, in questo senso, è appropriata la limitazione della delega di voto al solo caso delle parlamentari in maternità, corredata di rigorosi princìpi per la definizione delle relative modalità di attuazione, quali la trasparenza, la responsabilità, la tracciabilità, la certezza del diritto e l'integrità del voto;

   evidenziata, tuttavia, l'opportunità di valutare in futuro modalità per assicurare l'esercizio del voto ai membri del Parlamento europeo che si trovino in situazioni di oggettivo impedimento a partecipare in presenza ai lavori della plenaria;

   rilevato che a tali principi sarà data piena attuazione attraverso la definizione delle condizioni generali e delle modalità concrete per Pag. 3l'esercizio della delega di voto nello Statuto dei parlamentari europei e nel regolamento del Parlamento europeo;

   preso atto che la decisione 2026/1296, riguardando esclusivamente le modalità di voto nella plenaria del Parlamento europeo, non incide in alcun modo sull'ordinamento italiano e non necessita, pertanto, di interventi di adeguamento in via legislativa;

   rilevata la necessità che il presente documento sia notificato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alle istituzioni europee ai fini di cui al citato articolo 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE.