Doc. XVIII, n. 30

XIII COMMISSIONE
(AGRICOLTURA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole («programma dell'UE destinato alle scuole»), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM(2025)553 final)

Approvato il 19 novembre 2025

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole («programma dell'UE destinato alle scuole»), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM(2025)553 final);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   premesso che:

    la proposta si inserisce nella riforma complessiva della politica agricola comune (PAC) avviata dalla Commissione europea con la presentazione delle proposte per la definizione del nuovo Quadro finanziario pluriennale per gli anni 2028-2034;

    tale disegno di riforma vede convergere le risorse destinate alla PAC nel nuovo Fondo unico per i piani di partenariato nazionali e regionali (c.d. Fondo NRP) di futura istituzione, strumento di riorganizzazione dei finanziamenti europei dedicati, oltre che all'agricoltura, anche alla politica di coesione, alla migrazione, alla sicurezza, alla gestione delle frontiere e alle politiche sociali;

    tale impianto riformatore, oltre a comportare una sostanziale riduzione delle risorse disponibili a sostegno dell'agricoltura, potrebbe causare potenziali squilibri tra Stati membri, non assicurare omogeneità e continuità negli interventi, produrre maggiori oneri per le imprese agricole e indebolire la filiera agroalimentare dell'UE e la sua competitività;

   considerato che:

    alla luce di tale impostazione il programma Scuole e gli interventi settoriali in agricoltura non saranno più sostenuti da meccanismi di finanziamento diretto ma soggetti al loro inserimento nei piani di partenariato nazionali e regionali necessari (c.d. piani NRP) per l'accesso alle risorse del Fondo e pertanto non garantiti circa la disponibilità effettiva delle risorse;

    con riguardo al programma scuole dell'UE sono privilegiati alcuni alimenti in base ai valori nutrizionali senza tener conto del loro Pag. 3inserimento in diete bilanciate, sane e variegate (discriminando ad esempio il latte intero rispetto al latte scremato o parzialmente scremato e la stragrande maggioranza dei formaggi nazionali); tale programma non prevede invece un divieto di utilizzo di cibi ultra-processati, né incentivi specifici per interventi di sensibilizzazione volti a far conoscere le varietà e qualità di prodotti coltivati nell'UE e originari dell'UE, o per iniziative complementari (orti didattici, fattorie didattiche, ecc.);

    anche con riguardo agli interventi di sostegno nei diversi settori produttivi, la mancata pre-allocazione delle risorse determina una incertezza finanziaria sistemica;

    in particolare, in merito al settore ortofrutticolo, appare opportuno che l'elenco degli interventi ammissibili sia almeno equivalente a quello attuale;

    per il settore vitivinicolo, la proposta introduce elementi di incertezza normativa che andrebbero eliminati, poiché rischiano di penalizzare il comparto;

    con riguardo al settore dell'olio d'oliva, la percentuale di valore della produzione commercializzata (VPC) prevista per la determinazione del sostegno UE – 4,1 per cento per le organizzazioni di produttori (OP), o 4,5 per cento per le associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) – appare eccessivamente bassa in confronto al 10 per cento attualmente previsto dal regolamento sui piani strategici della PAC;

    la proposta non reca disposizioni transitorie adeguate a garantire la continuità dei programmi operativi in corso d'attuazione con scadenza oltre il 2027, così da assicurare la conclusione del ciclo programmatorio secondo le regole attualmente vigenti;

    appare opportuno chiarire se gli investimenti in favore degli agricoltori e gli investimenti diversi (di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a)) debbano intendersi come tipi di intervento distinti o identificano un unico raggruppamento;

    la proposta rivede l'articolo 32 e l'articolo 33 del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, includendo tra i beneficiari di programmi di sostegno i «gruppi di produttori», forme di cooperazione non riconosciute dalla normativa vigente dell'UE, la cui ammissione al sostegno dell'Unione contrasterebbe con l'obiettivo generale di favorire l'aggregazione dei produttori nelle forme riconosciute delle organizzazioni e associazioni di organizzazioni, facendo venire meno l'incentivo alla loro costituzione e al loro sviluppo;

    la proposta modifica l'allegato VII del vigente regolamento sull'organizzazione del mercato comune, precisando le definizioni di carne e denominazioni dei prodotti a base di carne; in merito appare opportuno integrare l'elenco delle denominazioni applicabili con altre voci di uso comune; altresì la tutela dovrebbe essere estesa ad ulteriori denominazioni riferite ai prodotti affettati, al fine di garantire la più ampia tutela, che impedirebbe l'utilizzo improprio di denominazioni tradizionali e assicurerebbe trasparenza ai consumatori; infine, per Pag. 4favorire un'applicazione armonizzata del regolamento a livello europeo, potrebbero inoltre essere introdotte, nei prodotti a base di carne, soglie minime di quantitativo di carne utilizzato;

    le modifiche proposte in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti a base di canapa non tengono in sufficiente considerazione le implicazioni legate alla sicurezza;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si introduca, nelle disposizioni relative al programma scuole, un più chiaro riferimento al divieto di utilizzo di cibi ultra-processati; si prevedano, inoltre, incentivi specifici per gli interventi di sensibilizzazione nella distribuzione di prodotti di origine dell'UE, lasciando comunque discrezionalità agli Stati membri;

   b) si riveda l'articolo 28, comma 4, nel senso di ammettere nelle scuole anche la distribuzione di latte intero, in quanto il suo uso all'interno di una dieta sana non solo garantisce un apporto nutrizionale completo, ma offre un valido contributo alla prevenzione del sovrappeso e dell'obesità in età scolare;

   c) si elimini il riferimento, nell'articolo 32 e nell'articolo 33, ai «gruppi di produttori», tra i soggetti beneficiari degli interventi di sostegno;

   d) si ampli il novero delle denominazioni dei prodotti a base di carne da tutelare, includendo i diversi tagli di carne, le preparazioni tipiche a base di carne, nonché gli affettati; inoltre, si introducano soglie minime di quantitativo di carne utilizzato, al fine di armonizzare l'applicazione del regolamento a livello europeo;

   e) si introducano norme transitorie per disciplinare il passaggio dei programmi operativi in corso di esecuzione al nuovo regime, tenuto conto del fatto che numerosi tra essi, approvati a norma del regolamento sui piani strategici della politica agricola comune, si protraggono oltre il 2027;

   f) all'articolo 31, si precisi la lista degli interventi che gli Stati membri possono adottare a sostegno del settore vitivinicolo, al fine di ricomprendervi anche tutti gli interventi attualmente previsti dall'articolo 58 del regolamento sul sostegno ai piani strategici della PAC, e si chiarisca la portata della possibilità di prevedere «un sostegno» per settori specifici;

   g) si chiarisca, sempre in riferimento all'articolo 31, se questo si riferisce anche alla produzione biologica o integrata; si introducano, tra Pag. 5gli interventi ammessi a sostegno, anche altri tipi che rientrano nell'obiettivo di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi;

   h) si modifichi l'articolo 31, includendo tra i tipi di intervento finanziabili, alla lettera c), le attività di assistenza tecnica e, alla lettera d), la comunicazione;

   i) si reintroducano alcune delle specifiche attualmente vigenti sul livello di sostegno dell'Unione, tra cui, per il settore ortofrutticolo, le specifiche sul contributo UE del 50 per cento della spesa sostenuta (l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento UE 2115/2021 sui piani strategici della PAC) dalle Organizzazioni di produttori;

   j) in riferimento al settore dell'olio di oliva, si fissi almeno all'8 per cento la percentuale di valore della produzione commercializzata da considerare per la determinazione del contributo: appare opportuno, inoltre, operare una distinzione a seconda che il contributo sia destinato a finanziare programmi operativi presentati da organizzazioni di produttori o da associazioni di organizzazioni di produttori; infine, si stabilisca che la base produttiva di riferimento, ai fini della determinazione della VPC, deve essere esclusivamente quella originata dalle superfici condotte dai soci e conferita alle organizzazioni di produttori (OP);

   k) al fine di garantire un'applicazione uniforme a livello UE, si specifichi, in riferimento alla base di calcolo del valore della produzione commercializzata (VPC), di cui all'articolo 34, paragrafo 2, la componente legata al valore dei prodotti ortofrutticoli trasformati, con i tassi di riduzioni attualmente fissati per le diverse categorie di prodotti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126;

   l) si introduca, nelle norme relative all'etichettatura, l'obbligo di indicare l'origine dei legumi secchi, anche reidratati e congelati, al fine di garantire sempre la trasparenza per il consumatore finale;

   m) si chiarisca se gli investimenti in favore degli agricoltori e gli investimenti diversi, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), siano da intendersi come tipi di intervento distinti o identificano un unico raggruppamento.