Doc. XVIII, n. 28

XIII COMMISSIONE
(AGRICOLTURA)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025)236 final)

Approvato il 23 luglio 2025

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La Commissione XIII (Agricoltura),

   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025)236 final);

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

   rilevato che la mancata produzione della valutazione di impatto, peraltro riscontrabile in relazione a diverse proposte legislative presentate dalla Commissione europea in avvio del nuovo ciclo istituzionale 2024-2029, impedisce ai parlamenti nazionali e ai soggetti interessati di operare una ponderazione compiuta delle misure proposte e delle eventuali opzioni regolative alternative;

   premesso che:

    la proposta risponde in parte alle proteste, anche recenti, degli agricoltori, chiamati a sostenere costi elevati per la transizione climatica, a fronteggiare una concorrenza globale sleale, l'aumento dei costi dell'energia e l'invecchiamento demografico; a questi fattori si somma la complessità degli oneri amministrativi, che contribuisce ad aggravare una condizione operativa già critica per gli agricoltori;

    è condivisibile l'obiettivo generale di ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni nazionali, allo scopo di promuovere la competitività del settore agricolo europeo e introdurre maggiore flessibilità per gli Stati membri nella gestione dei piani strategici;

    in definitiva la proposta appare poco ambiziosa, non in linea con le aspettative delle imprese agricole e riduttiva rispetto agli obiettivi indicati nel documento: «Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione. Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future» che prevede, invece, un marcato cambio di passo, anche rispetto al «Green deal»;

   considerato che:

    la proposta, modificando l'articolo 13 del regolamento sui piani strategici nazionali, riconosce come conforme ad alcune norme sulle Pag. 3buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che fanno parte del sistema di condizionalità della PAC, la produzione degli agricoltori la cui intera azienda è certificata ai sensi del regolamento sulla produzione biologica; qualora, al contrario, un'azienda agricola abbia alcune unità di produzione biologica ma non sia interamente certificata come azienda biologica, non sarà considerata automaticamente conforme alle norme BCAA nemmeno per l'unità di produzione biologica; sarebbe opportuno ampliare la portata di tale modifica, considerando conformi alle norme BCAA le aziende miste, in cui alcune unità produttive sono certificate ai sensi del regolamento sulla produzione biologica;

   considerato altresì che:

    la proposta mira a modificare le modalità di sostegno per gli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi introducendo due nuove forme di pagamenti complementari, l'una nell'ambito dei pagamenti diretti e l'altra in quello dello sviluppo rurale, disciplinate rispettivamente dagli articoli 41 bis e 78 bis introdotti dalla proposta nel regolamento (UE) 2021/2115; in assenza di nuove risorse, tuttavia, i fondi destinati a tali aiuti ed interventi ridurrebbero per ciascuno Stato membro la disponibilità per altre forme di interventi di sviluppo rurale e di pagamenti diretti;

    la proposta modifica inoltre l'articolo 16 del regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, allo scopo di escludere l'utilizzo della riserva agricola per compensare gli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; tale revisione dei meccanismi di funzionamento della riserva agricola, da un lato, non costituisce di per sé una semplificazione normativa, che pure la proposta persegue, dall'altro, se considerata alla luce della modifica precedente sulle nuove forme di pagamenti complementari, sposterebbe il fabbisogno finanziario per il sostegno agli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi da un fondo europeo alle risorse destinate ai pagamenti diretti e agli interventi di sviluppo rurale;

   ritenuto che:

    la modifica proposta all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, volta ad applicare il prelievo del 3 per cento dei pagamenti diretti per il contributo a uno strumento di gestione del rischio ai soli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno e non, come avviene attualmente, a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti, rischia di incidere negativamente sulle azioni intraprese dagli Stati membri ai sensi della disposizione vigente; l'Italia ha infatti applicato la disposizione vigente costituendo il Fondo Agricat e dovrebbe poter continuare ad operare secondo l'impostazione iniziale, pertanto la norma proposta dovrebbe avere natura facoltativa;

   ritenuto, altresì che:

    è apprezzabile la volontà di semplificare le procedure di modifica dei piani strategici della PAC per gli Stati membri, stabilendo la necessità dell'autorizzazione della Commissione europea solo per le modifiche strategiche; tuttavia, tale intervento non rappresenta una Pag. 4reale semplificazione, data l'ampiezza degli emendamenti considerati strategici ai sensi dell'articolo 119 del regolamento sui piani strategici della PAC; allo scopo di alleggerire la procedura per le amministrazioni statali, sarebbe opportuno ampliare gli emendamenti di natura non strategica e prevedere l'autorizzazione della Commissione europea per i soli elementi essenziali dei piani;

   considerato che:

    la proposta introduce l'articolo 13 bis del regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC imponendo agli Stati membri di designare un'autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione; sebbene l'interoperabilità dei dati sia un obiettivo condivisibile, l'introduzione di un'autorità responsabile della governance dei dati rischia di creare un onere amministrativo per le autorità nazionali, ponendosi così in contrasto rispetto all'obbiettivo di semplificazione perseguito dalla proposta;

   osservato che:

    la proposta, nonostante introduca alcuni elementi positivi per ridurre gli oneri amministrativi di agricoltori e amministrazioni, tuttavia contiene proposte di maggiore impatto per gli enti pubblici (come le semplificazioni in materia di controlli) e per l'Autorità di gestione (lo snellimento del sistema di presentazione delle modifiche del Piano strategico nazionale della PAC (PSP) che per le aziende agricole, in particolare per quanto riguarda la modifica al sistema di condizionalità, appare di scarsa rilevanza);

   sarebbe pertanto opportuno introdurre ulteriori modifiche, volte in particolare a:

    garantire un miglior perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e di riduzione della plastica, in particolare sostenendo gli investimenti in imballaggi ecologici al di là del campo della ricerca e della produzione sperimentale;

    consentire il sostegno agli investimenti finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del consumo di anidride carbonica e alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo innovative anche alle OP che commercializzano prodotti trasformati e non solo alle OP la cui attività riguarda i prodotti freschi;

    migliorare il sostegno alle Organizzazioni di produttori pataticole tramite l'attuazione di un Programma operativo; il Piano Strategico Nazionale dell'Italia ha infatti promosso l'aggregazione in Organizzazioni di produttori per il settore delle patate; dato il numero crescente di tali OP sarebbe opportuno attuare un Programma operativo nell'ambito dell'attuale PAC, che, tuttavia, non potrebbe avere la durata minima di tre anni richiesta ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento sui piani strategici della PAC; per consentire il sostegno alle OP pataticole sarebbe quindi necessario poter attuare un PO della durata di due anni;

    semplificare gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere per ciascun programma operativo; l'articolo 50, paragrafo 7 del Pag. 5regolamento sui piani strategici della PAC, richiede infatti il rispetto di determinati requisiti per ciascun programma operativo, che possono risultare particolarmente onerosi da raggiungere da parte degli operatori: sarebbe pertanto opportuno considerare alcuni di tali requisiti come alternativi piuttosto che come cumulativi;

    consentire il finanziamento del fondo di esercizio delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli anche attraverso i contributi della stessa AOP; tale modifica consentirebbe di allineare la disposizione sul finanziamento del fondo di esercizio delle AOP ortofrutticole a quella sul finanziamento del fondo di esercizio delle OP, per le quali è già prevista la possibilità di finanziamento tramite i contributi dell'organizzazione stessa;

    aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli nel campo della ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, della resistenza agli organismi nocivi e alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi;

   osservato altresì che:

    sarebbe opportuno aumentare la flessibilità nella gestione dei fondi destinati allo sviluppo rurale allo scopo di evitare il disimpegno automatico di tali fondi; per consentire l'utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione per gli interventi di sviluppo rurale di un piano strategico della PAC, sarebbe pertanto opportuno estendere la regola da N+2 a N+3, autorizzando la spesa delle risorse entro la fine del terzo anno successivo all'anno in cui è stato preso l'impegno di bilancio;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 13 del regolamento sui piani strategici della PAC al fine di includere la conformità alle norme BCAA indicate dalla proposta anche delle unità di produzione biologica e non unicamente dell'intera azienda;

   b) si valuti la possibilità di eliminare le disposizioni riguardanti gli aiuti complementari in caso di crisi introdotti agli articoli 41 bis e 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115 e tutte le disposizioni collegate;

   c) si valuti la possibilità di eliminare la modifica dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2116 volta ad escludere l'utilizzo della riserva agricola per il sostegno agli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi;

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   d) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 19 del regolamento sui piani strategici della PAC, nel senso di prevedere una facoltà per gli Stati membri e non un obbligo;

   e) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 allo scopo di ridurre gli elementi dei piani strategici la cui modifica richiede l'autorizzazione della Commissione europea;

   f) si consideri la possibilità di eliminare l'introduzione di un'autorità statale responsabile della governance di cui all'articolo 13 bis del regolamento (UE) 2021/2116;

   g) si valuti l'opportunità di sostenere la modifica, in sede di Consiglio e di negoziati interistituzionali, delle seguenti disposizioni del regolamento sui piani strategici della PAC:

    1) l'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), allo scopo di eliminare la frase «soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale», in modo da non limitare il sostegno agli investimenti negli imballaggi ecologici al solo campo della ricerca e della produzione sperimentale;

    2) l'articolo 49 per eliminare la limitazione secondo la quale gli obiettivi di cui all'articolo 46, diversi dalle lettere g), h), i) e k), possono riguardare esclusivamente i prodotti freschi;

    3) l'articolo 50, paragrafo 2, allo scopo di ridurre a due anni la durata minima dei Programmi operativi, così da consentire l'attivazione di un Programma operativo per le Organizzazioni di produttori pataticole di nuova costituzione;

    4) l'articolo 50, paragrafo 7, allo scopo di considerare come alternative le condizioni per cui ciascun programma operativo deve destinare almeno il 15 per cento della spesa prevista per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f) e quella per cui il programma operativo deve comprendere almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);

    5) l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in modo da introdurre la possibilità di finanziare il fondo di esercizio delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo attraverso i contributi dell'AOP, come attualmente previsto per le Organizzazioni di produttori;

    6) l'articolo 52, paragrafo 4, al fine di eliminare le condizioni dallo stesso previste, così da portare il finanziamento dei Programmi operativi per gli interventi volti a raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d), all'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta e non più al 50 per cento;

   h) si valuti l'opportunità di sostenere, in sede di Consiglio e dei futuri negoziati interistituzionali, l'estensione della regola N+2 a N+3 per le spese legate agli interventi di sviluppo rurale dei piani strategici della PAC.