Doc. XVIII, n. 27
XIII COMMISSIONE
(AGRICOLTURA)
DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SULLA:
Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025)137 final)
Approvato il 23 luglio 2025
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
La Commissione XIII (Agricoltura),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2021/2115 e (UE) n. 251/2014, riguardante alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2025)137 final);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
preso atto delle considerazioni formulate dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla proposta di regolamento in merito al rispetto del principio di attribuzione e alla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità nel documento approvato nella seduta del 21 maggio 2025;
rilevato che appare condivisibile la posizione più volte sostenuta dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, secondo la quale la mancata produzione della valutazione di impatto da parte della Commissione europea impedisce ai parlamenti nazionali e ai soggetti interessati di operare una valutazione compiuta delle misure proposte e delle eventuali opzioni regolative alternative;
tenuto conto degli orientamenti generali sulla proposta adottati dal Consiglio il 20 giugno 2025 in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;
premesso che:
il settore vitivinicolo europeo ed italiano sta affrontando una fase caratterizzata da crescenti criticità dovute a molteplici fattori, quali l'eccesso dell'offerta rispetto alla domanda, la riduzione dei consumi, i cambiamenti dello stile di vita dei consumatori, la maggiore instabilità geopolitica e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
è apprezzabile la volontà della Commissione europea di tutelare il comparto, alla luce dell'importante ruolo che lo stesso svolge per l'economia e per la cultura di molte regioni dell'UE e dell'Italia; il consumo consapevole di vino, infatti, fa parte della tradizione italiana ed europea, e va pertanto valorizzato il ruolo positivo che ricopre anche come elemento chiave della dieta mediterranea e del patrimonio culturale del Paese;
Pag. 3l'iniziativa normativa recepisce alcune delle raccomandazioni del Gruppo di alto livello sulla politica vinicola approvate da tutti gli Stati membri;
è pertanto condivisibile l'obiettivo generale di sostenere il settore vitivinicolo, così come sono condivisibili gli obiettivi specifici, volti a prevenire le eccedenze di produzione, anche mediante il controllo delle rese, consentire al settore di rispondere alla crescente domanda di prodotti a gradazione alcolica ridotta e migliorare il sostegno all'enoturismo, superando l'impasse fiscale che rende ancora complessa la vendita a distanza, alle campagne promozionali nei paesi terzi e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
risulta necessario realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione verso il consumo consapevole e responsabile di vino, nonché iniziative volte a non considerare il vino dannoso per la salute, restituendo a questo storico e iconico prodotto della nostra agricoltura nazionale il giusto riconoscimento presso i consumatori;
considerato che:
tra le disposizioni introdotte dalla proposta in esame figura quella diretta a consentire agli Stati membri, modificando l'articolo 66 del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati, di introdurre condizioni per la concessione di autorizzazioni per il reimpianto;
l'applicazione della norma potrebbe avere conseguenze sulla capacità dei produttori di adattarsi al mercato, dovendo invece agli stessi essere lasciata la massima flessibilità nelle scelte imprenditoriali;
la proposta in discussione, nel modificare l'articolo 119 del richiamato regolamento sull'organizzazione dei mercati, introduce la definizione di vino «a contenuto alcolico ridotto» applicabile a prodotti con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento e inferiore di almeno il 30 per cento al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione;
inoltre, l'utilizzo della nuova definizione potrebbe risultare complesso, in considerazione della difficoltà tecnica nel calcolare il grado alcolometrico di partenza;
la proposta in discussione colma un vuoto sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, categoria merceologia nella quale l'Italia svolge un ruolo di leadership se si considera che tre quarti del Vermouth (o Vermut in piemontese) consumato nel mondo è Made in Italy;
considerato altresì che:
la normativa europea prevede che i produttori rispettino le disposizioni in materia di indicazione degli ingredienti e delle dichiarazioni nutrizionali in etichetta anche per i vini destinati ai mercati dei paesi terzi;
le norme dei paesi terzi sulla lista di ingredienti e sulle dichiarazioni nutrizionali differiscono, tuttavia, da quelle dell'Unione, Pag. 4rendendo difficile per i produttori rispettare entrambi gli ordinamenti;
la proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati con cui individuare il mezzo di trasmissione per via elettronica tramite il quale rendere accessibili ai consumatori le informazioni sugli ingredienti e sulle dichiarazioni nutrizionali, nonché le modalità di presentazione delle informazioni;
pur essendo condivisibile l'obiettivo di adottare norme armonizzate in materia di etichettatura elettronica, che includano soluzioni «language free», il rinvio alla futura adozione di atti delegati rischia di ritardare l'attuazione di procedure condivise da tutti gli Stati membri;
ritenuto che:
la modifica proposta all'articolo 216 del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati prevede l'introduzione di limiti all'importo totale che uno Stato membro può destinare ai pagamenti nazionali per la distillazione e per la vendemmia verde, pari al 20 per cento del totale delle dotazioni annuali degli Stati membri per gli interventi nel settore vitivinicolo ai sensi del regolamento sui piani strategici;
la stessa disposizione non è invece prevista per i pagamenti nazionali per l'estirpazione volontaria, con la conseguenza che si potrebbe creare uno squilibrio tra gli operatori di diversi Stati membri dovuto alle diverse disponibilità che i singoli paesi possono riversare sulle misure di estirpazione;
ritenuto altresì che:
la proposta in esame, modificando l'articolo 58 del regolamento sui piani strategici, estende ai consorzi di tutela di denominazioni protette o indicazioni geografiche protette la possibilità di beneficiare del tipo di interventi per la promozione del turismo vitivinicolo;
appare opportuno includere tra i soggetti che possono beneficiare di tali misure le singole aziende vitivinicole, tenuto conto del fatto che l'enoturismo è un comparto rilevante dell'economia italiana e le aziende agricole sono sempre più interessate a cogliere le opportunità di questo mercato;
osservato che:
l'atto in discussione prevede un'ulteriore modifica dell'articolo 58 del regolamento sui piani strategici, allo scopo di estendere a 5 anni la durata massima del sostegno concesso alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione rivolte a paesi terzi;
anche dopo il consolidamento della posizione in un mercato, persiste tuttavia il rischio di perdere quote che risulterebbero difficilmente recuperabili, anche alla luce delle incertezze geopolitiche e del cambiamento delle preferenze dei consumatori;
nonostante il limite temporale per il sostegno alla promozione nei paesi terzi sia esteso a 5 anni, sarebbe opportuno valutare, pertanto, Pag. 5una riformulazione più ambiziosa della disposizione, che sopprima tale limite temporale;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione Europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime una
VALUTAZIONE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di limitare la possibilità per gli Stati membri di stabilire condizioni riguardanti la resa, la varietà e le zone geografiche per la concessione delle autorizzazioni al reimpianto, tenuto conto che le modalità di effettuazione dei reimpianti dovrebbe essere lasciata alla singola scelta aziendale;
b) si dia seguito alla disposizione contenuta nel mandato negoziale del Consiglio, che prevede una deroga alla normativa europea sull'indicazione degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per i vini destinati all'esportazione;
c) si valuti l'opportunità di considerare che gli atti delegati della Commissione dovrebbero essere adottati con urgenza al fine di individuare soluzioni «language free» per l'etichettatura, valutando la possibilità di inserire le disposizioni normative direttamente nell'atto di base, al fine di accelerare le tempistiche e sfruttando appieno le potenzialità dell'informazione digitale ai consumatori, anche in termini di fidelizzazione;
d) si valuti l'opportunità di definire misure comuni per tutti gli Stati membri sull'uso dei fondi per i pagamenti nazionali riguardanti l'estirpazione, al pari di quanto disposto per gli interventi di vendemmia verde e di distillazione, al fine di evitare che queste misure siano finanziate con le risorse destinate alla promozione;
e) si valuti l'opportunità di includere le aziende vitivinicole tra i soggetti che possono beneficiare del sostegno per azioni volte a promuovere il turismo enologico in Italia, nel quadro delle misure volte a favorire un fenomeno in forte espansione, anche superando gli ostacoli fiscali che rendono complessa la vendita a distanza;
f) si valuti l'opportunità di eliminare il limite temporale per il sostegno concesso alle azioni e alle attività di promozione e comunicazione rivolto a paesi terzi, al fine di permettere al settore di adeguarsi all'andamento della domanda nei mercati consolidati.