Doc. XVIII, n. 24
XI COMMISSIONE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO SULLA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final)
Approvato il 23 luglio 2025
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DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM (2025)140);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale in quanto consentirebbe di realizzare la precoce mobilitazione degli aiuti nei confronti di lavoratori attualmente non inclusi nel Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
il regolamento (UE) 2021/691 sul FEG, che attualmente disciplina la materia, include tra i beneficiari delle misure previste soltanto i lavoratori che hanno già perso il lavoro;
nel suo assetto attuale il FEG è quindi una misura a carattere essenzialmente emergenziale, che permette soltanto di assistere i lavoratori che hanno già perso il lavoro;
durante gli eventi di ristrutturazione, tuttavia, le imprese spesso non dispongono di risorse sufficienti a sostenere i lavoratori collocati in esubero;
tenuto conto che:
è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di consentire anche ai lavoratori la cui data di licenziamento sia già stata fissata in seguito ad eventi significativi di ristrutturazione aziendale di beneficiare delle misure di assistenza previste dal FEG;
è parimenti apprezzabile la finalità della proposta di rendere il FEG uno strumento a carattere preventivo e non esclusivamente emergenziale;
è pertanto da valutarsi positivamente la scelta di ampliare la platea dei beneficiari delle misure previste dal FEG, anche al fine di attenuare gli effetti negativi delle tensioni economiche incidenti sulla composizione e la tenuta della forza lavoro ed operare per il rafforzamento della competitività sistemica dell'Unione europea;
considerato che:
resta indispensabile fornire chiarimenti e apportare modifiche in merito all'ambito di applicazione e al quadro definitorio della proposta di regolamento, delimitando con esattezza il concetto di «imminenza» di licenziamento, in quanto l'espressione appare generica e priva di effettivo valore giuridico; non risulta infatti puntualmente delimitata la nozione di «lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente», di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691, come risultante dalla novella di cui alla proposta di regolamento in esame;
tra le misure di formazione e riqualificazione contemplate nel pacchetto di servizi personalizzati non sono contemplati percorsi di outplacement collettivo;
i dipendenti delle PMI sono attualmente esclusi dal novero dei possibili beneficiari di programmi di formazione e riqualificazione finanziabili mediante il FEG, nonostante le PMI abbiano tendenzialmente minori possibilità di accedere a tali misure durante i processi di ristrutturazione;
il carattere temporaneo del finanziamento a carico del FEG, in quanto legatoPag. 3 al ciclo di programmazione 2021-2027, e la frammentazione nella gestione dei fondi e nella programmazione degli interventi impediscono, da un canto, un'azione sistematica e a lungo termine e, dall'altro, un coordinamento chiaro tra istituzioni competenti;
la modifica proposta include tra le misure di politica attiva finanziabili soltanto le attività di formazione e riqualificazione, già contemplate nel percorso n. 5, dedicato alla ricollocazione collettiva, del programma «Garanzia dell'occupabilità dei lavoratori» (GOL);
la proposta mira a garantire l'operatività del FEG tanto in funzione preventiva quanto in termini di rapidità d'azione;
il considerando n. 10 della proposta prevede che «le imprese che chiedono il sostegno al FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale»;
preso atto delle precisazioni fornite, per il tramite della Direzione generale per le politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Commissione europea nel corso dei lavori del Gruppo di lavoro «Questioni sociali – Revisione del regolamento F.E.G.» del Consiglio dell'Unione europea, secondo cui – ai fini dell'ammissibilità al FEG – possono essere considerate come cofinanziamento unicamente le spese sostenute volontariamente dalle imprese per il sostegno e la riqualificazione dei lavoratori, con l'esclusione dei contributi imposti da obblighi di legge o da contratti collettivi;
evidenziato come tale interpretazione finisca per penalizzare proprio quelle imprese in maggiore difficoltà, che già si fanno carico – in forza della normativa nazionale – di oneri significativi a tutela dei lavoratori;
evidenziato altresì come una simile lettura restrittiva, oltre a risultare estranea alla logica del partenariato sociale su cui si fonda il modello europeo, rischia di vanificare le finalità stesse del Fondo, scoraggiando l'accesso a uno strumento che dovrebbe invece rappresentare un'opportunità concreta di accompagnamento nei processi di ristrutturazione e riconversione;
preso atto altresì della valutazione di conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, approvata dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 28 maggio 2025;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime una
VALUTAZIONE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) nella prospettiva di valorizzare la dimensione preventiva del FEG, andrebbe presa in considerazione una revisione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/691, come risultante dalla novella di cui alla proposta di regolamento in esame, volta a precisare la portata della locuzione «lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente», distinguendola in modo netto dalla condizione di coloro per i quali sia già stata formalmente avviata una procedura di licenziamento collettivo;
b) andrebbe altresì prevista l'inclusione, tra le misure finanziabili dal FEG, delle azioni di ricollocamento collettivo (outplacement), così da incentivare l'interesse e il coinvolgimento delle imprese nell'utilizzo dello strumento;
c) in un'ottica di maggiore inclusività, si propone la riduzione della soglia occupazionale minima per l'accesso al Fondo, al fine di estendere l'area dei potenziali beneficiari anche ai dipendenti delle piccole e medie imprese;
d) si valuti l'esigenza di rafforzare il ruolo del FEG all'interno di una strategia europea integrata di tutela dei lavoratori esposti agli effetti delle transizioni verde e digitale, promuovendone l'utilizzo sinergico con gli altri strumenti della politica di coesione, in particolare con il Fondo socialePag. 4 europeo Plus (FSE+), le cui finalità complementari e la cui capacità finanziaria consentono un sostegno strutturale e duraturo allo sviluppo delle competenze e al reinserimento occupazionale;
e) andrebbe valutata con favore l'integrazione, tra le misure attivabili a beneficio dei lavoratori il cui licenziamento sia imminente, anche di strumenti speciali di durata limitata, quali indennità di mobilità o per la ricerca di un lavoro, incentivi all'assunzione per i datori di lavoro, o prestazioni a sostegno dei carichi familiari, da affiancare alle misure personalizzate di formazione e riqualificazione;
f) appare opportuna una semplificazione delle procedure di accesso al Fondo, sia per quanto riguarda la presentazione delle domande sia in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti ai soggetti proponenti;
g) si preveda la possibilità che, in contesti di ristrutturazione aziendale, la quota di cofinanziamento nazionale sia garantita integralmente dallo Stato membro, anche attraverso l'attivazione di strumenti di protezione sociale già esistenti a livello nazionale – come, nel caso italiano, la Cassa Integrazione Guadagni – in un'ottica di effettiva complementarità tra politiche europee e sistemi di welfare nazionale.