Doc. XVI, n. 8

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: SALA)

sullo

schema di intesa preliminare tra il governo della repubblica italiana e la regione piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (doc. ccxlvii, n. 5)

e sullo

schema di intesa preliminare tra il governo della repubblica italiana e la regione piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (doc. ccxlvii, n. 6)

Approvata dalla Commissione il 16 luglio 2026, a conclusione dell'esame di schemi di intesa preliminare ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86

Presentata alla Presidenza il 17 luglio 2026

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INDICE

RELAZIONE SUGLI SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE PIEMONTE (DOC. CCXLVII, NN. 5 E 6) ... Pag. 5

RILIEVI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI ... Pag. 17

  V COMMISSIONE PERMANENTE (DOC. CCXLVII, NN. 5 E 6) ... » 19
  (Bilancio, tesoro e programmazione)

  VIII COMMISSIONE PERMANENTE (DOC. CCXLVII, N. 5) ... » 25
  (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  X COMMISSIONE PERMANENTE (DOC. CCXLVII, N. 5) ... » 26
  (Attività produttive, commercio e turismo)

  XI COMMISSIONE PERMANENTE (DOC. CCXLVII, N. 5) ... » 27
  (Lavoro pubblico e privato)

  XII COMMISSIONE PERMANENTE (DOC. CCXLVII, N. 6) ... » 28
  (Affari sociali)

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI) ALL'ASSEMBLEA

sullo

schema di intesa preliminare tra il governo della repubblica italiana e la regione piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (doc. ccxlvii, n. 5)

e sullo

schema di intesa preliminare tra il governo della repubblica italiana e la regione piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (doc. ccxlvii, n. 6)

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

   esaminato e discusso lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 5), nonché lo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, n. 6);

   esaminati i rilievi espressi dalle Commissioni V (Bilancio), VIII (Ambiente), X (Attività produttive) e XI (Lavoro), con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, nonché i rilievi espressi dalle Commissioni V (Bilancio) e XII (Affari sociali), con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 6;

   premesso che:

    la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

    in particolare, l'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024 stabilisce che l'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria ed è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie Pag. 6risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 42 del 2009, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa;

    tale schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione per il conferimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi del medesimo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale interessata alla riunione del Consiglio dei ministri;

    lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, per l'espressione del parere da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, e, successivamente, dopo che il parere è stato reso e comunque decorso il relativo termine, è trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata;

    il predetto articolo 2 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie la predisposizione dello schema di intesa definitivo, valutati il parere della Conferenza unificata e gli atti di indirizzo parlamentari e comunque decorso il termine di novanta giorni sopra richiamato, al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario, e stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo espressi dalle Camere, riferisce sul punto alle stesse con una relazione che deve contenere un'adeguata motivazione della scelta effettuata;

   preso atto che:

    con deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 319-38783 del 6 novembre 2018, adottata a seguito della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 2-7227 del 20 luglio 2018, è stato approvato un documento di indirizzo finalizzato all'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, conferendo al contempo al Presidente della Regione un mandato a negoziare con il Governo, in armonia con il principio di leale collaborazione, la definizione di un'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

    il suddetto documento di indirizzo è stato sostituito per effetto della deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 47-27474 del 19 dicembre 2019, cui è seguita la delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 4-1000 del 14 febbraio 2020, al fine di integrare le materie già oggetto di richiesta con alcune nuove funzioni;

    con deliberazioni del 19 settembre 2018 e del 2 dicembre 2019, il Consiglio delle autonomie locali della Regione Piemonte ha espresso, rispettivamente, parere favorevole condizionato e parere favorevole alle delibere della Giunta regionale del Piemonte volte ad avviare il procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

    successivamente alla entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, con nota del Presidente della Regione Piemonte del 10 luglio 2024, indirizzata al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Regione ha manifestato la volontà di riprendere il procedimento negoziale già avviato nel 2018, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 86 del 2024, partendo dall'attribuzione delle materie per cui non è necessaria la previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);

    in data 30 ottobre 2025, a supporto dell'istanza, la Regione Piemonte ha trasmesso un'ulteriore nota, con relativi allegati, concernente il quadro finanziario della Pag. 7medesima Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, di cui si è tenuto conto nello svolgimento dei negoziati;

    in data 1° luglio 2024, 8 luglio 2024 e 25 luglio 2024, analoghe richieste finalizzate all'avvio del negoziato per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono state trasmesse, rispettivamente, dalle Regioni Veneto, Liguria e Lombardia;

    in data 24 settembre 2024, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una nota al fine di informare i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge n. 86 del 2024, circa gli atti di iniziativa trasmessi dalla Regione Piemonte e dalle altre Regioni sopra citate;

   rilevato che:

    l'articolo 4 della legge n. 86 del 2024 stabilisce che il trasferimento, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio;

    l'articolo 3, al comma 1, della citata legge individua le materie nelle quali è necessario procedere alla determinazione dei LEP (cd. materie LEP), conferendo, al riguardo, una delega legislativa al Governo;

    le materie «protezione civile», «professioni», «previdenza complementare e integrativa» e «coordinamento della finanza pubblica» non rientrano tra le materie indicate al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 86 del 2024 e, conseguentemente, rientrano tra le cosiddette «materie no-LEP»;

    la materia «tutela della salute» rientra, invece, tra le «materie LEP», ma in questo ambito i LEP vengono a coincidere con i livelli essenziali di assistenza (LEA), attualmente definiti, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

    sulla legge n. 86 del 2024 è intervenuta la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che, accogliendo alcuni dei ricorsi promossi in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, terzo periodo, e comma 2, 3, comma 3, e 4, comma 1, primo periodo, della medesima legge n. 86 del 2024, nella parte in cui, in sede di disciplina del procedimento di stipula dell'intesa tra lo Stato e la Regione e di conferimento della delega al Governo per la determinazione dei LEP, esse fanno riferimento al trasferimento integrale di «materie» o «ambiti di materie» e non, invece, a quello di «specifiche funzioni» collocate all'interno delle materie individuate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

    la medesima sentenza n. 192 del 2024 ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 86 del 2024, recante delega al Governo per la determinazione dei LEP, a causa della «genericità» dei principi e criteri direttivi dettati per le numerose e variegate materie, individuati attraverso il richiamo ai commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022 (considerato in diritto 9.2), nonché dei commi 7 e 9 del medesimo articolo 3, i quali prevedevano l'aggiornamento periodico dei LEP, individuati mediante i decreti legislativi attuativi della delega, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'applicazione, nelle more dell'entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, ai fini della determinazione dei LEP, dei commi da 791 a 801-bis della legge n. 197 del 2022, che prevedevano una procedura di determinazione dei LEP con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    la sentenza n. 192 del 2024 (considerato in diritto 15.2) ha fornito, altresì, Pag. 8un'interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra «materie LEP» e «materie no-LEP» delineata dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, secondo la quale, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come «no-LEP», i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia «no-LEP» e incidente su un diritto civile o sociale, occorre la previa determinazione del relativo LEP;

    la sentenza ha chiarito, infine, che l'iniziativa della Regione e l'intesa devono riguardare specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, definite in relazione all'oggetto e/o alle finalità, e devono basarsi su una ragionevole giustificazione, espressione di un'idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà, il cui rispetto dovrà essere dimostrato da ciascuna Regione, e che l'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell'autorità pubblica (considerato in diritto 4.3 e 8.4);

   tenuto conto che:

    a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, il Governo ha presentato, in data 11 agosto 2025, un disegno di legge recante una nuova delega in materia di determinazione dei LEP, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (S. 1623), che ne ha avviato l'esame in sede referente in data 30 ottobre 2025;

    la sentenza della Corte costituzionale non ha prodotto effetti ostativi al proseguimento dei negoziati già avviati con la Regione Piemonte e le altre tre Regioni richiedenti con riguardo alle funzioni relative alle materie non-LEP ovvero per le quali i LEP siano già stati determinati, come sottolineato anche dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie nella informativa resa in data 9 dicembre 2024 al Consiglio dei ministri, pur avendo evidenziato la necessità di giustificare l'iniziativa della Regione alla luce del principio di sussidiarietà;

    a questo fine, in data 24 gennaio 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha chiesto alla Regione Piemonte di integrare la documentazione già trasmessa a corredo dell'atto di iniziativa al fine di dimostrare che la stessa è giustificata alla luce del principio di sussidiarietà e la Regione Piemonte vi ha dato riscontro in data 7 ottobre 2025, fornendo elementi di cui si è tenuto conto nei negoziati per l'attribuzione di specifiche funzioni nell'ambito delle materie oggetto dei due schemi di intesa preliminare;

    in data 19 novembre 2025, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie – a tal fine autorizzato con delega dal Presidente del Consiglio dei ministri – e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l'accordo preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con riguardo a funzioni concernenti materie non attinenti a LEP o attinenti a LEP già fissati a legislazione vigente e, specificamente, «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;

    l'accordo preliminare ha impegnato il Governo e la Regione Piemonte a concludere i negoziati già avviati ai fini dell'intesa, con riguardo a specifiche funzioni concernenti le sopra citate materie, nel rispetto della Costituzione, della legge n. 86 del 2024 e della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

    il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 febbraio 2026, ha quindi approvato, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i due schemi di intesa preliminare con la Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

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    gli schemi di intesa preliminare sono stati trasmessi alla Conferenza unificata, che ha espresso il proprio parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, in data 2 aprile 2026;

    gli schemi di intesa preliminare sono stati successivamente trasmessi alle Camere in data 17 aprile 2026 e, alla Camera, sono stati assegnati alla Commissione Affari costituzionali, chiamata a deliberare, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, relazioni da presentare all'Assemblea, previa acquisizione dei rilievi espressi da parte delle Commissioni competenti assegnatarie dei medesimi schemi;

    in data 16 giugno 2026, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, per ciascuna intesa, copia della relazione tecnica debitamente bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

   considerato che:

    la Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte, congiuntamente all'esame degli schemi di intesa preliminare con le Regioni Liguria, Lombardia e Veneto, in data 12 maggio 2026;

    successivamente, la Commissione ha avviato l'attività conoscitiva sugli schemi di intesa preliminare, procedendo anzitutto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 86 del 2024, all'audizione del Presidente della Regione Piemonte, svoltasi, congiuntamente con la Commissione Affari costituzionali del Senato, in data 27 maggio 2026;

    la Commissione ha altresì svolto, nelle giornate del 28 maggio e del 5 e 12 giugno 2026, un ciclo di audizioni informali di soggetti indicati dai gruppi parlamentari, tra cui professori universitari ed esperti, Presidenti emeriti della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, un Presidente onorario di sezione della Corte di cassazione, rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di categorie professionali, di associazioni e di comitati che operano negli ambiti presi in considerazione dal procedimento di attuazione dell'autonomia differenziata, nonché, congiuntamente con la Commissione Affari costituzionali del Senato, l'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, in data 30 giugno 2026;

    infine, in data 13 luglio 2026, la Commissione ha svolto, congiuntamente con la Commissione Affari costituzionali del Senato, l'audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro della salute;

    nell'ambito dell'attività conoscitiva, la Commissione ha contestualmente proceduto all'acquisizione di contributi scritti forniti da soggetti indicati dai gruppi, tra cui l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), professori universitari e rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni di categorie professionali;

   rilevato, con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, che:

    l'articolo 1 definisce l'oggetto e il contenuto dell'intesa, individuato nell'attribuzione alla Regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a specifiche funzioni concernenti le materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, nella consapevolezza del carattere unitario e indivisibile della Repubblica, nonché nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione;

    l'articolo 2, comma 1, relativo alla materia della protezione civile, consente al Presidente della Giunta regionale, in caso di emergenze connesse a eventi calamitosi di rilievo regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo Pag. 10n. 1 del 2018, che interessano esclusivamente il territorio regionale, di emanare ordinanze in deroga non solo alle disposizioni legislative regionali, ma anche a quelle statali, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa dell'Unione europea, nonché delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e delle disposizioni del codice della protezione civile;

    l'articolo 2, commi 2 e 3, stabilisce che le deroghe alla disciplina statale operate dalle ordinanze regionali di protezione civile sono previste per un tempo limitato, non superiore alla durata dello stato di emergenza e, comunque, non superiore a due anni dalla deliberazione dello stesso, hanno efficacia limitatamente al territorio regionale, sono specificamente motivate, indicano espressamente le disposizioni normative che intendono derogare e sono emanate previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata, che stabilisce la durata e l'ampiezza della deroga, nei limiti delle misure proposte dalla Regione e avuto riguardo alla natura e alla qualità degli eventi;

    l'articolo 2, comma 4, dispone che, qualora ricorrano gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri, è data facoltà al Presidente della Regione, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, di emanare, senza indugio, le necessarie ordinanze di protezione civile, che sono trasmesse lo stesso giorno di emanazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata per la protezione civile, ove nominata, e sono immediatamente sottoposte all'approvazione al Consiglio dei ministri, convocato nella prima data utile e, comunque, di regola non oltre otto giorni dalla ricezione dell'ordinanza; in caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, l'ordinanza cessa di produrre ulteriori effetti giuridici e restano efficaci gli atti e i provvedimenti adottati medio tempore; rimane fermo il potere del Consiglio dei ministri di stabilire, in caso di approvazione, la durata e l'ampiezza della deroga alle disposizioni legislative statali per l'avvenire;

    il comma 5 dell'articolo 2 prevede la possibilità per le ordinanze regionali di protezione civile di autorizzare l'apertura di contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione delle misure e degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dello stato di emergenza; in tal caso, la Regione predispone cronoprogrammi dell'utilizzo delle predette risorse, da aggiornare mensilmente e da trasmettere alla Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 11 dello schema di intesa preliminare, e le ordinanze sono adottate nei limiti della quota parte del fondo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2025, come integrato dall'articolo 1, comma 631, della legge n. 199 del 2025, di spettanza della Regione e allo scopo destinata, nonché nei limiti delle risorse regionali allo scopo destinate;

    l'articolo 6 stabilisce che, qualora la deroga alle disposizioni statali da parte delle ordinanze regionali di protezione civile riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi LEP;

    l'articolo 3 individua nel Presidente della Regione ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, in altra persona indicata dal medesimo Presidente, il commissario delegato di cui all'articolo 25, comma 7, del codice della protezione civile per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione;

    l'articolo 4 attribuisce alla Regione Piemonte potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, da esercitarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con riferimento Pag. 11all'esercizio delle funzioni di reclutamento di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile, di valorizzazione delle specificità del predetto personale, anche attraverso l'istituzione, ove non già presenti, di apposite sezioni contrattuali nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva, ferme rimanendo le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale, nonché delle funzioni relative alla formazione degli operatori di protezione civile;

    sempre in materia di protezione civile, l'articolo 5 estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplinano il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate, subordinatamente alla definizione di specifici parametri di equipollenza alle disposizioni unionali armonizzate delle patenti rilasciate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 138, individuati mediante apposito protocollo di intesa tra la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione, nonché alla comunicazione dei dati completi dei veicoli immatricolati ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 138;

    l'articolo 7, relativo alla materia delle professioni, attribuisce alla Regione Piemonte funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale, con esclusione delle professioni ordinistiche, delle professioni sanitarie e delle relative attività tipiche, intendendosi per «professione di rilievo regionale» l'attività economica diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione, esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale e che presenta un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiede, rispetto all'attività svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale;

    in particolare, il comma 4 dell'articolo 7 dispone che l'esercizio delle professioni di rilievo regionale sia subordinato all'iscrizione in apposito elenco, che abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della Regione, precisandosi, al successivo comma 5, che la Regione non può subordinare l'esercizio della professione regionale a requisiti soggettivi che discriminano in base alla provenienza territoriale o al luogo di residenza (lettera a)), né può vietare, impedire o rendere più gravoso l'esercizio temporaneo o stabile di dette professioni per i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato dello Spazio economico europeo o della Svizzera che siano in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione o di una professione ad essa affine (lettera b)), né può, in ogni caso, avere ad oggetto lo svolgimento di attività che connotino una professione già regolata da legge dello Stato (lettera c));

    l'articolo 8 stabilisce che la Regione Piemonte provvede, in qualità di autorità competente, al riconoscimento delle qualifiche possedute dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento;

    l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'esercizio delle funzioni in materia di professioni regionali;

    l'articolo 10, relativo alla materia della previdenza complementare e integrativa, prevede che la Regione Piemonte promuova forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, disciplinando esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale, e stabilisce che in relazione a tali funzioni spetta alla Regione Pag. 12la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale con riferimento al personale dipendente della Regione, degli enti pubblici regionali, degli enti locali del relativo territorio e del Sistema sanitario regionale;

    il medesimo articolo 10 richiama l'esigenza che resti fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con particolare riguardo alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341, al decreto legislativo n. 252 del 2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e alle competenze in materia di vigilanza ivi previste in capo alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

    l'articolo 11 istituisce e disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, che provvede annualmente, ai sensi del successivo articolo 12, alle verifiche previste dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024;

    l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dell'intesa e all'esercizio delle relative funzioni attribuite;

    l'articolo 14 fissa una durata dell'intesa pari a dieci anni, intendendosi questa rinnovata, alla scadenza del termine di durata, per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza;

   rilevato, con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 6, che:

    l'articolo 1 individua l'oggetto dell'intesa, consistente nell'attribuzione alla Regione Piemonte di forme e condizioni particolari di autonomia con riferimento a specifiche funzioni concernenti la materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», di cui agli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 86 del 2024, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, nella consapevolezza del carattere unitario e indivisibile della Repubblica, nonché nel rispetto dei principi posti dagli articoli 3, 5, 81, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;

    l'articolo 2 stabilisce che la maggiore autonomia attribuita alla Regione Piemonte dallo schema di intesa preliminare, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza da garantire uniformemente sul territorio nazionale, come individuati dalla disciplina vigente, non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse, garantendo la neutralità dei relativi effetti per lo Stato e per le altre regioni, ivi compresi quelli relativi alla mobilità sanitaria;

    l'articolo 3 prevede che la Regione Piemonte possa, fermo restando il rispetto dei LEA e previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio (comma 1, lettera a)); gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, ferma restando la programmazione regionale e nazionale a garanzia degli standard assistenziali e dei LEA (comma 1, lettera b)); istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari, ferma restando la garanzia dei LEA e degli standard nazionali (comma 1, lettera c)); destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive (comma 1, lettera d)); Pag. 13allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie da efficientamento in relazione a singole finalità, previa attestazione delle attività svolte dalla Regione circa il raggiungimento dell'obiettivo per cui le risorse sono state assegnate, verificata dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (comma 1, lettera e));

    la Relazione tecnica riferita allo schema di intesa preliminare specifica che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), intende rispondere all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nella definizione del sistema tariffario regionale, fermo restando il rispetto dei LEA e l'equilibrio economico, rendendo il rapporto contrattuale con i produttori delle attività sanitarie più flessibile attraverso la leva economica;

    la medesima Relazione tecnica precisa, inoltre, che l'attribuzione alla Regione della funzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), consentirebbe alla stessa di sviluppare l'esperienza da essa maturata in questi anni con la programmazione delle risorse assegnate e il loro utilizzo rapido ed efficace da parte delle aziende del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire una riduzione dei tempi per la realizzazione delle opere, con maggiore tempestività e flessibilità nell'utilizzo delle risorse;

    la Relazione tecnica chiarisce, altresì, che la previsione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 consente alla Regione di destinare annualmente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale risorse aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 156 del 2025 e delle disposizioni vigenti in tema di spesa di personale;

    infine, nella Relazione tecnica si osserva che la possibilità per la Regione, prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, di allocare su altri ambiti della spesa sanitaria, a esclusione di quella per il personale, le risorse nazionali vincolate a specifiche finalità rispetto alle quali risultassero economie da efficientamento, è motivata da una sussidiarietà nell'attenzionare specifici contesti e peculiarità territoriali, che possono includere diversità demografiche e invecchiamento della popolazione in alcune aree, specifiche incidenze di patologie e disomogeneità territoriali che influenzano l'accessibilità dei servizi;

    l'articolo 4 istituisce e disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, che provvede annualmente, ai sensi del successivo articolo 5, alle verifiche sull'attuazione dell'intesa;

    l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa agli adempimenti previsti dallo schema di intesa preliminare;

    l'articolo 7, nel fissare una durata dell'intesa pari a dieci anni – intendendosi questa rinnovata alla scadenza per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza – ne condiziona l'efficacia, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e della corretta erogazione dei LEA, ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, i quali a tal fine danno tempestiva comunicazione, per le parti di rispettiva competenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione paritetica degli esiti dei monitoraggi svolti;

   evidenziato che:

    gli schemi di intesa preliminare, oltre che della Relazione illustrativa e della Relazione tecnica, sono corredati, altresì, dell'Analisi di impatto della regolamentazione, della Relazione sulla sussidiarietà – Pag. 14contenente, tra l'altro, alcune indicazioni sulla metodologia utilizzata al fine di adempiere alle indicazioni fornite dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale in relazione alla valutazione istruttoria del principio di sussidiarietà nel procedimento di attribuzione dell'autonomia differenziata – del parere espresso dalla Conferenza unificata, delle osservazioni espresse dall'Unione delle province italiane (UPI), nonché della Relazione integrativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, cui è allegata la documentazione trasmessa dalla Regione Piemonte al Ministro per gli affari regionali e le autonomie con riguardo alla consultazione degli enti locali e alle griglie di sussidiarietà;

    le Relazioni illustrative ai due schemi di intesa preliminare segnalano che essi non recano l'allegato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024, contenente le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali attuative delle intese, e che tale allegato potrà essere compiutamente definito solo una volta acquisiti gli elementi necessari per la sua predisposizione anche a seguito dell'espressione del parere della Conferenza unificata e dell'adozione degli atti di indirizzo delle Camere sugli schemi di intesa, oltre che nel corso del successivo esame parlamentare del disegno di legge cui saranno allegati gli schemi di intesa definitivi;

   rilevata l'opportunità, ai fini della predisposizione degli schemi di intesa definitivi, di:

    integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Piemonte nel corso dei negoziati;

    integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione, che stabilisce che il Governo possa sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa dell'Unione europea oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali;

    specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;

    individuare, in apposito allegato a entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

    integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 6 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;

   rilevata, inoltre, l'opportunità di:

    avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo Pag. 15conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);

    proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024,

  propone all'Assemblea di impegnare il Governo, con apposito atto di indirizzo, a:

   proseguire il negoziato con la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», nonché nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», nel rispetto della procedura delineata dall'articolo 2 della legge n. 86 del 2024, adottando come schemi di intesa definitivi i testi degli schemi di intesa preliminare trasmessi alle Camere (Doc. CCXLVII, n. 5 e Doc. CCXLVII, n. 6), e provvedendo, in tale sede, a:

    integrare le premesse degli schemi di intesa, al fine di fare emergere in modo esplicito le forme di consultazione degli enti locali svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 86 del 2024, nonché i successivi meccanismi di coinvolgimento dei medesimi enti realizzati dalla Regione Piemonte nel corso dei negoziati;

    integrare le premesse degli schemi di intesa, nonché l'articolo 1 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, con il riferimento anche all'articolo 120 della Costituzione;

    specificare, anche con riferimento allo schema di intesa preliminare di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, all'articolo 14, comma 2, che alla scadenza del termine di durata l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, ferme restando le condizioni richieste dal medesimo schema di intesa preliminare;

    individuare in apposito allegato, per entrambi gli schemi di intesa, in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024;

    integrare l'articolo 5 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 6 con un espresso richiamo all'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in analogia con quanto previsto dall'articolo 12 dello schema di intesa di cui al Doc. CCXLVII, n. 5, al fine di ribadire, anche con riferimento all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», l'obbligo, per la Commissione paritetica, di fornire alle Camere, nonché alla Conferenza unificata, adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dall'intesa;

   avviare, sulla base dell'esperienza istruttoria maturata con riferimento agli schemi di intesa preliminare e tenendo conto delle best practice europee, una riflessione più ampia circa gli strumenti istruttori di verifica dell'adeguatezza del livello territoriale cui è attribuita una funzione, anche valutando eventuali modifiche della disciplina vigente che regola l'Analisi di impatto della regolazione (AIR);

   proseguire nel percorso di completamento del federalismo fiscale, attraverso la fiscalizzazione dei trasferimenti statali nelle materie di competenza regionale e l'istituzione del fondo perequativo previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 86 del 2024.

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RILIEVI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

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RILIEVI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminati, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, gli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» e nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» (Doc. CCXLVII, nn. 5 e 6);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    sul piano generale, con riferimento alle disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari contenute negli articoli 2, 4, 5, 7, 8 e 12 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», alla luce anche della clausola di invarianza di cui all'articolo 13 del medesimo schema, ai sensi del quale all'attuazione dell'intesa e all'esercizio delle funzioni attribuite si provvede nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quadro regolatorio del concorso al rispetto dei vincoli di finanza pubblica resta disciplinato, in via generale, dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 784, della legge n. 207 del 2024, ai sensi del quale, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni sono tenute a partecipare al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai successivi commi da 785 a 794, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

    in questo contesto, pertanto, l'utilizzo di risorse iscritte nel bilancio regionale dovrà necessariamente assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio come disciplinato dall'articolo 1, comma 785, della citata legge n. 207 del 2024;

    con riferimento al medesimo schema di intesa preliminare, le ordinanze di protezione civile che il Presidente della regione Piemonte può emanare in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, saranno adottate nei limiti della quota parte del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, di spettanza della medesima regione Piemonte, nonché nei limiti delle risorse regionali allo scopo destinate, senza incidere sui criteri di riparto previsti dalla normativa primaria;

    agli oneri derivanti dalle eventuali assunzioni a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del medesimo schema di intesa Pag. 20preliminare si provvederà, in linea con quanto previsto dalla medesima disposizione, nell'ambito della quota del citato Fondo regionale di protezione civile di spettanza della regione Piemonte destinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2025, al potenziamento del sistema di protezione civile della regione stessa;

    in tale quadro, l'utilizzo delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per assunzioni a tempo determinato risulta coerente rispetto alle finalità del medesimo Fondo, le cui risorse presentano natura di conto capitale, in ragione della tipologia prevalente della spesa correlata, e non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in ragione degli effetti imputati alle relative risorse sui medesimi saldi;

    la possibilità di istituire, nell'ambito del comparto funzioni locali, apposite sezioni contrattuali relative al personale addetto alle funzioni di protezione civile, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del medesimo schema di intesa preliminare non comporta effetti negativi a carico della finanza pubblica, giacché già a legislazione vigente risultano istituite, nell'ambito del predetto comparto, specifiche sezioni contrattuali con riferimento a particolari categorie di personale pubblico caratterizzate da peculiari esigenze organizzative e funzionali e l'introduzione di eventuali istituti normativi o economici dovrà necessariamente soggiacere ai vincoli finanziari che presiedono alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego e alla verifica della compatibilità dei relativi oneri con le risorse disponibili e con gli obiettivi di finanza pubblica;

    la regione Piemonte potrà svolgere i nuovi compiti ad essa attribuiti dall'articolo 5 dello schema di intesa preliminare, in materia di veicoli e conducenti della protezione civile, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 3 del medesimo articolo, provvedendovi sia in forma diretta, considerando che la regione già dispone di strutture adeguate, sia attraverso specifiche convenzioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

    dall'attuazione degli articoli 7 e 8 del medesimo schema di intesa preliminare, che attribuiscono alla regione Piemonte, rispettivamente, funzioni normative e amministrative volte a disciplinare professioni di rilievo regionale e la qualità di autorità competente ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che attengono prevalentemente a compiti di natura amministrativa e istruttoria, tra i quali rientrano l'istituzione e la gestione di elenchi, la verifica dei requisiti e il riconoscimento delle qualifiche professionali;

    alle menzionate attività potrà, pertanto, provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 9, fermo restando che, in presenza di eventuali esigenze organizzative connesse all'attuazione delle suddette disposizioni, la regione dovrà modulare l'esercizio delle funzioni e l'attuazione degli interventi nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Pag. 21

    le disposizioni dell'articolo 10 del medesimo schema di intesa preliminare, ai sensi del quale, in particolare, la regione Piemonte promuove forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, non introducendo forme di incentivazione fiscale addizionali rispetto a quelle previste a legislazione vigente non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e, comunque, degli eventuali incrementi dell'adesione a tali forme integrative di assicurazione previdenziale si terrà conto nell'ambito dei meccanismi di monitoraggio e di adeguamento del quadro di finanza pubblica previsti dalla vigente legislazione contabile;

    in sede di predisposizione del citato schema di intesa preliminare, non è stato dato seguito alla richiesta formulata dalla regione Piemonte, riportata nella griglia-tipo a supporto dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, di attribuzione a suo favore del gettito di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, derivante dai rendimenti dei fondi pensione istituiti dalla regione, in considerazione degli effetti negativi per la finanza pubblica che sarebbero derivati da tale attribuzione;

    dal funzionamento delle Commissioni paritetiche Stato-Regione-Autonomie locali, istituite, rispettivamente, dall'articolo 11 dello schema di intesa preliminare relativo alle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» e dall'articolo 4 dello schema di intesa preliminare relativo alla materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le stesse preposte allo svolgimento di attività di carattere ricognitivo alle quali, come in casi analoghi, potrà essere data attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con le clausole di invarianza finanziaria contenute nei predetti articoli;

    per quanto attiene al rispetto, da parte dello schema di intesa preliminare relativo alla materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 86 del 2024, secondo cui il trasferimento di funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP può essere effettuato soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, occorre considerare che in ambito sanitario le procedure per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sono applicate dall'anno 2013, sulla base di quanto disposto dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011;

    in tale quadro, nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare i livelli essenziali delle prestazioni sulla base delle macroaree di intervento nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'articolo 1, comma 697, della legge n. 199 del 2025 fa espressamente salvi, in materia di sanità, i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo schema di intesa preliminare permettono alla regione Piemonte di individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti, Pag. 22in diminuzione o in aumento, rispetto a quelle nazionali, al fine di consentire alla regione una maggiore flessibilità in relazione alle caratteristiche della propria offerta sanitaria, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo schema, condizione necessaria per l'efficacia dell'intesa è che la modulazione delle eventuali variazioni tariffarie non determini squilibri finanziari e avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 322, della legge n. 207 del 2024 e dall'articolo 1, comma 171, della legge n. 311 del 2004;

    la facoltà per la regione Piemonte di gestire in autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale, prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), non è suscettibile di determinare un'alterazione delle dinamiche di spesa, posto che l'erogazione delle risorse avrà comunque luogo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nel quadro della programmazione regionale e nazionale a garanzia degli standard assistenziali e dei livelli essenziali di assistenza;

    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ai sensi delle quali la regione Piemonte può istituire e gestire fondi sanitari integrativi, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che le suddette disposizioni non introducono forme di incentivazione fiscale addizionali rispetto a quelle previste a legislazione vigente e, comunque, degli eventuali incrementi dell'adesione ai citati fondi si terrà conto nell'ambito dei meccanismi di monitoraggio e di adeguamento del quadro di finanza pubblica previsti dalla vigente legislazione contabile;

    la possibilità per la regione Piemonte di allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali risultino economie da efficientamento in relazione alla singola finalità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), risulta coerente con le previsioni dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto la predetta disposizione dell'articolo 3 prevede che l'eventuale utilizzo delle risorse per altre finalità rispetto a quello per le quali le stesse erano vincolate e accantonate è subordinato ad attestazione della regione del raggiungimento degli obiettivi sanitari comunque collegati alle predette risorse e alla successiva verifica di quanto attestato da parte dei Tavoli tecnici e la tempistica connessa ai predetti adempimenti assicurerà la coerenza della spesa effettiva rispetto alle previsioni di finanza pubblica, sulla base degli esiti del monitoraggio periodico delle spese;

    peraltro, l'articolo 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario permangano nell'ambito del sistema sanitario e siano utilizzati prioritariamente per coprire eventuali perdite di esercizi precedenti, stabilendo altresì che l'eventuale eccedenza è accantonata a riserva o è resa disponibile per il ripiano delle perdite del Servizio sanitario regionale e, in questo contesto, l'impiego di risorse provenienti da eventuali risparmi ottenuti in sede di erogazione dei livelli essenziali di assistenza potrà essere assentito per spese attinenti a finalità sanitarie ricomprese nei medesimi livelli essenziali o al miglioramento della loro Pag. 23erogazione, mentre per le ulteriori prestazioni sanitarie restano ferme le previsioni contenute nelle intese tra il Governo, le regioni e le province autonome, secondo cui le regioni devono annualmente produrre una relazione tecnica analitica che dia conto della congruità del finanziamento aggiuntivo a carico delle risorse regionali;

    al monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'equilibrio economico-finanziario, alla luce delle previsioni dello schema di intesa preliminare nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica», si provvederà, in linea con quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo schema, nell'ambito dei Tavoli tecnici che verificano per ciascuna regione l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e l'equilibrio economico-finanziario, oltre che il rispetto di numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente, sulla base di una metodologia consolidata nel tempo, che potrà essere aggiornata in relazione ai nuovi compiti richiesti;

   osservato che, anche alla luce di quanto indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, il processo di adozione delle intese di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sollecita l'esigenza di completare l'attuazione del modello di federalismo fiscale disegnato dalla legge n. 42 del 2009;

   rilevata l'esigenza che, ai fini della predisposizione degli schemi definitivi di intesa, sia segnalato che:

    in linea con quanto indicato nelle rispettive relazioni illustrative, entrambi gli schemi di intesa dovrebbero riportare, in apposito allegato, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024, anche al fine di consentire una più compiuta valutazione dei relativi effetti finanziari;

    anche alla luce della puntuale individuazione delle norme statali che cessano di avere efficacia nel territorio regionale, si dovrà provvedere a un'integrazione dei contenuti delle relazioni tecniche, che saranno predisposte ai sensi dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge n. 86 del 2024, che dia conto altresì di eventuali ulteriori elementi acquisiti dalle amministrazioni centrali e territoriali;

    le verifiche e il monitoraggio di cui all'articolo 5 dello schema di intesa relativo alla materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» dovranno essere finalizzati anche all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in modo da assicurare il costante monitoraggio anche in sede parlamentare degli eventuali oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi previsti dall'intesa;

   rilevata, altresì, l'esigenza che, nell'ambito del procedimento volto all'esame del disegno di legge di approvazione delle intese definitive, nonché in sede di monitoraggio dei relativi effetti, il Governo fornisca dati ed elementi utili ai fini di una compiuta valutazione dell'andamento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica interessate dalle disposizioni contenute negli schemi di intesa, con riferimento, in particolare, alle misure relative alla promozione di forme di Pag. 24previdenza complementare e integrativa su base regionale di cui all'articolo 10 dello schema di intesa relativo alle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», e alle misure in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi, di cui all'articolo 3 dello schema di intesa relativo alla materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;

   segnalato che, nel corso dell'iter volto al perfezionamento dell'intesa, si dovrà tener conto del quadro finanziario della regione, secondo quanto prescritto dagli articoli 2 e 9 della legge n. 86 del 2024,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  gli schemi di intesa preliminare e formula i seguenti rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario:

   a) ai fini della predisposizione degli schemi di intesa definitivi, si segnali l'esigenza che:

    1) entrambi gli schemi di intesa individuino, in apposito allegato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 86 del 2024, le eventuali disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa, anche al fine di consentire una più compiuta valutazione dei relativi effetti finanziari;

    2) anche alla luce di quanto indicato al numero 1), si preveda un'integrazione dei contenuti delle relazioni tecniche, che dovranno essere predisposte ai sensi dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della medesima legge n. 86 del 2024, che dia conto altresì di eventuali ulteriori elementi acquisiti dalle amministrazioni centrali e territoriali;

    3) le verifiche e il monitoraggio di cui all'articolo 5 dello schema di intesa relativo alla materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica» siano finalizzati anche all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 86 del 2024, in modo da assicurare il costante monitoraggio, anche in sede parlamentare, degli eventuali oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi previsti dall'intesa;

   b) si segnali l'esigenza che, nell'ambito del procedimento volto all'esame del disegno di legge di approvazione delle intese definitive, nonché in sede di monitoraggio dei relativi effetti, il Governo fornisca dati ed elementi utili ai fini di una compiuta valutazione dell'andamento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica interessate dalle disposizioni contenute negli schemi di intesa, con riferimento in particolare alle misure relative alla promozione di forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, di cui all'articolo 10 dello schema di intesa relativo alle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa», e alle misure in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi, di cui all'articolo 3 dello schema di intesa relativo alla materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica».

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RILIEVI DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa» (Doc. CCXLVII, n. 1, 3, 5 e 7);

   premesso che il capo I del Titolo II degli schemi di intesa preliminare riguarda la materia della protezione civile;

   considerato che l'articolo 2 attribuisce ai Presidenti delle Regioni interessate la facoltà di emanare ordinanze, in deroga alle disposizioni normative statali vigenti, per fronteggiare eventi calamitosi, che interessano esclusivamente il territorio regionale, con mezzi e poteri straordinari disciplinati dalle Regioni nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (codice della protezione civile, d'ora in avanti codice), fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nonché delle disposizioni del citato codice;

   rilevato che l'articolo 3 individua, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice, che interessano esclusivamente il territorio regionale, il commissario delegato, di cui all'articolo 25, comma 7, del medesimo codice, nel Presidente della Regione interessata ovvero, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in altra persona da questi indicata;

   valutato che l'articolo 4 attribuisce alle Regioni interessate potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, con riferimento all'esercizio delle funzioni di reclutamento, alla valorizzazione del personale e alla formazione degli operatori di protezione civile;

   preso atto che l'articolo 5 estende ai veicoli e ai conducenti della Protezione civile della Regione l'applicazione della disciplina prevista dai commi 11 e 11-bis dell'articolo 138 del Codice della strada, che contiene il regime speciale relativo ai veicoli e ai conducenti delle Forze armate e di altri corpi ed enti espressamente equiparati, prevedendo specifiche disposizioni;

   segnalato che l'articolo 6 reca una disposizione transitoria in forza della quale, qualora la deroga alle disposizioni statali di cui all'articolo 2 riguardi funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rimane ferma la necessità di determinare previamente i relativi livelli essenziali delle prestazioni,

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VALUTA FAVOREVOLMENTE

  gli schemi di intesa e formula i seguenti rilievi:

   a) si valuti l'opportunità di chiarire che l'attribuzione di funzioni per le emergenze che interessano il territorio regionale avvenga salvaguardando i criteri di interoperabilità del Servizio nazionale e il necessario coordinamento unitario delle emergenze di rilievo nazionale, specie nelle situazioni in cui un evento presenti implicazioni sovraregionali;

   b) si valuti altresì l'opportunità di assicurare, nei provvedimenti di attuazione, il necessario raccordo con il codice di protezione civile.

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RILIEVI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7, riguardanti le materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa»;

   preso atto che il capo II degli schemi di intesa preliminare riguarda la materia delle professioni;

   considerato, in particolare, che l'articolo 7, comma 1, attribuisce alle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto), in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con esclusione delle professioni ordinistiche e delle professioni sanitarie che restano di competenza statale;

   rilevato che il medesimo articolo 7, al comma 3, chiarisce che le «professioni di rilievo regionale» ricomprendono le attività economiche dirette alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio delle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto), esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo e aventi un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio delle regioni interessate, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono abilità, conoscenze e competenze ulteriori, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale e, al comma 4, prevede, altresì, che l'iscrizione Pag. 27all'apposito elenco abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio delle regioni interessate;

   preso altresì atto che l'articolo 8 attribuisce alle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) il ruolo di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali possedute da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, ai fini dell'esercizio in maniera stabile di una professione regionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

gli schemi di intesa preliminare in oggetto.

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RILIEVI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7, riguardanti le materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa»;

   preso atto che l'articolo 1 individua l'oggetto degli schemi di intesa preliminare nell'attribuzione – ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di «regionalismo differenziato» – di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) nelle materie «protezione civile», «professioni» e «previdenza complementare e integrativa»;

   rilevato inoltre che l'articolo 4 degli schemi di intesa in esame disciplina l'attribuzione alla regione di potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, individuando le funzioni oggetto di attribuzione, relative al reclutamento, alla valorizzazione del personale e alla formazione degli operatori;

   rilevato altresì che l'articolo 10 degli schemi di intesa preliminare trasferisce alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme UE, in particolare della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste,

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VALUTA FAVOREVOLMENTE

gli schemi di intesa preliminare in oggetto.

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RILIEVI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8, riguardanti la materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;

   rilevato che l'articolo 1 individua l'oggetto degli schemi medesimi nell'attribuzione – ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di regionalismo differenziato – di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate nella materia «tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica»;

   evidenziato che l'articolo 2 detta i princìpi e le finalità degli schemi prevedendo, in particolare, che le disposizioni volte a garantire alla Regione interessata maggiore autonomia debbano rispettare il principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché i princìpi dell'accesso uniforme ed equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario;

   osservato che l'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando le facoltà gestionali trasferite alle Regioni interessate dallo schema d'intesa, previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza Stato-regioni e fermo restando il rispetto dei LEA,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

gli schemi di intesa preliminare in oggetto.