Doc. XII-quinquies, N. 40
ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA
E LA COOPERAZIONE IN EUROPA – OSCE
Risoluzione su
«La tutela dell'ambiente nei conflitti armati internazionali»
Trasmessa il 24 luglio 2024
RESOLUTION ON
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN
INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS
1. Considering that in international armed conflicts the environmental impact, in terms of both intentional and collateral damage, is increasingly proving to be serious, long-lasting and above all irreversible, not least as a result of the increased and widespread destructive potential of the weapon systems available,
2. Considering that the devastating environmental damage since the Second World War has made the international community increasingly aware of the need for greater protection of the environment and ecosystems in the event of international armed conflicts, resulting in the conclusion of two significant international treaties on this matter: the First Additional Protocol to the Geneva Conventions of 1949 and the Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques of 1976,
3. Considering, moreover, that pursuant to article 8 of the Statute of the International Criminal Court (ICC), it is also a war crime to intentionally launch an attack in the knowledge that such attack will cause incidental, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated, but that the ICC can only prosecute the conduct of natural persons and not other legal entities,
4. Recalling that, in 2021, the Independent Expert Panel of Stop Ecocide International coined a specific legal definition of ecocide, namely «unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts»,
5. Deeming, moreover, that ecocide, especially in the case of environmental disasters relating to war scenarios, is an extremely topical issue, especially in the light of two major ongoing geopolitical earthquakes – the war in Ukraine and the crisis in the Red Sea – which are having a massive impact on the main OSCE countries,
6. Noting that, according to data released by the European Commission, the environment and environmental infrastructure in Ukraine is suffering severe war damage in excess of €52 billion, and that Ukraine is currently the most heavily mined country in the world,
7. Taking into account the fact that, as stated in paragraph 2.1.4. of the 27 April 2023 opinion of the European Economic and Social Committee on the right to a healthy environment in the context of Russia's war in Ukraine, «Russia's actions appear to amount to ecocide, based on a definition proposed by legal experts and published in June 2021»,
8. Also considering that paragraph 2.1.6. of the above-mentioned opinion states that «The environmental damage caused by the war includes ecosystem degradation, air and water pollution, and contamination of arable and pasture fields»,
9. Noting, moreover, that the most serious danger derives from the fact that Ukraine, with its 15 nuclear reactors, is the second most nuclearized country in Europe, and mindful of the Vancouver Declaration, in which the OSCE Parliamentary Assembly expressed deep concern regarding the irresponsible conduct of the RussianPag. 3 Federation by targeting several nuclear power plants in Ukraine, including the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, raising the risk of an unprecedented nuclear disaster, and condemned the destruction by the Russian Federation of the Nova Kakhovka Dam on the Dnipro River, which devastated its precious natural environment, as a crime of ecocide,
10. Recalling that, on 7 December 2022, the United Nations General Assembly approved resolution 77/104 setting out principles on the protection of the environment in relation to armed conflicts, in which principle 9 specifies that «An internationally wrongful act of a State, in relation to an armed conflict, that causes damage to the environment entails the international responsibility of that State, which is under an obligation to make full reparation for such damage, including damage to the environment in and of itself»,
11. Welcoming the fact that, on 23 November 2022, the Council of Europe's Committee of Ministers established the Committee of Experts on the Protection of the Environment through Criminal Law, which is tasked with drafting a new Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law, that the Committee will be required to produce a draft Convention to replace the previous European Convention (ETS No. 172), and that the new legal instrument could offer the possibility of codifying the crime of ecocide within the broad area of the Council of Europe,
12. Recalling that a study co-funded by the EU Justice Programme proposes to regulate the crime of ecocide in EU law either by using the amendments to EU Directive 2008/99 on the protection of the environment through criminal law, or by submitting a proposal for an EU Council decision providing for the European Public Prosecutor's Office, established in 2017, to prosecute the crime of ecocide,
13. Welcoming the fact that, on 27 February 2024, the European Parliament and the Council approved a new directive on environmental crime, which, while not explicitly criminalizing ecocide, introduces an important update to the existing system of sanctions contained in Directive 2008/99/EC by introducing new violations, tightening penalties and generally improving the effectiveness of environmental investigations and procedures,
14. Noting more generally a growing demand for legal protection of biodiversity and ecosystems, primarily by introducing international penalties for actions damaging the environment, while seeking solutions to the existing gaps in international law regarding environmental damage caused in international armed conflicts,
The OSCE Parliamentary Assembly:
15. Urges OSCE participating States to renew their commitment to combating environmental crimes in international armed conflicts and, in particular, to strengthen existing international instruments at their disposal, first and foremost the ICC Statute;
16. Encourages OSCE participating States to consider whether it might be appropriate to institute forms of synergistic collaboration with the Council of Europe's work on a new international Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law, in order to establish as soon as possible a comprehensive international legal framework with strong safeguards and including specific codification of the crime of ecocide;
17. Urges OSCE participating States to argue for the recognition of ecocide as an international crime and, in particular, the prosecution of all possible perpetrators of environmental crimes in international armed conflicts;
18. Requests, in particular, OSCE participating States that are members of the European Union to:
a. see whether it might be appropriate to explicitly create the crime of ecocide by means of an EU Directive, in order to further support and strengthening existingPag. 4 environmental protections within the EU and in all the EU Member States;
b. swiftly transpose the above-mentioned Directive of 27 February 2024 on environmental crime;
19. Urges OSCE participating States to explore and enforce innovative instruments, including non-legislative measures, to strengthen specific environmental protections relating to theatres of war.
Pag. 5RISOLUZIONE SU
LA TUTELA DELL'AMBIENTE NEI
CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI
1. Considerando che nei conflitti armati internazionali l'impatto ambientale, in termini di danni tanto intenzionali quanto collaterali, sempre più spesso si rivela essere grave, duraturo e soprattutto irreversibile, non ultimo in ragione di un accresciuto e diffuso potenziale distruttivo dei sistemi d'arma a disposizione;
2. Considerando che, dalla Seconda Guerra Mondiale, devastanti danni ambientali hanno portato la Comunità internazionale ad accrescere la sua consapevolezza in termini di necessità di una maggiore protezione dell'ambiente e degli ecosistemi nel contesto di conflitti armati internazionali e sono stati, dunque, conclusi due significativi trattati internazionali in materia: il Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e la Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile del 1976;
3. Considerando, altresì, che ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI), si configura come crimine di guerra anche il lanciare deliberatamente un attacco nella consapevolezza che avrà come conseguenza incidentale danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto al complessivo concreto e diretto vantaggio militare previsto, ma che la CPI può perseguire unicamente la condotta di persone fisiche e non di altri soggetti giuridici;
4. Ricordando che nel 2021 il gruppo di lavoro della coalizione Stop Ecocide International ha coniato una peculiare definizione giuridica di ecocidio ossia: «atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti»;
5. Valutando, altresì, che il tema dell'ecocidio, declinato in special modo nella prospettiva dei disastri ambientali connessi a scenari di guerra, è di estrema attualità soprattutto alla luce di due grandi terremoti geopolitici in corso – la guerra in Ucraina e la crisi nel Mar Rosso – che hanno un fortissimo impatto sui maggiori Paesi dell'area OSCE;
6. Prendendo atto del fatto che, secondo i dati resi noti dalla Commissione Europea, in Ucraina si registra un pesante bilancio in termini di danni sull'ambiente e sulle infrastrutture ambientali a causa della guerra pari a oltre 52 miliardi di euro; e che l'Ucraina risulta al momento essere il Paese più minato al mondo;
7. Tenendo conto del fatto che ai sensi del punto 2.1.4. del parere del 27 aprile 2023 del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Il diritto a un ambiente sano nell'Unione europea, in particolare nel contesto della guerra in Ucraina»: «Le azioni della Russia sembrano configurarsi come “ecocidio”, in base alla definizione proposta da alcuni esperti giuristi e pubblicata nel giugno 2021»;
8. Tenendo conto, altresì, del fatto che ai sensi del punto 2.1.6. del sopracitato parere: «Tra i danni ambientali causati dalla guerra figurano il degrado degli ecosistemi, l'inquinamento atmosferico e idrico e la contaminazione dei terreni coltivabili e dei pascoli»;
9. Rilevando, inoltre, che il pericolo maggiore è rappresentato dal fatto che l'Ucraina, con i suoi 15 reattori nucleari, è il secondo paese più nuclearizzato d'Europa Pag. 6e ricordando che la Dichiarazione finale di Vancouver dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, in cui è stata espressa profonda preoccupazione per il comportamento irresponsabile della Federazione Russa con riferimento agli attacchi a diverse centrali nucleari in Ucraina, tra cui la centrale nucleare di Zaporizhzhya, che ha fatto emergere il rischio di un disastro nucleare senza precedenti, ed è stato condannato come crimine di ecocidio la distruzione da parte della Federazione Russa della diga di Nova Kakhovka sul fiume Dnipro, che ne ha devastato il prezioso ambiente naturale;
10. Ricordando che il 7 dicembre 2022 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione 77/104 che adotta i principi sulla protezione dell'ambiente in relazione ai conflitti armati, che nel principio 9 specifica che: «un atto internazionalmente illecito di uno Stato, in relazione a un conflitto armato, che causa un danno all'ambiente comporta la responsabilità internazionale di tale Stato, che ha l'obbligo di riparare integralmente tale danno, compreso il danno all'ambiente in sé e per sé»;
11. Esprimendo compiacimento per il fatto che, il 23 novembre 2022 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha istituito il Comitato di esperti per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, incaricato di elaborare una nuova Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, e che il Comitato dovrà, quindi, redigere un progetto di Convenzione che sostituisca la precedente Convenzione europea (STE n. 172) e il nuovo strumento giuridico potrebbe offrire la possibilità di codificare il reato di ecocidio nell'ambito di una vasta area quale quella del Consiglio d'Europa;
12. Ricordando che uno studio co-finanziato dal Programma Giustizia dell'UE propone di disciplinare il reato di ecocidio nel diritto dell'UE sia utilizzando gli emendamenti alla Direttiva UE 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente, sia presentando una proposta di Decisione del Consiglio dell'UE che preveda per l'Ufficio del Pubblico Procuratore Europeo, istituito nel 2017, la possibilità di perseguire il crimine di ecocidio;
13. Rallegrandosi del fatto che il 27 febbraio 2024, il Parlamento Europeo ed il Consiglio abbiano approvato una nuova direttiva in materia di reati ambientali, che pur non positivizzando esplicitamente il reato di «ecocidio», introduce un importante aggiornamento all'esistente sistema sanzionatorio contenuto nella direttiva 2008/99/CE attraverso l'introduzione di nuove violazioni, l'inasprimento delle sanzioni e il generale miglioramento dell'efficacia delle indagini e dei processi ambientali;
14. Rilevando che, in termini generali, si ravvisa una sempre maggiore istanza di tutela giuridica della biodiversità e dei diversi ecosistemi, in primis sanzionando a livello internazionale condotte ambientali dannose e, al contempo, cercando soluzioni rispetto alle attuali lacune del diritto internazionale rispetto ai danni provocati all'ambiente nel contesto dei conflitti armati internazionali;
l'Assemblea parlamentare OSCE:
15. Esorta gli Stati partecipanti all'OSCE a rinnovare il proprio impegno in relazione al contrasto dei crimini ambientali connessi ai conflitti armati internazionali e, in particolare, a potenziare gli attuali strumenti internazionali a disposizione come, in primo luogo, lo Statuto della CPI;
16. Incoraggia gli Stati partecipanti all'OSCE a valutare l'opportunità di avviare forme di collaborazione sinergica nel contesto dei lavori del Consiglio d'Europa concernenti una nuova Convenzione internazionale sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, al fine di giungere, quanto prima, a elaborare un quadro giuridico internazionale di ampio respiro, con robuste tutele e inclusivo della specifica codificazione del crimine di ecocidio;
Pag. 717. Esorta gli Stati partecipanti all'OSCE a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale, così come il perseguimento, in particolare, di tutti i possibili soggetti che commettano illeciti ambientali nel contesto di conflitti armati internazionali;
18. Chiede, in particolare, agli Stati partecipanti all'OSCE membri dell'Unione europea di:
a. valutare l'opportunità di contemplare esplicitamente il reato di ecocidio a livello di direttiva europea, nell'intento di ulteriormente sostenere e rafforzare le attuali tutele ambientali esistenti in ambito unionale e in tutti gli Stati membri dell'UE;
b. recepire celermente la menzionata direttiva del 27 febbraio 2024 in materia di reati ambientali;
19. Incoraggia gli Stati partecipanti all'OSCE a studiare e applicare strumenti innovativi, anche di natura non legislativa, allo scopo di potenziare le specifiche tutele ambientali relative ai teatri di guerra.