Doc. IV-ter, N. 22-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: PALOMBI)

sulla

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti di
VITTORIO SGARBI

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 RG Mod. 16)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI BRESCIA – I SEZIONE PENALE

il 13 novembre 2025

Presentata alla Presidenza il 19 maggio 2026

Pag. 2

  Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che trae origine da un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Brescia a seguito di una denuncia-querela sporta nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, dal dottor Luca Gaglio e dalla dottoressa Tiziana Siciliano, entrambi sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale (Diffamazione aggravata). La richiesta è stata trasmessa alla Camera in data 13 novembre 2025 dal Tribunale di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 Mod. 16).

1. Il contesto fattuale e processuale.

  Secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti – che comprende anche l'atto di costituzione di parte civile del dott. Gaglio e della dott.ssa Siciliano nonché una memoria difensiva dell'on. Sgarbi – la querela del dott. Gaglio e della dott.ssa Siciliano consegue alle affermazioni che Vittorio Sgarbi ha reso nel corso della puntata del 24 marzo 2019 del programma televisivo Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti, andato in onda sull'emittente La7.
  Le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi nei confronti dei magistrati titolari del procedimento penale, noto come «Ruby ter», durante un dibattito in studio scaturito dalla notizia della morte improvvisa della giovane Imane Fadil, una delle testimoni del suddetto processo. Nel suo intervento, l'on. Sgarbi, a detta dei querelanti, avrebbe espresso giudizi diffamatori dell'operato dei pubblici ministeri, definendo la loro inchiesta come caratterizzata da «vigliaccheria e assurdità».
  Più specificamente, come riportato nella documentazione inviata alla Camera, l'on. Sgarbi, nel corso della suddetta trasmissione televisiva, avrebbe offeso la reputazione dei predetti sostituti procuratori della Repubblica, dicendo: «Io sono in una posizione privilegiata perché posso affrontare qualunque Pubblico Ministero, che infatti non mi ha chiamato, per la vigliaccheria e l'assurdità di questa inchiesta» e sostenendo che fosse «un grande scandalo che i PM abbiano perso tempo e lo perdano in un processo come questo». Inoltre, secondo quanto riportato negli atti di accusa, l'on. Sgarbi avrebbe inteso rappresentare l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi come un «perseguitato» dai magistrati che, per finalità asseritamente estranee alla giustizia, avrebbero costruito un'accusa basata su fatti penalmente irrilevanti. Le espressioni ritenute diffamatorie sono, tra le altre, le seguenti: 1. «l'accusa è un'accusa fasulla, di magistrati incapaci che perdono tempo in ricerche morbose»; 2. «è una balla totale della giustizia»; 3. «sono morbosi»; 4. «lavorano nel male, lavorano davanti al demonio, nel male lavorano»; 5. «magistratura criminale»; 6. «magistrati senza decoro»; 7. «Deve vergognarsi chi ha aperto questa inchiesta, vergogna».
  Ritenendo tali affermazioni gravemente lesive della loro reputazione personale e professionale, i dottori Luca Gaglio e Tiziana Siciliano hanno dunque sporto querela nei confronti dell'on. Sgarbi. Nell'atto viene rimarcato che i messaggi offensivi esplicitati dall'indagato lascerebbero intendere che il processo cd. «Ruby ter» sarebbe frutto di una menzogna di pubblici ministeri incapaci di svolgere i compiti loro attribuiti dall'ordinamento e ossessionati esclusivamente dalla volontà di indagare sulla persona di Silvio Berlusconi.
  Gli esponenti sottolineano, altresì, come l'aggettivo «morboso», più volte ripetuto dall'indagato nel corso della trasmissione televisiva, investa aspetti strettamente personali, colpendo nel profondo la sfera più intima e la dignità degli stessi magistrati inquirenti destinatari della diffamazione. A tal proposito, nella denuncia viene richiamata la giurisprudenza in virtù della quale: «non potrebbe mai costituire esercizio del diritto di critica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, l'espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un Pag. 3attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona» (Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2013, n. 22188).
  I denuncianti aggiungono, poi, che tutte le affermazioni offensive rese dall'on. Sgarbi nel corso del programma televisivo in questione non possono che apparire destinate ai magistrati inquirenti dell'unico processo ancora in corso in merito a quella vicenda, vale a dire il dott. Gaglio e la dott.ssa Siciliano. Pertanto, la circostanza che i medesimi non vengano mai menzionati per nome da Sgarbi non vale a rendere loro stessi non riconoscibili come bersaglio della diffamazione. A sostegno di tale posizione, viene menzionata la giurisprudenza che ritiene non necessario che le persone cui l'offesa è diretta siano designate per nome, bastando che vi siano elementi idonei a individuarle in maniera inequivoca (ex pluribus, Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7410).
  Nella denuncia viene inoltre contestata la violazione del canone della verità dei fatti e della continenza espositiva, in quanto le dichiarazioni oggetto di querela espongono fatti, a giudizio dei denuncianti, privi di collegamento con la realtà, poiché il processo a cui sono riferite le esternazioni dello Sgarbi, al di là della esasperazione dei toni e di una indignazione sproporzionata, riguarda l'ipotesi che l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi abbia commesso il reato di corruzione in atti giudiziari e non le questioni già trattate negli altri procedimenti giudiziari già conclusi. Per tale motivo le affermazioni dell'indagato si risolverebbero in contumelie gratuite che eccedono i limiti della continenza espositiva, in quanto prenderebbero le mosse da una sintesi dell'oggetto del processo «Ruby ter» non corretta e al solo scopo di lanciare gravi accuse al lavoro della magistratura.
  In conclusione, viene rilevato dagli esponenti che la giurisprudenza ammette sì la critica nei confronti del potere giudiziario (Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2007, n. 34432; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2015, n. 4931), ma a condizione che essa non sfoci nell'insulto personale. Inoltre, quando si basa su un fatto specifico, la critica deve trovare riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà e non può risolversi in una ricostruzione preordinata solo ad attirare l'attenzione negativa del pubblico (Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2005, n. 112807; Cass. pen., sez. V, 6 marzo 1997, n. 2113; Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1995, n. 240).
  Con memorie difensive dell'8 e del 13 febbraio 2025, la difesa dell'on. Sgarbi, ha chiesto in via preliminare la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Camera, invocando l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Sul punto, la stessa difesa ha evidenziato come il giudice abbia l'obbligo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140/2003, di investire la Camera di appartenenza della questione, affinché questa possa deliberare sulla sussistenza o meno del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l'attività parlamentare.
  La difesa dell'imputato ha inoltre contestato la sussistenza dell'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, sostenendo che l'on. Sgarbi, nel corso della trasmissione, si sarebbe limitato a censurare l'iniziativa delle persone offese di promuovere un'inchiesta, mediante espressioni tali da escludere quel livello minimo di determinatezza richiesto per il riconoscimento della predetta aggravante.
  Secondo la difesa, pertanto, le frasi pronunciate dall'on. Sgarbi si inscriverebbero in un giudizio complessivo e sintetico circa la non opportunità, da parte delle persone offese, di avviare un'inchiesta nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, senza che venga formulata una specifica attribuzione fattuale dotata di autonoma valenza lesiva.
  A sostegno dell'eccezione, la difesa richiama l'orientamento giurisprudenziale che, nell'individuare i confini dell'attribuzione di un fatto determinato, afferma come non sia sufficiente che l'offesa sia accompagnata dal mero riferimento a un episodio, occorrendo invece che l'episodio richiamato, in quanto specifico, presenti di per sé contenuto offensivo (Corte d'appello di Torino, Sez. II pen., sent. n. 4476 del 14 dicembre 1998; Corte di Cassazione, Sez. V pen., sent. n. 4678 del 14 dicembre 1999).Pag. 4
  Nel caso di specie, l'aggravante del fatto determinato sarebbe ravvisata, secondo i denuncianti, nel riferimento all'apertura, da parte delle persone offese, dell'inchiesta «Ruby ter»; circostanza che, tuttavia, la difesa dell'imputato qualifica come indifferente o neutra e, in ogni caso, priva di intrinseca idoneità lesiva dell'onore o della reputazione, non presentandosi né come fatto onorevole né come fatto disonorevole.
  Per quanto sopra, nel merito, la difesa di Vittorio Sgarbi ha chiesto di dichiarare il non doversi a procedere nei confronti dell'imputato essendo le dichiarazioni in questione scriminate dall'esercizio del diritto di critica ai sensi degli articoli 21 della Costituzione, 10 della CEDU e 51 del codice penale.
  Per quanto concerne gli aspetti processuali, concluse in data 27 settembre 2023 le indagini preliminari, il pubblico ministero ha disposto la citazione in giudizio dell'on. Sgarbi per il giorno 22 marzo 2024 contestando il delitto di diffamazione pluriaggravata di cui all'articolo 595 del codice penale con le circostanze aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato, dell'offesa recata con un mezzo di pubblicità (quello televisivo) e a un corpo giudiziario e con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
  In seguito il Tribunale ordinario di Brescia in composizione monocratica, all'udienza del 7 aprile 2025, non ha ritenuto di accogliere l'eccezione, formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la sospensione del processo nonché la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati con ordinanza del 22 ottobre 2025.
  Il giudice non ha ravvisato nelle dichiarazioni sopra ricordate alcun nesso con le funzioni parlamentari. In particolare, ha ritenuto che nel caso di specie non appare sussistente alcuna connessione o nesso tra l'attività parlamentare dell'imputato e le espressioni asseritamente diffamatorie utilizzate dal medesimo, richiamando a tal proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine al nesso funzionale (ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2023).

2. Il quadro costituzionale di riferimento.

  Prima di entrare nel merito della proposta che la Giunta intende sottoporre all'Assemblea, sembra opportuno richiamare sinteticamente il quadro costituzionale di riferimento.
  È noto che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sottrae i membri del Parlamento alla responsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati «nell'esercizio delle loro funzioni». Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, tale prerogativa non tutela la posizione individuale del singolo parlamentare, ma è finalizzata alla salvaguardia della libertà della funzione rappresentativa e, in ultima analisi, dell'autonomia delle Camere nell'equilibrio tra i poteri dello Stato (sentenza n. 38 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 170 e n. 157 del 2023).
  La stessa Consulta ha inoltre evidenziato che la Costituzione non adotta un criterio meramente «spaziale», ossia un criterio che limiti l'insindacabilità alle sole opinioni espresse all'interno dell'assemblea di appartenenza (come ad esempio avviene in Germania in virtù dell'articolo 46, comma 1, della Legge fondamentale tedesca e negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo I, sezione 6, della Costituzione). Essa predilige, invece, «un criterio funzionale (...). Ciò analogamente a quanto avviene in altri sistemi, come quello previsto per il Parlamento europeo (articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, su cui v. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 settembre 2011, causa C-163/10, Patriciello)» (sentenza n. 133 del 2018).
  Ne consegue che l'insindacabilità possa operare non solo con riguardo alle opinioni espresse in occasione dello svolgimento di attività parlamentari tipiche, ma anche con riferimento a dichiarazioni rese extra moenia, quando esse costituiscano la proiezione esterna dell'attività politica e rappresentativa del parlamentare. Tale impostazione appare coerente con la consapevolezza,Pag. 5 più volte evidenziata dalla Corte costituzionale, che nella società contemporanea le modalità della comunicazione politica si siano profondamente trasformate e che il confronto con l'opinione pubblica rappresenti una dimensione fisiologica dell'esercizio del mandato parlamentare (sentenze n. 11 e n. 10 del 2000). Sul punto, la stessa Corte ha infatti sottolineato che l'attività compiuta nell'esercizio del mandato «per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così le sentenze n. 321 e n. 320 del 2000, riprese più recentemente dalle sentenze n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026).
  Come è noto, con riferimento alle opinioni espresse al di fuori delle aule parlamentari, la giurisprudenza costituzionale ha tradizionalmente individuato alcuni indici sintomatici della sussistenza del nesso funzionale, quali la sostanziale corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari nonché il legame temporale con l'attività intra moenia. Nondimeno, la più recente evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che tali parametri non hanno carattere rigido né indefettibile, ma costituiscono solo «indici sintomatici», sia pure particolarmente qualificati. Pertanto, l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'indagine che la Camera è chiamata a svolgere, potendo l'articolo 68, primo comma, della Costituzione trovare applicazione anche con riguardo a dichiarazioni rese extra moenia per le quali sia comunque ravvisabile «un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare» (sentenze n. 133 del 2018; n. 104 del 2024; n. 194 del 2024; n. 19 del 2026).
  In questa prospettiva la Corte – rivedendo in maniera significativa il proprio orientamento giurisprudenziale in materia, consolidatosi negli ultimi 25 anni – ha precisato che possono considerarsi entro il perimetro di applicazione della citata previsione costituzionale anche «quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare. Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'articolo 67 Costituzione, una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'articolo 67 Costituzione, costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'articolo 68, primo comma, Costituzione. Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare (...)» (così la sentenza n. 104 del 2024).

3. Il nesso funzionale nel caso concreto.

  Nel caso di specie, benché dalla documentazione acquisita non emergano interventi o atti parlamentari dell'on. Sgarbi specificamente riferibili al procedimento denominato «Ruby ter», deve nondimeno rilevarsi che, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale cui si è appena fatto cenno, l'assenza di siffatta corrispondenza non vale, di per sé sola, a esaurire l'ambito dell'indagine demandata alla Camera. Infatti, come sottolineato dalla Consulta nelle menzionate sentenze n. 104 del 2024, n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione può trovare applicazione con riferimento a «dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
  Ebbene, alla luce dei criteri interpretativi più di recente affermati dalla Corte costituzionale, la Giunta ritiene che le dichiarazioni oggetto del presente procedimento presentino, nel loro complesso, quel nesso evidente e qualificato con l'esercizio della funzione parlamentare che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione richiede ai fini dell'insindacabilità.
  Il punto decisivo, invero, non è stabilire se le espressioni utilizzate dall'on. Sgarbi Pag. 6siano state pronunciate dentro o fuori le aule parlamentari, né se esse coincidano puntualmente con un previo atto tipico, ma verificare se tali opinioni, considerate nel loro contesto, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare in quanto espressive della rappresentanza politica della Nazione. È proprio in questa prospettiva che si colloca il principio enunciato dalla Corte costituzionale in particolare nelle sentenze n. 104 del 2024 e 19 del 2026, secondo cui rientrano nel perimetro dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione quelle opinioni che, «iscrivendosi in un contesto politico», siano dirette a convogliare nel processo democratico interessi, valutazioni e conflitti rilevanti per la collettività, così da concorrere, nell'ambito della rappresentanza di cui all'articolo 67 della Costituzione, alla loro composizione nell'interesse generale.
  Ora, nel caso in esame, le affermazioni dell'on. Sgarbi furono rese nel corso di una trasmissione televisiva di approfondimento politico, all'interno di un confronto pubblico avente ad oggetto il procedimento denominato «Ruby ter», vale a dire una vicenda giudiziaria che, per il suo rilievo mediatico, istituzionale e politico, aveva ampiamente oltrepassato la dimensione del singolo procedimento penale, divenendo tema di discussione nazionale sul rapporto tra giurisdizione, uso dell'azione penale, impiego di risorse pubbliche e incidenza delle iniziative giudiziarie sulla competizione politico-democratica. Si era, dunque, in presenza non di un contesto privato o meramente personale, ma di un contesto eminentemente politico, nel quale il parlamentare era chiamato a esprimere una valutazione pubblica su una questione percepita dalla collettività come attinente al funzionamento complessivo delle istituzioni.
  In tale cornice, i pubblici ministeri querelanti (peraltro mai citati nominativamente) non appaiono assumere rilievo come bersaglio di un'aggressione personale fine a sé stessa, bensì quali soggetti titolari di pubbliche funzioni; in altri termini, essi sono evocati dall'on. Sgarbi in quanto protagonisti di una determinata iniziativa giudiziaria che è assunta, nel discorso politico dell'interessato, a emblema di un più generale problema concernente l'esercizio del potere requirente. Le opinioni espresse, dunque, non risultano indirizzate alla sfera privata dei dottori Gaglio e Siciliano, né si risolvono in un dileggio individuale avulso da un tema di interesse generale; esse si innestano, piuttosto, in una critica politica rivolta al modo in cui un potere dello Stato viene esercitato in una vicenda di straordinaria esposizione pubblica. Sotto questo profilo, la critica ai magistrati requirenti costituisce il veicolo concreto attraverso cui il parlamentare manifesta un giudizio politico-istituzionale sul rapporto tra giustizia e democrazia rappresentativa.
  Ed è proprio questo il punto che, ad avviso della Giunta, radica il nesso funzionale: le dichiarazioni dell'on. Sgarbi si inscrivono in quel circuito di responsabilità politica verso l'opinione pubblica che è parte integrante della funzione parlamentare. Il parlamentare, infatti, non rappresenta soltanto istanze e orientamenti entro i luoghi formali della deliberazione, ma è chiamato anche a renderli conoscibili all'esterno, a sostenerli nel dibattito pubblico e a sottoporli al giudizio dell'elettorato. Quando interviene pubblicamente, come in questo caso, su un tema che investe l'equilibrio tra poteri dello Stato, la correttezza dell'azione pubblica e la percezione stessa di imparzialità delle istituzioni, egli non sta esercitando una libertà di parola del tutto svincolata dal mandato, ma sta adempiendo a una funzione tipica della rappresentanza politica, che consiste nel portare nel confronto democratico valutazioni e denunce su questioni di interesse generale.
  Né può ritenersi che il linguaggio polemico o aspro, di per sé considerato, valga a recidere il nesso funzionale. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito, infatti, che il perimetro dell'insindacabilità non è riservato a espressioni necessariamente misurate o tecnicamente formulate (purché ovviamente non scadano nell'insulto gratuito), poiché la dialettica politica può legittimamente manifestarsi anche attraverso toni accesi, formule di denuncia, giudizi perentori o intransigenti e argomentazioni Pag. 7iperboliche, a condizione che esse restino riconoscibili come strumentali alla manifestazione di una posizione politica su temi di interesse pubblico. Nel caso di specie, le espressioni contestate, per quanto severe e fortemente critiche, appaiono funzionalmente inserite in una contestazione politica dell'iniziativa giudiziaria e del suo significato istituzionale; non emergono, invece, come espressioni del tutto eccentriche rispetto al tema dibattuto o come invettive sganciate da una critica all'esercizio di pubbliche funzioni.
  Occorre allora ribadire che il fondamento dell'insindacabilità, secondo la stessa sentenza n. 104 del 2024, risiede nell'articolo 67 della Costituzione: la rappresentanza della Nazione costituisce il presupposto, ma anche il limite, della prerogativa. Ebbene, proprio alla luce di tale criterio, le dichiarazioni in esame possono essere ricondotte all'esercizio del mandato, poiché esse non esprimono un interesse individuale del parlamentare, né perseguono una finalità privata, ma si collocano nella dimensione della denuncia politica di un fenomeno ritenuto, dall'interessato, lesivo del corretto equilibrio tra poteri e del buon andamento delle istituzioni. Esse, in altri termini, concorrono a «incanalare» nel dibattito democratico una valutazione politica su un tema divisivo e di rilevanza nazionale, rendendolo oggetto di confronto pubblico e di possibile mediazione politica.
  Per queste ragioni, la Giunta ritiene che, nel caso concreto, le opinioni espresse dall'on. Sgarbi debbano essere considerate come manifestazione di una posizione politica inerente all'esercizio di pubbliche funzioni e al loro impatto sul sistema istituzionale. Esse risultano pertanto assistite da quel rapporto funzionale con il mandato parlamentare che giustifica l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  D'altra parte – e per concludere – la stessa Consulta, nella recentissima sentenza n. 19 del 2026, ha sottolineato che le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare possano svolgere una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica, anch'essa propria del mandato rappresentativo, specie quando il parlamentare medesimo espliciti pubblicamente valutazioni critiche su condotte o scelte istituzionali che ritiene incidere sul corretto funzionamento delle istituzioni.

4. Proposta di deliberazione.

  Alla luce delle considerazioni che precedono, la Giunta è dell'avviso che le dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva Non è l'Arena del 24 marzo 2019 presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare.
  Per tali ragioni, si propone all'Assemblea di deliberare che tali dichiarazioni costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 18 febbraio, 4 e 11 marzo, 1° e 29 aprile 2026

Mercoledì 18 febbraio 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 RG Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22).

(Esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, fa presente che il secondo punto all'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale ordinario di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22).
  Si tratta di una richiesta trasmessa dal predetto Tribunale il 13 novembre 2025, per la quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Alessandro Palombi.
  Cede quindi la parola all'on. Palombi per illustrare la questione alla Giunta.

  Alessandro PALOMBI, relatore, illustra alla Giunta che la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, di cui nella seduta odierna la Giunta inizia l'esame, trae origine da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Brescia, che è stato avviato a seguito di una denuncia-querela sporta nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, dal dottor Luca Gaglio e dalla dottoressa Tiziana Siciliano, entrambi sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale (Diffamazione aggravata). La richiesta è stata trasmessa alla Camera in data 13 novembre 2025 dal Tribunale di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 Mod. 16).
  Fa presente che, secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti – che comprende anche l'atto di costituzione di parte civile del dott. Gaglio e della dott.ssa Siciliano nonché una memoria difensiva dell'on. Sgarbi – la querela del dott. Gaglio e della dott.ssa Siciliano consegue alle affermazioni che Vittorio Sgarbi ha reso nel corso della puntata del 24 marzo 2019 del programma televisivo Non è l'Arena condotto da Massimo Giletti, andato in onda sull'emittente La7.
  Specifica che le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state rese dall'on. Sgarbi nei confronti dei magistrati titolari del procedimento penale, noto come «Ruby ter», durante un dibattito in studio scaturito dalla notizia della morte improvvisa della giovane Imane Fadil, una delle testimoni del suddetto processo. Nel suo intervento, l'on. Sgarbi, a detta dei querelanti, avrebbe espresso giudizi diffamatori dell'operato dei pubblici ministeri, definendo la loro inchiesta come caratterizzata da «vigliaccheria e assurdità».
  Evidenzia che, più specificamente, come riportato nella documentazione inviata alla Camera, l'on. Sgarbi, nel corso della suddetta trasmissione televisiva, avrebbe offeso la reputazione dei predetti sostituti procuratori della Repubblica, dicendo: «Io sono in una posizione privilegiata perché posso affrontare qualunque Pubblico Ministero, che infatti non mi ha chiamato, per la vigliaccheria e l'assurdità di questa inchiesta» e sostenendo che fosse «un grande Pag. 9scandalo che i PM abbiano perso tempo e lo perdano in un processo come questo». Inoltre, secondo quanto riportato negli atti di accusa, l'on. Sgarbi avrebbe inteso rappresentare l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi come un «perseguitato» dei magistrati che, per finalità asseritamente estranee alla giustizia, avrebbero costruito un'accusa basata su fatti penalmente irrilevanti. Le espressioni ritenute diffamatorie sono, tra le altre, le seguenti: «l'accusa è un'accusa fasulla, di magistrati incapaci che perdono tempo in ricerche morbose»; «è una balla totale della giustizia»; «sono morbosi»; «lavorano nel male, lavorano davanti al demonio, nel male lavorano»; «magistratura criminale»; «magistrati senza decoro»; «Deve vergognarsi chi ha aperto questa inchiesta, vergogna».
  Riferisce che, ritenendo tali affermazioni gravemente lesive della loro reputazione personale e professionale, i dottori Luca Gaglio e Tiziana Siciliano hanno dunque sporto querela nei confronti dell'on. Sgarbi. Nell'atto viene rimarcato che i messaggi offensivi esplicitati dall'indagato lascerebbero intendere che il processo cd. «Ruby ter» sarebbe frutto di una menzogna di pubblici ministeri incapaci di svolgere i compiti loro attribuiti dall'ordinamento e ossessionati esclusivamente dalla volontà di indagare sulla persona di Silvio Berlusconi.
  Gli esponenti sottolineano, altresì, come l'aggettivo «morboso», più volte ripetuto dall'indagato nel corso della trasmissione televisiva, investa aspetti strettamente personali, colpendo nel profondo la sfera più intima e la dignità degli stessi magistrati inquirenti destinatari della diffamazione. A tal proposito, nella denuncia viene richiamata la giurisprudenza in virtù della quale: «non potrebbe mai costituire esercizio del diritto di critica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, l'espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona» (Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2013, n. 22188).
  I denunzianti aggiungono, poi, che tutte le affermazioni offensive rese dall'on. Sgarbi nel corso del programma televisivo in questione non possono che apparire destinate ai magistrati inquirenti dell'unico processo ancora in corso in merito a quella vicenda, vale a dire il dott. Gaglio e la dott.ssa Siciliano. Pertanto, la circostanza che i medesimi non vengano mai menzionati per nome da Sgarbi non vale a rendere loro stessi non riconoscibili come bersaglio della diffamazione. A sostegno di tale posizione, viene menzionata la giurisprudenza che ritiene non necessario che le persone cui l'offesa è diretta siano designate per nome, bastando che vi siano elementi idonei a individuarle in maniera inequivoca (ex pluribus, Cass. pen., sez. V, 20 dicembre 2010, n. 7410).
  Sottolinea che nella denuncia viene inoltre contestata la violazione del canone della verità dei fatti e della continenza espositiva, in quanto le dichiarazioni oggetto di querela espongono fatti, a giudizio dei denunzianti, privi di collegamento con la realtà, poiché il processo a cui sono riferite le esternazioni dello Sgarbi, al di là della esasperazione dei toni e di una indignazione sproporzionate, riguarda l'ipotesi che l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi abbia commesso il reato di corruzione in atti giudiziari e non le questioni già trattate negli altri procedimenti giudiziari già conclusi. Per tale motivo, le affermazioni dell'indagato si risolverebbero in contumelie gratuite che eccedono i limiti della continenza espositiva, in quanto prenderebbero le mosse da una sintesi dell'oggetto del processo «Ruby ter» non corretta e al solo scopo di lanciare gravi accuse al lavoro della magistratura.
  In conclusione, viene rilevato dagli esponenti che la giurisprudenza ammette sì la critica nei confronti del potere giudiziario (Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2007, n. 34432; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2015, n. 4931), ma a condizione che essa non sfoci nell'insulto personale. Inoltre, quando si basa su un fatto specifico, la critica deve trovare riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà e non può risolversi in una ricostruzione preordinata solo ad attirare l'attenzione negativa del pubblico Pag. 10(Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2005, n. 112807; Cass. pen., sez. V, 6 marzo 1997, n. 2113; Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1995, n. 240).
  Fa presente che, con le memorie difensive dell'8 e del 13 febbraio 2025, la difesa dell'on. Sgarbi, ha chiesto in via preliminare la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Camera, invocando l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (essendo Sgarbi deputato all'epoca dei fatti). Sul punto, la stessa difesa ha evidenziato come il giudice abbia l'obbligo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140/2003, di investire la Camera di appartenenza della questione, affinché questa possa deliberare sulla sussistenza o meno del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l'attività parlamentare.
  La difesa dell'imputato ha inoltre contestato la sussistenza dell'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, sostenendo che l'on. Sgarbi, nel corso della trasmissione, si sarebbe limitato a censurare l'iniziativa delle persone offese di promuovere un'inchiesta, mediante espressioni tali da escludere quel livello minimo di determinatezza richiesto per il riconoscimento della predetta aggravante.
  Secondo la difesa, pertanto, le frasi pronunciate dall'on. Sgarbi si inscriverebbero in un giudizio complessivo e sintetico circa la non opportunità, da parte delle persone offese, di avviare un'inchiesta nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, senza che venga formulata una specifica attribuzione fattuale dotata di autonoma valenza lesiva.
  Evidenzia che, a sostegno dell'eccezione, la difesa richiama l'orientamento giurisprudenziale che, nell'individuare i confini dell'attribuzione di un fatto determinato, afferma come non sia sufficiente che l'offesa sia accompagnata dal mero riferimento a un episodio, occorrendo invece che l'episodio richiamato, in quanto specifico, presenti di per sé contenuto offensivo (Corte d'appello di Torino, Sez. II pen., sent. n. 4476 del 14 dicembre 1998; Corte di Cassazione, Sez. V pen., sent. n. 4678 del 14 dicembre 1999).
  Nel caso di specie, l'aggravante del fatto determinato sarebbe ravvisata, secondo i denuncianti, nel riferimento all'apertura, da parte delle persone offese, dell'inchiesta «Ruby ter»; circostanza che, tuttavia, la difesa dell'imputato qualifica come indifferente o neutra e, in ogni caso, priva di intrinseca idoneità lesiva dell'onore o della reputazione, non presentandosi né come fatto onorevole né come fatto disonorevole.
  Riferisce che, per quanto sopra, nel merito, la difesa di Vittorio Sgarbi ha chiesto di dichiarare il non doversi a procedere nei confronti dell'imputato essendo le dichiarazioni in questione scriminate dall'esercizio del diritto di critica ai sensi degli articoli 21 della Costituzione, 10 della CEDU e 51 del codice penale.
  Evidenzia che, per quanto concerne gli aspetti processuali, concluse in data 27 settembre 2023 le indagini preliminari, il pubblico ministero ha disposto la citazione in giudizio dell'on. Sgarbi per il giorno 22 marzo 2024 contestando il delitto di diffamazione pluriaggravata cui all'articolo 595 del codice penale con le circostanze aggravanti dell'attribuzione di un fatto determinato, dell'offesa recata con un mezzo di pubblicità (quello televisivo) e a un corpo giudiziario e con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.
  Ricorda che il Tribunale ordinario di Brescia in composizione monocratica, all'udienza del 7 aprile 2025, non ha ritenuto di accogliere l'eccezione, formulata dalla difesa dell'on. Sgarbi, concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e ha disposto la sospensione del processo nonché la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati con ordinanza del 22 ottobre 2025.
  Il giudice, infatti, non ha ravvisato nelle dichiarazioni sopra ricordate alcun nesso con le funzioni parlamentari: in particolare, ha ritenuto che nel caso di specie non appare sussistente alcuna connessione o nesso tra l'attività parlamentare dell'imputato e le espressioni asseritamente diffamatorie utilizzate dal medesimo, richiamando a tal proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine al nesso funzionale (ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2023).Pag. 11
  Dal punto di vista processuale, nel fare presente che la vicenda giudiziaria è stata caratterizzata da una serie di rinvii per legittimo impedimento dell'imputato a causa delle sue condizioni di salute come documentate dalla difesa (udienze del 2 aprile 2025, del 18 giugno 2025, del 10 settembre 2025), ricorda che l'udienza per la prosecuzione del giudizio è stata fissata per il prossimo 19 marzo 2026.
  In conclusione, rappresenta che il Tribunale di Brescia, unitamente agli atti processuali relativi al procedimento in oggetto, ha trasmesso un DVD contenente il file video della trasmissione «Non è l'Arena» andata in onda il 24 marzo 2019. A suo avviso, sarebbe utile dedicare la prossima seduta della Giunta alla visione del contenuto di tale DVD come già fatto in precedenti occasioni.
  Si riserva, infine, di avanzare una proposta alla Giunta all'esito dell'audizione dell'interessato (o, in alternativa, dell'invio di memorie difensive) e del dibattito che ne seguirà.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) interviene in merito all'organizzazione dei lavori della Giunta, facendo presente che la prossima settimana le sedute dell'Assemblea saranno concentrate nelle giornate di lunedì e martedì.

  Devis DORI, presidente, si riserva di fissare la prossima seduta della Giunta in una delle giornate in cui sono previsti i lavori parlamentari.
  Non essendovi altri interventi, propone alla Giunta di dedicare la prossima seduta alla visione dei passaggi della trasmissione «Non è l'Arena» in cui l'on. Sgarbi ha pronunciato le frasi oggetto di querela.

  La Giunta concorda.

Mercoledì 4 marzo 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 RG Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, fa presente che il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale ordinario di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22). Ricorda che, in relazione a tale richiesta – pervenuta alla Camera il 13 novembre 2025 – ha affidato l'incarico di relatore al deputato Alessandro Palombi.
  Rammenta ancora che – nella seduta del 18 febbraio scorso – la Giunta ha convenuto sull'opportunità di visionare in aula il DVD trasmesso dal Tribunale di Brescia contenente il file video della trasmissione «Non è l'Arena» andata in onda il 24 marzo 2019 sull'emittente «La7», nel corso della quale l'on. Sgarbi ha rilasciato le dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti dei magistrati titolari del procedimento penale, noto come «Ruby ter», poi oggetto di querela da parte del dottor Luca Gaglio e della dottoressa Tiziana Siciliano, entrambi sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano.

  Ciò premesso, chiede agli uffici di riprodurre le parti del video in questione in cui l'on. Sgarbi interviene durante la trasmissione Non è l'Arena del 24 marzo 2019.

  (La Giunta prende visione degli estratti della trasmissione)

  Devis DORI, presidente, fa presente che, con PEC del 23 febbraio scorso, il legale dell'on. Sgarbi – ai sensi dell'art. 18 del Regolamento – ha inviato alla Giunta una memoria difensiva, che è agli atti della Giunta ed è a disposizione dei colleghi per la consultazione.Pag. 12
  Chiede, quindi, al relatore on. Palombi se può sintetizzare i contenuti di tale memoria.

  Alessandro PALOMBI, relatore, fa presente che l'avvocato Giampaolo Cicconi, difensore dell'onorevole Sgarbi, ha trasmesso alla Giunta alcune note scritte ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.
  Nelle note difensive, il legale ha innanzitutto sostenuto che le critiche espresse dall'on. Sgarbi nei confronti dei magistrati titolari del procedimento penale noto come «Ruby ter», nel corso della trasmissione televisiva «Non è l'Arena» andata in onda il 24 marzo 2019 sull'emittente «La7», sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti bensì in una aspra critica politica a quello che l'on. Sgarbi definisce lo «strapotere delle Procure», un tema che egli cavalca politicamente sin dagli anni Novanta.
  Nelle medesime note viene posto in evidenza come le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi dovrebbero essere considerate insindacabili anche in virtù dell'avvenuto superamento dello «schema formalistico» che, ai fini dell'estensione della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, richiedeva l'esistenza di un preesistente atto tipico riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare.
  In aggiunta a quanto sopra riportato, la difesa evidenzia la continuità sostanziale delle affermazioni asseritamente diffamatorie con l'attività parlamentare pregressa dell'on. Sgarbi richiamando la circostanza che anche altri parlamentari hanno depositato numerosi atti ispettivi nelle scorse legislature (XVI, XVII e XVIII) proprio sulle modalità d'indagine della Procura di Milano. In tale ambito l'intervento televisivo dell'on. Sgarbi viene, quindi, presentato come un esercizio «di fatto» del sindacato ispettivo volto in sostanza, a portare extra moenia un dibattito già vivo e documentato all'interno delle aule parlamentari.
  A tal proposito, la difesa dell'on. Sgarbi richiama l'orientamento consolidato della Giunta, secondo cui la verifica dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione non deve essere ancorata esclusivamente all'esistenza formale di un atto parlamentare tipico, bensì deve fondarsi su una valutazione concreta e contestualizzata, soprattutto nei casi – come quello in esame – in cui le dichiarazioni siano riconducibili ad una polemica di natura eminentemente politica. Tale impostazione risulterebbe confermata anche dalla sentenza n. 133 del 2018, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
  In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il difensore dell'onorevole Sgarbi ha quindi chiesto che la Giunta voglia dichiarare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex deputato nell'ambito della vicenda in oggetto.

  Devis DORI, presidente, preso atto delle difficoltà riscontrate dai componenti della Giunta nel distinguere, durante la riproduzione del video inviato dall'autorità giudiziaria, le espressioni pronunciate dall'onorevole Sgarbi oggetto della denuncia presentata dai due sostituti procuratori, richiama le parti della relazione svolta dall'onorevole Palombi nel corso della seduta precedente nelle quali sono riportate le parole ritenute diffamatorie dai querelanti. In particolare, evidenzia che l'onorevole Sgarbi ha dapprima affermato: «Io sono in una posizione privilegiata perché posso affrontare qualunque Pubblico Ministero, che infatti non mi ha chiamato, per la vigliaccheria e l'assurdità di questa inchiesta»; e ha successivamente sostenuto che si trattasse di «un grande scandalo che i PM abbiano perso tempo e lo perdano in un processo come questo». Ricorda inoltre che, nel prosieguo dell'intervento televisivo – nel corso del quale la voce del conduttore Massimo Giletti si sovrappone in parte alle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi – quest'ultimoPag. 13 ha ulteriormente affermato: «l'accusa è un'accusa fasulla, di magistrati incapaci che perdono tempo in ricerche morbose»; «è una balla totale della giustizia»; «sono morbosi»; «lavorano nel male, lavorano davanti al demonio, nel male lavorano»; «magistratura criminale»; «magistrati senza decoro»; «deve vergognarsi chi ha aperto questa inchiesta, vergogna». Conviene, infine, sull'opportunità di trasmettere via e-mail a tutti i componenti della Giunta – con particolare riguardo a coloro che hanno seguito gli odierni lavori da remoto – il link all'indirizzo web della trasmissione in questione, al fine di agevolare una più completa comprensione dei dialoghi ivi riprodotti. In conclusione, chiede ai colleghi se intendano intervenire.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) osserva che, nell'ascolto del video testé riprodotto, non ha ravvisato alcun contenuto diffamatorio nelle espressioni attribuite all'onorevole Sgarbi, pur rilevando una significativa sovrapposizione di toni e di voci che, nella concitazione del dibattito, rende difficile affermare con certezza che alcune delle frasi contestate siano state effettivamente pronunciate. Sottolinea, altresì, che dalla visione del filmato non ha neppure ricavato la sensazione di un atteggiamento, per così dire, ingiurioso nei confronti della magistratura da parte del querelato. Riconoscendo di aver incontrato egli stesso difficoltà nel cogliere con chiarezza le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, così come riprodotta nel DVD trasmesso dall'autorità giudiziaria, ribadisce che le espressioni udite, pur caratterizzate da toni aspri, devono essere necessariamente contestualizzate nell'ambito di un dibattito che l'onorevole Sgarbi conduce da tempo al fine di evidenziare una serie di iniziative da lui ritenute sproporzionate rispetto a fatti già oggetto di verifica in sede giudiziaria. A suo avviso, pertanto, la critica rinvenibile nelle espressioni utilizzate dall'onorevole Sgarbi appare legittima, anche in considerazione del fatto che egli, pur ricorrendo a parole certamente forti, non si è riferito direttamente ai querelanti, dottor Gaglio e dottoressa Siciliano. Fa presente, inoltre, che espressioni quali «vergogna» sono frequentemente utilizzate anche nel confronto parlamentare, talvolta reciprocamente tra colleghi o nei confronti della stessa magistratura, in relazione a iniziative giudiziarie che successivamente si rivelano infondate. Tali esclamazioni, a suo giudizio, non possono essere considerate di per sé ingiuriose, né tali da mettere in discussione l'onorabilità di una persona o l'esercizio delle sue funzioni, soprattutto quando si intenda esprimere una critica rispetto a comportamenti ritenuti non pienamente conformi ai principi della Costituzione o alle norme dei codici di rito ai quali l'attività dei magistrati dovrebbe ispirarsi. In conclusione, ribadisce le proprie riserve sia rispetto al contenuto effettivamente percepibile del filmato sia rispetto agli addebiti mossi all'onorevole Sgarbi, rilevando in particolare come la sovrapposizione delle voci non consenta di individuare con chiarezza il contenuto asseritamente diffamatorio delle espressioni a lui attribuite.

  Devis DORI, presidente, in considerazione delle difficoltà di percepire compiutamente le espressioni utilizzate dall'on. Sgarbi, propone di riprodurre nuovamente le parti del video in questione.

  Enrica ALIFANO (M5S) concorda con la proposta formulata dal Presidente, rilevando come la qualità dell'audio del video trasmesso dall'autorità giudiziaria non appaia ottimale e come, verosimilmente, il mezzo televisivo abbia consentito la diffusione di un messaggio più nitido e comprensibile. Suggerisce, ad ogni modo, che la visione del medesimo filmato attraverso il collegamento al sito internet della trasmissione Non è l'Arena possa garantire un ascolto certamente migliore e consentire una più chiara percezione delle parole pronunciate, le quali – a suo giudizio – restano comunque da considerarsi assolutamente offensive.

  (La Giunta prende nuovamente visione degli estratti della trasmissione)

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) affermando ancora di non aver sentito l'espressione «Io Pag. 14sono in una posizione privilegiata», ritiene necessario verificare se le affermazioni dell'on. Sgarbi siano state riportate in modo testuale.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), ai fini della ricostruzione del fatto, fa presente che la scarsa qualità dell'audio dell'intervento dell'on. Sgarbi è dovuta anche alla circostanza che l'ex deputato non si trovava all'interno dello studio televisivo ma era in video-collegamento. Evidenzia, in particolare, che le parole del conduttore Giletti risultano più facilmente intellegibili in quanto lo stesso si trovava fisicamente nello studio suddetto e che, soprattutto nella seconda parte dell'intervento, le dichiarazioni dell'on. Sgarbi si sovrappongono con quelle del conduttore. Ritiene che la scarsa qualità dell'audio della trasmissione abbia reso difficoltoso comprendere il contenuto delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie dell'on. Sgarbi. A suo avviso, l'autorità giudiziaria, per ricostruire la vicenda, ha utilizzato una tecnica che consente di isolare le espressioni utilizzate dall'ex deputato da quelle del conduttore Giletti. Nel riservarsi di svolgere, nelle prossime sedute, ulteriori considerazioni attinenti al merito della questione, osserva che, non potendosi udire chiaramente il contenuto delle dichiarazioni, non si comprende come le espressioni dell'on. Sgarbi possano essere considerate offensive nei confronti della magistratura.

  Devis DORI, presidente, precisa che le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dall'on. Sgarbi sono state riportate testualmente nella relazione introduttiva dell'on. Palombi sulla base delle trascrizioni contenute nella denuncia-querela e nei conseguenti atti dell'Autorità giudiziaria richiedente.

  Dario IAIA (FDI) nel condividere le perplessità espresse dai colleghi con riguardo alla difficoltà di percezione del contenuto delle dichiarazioni, ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni in ordine alla integrità delle espressioni utilizzate. Al riguardo osserva – con riferimento al passaggio in cui l'onorevole Sgarbi afferma: «Io sono in una posizione privilegiata perché posso affrontare qualunque Pubblico Ministero, che infatti non mi ha chiamato, per la vigliaccheria e l'assurdità di questa inchiesta» – che sarebbe stato opportuno inserire, al termine della frase, i tre punti di sospensione, idonei a segnalare che, nella trascrizione delle dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, sono state omesse alcune parole. A suo avviso, anche la stessa denuncia-querela presenterebbe una lacuna sotto questo profilo, non riportando segni di omissione tra le frasi ritenute diffamatorie. Rileva, quindi, che l'eventuale portata diffamatoria delle dichiarazioni rese dall'ex deputato dovrebbe essere valutata alla luce del contesto complessivo nel quale esse sono state pronunciate e ritiene, pertanto, particolarmente utile la riproduzione del video, in quanto consente di ricondurre le espressioni utilizzate e il pensiero dell'onorevole Sgarbi nell'ambito del quadro complessivo della trasmissione in cui sono state formulate.

  Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Mercoledì 11 marzo 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 RG Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, fa presente che il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale Pag. 15promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale ordinario di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22). Ricorda che, in relazione a tale richiesta – pervenuta alla Camera il 13 novembre 2025 – ha affidato l'incarico di relatore al deputato Alessandro Palombi.
  Al riguardo, ricorda che:

   1) nella seduta del 18 febbraio scorso il relatore ha illustrato la questione alla Giunta;

   2) nel corso della seduta del 4 marzo, il relatore ha sintetizzato le note scritte depositate dal legale dell'on. Sgarbi. Nella stessa seduta è stato altresì visionato lo stralcio della trasmissione Non è l'Arena del 24 marzo 2019, contenente le dichiarazioni oggetto di querela. Ricorda, inoltre, che gli uffici hanno provveduto a trasmettere il link alla registrazione per permettere di riascoltare i passaggi d'interesse.

  Ciò premesso, chiede al relatore se intende formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

  Alessandro PALOMBI, relatore, osserva che i due procedimenti di insindacabilità stanno procedendo contestualmente. Pertanto, in considerazione del rinvio della proposta del relatore sulla questione di cui al primo punto all'ordine del giorno, si riserva di formulare in una prossima la proposta di deliberazione concernente il caso di cui è relatore.

  Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della richiesta del Tribunale di Brescia in una prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta alla Giunta.
  Rappresenta che la prossima settimana i lavori parlamentari non avranno luogo dal momento che si tratta della settimana che precede il voto referendario. Comunica, pertanto, che la Giunta tornerà a riunirsi fra due settimane.

Mercoledì 1° aprile 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 RG Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale ordinario di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22). Ricorda che, in relazione a tale richiesta – pervenuta alla Camera il 13 novembre 2025 – ha affidato l'incarico di relatore al deputato Alessandro Palombi.
  Al riguardo, rammenta che:

   1) nella seduta del 18 febbraio scorso il relatore ha illustrato la questione alla Giunta;

   2) nel corso della seduta del 4 marzo, il relatore ha sintetizzato le note scritte depositate dal legale dell'on. Sgarbi. Nella stessa seduta è stato altresì visionato lo stralcio della trasmissione Non è l'Arena del 24 marzo 2019, contenente le dichiarazioni oggetto di querela. Ricorda, inoltre, che gli uffici hanno provveduto a trasmettere a tutti il link alla registrazione per permettere di riascoltare i passaggi d'interesse.

  Ciò premesso, chiede al relatore se intende formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

  Alessandro PALOMBI, relatore, come convenuto nella scorsa seduta, si accinge oggi a formulare alla Giunta una proposta di deliberazione in materia di insindacabilitàPag. 16 in relazione alla richiesta trasmessa alla Camera dal Tribunale ordinario di Brescia – I Sezione penale – relativa al procedimento pendente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 RG Mod. 16).
  Rinviando, per una più puntuale ricostruzione in punto di fatto, alla relazione da lui svolta nella seduta del 18 febbraio scorso e alla successiva integrazione del 4 marzo, ricorda che il procedimento penale in questione trae origine da una denuncia-querela presentata dai dottori Luca Gaglio e Tiziana Siciliano, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. Oggetto della querela sono alcune dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva Non è l'Arena, andata in onda su La7 il 24 marzo 2019.
  Dalla documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria emerge che tali dichiarazioni furono pronunciate nel contesto di un dibattito pubblico dedicato al procedimento noto come «Ruby ter» e, più in generale, al tema dell'operato dei pubblici ministeri titolari delle relative indagini. Secondo i querelanti, le affermazioni dell'on. Sgarbi – con le quali l'inchiesta veniva qualificata con espressioni di radicale disapprovazione e veniva censurato l'impiego di risorse giudiziarie in un procedimento ritenuto dall'interessato frutto di «vigliaccheria» e di «assurdità» e di ingiustificati intenti persecutori – avrebbero leso il proprio onore e la propria reputazione.
  È noto, tuttavia, che la questione devoluta alla Giunta non riguarda né l'accertamento del carattere offensivo delle espressioni contestate, né la loro possibile rilevanza penale sotto il profilo della diffamazione. L'oggetto della valutazione della Giunta è, invece, distinto e più delimitato: occorre stabilire se tali dichiarazioni possano essere ricondotte, oppure no, all'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Prima di entrare nel merito della proposta che si accinge a sottoporre alla Giunta, ritiene opportuno richiamare sinteticamente il quadro costituzionale di riferimento.
  È ormai acquisito che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sottrae i membri del Parlamento a responsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati «nell'esercizio delle loro funzioni». Secondo un orientamento costante della Corte costituzionale, questa prerogativa non mira a proteggere la posizione individuale del singolo parlamentare, ma risponde all'esigenza di garantire la libertà della funzione rappresentativa e, in ultima istanza, l'autonomia delle Camere nel sistema di equilibrio tra i poteri dello Stato (sentenza n. 38 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 170 e n. 157 del 2023).
  La Consulta ha anche chiarito che la Costituzione non recepisce un criterio meramente «spaziale», tale da limitare l'insindacabilità alle sole opinioni espresse all'interno dell'assemblea di appartenenza, come invece accade, ad esempio, in Germania in virtù dell'articolo 46, comma 1, della Legge fondamentale tedesca e negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo I, sezione 6, della Costituzione. Il modello accolto dal nostro ordinamento è, piuttosto, ispirato a «un criterio funzionale (...). Ciò analogamente a quanto avviene in altri sistemi, come quello previsto per il Parlamento europeo (articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, su cui v. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 settembre 2011, causa C-163/10, Patriciello)» (sentenza n. 133 del 2018).
  Ne deriva che l'insindacabilità può operare non soltanto in relazione alle opinioni espresse nello svolgimento di attività parlamentari tipiche, ma anche con riguardo a dichiarazioni rese extra moenia, quando esse costituiscano la naturale proiezione esterna dell'attività politica e rappresentativa del parlamentare. Questa impostazione appare del resto coerente con la consapevolezza, più volte ribadita dalla Corte costituzionale, che nella società contemporanea le forme della comunicazione politica si sono profondamente trasformate e che il rapporto con l'opinione pubblica rappresenta una componente fisiologica dell'esercizioPag. 17 del mandato parlamentare (sentenze n. 11 e n. 10 del 2000). In questa prospettiva, la stessa Corte ha sottolineato che l'attività svolta nell'esercizio del mandato «per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così le sentenze n. 321 e n. 320 del 2000, riprese nelle sentenze n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026).
  Con specifico riferimento alle opinioni espresse fuori dalle aule parlamentari, la giurisprudenza costituzionale ha per lungo tempo individuato alcuni indici rivelatori della sussistenza del nesso funzionale, quali la sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari, nonché la prossimità temporale rispetto all'attività intra moenia. Tuttavia, l'evoluzione più recente della stessa giurisprudenza ha precisato che tali parametri non hanno carattere rigido né necessario, ma valgono soltanto come «indici sintomatici», sebbene particolarmente significativi. Ne consegue che l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'accertamento demandato alla Camera, potendo l'articolo 68, primo comma, della Costituzione trovare applicazione anche rispetto a dichiarazioni rese extra moenia quando sia comunque ravvisabile «un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare» (sentenze n. 133 del 2018; n. 104 del 2024; n. 194 del 2024; n. 19 del 2026).
  In questa direzione la Corte, facendo evolvere in modo significativo il proprio orientamento consolidatosi nell'ultimo venticinquennio, ha chiarito che possono rientrare nell'ambito applicativo della disposizione costituzionale anche «quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare. Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'articolo 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'articolo 67 Cost., costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'articolo 68, primo comma, Cost. Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare (...)» (così la sentenza n. 104 del 2024).
  Nel caso di specie, benché dalla documentazione acquisita non emergano interventi o atti parlamentari dell'on. Sgarbi specificamente riferibili al procedimento denominato «Ruby ter», deve nondimeno rilevarsi, come già in precedenza osservato, che, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza costituzionale cui ha appena fatto cenno, l'assenza di siffatta corrispondenza non vale, di per sé sola, a esaurire l'ambito dell'indagine demandata alla Camera. Infatti, come sottolineato dalla Consulta nelle menzionate sentenze n. 104 del 2024, n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione può trovare applicazione con riferimento a «dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
  Ebbene, alla luce dei criteri interpretativi più di recente affermati dalla Corte costituzionale, ritiene che le dichiarazioni oggetto del presente procedimento presentino, nel loro complesso, quel nesso evidente e qualificato con l'esercizio della funzione parlamentare che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione richiede ai fini dell'insindacabilità.
  Il punto decisivo, invero, non è stabilire se le espressioni utilizzate dall'on. Sgarbi siano state pronunciate dentro o fuori le aule parlamentari, né se esse coincidano pedissequamente con un previo atto tipico, ma verificare se tali opinioni, considerate nel loro contesto, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare in quanto espressive della rappresentanza politica della Nazione. È proprio in questa prospettiva che si colloca il principio enunciato dalla Corte costituzionale in particolare nelle sentenze n. 104 del 2024 e 19 del 2026, secondoPag. 18 cui rientrano nel perimetro dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione quelle opinioni che, «iscrivendosi in un contesto politico», siano dirette a convogliare nel processo democratico interessi, valutazioni e conflitti rilevanti per la collettività, così da concorrere, nell'ambito della rappresentanza di cui all'articolo 67 della Costituzione, alla loro composizione nell'interesse generale.
  Ora, nel caso in esame, le affermazioni dell'on. Sgarbi furono rese nel corso di una trasmissione televisiva di approfondimento politico, all'interno di un confronto pubblico avente ad oggetto il procedimento denominato «Ruby ter», vale a dire una vicenda giudiziaria che, per il suo rilievo mediatico, istituzionale e politico, aveva ampiamente oltrepassato la dimensione del singolo procedimento penale, divenendo tema di discussione nazionale sul rapporto tra giurisdizione, uso dell'azione penale, impiego di risorse pubbliche e incidenza delle iniziative giudiziarie sulla competizione politico-democratica. Si era, dunque, in presenza non di un contesto privato o meramente personale, ma di un contesto eminentemente politico, nel quale il parlamentare era chiamato a esprimere una valutazione pubblica su una questione percepita dalla collettività come attinente al funzionamento complessivo delle istituzioni.
  In tale cornice, i pubblici ministeri querelanti (peraltro mai citati nominativamente) non appaiono assumere rilievo come bersaglio di un'aggressione personale fine a sé stessa, bensì quali soggetti titolari di pubbliche funzioni; in altri termini, essi sono evocati dall'on. Sgarbi in quanto protagonisti di una determinata iniziativa giudiziaria che è assunta, nel discorso politico dell'interessato, a emblema di un più generale problema concernente l'esercizio del potere requirente. Le opinioni espresse, dunque, non risultano indirizzate alla sfera privata dei dottori Gaglio e Siciliano, né si risolvono in un dileggio individuale avulso da un tema di interesse generale; esse si innestano, piuttosto, in una critica politica rivolta al modo in cui un potere dello Stato viene esercitato in una vicenda di straordinaria esposizione pubblica. Sotto questo profilo, la critica ai magistrati requirenti costituisce il veicolo concreto attraverso cui il parlamentare manifesta un giudizio politico-istituzionale sul rapporto tra giustizia e democrazia rappresentativa.
  Ed è proprio questo il punto che, a suo avviso, radica il nesso funzionale: le dichiarazioni dell'on. Sgarbi si inscrivono in quel circuito di responsabilità politica verso l'opinione pubblica che è parte integrante della funzione parlamentare. Il parlamentare, infatti, non rappresenta soltanto istanze e orientamenti entro i luoghi formali della deliberazione, ma è chiamato anche a renderli conoscibili all'esterno, a sostenerli nel dibattito pubblico e a sottoporli al giudizio dell'elettorato. Quando interviene pubblicamente, come in questo caso, su un tema che investe l'equilibrio tra poteri dello Stato, la correttezza dell'azione pubblica e la percezione stessa di imparzialità delle istituzioni, egli non sta esercitando una libertà di parola del tutto svincolata dal mandato, ma sta adempiendo a una funzione tipica della rappresentanza politica, che consiste nel portare nel confronto democratico valutazioni e denunce su questioni di interesse generale.
  Né può ritenersi che il linguaggio polemico o aspro, di per sé considerato, valga a recidere il nesso funzionale. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito, infatti, che il perimetro dell'insindacabilità non è riservato a espressioni necessariamente misurate o tecnicamente formulate (purché ovviamente non scadano nell'insulto gratuito), poiché la dialettica politica può legittimamente manifestarsi anche attraverso toni accesi, formule di denuncia, giudizi tranchant e argomentazioni iperboliche, a condizione che esse restino riconoscibili come strumentali alla manifestazione di una posizione politica su temi di interesse pubblico. Nel caso di specie, le espressioni contestate, per quanto severe e fortemente critiche, appaiono funzionalmente inserite in una contestazione politica dell'iniziativa giudiziaria e del suo significato istituzionale; non emergono, invece, come espressioni del tutto eccentriche rispetto al tema Pag. 19dibattuto o come invettive sganciate da una critica all'esercizio di pubbliche funzioni.
  Occorre allora ribadire che il fondamento dell'insindacabilità, secondo la stessa sentenza n. 104 del 2024, risiede nell'articolo 67 della Costituzione: la rappresentanza della Nazione costituisce il presupposto, ma anche il limite, della prerogativa. Ebbene, proprio alla luce di tale criterio, le dichiarazioni in esame possono essere ricondotte all'esercizio del mandato, poiché esse non esprimono un interesse individuale del parlamentare, né perseguono una finalità privata, ma si collocano nella dimensione della denuncia politica di un fenomeno ritenuto, dall'interessato, lesivo del corretto equilibrio tra poteri e del buon andamento delle istituzioni. Esse, in altri termini, concorrono a «incanalare» nel dibattito democratico una valutazione politica su un tema divisivo e di rilevanza nazionale, rendendolo oggetto di confronto pubblico e di possibile mediazione politica.
  Per queste ragioni, ritiene che, nel caso concreto, le opinioni espresse dall'on. Sgarbi debbano essere considerate come manifestazione di una posizione politica inerente all'esercizio di pubbliche funzioni e al loro impatto sul sistema istituzionale. Esse risultano pertanto assistite da quel rapporto funzionale con il mandato parlamentare che giustifica l'applicazione della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  D'altra parte – e per concludere – la stessa Consulta, nella recentissima sentenza n. 19 del 2026, ha sottolineato che le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare possono svolgere una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica, anch'essa propria del mandato rappresentativo, specie quando il parlamentare medesimo esplicita pubblicamente valutazioni critiche su condotte o scelte istituzionali che ritiene incidere sul corretto funzionamento delle istituzioni.
  Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che le dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva Non è l'Arena del 24 marzo 2019 presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare. Per tali ragioni, propone alla Giunta di deliberare che tali dichiarazioni costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, nella quale sarà posta in votazione la proposta formulata dal relatore.

Mercoledì 29 aprile 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 RG Mod. 16) (Doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e conclusione).

  Devis DORI, presidente, fa presente che il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale ordinario di Brescia – I Sezione penale (procedimento n. 10209/2019 RG Mod. 21 – n. 4168/2023 Mod. 16 – Doc. IV-ter, n. 22).
  Ricorda che, in relazione a tale richiesta – pervenuta alla Camera il 13 novembre 2025 – ha affidato l'incarico di relatore al deputato Alessandro Palombi, il quale:

   1) nella seduta del 18 febbraio scorso ha illustrato la questione alla Giunta;

   2) nella seduta del 4 marzo, ha sintetizzato le note scritte depositate dal legale dell'on. Sgarbi. Nella stessa seduta è stato altresì visionato lo stralcio della trasmissionePag. 20 Non è l'Arena del 24 marzo 2019, contenente le dichiarazioni oggetto di querela;

   3) nella seduta del 1° aprile ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi costituiscano espressione della funzione parlamentare e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Nella seduta di oggi, sarà quindi posta in votazione la proposta del relatore.
  Prima di cedere la parola ai colleghi per eventuali dichiarazioni di voto, chiede al relatore se intende intervenire.

  Alessandro PALOMBI, relatore, interviene solo per riportarsi alla relazione svolta e per ribadire la sua proposta nel senso dell'insindacabilità.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP), ringrazia il relatore per il lavoro svolto, preannunciando però il voto contrario sulla proposta di insindacabilità a nome del proprio Gruppo.
  Specifica che tale valutazione si fonda proprio sui principi giuridici che sono stati richiamati nella relazione, anche alla luce dell'evoluzione più recente della giurisprudenza costituzionale. Resta infatti imprescindibile – a suo giudizio – la verifica di un nesso funzionale evidente e qualificato tra le dichiarazioni rese e l'esercizio della funzione parlamentare.
  Riconosce che la Corte costituzionale ha progressivamente superato una lettura meramente formale dell'articolo 68 della Costituzione ammettendo che anche dichiarazioni rese extra moenia possano rientrare nell'ambito dell'insindacabilità. Tuttavia, ricorda che la stessa giurisprudenza costituzionale ha chiarito che tale estensione non elimina bensì rafforza l'esigenza di un accertamento rigoroso del collegamento con la funzione rappresentativa.
  Ribadisce, quindi, che nel caso di specie questo collegamento non appare sufficientemente dimostrato e che le dichiarazioni oggetto del procedimento, pur collocate in un contesto di dibattito pubblico, non risultano riconducibili in modo diretto a un'attività parlamentare né emergono come proiezione esterna di atti o iniziative riconducibili all'esercizio del mandato. Inoltre il contenuto e le modalità espressive utilizzate non consentono di qualificare tali affermazioni come strumentali allo svolgimento delle funzioni parlamentari ma, al contrario, eccedono il perimetro della critica politica funzionalmente collegata al mandato parlamentare.
  In conclusione afferma che, in assenza del nesso funzionale così qualificato, l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità finirebbe per estendersi oltre i limiti costituzionalmente tracciati, così alterando il delicato equilibrio tra la libertà della funzione parlamentare e la responsabilità giuridica. Per tali ragioni, ribadisce il voto contrario del proprio Gruppo sulla dichiarazione di insindacabilità sulle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi.

  Enrica ALIFANO (M5S), preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore in ordine alla insindacabilità delle espressioni formulate dall'onorevole Sgarbi in relazione al procedimento di cui si sta discutendo.
  Richiama – con riguardo alle norme costituzionali e alle leggi ordinarie che regolano le immunità parlamentari rispetto alle quali ritiene vi sia un'interpretazione abrogans delle stesse – la parte della proposta del relatore laddove afferma che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi sono state rese nel corso di un dibattito concernente un tema di rilevanza nazionale, per evidenziare come non vi sia alcun collegamento con l'attività svolta intra moenia e le frasi pronunciate dallo stesso in relazione al rapporto tra giurisdizione, esercizio dell'azione penale e impiego di risorse pubbliche.
  Si domanda, pertanto, se un qualsiasi tema di discussione di rilievo nazionale possa permettere un intervento da parte di un parlamentare anche con l'uso di frasi offensive. Rileva infatti come, accogliendo la proposta del relatore, non vi sarebbe alcun perimetro per contenere le espressioni rese extra moenia dal parlamentare nei casi in cui, come quello di specie, non vi è alcun collegamento tra le dichiarazioni Pag. 21rese e l'attività parlamentare. Aggiunge, peraltro, che – a suo modo di vedere – le dichiarazioni oggetto del procedimento appaiono rivolte in modo specifico e diretto nei confronti del dottor Gaglio e della dottoressa Siciliano.
  Ribadisce, pertanto, il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di insindacabilità formulata dal relatore.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), a nome del Gruppo di Forza Italia, preannuncia il voto favorevole sulla proposta del relatore, onorevole Palombi, che ringrazia per l'accurata ricostruzione della vicenda oggetto in esame la quale, a suo avviso, deve essere adeguatamente contestualizzata. Ricorda, in proposito, che la Giunta ha preso visione del filmato della trasmissione televisiva Non è l'Arena, cui si riferisce il procedimento in questione, e rileva come da tale visione sia emerso con chiarezza che l'onorevole Sgarbi, pur utilizzando toni anche aspri, non abbia rivolto insulti nominativi e personali nei confronti dei magistrati. Osserva che dalla trasmissione emerge piuttosto una critica di natura politica, certamente severa, nei confronti di quello che l'onorevole Sgarbi definisce «lo strapotere delle procure», sottolineando come si tratti, peraltro, di un tema da lui costantemente affrontato sin dall'inizio del suo impegno politico. Ritiene, pertanto, corretto non attribuire alla vicenda una portata eccedente rispetto alla sua effettiva dimensione, anche alla luce della ricostruzione svolta dalle colleghe dell'opposizione, trattandosi, a suo giudizio, di una fattispecie da ricondurre nell'ambito della critica politica. Richiama, al riguardo, un'altra recente vicenda, riportata da alcuni organi di stampa, relativa alle dichiarazioni dello scrittore Saviano, il quale avrebbe definito il senatore Salvini «Ministro della malavita», o con espressione analoga, ed è stato poi assolto con formula piena. Rileva come, anche in tale contesto, pur non essendo coinvolto un parlamentare, sia da tempo in corso un dibattito giurisprudenziale, tanto di merito quanto di legittimità, in ordine al perimetro del reato di diffamazione, nonché ai limiti della continenza espressiva. In conclusione, anche alla luce delle considerazioni svolte e senza entrare nel merito della vicenda, che non rientra nella competenza della Giunta, ritiene che la questione debba essere ricondotta alla sua corretta dimensione e ribadisce, pertanto, il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sulla proposta dell'onorevole Palombi.

  Laura CAVANDOLI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, che ringrazia per il lavoro svolto. Sottolinea come talune espressioni utilizzate dai parlamentari debbano essere valutate anche alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, a partire dal 2024 e fino alla sentenza n. 19 del 2026. In particolare, rileva che i criteri dell'identità di contenuto e della prossimità temporale rispetto all'atto parlamentare in senso stretto sono stati progressivamente ricondotti dalla Corte costituzionale nell'ambito dell'attività parlamentare complessivamente intesa e, quindi, del mandato parlamentare di cui all'articolo 67 della Costituzione. Osserva che l'attività del parlamentare, considerata nella sua dimensione complessiva, si integra oggi con le nuove forme di comunicazione e si proietta anche all'esterno delle sedi istituzionali, attraverso dichiarazioni rese extra moenia, interventi in programmi televisivi, pubblicazioni sui social network o dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa. Ritiene che tale impostazione rappresenti una naturale evoluzione applicativa dell'articolo 68 della Costituzione, anche alla luce delle modifiche intervenute nel 1993, adottate in un contesto profondamente diverso da quello attuale. Per tale ragione, giudica quantomeno fuorviante affermare che, nel caso in esame, si sia al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme concernenti le prerogative parlamentari, soprattutto ove si considerino le numerose iniziative politiche portate avanti dall'onorevole Sgarbi, in particolare sui temi riguardanti la magistratura. Ricorda, inoltre, che nella dichiarazione resa il 24 marzo 2019 l'onorevole Sgarbi afferma di trovarsi in una «posizione privilegiata» in quanto membro del Parlamento e, proprio per tale ragione, di poter «affrontare qualunque pubblico ministero». A suo avviso, tali parolePag. 22 devono essere intese come riferite a un potere dello Stato, ossia alla magistratura inquirente, e non come una mera provocazione. Esse si inserirebbero, piuttosto, in un dibattito più ampio, anche di rilievo sociale, relativo al tema della giustizia e, in particolare, alla possibilità di esercitare un diritto di critica nei confronti della magistratura. Conclude osservando che l'indipendenza della magistratura e l'esercizio delle sue funzioni devono certamente essere rispettati, ma che, al contempo, deve essere riconosciuto al parlamentare il diritto di critica, soprattutto quando egli ritenga che, in talune circostanze, l'attività d'indagine sia condotta con modalità che possono apparire, sotto alcuni profili, eccedenti rispetto alla realtà dei fatti.

  Dario IAIA (FDI) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta del relatore. Condivide le argomentazioni appena svolte dalla collega Cavandoli, stigmatizzando il fatto che l'approccio alla questione sembri mutare in relazione alla qualità del destinatario delle esternazioni dell'onorevole Sgarbi. Osserva, infatti, che quando il destinatario è un soggetto comune viene generalmente adottato un determinato atteggiamento, mentre tale atteggiamento sembra cambiare quando il destinatario di presunte offese o dichiarazioni diffamatorie è un magistrato. Aggiunge che, come correttamente ricordato dal relatore Palombi nei suoi precedenti interventi, l'onorevole Sgarbi non ha in alcun modo indicato nominativamente i due pubblici ministeri querelanti; pertanto, a suo avviso, non si è in presenza di un'offesa personale rivolta nei loro confronti. Rileva, piuttosto, che la Giunta è chiamata a valutare una critica forte – per così dire, «alla Sgarbi» – riferita alla funzione che quei pubblici ministeri stavano esercitando nell'ambito del procedimento Ruby ter. Si tratta, peraltro, di un procedimento non circoscritto alle sole aule giudiziarie, come può avvenire per un ordinario procedimento penale, ma connotato da un rilevante impatto mediatico, istituzionale e nazionale. Per tale ragione, ritiene anomalo che a un parlamentare non sia riconosciuta la possibilità di esprimere critiche, anche severe, come quelle formulate dall'onorevole Sgarbi, rispetto all'impostazione assunta dall'organo requirente nei confronti degli imputati e, in particolare, dell'imputato principale. In conclusione, afferma che, nel caso in esame, il nesso funzionale appare assolutamente evidente, trattandosi dell'assunzione, da parte del parlamentare, di una responsabilità politica nel prendere posizione anche su temi sui quali si potrebbe scegliere di non intervenire, scelta che l'onorevole Sgarbi non ha mai compiuto. Per tutte queste ragioni, ritiene che le espressioni in questione rientrino nell'ambito della critica politica e della libertà di manifestazione del pensiero da parte di un parlamentare e che, pertanto, debbano essere dichiarate insindacabili.

  Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Sgarbi, oggetto del procedimento penale presso il Tribunale ordinario di Brescia – I Sezione penale, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta del relatore secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento penale in esame si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

  Si intende quindi che la Giunta dia mandato al relatore stesso a predisporre la relazione per l'Assemblea nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi.