Doc. IV-ter, N. 20-A-bis
RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatrice: TORTO, di minoranza)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti del deputato
MULÈ
(procedimento n. 6424/2024 RG - atto di citazione del deputato Leonardo Donno)
PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI LECCE - PRIMA SEZIONE CIVILE
il 18 giugno 2025
Presentata alla Presidenza il 22 ottobre 2025
RELAZIONE DI MINORANZA
1. Premesse: la deliberazione della Giunta per le autorizzazioni dello scorso 15 ottobre 2025 e la vicenda all'origine del procedimento civile a carico del deputato Mulè.
La Giunta per le autorizzazioni mercoledì 15 ottobre 2025 è stata chiamata a votare sulla richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Giorgio Mulè, pendente presso il Tribunale di Lecce (procedimento n. 6424/2024 RG) (Doc. IV-ter, n. 20).
Tale richiesta trae origine da un giudizio per il risarcimento del danno da diffamazione promosso dal deputato Leonardo Donno, a seguito degli accadimenti verificatesi il 13 giugno 2024, quando, mentre il medesimo prendeva parte (in collegamento dalla propria abitazione) alla trasmissione televisiva in diretta su LA7 alle ore 11, denominata «L'ARIA CHE TIRA», il collega deputato Giorgio MULÈ, anch'egli ospite della trasmissione in collegamento dalla propria abitazione, affermava che, circa un anno prima, l'onorevole Donno ed altri sette deputati avrebbero ricevuto una sanzione dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati per aver «picchiato un assistente parlamentare».
Come ampiamente argomentato nell'atto di citazione dal deputato Donno e nelle successive memorie – che qui si intendono in toto richiamate – le affermazioni del deputato MULÈ, rese in una trasmissione televisiva e poi riportate senza verifica alcuna di verità anche nei giorni a seguire da alcune testate giornalistiche, anche on line, sono certamente del tutto false e prive di fondamento, nonché lesive dell'immagine e della reputazione del medesimo deputato, atteso che il deputato, né da solo, né con altri parlamentari del Movimento 5 Stelle, abbia mai aggredito un assistente parlamentare.
Invero, la sospensione cui si riferiva l'on. Mulè riguarda una vicenda del 30 maggio 2023, in occasione della quale l'on. Donno ed altri deputati del Movimento 5 stelle (Amato, Barzotti, Iaria) si erano presentati alla riunione della Giunta delle elezioni e, non avendo ottemperato all'invito del Presidente della Giunta delle elezioni di lasciare l'aula (in quanto non componenti di tale giunta), sono stati sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 (come risulta dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 38/2023). Pertanto, come già specificato nelle opportune sedi, la sanzione irrogata non derivava da alcun comportamento aggressivo tenuto nei confronti di un assistente parlamentare, traducendosi, così, le esternazioni del deputato Mulè in mere accuse diffamatorie, potenzialmente rilevanti anche sotto il profilo penalistico.
In particolare, affermava il deputato Mulè quanto segue: (come da trascrizione della trasmissione fruibile nel richiamato atto di citazione):
«La7 Aria che Tira, 13 giugno 2024
Mulè: provavo a dire che nel condannare ogni tipo di violenza bisogna anche rimettere le cose al loro posto. Allora in aula è più o meno normale che, soprattutto in presenza di provvedimenti contestati come quello dell'autonomia differenziata, l'opposizione fa il suo lavoro che molto spesso coincide nel provare a far saltare i nervi alla maggioranza. L'onorevole Donno sa, perché come dire anche lui è stato responsabile in passato di episodi simili, cioè io ricordo che lui venne sospeso neanche un anno fa con altri 7 deputati del Movimento 5 stelle al Pag. 3massimo della sanzione prevista dalla Camera dei deputati per 15 giorni.
Donno: cos'avrei fatto Mulè? Ho picchiato qualcuno?
Mulè: Sì ha picchiato un assistente.
Donno: Sono stato da voi espulso per 15 gg perché mi sono seduto sulla sedia di un presidente di commissione.
Mulè: non il Presidente della Camera ma l'Ufficio di Presidenza (che è composto dal 22 persone) disse, col solo voto contrario dei 5 Stelle, che quell'atto fu un atto sostanzialmente squadrista perché venne impedito ai deputati di svolgere il loro lavoro, perché quei deputati bloccarono l'ingresso di un'aula parlamentare, spostarono mobili, spostarono divani aggredirono anche un commesso, che in realtà si chiama assistente parlamentare, e vennero puniti.».
Lo stesso giornalista Parenzo evidenziava all'onorevole Mulè l'enorme differenza esistente tra un gesto politico di un'esponente della minoranza che rifiuta di muoversi da una sedia, quale forma di protesta per la ritenuta lesione dei propri diritti politici, e la grave affermazione dell'onorevole Mulè secondo cui l'onorevole Donno avrebbe picchiato un assistente parlamentare.
Ad ogni modo, in sede risarcitoria il deputato Mulè ha sollevato l'eccezione circa l'applicabilità dell'art. 68 Cost., a mente del quale «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni», di guisa che il Tribunale di merito ha sospeso il procedimento civile per trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, ritenendo la questione di portata preliminare.
Come si dirà più ampiamente nel prosieguo, le determinazioni del giudice di primo grado circa la sospensione del procedimento civile assumerebbero già di per sé portata dirimente ai fini della sussistenza o meno della immunità parlamentare, posto che – come noto – il meccanismo dettato dalla legge n. 140/2003, unitamente a diverse statuizioni della Corte Costituzionale, prevede che se il Giudice reputa sussistente l'immunità, fissa immediatamente udienza di decisione del giudizio, rigettando la domanda dell'attore. Pertanto, la decisione circa la sospensione del procedimento ai fini del preliminare rinvio alla Camera, in luogo della fissazione dell'udienza di decisione, dimostrerebbe come già sotto il profilo procedurale, difettino le condizioni di cui al citato articolo 68 della Costituzione.
Sorprende, pertanto, come la Giunta per le autorizzazioni, lo scorso 15 ottobre, sia invece pervenuta ad una deliberazione a favore della sussistenza dei presupposti per il godimento dell'immunità parlamentare, ritenendo le dichiarazioni rese dal deputato Mulè nel corso della trasmissione televisiva L'aria che tira, espressione della funzione parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con ciò comportando la conseguente possibile instaurazione di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (legislativo e giudiziario) innanzi alla Corte Costituzionale.
2. Gli elementi a sostegno della difesa di Mulè e la mancanza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l'attività parlamentare svolta.
Secondo quanto eccepito in sede risarcitoria civile dal deputato Mulè, le dichiarazioni rese nei confronti del collega Donno sarebbero direttamente riconducibili alla propria attività parlamentare che, in quanto tali, risulterebbero quindi insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e della sua legge di attuazione n. 140 del 2003. Segnatamente, dalla norma costituzionale discenderebbe la facoltà di poter esprimere liberamente le proprie opinioni politiche, senza alcun condizionamento, anche solo potenziale, di alcuna natura, finanche in termini di conseguenze sul piano giudiziario.
In particolare, le motivazioni addotte dal deputato Mulè troverebbero fondamento nel tracciato fornito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 133 del 2018, secondo cui l'insindacabilità delle affermazioniPag. 4 sarebbe limitata non già e non solo alle opinioni espresse all'interno della Camera, ma anche a quelle cosiddette «extra moenia», ovvero a quelle non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. Sotto tale precipuo profilo, il deputato Mulè avrebbe reso, quindi, una dichiarazione funzionalmente connessa con l'esercizio della sua attività parlamentare e, in particolare, con lo svolgimento della carica di Vicepresidente dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
In altre parole – in occasione della trasmissione televisiva – il Mulè avrebbe fornito il proprio contributo nell'ambito di una discussione politica maturata di seguito agli accadimenti del 30 maggio 2023, per i quali il deputato sarebbe stato chiamato ad esaminare le condotte del collega Donno nell'esercizio delle sue funzioni, appunto, come Vicepresidente dell'Ufficio di Presidenza.
In realtà, a ben guardare, contrariamente alle determinazioni cui è pervenuta la Giunta – la quale verosimilmente non solo ha travisato i più recenti approdi della Corte Costituzionale, ma è arrivata addirittura a darne una lettura distorta – le dichiarazioni rese dal deputato Mulè durante la nota trasmissione televisiva non possono dirsi rientrare in alcun modo nell'attività parlamentare che ha dichiarato di aver svolto, ovvero quella di moderazione dei comportamenti dei deputati, atteso che, a tacer d'altro, appare incontrovertibile come non possa anzitutto definirsi «moderazione parlamentare» l'attribuzione di uno specifico fatto di reato ad un deputato, lesivo della propria reputazione.
Nella specie, invero, il deputato Mulè non si è limitato a qualificare genericamente il collega Donno come soggetto rissoso o intemperante, ma, al contrario, gli ha attribuito uno specifico fatto di reato, ossia che il medesimo avrebbe picchiato nell'anno precedente un assistente parlamentare.
Tra l'altro, come si argomenterà nel prosieguo, giova ricordare come proprio l'attribuzione di uno specifico fatto di reato non vero sia uno dei casi in cui la Corte Costituzionale esclude espressamente la sussistenza dell'immunità parlamentare.
Preliminarmente, sull'ambito di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, la Corte costituzionale ha chiarito che «possono considerarsi entro il perimetro di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non tutte le opinioni politiche che il parlamentare esprima, al pari di quelle che può esprimere ogni cittadino e che trovano tutela e limiti nell'articolo 21 della Costituzione, ma quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare.
Appare utile richiamare al riguardo, la giurisprudenza costituzionale che, con chiarezza cristallina, si è ripetutamente soffermata su quelli che sono gli elementi costitutivi del nesso funzionale: affinché sussista il nesso funzionale, deve trattarsi, anzitutto, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'articolo 67 della Costituzione, una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'articolo 67 della Costituzione, costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione» (Corte costituzionale n. 104/2024).
Come unanimemente affermato dalla medesima giurisprudenza (compresa quella citata ex adverso), l'insindacabilità – come detto – può riguardare anche opinioni espresse al di fuori del Parlamento (cosiddette extra moenia), purché si tratti di opinioni riconducibili all'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare.
Tale «riconducibilità [...] va – però – intesa non come 'semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare' (v. sentenze n. 58, 11 e 10 del 2000, nonché sentenzePag. 5 nn. 320 e 321 del 2000), cioè quale sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico» (Corte costituzionale n. 137/2001).
Tuttavia, in tali casi si impone al giudice «uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla ricorrenza di tale nesso, in ragione dei contrapposti interessi costituzionali che vengono in gioco», conformemente a quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, «la quale ha riconosciuto, da un lato, che l'insindacabilità persegue “scopi legittimi, vale a dire la tutela del libero dibattito parlamentare e il mantenimento della separazione dei poteri legislativo e giudiziario” e, dall'altro, che l'assenza di un legame con un'attività parlamentare stricto sensu “esige un'interpretazione stretta del concetto di proporzionalità tra lo scopo prefissato e i mezzi impiegati” (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 24 febbraio 2009, CGIL e Cofferati contro Italia)» (Corte costituzionale n. 104/2024).
L'esigenza di un'interpretazione stretta di insindacabilità ex articolo 68 della Costituzione è resa necessaria dalla complessiva architettura costituzionale che richiede di bilanciare una pluralità di valori, quali «la libertà politica del Parlamento e l'autonomia delle funzioni delle Camere, da un lato; l'indipendenza e la terzietà del giudice, funzionali a garantire il principio d'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la difesa dei loro diritti e interessi, dall'altro» (Corte costituzionale n. 104/2024. Cfr.).
Dunque, «l'individuazione del punto di equilibrio, tra i corrispondenti contrapposti valori, porta, appunto, ad escludere che l'insindacabilità copra la complessiva attività politica posta in essere dal membro del Parlamento – poiché ciò trasformerebbe la prerogativa dell'immunità funzionale in un privilegio personale (sentenze n. 313 del 2013, n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998) – ed a delimitare l'area di operatività della immunità in correlazione all'ambito di esercizio delle funzioni parlamentari» (sentenza n. 221 del 2014).
Per tale ragione – continua la Corte – «l'articolo 68 della Costituzione, d[eve] essere interpretato alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dello Stato di diritto, per cui tutti i cittadini sono ugualmente soggetti alla legge, e nessuno può esserne in linea di principio esentato, in virtù della sua condizione personale o sociale (cfr., fra le altre, Corte costituzionale n. 24/2004 e n. 390/2007): men che mai quando il “reo” sia investito dell'alta funzione parlamentare – che anzi, da chi svolga la funzione legislativa ci si attende il più severo impegno a rispettare le leggi dello Stato e i diritti dei cittadini – e men che mai quando si tratti di leggi che tutelano diritti inviolabili della persona, quali il diritto all'onore ed alla reputazione» (Corte costituzionale n. 6325/2010).
La Corte costituzionale ha altresì rilevato che «una funzione così alta [i.e. quella di parlamentare], che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare, esige e pretende, al contempo, forme espressive improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando l'opinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione – quali testate giornalistiche online o social media – che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione (sentenza n. 150 del 2021). Sono insomma necessarie modalità espressive che, lungi dal trasformare l'insindacabilità in una garanzia di impunità e in un privilegio, siano coerenti con il rilievo dell'istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio, piuttosto che metterla in crisi» (Corte costituzionale n. 104/2024).
Non può trascurarsi, inoltre, come alla luce della giurisprudenza consolidata – tra cui vi rientra anche la sentenza del Giudice delle Leggi citata ex adverso dal Relatore di maggioranza in Giunta autorizzazioni, ovvero la pronuncia n. 104 del 2024 – ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso funzionale assumano rilievo una serie di indici, quali «la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l'attività esterna (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 218 del 2023, n. 241 del Pag. 62022, n. 59 del 2018, n. 144 del 2015 e n. 115 del 2014)».
Orbene, i richiamati criteri non possono certamente essere ritenuti sussistenti nel caso de quo, contrariamente a quanto deliberato dall'Organo parlamentare per le autorizzazioni: da un lato, invero, le richiamate dichiarazioni del deputato Mulè non paiono, invero, divulgative e rappresentative all'esterno di concetti che possano essere considerati «diretta espressione dell'espletamento di una funzione parlamentare»; dall'altro, difetta in ogni caso la sostanziale contestualità temporale tra quanto verbalmente riferito durante la trasmissione e quanto compiuto nell'ambito delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza per i fatti del 30 maggio 2023.
Appare lapalissiano, dunque, che in applicazione dei richiamati principi costituzionali al caso di specie, non solo le affermazioni in commento risultano essere state espresse extra moenia, e quindi soggiacciano ad un più stringente vaglio ai fini dell'operatività della guarentigia costituzionale ex articolo 68 della Costituzione, ma non si comprende quale possa essere il nesso di funzionalità tra la qualifica di Vicepresidente dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati della Repubblica italiana e la condotta assunta dal deputato Mulè nel corso della trasmissione, meramente denigratoria nei confronti di un membro della Camera dei deputati, consistente nell'attribuzione specifica di un fatto integrante reato, come aver aggredito un assistente parlamentare.
Ebbene, alla luce di tali incontestabili elementi è evidente come la declaratoria della Giunta circa la sussistenza dell'immunità a favore del deputato Mulè ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione per le affermazioni espresse nel corso della trasmissione sia manifestamente infondata, data la non riconducibilità di tali affermazioni con l'esercizio della carica di Deputato della Repubblica italiana, né tanto meno con la sua carica di Vicepresidente dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati della Repubblica italiana.
Ma vi è più: le contestate dichiarazioni integrerebbero altresì gli estremi dell'insulto, arrivando al punto di configurarsi come una consapevole affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui.
Dirimente appare al riguardo la posizione espressa dalla Corte costituzionale, la quale ha più volte affermato che «la prerogativa parlamentare non può ... essere estesa sino a comprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le “battaglie” condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche», altrimenti «il nesso funzionale, lungi dal tradursi in una corrispondenza tra espressioni verbali e atti parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico collegamento con un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate» (così Corte costituzionale n. 137/2001).
In particolare, giova rammentare che sempre nella citata pronuncia della Consulta n. 104/2024 – qui evidentemente trascurata e travisata –, è stato ribadito quanto già chiarito in più arresti giurisprudenziali, che: «Per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve innanzitutto escludersi che rientrino nell'ambito dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione gli insulti (sentenze n. 218 del 2023, n. 59 del 2018 e n. 137 del 2001), le minacce (sentenza n. 218 del 2023) e più in generale i meri comportamenti materiali (sentenza n. 137 del 2001), l'attestazione di una circostanza di fatto idonea a integrare un reato (sentenza n. 388 del 2007), nonché la consapevole affermazione di fatti oggettivamente falsi lesivi della reputazione altrui (sulla cui peculiare offensività, sentenza n. 150 del 2021). L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento». Nello stesso v. anche Corte costituzionale n. 59/2018).
Ne deriva, dunque, che nel caso de quo si siano verificate tutte quelle circostanze, che secondo la consolidata interpretazione fornita all'articolo 68 della Costituzione dalla Corte costituzionale, sono idonee ad escludere la sussistenza di alcun nesso funzionalePag. 7 tra le affermazioni diffamatorie rese dall'on. Mulè nel corso della trasmissione «L'Aria che tira» e l'esercizio della funzione parlamentare, impedendo così l'operatività della guarentigia parlamentare ex articolo 68 della Costituzione.
3. Il decreto di sospensione del tribunale di Lecce e la richiesta di deliberazione ex articolo 68. Conclusioni.
Alle medesime considerazioni appare evidentemente essere giunto anche il Tribunale di Lecce, considerando che con ordinanza del 28 aprile 2025 lo stesso ha rigettato l'eccezione di insindacabilità ex articolo 68 della Costituzione, e ha sospeso il procedimento rimettendo gli atti alla Giunta per le autorizzazioni, per le relative determinazioni sulla sussistenza delle condizioni ex articolo 68 della Costituzione.
In particolare, giova ricordare come il Giudice, ben sapendo che il procedimento potesse dar luogo ad un conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato, ha addotto specifiche motivazioni sulla insussistenza dell'immunità parlamentare, non attenendo le dichiarazioni rese alla funzione parlamentare dell'onorevole Mulè, né tanto meno alla sua attività di moderazione e disciplina dei comportamenti rissosi dei parlamentari.
Segnatamente, il giudice di merito ha – correttamente – ritenuto, che, al fine di valutare l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, occorre tener conto della sussistenza del nesso funzionale tra le esternazioni rese – che si assumono essere coperte da insindacabilità – e l'attività parlamentare svolta, quand'anche dette esternazioni siano state pronunciate in un contesto diverso da quello istituzionale, come nella specie una trasmissione televisiva.
Esso ha pertanto ritenuto di aderire alla linea interpretativa tracciata dalla Corte costituzionale e qui già ampiamente richiamata, la quale ha considerato «indici rivelatori dell'esistenza del nesso funzionale la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attività parlamentare tipica e la sostanziale contestualità temporale fra tale ultima attività e l'attività esterna» (tra le tante, sentenze n. 218 del 2023, n. 241 del 2022, n. 59 del 2018, n. 144 del 2015 e n. 115 del 2014).
Al ricorrere di queste condizioni, infatti, ben può affermarsi che le opinioni espresse fuori dalle sedi delle Camere siano connesse all'esercizio della funzione parlamentare, in quanto destinate a comunicare all'esterno, pur nell'ineliminabile diversità degli strumenti e del linguaggio adoperato nell'atto tipico e nella sua diffusione all'opinione pubblica, il significato dell'attività compiuta nell'esercizio del mandato, che, d'altronde, per sua natura è destinata «a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica che è condizione di vita delle istituzioni democratico rappresentative» (cfr. Corte cost., Sent., (data ud. 10/04/2024) 10/06/2024, n. 104; conf. Corte cost., 21/07/2000, n. 321).
In altri termini, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata del già citato articolo 68, primo comma, della Costituzione, richiamata altresì dal giudice a quo, per godere della guarentigia costituzionale per gli atti compiuti extra moenia è necessario che il parlamentare divulghi e rappresenti all'esterno concetti già espressi a mezzo di atti tipici del mandato, in condizioni di sostanziale contestualità temporale.
Pertanto, il Tribunale di Lecce, ha rigettato l'eccezione di insindacabilità ex articolo 68 della Costituzione, aderendo al tracciato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, ritenendo, – a ragione – per un verso, che le dichiarazioni rese in occasione della citata trasmissione televisiva non apparissero divulgative e rappresentative all'esterno di concetti diretta espressione dell'espletamento di una funzione parlamentare e, per altro verso, che non sussistesse in ogni caso una sostanziale contestualità temporale tra quanto verbalmente riferito durante la trasmissione e quanto compiuto nell'ambito delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza per i fatti del 30 maggio 2023.
Alla luce delle suddette argomentazioni, appare ancora più inopportuna, oltre che infondata la deliberazione cui la Giunta Pag. 8per le autorizzazioni sia pervenuta, nei termini della sussistenza dell'immunità ex articolo 68 della Costituzione a favore del Deputato Mulè, sconfessando qualsivoglia interpretazione costituzionalmente conforme della norma in esame e, soprattutto, delle condizioni la cui presenza è subordinata la guarentigia, oggetto di copiosa e consolidata giurisprudenza costituzionale.
Diversamente opinando, ovvero ove si concludesse anche in sede di esame in Aula per l'esistenza delle condizioni contemplate dall'articolo 68 della Costituzione al caso de quo – al pari di quanto accaduto in seno alla Giunta per le autorizzazioni –, si rischierebbe di legittimare un qualsivoglia contegno palesemente diffamatorio nei confronti di un rappresentante della democrazia parlamentare, creando da un lato, un pericoloso precedente, nonché dall'altro, travisando la ratio sottesa a quella che nasce come una garanzia costituzionale, che in tal modo, lungi dall'essere strumento per salvaguardare «l'autonomia delle funzioni parlamentari come area di libertà politica delle Assemblee rappresentative» (Corte cost. n. 120/2004), si tradurrebbe piuttosto in un privilegio ingiustificato nei confronti di pochi, in dispregio anche dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge.
In altre parole, ammettere l'esistenza dell'immunità nel caso di specie, oltre a determinare le conseguenze anzidette e a tradire l'interpretazione costituzionalmente favorevole della norma citata, porterebbe altresì a interpretare – legittimandola – ciò che è una mera accusa diffamatoria come, invece, dialettica politica.
Ad ogni modo, sebbene la Giunta per le autorizzazioni sia ex se priva del carattere di imparzialità che connota la giurisdizione, in quanto i suoi componenti non sono estranei al contesto di riferimento del deputato della cui immunità gli stessi sono chiamati a deliberare, ciò nonostante, la natura politica dell'organo giudicante nel caso de quo non dovrebbe comunque determinare distorsioni nell'esercizio della propria funzione istituzionale.
Daniela TORTO, relatrice di minoranza