Doc. IV-ter, N. 19-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: BENVENUTI GOSTOLI)

sulla

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti di
VITTORIO SGARBI

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 1725/2024 RGNR)

PERVENUTA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA – TERZA SEZIONE PENALE

il 23 maggio 2025

Presentata alla Presidenza il 19 dicembre 2025

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  Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che la Corte d'Appello di Roma, terza sezione penale, ha trasmesso alla Camera il 22 maggio 2025 in relazione a un procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela presentata dal dott. Rocco Casalino nei confronti dell'on. Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.
  La Giunta ha esaminato tale richiesta nelle sedute del 19 e 26 novembre nonché del 3 e 10 dicembre 2025.
  Prima di esporre la proposta formulata dalla Giunta, pare opportuno riepilogare sinteticamente i fatti che sono all'origine del procedimento penale in corso e quindi della richiesta di deliberazione proveniente dall'Autorità giudiziaria.
  A tal fine, si ricorda preliminarmente che il procedimento penale ha ad oggetto le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dall'on. Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Nel corso della puntata, l'on. Sgarbi, prendendo parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del Governo Conte e dei suoi collaboratori, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. In particolare, l'ex deputato affermò: «ormai l'Italia è piena di figure intermedie che non valgono niente. Ma pensa che c'è Rocco Casalino a fianco di Conte ... ma non è accettabile, c'è Di Maio agli esteri, c'era Fioramonti ai Beni... all'Istruzione ... ma dove, ma come è possibile che uno Stato abbia incompetenti totali? E questo avviene anche nei piccoli comuni ... il capo area un ciccione inutile.... Rocco Casalino una checca inutile».
  All'on. Sgarbi è stato dunque contestato il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., per avere offeso la reputazione di Casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose, pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale e con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa.
  Si rammenta, inoltre, che il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 maggio 2023, ha condannato l'on. Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, ritenendo che le dichiarazioni rese dall'ex deputato avessero oltrepassato i limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, risolvendosi in un attacco personale privo di pertinenza con il tema politico trattato e connotato da modalità espressive che non rispettano il canone della continenza.
  La Giunta ritiene opportuno evidenziare, e allo stesso tempo stigmatizzare, il fatto che il predetto Tribunale non abbia provveduto a trasmettere gli atti alla Camera dei deputati per la valutazione sull'insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, come invece imposto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 e dalla costante giurisprudenza costituzionale (v., ad esempio, sentenza n. 149 del 2007). A tale omissione ha però posto rimedio la Corte di Appello di Roma, che ha tempestivamente richiesto alla Camera di pronunciarsi in ordine alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'esercizio del mandato parlamentare.
  Si evidenzia inoltre che, nelle note scritte trasmesse ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, la difesa dell'on. Sgarbi ha insistito per l'applicazione della guarentigia della insindacabilità, sostenendo, in particolare che:

   1) le affermazioni oggetto della richiesta in discussione sarebbero state rese dall'on. Sgarbi a titolo politico e non personale, su un tema – quale quello dell'omosessualità – di pubblico interesse;

   2) le critiche nei confronti del dott. Casalino, sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti;

   3) l'omosessualità non costituisce più un insulto lesivo della altrui reputazione, essendo avvenuti importanti cambiamenti dal punto di vista culturale, sociale e giuridico;

   4) dovrebbe ritenersi superato lo «schema formalistico» che, ai fini dell'estensione della prerogativa costituzionale Pag. 3dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, richiedeva la sussistenza di un preesistente atto tipico riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare.

***

  Così ricostruita sinteticamente la vicenda, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi nei riguardi del dott. Casalino nel corso della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, non costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  A sostegno di tale proposta depongono le seguenti considerazioni:

   1) In primo luogo si evidenzia che, da una molteplicità di norme contenute nel Regolamento della Camera, è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139-bis, i deputati – nello svolgimento della propria attività istituzionale – non possono utilizzare espressioni «sconvenienti» né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del Governo o il Presidente della Repubblica può essere espulso dall'aula per il resto della seduta o per un periodo da due a quindici giorni, a seconda della gravità dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel Regolamento del Senato (cfr. articoli 66, 87, 88 e 146). Non va poi dimenticato che, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore.
   Tale cornice normativa interna, unitamente alla prassi applicativa, esclude quindi che, nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia, si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue dunque che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia – insindacabilità che per definizione esige una connessione delle opinioni espresse con l'attività parlamentare – anche le medesime dichiarazioni extra moenia debbano essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose dei principi contenuti nelle predette disposizioni regolamentari.
   Con specifico riferimento al caso concreto, invece, sembra innegabile che le affermazioni rivolte dall'on. Sgarbi all'ex portavoce del Movimento 5 Stelle, seppur rese con la finalità di esprimere una critica nei confronti di una controparte politica, non possano dirsi rappresentative di opinioni connesse alla funzione parlamentare dallo stesso rivestita, bensì di offese a contenuto personale e denigratorio sull'orientamento sessuale del dott. Casalino. Si è trattato, infatti, di offese compiute mediante l'utilizzo del c.d. argumentum ad hominem, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa fine a sé stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato.
   2) In secondo luogo si sottolinea che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari» (v. sentenze n. 59 del 2018; n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001). Infatti – prosegue la Corte – «l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse» (sentenza n. 249 del 2006).
   Si ricorda infine che tale orientamento della Consulta è stato ribadito recentementePag. 4 nella sentenza n. 104 del 2024 (resa nel caso «Fidanza»), che peraltro si segnala per le sue importanti aperture – più volte auspicate da questa stessa Giunta – verso letture ermeneutiche dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione che consentano di ritenere operante la prerogativa dell'insindacabilità anche in relazione a dichiarazioni rese extra moenia che non siano strettamente connesse con precedenti atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare.
   Ebbene, pur manifestando tale significativo indirizzo di apertura, la Corte ha tuttavia confermato che «Per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve innanzitutto escludersi che rientrino nell'ambito dell'art. 68, primo comma, Cost. gli insulti. (...) L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. (...) Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'art. 67 Cost., costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare, esige e pretende, al contempo, forme espressive improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari: e ciò tanto più quando l'opinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione – quali testate giornalistiche online o social media – che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione (sentenza n. 150 del 2021). Sono insomma necessarie modalità espressive che, lungi dal trasformare l'insindacabilità in una garanzia di impunità e in un privilegio, siano coerenti con il rilievo dell'istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio, piuttosto che metterla in crisi» (così la sentenza n. 104 del 2024).

***

  Alla luce delle considerazioni espresse, la Giunta propone di dichiarare sindacabili, e quindi sottoponibili al vaglio di merito del giudice procedente, le espressioni pronunciate dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI, relatore.

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 19 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre 2025

Mercoledì 19 novembre 2025

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Roma III Sezione penale (procedimento n. 1725/2024 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 19).

(Esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, comunica che il primo punto all'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, che è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del dott. Rocco Casalino, già portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
  Tale richiesta proviene dalla Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, ed è stata trasmessa alla Camera in data 22 maggio 2025 (procedimento n. 1725/2024 RGNR).
  Ricorda che sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Benvenuti Gostoli, cui cede la parola per l'introduzione del caso.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI, relatore, dopo aver ringraziato il presidente per l'incarico conferitogli, fa presenta che la vicenda trae origine dalle affermazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Rileva che, nel corso della puntata, l'on. Sgarbi prese parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del Governo Conte e dei suoi collaboratori.
  Evidenzia che l'on. Sgarbi, nell'esprimere le proprie valutazioni, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. In particolare affermò: «ormai l'Italia è piena di figure intermedie che non valgono niente. Ma pensa che c'è Rocco Casalino a fianco di Conte ... ma non è accettabile, c'è Di Maio agli esteri, c'era Fioramonti ai Beni... all'Istruzione ma dove, ma come è possibile che uno Stato abbia incompetenti totali? E questo avviene anche nei piccoli comuni ... il capo area un ciccione inutile.... Rocco Casalino una checca inutile».
  Sottolinea che tali parole furono percepite dalla persona offesa come oggettivamente degradanti e umilianti, non pertinenti al contesto della critica politica, non necessarie a fini informativi e caratterizzate da modalità espressive lesive della dignità personale. Ne conseguì la querela proposta da Casalino nei confronti dell'on. Sgarbi.
  Segnala che all'on. Sgarbi è stato contestato il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., per avere offeso la reputazione di Casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose, pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale e con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa.
  Fa presente che, con sentenza del 25 maggio 2023, il Tribunale di Roma ha ritenuto che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi avessero oltrepassato i limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, risolvendosi in un attacco personale privo di pertinenza con il tema politico trattato e connotato da modalità espressive incontinenti e umilianti.Pag. 6
  Precisa, in particolare, che il giudice di primo grado ha:

   a) escluso l'applicabilità dell'art. 68 Cost. in tema di insindacabilità delle opinioni dei parlamentari, rilevando l'assenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l'esercizio del mandato parlamentare;

   b) osservato che, sebbene l'orientamento sessuale di Casalino fosse elemento non celato, tale circostanza non legittimava l'uso di espressioni offensive, prive di continenza e non pertinenti al dibattito politico;

   c) affermato che le frasi pronunciate dall'on. Sgarbi avevano arrecato una lesione alla reputazione e alla dignità personale di Casalino, anche alla luce del significato socialmente dispregiativo dei termini utilizzati.

  Il Tribunale ha quindi condannato l'on. Sgarbi:

   1. alla pena pecuniaria di euro 1.000 a titolo di multa;

   2. al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede;

   3. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, quantificate in euro 3.000 oltre accessori.

  Evidenzia che il Tribunale di Roma non ha trasmesso gli atti alla Camera dei deputati per la valutazione sull'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., come invece imposto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 e dalla costante giurisprudenza costituzionale (ad esempio v. sentenza n. 149 del 2007). A tale omissione ha però posto rimedio la Corte di Appello di Roma, che ha tempestivamente richiesto alla Camera di pronunciarsi in ordine alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'esercizio del mandato parlamentare.

  Devis DORI, presidente, ringrazia il relatore e, non essendovi altri interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta, nel corso della quale, per un verso, potrà essere ascoltata la registrazione delle dichiarazioni in esame e, per altro verso, il relatore potrà sintetizzare le note scritte eventualmente inviate dall'on. Sgarbi.

Mercoledì 26 novembre 2025

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Roma III Sezione penale (procedimento n. 1725/2024 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 19).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, che è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del dott. Rocco Casalino, già portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ricorda che tale richiesta proviene dalla Corte d'Appello di Roma ed è stata trasmessa alla Camera in data 22 maggio 2025.
  Rammenta, inoltre, che nella scorsa seduta il relatore – deputato Benvenuti Gostoli – ha illustrato il contenuto della richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria. Fa presente che il 19 novembre, il legale dell'on. Sgarbi ha inviato alla Giunta talune note scritte ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.
  Prima di sentire il relatore sul contenuto di tali note, chiede agli Uffici di riprodurre – come convenuto nella scorsa seduta – l'audio dell'intervento dell'on. Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, non essendo disponibile il video.

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  (La Giunta ascolta la registrazione)

  Invita quindi il relatore a sintetizzare per i colleghi il contenuto delle predette note scritte, che restano comunque integralmente a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI, relatore, evidenzia che l'avvocato Giampaolo Cicconi, difensore dell'onorevole Sgarbi, ha trasmesso alla Giunta alcune note scritte ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.
  Riferisce che, nelle note difensive, il legale ha innanzitutto sostenuto che le critiche espresse dall'onorevole Sgarbi nei confronti del dottor Casalino, nel corso della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti.
  Fa presente che il difensore, a sostegno della asserita correttezza del linguaggio utilizzato – anche in chiave iperbolica – dall'onorevole Sgarbi, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 50659 del 2016 e la pronuncia del Tribunale di Roma n. 24356 del 2016. Secondo la difesa dell'ex deputato, le predette decisioni giurisprudenziali sarebbero espressione di un importante cambiamento culturale che, anche grazie all'introduzione dell'istituto giuridico delle unioni civili, dovrebbe indurre a ritenere che oggi l'omosessualità non costituisca più un insulto lesivo della altrui reputazione. Ciò sarebbe testimoniato anche dalle note affermazioni rese nel 2024 dal compianto Papa Francesco in merito alla diffusione dell'omosessualità nella Chiesa.
  Il difensore ha inoltre sostenuto che le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi, essendo state rese a titolo politico e non personale, su un tema – quale quello dell'omosessualità – di pubblico interesse, dovrebbero ritenersi insindacabili. A conferma del pubblico interesse e della rilevanza generale assunta dal tema in discussione, sono anche evocate canzoni che trattano la tematica dell'omosessualità.
  Precisa che nelle medesime note viene posto in evidenza come le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi dovrebbero essere considerate insindacabili anche in virtù dell'avvenuto superamento dello «schema formalistico» che, ai fini dell'estensione della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, richiedeva la sussistenza di un preesistente atto tipico riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare.
  Prosegue evidenziando che, a tal proposito, la difesa dell'on. Sgarbi ha richiamato l'orientamento consolidato della Giunta, secondo cui la verifica dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione non deve essere ancorata esclusivamente all'esistenza formale di un atto parlamentare tipico, bensì deve fondarsi su una valutazione concreta e contestualizzata, soprattutto nei casi – come quello in esame – in cui le dichiarazioni siano riconducibili ad una polemica di natura eminentemente politica. Tale impostazione risulterebbe confermata anche dalla sentenza n. 133 del 2018, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
  In conclusione, rappresenta che il difensore dell'onorevole Sgarbi, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, ha chiesto che la Giunta voglia dichiarare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex deputato nell'ambito della vicenda in oggetto.

  Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

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Mercoledì 3 dicembre 2025

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Roma III Sezione penale (procedimento n. 1725/2024 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 19).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, che è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato, durante una trasmissione televisiva, frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del dott. Rocco Casalino, già portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
  Tale richiesta proviene dalla Corte d'appello di Roma ed è stata trasmessa alla Camera in data 22 maggio 2025 (N.R. CAP 2024/1725).

  Al riguardo ricorda che:

   1) nella seduta del 19 novembre scorso il relatore – deputato Benvenuti Gostoli – ha illustrato il contenuto della richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria;

   2) nella seduta del 26 novembre – dopo aver ascoltato insieme l'audio della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, durante la quale l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni incriminate – lo stesso relatore ha sintetizzato le note scritte inviate dall'ex deputato in questione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.

  Nella seduta di oggi, il relatore – se lo ritiene – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

  Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI, relatore, fa presente che, come concordato nella seduta 26 novembre scorso, si accinge a sottoporre all'attenzione della Giunta la sua proposta in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che la Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, ha trasmesso alla Camera in relazione ad un procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela presentata dal dott. Rocco Casalino nei confronti dell'on. Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.
  Prima di esporre la proposta ai colleghi, crede sia opportuno riepilogare sinteticamente i fatti all'origine del procedimento penale in corso e quindi della richiesta di deliberazione proveniente dall'Autorità giudiziaria.
  A tal fine, ricorda preliminarmente che il procedimento penale ha ad oggetto le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese dall'on. Sgarbi durante la trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020. Nel corso della puntata, l'on. Sgarbi, prendendo parte a un dibattito critico nei confronti dell'operato del Governo Conte e dei suoi collaboratori, rivolse specifiche considerazioni all'allora portavoce del Presidente del Consiglio, Rocco Casalino, utilizzando espressioni ritenute offensive. In particolare, l'ex deputato affermò: «ormai l'Italia è piena di figure intermedie che non valgono niente. Ma pensa che c'è Rocco Casalino a fianco di Conte ... ma non è accettabile, c'è Di Maio agli esteri, c'era Fioramonti ai Beni... all'Istruzione ... ma dove, ma come è possibile che uno Stato abbia incompetenti totali? E questo avviene anche nei piccoli comuni ... il capo area un ciccione inutile.... Rocco Casalino una checca inutile».
  Ricorda che all'on. Sgarbi è stato dunque contestato il reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., per avere offeso la reputazione di Casalino mediante l'attribuzione di espressioni ingiuriose, pronunciate nell'ambito di una trasmissione televisiva nazionale e con modalità tali da ledere la dignità personale e professionale della persona offesa.
  Rammenta, inoltre, che il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 maggio 2023, ha condannato l'on. Sgarbi per il reato di diffamazione aggravata, ritenendo che le Pag. 9dichiarazioni rese dall'ex deputato avessero oltrepassato i limiti costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero, risolvendosi in un attacco personale privo di pertinenza con il tema politico trattato e connotato da modalità espressive che non rispettano il canone della continenza.
  Ritiene opportuno evidenziare, e allo stesso tempo stigmatizzare, il fatto che il predetto Tribunale non abbia provveduto a trasmettere gli atti alla Camera dei deputati per la valutazione sull'insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., come invece imposto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 e dalla costante giurisprudenza costituzionale (v., ad esempio, sentenza n. 149 del 2007). A tale omissione ha però posto rimedio la Corte di Appello di Roma, che ha tempestivamente richiesto alla Camera di pronunciarsi in ordine alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'esercizio del mandato parlamentare.
  Ricorda inoltre che, nelle note difensive trasmesse ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, la difesa dell'on. Sgarbi ha insistito per l'applicazione della guarentigia della insindacabilità, sostenendo, in particolare che:

   1) le affermazioni oggetto della richiesta in discussione sarebbero state rese dall'on. Sgarbi a titolo politico e non personale, su un tema – quale quello dell'omosessualità – di pubblico interesse;

   2) le critiche nei confronti del dott. Casalino, sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti;

   3) l'omosessualità non costituisce più un insulto lesivo della altrui reputazione, essendo avvenuti importanti cambiamenti dal punto di vista culturale, sociale e giuridico;

   4) dovrebbe ritenersi superato lo «schema formalistico» che, ai fini dell'estensione della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia, richiedeva la sussistenza di un preesistente atto tipico riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare.

  Così ricostruita sinteticamente la vicenda, propone alla Giunta di deliberare che le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi nei riguardi del dott. Casalino nel corso della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, non costituiscano opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  A sostegno di tale proposta gli sembra depongano le seguenti considerazioni.

   1) In primo luogo sottolinea che, da una molteplicità di norme contenute nel Regolamento della Camera, è possibile desumere il principio fondamentale secondo cui le funzioni parlamentari debbano essere svolte secondo correttezza. Ad esempio, in base a quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 139-bis, i deputati – nello svolgimento della propria attività istituzionale – non possono utilizzare espressioni «sconvenienti» né parole che turbino la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta o che ledano ingiustamente l'onorabilità altrui. Ai sensi dell'articolo 60, poi, un deputato che ingiuri uno o più colleghi, i membri del Governo o il Presidente della Repubblica può essere espulso dall'aula per il resto della seduta o per un periodo da due a quindici giorni, a seconda della gravità dei fatti. Norme analoghe sono contenute nel Regolamento del Senato (cfr. articoli 66, 87, 88 e 146). Non va poi dimenticato che, ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche devono adempierle con disciplina e onore.
   Tale cornice normativa interna, unitamente alla prassi applicativa, esclude quindi che, nello svolgimento dell'attività parlamentare intra moenia, si possano utilizzare insulti, dileggi o comunque espressioni volgari di ogni tipo. Da ciò consegue dunque che, affinché possa ritenersi applicabile la prerogativa dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese extra moenia – insindacabilità che per definizione esige una connessione delle opinioni espresse con l'attività parlamentare – anche le medesime dichiarazioni extra moenia debbano essere caratterizzate dall'impiego di espressioni lessicali continenti e rispettose dei principi Pag. 10contenuti nelle predette disposizioni regolamentari.
   Con specifico riferimento al caso concreto, invece, gli sembra innegabile che le affermazioni rivolte dall'on. Sgarbi all'ex portavoce del Movimento 5 Stelle, seppur rese con la finalità di esprimere una critica nei confronti di una controparte politica, non possano dirsi rappresentative di opinioni connesse alla funzione parlamentare dallo stesso rivestita, bensì di offese a contenuto personale e denigratorio sull'orientamento sessuale del dott. Casalino. Si è trattato, infatti, di offese compiute mediante l'utilizzo del c.d. argumentum ad hominem, che è inteso a screditare l'avversario mediante l'evocazione di una sua pretesa inadeguatezza personale, ovvero con l'offesa fine a sé stessa, anziché mediante la critica del suo pensiero o del suo operato.

   2) In secondo luogo evidenzia che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la prerogativa parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti – di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perché collegati con le battaglie condotte da esponenti parlamentari» (v. sentenze n. 59 del 2018; n. 257 del 2002 e n. 137 del 2001). Infatti – prosegue la Corte – «l'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 della Costituzione traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento. A fortiori, le stesse espressioni non possono essere ritenute esercizio della funzione parlamentare quando usate al di fuori delle Camere stesse» (sentenza n. 249 del 2006).
   Ricorda infine che tale orientamento della Consulta è stato ribadito recentemente nella sentenza n. 104 del 2024 (resa nel caso «Fidanza»), che peraltro si segnala per le sue importanti aperture – più volte auspicate da questa stessa Giunta – verso letture ermeneutiche dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione che consentano di ritenere operante la prerogativa dell'insindacabilità anche in relazione a dichiarazioni rese extra moenia che non siano strettamente connesse con precedenti atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare.
   Ebbene, pur manifestando tale significativo indirizzo di apertura, la Corte ha tuttavia confermato che «Per quel che concerne le opinioni espresse extra moenia, deve innanzitutto escludersi che rientrino nell'ambito dell'art. 68, primo comma, Cost. gli insulti. (...) L'insindacabilità, infatti, tutela e consente dichiarazioni finalizzate al promovimento e alla qualità del dibattito pubblico, non certo al suo scadimento. (...) Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'art. 67 Cost., costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare, esige e pretende, al contempo, forme espressive improntate al rispetto della dignità dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari: e ciò tanto più quando l'opinione è espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione – quali testate giornalistiche online o social media – che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione (sentenza n. 150 del 2021). Sono insomma necessarie modalità espressive che, lungi dal trasformare l'insindacabilità in una garanzia di impunità e in un privilegio, siano coerenti con il rilievo dell'istituto nel raccordo tra istituzioni parlamentari e opinione pubblica e ne sorreggano la ratio, piuttosto che metterla in crisi» (sent. n. 104 del 2024).

  Alla luce delle considerazioni espresse, propone alla Giunta di dichiarare sindacabili, e quindi sottoponibili al vaglio di meritoPag. 11 del giudice procedente, le espressioni pronunciate dall'on. Sgarbi nel corso della trasmissione Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020.

  Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore.

Mercoledì 10 dicembre 2025

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Roma III Sezione penale (procedimento n. 1725/2024 RGNR) (Doc. IV-ter, n. 19).

(Seguito dell'esame e conclusione).

  Devis DORI, presidente, ricorda che, a seguito dell'inversione, il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, che è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato, durante una trasmissione televisiva, frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del dott. Rocco Casalino, già portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
  Tale richiesta proviene dalla Corte d'appello di Roma ed è stata trasmessa alla Camera in data 22 maggio 2025 (N.R. CAP 2024/1725).
  Al riguardo ricorda che:

   1) nella seduta del 19 novembre scorso il relatore – deputato Benvenuti Gostoli – ha illustrato il contenuto della richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria;

   2) nella seduta del 26 novembre – dopo aver ascoltato insieme l'audio della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020, durante la quale l'on. Sgarbi ha reso le dichiarazioni incriminate – lo stesso relatore ha sintetizzato le note scritte inviate dall'ex deputato in questione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento;

   3) nella seduta del 3 dicembre il relatore ha proposto alla Giunta di stabilire che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale in oggetto non concernono opinioni espresse dall'on. Sgarbi nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

  Nella seduta di oggi la Giunta è dunque chiamata a votare la proposta del relatore.
  Prima di passare alla votazione, chiede ai colleghi se intendono intervenire per dichiarazioni di voto.

  Enrica ALIFANO (M5S) nel concordare con la proposta di sindacabilità formulata dal relatore, osserva che l'appellativo omofobo accompagnato dall'espressione «inutile» rivolto al dott. Rocco Casalino costituisce senz'altro un'offesa. A suo avviso, infatti, le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi non integrano una critica politica, non essendo neppure ravvisabile il nesso funzionale con un precedente atto parlamentare.
  In virtù di tali considerazioni, ribadisce, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole alla proposta di sindacabilità avanzata dal relatore.

  Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore di dichiarare sindacabili le dichiarazioni pronunciate dall'on. Sgarbi nei confronti del dott. Casalino nel corso della trasmissione televisiva Stasera Italia, andata in onda su Rete 4 il 30 gennaio 2020.

  La Giunta approva all'unanimità la proposta del relatore secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento in esame non si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dà mandato al medesimo di predisporre la relazione per l'Assemblea nel senso della sindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.