Doc. IV-ter, N. 18-A

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: GENTILE)

sulla

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

nei confronti di
VITTORIO SGARBI

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI VITERBO – GIUDICE MONOCRATICO DELLA SEZIONE DIBATTIMENTALE PENALE

il 21 maggio 2025

Presentata alla Presidenza il 28 maggio 2026

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  Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Viterbo – giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale – nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB).
  La richiesta, pervenuta alla Camera il 21 maggio 2025, trae origine dalla denuncia-querela presentata dal sig. Alessio Vettori, in proprio, nonché dall'ulteriore querela sporta, nei confronti del medesimo on. Sgarbi, dallo stesso Vettori unitamente ai sigg. Bruno Chiricozzi, Guido Cianti, Giorgio Marconi, Filippo Cerquetta, Angelo Faraoni e Tommaso Vettori, quali membri del Consiglio direttivo del partito «Movimento Popolare» di Sutri ed esponenti di tale movimento.
  All'on. Sgarbi è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale, per avere asseritamente offeso l'onore e il decoro dello stesso Vettori, consigliere comunale di Sutri, e dei predetti altri appartenenti al «Movimento Popolare», mediante espressioni contenute in un comunicato pubblicato l'8 dicembre 2018 dalle testate giornalistiche locali «Tusciaweb», «Etrurianews» e «Ontuscia», successivamente condiviso anche sulla pagina Facebook «Ufficio stampa Vittorio Sgarbi».
  L'oggetto della valutazione rimessa alla Camera non concerne, tuttavia, né la verifica della portata offensiva delle frasi contestate, né la loro eventuale rilevanza penale ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione. La questione è più circoscritta e attiene esclusivamente all'accertamento della riconducibilità delle dichiarazioni all'esercizio della funzione parlamentare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

1. Il contesto fattuale e processuale.

  Le dichiarazioni contestate si collocano all'interno di una vicenda di accentuata conflittualità politico-istituzionale maturata nel Comune di Sutri all'indomani delle elezioni amministrative del mese di giugno 2018.
  Dagli atti trasmessi alla Camera risulta che Alessio Vettori fu eletto consigliere comunale nella lista «Rinascimento Sgarbi per Sutri», sostenuta dal partito di appartenenza «Movimento Popolare». Nel mese di settembre 2018, il consigliere Vettori ufficializzò l'uscita dal gruppo di maggioranza, costituendo un gruppo misto. Successivamente, alcune decisioni della maggioranza in materia di viabilità determinarono un ulteriore irrigidimento dei rapporti politici tra il sindaco Sgarbi e gli esponenti del «Movimento Popolare», con la pubblicazione, da entrambe le parti, di comunicati e prese di posizione su testate giornalistiche locali.
  In tale contesto l'on. Sgarbi diffuse, dapprima, un comunicato del 6 dicembre 2018, nel quale definiva il Vettori e gli altri membri del «Movimento Popolare» con espressioni quali «clandestini», «fuorilegge», «diffamatori» e «capre». Con riferimento a tali dichiarazioni, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha successivamente disposto l'archiviazione.
  Per quanto più direttamente rileva in questa sede, il procedimento penale da cui ha tratto origine l'odierna richiesta alla Camera concerne invece il comunicato pubblicato l'8 dicembre 2018 dalle testate «Tusciaweb», «Etrurianews» e «Ontuscia», poi diffuso anche tramite la pagina Facebook «Ufficio stampa Vittorio Sgarbi». In tale comunicato, intitolato «A Sutri clima politico infuocato e nuove minacce che Vittorio Sgarbi, sindaco dallo scorso giugno, denuncerà lunedì in procura», l'on. Sgarbi affermava:
  «Oggi posso dire che, per metodi, l'intimidazione, l'ignoranza, il “Movimento Popolare” è una espressione di mentalità familistica e mafiosa, che si è infiltrata nel “Rinascimento” per esprimere i suoi interessati e servili rappresentanti in consiglio comunale. Lunedì denuncerò al comando dei carabinieri e alla procura questa falsa realtà politica a Sutri, espressione di Famiglie».Pag. 3
  Nel medesimo comunicato l'on. Sgarbi faceva altresì riferimento al «minaccioso e caprino Vettori».
  Nella denuncia-querela, il consigliere Vettori ha lamentato la portata gravemente offensiva delle espressioni utilizzate, sostenendo che esse avrebbero leso il suo onore e la sua reputazione, rappresentandolo come soggetto operante secondo metodi di tipo mafioso nell'esercizio del mandato consiliare. Nel procedimento penale si sono costituiti parti civili sia il consigliere Vettori sia gli altri membri del Consiglio direttivo del «Movimento Popolare» querelanti, al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti.
  Sul piano processuale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi si sostanziassero in un esercizio del diritto di critica politica legato agli interessi pubblici in discussione e non in una gratuita aggressione personale. Il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento del 3 novembre 2022, ha invece respinto la richiesta di archiviazione limitatamente alle dichiarazioni contenute nel comunicato dell'8 dicembre 2018, disponendo che il pubblico ministero formulasse l'imputazione per il reato di diffamazione aggravata.
  La difesa dell'on. Sgarbi ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo, eccezione respinta con ordinanza del 5 febbraio 2025. Nel merito, ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, sostenendo che le frasi contestate non costituirebbero reato in quanto riconducibili all'esercizio del diritto di critica politica, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale e dell'articolo 21 della Costituzione, e, in ogni caso, all'ambito applicativo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In via subordinata, ha chiesto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Il Tribunale, pur respingendo l'eccezione di insindacabilità, ha trasmesso gli atti alla Camera per le valutazioni di competenza.

2. Il quadro costituzionale di riferimento.

  Prima di entrare nel merito della proposta che la Giunta intende sottoporre all'Assemblea, sembra opportuno richiamare sinteticamente il quadro costituzionale di riferimento.
  È noto che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sottrae i membri del Parlamento alla responsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati «nell'esercizio delle loro funzioni». Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, tale prerogativa non tutela la posizione individuale del singolo parlamentare, ma è finalizzata alla salvaguardia della libertà della funzione rappresentativa e, in ultima analisi, dell'autonomia delle Camere nell'equilibrio tra i poteri dello Stato (sentenza n. 38 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 170 e n. 157 del 2023).
  La stessa Consulta ha inoltre evidenziato che la Costituzione non adotta un criterio meramente «spaziale», ossia un criterio che limiti l'insindacabilità alle sole opinioni espresse all'interno dell'assemblea di appartenenza (come ad esempio avviene in Germania in virtù dell'art. 46, comma 1, della Legge fondamentale tedesca e negli Stati Uniti ai sensi dell'art. I, sezione 6, della Costituzione). Essa predilige, invece, «un criterio funzionale (...). Ciò analogamente a quanto avviene in altri sistemi, come quello previsto per il Parlamento europeo (art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, su cui v. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 settembre 2011, causa C-163/10, Patriciello)» (sentenza n. 133 del 2018).
  Ne consegue che l'insindacabilità può operare non solo con riguardo alle opinioni espresse in occasione dello svolgimento di attività parlamentari tipiche, ma anche con riferimento a dichiarazioni rese extra moenia, quando esse costituiscano la proiezione esterna dell'attività politica e rappresentativa del parlamentare. Tale impostazione appare coerente con la consapevolezza, più volte evidenziata dalla Corte costituzionale, che nella società contemporanea le modalità della comunicazione politica si sono profondamente trasformate e che il confronto con l'opinione pubblica Pag. 4rappresenta una dimensione fisiologica dell'esercizio del mandato parlamentare (sentenze n. 11 e n. 10 del 2000). Sul punto, la stessa Corte ha infatti sottolineato che l'attività compiuta nell'esercizio del mandato «per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così le sentenze n. 321 e n. 320 del 2000, riprese più recentemente dalle sentenze n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026).
  Come è noto, con riferimento alle opinioni espresse al di fuori delle aule parlamentari, la giurisprudenza costituzionale ha tradizionalmente individuato alcuni parametri rivelatori della sussistenza del nesso funzionale, quali la sostanziale corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari nonché il legame temporale con l'attività intra moenia. Nondimeno, la più recente evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che tali parametri non hanno carattere rigido né indefettibile, ma costituiscono solo «indici sintomatici», sia pure particolarmente qualificati. Pertanto, l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'indagine che la Camera è chiamata a svolgere, potendo l'articolo 68, primo comma, della Costituzione trovare applicazione anche con riguardo a dichiarazioni rese extra moenia per le quali sia comunque ravvisabile «un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare» (sentenze n. 133 del 2018; n. 104 del 2024; n. 194 del 2024; n. 19 del 2026).
  In questa prospettiva la Corte – «aggiornando» in maniera significativa il proprio orientamento giurisprudenziale in materia, consolidatosi negli ultimi 25 anni – ha precisato che possono considerarsi entro il perimetro di applicazione della citata previsione costituzionale anche «quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare. Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Costituzione, una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'art. 67 Costituzione, costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Costituzione Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare (...)» (così la sentenza n. 104 del 2024).

3. La riconducibilità delle dichiarazioni all'esercizio della funzione parlamentare.

  Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita non emergono interventi parlamentari dell'on. Sgarbi specificamente riferibili al «Movimento Popolare» di Sutri né alla presenza di infiltrazioni mafiose all'interno di tale movimento. Tuttavia, alla luce della riferita evoluzione della giurisprudenza costituzionale, l'assenza di uno specifico atto parlamentare di riscontro non impedisce automaticamente il riconoscimento della guarentigia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ove le dichiarazioni si presentino comunque come espressione di una presa di posizione politica strettamente connessa alla funzione rappresentativa e alla sua fisiologica proiezione esterna.
  La verifica demandata alla Camera non può, dunque, arrestarsi alla constatazione della mancanza di un precedente intervento intra moenia sul medesimo oggetto, ma deve estendersi all'accertamento se, nel concreto contesto in cui le dichiarazioni sono state rese, esse risultino sorrette da un nesso evidente e qualificato con la funzione parlamentare.
  Ad avviso della Giunta, tale nesso può essere ravvisato.
  Le dichiarazioni dell'on. Sgarbi, pur maturate nell'ambito di una vicenda amministrativa locale e pur recando riferimenti a soggetti determinati e a una specifica formazione politica territoriale, non si esauriscono nella rappresentazione di un conflitto municipale, né appaiono riconducibili a una esternazione di carattere meramente Pag. 5personale. Esse investono questioni che oltrepassano la dimensione del singolo episodio e assumono un rilievo politico-istituzionale più ampio: la legalità nella competizione democratica; il rapporto tra rappresentanza politica e centri di influenza radicati nel territorio; il rischio di condizionamenti nell'esercizio delle funzioni pubbliche; la tutela dell'autonomia degli organi elettivi rispetto a pressioni esterne; la necessità che l'azione amministrativa e la dialettica consiliare si svolgano secondo metodi compatibili con i principi dello Stato di diritto.
  Il dato rilevante, ai fini della presente valutazione, non è dunque costituito dalla durezza del linguaggio utilizzato, profilo eventualmente rimesso alla cognizione dell'autorità giudiziaria, bensì dalla riconducibilità delle dichiarazioni a una polemica politica sviluppata nello spazio dell'opinione pubblica e avente ad oggetto il modo di svolgimento dell'azione politico-istituzionale in una comunità amministrata.
  In tale quadro, anche le espressioni più incisive contenute nel comunicato – e segnatamente il riferimento a una «mentalità familistica e mafiosa», a pratiche di intimidazione e alla volontà di denunciare «questa falsa realtà politica a Sutri, espressione di famiglie» – si presentano come formulazione, ancorché aspra, di una denuncia politica relativa al modo di organizzarsi e di operare del conflitto democratico in una realtà territoriale. Esse veicolano, sul piano della comunicazione pubblica, un giudizio politico concernente il corretto esercizio delle responsabilità istituzionali e la tenuta dei principi di legalità democratica.
  Il rilievo politico-parlamentare generale delle dichiarazioni discende, pertanto, non dal loro oggetto materiale immediato, localmente circoscritto, ma dalla natura degli interessi pubblici cui esse si riferiscono. La vicenda di Sutri viene assunta come manifestazione concreta di questioni che trascendono il piano locale e attengono al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione, alla trasparenza dei processi decisionali, alla libertà del confronto politico e alla resistenza delle istituzioni democratiche rispetto a logiche di pressione, cooptazione o intimidazione.
  È in tale passaggio che si rende apprezzabile il nesso con l'esercizio della funzione parlamentare secondo i parametri elaborati più di recente dalla Corte costituzionale. Le dichiarazioni in esame si collocano in un contesto politico, sono rivolte all'opinione pubblica, investono il modo di esercizio del potere e della rappresentanza in una comunità amministrata e mirano a denunciare metodi ritenuti incompatibili con la legalità democratica.
  Esse costituiscono, pertanto, una forma di esternazione politica che non si pone in termini eccentrici rispetto al mandato parlamentare, ma ne rappresenta una modalità di proiezione pubblica, attraverso la quale il parlamentare interpreta e porta all'attenzione collettiva vicende ritenute sintomatiche di problemi più generali dell'ordinamento.
  Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, il fatto che la vicenda sorga in ambito comunale. Il parlamentare rappresenta la Nazione e può assumere a oggetto della propria iniziativa politica anche fatti territorialmente delimitati, quando essi siano evocati non nella loro mera singolarità fattuale, ma quale occasione per denunciare fenomeni suscettibili di riflettersi sull'assetto della democrazia rappresentativa. La dimensione locale, dunque, non esclude il rilievo generale della questione, ma può costituirne il luogo concreto di emersione.
  Il carattere aspro e polemico delle dichiarazioni non è, di per sé, incompatibile con l'operatività della guarentigia costituzionale, ove le espressioni risultino collocate nel linguaggio della lotta politica e della dinamica del confronto pubblico. Resta fermo che la valutazione della Camera non comporta alcun giudizio di adesione al contenuto delle espressioni utilizzate, né implica una loro condivisione sul piano politico, etico o linguistico, ma richiede esclusivamente di verificare se esse siano riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza costituzionale.
  Si rileva altresì che, in precedenti occasioni, la Giunta per le autorizzazioni ha Pag. 6ritenuto insindacabili le opinioni espresse da deputati sulla tematica delle infiltrazioni mafiose nei consigli comunali e sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata, riconducendo le dichiarazioni pubbliche rese dai parlamentari all'esercizio del diritto di critica politica in ordine a questioni che, seppur attinenti ad un contesto politico-amministrativo locale, si inseriscono nel più ampio dibattito politico-parlamentare su temi di indubbio e rilevante pubblico interesse (Camera dei deputati, XIV Legislatura, Doc. IV-quater, nn. 25, 60, 100, e 116).
  Tali precedenti non vengono richiamati per affermare una meccanica sovrapponibilità delle fattispecie, ma per evidenziare che, nella prassi parlamentare, la dimensione locale della vicenda non è stata ritenuta ostativa al riconoscimento dell'insindacabilità quando le dichiarazioni abbiano investito temi di legalità democratica, condizionamento degli enti locali, criminalità organizzata o alterazione della libera dialettica istituzionale.
  Non è privo di significato, inoltre, che nel procedimento penale presso il Tribunale di Viterbo la Procura della Repubblica abbia originariamente chiesto l'archiviazione, ritenendo le dichiarazioni riconducibili al diritto di critica politica in relazione agli interessi pubblici in discussione.

4. Conclusioni.

  Alla luce delle considerazioni esposte, la Giunta ritiene che le dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi, pur in assenza di specifici atti parlamentari ad esse corrispondenti, presentino nel caso concreto un nesso evidente e qualificato con l'esercizio della funzione parlamentare.
  Per tali ragioni, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB presso il Tribunale di Viterbo, giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Andrea GENTILE, relatore

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ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 18 febbraio, 4 e 11 marzo, 1° e 29 aprile 2026

Mercoledì 18 febbraio 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 18).

(Esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, comunica che il primo punto all'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, che è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del consigliere comunale di Sutri Alessio Vettori.
  Tale richiesta proviene dal Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale – ed è stata trasmessa alla Camera il 21 maggio 2025 (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB).
  Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Andrea Gentile, cui cede la parola per l'introduzione del caso.

  Andrea GENTILE, relatore, riferisce che la richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità all'esame della Giunta si inserisce nell'ambito di un procedimento penale originato dalla denuncia-querela presentata dal sig. Alessio Vettori nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, e dalla querela sporta, nei confronti del medesimo deputato, dallo stesso Vettori, unitamente ai sig.ri Bruno Chiricozzi, Guido Cianti, Giorgio Marconi, Filippo Cerquetta, Angelo Faraoni e Tommaso Vettori, quali membri del Consiglio Direttivo del partito «Movimento Popolare» di Sutri ed esponenti di tale Movimento.
  All'on. Sgarbi è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale per aver asseritamente offeso l'onore e il decoro di Alessio Vettori, consigliere del comune di Sutri ed esponente del Movimento Popolare, attraverso la pubblicazione di un comunicato diffuso tramite le testate giornalistiche locali «Tusciaweb», «Etrurianews» e «Ontuscia» e condiviso sulla pagina Facebook «Ufficio stampa Vittorio Sgarbi».
  Ricorda che la richiesta di deliberazione, trasmessa dal Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale – è pervenuta alla Camera il 21 maggio 2025 e che l'udienza per la prosecuzione del procedimento penale in oggetto è fissata per il 19 marzo prossimo.
  Riferisce che le dichiarazioni stigmatizzate nella denuncia-querela, presentata il 22 gennaio 2019 dal sig. Alessio Vettori, sono state rese dall'ex deputato Sgarbi, che all'epoca rivestiva la carica di Sindaco del comune di Sutri, in due comunicati diffusi sulla stampa locale.
  Prima di illustrare il contenuto delle predette dichiarazioni asseritamente diffamatorie, ritiene opportuno dare conto, innanzitutto, del contesto in cui le stesse si inseriscono. Come emerge dagli atti, infatti, Alessio Vettori, nell'ambito delle elezioni comunali svoltesi nel giugno 2018 nel comune di Sutri, è stato eletto consigliere comunale nella lista «Rinascimento Sgarbi per Sutri», sostenuto dal partito di appartenenza «Movimento Popolare». Nel mese Pag. 8di settembre 2018, il consigliere Vettori ha ufficializzato l'uscita dal gruppo di maggioranza, costituendo un gruppo misto. Alcune decisioni della maggioranza in materia di viabilità hanno poi dato luogo ad uno scontro tra il Sindaco ed i membri del Movimento Popolare e ad alcuni comunicati pubblicati, da ambo le parti, su varie testate giornalistiche locali.
  Fa presente che, nel comunicato diffuso il 6 dicembre 2018, l'on. Sgarbi ha definito il consigliere comunale Vettori ed altri membri del Movimento Popolare «clandestini», «fuorilegge», «diffamatori» e «capre».
  Per quel che più direttamente interessa in questa sede, nel comunicato pubblicato sulle testate giornalistiche «Tusciaweb», «Etrurianews» e «Ontuscia» l'8 dicembre 2018, l'ex deputato ha affermato: «Oggi posso dire che, per metodi, l'intimidazione, l'ignoranza, il “Movimento Popolare” è una espressione di mentalità familistica e mafiosa, che si è infiltrata nel “Rinascimento” per esprimere i suoi interessati e servili rappresentanti in consiglio comunale. Lunedì denuncerò al comando dei carabinieri e alla procura questa falsa realtà politica a Sutri, espressione di Famiglie». Nella prima parte del comunicato, inoltre, l'on. Sgarbi ha menzionato esplicitamente il «minaccioso e caprino Vettori». Le dichiarazioni appena richiamate sono state successivamente diffuse anche tramite la pagina Facebook «Ufficio stampa Vittorio Sgarbi».
  Nella denuncia-querela vengono dunque censurati «i violenti attacchi verbali» rivolti dall'on. Sgarbi nei confronti del consigliere Vettori e dei membri del partito «Movimento Popolare». Il consigliere comunale sottolinea, in particolare, la portata gravemente diffamatoria ed offensiva delle dichiarazioni rese dall'ex deputato in qualità di Sindaco di Sutri. Secondo il querelante, nelle affermazioni contenute nel comunicato pubblicato l'8 dicembre 2018, «l'escalation diffamatoria attuata dal Sindaco Sgarbi avrebbe raggiunto [...] l'apice della sua offensività e della sua ferocia». Nel porre l'accento sulla lesività delle espressioni utilizzate dall'on. Sgarbi, il sig. Vettori richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che, mostrandosi intransigente rispetto ad affermazioni che si sostanzino in insulti, ha inoltre evidenziato che «già l'epiteto di “maleducato” non è certo encomiastico, quelli poi di “fuorilegge” o “disonesto” hanno una evidente valenza negativa, in quanto attribuiscono al destinatario l'attitudine, se non addirittura l'abitudine a violare norme di comportamento, addirittura stabilite per legge [...]» (Cass. pen., sez. V, 03.10.2014, n. 41177).
  Ritiene opportuno fare presente, inoltre, che, in relazione alle affermazioni censurate nella denuncia-querela, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale «sostanziandosi le dichiarazioni dello Sgarbi in un palese esercizio del diritto di critica politica legato agli interessi pubblici in discussione e non certo espressione di una gratuita aggressione alle persone destinatarie delle censure». Il Giudice per le indagini preliminari, con il provvedimento del 3 novembre 2022, ha respinto la richiesta di archiviazione con riferimento alle dichiarazioni contenute nel comunicato pubblicato l'8 dicembre 2018, disponendo che il pubblico ministero formulasse l'imputazione contro l'on. Sgarbi, relativamente a tale fatto, per il reato di diffamazione aggravata. Con riferimento, invece, alle dichiarazioni contenute nel comunicato diffuso il 6 dicembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari, tramite il medesimo provvedimento, ha disposto l'archiviazione del procedimento.
  Evidenzia, inoltre, che il consigliere comunale Alessio Vettori si è costituito parte civile nel procedimento penale allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti. Le dichiarazioni dell'on. Sgarbi avrebbero, infatti, determinato, in capo alla parte civile, una lesione del diritto all'integrità morale. In particolare, la difesa del consigliere Vettori sostiene che «il concreto pregiudizio derivato all'onore e alla reputazione della parte civile è consistito nell'essere stato ritratto – a opera dell'odierno imputato – come una persona che opera secondo “metodi” di tipo mafioso nell'assolvimento del proprio mandato consiliare».Pag. 9
  Nell'atto si chiede, infine, «il ristoro del danno morale da individuarsi, nel caso di specie, nella profonda rabbia e nell'insopprimibile imbarazzo patiti dalla [...] parte civile per essere stata la stessa ritratta, a opera dell'imputato, come una persona capace di porre in essere comportamenti penalmente rilevanti».
  Peraltro, nel medesimo procedimento si sono costituiti parti civili anche i membri del Consiglio Direttivo del partito «Movimento Popolare» che avevano sporto querela nei confronti dell'on. Sgarbi.
  Con riferimento agli atti di difesa, riferisce che il difensore dell'on. Sgarbi ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo in favore del Tribunale di Macerata e/o del Tribunale di Enna (in quanto sedi del domicilio dell'imputato). Tale eccezione è stata tuttavia rigettata dal Tribunale di Viterbo con l'ordinanza del 5 febbraio 2025.
  Per quanto concerne invece il merito del procedimento, il predetto legale ha chiesto di assolvere l'on. Sgarbi, in quanto le frasi pronunciate dall'ex deputato non costituirebbero reato in virtù di quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale e dall'articolo 21 della Costituzione e – in ogni caso – di dichiarare il medesimo non punibile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  In via subordinata, la difesa ha chiesto di sospendere d'ufficio il procedimento penale e trasmettere gli atti alla Camera, secondo quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, della legge n. 140 del 2003 così come interpretato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 120 del 2004 e 149 del 2007.
  In conclusione, ricorda che il Tribunale ha respinto l'eccezione di insindacabilità e, come da richiesta dell'on. Sgarbi, ha trasmesso gli atti alla Camera per le valutazioni di competenza.
  Si riserva, infine, di formulare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato – ovvero dell'invio delle sue note scritte – nonché del dibattito che seguirà in Giunta.

  Devis DORI, presidente, in relazione al caso di specie, fa presente che i componenti della Giunta potranno prendere visione dei comunicati stampa contenenti le dichiarazioni asseritamente diffamatorie.
  Non essendovi interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Sgarbi a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.

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Mercoledì 4 marzo 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, comunica che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, il quale è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del consigliere comunale di Sutri Alessio Vettori.
  Ricorda che tale richiesta proviene dal Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale – ed è stata trasmessa alla Camera il 21 maggio 2025 (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB).
  Rammenta, inoltre, che sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Andrea Gentile che, nella seduta del 18 febbraio scorso, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Segnala, inoltre, che, con comunicazione inviata via e-mail alla Giunta il 23 febbraio scorso, il legale dell'on. Sgarbi, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, ha inviato note scritte, il cui testo è a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione.
  Prima di cedere la parola al relatore per l'esposizione della sintesi di tali note scritte, chiede agli uffici di distribuire ai presenti il testo integrale dei comunicati stampa che contengono le dichiarazioni dell'on. Sgarbi, che hanno poi costituito l'oggetto della querela da parte del sig. Vettori.

  (Gli uffici distribuiscono la documentazione indicata dal Presidente).

  Andrea GENTILE, relatore, fa presente che l'avvocato Giampaolo Cicconi, difensore dell'on. Sgarbi, ha trasmesso alla Giunta alcune note scritte ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.
  Evidenzia che nelle note difensive il legale ha innanzitutto sostenuto che le critiche rivolte dall'onorevole Sgarbi nei confronti del consigliere del comune di Sutri Alessio Vettori, sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti.
  Il difensore ha osservato, inoltre, che le dichiarazioni asseritamente diffamatorie – diffuse attraverso un comunicato sulla stampa locale e condivise tramite social network – sono state rese a titolo politico e non personale e su un tema di rilevanza generale, quale il fenomeno mafioso.
  Nella memoria difensiva viene posto in evidenza, in particolare, come l'ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA abbia collocato la provincia di Viterbo, inclusa l'area di Sutri, al 62° posto in Italia per rischio di infiltrazione mafiosa, con circa 540 imprese locali ritenute vulnerabili. Il legale specifica, inoltre, che dai risultati delle analisi svolte dal predetto ufficio studi è emerso che il comune di Sutri è sottoposto ad un controllo del territorio da parte della criminalità comune o organizzata.
  Il difensore sottolinea come le opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi dovrebbero essere considerate insindacabili anche in considerazione dell'avvenuto superamento dello «schema formalistico» che, ai fini dell'estensione della prerogativa costituzionale dell'insindacabilità alle dichiarazioni rese al di fuori delle Aule parlamentari, richiedeva l'esistenza di un preesistente atto tipico riconducibile all'esercizio della funzione parlamentare.
  A tal proposito, la difesa dell'on. Sgarbi richiama l'orientamento consolidato della Giunta, secondo cui la verifica dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilitàPag. 11 ex articolo 68, primo comma, della Costituzione non deve essere ancorata esclusivamente all'esistenza formale di un atto parlamentare tipico, bensì deve fondarsi su una valutazione concreta e contestualizzata, soprattutto nei casi – come quello in esame – in cui le dichiarazioni siano riconducibili ad una polemica di natura eminentemente politica. Tale impostazione risulterebbe confermata anche dalla sentenza n. 133 del 2018, nella quale la Corte costituzionale ha affermato che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
  In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il difensore dell'onorevole Sgarbi ha quindi chiesto che la Giunta voglia dichiarare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex deputato nell'ambito della vicenda in oggetto.

  Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione ad altra seduta nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Mercoledì 11 marzo 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, il quale è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del consigliere comunale di Sutri Alessio Vettori.
  Tale richiesta proviene dal Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale – ed è stata trasmessa alla Camera il 21 maggio 2025 (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB).
  Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Andrea Gentile che, nella seduta del 18 febbraio scorso, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, nella successiva seduta del 4 marzo, ha sintetizzato le note scritte inviate dal difensore dell'on. Sgarbi.
  Chiede al relatore se ritiene di dover formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

  Andrea GENTILE, relatore, rappresenta alla Giunta che sulla fattispecie in esame occorre un supplemento di riflessione poiché sono in corso ulteriori approfondimenti istruttori per poter addivenire ad una eventuale proposta di deliberazione ad altra seduta della Giunta.

  Devis DORI, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione ad altra seduta nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Mercoledì 1° aprile 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato Pag. 12all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB) (Doc. IV-ter, n. 18).

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Devis DORI, presidente, ricorda che, a seguito dell'inversione, il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, il quale è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del consigliere comunale di Sutri Alessio Vettori.
  Tale richiesta proviene dal Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale – ed è stata trasmessa alla Camera il 21 maggio 2025 (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB).
  Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Andrea Gentile che, nella seduta del 18 febbraio scorso, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, nella successiva seduta del 4 marzo, ha sintetizzato le note scritte inviate dal difensore dell'on. Sgarbi.
  Chiede oggi al relatore se ritiene di dover formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

  Andrea GENTILE, relatore, come preannunciato nella scorsa seduta, si accinge secondo la prassi a sottoporre alla Giunta una proposta di deliberazione in materia di insindacabilità relativa alla richiesta trasmessa dal Tribunale di Viterbo – giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale. La richiesta si inserisce nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, e riguarda alcune dichiarazioni da lui rese nel dicembre 2018, diffuse da testate giornalistiche locali e successivamente condivise sulla pagina Facebook «Ufficio stampa Vittorio Sgarbi».
  Come ha già evidenziato nella relazione introduttiva del 18 febbraio scorso, cui rinvia per gli approfondimenti in fatto, il procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata dal sig. Alessio Vettori, nonché dalle distinte querele proposte, nei confronti del medesimo on. Sgarbi, da altri esponenti del «Movimento Popolare» di Sutri. In particolare, all'on. Sgarbi è contestato il reato di diffamazione aggravata per avere asseritamente leso l'onore e la reputazione del consigliere comunale Alessio Vettori e di altri appartenenti al predetto movimento politico mediante espressioni contenute in un comunicato pubblicato l'8 dicembre 2018 dalle testate «Tusciaweb», «Etrurianews» e «Ontuscia».
  Come è noto, tuttavia, il thema decidendum rimesso alla Giunta non investe né la verifica della portata offensiva delle frasi contestate, né la loro eventuale rilevanza penale ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione. La questione sottoposta alla valutazione della Giunta è diversa e più circoscritta: si tratta di accertare se tali dichiarazioni siano o meno riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Prima di entrare nel merito della proposta che intende sottoporre alla Giunta, gli sembra opportuno richiamare sinteticamente – come già fatto dal collega Palombi – il quadro costituzionale di riferimento. Ciò anche al fine di lasciarne traccia documentale a sé stante anche in quest'altro procedimento che riguarda l'on. Sgarbi.
  È noto che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sottrae i membri del Parlamento alla responsabilità giuridica per le opinioni espresse e i voti dati «nell'esercizio delle loro funzioni». Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, tale prerogativa non tutela la posizione individuale del singolo parlamentare, ma è finalizzata alla salvaguardia della libertà della funzione rappresentativa e, in ultima analisi, dell'autonomia delle Camere nell'equilibrio tra i poteri dello Stato (sentenza n. 38 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 170 e n. 157 del 2023).
  La stessa Consulta ha inoltre evidenziato che la Costituzione non adotta un criterio meramente «spaziale», ossia un criterio che limiti l'insindacabilità alle sole opinioni espresse all'interno dell'assemblea Pag. 13di appartenenza (come ad esempio avviene in Germania in virtù dell'articolo 46, comma 1, della Legge fondamentale tedesca e negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo I, sezione 6, della Costituzione). Essa predilige, invece, «un criterio funzionale (...). Ciò analogamente a quanto avviene in altri sistemi, come quello previsto per il Parlamento europeo (articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, su cui v. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 settembre 2011, causa C-163/10, Patriciello)» (sentenza n. 133 del 2018).
  Ne consegue che l'insindacabilità può operare non solo con riguardo alle opinioni espresse in occasione dello svolgimento di attività parlamentari tipiche, ma anche con riferimento a dichiarazioni rese extra moenia, quando esse costituiscano la proiezione esterna dell'attività politica e rappresentativa del parlamentare. Tale impostazione appare coerente con la consapevolezza, più volte evidenziata dalla Corte costituzionale, che nella società contemporanea le modalità della comunicazione politica si sono profondamente trasformate e che il confronto con l'opinione pubblica rappresenta una dimensione fisiologica dell'esercizio del mandato parlamentare (sentenze n. 11 e n. 10 del 2000). Sul punto, la stessa Corte ha infatti sottolineato che l'attività compiuta nell'esercizio del mandato «per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così le sentenze n. 321 e n. 320 del 2000, riprese più recentemente dalle sentenze n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026).
  Come è noto, con riferimento alle opinioni espresse al di fuori delle aule parlamentari, la giurisprudenza costituzionale ha tradizionalmente individuato alcuni indici sintomatici della sussistenza del nesso funzionale, quali la sostanziale corrispondenza contenutistica tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari nonché il legame temporale con l'attività intra moenia. Nondimeno, la più recente evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che tali parametri non hanno carattere rigido né indefettibile, ma costituiscono solo «indici sintomatici», sia pure particolarmente qualificati. Pertanto, l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'indagine che la Camera è chiamata a svolgere, potendo l'articolo 68, primo comma, della Costituzione trovare applicazione anche con riguardo a dichiarazioni rese extra moenia per le quali sia comunque ravvisabile «un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare» (sentenze n. 133 del 2018; n. 104 del 2024; n. 194 del 2024; n. 19 del 2026).
  In questa prospettiva la Corte – «aggiornando» in maniera significativa il proprio orientamento giurisprudenziale in materia, consolidatosi negli ultimi 25 anni – ha precisato che possono considerarsi entro il perimetro di applicazione della citata previsione costituzionale anche «quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare. Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'articolo 67 Costituzione, una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'articolo 67 Costituzione, costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'articolo 68, primo comma, Costituzione Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare (...)» (così la sentenza n. 104 del 2024).
  Nel caso in esame, le dichiarazioni dell'on. Sgarbi si collocano all'interno di una vicenda di accentuata conflittualità politico-istituzionale maturata nel Comune di Sutri all'indomani delle elezioni amministrative del mese di giugno 2018.
  Come i colleghi ricorderanno, tali dichiarazioni attengono al presunto condizionamento delle scelte amministrative del Comune in questione da parte di gruppi familiari fortemente radicati nel territorio che, secondo l'on. Sgarbi, utilizzerebbero Pag. 14metodi assimilabili, per logica e modalità operative, a quelli mafiosi. In base alla ricostruzione offerta dall'interessato, tali gruppi avrebbero preteso di influire, anche mediante pressioni e intimidazioni, sulle principali decisioni della vita amministrativa cittadina, che invece spettano agli organi elettivi e, in particolare, al sindaco.
  Ricorda peraltro che, a seguito della «resistenza» opposta dall'on. Sgarbi alle predette pressioni, Alessio Vettori, eletto consigliere comunale nella lista «Rinascimento Sgarbi per Sutri» e sostenuto dal «Movimento Popolare», formalizzò l'uscita dal gruppo di maggioranza, contribuendo all'apertura di una fase di marcata contrapposizione politica tra il sindaco e gli esponenti del predetto movimento.
  Fu in questo contesto che, nel mese di dicembre 2018, l'on. Sgarbi – da pochi mesi eletto sindaco del comune viterbese – diffuse un comunicato dal titolo «A Sutri clima politico infuocato e nuove minacce che Vittorio Sgarbi, sindaco dallo scorso giugno, denuncerà lunedì in procura». In tale comunicato egli affermava: «A dare la strada a Borsellino c'era anche il procuratore capo di Viterbo, Auriemma. Qualche settimana prima mi aveva sentito sulle vicende politiche di Sutri. E mi aveva chiesto delle infiltrazioni mafiose nella politica di Sutri, delle famiglie. Mi ero riservato di rispondere. Oggi posso dire che, per metodi, l'intimidazione, l'ignoranza, il “Movimento popolare” è una espressione di mentalità familistica e mafiosa, che si era infiltrata in “Rinascimento”, per esprimere suoi interessati e servili rappresentanti in consiglio comunale. Lunedì denuncerò al comando dei carabinieri e alla procura questa falsa realtà politica a Sutri, espressione di famiglie».
  Le espressioni per le quali oggi si procede non si inseriscono, dunque, in un contesto privatistico o meramente personale, ma si collocano all'interno di un conflitto pubblico concernente la direzione politico-amministrativa della comunità locale, il ruolo delle forze politiche presenti in consiglio comunale, il tema della legalità dei metodi della competizione politica e, più in generale, il corretto funzionamento delle istituzioni rappresentative in ambito territoriale.
  Sotto questo aspetto, pertanto, il dato rilevante, a suo avviso, non è costituito dalla durezza del linguaggio utilizzato, che attiene eventualmente ai profili rimessi alla cognizione del giudice penale, bensì dal fatto che tali dichiarazioni siano state rese nel quadro di una polemica politica, apertamente sviluppata nello spazio dell'opinione pubblica e avente ad oggetto il modo di atteggiarsi dell'azione politico-istituzionale in una comunità amministrata. Resta fermo, ovviamente, che la valutazione demandata alla Giunta non comporta alcun giudizio di adesione al contenuto delle espressioni utilizzate, né implica una loro condivisione sul piano politico, etico o linguistico. Essa richiede esclusivamente di verificare se tali espressioni siano riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare secondo la nozione elaborata dalla Corte costituzionale.
  Nel caso di specie, benché dalla documentazione acquisita non emergano interventi parlamentari dell'on. Sgarbi specificamente riferibili al «Movimento Popolare» di Sutri né alla presenza di infiltrazioni mafiose all'interno di tale movimento, deve nondimeno rilevarsi che l'assenza di siffatta corrispondenza non vale, di per sé sola, a esaurire l'ambito dell'indagine demandata alla Camera.
  Infatti, alla luce del più recente orientamento della Corte costituzionale precedentemente menzionato, l'assenza di uno specifico atto parlamentare di riscontro non impedisce automaticamente di riconoscere la guarentigia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ove le dichiarazioni si presentino comunque come espressione di una presa di posizione politica strettamente connessa all'esercizio della rappresentanza parlamentare e alla sua fisiologica proiezione esterna. La verifica affidata alla Camera non può dunque arrestarsi alla mera constatazione della mancanza di un precedente intervento intra moenia sul medesimo oggetto, ma deve estendersi all'accertamento se, nel concreto contesto in cui le dichiarazioni sono state rese, esse risultino sorrette da quel «nesso Pag. 15evidente e qualificato» con la funzione parlamentare che la giurisprudenza costituzionale più recente reputa sufficiente ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Nel caso di specie, ritiene che tale nesso funzionale possa essere ravvisato.
  Le dichiarazioni dell'on. Sgarbi, infatti, pur maturate nell'ambito di una vicenda amministrativa locale, non si esauriscono nella mera rappresentazione di un conflitto municipale, né possono essere degradate a esternazioni di carattere personale o contingente. Esse, invece, investono, per il loro stesso contenuto, questioni che oltrepassano la dimensione del singolo episodio e assumono un rilievo politico-istituzionale più ampio: il tema della legalità nella competizione democratica; il rapporto tra rappresentanza politica e centri di influenza radicati nel territorio; il rischio di condizionamenti familistici nell'esercizio delle funzioni pubbliche; la tutela dell'autonomia degli organi elettivi rispetto a pressioni esterne; la necessità che l'azione amministrativa e la dialettica consiliare si svolgano secondo metodi compatibili con i principi dello Stato di diritto.
  Sottolinea che, in tale quadro, anche le espressioni più incisive contenute nel comunicato – e segnatamente il riferimento a una «mentalità familistica e mafiosa», a pratiche di intimidazione e alla volontà di denunciare «questa falsa realtà politica a Sutri, espressione di famiglie» – non valgono a colpire singoli destinatari determinati, ma si presentano come la formulazione, certamente aspra, di una denuncia politica relativa al modo di organizzarsi e di operare del conflitto democratico in una realtà territoriale. Esse, dunque, non introducono una questione privata, bensì veicolano, sul piano della comunicazione pubblica, un giudizio politico concernente il corretto esercizio delle responsabilità istituzionali.
  Sotto questo profilo, dunque, il rilievo politico-parlamentare generale delle dichiarazioni discende non dal loro oggetto materiale immediato – che resta localmente circoscritto –, ma dalla natura degli interessi pubblici cui esse si riferiscono e che il parlamentare assume a tema di denuncia e di rappresentazione dinanzi all'opinione pubblica. La vicenda di Sutri viene infatti assunta come manifestazione concreta di questioni che, per loro natura, trascendono il piano locale e si collocano nel cuore della funzione rappresentativa: il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, la trasparenza dei processi decisionali, la libertà del confronto politico, la resistenza delle istituzioni democratiche rispetto a logiche di pressione, cooptazione o intimidazione.
  A suo avviso, è precisamente in questo passaggio che si rende apprezzabile il nesso con l'esercizio della funzione parlamentare secondo i parametri elaborati più di recente dalla Corte costituzionale. Come ha poc'anzi anticipato, le sentenze n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026 hanno chiarito che l'insindacabilità può estendersi anche a dichiarazioni extra moenia prive di un puntuale antecedente in atti parlamentari tipici, purché si tratti di opinioni che si iscrivano in un contesto politico e siano funzionali all'attività parlamentare, in quanto espressive della funzione di rappresentanza generale di cui all'articolo 67 della Costituzione e della correlata mediazione politica degli interessi riferibili alla collettività nazionale. In tale prospettiva, ciò che rileva non è la localizzazione territoriale del fatto discusso, ma la sua attitudine a fungere da occasione di denuncia politica su temi che toccano il funzionamento delle istituzioni democratiche e la tutela dell'interesse generale.
  Le dichiarazioni in esame rispondono a tale criterio. Esse si collocano infatti in un contesto politico, sono rivolte all'opinione pubblica, investono il modo di esercizio del potere e della rappresentanza in una comunità amministrata e mirano a denunciare metodi ritenuti incompatibili con la legalità democratica. Sotto questo aspetto, esse costituiscono una forma di esternazione politica che non si aggiunge dall'esterno e casualmente al mandato parlamentare, ma ne rappresenta una modalità di proiezione pubblica, attraverso la quale il parlamentare interpreta, seleziona e porta all'attenzione collettiva vicende che reputa Pag. 16sintomatiche di problemi più generali dell'ordinamento. A suo avviso, pertanto, non rileva il fatto che la vicenda sorga in un ambito comunale. Il parlamentare rappresenta la Nazione e, proprio per questo, può assumere a oggetto della propria iniziativa politica anche fatti territorialmente delimitati, quando essi siano evocati non nella loro mera singolarità fattuale, ma quale occasione per denunciare fenomeni suscettibili di riflettersi sull'assetto della democrazia rappresentativa. La dimensione locale, dunque, non esclude il rilievo generale della questione, ma può anzi costituirne il luogo concreto di emersione.
  In questa prospettiva, l'intervento dell'on. Sgarbi non appare riconducibile a un'esternazione eccentrica rispetto alla sua qualità di parlamentare, bensì a una presa di posizione pubblica su una vicenda politico-istituzionale assunta come espressiva di un problema di interesse generale. Ed è proprio questa funzione di denuncia, rappresentazione e mediazione politica, esercitata anche mediante la comunicazione esterna, che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione intende proteggere, nei limiti tracciati dalla Corte costituzionale. Sotto questo profilo, pertanto, ritiene che anche il carattere aspro, polemico delle dichiarazioni non sia, di per sé, incompatibile con l'operatività della guarentigia costituzionale, in quanto esse risultano compatibili col linguaggio della lotta politica e della dinamica del confronto pubblico.
  Aggiunge che, in precedenti occasioni, la Giunta per le autorizzazioni ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse da deputati sulla tematica delle infiltrazioni mafiose nei consigli comunali e sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata, riconducendo le dichiarazioni pubbliche rese dai parlamentari all'esercizio del diritto di critica politica in ordine a questioni che, seppur attinenti ad un contesto politico-amministrativo locale, si inseriscono nel più ampio dibattito politico-parlamentare su temi di indubbio e rilevante pubblico interesse (Camera dei deputati, XIV Legislatura, Doc. IV-quater, nn. 25, 60, 100, e 116).
  Non è un caso – d'altra parte – se nel procedimento penale in corso di svolgimento presso il Tribunale di Viterbo, il pubblico ministero titolare dell'indagine abbia chiesto l'archiviazione, avendo ritenuto sussistente l'esimente della critica politica di cui all'articolo 51 del codice penale.
  Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che le dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi, pur in assenza di specifici atti parlamentari ad esse corrispondenti, presentino nel caso concreto quel nesso evidente e qualificato con l'esercizio della funzione parlamentare che, secondo il più recente orientamento della Corte costituzionale, consente di ricondurle all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Per tali ragioni, appare possibile concludere nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che debba pertanto proporsi all'Assemblea di deliberarne l'insindacabilità.

  Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore.

Pag. 17

Mercoledì 29 aprile 2026

DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB)
Doc. IV-ter, n. 18.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  Devis DORI, presidente, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, il quale è accusato di diffamazione aggravata per aver pronunciato frasi asseritamente diffamatorie nei confronti del consigliere comunale di Sutri Alessio Vettori.
  Tale richiesta proviene dal Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale – ed è stata trasmessa alla Camera il 21 maggio 2025 (procedimento n. 361/2019 RGNR – n. 1187/2023 RG DIB).
  Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Andrea Gentile il quale:

   1) nella seduta del 18 febbraio scorso, ha illustrato la vicenda alla Giunta;

   2) nella seduta del 4 marzo, ha sintetizzato le note scritte inviate dal difensore dell'on. Sgarbi;

   3) nella seduta del 1° aprile ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi costituiscano espressione della funzione parlamentare e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

  Nella seduta di oggi, sarà quindi posta in votazione la proposta del relatore.
  Prima di cedere la parola ai colleghi per eventuali dichiarazioni di voto, chiede al relatore se intende intervenire.

  Andrea GENTILE, relatore, nell'intervenire per riassumere brevemente i termini della questione, ricorda che la richiesta si inserisce nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, e riguarda alcune dichiarazioni da lui rese nel mese di dicembre 2018, diffuse da testate giornalistiche locali e successivamente condivise sulla pagina Facebook «Ufficio stampa Vittorio Sgarbi». Rammenta, inoltre, che il procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata dal sig. Alessio Vettori, nonché dalle distinte querele proposte, nei confronti del medesimo on. Sgarbi, da altri esponenti del «Movimento Popolare» di Sutri. In particolare, all'on. Sgarbi è contestato il reato di diffamazione aggravata per avere asseritamente leso l'onore e la reputazione del consigliere comunale Alessio Vettori e di altri appartenenti al predetto movimento politico mediante espressioni contenute in un comunicato pubblicato da tali testate giornalistiche locali.
  Nel fare presente che la questione sottoposta alla valutazione della Giunta è quella di accertare se tali dichiarazioni siano o meno riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare, ricorda che nella seduta del 1° aprile scorso ha proposto alla Giunta di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi. Ribadisce che tale proposta trae fondamento dai parametri recentemente elaborati dalla Corte costituzionale, in particolare nelle sentenze n. 104 del 2024 e n. 109 del 2026 nelle quali la Consulta ha chiarito che l'insindacabilità può estendersi anche a dichiarazioni rese extra moenia prive di un puntuale antecedente in atti parlamentari tipici, purché si tratti di opinioni che si iscrivano in un contesto politico e siano funzionali all'attività parlamentare. Nel ritenere che le dichiarazioni oggetto della denuncia querela rispondano a tali criteri, rileva, peraltro, come, in precedenti occasioni, la Giunta per le autorizzazioni abbia ritenuto insindacabili le opinioni espresse dai deputati sulla tematica delle infiltrazioniPag. 18 mafiose nei consigli comunali e sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata.
  Pertanto, in virtù di tali considerazioni ed anche alla luce dei precedenti in materia, conferma la propria proposta alla Giunta nel senso dell'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Vittorio Sgarbi.

  Enrica ALIFANO (M5S) nell'intervenire per preannunciare l'astensione del proprio Gruppo in relazione alla proposta di deliberazione in esame, ritiene opportuno sottolineare come nel caso di specie l'on. Sgarbi abbia utilizzato espressioni estremamente «colorite» che, tuttavia, non si sono tradotte in attacchi personali diretti al consigliere comunale Alessio Vettori. A suo avviso, infatti, sulla base di quanto si evince dal capo di imputazione, le critiche non hanno avuto come oggetto specifico la persona offesa bensì la forza politica alla quale la stessa appartiene. A tal proposito, sottolinea come la Giunta, nel valutare le richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, sia chiamata ad effettuare un vaglio preliminare sulla direzione dell'offesa.
  In considerazione, dunque, del fatto che, da un lato, l'on. Sgarbi ha utilizzato un registro linguistico senz'altro polemico ma non ha rivolto critiche volte a colpire personalmente e direttamente il querelante e che, dall'altro, le dichiarazioni dallo stesso rese extra moenia non presentano un nesso funzionale con l'attività parlamentare, dichiara l'astensione del Movimento 5 Stelle con riguardo alla proposta avanzata dal relatore.

  Dario IAIA (FDI) nel preannunciare il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia alla proposta formulata dal relatore, rileva come le dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi risultino insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per le ragioni che si accinge ad illustrare. A suo avviso, innanzitutto, le dichiarazioni in esame rientrano nel novero della critica politica in quanto si tratta di esternazioni che costituiscono espressione dell'attività parlamentare. A tal riguardo, ricorda, infatti, che risulta ormai assolutamente assodato, anche sulla base dei precedenti casi esaminati dalla Giunta, come l'attività parlamentare non si esaurisca nelle dichiarazioni rese in Aula o nell'ambito degli altri organi parlamentari ma possa sostanziarsi in interventi svolti anche in sedi non istituzionali come, ad esempio, durante comizi pubblici o nel corso di trasmissioni televisive.
  Ritiene, inoltre, che non si possa dubitare che le dichiarazioni rese extra moenia dall'on. Sgarbi rientrino nell'ambito dell'attività parlamentare anche in considerazione della sussistenza di precedenti casi in cui è stata esclusa la responsabilità penale in capo a parlamentari le cui affermazioni consistevano nell'accusa, rivolta ad altri soggetti, di stringere legami con la mafia o comunque con altre associazioni criminali.
  In relazione al caso di specie, ricorda, infine, che, come ha ricordato il collega Gentile nella sua relazione, la Procura di Viterbo aveva chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'on. Sgarbi.
  In conclusione, per le ragioni esposte, anche a nome del proprio Gruppo, anticipa il voto favorevole alla proposta del relatore di insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Sgarbi.

  Antonella FORATTINI (PD-IDP) nel preannunciare l'astensione del proprio Gruppo con riguardo alla proposta avanzata dal relatore, fa presente che le dichiarazioni oggetto del procedimento in esame si collocano all'interno di una vicenda politico-amministrativa locale segnata da un conflitto diretto e personale tra attori istituzionali, ma non risultano accompagnate da atti parlamentari né da un'iniziativa riconducibile in modo chiaro all'esercizio delle funzioni parlamentari svolte dall'on. Sgarbi. A suo avviso, inoltre, la natura politica del contesto in cui si inserisce la vicenda e il fatto che, come emerge dalla relazione, nel caso di specie venga in rilievo il tema della legalità dei metodi della competizione politica, impediscono di escludere l'insindacabilità. A tal proposito, sottolinea, infatti, che la questione in esame si colloca in una «zona grigia» in cui convivono elementi che possono essere letti in entrambe le direzioni.Pag. 19
  Per tali ragioni, ritiene più corretto non forzare una decisione in senso pienamente favorevole o contrario ma mantenere – come anticipato – una posizione di astensione rispetto alla proposta di insindacabilità formulata dal relatore. Dichiara, pertanto, l'astensione del Partito democratico.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) esprimendosi, anche a nome del proprio Gruppo, per dichiarare il voto favorevole alla proposta del relatore, ritiene doveroso osservare, innanzitutto, come negli interventi precedenti e, segnatamente, in quello del collega Iaia, sia stato opportunamente posto in luce come le dichiarazioni dell'onorevole Sgarbi siano state rese a titolo politico e non personale su un tema di rilevanza generale, quale il fenomeno delle infiltrazioni mafiose all'interno delle amministrazioni comunali. A tal riguardo, ricorda, come l'ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA abbia collocato la provincia di Viterbo, inclusa l'area di Sutri, al 62° posto in Italia per rischio di infiltrazione mafiosa, con circa 540 imprese locali ritenute vulnerabili. Ritiene, dunque, opportuno evidenziare tale aspetto anche al fine di individuare correttamente il contesto nel quale si collocano le dichiarazioni le quali, a suo avviso, rientrano pienamente nell'ambito di applicazione della guarentigia dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Peraltro, ricorda come la Corte costituzionale abbia recentemente affermato che l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia non necessariamente connesse ad atti parlamentari; per tali ragioni, considera che nel caso di specie sussista, con riferimento alle dichiarazioni dell'on. Sgarbi, un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare.
  Nel ribadire, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia rispetto alla proposta avanzata dal relatore, ritiene doveroso ringraziare il collega Gentile per l'accurata relazione resa alla Giunta.

  Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Sgarbi, oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Viterbo – Giudice monocratico della Sezione dibattimentale penale –, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva la proposta del relatore secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento penale in esame si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

  Si intende quindi che la Giunta dia mandato al relatore stesso a predisporre la relazione per l'Assemblea nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi.