Doc. IV-ter, N. 15-A
RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatrice: DONDI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
nei confronti di
VITTORIO SGARBI
(deputato all'epoca dei fatti)
(procedimento n. 3659/2021 RG – atto di citazione del dottor Giuseppe Lombardo)
PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI CATANZARO – SECONDA SEZIONE CIVILE
il 15 novembre 2023
Presentata alla Presidenza il 3 luglio 2025
Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni sottopone alla valutazione dell'Assemblea una proposta di deliberazione in materia di insindacabilità conseguente alla richiesta che il Tribunale di Catanzaro (seconda sezione civile) ha inviato alla Camera il 15 novembre 2023. Tale richiesta trae origine da un atto di citazione del 1° ottobre 2021, promosso dal dott. Giuseppe Lombardo nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, e di diverse testate giornalistiche online. L'atto di citazione si fonda sulla contestazione di condotte asseritamente diffamatorie perpetrate attraverso la pubblicazione e la diffusione di dichiarazioni ritenute gravemente lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, magistrato impegnato in delicate indagini antimafia, tra cui quella nota come «Operazione Breakfast».
1. Sintesi dei fatti all'origine della richiesta di deliberazione proveniente dal Tribunale di Catanzaro.
Quanto ai fatti che sono all'origine della richiesta del Tribunale di Catanzaro, il dott. Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, lamenta che, nel corso dello svolgimento di indagini a carico di vari imputati, l'on. Sgarbi avrebbe utilizzato la propria posizione pubblica per diffondere dichiarazioni dal contenuto asseritamente denigratorio, successivamente riprese da talune testate giornalistiche quali La Rampa.it, Il Dispaccio, Strill.it e Strettoweb News Sicilia e Calabria.
In particolare l'attore sottolinea che, in un post pubblicato sulla pagina Facebook il 4 aprile 2019, l'on. Sgarbi ha condiviso – corredandolo del relativo collegamento ipertestuale – un articolo della testata giornalistica online «LaRampa.it». In tale articolo sono citate alcune dichiarazioni attribuite allo stesso ex deputato, le quali sono a loro volta contenute in un atto di sindacato ispettivo dell'on. Sgarbi che, ancorché già predisposto e divulgato all'epoca dei fatti, è stato poi formalmente presentato alla Camera solo nel corso dell'anno 2021 (si tratta dell'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610). L'articolo di giornale divulgato online cita in particolare alcuni passaggi del predetto atto ispettivo in cui l'ex deputato in parola ha affermato che «il Procuratore Aggiunto Giuseppe Lombardo ... in spregio alle più elementari regole del diritto internazionale, in palese violazione delle leggi italiane e libanesi, ha disposto indagini sul territorio di uno Stato sovrano senza averne alcun potere, in maniera clamorosamente abusiva e dunque illegale (anche in violazione del Trattato Bilaterale, tutt'ora vigente, con il Libano) ed in particolare disponendo, tramite personale di forze dell'ordine di stanza presso la nostra ambasciata a Beirut, appostamenti presso la residenza del signor Vincenzo Speziali, e sottoponendo ad intercettazioni telefoniche (anche queste abusive), in violazione delle reti di telecomunicazioni libanesi, non solo le utenze di Speziali ma anche quelle della consorte Joumana Raymond Rizk (cittadina libanese)».
Si rammenta, inoltre, che il post del 2019 è accompagnato da una didascalia che recita testualmente: «Dalla DDA di Reggio gravi abusi sull'imprenditore Vincenzo Speziali. Violata, inoltre, la sovranità del Libano: accessi abusivi alle sue reti telefoniche».
2. Le posizioni delle parti.
Nell'atto di citazione il dott. Giuseppe Lombardo censura la portata asseritamente lesiva delle affermazioni dell'on. Sgarbi, evidenziando come le stesse non potrebbero rientrare né nell'esercizio di una legittima critica, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, né nell'alveo delle prerogative riconosciute ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Carta fondamentale.
In particolare, l'attore evidenzia l'impatto diffamatorio diretto sulla sua reputazione, affermando che le dichiarazioni in questione sarebbero prive di fondamento e avrebbero gravemente leso la sua onorabilità. Inoltre, il ricorrente osserva che le considerazioni dell'on. Sgarbi non sarebbero supportate da atti parlamentari, in quanto l'interrogazione citata dalle testate online non sarebbe mai stata formalmente Pag. 3depositata presso questo ramo del Parlamento.
Ad avviso dell'on. Sgarbi, invece, le affermazioni rivolte al dottor Lombardo, sebbene connotate da toni fortemente critici, non si sarebbero mai tradotte in insulti gratuiti ma, trattando questioni di indubbio interesse pubblico, sarebbero state rese in un contesto marcatamente politico e non personale, e così rientrerebbero piuttosto nell'ambito della legittima espressione del pensiero politico.
Per quanto attiene più specificamente alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'on. Sgarbi evidenzia che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610 – atto tipico dell'attività parlamentare – pur essendo stata formalmente presentata in data successiva ai fatti oggetto di giudizio, farebbe comunque riferimento alla medesima vicenda. Ciò confermerebbe, a suo avviso, l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni parlamentari. In altri termini, la redazione e la successiva presentazione dell'interrogazione a risposta scritta costituirebbero, ad avviso della difesa, l'espressione concreta dell'esercizio del sindacato ispettivo da parte dell'onorevole Sgarbi, rendendo non rilevante il momento temporale della sua formalizzazione.
3. Sulla sussistenza del nesso funzionale. Recenti decisioni della Giunta per le autorizzazioni e della Corte costituzionale.
Per venire più direttamente alla questione dell'applicabilità al caso di specie della prerogativa della insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si sottopongono alle valutazioni dell'Assemblea le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, sembra opportuno sottolineare quella che appare come una assoluta peculiarità del caso in esame, vale a dire che a essere ritenute diffamatorie non sono – come sovente accade – delle «comuni» affermazioni extra moenia di un parlamentare contenute in un contributo pubblicato sui social network o rese nel corso di un'intervista o di una trasmissione televisiva. Diversamente, all'origine della richiesta di risarcimento del danno in sede civile da parte del dott. Lombardo sono direttamente le dichiarazioni presenti in una interrogazione parlamentare, formulata dall'on. Sgarbi – nella sua integrità testuale – già nel mese di aprile del 2019.
L'ulteriore specificità della questione risiede poi nel fatto che l'on. Sgarbi ha formalmente depositato tale interrogazione (interrogazione a risposta scritta n. 4/09610) solo nel mese di giugno del 2021.
Pertanto, posto che – data la peculiarità del caso – sussiste una piena coincidenza testuale tra le affermazioni contenute nell'interrogazione e quelle censurate nell'atto di citazione civile, il quesito giuridico-costituzionale cui l'Assemblea è chiamata a rispondere è il seguente: se la formulazione, nel mese di aprile del 2019, della menzionata interrogazione a risposta scritta – seguita immediatamente dalla divulgazione sulla stampa dei suoi contenuti e, dopo circa due anni, dalla sua formale presentazione alla Camera – possa considerarsi connessa alle funzioni parlamentari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La soluzione che propone la Giunta è affermativa e si basa sulle seguenti considerazioni.
In primo luogo e in via generale, sembra opportuno richiamare anche nel caso in esame l'esigenza – più volte ribadita da questa Giunta nel corso della corrente legislatura – di pervenire a un criterio ermeneutico dell'insindacabilità dei parlamentari che superi la mera ricerca formale dello specifico atto tipico pregresso. In particolare, si ricorda come la Giunta abbia sottolineato più volte la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non appare adeguato alle esigenze di un dibattito politico in cui il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i mezzi di comunicazione pubblica propri della società attuale; mezzi che, spesso, sono caratterizzati dalla necessità di immediatezza della comunicazione, difficilmente conciliabile con il suddetto formalismo (v. DOC IV-TER 3-A – DOC IV-TER 11-A).Pag. 4
È stato poi rilevato che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto senza dover necessariamente intervenire in via preventiva nelle sedi istituzionali. D'altra parte, tale esigenza è stata colta dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2018, ove è stato evidenziato che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
In secondo luogo occorre ricordare che, anche prima della svolta giurisprudenziale intervenuta con le sentenze n.n. 104 e 194 del 2024 (sulle quali si tornerà a breve), la Corte costituzionale ha costantemente affermato che la guarentigia dell'insindacabilità parlamentare possa essere riconosciuta anche nei casi in cui le dichiarazioni extra moenia, oggetto del giudizio civile o penale, siano collegate alla cosiddetta attività parlamentare atipica, vale a dire a quelle iniziative dei parlamentari che, pur non essendo specificamente previste dai regolamenti interni, costituiscono nondimeno il risultato di un concreto ed effettivo esercizio di attribuzioni parlamentari. In questo contesto la Consulta – ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – ha ritenuto, ad esempio, che costituisca espressione della funzione parlamentare (ancorché innominata) l'invio di una lettera da un senatore al Presidente della Commissione di appartenenza (sentenze n. 219 del 2003 e n. 298 del 2004) nonché la trasmissione una comunicazione da un deputato al Presidente del proprio Gruppo (sentenza n. 298 del 2004). La medesima Corte ha inoltre affermato la rilevanza, ai fini dell'insindacabilità, di una mera richiesta di interrogazione presentata alla Camera, poi dichiarata inammissibile dal Presidente (e quindi mai pubblicata). Al riguardo, il Giudice delle leggi ha infatti sostenuto che «l'ampiezza dei criteri del controllo preventivo del Presidente sul contenuto degli atti di iniziativa dei singoli deputati impedisce di considerare di per sé estranea all'esercizio delle funzioni del parlamentare una interrogazione presentata, per il solo fatto che essa sia stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla norma regolamentare». Ciò che conta è, secondo la Consulta, «che si riconosca la riconducibilità, in concreto, all'esercizio delle funzioni parlamentari dell'atto di iniziativa compiuto»; dal che consegue che «la divulgazione di quest'ultimo, pur avvenuta prima del vaglio di ammissibilità del Presidente di Assemblea, non fa venir meno l'insindacabilità dell'opinione espressa» (sentenza n. 379 del 2003).
In terzo luogo va ricordata, anche in questa sede, la rilevanza del mutamento giurisprudenziale segnato dalle sentenze della Corte costituzionale n.n. 104 e 194 del 2024. Come già evidenziato in altre occasione, tali decisioni appaiono particolarmente significative per ciò che attiene alla tematica in parola, in quanto i giudici costituzionali:
a) hanno in generale chiarito che possono considerarsi protette dall'«ombrello» della insindacabilità – ancorché non precedute da una specifica attività parlamentare tipica – «quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare. Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'art. 67 Cost., costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.» (sentenza n. 104 del 2024);
b) hanno esplicitamente dequotato i noti requisiti della «coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia», nonché della Pag. 5«sostanziale contestualità temporale» tra la prima e la seconda, da «elementi costitutivi» a semplici «indici rivelatori» della esimente prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
c) hanno ribadito che l'insindacabilità «può, in casi particolari, trovare applicazione anche a dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare». Ciò, in quanto l'attività compiuta nell'esercizio del mandato «per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative». In particolare, nella sentenza n. 194 del 2024 – per la prima volta – gli stessi giudici della Consulta hanno dato concreta attuazione a tale principio, fino a quel momento enunciato a livello solamente teorico. Nella specie, nel confermare la legittimità della decisione assunta all'unanimità dal Senato, essi hanno ritenuto coperte dalla guarentigia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione alcune dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso (già Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle al Senato nella XVIII legislatura) che – pur non riferendosi a precedenti atti istituzionali – si concretizzavano, nella sostanza, in una attività di sindacato ispettivo, sia pure svolta extra moenia. Anche in questo caso peraltro – come in quello oggi all'esame dell'Assemblea – le affermazioni del sen. Giarrusso, che si concludevano con una critica alle scelte compiute dal Ministro della Giustizia in ordine ai vertici del Ministero stesso, contenevano rimproveri molto aspri all'operato di un magistrato, che veniva accusato di aver favorito la scarcerazione di numerosi mafiosi in cambio della fine di pericolose rivolte in alcuni penitenziari e di aver chiesto l'archiviazione di una importante indagine penale per ottenere una prestigiosa nomina al Ministero.
4. Conclusioni. Proposta di insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi.
Alla luce delle riflessioni che precedono e applicando al caso di specie anche le innovative coordinate interpretative definite di recente dalla Corte costituzionale, è possibile concludere – ad avviso della Giunta – che le affermazioni concernenti il dott. Lombardo, contenute nella interrogazione dell'on. Sgarbi, siano chiaramente connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché il testo dell'interrogazione (comunque completo in tutti suoi punti già nel mese di aprile del 2019) sia stato depositato alla Camera solo due anni dopo la sua redazione. A sostegno di tale conclusione, si evidenzia quanto segue:
a) Innanzitutto, appare rispettata l'indicazione fornita dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 104 del 2024. Come ricordato in precedenza, in tale decisione la Corte ha affermato che sono coperte dalla insindacabilità quelle opinioni che, «inserite in un contesto politico», risultino «strumentali all'esercizio della funzione parlamentare» ed esprimano, nel quadro di una democrazia pluralista, istanze e interessi pubblici, orientandoli verso una mediazione conforme all'interesse generale, come espressione della rappresentanza nazionale sancita dall'art. 67 Cost.
Ebbene, nel caso che ci occupa, è evidente che le affermazioni contenute nella interrogazione predisposta nel 2019 dall'on. Sgarbi siano state funzionalmente strumentali al successivo esercizio di un'attività parlamentare classicamente intesa, qual è la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo. Ad avviso della Giunta, pertanto, la predisposizione di una interrogazione parlamentare in tutti i suoi dettagli scritti – successivamente perfezionata mediante il deposito presso la Camera di appartenenza – rappresenta un atto preparatorio qualificato che appare rientrare esso stesso nell'ambito dell'esercizio del sindacato ispettivo e meritare la medesima tutela giuridica. A quanto già osservato, occorre ulteriormente aggiungere che le dichiarazioni oggetto di esame – indipendentemente dalla condivisione o meno del loro contenuto – Pag. 6affrontano tematiche di indubbia rilevanza pubblica. In particolare, esse richiamano l'attenzione su questioni sensibili quali i possibili abusi ai danni del cittadino da parte della magistratura inquirente, specie nell'impiego di strumenti investigativi caratterizzati da un'elevata invasività, con evidenti implicazioni sul piano delle garanzie individuali e del bilanciamento tra poteri. Va inoltre sottolineato che, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il linguaggio utilizzato dall'on. Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dott. Lombardo, risulta improntato a continenza espressiva, correttezza formale e rispetto delle norme regolamentari. In particolare, esso appare pienamente conforme ai criteri di rispettosità e misura previsti dagli articoli 59 e 139-bis del Regolamento della Camera.
b) In secondo luogo, applicando al caso di specie il principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2024 (caso Giarrusso) – la quale ha ritenuto riconducibile a un sostanziale esercizio di attività di sindacato ispettivo anche l'esternazione di talune dichiarazioni verbali rese nel corso di un'intervista giornalistica online, anche se esse non risultavano direttamente collegate a precedenti atti parlamentari – si può fondatamente sostenere, a fortiori, che le affermazioni dell'on. Sgarbi, essendo integralmente contenute in una interrogazione parlamentare formalmente già compiuta in tutti i suoi elementi e scritta secondo le modalità tipiche di tale atto, costituiscano esse stesse espressione diretta dell'attività di sindacato ispettivo, ancorché il deposito del testo alla Camera sia intervenuto tempo dopo. Tali dichiarazioni, pertanto, devono essere considerate parte integrante dell'esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, pienamente tutelate dal regime di insindacabilità previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In questa prospettiva, il nesso funzionale tra le affermazioni in oggetto e l'attività ispettiva risulta non solo evidente, ma strutturalmente connaturato, in re ipsa, alla dinamica del controllo politico-parlamentare che il singolo deputato esercita anche attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento della Camera.
Per tale ragione – nel momento in cui si riconosce che l'on. Sgarbi, nel redigere e divulgare il testo dell'interrogazione (comunque completa in tutti i suoi aspetti), stava già esercitando, ancor prima della presentazione alla Camera, una prerogativa fondamentale connessa alle sue funzioni parlamentari – perde di rilievo la questione della tempestività della formalizzazione definitiva dell'atto alla Camera (comunque avvenuta nel 2021). D'altra parte, secondo il più recente orientamento della Corte costituzionale sopra ricordato, «deve escludersi una rigida applicazione dell'indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, [che] trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare “l'esercizio delle funzioni”» (così la sentenza n. 104 del 2024).
Per i motivi sopra esposti la Giunta per le autorizzazioni propone all'Assemblea di stabilire che le opinioni espresse dall'on. Sgarbi costituiscano espressione della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Daniela DONDI, relatrice.
Pag. 7ALLEGATO
Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 16 aprile, 28 maggio, 11 e 25 giugno 2025
Mercoledì 16 aprile 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15).
(Esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'avvio dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro (RG 3659/2021 – DOC IV-ter n. 15). Si tratta di un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione promosso dal dott. Giuseppe Lombardo, già sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione a talune dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook dell'on. Sgarbi nel 2021. In proposito, segnala peraltro che il Tribunale di Catanzaro ha fissato la prossima udienza per la precisazione delle conclusioni il 14 luglio prossimo.
Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Dondi, cui cede la parola per l'introduzione del caso.
Daniela DONDI (FdI), relatrice, riferisce che il procedimento nell'ambito del quale è stata trasmessa la richiesta di deliberazione, di cui oggi la Giunta inizia l'esame, trae origine da un atto di citazione del 1° ottobre 2021, promosso dal dott. Giuseppe Lombardo nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, e di diverse testate giornalistiche online. Tale atto di citazione si fonda sulla contestazione di condotte asseritamente diffamatorie perpetrate attraverso la pubblicazione e la diffusione di dichiarazioni ritenute gravemente lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, magistrato impegnato in delicate indagini antimafia, tra cui quella nota come «Operazione Breakfast».
Evidenzia in particolare che il dott. Lombardo, già sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, lamenta che, nel corso di svolgimento di indagini a carico di vari imputati, l'on. Sgarbi avrebbe utilizzato la propria posizione pubblica per diffondere dichiarazioni dal contenuto asseritamente denigratorio, successivamente riprese da talune testate giornalistiche quali La Rampa.it, Il Dispaccio, Strill.it e Strettoweb News Sicilia e Calabria.
Per venire alla descrizione dei fatti all'origine della richiesta in esame, fa presente che in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 4 aprile 2019 l'on. Sgarbi ha condiviso – corredandolo del relativo collegamento ipertestuale – un articolo della testata giornalistica online «LaRampa.it». In tale articolo sono citate alcune dichiarazioni attribuite allo stesso ex deputato, le quali sarebbero a loro volta contenute in un atto di sindacato ispettivo che – come specificherà meglio a breve – è stato poi effettivamente presentato solo nel corso dell'anno 2021. L'articolo cita in particolare alcuni passaggi dell'atto ispettivo dell'on. Sgarbi in cui questi avrebbe affermato, già nel 2019, che «il Procuratore Aggiunto Giuseppe Lombardo ... in spregio alle più elementari regole del diritto internazionale, in palese violazione delle leggi italiane e libanesi, ha Pag. 8disposto indagini sul territorio di uno Stato sovrano senza averne alcun potere, in maniera clamorosamente abusiva e dunque illegale (anche in violazione del Trattato Bilaterale, tutt'ora vigente, con il Libano) ed in particolare disponendo, tramite personale di forze dell'ordine di stanza presso la nostra ambasciata a Beirut, appostamenti presso la residenza del signor Vincenzo Speziali, e sottoponendo ad intercettazioni telefoniche (anche queste abusive), in violazione delle reti di telecomunicazioni libanesi, non solo le utenze di Speziali ma anche quelle della consorte Joumana Raymond Rizk (cittadina libanese)».
Il post del 2019 è inoltre accompagnato da una didascalia in cui testualmente si afferma: «Dalla DDA di Reggio gravi abusi sull'imprenditore Vincenzo Speziali. Violata, inoltre, la sovranità del Libano: accessi abusivi alle sue reti telefoniche».
Sottolinea quindi come il cuore della contestazione contenuta nell'atto di citazione si incentri sulla pubblicazione, nel mese di aprile del 2019, di una serie di affermazioni asseritamente contenute in un atto di sindacato ispettivo dell'on. Sgarbi, che hanno attribuito al dott. Lombardo condotte illecite, abusi di potere e gravi violazioni di norme internazionali nella gestione delle indagini relative a un filone d'inchiesta.
Ricorda che l'atto di citazione si sofferma in maniera approfondita sulla natura e sulla portata lesiva di tali affermazioni, evidenziando come le stesse non potrebbero rientrare nell'esercizio di una legittima critica né nell'alveo delle prerogative riconosciute ai membri del Parlamento. Con specifico riferimento alla posizione dell'on. Sgarbi, la difesa dell'attore richiama la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, sottolineando però come l'art. 68 della Costituzione non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie. Viene rilevato, infatti, che le dichiarazioni diffuse da Sgarbi non troverebbero corrispondenza in alcun atto di sindacato ispettivo, posto che quello menzionato dalle testate giornalistiche non sarebbe mai stato presentato alla Camera di appartenenza.
Riferisce inoltre che l'atto di citazione richiama la costante elaborazione giurisprudenziale in materia di diffamazione a mezzo stampa e diritto di critica, distinguendo quest'ultimo dall'insulto gratuito e dall'attribuzione di fatti inesistenti o artatamente distorti. Si evidenzia come il diritto di critica, per essere legittimamente esercitato, debba fondarsi su una ricostruzione veritiera dei fatti e rispettare il requisito della continenza espressiva. Nel caso di specie, le dichiarazioni diffuse da Sgarbi e dalle testate convenute supererebbero ampiamente tali limiti, traducendosi in un'aggressione alla reputazione e all'integrità professionale del magistrato, priva di alcuna base fattuale attendibile.
Con specifico riferimento alle testate giornalistiche convenute, l'atto di citazione insiste sulla responsabilità dei direttori nella diffusione di contenuti diffamatori, richiamando l'orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità editoriale e doveri di verifica della veridicità delle informazioni pubblicate. Si evidenzia, in particolare, come la pubblicazione acritica delle dichiarazioni di Sgarbi, senza alcun riscontro obiettivo o verifica delle fonti, configurerebbe una grave violazione dei principi deontologici dell'informazione e una condotta suscettibile di rilievo sia in sede civile che penale.
Sul piano delle conseguenze giuridiche, l'atto di citazione formula una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal dott. Lombardo, da liquidarsi in via equitativa sulla base dei parametri consolidati dalla giurisprudenza. In particolare, si sottolinea come la gravità dell'offesa e la risonanza mediatica delle dichiarazioni diffamatorie avrebbero arrecato un pregiudizio significativo alla reputazione e all'autorevolezza professionale del magistrato, con potenziali ripercussioni anche sul piano disciplinare. L'atto quantifica il danno in una somma pari a 200.000 euro, richiedendo altresì l'ordine di rimozione delle pubblicazioni diffamatorie dai siti web e dai social network, Pag. 9nonché la pubblicazione della sentenza su testate a diffusione nazionale.
Evidenzia quindi che, nella comparsa di costituzione e risposta, il difensore dell'on. Sgarbi contesta la fondatezza della domanda attorea sostenendo che le dichiarazioni stigmatizzate nell'atto di citazione costituiscono espressione – «anche se con toni forti, aspri e coloriti» – di un «legittimo diritto di critica politica». Il difensore osserva, in particolare, che il diritto di critica politica può essere contrassegnato da espressioni pungenti e talvolta anche suggestive, spesso necessarie proprio per richiamare l'attenzione dei lettori, i quali, nell'ambito delle numerose informazioni cui sono esposti, devono poter individuare le notizie più significative. A sostegno di tale tesi il convenuto richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che in alcune pronunce ormai legittimerebbe, nell'ambito dei moderni mezzi di informazione e comunicazione, l'utilizzo di un linguaggio più aggressivo e disinvolto.
Il difensore prosegue eccependo l'improcedibilità della domanda in quanto, essendo il prof. Sgarbi deputato all'epoca dei fatti, le sue dichiarazioni ricadrebbero nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, atteso che le dichiarazioni descritte nell'atto di citazione sarebbero state meramente riproduttive di vicende intra moenia. Nella comparsa di costituzione si sottolinea, in particolare, che l'on. Sgarbi, in esecuzione del mandato parlamentare, aveva criticato aspramente l'indagine oggetto delle citate dichiarazioni extra moenia, presentando interrogazioni e interpellanze e che, in ogni caso, lo stesso aveva da sempre contestato «lo strapotere dei pubblici ministeri».
Nelle conclusioni dell'atto si chiede, dunque, che venga rigettata «la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e/o inammissibile, posto che le dichiarazioni de quibus non costituiscono illecito, né civile e né penale, in quanto scriminate dall'esercizio del diritto di critica, anche politica, ovvero scriminate, e/o non costituenti illecito ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione». Inoltre, nella memoria ex art. 183, primo comma, del codice di procedura civile del 22 ottobre 2022 il difensore dell'on. Sgarbi chiede al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere tra l'ex deputato ed il dott. Lombardo, in ragione dell'intervenuta transazione tra l'attore e gli altri condebitori in solido (ossia le testate giornalistiche online).
Con riguardo all'interrogazione parlamentare cui fa riferimento l'on. Sgarbi nel post pubblicato su Facebook nel mese di aprile 2019, evidenzia che essa risulta formalmente presentata dall'ex deputato in questione il 22 giugno 2021 (si tratta dell'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610).
Nell'interrogazione in questione l'on. Sgarbi afferma che le indagini nei confronti di Vincenzo Speziali e la moglie Joumana Raymond Rizk sono state condotte dalla Dda di Reggio Calabria «con metodi e modalità che risulteranno illegali» e che integrerebbero una «interferenza di potestà di uno Stato sovrano». Infatti – si legge nell'interrogazione – «nonostante la completa estraneità [di Speziali] ai fatti contestati, la Dda di Reggio Calabria, per il tramite del titolare dell'indagine, il Pm Lombardo – che si è sempre rifiutato d'interrogare Speziali, nonostante ripetute richieste dei suoi legali – piuttosto che procedere all'archiviazione, ha tenuto “sospeso” l'indagato, senza alcuna ragione, per ben 4 anni, sostanzialmente costringendolo – per ritornare in Italia – a patteggiare una pena per un reato inesistente, oltre che mai commesso». Nell'interrogazione si sottolinea, infine, che «il sostituto procuratore Lombardo avrebbe disposto e autorizzato accertamenti tecnici investigativi sul territorio di uno Stato straniero, con l'utilizzo di strumenti tecnici in violazione della segretezza delle conversazioni di cittadini stranieri, ponendo in essere, in sostanza, atti illegittimi e vessatori nei confronti di Speziali, come per esempio non aver proceduto all'archiviazione, stante l'assoluta mancanza di prove solo per costringerlo a un patteggiamento». L'interrogazione si conclude con la richiestaPag. 10 al Ministro della giustizia in merito all'opportunità di «disporre una ispezione presso la direzione distrettuale antimafia della procura di Reggio Calabria».
Si riserva infine di formulare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato (ovvero dell'invio delle sue note scritte) nonché del dibattito che seguirà in Giunta.
Enrica ALIFANO (M5S), nel ringraziare l'on. Dondi per la dettagliata relazione, chiede un chiarimento in merito all'atto di sindacato ispettivo da lei menzionato. Domanda, in particolare, se l'interrogazione parlamentare cui fa riferimento l'on. Sgarbi sia stata presentata nel 2019, come sostenuto dallo stesso ex deputato nel post pubblicato su Facebook, o se, invece, l'atto di sindacato ispettivo sia stato effettivamente depositato solo nel 2021.
Daniela DONDI (FdI), relatrice, nel confermare che l'interrogazione parlamentare in questione risulta formalmente presentata dall'on. Sgarbi il 22 giugno 2021, si riserva di verificare se un atto di sindacato ispettivo sullo stesso tema sia stato materialmente presentato anche nel 2019.
Devis DORI, presidente, chiede agli Uffici di verificare se vi sia traccia di un atto di sindacato ispettivo depositato, quanto meno materialmente, nel 2019 dall'on. Sgarbi.
Daniela TORTO (M5S), chiede che venga svolta una verifica anche con riferimento agli interventi di fine seduta svolti dall'on. Sgarbi in aula.
Devis DORI, presidente, non essendovi ulteriori interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta cui potrà partecipare anche l'on. Sgarbi per fornire i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'art. 18 del Regolamento. In alternativa, l'ex deputato in questione potrà inviare note scritte anche per il tramite del proprio difensore.
Mercoledì 28 maggio 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro (RG 3659/2021 – DOC. IV-ter, n. 15). Si tratta di un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione promosso dal dott. Giuseppe Lombardo, già sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione a talune dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook dell'on. Sgarbi nel 2021.
Sulla questione ha affidato l'incarico di relatore all'on. Dondi, che ha introdotto la questione della seduta del 16 aprile scorso.
Segnala inoltre che, con comunicazione inviata via e-mail alla Giunta il 21 maggio scorso, il legale dell'on. Sgarbi ha inviato note scritte ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, che chiede all'on. Dondi di sintetizzare per la Giunta. Il testo integrale di tali note è a disposizione per la consultazione.
Daniela DONDI (FdI), relatrice, ribadisce che l'avvocato Cicconi, difensore dell'onorevole Sgarbi, ha trasmesso alla Giunta alcune note scritte ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.
In tali comunicazioni, il legale ha innanzitutto sostenuto che le affermazioni rivolte dall'onorevole Sgarbi al dottor Lombardo, sebbene connotate da toni fortemente critici, non si sarebbero mai tradotte in insulti gratuiti, rientrando piuttosto nell'ambitoPag. 11 della legittima espressione del pensiero politico.
Ha osservato, inoltre, che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610 – atto tipico dell'attività parlamentare – pur essendo stata formalmente presentata in data successiva ai fatti oggetto di giudizio, farebbe comunque riferimento alla medesima vicenda. Tale discrasia temporale sarebbe imputabile, secondo la difesa, a un mero errore materiale, attribuibile a una mera dimenticanza dell'on. Sgarbi. Ciò confermerebbe, a suo avviso, l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni parlamentari.
Il medesimo difensore ha ulteriormente evidenziato come l'onorevole Sgarbi – da lungo tempo impegnato, anche attraverso iniziative legislative, su tematiche concernenti il presunto eccesso di potere delle Procure e i supposti abusi da queste commessi – avrebbe rilasciato le dichiarazioni oggetto del presente procedimento in un contesto marcatamente politico e non personale, trattando questioni di indubbio interesse pubblico. Pertanto, secondo tale ricostruzione, non sarebbe stata necessaria una riconduzione formale delle dichiarazioni a un atto di sindacato ispettivo.
In tale ottica, la difesa ritiene che il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese e l'attività parlamentare debba considerarsi comunque integrato; e ciò, in forza di un criterio sostanziale piuttosto che meramente formale. La successiva presentazione dell'interrogazione parlamentare costituirebbe, in tale prospettiva, una conferma evidente di tale collegamento.
Nelle medesime note, viene quindi richiamato l'orientamento consolidato della Giunta, secondo cui la verifica dell'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione non deve essere ancorata esclusivamente all'esistenza formale di un atto parlamentare tipico, bensì deve fondarsi su una valutazione concreta e contestualizzata, soprattutto nei casi – come quello in esame – in cui le dichiarazioni siano riconducibili a una polemica di natura eminentemente politica.
Nel caso di specie, la redazione e la successiva presentazione dell'interrogazione a risposta scritta costituirebbero, ad avviso della difesa, l'espressione concreta dell'esercizio del sindacato ispettivo da parte dell'onorevole Sgarbi, rendendo non rilevante il momento temporale della sua formalizzazione. A supporto di tale impostazione, viene richiamata la sentenza n. 133 del 2018 della Corte costituzionale, nella quale si afferma che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il legale dell'onorevole Sgarbi ha quindi chiesto che la Giunta voglia dichiarare, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'ex deputato nell'ambito della vicenda in oggetto.
A conclusione del suo intervento, infine riferisce che, a seguito dell'invito formulatole da alcuni componenti della Giunta nel corso della precedente seduta, ha effettuato una verifica presso il Servizio Assemblea. Al riguardo fa presente che, all'esito di tale verifica, è emerso che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610 – che è caratterizzata da una sostanziale coincidenza contenutistica con le dichiarazioni oggetto del giudizio civile – è stata presentata dall'onorevole Sgarbi in data 22 giugno 2021. Non risultano agli atti ulteriori interventi o iniziative parlamentari, precedenti a tale data, aventi contenuto analogo.
Devis DORI, presidente, ritiene opportuno ribadire, come precisato dalla relatrice, che la discrasia temporale tra le dichiarazioni contestate e la data di effettiva presentazione dell'atto di sindacato ispettivo dipende solo dal fatto che l'onorevole Sgarbi ha formalmente presentato tale atto a distanza di tempo rispetto al momento in cui egli ha formulato le dichiarazioni oggetto del giudizio.Pag. 12
Non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta nella quale la relatrice – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.
Mercoledì 11 giugno 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro (RG 3659/2021 – Doc. IV-ter, n. 15). Si tratta di un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione promosso dal dott. Giuseppe Lombardo, già sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione a talune dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook dell'on. Sgarbi nel 2019.
Rammenta ancora di aver affidato l'incarico di relatrice all'on. Dondi, che ha introdotto la questione della seduta del 16 aprile scorso e, nella seduta del 28 maggio, ha sintetizzato le note scritte inviate dall'on. Sgarbi tramite il suo legale di fiducia.
Essendo questa la terza riunione che la Giunta dedica al caso in questione, chiede alla relatrice – come da prassi – se intende formulare alla Giunta una proposta di deliberazione.
Daniela DONDI (FdI), relatrice, fa presente che, come concordato nella seduta del 28 maggio scorso, intende sottoporre all'attenzione della Giunta una proposta in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che il Tribunale di Catanzaro (seconda Sezione civile) ha inviato alla Camera il 15 novembre 2023. Tale richiesta trae origine da un atto di citazione del 1° ottobre 2021, promosso dal dott. Giuseppe Lombardo nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, e di diverse testate giornalistiche online. Tale atto di citazione si fonda sulla contestazione di condotte asseritamente diffamatorie perpetrate attraverso la pubblicazione e la diffusione di dichiarazioni ritenute gravemente lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, magistrato impegnato in delicate indagini antimafia, tra cui quella nota come «Operazione Breakfast».
1. Sintesi dei fatti all'origine della richiesta di deliberazione proveniente dal Tribunale di Catanzaro.
Quanto ai fatti che sono all'origine della richiesta del Tribunale di Catanzaro, ricorda che il dott. Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, lamenta che, nel corso di svolgimento di indagini a carico di vari imputati, l'on. Sgarbi avrebbe utilizzato la propria posizione pubblica per diffondere dichiarazioni dal contenuto asseritamente denigratorio, successivamente riprese da talune testate giornalistiche quali La Rampa.it, Il Dispaccio, Strill.it e Strettoweb News Sicilia e Calabria.
Come riportato nel suo intervento del 16 aprile scorso, desidera sottolineare in particolare che, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook il 4 aprile 2019, l'on. Sgarbi ha condiviso – corredandolo del relativo collegamento ipertestuale – un articolo della testata giornalistica online «LaRampa.it». In tale articolo sono citate alcune dichiarazioni attribuite allo stesso ex deputato, le quali sono a loro volta contenute in un atto di sindacato ispettivo dell'on. Sgarbi che, ancorché già predisposto e divulgato all'epoca dei fatti, è stato poi formalmente presentato alla Camera solo nel corso dell'anno 2021 (si tratta dell'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610). L'articolo di giornale divulgato online cita in particolare alcuni passaggi del predetto Pag. 13atto ispettivo in cui l'ex deputato in parola ha affermato che «il Procuratore Aggiunto Giuseppe Lombardo ... in spregio alle più elementari regole del diritto internazionale, in palese violazione delle leggi italiane e libanesi, ha disposto indagini sul territorio di uno Stato sovrano senza averne alcun potere, in maniera clamorosamente abusiva e dunque illegale (anche in violazione del Trattato Bilaterale, tutt'ora vigente, con il Libano) ed in particolare disponendo, tramite personale di forze dell'ordine di stanza presso la nostra ambasciata a Beirut, appostamenti presso la residenza del signor Vincenzo Speziali, e sottoponendo ad intercettazioni telefoniche (anche queste abusive), in violazione delle reti di telecomunicazioni libanesi, non solo le utenze di Speziali ma anche quelle della consorte Joumana Raymond Rizk (cittadina libanese)».
Rammenta, inoltre, che il post del 2019 è accompagnato da una didascalia che recita testualmente: «Dalla DDA di Reggio gravi abusi sull'imprenditore Vincenzo Speziali. Violata, inoltre, la sovranità del Libano: accessi abusivi alle sue reti telefoniche».
2. Le posizioni delle parti.
Per quanto riguarda le tesi sostenute dalle parti in causa, espone quanto segue.
Nell'atto di citazione il dott. Giuseppe Lombardo censura la portata asseritamente lesiva delle affermazioni dell'on. Sgarbi, evidenziando come le stesse non potrebbero rientrare né nell'esercizio di una legittima critica, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, né nell'alveo delle prerogative riconosciute ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Carta fondamentale. In particolare, l'attore evidenzia l'impatto diffamatorio diretto sulla sua reputazione, affermando che le dichiarazioni in questione sono prive di fondamento e hanno gravemente leso la sua onorabilità. Inoltre, il ricorrente osserva che le considerazioni dell'on. Sgarbi non sarebbero supportate da atti parlamentari, in quanto l'interrogazione citata dalle testate online non sarebbe mai stata formalmente depositata presso questo ramo del Parlamento.
Ad avviso dell'on. Sgarbi, invece, le affermazioni rivolte al dottor Lombardo, sebbene connotate da toni fortemente critici, non si sarebbero mai tradotte in insulti gratuiti ma, trattando questioni di indubbio interesse pubblico, sarebbero state rese in un contesto marcatamente politico e non personale, e così rientrerebbero piuttosto nell'ambito della legittima espressione del pensiero politico.
Per quanto attiene più specificamente alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'on. Sgarbi evidenzia che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610 – atto tipico dell'attività parlamentare – pur essendo stata formalmente presentata in data successiva ai fatti oggetto di giudizio, farebbe comunque riferimento alla medesima vicenda. Ciò confermerebbe, a suo avviso, l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni parlamentari. In altri termini, la redazione e la successiva presentazione dell'interrogazione a risposta scritta costituirebbero, ad avviso della difesa, l'espressione concreta dell'esercizio del sindacato ispettivo da parte dell'onorevole Sgarbi, rendendo non rilevante il momento temporale della sua formalizzazione.
Per ulteriori approfondimenti in ordine ai fatti che sono all'origine del giudizio e quindi della richiesta proveniente dal Tribunale di Catanzaro nonché alle posizioni delle parti – che in questa sede ha riepilogato in maniera sintetica – rinvia alle sue precedenti relazioni del 16 aprile e del 28 maggio scorsi.
3. Sulla sussistenza del nesso funzionale. Gli orientamenti interpretativi recentemente assunti dalla Giunta per le autorizzazioni e dalla Corte costituzionale.
Per venire più direttamente alla questione dell'applicabilità al caso di specie della prerogativa della insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sottopone alle valutazioni della Giunta le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, le sembra opportuno sottolineare quella che appare una assoluta Pag. 14peculiarità del caso in esame, vale a dire che a essere ritenute diffamatorie non sono – come sovente accade – delle «comuni» affermazioni extra moenia di un parlamentare contenute in un contributo pubblicato sui social network o rese nel corso di un'intervista o di una trasmissione televisiva. Diversamente, all'origine della richiesta di risarcimento del danno in sede civile da parte del dott. Lombardo sono direttamente le dichiarazioni presenti in una interrogazione, formulata dall'on. Sgarbi – nella sua integrità testuale – già nel mese di aprile del 2019.
L'ulteriore specificità della questione risiede poi nel fatto che l'on. Sgarbi ha formalmente depositato tale interrogazione (interrogazione a risposta scritta n. 4/09610) solo nel mese di giugno del 2021.
Pertanto, posto che – data la peculiarità del caso – sussiste una piena coincidenza testuale tra le affermazioni contenute nell'interrogazione e quelle censurate nell'atto di citazione civile, il quesito giuridico-costituzionale cui la Giunta è chiamata a rispondere è il seguente: se la formulazione, nel mese di aprile del 2019, della menzionata interrogazione a risposta scritta – seguita immediatamente dalla divulgazione sulla stampa dei suoi contenuti e, dopo circa due anni, dalla sua formale presentazione alla Camera – possa considerarsi connessa alle funzioni parlamentari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La soluzione che propone alla Giunta è affermativa e si basa sulle seguenti considerazioni.
In primo luogo e in via generale, le sembra opportuno richiamare anche nel caso in esame l'esigenza – più volte ribadita da questa Giunta nel corso della corrente legislatura – di pervenire a un criterio ermeneutico dell'insindacabilità dei parlamentari che superi la mera ricerca formale dello specifico atto tipico pregresso. In particolare, ricorda come la Giunta abbia sottolineato più volte la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non appare adeguato alle esigenze di un dibattito politico in cui il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i mezzi di comunicazione pubblica propri della società attuale; mezzi che, spesso, sono caratterizzati dalla necessità di immediatezza della comunicazione, difficilmente conciliabile con il suddetto formalismo (v. Doc. IV-ter, n. 3-A – Doc. IV-ter, n. 11-A).
È stato poi rilevato che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto senza dover necessariamente intervenire in via preventiva nelle sedi istituzionali. D'altra parte, tale esigenza è stata colta dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2018, ove è stato evidenziato che «non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
In secondo luogo ricorda che, anche prima della svolta giurisprudenziale intervenuta con le sentenze n.n. 104 e 194 del 2024 (sulle quali tornerà a breve), la Corte costituzionale ha costantemente affermato che la guarentigia dell'insindacabilità parlamentare possa essere riconosciuta anche nei casi in cui le dichiarazioni extra moenia, oggetto del giudizio civile o penale, siano collegate alla cosiddetta attività parlamentare atipica, vale a dire a quelle iniziative dei parlamentari che, pur non essendo specificamente previste dai regolamenti interni, costituiscono nondimeno il risultato di un concreto ed effettivo esercizio di attribuzioni parlamentari. In questo contesto la Consulta – ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – ha ritenuto, ad esempio, che costituisca espressione della funzione parlamentare (ancorché innominata) l'invio di una lettera da un senatore al Presidente della Commissione di appartenenza (sentenze n. 219 del 2003 e n. 298 del 2004) nonché la trasmissione di una comunicazione da un deputato al Presidente del proprio Gruppo (sentenza Pag. 15n. 298 del 2004). La medesima Corte ha inoltre affermato la rilevanza, ai fini dell'insindacabilità, di una mera richiesta di interrogazione presentata alla Camera, poi dichiarata inammissibile dal Presidente (e quindi mai pubblicata). Al riguardo, il Giudice delle leggi ha infatti sostenuto che «l'ampiezza dei criteri del controllo preventivo del Presidente sul contenuto degli atti di iniziativa dei singoli deputati impedisce di considerare di per sé estranea all'esercizio delle funzioni del parlamentare una interrogazione presentata, per il solo fatto che essa sia stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla norma regolamentare». Ciò che conta è, secondo la Consulta, «che si riconosca la riconducibilità, in concreto, all'esercizio delle funzioni parlamentari dell'atto di iniziativa compiuto»; dal che consegue che «la divulgazione di quest'ultimo, pur avvenuta prima del vaglio di ammissibilità del Presidente di Assemblea, non fa venir meno l'insindacabilità dell'opinione espressa» (sentenza n. 379 del 2003).
In terzo luogo ritiene opportuno far presente, anche in questa sede, la rilevanza del mutamento giurisprudenziale segnato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 104 e 194 del 2024. Come già evidenziato in occasione di altri interventi svolti in seno a questa Giunta, tali decisioni le sembrano particolarmente significative per ciò che attiene alla tematica in parola, in quanto i giudici costituzionali:
a) hanno in generale chiarito che possono considerarsi protette dall'«ombrello» della insindacabilità – ancorché non precedute da una specifica attività parlamentare tipica – «quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare. Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'art. 67 Cost., costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.» (sentenza n. 104 del 2024);
b) hanno esplicitamente dequotato i noti requisiti della «coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia», nonché della «sostanziale contestualità temporale» tra la prima e la seconda, da «elementi costitutivi» a semplici «indici rivelatori» della esimente prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
c) hanno ribadito che l'insindacabilità «può, in casi particolari, trovare applicazione anche a dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare». Ciò, in quanto l'attività compiuta nell'esercizio del mandato «per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative». In particolare, nella sentenza n. 194 del 2024 – per la prima volta – gli stessi giudici della Consulta hanno dato concreta attuazione a tale principio, fino a quel momento enunciato a livello solamente teorico. Nella specie, nel confermare la legittimità della decisione assunta all'unanimità dal Senato, essi hanno ritenuto coperte dalla guarentigia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione alcune dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso (già Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle al Senato nella XVIII legislatura) che – pur non riferendosi a precedenti atti parlamentari – sono state considerate riconducibili, nella sostanza, all'esercizio di attività di sindacato ispettivo, sia pure svolta extra moenia. Anche in quel caso peraltro – come in quello oggi all'esame della Giunta – le affermazioni del sen. Giarrusso, che si concludevano con una critica alle scelte compiute dal Ministro della Giustizia in ordine ai vertici del Ministero stesso, contenevano rimproveri molto aspri all'operato di un magistrato, che veniva accusato di aver favorito la scarcerazione di numerosi mafiosi in cambioPag. 16 della fine di pericolose rivolte in alcuni penitenziari e di aver chiesto l'archiviazione di una importante indagine penale per ottenere una prestigiosa nomina al Ministero.
4. Conclusioni. Proposta di insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi.
Alla luce delle riflessioni che precedono e applicando al caso di specie anche le innovative coordinate interpretative definite di recente dalla Corte costituzionale, è a suo avviso possibile concludere che le affermazioni concernenti il dott. Lombardo, contenute nella interrogazione dell'on. Sgarbi, siano chiaramente connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché il testo della medesima interrogazione (comunque completo in tutti suoi punti già nel mese di aprile del 2019) sia stato depositato alla Camera solo due anni dopo la sua redazione. A sostegno di tale conclusione, ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
a) Innanzitutto, le sembra rispettata l'indicazione fornita dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 104 del 2024. Come ricordato in precedenza, in tale decisione la Corte ha affermato che sono coperte dalla insindacabilità quelle opinioni che, «inserite in un contesto politico», risultino «strumentali all'esercizio della funzione parlamentare» ed esprimano, nel quadro di una democrazia pluralista, istanze e interessi pubblici, orientandoli verso una mediazione conforme all'interesse generale, come espressione della rappresentanza nazionale sancita dall'art. 67 della costituzione.
Ebbene, nel caso che occupa la Giunta, sembra evidente che le affermazioni contenute nella interrogazione predisposta nel 2019 dall'on. Sgarbi siano state funzionalmente strumentali al successivo esercizio di un'attività parlamentare classicamente intesa, qual è la formale presentazione dell'atto alla Presidenza della Camera. A suo avviso, pertanto, la predisposizione di una interrogazione in tutti i suoi dettagli scritti – successivamente perfezionata mediante il deposito presso la Camera di appartenenza – rappresenta un atto preparatorio qualificato che appare esso stesso rientrare nell'ambito dell'esercizio del sindacato ispettivo e meritare la medesima tutela giuridica. A quanto già osservato, occorre ulteriormente aggiungere che le dichiarazioni oggetto di esame – indipendentemente dalla condivisione o meno del loro contenuto – affrontano tematiche di indubbia rilevanza pubblica. In particolare, esse richiamano l'attenzione su questioni sensibili quali i possibili abusi ai danni del cittadino da parte della magistratura inquirente, specie nell'impiego di strumenti investigativi caratterizzati da un'elevata invasività, con evidenti implicazioni sul piano delle garanzie individuali e del bilanciamento tra poteri. Va inoltre sottolineato che, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il linguaggio utilizzato dall'on. Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dott. Lombardo, risulta improntato a continenza espressiva, correttezza formale e rispetto delle norme regolamentari. In particolare, esso appare pienamente conforme ai criteri di rispettosità e misura previsti dagli articoli 59 e 139-bis del Regolamento della Camera;
b) in secondo luogo, applicando al caso di specie il principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2024 (caso Giarrusso) – la quale ha ritenuto riconducibile a un sostanziale esercizio di attività di sindacato ispettivo anche l'esternazione di talune dichiarazioni verbali rese nel corso di un'intervista giornalistica online, anche se esse non risultavano direttamente collegate a precedenti atti parlamentari – si può fondatamente sostenere, a fortiori, che le affermazioni dell'on. Sgarbi, essendo integralmente contenute in una interrogazione testualmente già compiuta in tutti i suoi elementi e scritta secondo le modalità tipiche di tale atto, costituiscano esse stesse espressione diretta dell'attività di sindacato ispettivo, ancorché il deposito del testo alla Camera sia intervenuto tempo dopo. Tali dichiarazioni, pertanto, devono essere considerate parte integrante dell'esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, pienamente tutelate dal regime Pag. 17di insindacabilità previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In questa prospettiva, il nesso funzionale tra le affermazioni in oggetto e l'attività ispettiva risulta non solo evidente, ma strutturalmente connaturato, in re ipsa, alla dinamica del controllo politico-parlamentare che il singolo deputato esercita anche attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento della Camera.
Per tale ragione – nel momento in cui si riconosce che l'on. Sgarbi, nel redigere e divulgare il testo dell'interrogazione (comunque completa in tutti i suoi aspetti), stava già esercitando, ancor prima della presentazione alla Camera, una prerogativa fondamentale connessa alle sue funzioni parlamentari – perde di rilievo la questione della tempestività della formalizzazione definitiva dell'atto alla Camera (comunque avvenuta nel 2021), come d'altra parte riconosciuto dal più recente orientamento della Corte costituzionale. In base a quest'ultimo, infatti, «deve escludersi una rigida applicazione dell'indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, [che] trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare “l'esercizio delle funzioni”» (così la sentenza n. 104 del 2024).
Per i motivi sopra esposti propone alla Giunta di stabilire che le opinioni manifestate dall'on. Sgarbi costituiscano espressione della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Enrica ALIFANO (M5S), considera necessario sottolineare che un'interrogazione parlamentare può dirsi tale solo all'atto del formale deposito della stessa.
Devis DORI, presidente, ritiene opportuno evidenziare che l'atto di citazione da cui trae origine il procedimento civile promosso dal dott. Giuseppe Lombardo nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi e delle citate testate giornalistiche online è stato presentato il 1° ottobre 2021 e che, invece, l'interrogazione a risposta scritta è stata formalmente depositata dall'ex deputato in questione in data antecedente, e cioè il 22 giugno 2021.
Non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta nella quale la Giunta sarà chiamata a votare la proposta della relatrice.
Mercoledì 25 giugno 2025
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15).
(Seguito dell'esame e conclusione).
Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro (RG 3659/2021 – Doc. IV-ter, n. 15). Si tratta di un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione promosso dal dott. Giuseppe Lombardo, già sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione a talune dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook dell'on. Sgarbi nel 2019.
Rammenta ancora di aver affidato l'incarico di relatrice all'on. Dondi la quale, nella seduta del 16 aprile scorso, ha introdotto la questione; nella seduta del 28 maggio, ha sintetizzato le note scritte inviate dall'on. Sgarbi tramite il suo legale di fiducia e, nella seduta dell'11 giugno scorso, ha proposto alla Giunta di stabilire che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi costituiscano espressione della funzione parlamentare e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.Pag. 18
Nella seduta di oggi, pertanto, la Giunta è chiamata a votare la proposta di insindacabilità della relatrice.
Ciò premesso, invita i colleghi a esprimere le proprie dichiarazioni di voto sulla proposta della relatrice.
Daniela TORTO (M5S) nel preannunciare il voto contrario del Movimento 5 Stelle alla proposta formulata dalla relatrice in favore della insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi, ribadisce che le perplessità sollevate dal proprio Gruppo politico in merito alla vicenda in esame permangono irrisolte. In particolare, stigmatizza il fatto che, nell'ambito dell'esame condotto in sede di Giunta, non sia stata debitamente riconosciuta la distinzione tra la mera predisposizione dell'atto di sindacato ispettivo da parte dell'ex deputato e il suo effettivo deposito presso la Camera. Osserva al contrario che, in assenza di un riferimento normativo che equipari la predisposizione dell'atto alla sua concreta presentazione, tale distinzione non solo esiste, ma merita di essere valorizzata. Sottolinea altresì che, nella fattispecie in esame, non si è neppure di fronte a un'ipotesi di ritardo – talvolta riscontrabile – nella procedura di pubblicazione degli atti di sindacato ispettivo. Evidenzia inoltre, con specifico riguardo al caso di specie, la rilevanza del «fattore tempo», che appare particolarmente significativo, essendo trascorsi ben due anni tra la predisposizione dell'interrogazione da parte dell'onorevole Sgarbi e la sua formale presentazione alla Camera. A chiarimento delle ragioni che orientano la posizione del proprio Gruppo, e servendosi di una metafora, osserva, con il dovuto rispetto personale nei confronti dell'onorevole Sgarbi, che assimilare la mera predisposizione di un atto alla sua formale presentazione equivarrebbe a considerare un'opera d'arte come tale anche laddove non fosse stata concretamente realizzata dall'artista, ma soltanto concepita. In conclusione, ribadisce che l'interrogazione predisposta, ma non formalizzata anteriormente alle dichiarazioni extra moenia oggetto di censura, rese dall'ex deputato Sgarbi, non può costituire fondamento per il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo alla proposta della relatrice.
Dario IAIA (FDI) nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta della relatrice, richiama il recente orientamento della Corte costituzionale, che ha chiaramente superato l'impostazione, talvolta formalistica, in base alla quale in passato sono state valutate, ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni rese extra moenia dai parlamentari. A tal proposito, richiama le recenti sentenze n. 104 e n. 194 del 2024 – puntualmente illustrate nella relazione dell'onorevole Dondi, che ringrazia – già poste, peraltro, a fondamento di precedenti deliberazioni assunte dalla Giunta in materia. Sulla base di tale evoluzione ermeneutica, ispirata a una lettura più ampia e sostanziale della prerogativa parlamentare, ribadisce che le dichiarazioni rese extra moenia, anche quando non formalmente collegate a un atto tipico tempestivamente adottato, rientrano comunque nell'ambito di applicazione della garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, qualora sussista un nesso sostanziale con l'attività parlamentare.
In tale contesto, sottolinea che le dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi costituiscono espressione legittima del diritto di critica — riconosciuto a ogni cittadino, e ancor più ai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni — e risultano formulate con linguaggio continente e pertinente, in riferimento all'operato di un pubblico ministero nell'ambito della procedura relativa all'autorizzazione di talune intercettazioni effettuate all'estero.
Osserva, inoltre, che anche laddove non si volesse applicare l'orientamento più recente espresso dalla Corte costituzionale con le citate sentenze n. 104 e n. 194 del 2024, nella fattispecie in esame risulterebbero comunque integrati i requisiti tradizionalmente richiesti dalla giurisprudenza più risalente e restrittiva. In particolare, si ravvisa la sussistenza di una corrispondenzaPag. 19 cronologica e logico-funzionale tra l'attività esterna e l'atto parlamentare tipico, che — sebbene depositato successivamente alle dichiarazioni oggetto di censura — è stato, comunque, formalmente presentato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, conferma pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta di insindacabilità formulata dalla relatrice.
Ingrid BISA (LEGA) nell'esprimere, a nome del Gruppo Lega, il voto favorevole sulla proposta di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, richiama l'indirizzo interpretativo fatto proprio più di recente dalla Corte costituzionale che, in particolar modo nelle sentenze n. 104 e n. 194 del 2024, ha esteso la guarentigia dell'insindacabilità anche alle dichiarazioni rese extra moenia, connesse con le funzioni parlamentari, pur in assenza di un formale legame di natura contenutistica e temporale con un atto parlamentare tipico.
Nell'osservare che, peraltro, le tempistiche per la pubblicazione degli atti di sindacato ispettivo, successivamente all'effettivo deposito degli stessi, non dipendono dal singolo parlamentare, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta della relatrice.
Marco LACARRA (PD-IDP) interviene osservando come la particolarità del caso sottoposto alla valutazione della Giunta risieda nel rilevante intervallo temporale intercorrente tra la predisposizione dell'atto di sindacato ispettivo e il suo effettivo deposito. A suo avviso, nonostante il recente orientamento espresso dalla Corte costituzionale, il tempo trascorso appare oggettivamente troppo ampio. Tuttavia, con riferimento al merito della vicenda, ritiene opportuno sottolineare che, in tale occasione, l'onorevole Sgarbi non abbia fatto uso di un linguaggio offensivo, avendo invece formulato la propria critica in termini contenuti e appropriati. Per tali motivi, e in considerazione del fatto che permane un margine di incertezza in merito all'ampiezza dell'intervallo temporale tra la predisposizione e la successiva presentazione dell'atto di sindacato ispettivo alla Camera, dichiara, a nome del Partito Democratico, l'astensione del proprio Gruppo in sede di votazione.
Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice secondo la quale le dichiarazioni dell'on. Sgarbi, oggetto del procedimento civile presso il Tribunale di Catanzaro-seconda sezione civile, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Giunta approva la proposta di insindacabilità della relatrice e dà mandato alla medesima di predisporre la relazione per l'Assemblea in tal senso.
Devis DORI, presidente, preannuncia che la prossima settimana convocherà l'ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Giunta.