Doc. IV-quater, N. 2
RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: CAVANDOLI)
sulla
APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti di
Flavio TOSI
(deputato all'epoca dei fatti)
pendente innanzi al Tribunale di Trento
(proc. n. 5107/23-21 RGNR)
Presentata alla Presidenza il 28 maggio 2026
Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, che trae origine da un procedimento penale pendente presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) a seguito di una denuncia-querela sporta nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, dalla dottoressa Livia Magri, magistrato in servizio presso il predetto Ufficio giudiziario, per il reato di cui all'art. 595, primo, secondo e terzo, del codice penale (Diffamazione aggravata a mezzo stampa). La richiesta è stata trasmessa alla Camera in data 9 dicembre 2025 direttamente dall'on. Tosi, ai sensi dell'articolo 3, co. 7, della legge n. 140 del 2003.
1. Il contesto fattuale e processuale.
Secondo quanto emerge dalla documentazione agli atti – che comprende anche l'atto di costituzione di parte civile nonché una memoria difensiva dell'on. Tosi – la querela della dottoressa Magri, che peraltro è stata successivamente integrata, consegue alle dichiarazioni espresse dall'on. Tosi mediante taluni post pubblicati sul profilo personale Facebook nei mesi di agosto e ottobre 2023 nonché nel mese di febbraio 2024 in relazione ad un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Verona, rispetto al quale la querelante ha ricoperto il ruolo di Giudice per le indagini preliminari. Di tali dichiarazioni ne è stata data notizia anche in articoli della stampa locale.
Più specificamente, dalla documentazione trasmessa alla Camera emerge che il predetto deputato, nel commentare i provvedimenti cautelari adottati dalla dottoressa Magri nell'ambito di un procedimento penale a carico di alcuni agenti e ufficiali della Questura di Verona, indagati per ipotesi di reato di tortura e/o lesioni, nonché per falsi in atto pubblico, peculato e altri reati, avrebbe formulato giudizi diffamatori nei confronti dell'operato della magistrata. In particolare, l'on. Tosi, intervenendo su un'altra vicenda penalmente rilevante – un omicidio stradale con omissione di soccorso appena verificatosi, per il quale non si era proceduto all'arresto del presunto responsabile – ha accostato tale episodio al procedimento penale che coinvolge personale della Pubblica sicurezza, ponendo a confronto il modus operandi delle diverse magistrate titolari delle rispettive inchieste. Attraverso dichiarazioni diffuse sui social, egli aveva affermato che «La giustizia italiana ha delle storture evidenti per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati»; aveva inoltre sostenuto che «ci sono uomini dello Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica». Secondo l'on. Tosi, «nel caso dei poliziotti veronesi c'è invece una Gip che, a nostro avviso, per una visione ideologica, tiene agli arresti uomini dello Stato, le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate», soffermandosi altresì su un possibile «evidente caso di abuso della custodia cautelare».
Nel rendere tali dichiarazioni, l'on. Tosi ha dunque censurato la circostanza che, mentre il presunto responsabile dell'omicidio stradale non fosse ancora stato arrestato, gli agenti della Questura di Verona indagati per i predetti reati si trovassero invece sottoposti a misura custodiale.
A seguito dell'adozione di un'ordinanza di sospensione dal servizio degli agenti di Polizia da parte della dottoressa Magri, l'on. Tosi ha ripreso la propria tesi sulle modalità di esercizio dell'azione giudiziaria, definendo il provvedimento cautelare «immotivato, ideologico e che calpesta il diritto poiché gli agenti, come qualunque cittadino, secondo la Costituzione italiana sono innocenti fino al terzo grado di giudizio»; ha inoltre affermato che dalla lettura dell'ordinanza cautelare vi fosse un «pregiudizio che anima la Gip, la quale – nonostante il processo debba ancora iniziare – sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati».
Ritenendo tali affermazioni gravemente lesive della propria reputazione personale e professionale, la dottoressa Magri ha sporto denunzia-querela nei confronti dell'on. Tosi. Nell'atto e nella successiva integrazione, la Pag. 3querelante ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'on. Tosi quali «giudizio distorto» e «solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica» costituissero attacchi di natura personale in quanto avrebbero messo in dubbio la propria onestà intellettuale.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la querelante ha citato la giurisprudenza della Sezione V della Suprema Corte di Cassazione per la quale per l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto (sentenza n. 28661 del 9 giugno 2004) e che in tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato (sentenza n. 45249 del 25 ottobre 2021).
Infine, la dottoressa Magri ha supposto la malafede dell'on. Tosi in quanto ha rappresentato che l'ordinanza di custodia cautelare non è stata impugnata dai soggetti destinatari della stessa e che l'indagine condotta dalla Procura avrebbe suscitato una valutazione positiva da parte dei vertici della Polizia di Stato e della Questura di Verona. La querelante ha altresì sostenuto che l'on. Tosi provasse risentimento nei suoi confronti in quanto l'8 febbraio 2016 in veste di giudice per le indagini preliminari, aveva ordinato al pubblico ministero di procedere nei suoi confronti all'imputazione dei reati di diffamazione e calunnia commessi nei confronti di altro soggetto.
Il 21 novembre 2024 il Pubblico ministero ha formulato il capo d'imputazione ritenendo integrata la fattispecie penale della diffamazione aggravata a mezzo stampa.
Con memoria difensiva del 3 dicembre 2024 il difensore dell'On. Tosi ha eccepito l'insindacabilità parlamentare nei confronti del Tribunale ordinario di Trento, ritenendo che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'applicazione della guarentigia costituzionale ex art. 68, primo comma, della Carta in quanto le dichiarazioni rese dell'allora parlamentare costituirebbero forme di «divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare», espressione della linea politica del partito di appartenenza – Forza Italia – come si evincerebbe dall'impiego della prima persona plurale («a nostro avviso» e «secondo noi»). La difesa dell'on. Tosi ha inoltre sottolineato che la parte querelante non ha argomentato in merito alla carenza dei presupposti per la mancata applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.
Il 7 gennaio 2025 il Pubblico Ministero ha adottato il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550-555 c.p.p. e art. 159, comma 1, disp. att. c.p.p. nei confronti dell'on. Tosi per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, commi 1, 2, e 3 c.p. con l'aggravante dell'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e recata con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità (Facebook)» per aver offeso la reputazione del Gip del Tribunale di Verona.
Con PEC del 9 dicembre 2025 la difesa dell'on. Tosi ha richiesto alla Camera dei deputati e alla Giunta per le autorizzazioni l'applicazione dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione e dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, dopo aver messo in evidenza che – nonostante la richiesta di applicazione della guarentigia costituzionale al Tribunale ordinario di Trento sia stato comunque adottato il predetto decreto di citazione in giudizio.
Per quanto concerne gli aspetti processuali, il 2 marzo e il 22 aprile ultimi scorsi si sono tenute due udienze predibattimentali nelle quali, rispettivamente, la dottoressa Magri si è costituita parte civile e ha richiesto la condanna dell'on. Tosi per il delitto di diffamazione oltreché il risarcimento per € 50.000,00 e la pubblicazione Pag. 4integrale della sentenza sui quotidiani Corriere del Veneto e L'Arena.
Con e-mail ordinaria dell'11 maggio scorso, la difesa dell'on. Tosi ha inviato note scritte, integrando la richiesta di applicazione dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Per quanto sopra, nel merito la difesa dell'on. Tosi ha ricordato come la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 38 del 2019, n. 170 del 2023 e n. 157 del 2023) ha ritenuto che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione garantisce la libertà della funzione rappresentativa e l'autonomia delle Camere, non la posizione individuale del parlamentare. Sul punto, viene richiamata la sentenza n. 133 del 2018 con la quale la Consulta ha ritenuto che il parametro ermeneutico per ritenere applicabile la guarentigia costituzionale in parola sia funzionale, tale per cui l'insindacabilità si applica anche alle opinioni espresse al di fuori delle sedi politicamente rappresentative purché le dichiarazioni rese extra moenia proiettino l'attività politica e rappresentativa del parlamentare. Ciò anche alla luce dell'evoluzione delle forme di comunicazione politica le quali consentono che l'attività politica si ripercuota anche al di fuori delle sedi politicamente rappresentative si innestino nella sfera della libera dialettica politica (sentenza Corte costituzionale n. 10 e 11 del 2000).
Pertanto, ha proseguito la difesa, andrebbe ravvisato quel qualificato nesso funzionale tra attività parlamentare e dichiarazioni rese extra moenia poiché gli indici rivelatori del nesso funzionale – la sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari nonché la prossimità temporale rispetto all'attività intra moenia – non hanno carattere rigido e necessario.
Secondo la difesa, pur non essendoci atti parlamentari specificatamente riferibili al procedimento penale per il quale è stata presentata la querela, nel caso di specie il nesso funzionale tra la funzione parlamentare e le dichiarazioni reputate diffamatorie debba essere ravvisato nella circostanza che l'on. Tosi è intervenuto su una vicenda che ha suscitato un significativo clamore mediatico, istituzionale e politico e che ha innestato nel dibattito pubblico una riflessione sul tema dell'uso politico della giustizia e sulle modalità di esercizio del potere giudiziario. Tale dibattito, ha proseguito la difesa, attiene a temi che tradizionalmente connotano il programma politico e parlamentare del partito dell'on. Tosi da sempre impegnato su questioni relative alla sicurezza pubblica e al rafforzamento operativo e finanziario degli operatori di Polizia, respingendo ogni tentativo di delegittimazione e discredito (vengono a tal fine richiamate le iniziative condotte da Forza Italia quali la proposta di legge A.C. n. 225, XIX Legislatura, «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia», il disegno di legge costituzionale A.C. n. 1917, XIX Legislatura, «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» e il punto n. 6 del programma politico di Forza Italia che prevede tra i suoi obiettivi «l'adeguamento nell'organico e delle dotazioni delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, l'implementazione della sicurezza nelle città con il rafforzamento dell'operazione strade sicure, poliziotto di quartiere e videosorveglianza, [...] piano carceri, maggiore attenzione alla Polizia penitenziaria e accordi con gli Stati esteri per la detenzione in patria di detenuti stranieri [...]» e le sentenze n. 221/2014 e n. 265/2014 con cui la Corte ha ritenuto che il nesso funzionale debba evincersi dal contenuto sostanziale delle dichiarazioni «al di là delle formule letterali impiegate».
In conclusione, la difesa dell'on. Tosi ha ritenuto che le dichiarazioni espresse attraverso i post sul profilo personale Facebook costituiscano esercizio del diritto di critica politica, funzionalmente connessa all'esercizio del mandato parlamentare e alla responsabilità politica dell'eletto il quale ha espresso istanze e orientamenti su questioni di interesse collettivo, quale le modalità di esercizio del potere giudiziario, senza oltrepassare il limite del diritto di libertà di espressione costituzionalmente garantito. Per tale ragione viene richiamata la sentenza n. 104 del 2024 con cui la Corte Pag. 5costituzionale ha statuito che le opinioni del parlamentare consentono di incanalare nel circuito democratico i diversi interessi riferibili al popolo per trovare in essi una mediazione rispondente all'interesse generale attraverso l'esercizio del mandato rappresentativo e della dialettica che può svolgersi anche con toni accesi, formule di denuncia e giudizi tranchant.
2. Il quadro costituzionale di riferimento
Prima di entrare nel merito della proposta che la Giunta intende sottoporre all'Assemblea, sembra opportuno richiamare sinteticamente il quadro costituzionale di riferimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale l'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione è posta a tutela del libero mandato parlamentare e della connessa funzione politicamente rappresentativa, salvaguardando non la posizione personale del singolo parlamentare bensì l'autonomia delle Camere nel sistema di equilibrio dei poteri (sentenze n. 38 del 2019, n. 157 e 170 del 2023). La guarentigia costituzionale dell'insindacabilità non viene resa operativa secondo un criterio spaziale diretto a delimitarne l'ambito di applicazione alle sole opinioni che il singolo membro del Parlamento esprime nella Camera di appartenenza nello svolgimento di attività parlamentari tipiche (sentenza n. 133 del 2018). Invero, il criterio interpretativo da impiegare per ricostruirne il senso costituzionale è quello funzionale, tale per cui sono da intendersi insindacabili anche le opinioni rese extra moenia purché costituiscano la naturale proiezione esterna dell'attività politico-rappresentativa del parlamentare e si ravvisi quel qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare che la Consulta ritiene essere il presupposto fondamentale di operatività della guarentigia costituzionale in parola.
Sul punto occorre tuttavia sottolineare che, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 133 del 2018, n. 104 del 2024, n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026), i tradizionali parametri della sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari nonché della prossimità temporale rispetto all'attività intra moenia, lungi dal dover essere intesi come rigidi e necessari, assumono valenza di meri «indici sintomatici». Da ciò consegue che l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'accertamento demandato alla Camera. Infatti, poiché il parlamentare rappresenta la Nazione ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, l'attività politico-parlamentare è naturaliter destinata a proiettarsi al di fuori delle Aule parlamentari, inserendosi in un circuito di dialettica politica che alimenta il funzionamento del sistema democratico-rappresentativo (sentenze della Corte costituzionale nn. 320 e 321 del 2000, n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026). Questa proiezione esterna dell'attività politica è agevolata dall'evoluzione delle moderne forme di comunicazione politica che consentono agli eletti di rivolgersi in maniera diretta e immediata alla società civile, come la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto con le sentenze nn. 10 e 11 del 2000. Del resto, la rappresentanza politica di cui all'articolo 67 della Costituzione è al contempo fondamento e limite dell'insindacabilità che sussume una funzione così alta tutelata dalla Costituzione con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare (sentenze n. 133 del 2018, n. 104 e n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026).
Per questo, alla luce dell'evoluzione dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione può trovare applicazione anche rispetto a dichiarazioni rese extra moenia che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'attività parlamentare e incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, operando un bilanciamento tra gli stessi rispondente all'interesse generale.
3. Il nesso funzionale nel caso concreto.
Nel caso di specie, dalla documentazione trasmessa non emergono interventi o Pag. 6atti parlamentari dell'on. Tosi specificamente riferibili ai fatti oggetto del procedimento penale per il quale l'allora deputato è stato querelato. Ciò, come detto, non può esaurire l'ambito di indagine della Camera poiché occorre accertare se sussiste il nesso funzionale con le opinioni rese extra moenia.
Ebbene, alla luce del quadro costituzionale di riferimento, la Giunta ritiene che le dichiarazioni rese dall'on. Tosi siano funzionalmente e qualificatamente connesse con l'esercizio della funzione parlamentare.
Il parlamentare, nell'esercizio del suo mandato elettivo, può esprimere opinioni e rendere dichiarazioni che, collocandosi in un contesto politico, introducono nel dibattito pubblico interessi, temi, istanze, valutazioni rilevanti per la collettività su temi che hanno una vasta eco pubblica e che sono posti nell'interesse della società. Come già cristallizzato nella giurisprudenza costituzionale, il parlamentare può esprimere le proprie opinioni attraverso l'impiego di tutti gli strumenti di comunicazione pubblica per convogliare nella dialettica democratica questioni di rilievo pubblico. La stessa Giunta per le autorizzazioni della Camera ha evidenziato che «per quanto concerne l'insindacabilità delle opinioni espresse, si ritiene che l'attuale assetto politico-istituzionale e le concrete modalità di esercizio della funzione rendono imprescindibile la considerazione dell'esposizione sui mass-media dell'operato del parlamentare. È assodato sia nella letteratura politologica sia – più semplicemente – nell'osservazione della realtà che vi è un nesso inscindibile tra lo svolgimento di quelle attività di denuncia, propaganda, contatto con l'elettorato e opinion making sui giornali e sulla televisione» (Camera dei deputati, XIV Legislatura, Doc. IV-quater, n.4). È palese, pertanto, che alla luce dell'evoluzione delle moderne tecnologie, i social media possono essere inclusi tra i mass-media consentendo al parlamentare una comunicazione politica personalizzata, immediata e di massa su questioni di interesse collettivo.
Ora, è vero, come già accennato, che le dichiarazioni oggetto della richiesta del Tribunale di Trento non trovano una puntuale corrispondenza in precedenti atti parlamentari dell'on. Tosi. Tuttavia, esse si inseriscono comunque in un ambito di interesse politico generale dell'ex deputato, il quale è più volte intervenuto sui temi della giustizia e, in particolare, sulle concrete modalità di esercizio del potere giudiziario. Ciò emerge non soltanto con riferimento al caso di specie, nel quale l'on. Tosi ha qualificato il provvedimento cautelare come «immotivato, ideologico e che calpesta il diritto», ovvero come «tardivo», ma anche più in generale dalla sua attività politica. La «questione giustizia» costituisce infatti uno dei temi ricorrenti del suo impegno parlamentare, come dimostra anche la sua qualità di cofirmatario della proposta di legge A.C. n. 225, presentata nell'attuale legislatura e recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia». Nella relativa relazione illustrativa, infatti, viene espressamente richiamato il tema dell'uso politico della giustizia.
In tale prospettiva, le dichiarazioni in esame, pur non essendo state precedentemente riprodotte in atti parlamentari, appaiono riconducibili a un più ampio filone di intervento politico dell'on. Tosi sui temi della giustizia. Del resto, con riguardo al dibattito sulle modalità di impiego degli istituti cautelari, si è rilevato che già nella XIV Legislatura la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha ricondotto all'«attività divulgativa connessa alla funzione del parlamentare» espressioni anche forti di «aspra critica nei riguardi dell'operato di alcuni magistrati e del cattivo uso della custodia cautelare» (Doc. IV-quater, n. 124).
Pertanto, il contesto comunicativo nel quale ha agito l'on. Tosi non è privato o personale, bensì pubblico e politico in cui il predetto deputato ha espresso una valutazione e una critica politica su una vicenda percepita dalla collettività come rilevante per il funzionamento complessivo delle istituzioni.
In tale cornice, la magistrata querelante non è venuta in rilievo quale destinataria di un attacco personale fine a sé stesso, ma piuttosto quale titolare di una pubblica Pag. 7funzione coinvolta in una vicenda connotata da una straordinaria esposizione mediatica e istituzionale. Le dichiarazioni dell'on. Tosi, dunque, pur caratterizzate da toni critici, non hanno assunto toni né oltraggiosi né offensivi, ma appaiono inserirsi nel più ampio dibattito politico sul modo in cui viene esercitato il potere giudiziario, e non in una dimensione meramente personale o avulsa dall'interesse pubblico.
Ed è proprio questo il punto che la Giunta ritiene dirimente ai fini dell'applicazione dell'insindacabilità parlamentare. Nel momento in cui il parlamentare interviene sulle tematiche di interesse pubblico, quali le modalità di esercizio del potere giudiziario e l'adozione delle ordinanze cautelari, pur in assenza di atti tipici, sta esprimendo una valutazione politica su aspetti della vita democratica notoriamente divisivi e di rilevanza nazionale, rendendoli oggetto di confronto pubblico e svolgendo una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica (sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2026) a prescindere se questo avvenga attraverso giudizi tranchant, argomentazioni iperboliche o formule di denuncia. Ancora una volta, la Giunta è ricorsa ad un valido precedente, tale per cui era stato già valutato che «le tematiche della giustizia, del modo in cui essa è amministrata e del ruolo di taluni magistrati è oggetto ormai da diversi anni di un vastissimo dibattito in tutto il Paese e soprattutto nelle sedi politico-parlamentari». Anche in quell'occasione, la Giunta aveva dichiarato insindacabili le relative dichiarazioni rese dai parlamentari (Camera dei deputati, XIV Legislatura, Doc. IV-quater, n. 1).
Si segnala anche che nel procedimento penale relativo all'onorevole Tosi non è stato applicato l'articolo 3, comma 4, della legge 140 del 2003, ai sensi del quale, «se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni».
4. Proposta di deliberazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Giunta è dell'avviso che le dichiarazioni rese dall'on. Flavio Tosi attraverso i post pubblicati sul suo profilo personale Facebook presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare.
Per tali ragioni, si propone all'Assemblea di deliberare che tali dichiarazioni costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Laura CAVANDOLI, relatore.
Pag. 8ALLEGATO
Estratto dei resoconti sommari della Giunta per le autorizzazioni del 6, 13, 20 e 27 maggio 2026.
Mercoledì 6 maggio 2026
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR).
(Esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) per il quale in data 07 gennaio 2025 è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550-555 c.p.p. e art. 159 co. 1 disp. Att. c.p.p.
Tale richiesta, pervenuta alla Camera il 9 dicembre 2025, è stata inviata dal deputato interessato ai sensi dell'articolo 3, co. 7, della legge n. 140 del 2003.
Informa i colleghi di aver affidato l'incarico di relatrice alla deputata Laura Cavandoli, cui cede quindi la parola per illustrare la questione alla Giunta.
Laura CAVANDOLI, relatrice, riferisce che la richiesta di insindacabilità in titolo ex art. 68, primo comma, della Costituzione è stata presentata il 9 dicembre 2025 dall'onorevole Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti. Specifica che essa fa riferimento a un procedimento penale pendente presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Chiarisce che il procedimento penale, unico, deriva da una querela, successivamente integrata, per diffamazione a mezzo stampa sporta dalla dottoressa Livia Magri, magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario di Trento nei confronti del suddetto deputato in relazione alle dichiarazioni rese dal parlamentare il 2 agosto 2023, il 4 agosto 2023 e il 28 ottobre 2023. Precisa che l'on. Tosi è stato proclamato deputato l'8 ottobre 2022. A seguito della sua elezione al Parlamento europeo, è cessato dal mandato parlamentare il 9 luglio 2024.
All'istanza presentata dall'allora deputato Tosi è allegata la seguente documentazione: 1) atto di denuncia-querela del 30 ottobre 2023 della dottoressa Livia Magri unitamente agli screenshot delle dichiarazioni rese dall'on. Tosi; 2) integrazione atto di denuncia-querela del 7 marzo 2024; 3) avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. del 21 novembre 2024; 4) memoria difensiva del 3 dicembre 2024; 5) lettera aperta al Ministro della giustizia del 27 ottobre 2023; 6) richiesta applicazione immunità parlamentare del 9 dicembre 2025; 7) comunicazione fissazione nuova udienza.
Segnala che nessuna documentazione è stata trasmessa alla Giunta dal Tribunale ordinario di Trento. Pertanto, l'on. Tosi, in forza di quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2004, ha presentato motu proprio l'istanza con cui chiede alla Camera di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni oggetto del procedimento penale.
Il Presidente della Camera ha trasmesso la suddetta istanza e la relativa documentazione allegata alla Giunta per le valutazioni di competenza.Pag. 9
Ciò posto, procede all'esposizione dei fatti.
Dagli atti a disposizione della Giunta, emerge che il 30 ottobre 2023 la dottoressa Livia Magri ha depositato atto di denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'on. Tosi, deputato all'epoca dei fatti, a seguito di post e comunicati stampa pubblicati sul profilo personale della piattaforma social Facebook tra i mesi di agosto e ottobre 2023, reputati diffamatori a suo danno. Di tali dichiarazioni ne è stata data notizia anche in articoli della stampa locale.
Premette che la dottoressa Magri ha specificato di aver ricoperto il ruolo di G.I.P. nel procedimento penale n. 3569/22 RGNR-Procura di Verona a carico di alcuni agenti/ufficiali in servizio presso la Questura di Verona, indagati per ipotesi di reato di tortura e/o lesione ai danni di soggetti trattenuti presso la «stanza fermati» dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Verona nonché per falsi in atto pubblico, peculato ed altri reati.
Nell'ambito del suddetto procedimento penale, la dottoressa Magri ha precisato di aver adottato, il 6 giugno 2023, in accoglimento della richiesta dei pubblici ministeri, un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei cinque degli indagati destinatari della richiesta di misura cautelare; di aver emesso, il 31 luglio 2023, un'ordinanza ex art. 299 c.p.p. di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata dalla difesa di uno dei cinque soggetti sottoposti ad indagine; di aver adottato, infine, il 24 ottobre 2023, in parziale accoglimento delle richieste dei pubblici ministeri, un'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione del servizio per la durata di dodici mesi nei confronti degli altri indagati.
Dalla documentazione si evince che, a seguito dell'adozione della predetta ordinanza del 31 luglio 2023, l'on. Tosi, il 2 agosto 2023, nel commentare due vicende definite scollegate (l'una relativa ad omicidio colposo stradale con omissione di soccorso appena verificatasi e per la quale non si era proceduto all'arresto, stante l'assenza di flagranza di reato e l'altra relativa al procedimento penale a carico del personale della Questura di Verona) ha pubblicato sul suo profilo Facebook, il post recante l'intestazione del partito Forza Italia – gruppo parlamentare di appartenenza dell'on. Tosi – che riporta integralmente:
«Il pirata della strada che ha investito e ucciso il povero Chris Abom (se lo avesse soccorso anziché lasciarlo lì, il ragazzo sarebbe ancora vivo) è a piede libero, ed è una vergogna, mentre alcuni dei poliziotti di Verona accusati di maltrattamenti ancora da accertare rimangono agli arresti. La giustizia italiana ha delle storture evidenti, per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati. È inconcepibile che sia ancora libera la persona che prima ha falciato con l'auto Chris e poi è scappata vigliaccamente con il corpo del ragazzino tredicenne esanime a bordo strada. L'omicidio stradale è un reato grave e in questa circostanza non ci sono dubbi sulla colpevolezza del soggetto. Ed è un reato gravissimo anche l'omissione di soccorso: è stato dimostrato che se Chris fosse stato aiutato, si sarebbe salvato. Il pirata della strada non è credibile quando afferma di non essersi accorto di averlo investito. E mentre chi ha ucciso un povero tredicenne ed è fuggito è libero, rimangono agli arresti i poliziotti accusati di fatti e reati ancora da accertare. Statisticamente in sede penale la gran parte di procedimenti simili si chiude con proscioglimenti o assoluzioni, ma intanto ci sono uomini dello Stato privati della libertà per colpa dei giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica».
Il 4 agosto 2023, l'on. Tosi ha pubblicato un altro post sul suo profilo Facebook. La nuova dichiarazione è stata pubblicata a seguito dell'adozione di un provvedimento di arresto nei confronti del presunto pirata della strada nell'ambito del procedimento penale che il suddetto deputato ha preso in considerazione per differenziare l'operato delle magistrate responsabili del procedimento penale per omicidio stradale e della magistrata che ha assunto il ruolo di Gip Pag. 10nel procedimento penale che ha coinvolto gli agenti in servizio presso la Questura di Verona, rappresentando – secondo la sua prospettazione dei fatti – un diverso modo di operare degli inquirenti. Cita integralmente il post:
«Mi complimento con la gip Carola Musio e la sostituto procuratore Elvira Vitulli per l'arresto del pirata della strada che lunedì sera ha investito e ucciso (scappando e omettendo soccorso) il tredicenne Chris Abom a San Vito di Negrar. Una scelta che fa onore alle due magistrate e dimostra che, quando c'è onestà intellettuale la legge viene interpretata in modo che si affermi la Giustizia con la G maiuscola. Ciò conferma quello che ho sostenuto nei giorni scorsi, cioè che era inaccettabile che l'omicida stradale fosse a piede libero. La decisione di gip e sostituto procuratore di fatto smentisce anche la sezione veronese dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) che ha polemizzato con il sottoscritto e che, replicando alle mie parole, aveva detto che il pirata della strada secondo la legge non si poteva arrestare. Nemmeno 24 ore dopo, quelle parole improvvide sono state sconfessate e chi ha ucciso Chris è finito agli arresti. Fatto che paradossalmente rafforza quanto ho affermato su come le leggi possono essere applicate in modo più o meno intelligente o imparziale. La vicenda di Chris è seguita da due magistrate davvero indipendenti che hanno interpretato il codice in maniera coraggiosa, ma corretta, tenendo conto anche dell'evidenza e della gravità dei reati commessi dall'automobilista. Nel caso dei poliziotti veronesi c'è invece una Gip che, a nostro avviso, per una visione ideologica, tiene agli arresti uomini dello Stato, le cui eventuali colpe devono ancora essere accertate. Secondo noi c'è un evidente caso di abuso della custodia cautelare».
A questa dichiarazione social, e a seguito dell'adozione di una misura interdittiva della sospensione dall'ufficio/servizio di agente/ufficiale di Polizia di Stato, il 28 ottobre 2023, l'on. Tosi ha aggiunto un'altra dichiarazione pubblica pubblicata sul suo profilo Facebook di cui dà integrale lettura:
«Il Gip di Verona Livia Magri ha sospeso per un anno dal servizio i 12 agenti di polizia della Questura di Verona. Questo è un provvedimento immotivato, ideologico e che calpesta il diritto poiché gli agenti, come qualunque cittadino, secondo la Costituzione italiana sono innocenti fino al terzo grado di giudizio (e per me sono innocenti in assoluto e i processi lo accerteranno) mentre il Gip li considera già colpevoli quando invece sono ancora semplici indagati e l'eventuale processo non è ancora iniziato. Inoltre, è un provvedimento tardivo, giunto a più di quattro mesi dall'avvio delle indagini, quando non sussiste più alcun pericolo di «reiterazione criminosa». Infatti, in attesa delle indagini, era stata la stessa Questura a togliere dalla strada in via cautelativa i poliziotti, dirottandoli negli uffici amministrativi. Sottolineo che gli agenti interessati sono venuti a sapere delle misure cautelari dai giornali, a loro non è stato notificato nulla. È un'usanza barbara. Come è molto giacobino aver menzionato i poliziotti con nome e cognome: sono servitori dello Stato innocenti fino a sentenza definitiva, eppure vengono dati in pasto all'opinione pubblica, col rischio anche di subire eventuali ritorsioni dal momento che sono stati dipinti come mostri, che ripeto, non sono. Le 269 pagine del Gip poi rischiano anche di creare un pericoloso precedente. Qui si dipingono i poliziotti come carnefici che si sono scagliati contro delle povere vittime deboli e innocenti. Una disamina ideologica e fuori dalla realtà. Sappiamo invece che poliziotti, carabinieri e tutte le forze dell'ordine ogni giorno e ogni notte, sulla strada, hanno a che fare con la parte peggiore della società, delinquenti, criminali, spacciatori, persone pericolose e violente che non hanno nulla da perdere, spesso pesantemente alterate da droghe e alcol e che non di rado sputano, minacciano, alzano le mani contro le forze dell'ordine. Adesso qualunque servitore dello Stato avrà perfino paura a caricare in auto uno di questi soggetti, per timore poi di essere indagato con chissà quale accusa. È un mondo al rovescio quello che difende i delinquenti e indebolisce i tutori della legge. I dodici agenti sottoposti a interdizione subiscono anche un danno economico, ora guadagneranno 800 euro al mese, ditemi come fanno a campare con le Pag. 11loro famiglie. I poliziotti adesso si rivolgeranno al riesame e spero sia fatta giustizia e che gli agenti possano tornare a lavorare. Mi appello infine al neo-procuratore capo di Verona Raffaele Tito, augurandomi che possa fare luce sull'ideologizzazione e sul pregiudizio politico di alcuni suoi magistrati. Serve un giro di vite».
Pertanto, come ha anticipato, il 30 ottobre 2023 la dottoressa Magri ha presentato atto di denuncia-querela nei confronti dell'on. Tosi. Parte querelante, nel riportare integralmente i contenuti dei post, ha ritenuto che le espressioni utilizzate dall'on. Tosi «giudizio distorto» e «solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica» fossero rivolte alla sua persona e che le offese mosse nei suoi confronti fossero gravissime e gratuite in quanto si affermerebbe la sua disonestà intellettuale. A sostegno di ciò, la dottoressa Magri ha richiamato la sentenza della sezione V della Corte di Cassazione n. 28661 del 9 giugno 2024 per la quale «Per l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa, in mancanza di indicazione specifica, è sufficiente il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto».
Nella denuncia-querela, la dottoressa Magri ha evidenziato di non comprendere a quale «ideologia politica» dovrebbe appartenere e ha sottolineato che i provvedimenti emessi in qualità di G.I.P., citati all'inizio della presente relazione, sono stati basati sulle risultanze investigative, pertanto approfonditi e motivati, e non su ideologie politiche, come dimostrerebbero le 269 pagine dell'ordinanza del 24 ottobre 2023. La querelante, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni rese via social dall'on. Tosi siano diffamatorie nei suoi confronti in quanto recanti una componente offensiva per la quale si è ritenuto che l'operato del magistrato sia stato mosso da parzialità per ragioni politiche. Nel suffragare la propria tesi, la dottoressa Magri ha ricordato che la Sezione V della Corte di Cassazione, con sentenza n. 45249 del 25 ottobre 2021 ha statuito che «in tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato».
La dottoressa Magri, inoltre, ha rammentato come anche l'Associazione nazionale magistrati–sezione di Verona abbia stigmatizzato le dichiarazioni dell'on. Tosi ritenendo incoerente il paragone svolto sulle due vicende giudiziarie, respingendo le accuse di «giudizi distorti della solita parte di magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica», e rammentando che la legge stabilisce i presupposti per l'applicazione di misure che limitano la libertà personale.
La magistrata, inoltre, ha ritenuto che l'on. Tosi sia in malafede poiché l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare nei confronti degli agenti di Polizia coinvolti nel procedimento penale richiamato precedentemente non è stata impugnata dai soggetti destinatari della stessa e che il provvedimento suddetto si è fondato su atti investigativi posti in essere dal personale della Squadra Mobile della Questura di Verona. La dottoressa Magri ricorda che il sig. Capo della Polizia e il sig. Questore di Verona hanno valutato positivamente l'indagine eseguita nei confronti dei poliziotti coinvolti e che la vicenda ha destato la preoccupazione del sig. Ministro dell'Interno.
Parte querelante evidenzia che, anche su questo secondo comunicato reso dall'on. Tosi, la Giunta esecutiva Sezionale A.N.M. Veneto, con una nota del 7 agosto 2023, abbia sottolineato che i provvedimenti cautelari sono stati adottati sulle base di risultanze investigative assunte dal personale di Polizia della Questura di Verona, ritenendo gravissimo e inaccettabile attribuire ad una parte della magistratura veronese obiettivi e finalità di natura politica.
Inoltre, ad avviso della dottoressa Magri, l'on. Tosi ha «il dente avvelenato» nei Pag. 12suoi confronti in quanto l'8 febbraio 2016, in veste di giudice per le indagini preliminari, aveva ordinato al pubblico ministero di procedere nei suoi confronti all'imputazione per i reati di diffamazione e calunnia commessi nei confronti di Sigfrido Ranucci. Successivamente all'adozione del provvedimento di imputazione coatta, l'on. Tosi era stato querelato per diffamazione nei confronti della magistrata. Tale vicenda, puntualizza la dottoressa Magri, si era conclusa con la rimessione della querela a seguito di pubbliche scuse rese dal deputato.
Segnala, per completezza d'informazione, in qualità di relatrice della questione di insindacabilità in argomento, che il 27 ottobre 2023 il Sindacato unitario lavoratori Polizia Verona ha inviato una missiva al sig. Ministro della giustizia con la quale, nel riferirsi al caso degli agenti implicati nel procedimento penale per reati di tortura, lesione personale, peculato e falso, ha sottolineato la necessità di rivedere gli istituti cautelari e tutelare il diritto alla riservatezza di coloro nei cui confronti pende un'indagine penale.
Fa presente che il 7 marzo 2024 la dottoressa Magri ha presentato un'integrazione alla denuncia-querela presentata nei confronti dell'on. Tosi.
In tale integrazione, la magistrata ha riferito di aver depositato, il 31 gennaio 2024, una nuova ordinanza cautelare nell'ambito del predetto procedimento che coinvolge alcuni agenti in servizio presso la Questura di Verona. Con tale provvedimento, che – come riferisce la magistrata – ha integrato la precedente ordinanza del 24 ottobre 2023, occupandosi di due posizioni residue relative agli indagati, ha accolto, nei confronti di uno degli indagati, la richiesta di applicazione della misura della sospensione dal servizio, mentre ha rigettato analoga richiesta per un altro indagato.
Successivamente all'adozione della suddetta ordinanza – prosegue la querelante – il 6 febbraio 2024 l'on. Tosi ha pubblicato un ulteriore post sulla sua pagina personale Facebook che – analogamente ai precedenti comunicati – riporta integralmente:
«In merito all'ultima ordinanza del Gip della Procura di Verona, Livia Magri, che ha sospeso un altro poliziotto per la vicenda delle presunte violenze alla Questura di Verona, non sussiste alcun motivo di fondo che giustifichi tale sospensione. Scorrendo l'ordinanza viene da pensare ad un pregiudizio che anima la Gip, la quale – nonostante il processo debba ancora iniziare – sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati. La Dottoressa Magri ritiene circostanza aggravante per il poliziotto la minorata difesa della presunta vittima, un immigrato irregolare tunisino, pregiudicato, che non ha presentato denuncia temendo di poter essere espulso e rimpatriato in Tunisia. È una tesi abbastanza singolare: siccome il clandestino decide di non denunciare, allora eventuali reati su di lui sarebbero più gravi. Quindi, sembra di capire, per il Gip se aggredisci una persona perbene e incensurata, è meno grave che picchiare un pregiudicato clandestino. Un approccio giurisprudenziale del genere è evidentemente ideologico. Il Gip giustifica la sospensione scrivendo che l'agente ha preso in giro l'autorità giudiziaria affermando il falso. Ma questo lo afferma appunto il Gip, con quali prove accertate? Ripeto, il processo deve ancora iniziare, come può un giudice delle indagini preliminare sostituirsi al giudice finale e dare per certi e assodati fatti e comportamenti tutti da dimostrare? Il risultato è che abbiamo un altro agente sospeso ingiustamente dal servizio, privato quindi delle risorse per mantenere la famiglia: il poveretto mesi fa era già stato spostato in ufficio, con ciò evitando il rischio di eventuali condotte scorrette, pertanto la sospensione è assolutamente iniqua. E i cittadini veronesi così vengono privati di un ulteriore agente di Polizia, come se vivessimo in una città sicura e tranquilla...».
Evidenzia che anche tali affermazioni sono state ritenute diffamatorie e lesive della reputazione della magistrata, la quale, per suffragare la propria posizione, ha nuovamente citato la già richiamata sentenza n. 45249 del 25 ottobre 2021 della Sezione V della Corte di Cassazione, con la quale si è statuito che, rispetto al reato di diffamazione, non si può ritenere applicabile l'esimentePag. 13 del diritto di critica giudiziaria quando l'accusa di parzialità politica rivolta ad un magistrato, che per sua natura incide sull'indipendenza e sull'autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, non sia corroborata da elementi probatori della verità storica del fatto, risolvendosi in una critica personale e non diretta alle capacità professionali del magistrato.
Segnala che la dottoressa Magri ha riportato come, anche a seguito del suddetto comunicato stampa, l'articolazione veneta dell'associazione nazionale magistrati abbia stigmatizzato le dichiarazioni rese dall'on. Tosi e rammentato l'esistenza di garanzie a tutela dei cittadini.
Fa presente che nell'informazione di garanzia e nell'avviso di conclusioni delle indagini del 21 novembre 2024 il Pubblico ministero ha formulato il capo di imputazione nei seguenti termini: Art. 595, c. 1-2-3 c.p. perché offendeva la reputazione della G.i.p. del Tribunale di Verona, dott.ssa Livia MAGRI, mediante la pubblicazione di quattro post sul proprio profilo «Facebook», così comunicando con più persone. Con riguardo ad un procedimento penale iscritto a carico di alcuni agenti in servizio presso la Squadra Volante della Questura di Verona, in cui ai poliziotti erano stati contestati reati di lesione personale, peculato, tortura, falso, TOSI, facendo riferimento ai provvedimenti adottati dalla dott. MAGRI in sede cautelare, con un primo post metteva a confronto il caso in questione con una vicenda di natura totalmente diversa (un incidente stradale con esiti mortali) e alludeva genericamente ad una situazione di «storture evidenti della giustizia italiana, per colpa dell'orientamento politicizzato di taluni (pochi) magistrati e di “giudizi distorti della solita parte della magistratura pesantemente condizionata dall'ideologia politica”, instillando così la percezione di un operato della magistrata non indipendente ed autonomo; con un successivo post asseriva: “nel caso dei poliziotti veronesi c'è invece una Gip che, a nostro avviso, per una visione ideologica, tiene agli arresti uomini dello Stato [...].Secondo noi c'è un evidente caso di abuso della custodia cautelare”. Infine, a seguito di un'ulteriore ordinanza applicativa di misure interdittive, TOSI, affermava: “Il Gip di Verona Livia Magri ha sospeso per un anno dal servizio i 12 agenti di polizia della Questura di Verona. Questo è un provvedimento immotivato, ideologico e che calpesta il diritto [...]”, fatto non corrispondente al vero, soprattutto – e non solo – per quanto riguarda l'assenza di motivazione, essendo l'ordinanza in questione composta da 269 pagine, in cui venivano esaminate ed analizzate le risultanze delle indagini, le dichiarazioni rese dagli indagati e gli elementi degli stessi offerti a sostegno delle proprie difese. Con l'aggravante dell'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e recata con “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (Facebook)».
Riferisce che, nella memoria difensiva del 3 dicembre 2024, il difensore dell'on. Tosi, nel riassumere i fatti, ha eccepito l'insindacabilità parlamentare nei confronti del Tribunale ordinario di Trento, ritenendo che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'applicazione della guarentigia costituzionale ex art. 68, primo comma, della Costituzione in quanto le dichiarazioni rese dell'allora parlamentare costituiscono forme di «divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare» (articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003) e pertanto risulterebbero insindacabili. A sostegno della propria argomentazione, il difensore dell'on. Tosi asserisce che la natura politica delle dichiarazioni rese si evinca dall'impiego della prima persona plurale («a nostro avviso» e «secondo noi»), tale per cui i comunicati pubblicati via social sarebbero espressione della linea politica del partito, peraltro mai smentita da altri esponenti del medesimo.
Il difensore ha sostenuto, inoltre, che la persona offesa, nell'alludere espressamente alla «possibilità di farsi scudo invocando l'immunità parlamentare», non fornisce alcuna argomentazione sulla ritenuta carenza dei presupposti di applicabilità della guarentigia costituzionale in parola. In subordine alla richiesta principale, nell'ipotesi di prosecuzione del procedimento penale, la difesa del Tosi ha chiesto di acquisire il fascicolo delle indagini preliminari Pag. 14del procedimento n. 3569/2022 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Verona cui si riferivano i post pubblicati dall'on. Tosi e tutti gli articoli pubblicati sulla stampa locale a partire dall'avvio delle indagini.
Fa presente che, con Pec del 9 dicembre 2025, la difesa dell'on. Tosi ha richiesto alla Camera dei deputati e alla Giunta per le autorizzazioni l'applicazione dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione e dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, dopo aver messo in evidenza che – nonostante la richiesta di applicazione della guarentigia costituzionale al Tribunale ordinario di Trento – sia stato comunque adottato il decreto di citazione in giudizio.
Dopo aver fornito un breve sunto dei fatti, il legale dell'on. Tosi ha fornito le seguenti argomentazioni a sostegno dell'insindacabilità parlamentare:
- il programma politico e comunicativo di Forza Italia – partito di appartenenza dell'on. Tosi – è stato da sempre incentrato sui temi della sicurezza e sul rafforzamento operativo e finanziario degli operatori di Pubblica sicurezza, contrastando qualsiasi forma di delegittimazione frettolosa e demagogica. I temi della sicurezza e della giustizia, intersecandosi con la cronaca giudiziaria, si traducono in comunicazione politica in quanto l'informazione giudiziaria non risparmia nemmeno le Forze dell'Ordine. Per questo, Forza Italia contrasta ogni forma di condizionamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (a sostegno di questa argomentazione, sono stati richiamati le iniziative condotte da Forza Italia quali la proposta di legge A.C. n. 225, XIX Legislatura, «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia», il disegno di legge costituzionale A.C. n. 1917, XIX Legislatura, «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» e il punto n. 6 del programma politico di Forza Italia che prevede tra i suoi obiettivi «l'adeguamento nell'organico e delle dotazioni delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, l'implementazione della sicurezza nelle città con il rafforzamento dell'operazione strade sicure, poliziotto di quartiere e videosorveglianza, [...] piano carceri, maggiore attenzione alla Polizia penitenziaria e accordi con gli Stati esteri per la detenzione in patria di detenuti stranieri [...]»);
- richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 221/2014 e sentenza n. 265/2014), sulla connessione funzionale tra le opinioni rese extra moenia e i contenuti dell'attività svolta in sede istituzionale per la quale il nesso funzionale debba evincersi dal contenuto sostanziale delle dichiarazioni, «al di là delle formule letterali usate», la difesa del Tosi ha posto due considerazioni. La prima concerne la circostanza per la quale i post pubblicati dall'on. Tosi non rappresentano un'iniziativa personale, ma esprimono una posizione politica del partito, come si evince dall'impiego del logo ufficiale e dell'impiego della prima persona plurale piuttosto che quella singolare. La seconda riguarda il contenuto dei post medesimi, i quali sarebbero molto più ampi e argomentati rispetto a quelli estrapolati, ritenendo che siano state decontestualizzate le porzioni isolate.
Nella parte conclusiva della Pec, la difesa dell'on. Tosi ha inoltre richiamato la lettera inviata dal Sindacato unitario lavoratori Polizia Verona per ricostruire il contesto mediatico e giudiziario nel quale si è iscritto il dibattito politico sulla presunzione di non colpevolezza e sul pregiudizio a danno delle Forze dell'Ordine. Il legale del Tosi, infine, ha fatto notare che parte querelante ha promosso le proprie doglianze «anche a tutela della Magistratura» senza operare una distinzione tra contenuti potenzialmente offensivi in suo esclusivo danno.
Segnala che il 7 gennaio 2025 il Pubblico Ministero ha adottato il decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 550-555 c.p.p. e art. 159 comma 1 disp. att. c.p.p. nei confronti dell'on. Tosi per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, commi 1, 2, e 3, c.p. con l'aggravante dell'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e recata con «qualsiasi altro mezzo di pubblicità (Facebook)» per aver offeso la reputazione del Gip del Tribunale di Verona,Pag. 15 fissando l'udienza di comparizione predibattimentale per il 2 marzo 2026.
Informa che con e-mail ordinaria del 19 aprile 2026, l'on. Tosi ha comunicato a questa Giunta il rinvio dell'udienza al 22 aprile 2026.
Segnala ai colleghi che – presso gli Uffici – è disponibile, per la consultazione, tutta la documentazione trasmessa dall'on. Tosi.
Si riserva, infine, di avanzare una proposta dopo che l'interessato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni (personalmente o tramite l'invio di note scritte) e dopo il dibattito che ne seguirà in Giunta.
Enrica ALIFANO (M5S) nel porre l'accento sul fondamentale passaggio della relazione della collega Cavandoli in cui si afferma che le dichiarazioni dell'on. Tosi non rappresentano un'iniziativa personale ma esprimono una posizione politica del partito, osserva che, qualificando in tal modo le opinioni del parlamentare, si potrebbe verificare un allargamento della prerogativa dell'insindacabilità. Reputa che su tale aspetto sia opportuno un approfondimento da parte della Giunta.
Ritiene, in ogni caso, che ai fini di una completa ricostruzione della vicenda e di una programmazione dei lavori della Giunta, sia necessario avere notizie in merito all'udienza fissata il 22 aprile 2026.
Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire, entro la giornata di lunedì 11 maggio 2026, i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note scritte. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta.
Pag. 16Mercoledì 13 maggio 2026
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, comunica che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dall'on. Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento penale promosso nei suoi confronti e attualmente pendente presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) per il quale in data 07.01.2025 è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550-555 c.p.p. e art. 159 co. 1 disp. Att. c.p.p. Ricorda che tale richiesta, pervenuta alla Camera il 9 dicembre 2025, è stata inviata dal deputato interessato ai sensi dell'articolo 3, co. 7, della legge n. 140 del 2003.
Nella seduta del 6 maggio scorso il relatore, deputato Laura Cavandoli, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
Avvisa i colleghi che l'11 maggio l'on. Tosi, per il tramite del suo legale, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, note scritte con le quali ha fornito chiarimenti in merito alla vicenda in questione.
Chiede, pertanto, al relatore se può sintetizzarle brevemente.
Laura CAVANDOLI, relatore, fa presente che, con e-mail ordinaria dell'11 maggio scorso, la difesa dell'on. Tosi ha inviato note scritte, integrando la richiesta di applicazione dell'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, già inviata a questa Giunta il 9 dicembre 2025.
Alle predette note, sono stati allegati i seguenti documenti: 1) richiesta applicazione immunità parlamentare, già a disposizione della Giunta; 2) atto di costituzione di parte civile del 2 marzo 2026 presentato dalla querelante, dottoressa Livia Magri; 3) il verbale di udienza tenutasi il 22 aprile 2026; 3) stralci di alcuni articoli della stampa locale relativi al procedimento penale n. 3569/22 RGNR-Procura di Verona a carico di alcuni agenti/ufficiali in servizio presso la Questura di Verona nell'ambito del quale si inseriscono le dichiarazioni rese dell'on. Tosi oggetto della denunzia-querela per diffamazione; 4) uno screenshot di un post pubblicato dall'on. Tosi sul suo profilo Facebook il 14 gennaio 2026; 5) un comunicato stampa del Sindacato unitario lavoratori Polizia Verona del 23 aprile 2026.
Dalla predetta nota, il legale dell'On. Tosi ha rappresentato che il 2 marzo e il 22 aprile ultimi scorsi si sono tenute due udienze predibattimentali. Nell'udienza del 2 marzo, la dottoressa Magri si è costituita parte civile, chiedendo la condanna dell'on. Tosi per il delitto di diffamazione e al risarcimento per euro 50.000 oltreché alla pubblicazione integrale della sentenza sui quotidiani Corriere del Veneto e L'Arena.
Nell'udienza del 22 aprile 2026, il giudice ha integrato il capo d'imputazione dell'on. Tosi, cui è stato contestato «di aver offeso “la reputazione della G.I.P. del Tribunale di Verona, dott.ssa Livia Magri, mediante [...] un comunicato stampa del 6.02.2024 poi pubblicato su due profili Facebook a lui riconducibili e ripreso dalla testata giornalistica ‘il Corriere di Verona’ in data 7.02.2024 e 8.02.2024” in quanto “con successivi post pubblicati in seguito al deposito dell'ordinanza cautelare del 31.01.2024 pronunciata ad integrazione della precedente ordinanza del 24.10.2023, TOSI insisteva nell'accusare la Giudice di una grave condotta ovvero di aver piegato la funzione giurisdizionale ad un (fantomatico) pregiudizio ideologico nei confronti del personale di polizia affermando espressamente che: ‘In merito all'ultima ordinanza del Gip della Procura di Verona, Livia Magri, che ha sospeso un altro poliziotto per la vicenda delle presunte violenze alla Questura di Verona, non sussiste alcun motivo di fondo Pag. 17che giustifichi tale sospensione. Scorrendo l'ordinanza viene da pensare ad un pregiudizio che anima la Gip, la quale – nonostante il processo debba ancora iniziare – sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati [...] quindi, sembra di capire, per il Gip se aggredisci una persona per bene e incensurata, è meno grave che picchiare un pregiudicato clandestino. Un approccio giurisprudenziale del genere è evidentemente ideologico [...] Il Gip giustifica la sospensione scrivendo che l'agente ha preso in giro l'autorità giudiziaria affermando il falso. Ma questo lo afferma appunto il Gip, con quali prove accertate? Ripeto, il processo deve ancora iniziare, come può un giudice delle indagini preliminari sostituirsi al giudice finale e dare per certi e assodati fatti e comportamenti tutti da dimostrare’...”».
Nell'integrazione alla richiesta di applicazione dell'immunità parlamentare, la difesa del Tosi, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 38 del 2019, n. 170 del 2023 e n. 157 del 2023, rappresenta che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, esprima l'esigenza di garantire la libertà della funzione rappresentativa e l'autonomia delle Camere nell'ottica di un equilibrio tra i poteri dello Stato, piuttosto che essere a tutela della posizione individuale del singolo membro del Parlamento.
A suffragio della suddetta tesi, viene richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 133 del 2018) per la quale la Costituzione, nel delineare l'ambito di applicazione della prerogativa parlamentare, non ha adottato un criterio spaziale – tale per cui sarebbero insindacabili le sole opinioni che un componente delle Camere esprime all'interno dell'Assemblea – bensì un criterio funzionale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Secondo tale parametro di valutazione, l'insindacabilità parlamentare può essere applicata non solo in relazione alle opinioni espresse nello svolgimento delle attività parlamentari tipiche, ma anche con riferimento alle dichiarazioni rese extra moenia, laddove queste ultime proiettino strettamente l'attività politica e rappresentativa del parlamentare.
La difesa del Tosi, inoltre, ritiene che la suddetta impostazione costituzionale sia coerente con la circostanza che, nella società contemporanea, le moderne forme di comunicazione politica si siano trasformate (sentenze della Corte costituzionale n. 10 e 11 del 2020). Tutto ciò implicherebbe che l'attività posta in essere nell'esercizio del mandato parlamentare è destinata a ripercuotersi anche al di fuori delle sedi politicamente rappresentative, incanalandosi nel circuito della libera dialettica politica, come condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative (sentenze Corte costituzionale n. 320 del 2000, n. 321 del 2000, n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026).
La memoria difensiva, oltre a richiamare gli indici rivelatori della sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni rese dal parlamentare e le dichiarazioni rese extra moenia – quali la sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari, nonché la prossimità temporale rispetto all'attività intra moenia –, ha specificato che i suddetti parametri costituiscano indici sintomatici del nesso medesimo, senza avere un carattere rigido o necessario. Da ciò deriva, sostiene il legale dell'ex deputato, che l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'ambito di accertamento della Camere nel valutare la sussistenza dei presupposti di applicazione della guarentigia costituzionale in argomento, la quale può essere resa operativa anche rispetto a dichiarazioni rese extra moenia qualora sia comunque ravvisabile «un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare».
Viene altresì, richiamata la sentenza n. 104 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha statuito che le opinioni rese dal parlamentare debbano convogliare nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'articolo 67 della Costituzione una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'articolo 67 della Pag. 18Costituzione, costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Una funzione così alta, che la Costituzione protegge con un'immunità che si protrae oltre la scadenza del mandato parlamentare.
Delineato il contesto giurisprudenziale, nella memoria difensiva viene specificato che, sebbene nel caso di specie non risultino atti parlamentari riconducibili all'on. Tosi relativi al procedimento penale cui si riferiscono le dichiarazioni per le quali è stata presentata la denunzia-querela, si deve rilevare che la mancanza di atti parlamentari specifici non sia sufficiente a denegare l'applicazione dell'insindacabilità parlamentare, in quanto occorre appurare la sussistenza di un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare rispetto a dichiarazioni rese extra moenia.
Secondo le prospettazioni difensive, al fine di verificare se ci siano i presupposti per dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese dal Tosi, occorre verificare se le opinioni siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare, in quanto espressione della rappresentanza politica della Nazione.
Nel caso di specie, prosegue la memoria difensiva, le dichiarazioni oggetto della denunzia-querela sono state rese nell'esercizio del mandato rappresentativo con riguardo ad una vicenda giudiziaria che ha suscitato un significativo rilievo istituzionale, politico e mediatico (a sostegno di queste tesi, vengono richiamati titoli di agenzia di stampa e di quotidiani che riportano la notizia degli arresti degli agenti di Polizia e delle ipotesi di reato, un'intervista del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia, una lettera aperta rivolta al Ministero della Giustizia nonché una recente nota del suddetto Sindacato su un provvedimento giudiziale, anch'esso criticato, adottato dalla dottoressa Magri in un procedimento penale in cui sono imputati alcune appartenenti alle Forze dell'ordine).
La tesi difensiva ruota intorno alla circostanza che il dibattito pubblico che si è creato sulle vicende in argomento attenga a temi che tradizionalmente connotano il programma politico e comunicativo del partito di appartenenza dell'on. Tosi, Forza Italia, che è da sempre impegnato sulle questioni relative alla sicurezza pubblica e al rafforzamento operativo e finanziario degli operatori di Polizia, respingendo ogni tentativo di delegittimazione e discredito. Tali temi richiamano quelli della giustizia e della cronaca giudiziaria. Nella memoria vengono, altresì, richiamate le iniziative parlamentari e politiche di Forza Italia (il punto n. 6 del programma politico che individuava come obiettivo «l'adeguamento dell'organico e delle dotazioni delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, l'implementazione della sicurezza nelle città con il rafforzamento dell'operazione strade sicure, poliziotto di quartiere e videosorveglianza, [...] piano carceri, maggiore attenzione alla Polizia Penitenziaria e accordi con gli Stati esteri per la detenzione in patria di detenuti stranieri [...]; la Proposta di legge n. 225 presentata il 13 ottobre 2022 “Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia”, il Disegno di legge costituzionale n. 1917 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”».
Informa la Giunta che, a seguito di una verifica effettuata dagli Uffici, l'on. Tosi risulta cofirmatario della proposta di legge A.C. n. 225 «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia», presentata nell'attuale legislatura, richiamata nella memoria difensiva.
Nel proseguire con l'illustrazione delle memorie inviate dal legale dell'on. Tosi, rappresenta altresì che, secondo la difesa dell'allora deputato, le dichiarazioni rese sono connesse con l'esercizio della funzione parlamentare e con il ruolo politico Pag. 19nazionale ricoperto dal deputato come si evincerebbe dalle allegazioni alle querele che riproducono il logo del partito, dall'indicazione delle cariche ricoperte «Deputato di Forza Italia» e «Sindaco di Verona dal 2007 al 2018», dall'esplicitazione dell'appartenenza della pagina Facebook a «personaggio politico» e dal «Profilo ufficiale» dell'on. Tosi con indicazione, quale posizione lavorativa, quella di «Segretario nazionale presso FARE con TOSI».
Inoltre, prosegue la memoria, il Tosi ha reso le dichiarazioni pubbliche nella sua veste di parlamentare entro i limiti consentiti dall'esercizio del diritto di libertà di espressione costituzionalmente garantito. Ciò è dimostrato dalle circostanze che le critiche sono state rivolte ai provvedimenti giudiziali della magistrata querelante (come si evince dal fatto che l'ordinanza cautelare venne definita «provvedimento immotivato, ideologico e che calpesta il diritto» ovvero «provvedimento tardivo», come testimoniano alcuni titoli di giornali), nell'uso di espressioni plurali quali «a nostro avviso» e «secondo noi», dalla manifestata adesione del comunicato stampa di Forza Italia dal titolo «Poliziotto Sospeso. Tosi (FI); “ultima ordinanza del gip a nostro avviso conferma il pregiudizio ideologico di una parte della magistratura contro forze dell'ordine”», e dalla qualifica con cui quelle stesse dichiarazioni gli vennero attribuite negli articoli di stampa, laddove risulta appellato quale «deputato di Forza Italia», «deputato veronese di Forza Italia» ovvero «l'onorevole». Parte difensiva argomenta, inoltre, che la stessa magistrata ha querelato l'on. Tosi «già Sindaco di Verona, attualmente deputato di Forza Italia presso la Camera dei Deputati», e che l'Associazione Nazionale Magistrati, nella nota con cui è intervenuta a seguito delle sue dichiarazioni ha ritenuto «doveroso intervenire, ancora una volta, in merito alle esternazioni – non già di un comune cittadino, bensì proprio – del deputato di Forza Italia, Flavio Tosi».
A sostegno di quanto espresso, viene richiamato un passaggio di un ultimo post pubblicato dall'on. Tosi sul suo profilo Facebook il 14 gennaio scorso che riporta:
«sono contrariato per la richiesta della Procura di Verona di condannare complessivamente a dieci anni due poliziotti di Verona nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte violenze in Questura. È clamorosa la sproporzione di una richiesta del genere. Non vorrei che fossimo di fronte al solito pregiudizio contro le Forze dell'Ordine di qualche Pm: è risaputo che in Italia una parte della magistratura inquirente ha simpatie di sinistra, sono le cosiddette “toghe rosse”».
Pertanto, secondo la difesa, l'on. Tosi ha reso le proprie dichiarazioni nell'ambito di una dialettica politica che è parte integrante della funzione connessa alla titolarità di un mandato elettivo e alla responsabilità politica, esprimendo istanze e orientamenti su questioni di interesse generale conoscibili al di fuori delle sedi rappresentative e che si innestano in un pubblico dibattito. Il Tosi, sostiene la difesa, ha espresso una critica politica nei confronti di un soggetto titolare di una pubblica funzione giudiziaria su un argomento di costante dibattito politico. Infatti, prosegue la memoria, la vicenda giudiziaria che è venuta in rilievo costituisce l'emblema di un più generale problema sull'esercizio del potere giudiziario rispetto al quale la critica ai magistrati giudicanti è espressione di un giudizio politico-istituzionale reso dal parlamentare sul complessivo e anche complesso rapporto tra giustizia e forze dell'ordine e, in generale, sull'equilibrio fra poteri dello Stato, sulla correttezza dell'azione pubblica e sulla percezione di imparzialità delle istituzioni.
Da ultimo, la memoria difensiva ha chiarito come la giurisprudenza costituzionale non limita la portata dell'insindacabilità parlamentare all'impiego di espressioni misurate o tecnicamente formulate poiché la dialettica politica può svolgersi anche con toni accesi, formule di denuncia, giudizi tranchant e argomentazioni iperboliche purché rimangano confinate all'interno di una posizione politica su temi di interesse pubblico.Pag. 20
In conclusione, la difesa dell'on. Tosi ribadisce che le dichiarazioni pubbliche rese dall'allora deputato possano essere ricondotte all'esercizio del mandato parlamentare come espressione di una critica politica sull'esercizio di pubbliche funzioni e sul loro impatto sul sistema istituzionale che coinvolge il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato e il buon andamento delle istituzioni, ritenendo sussistente il nesso funzionale che giustifica l'applicazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.
Per le suddette motivazioni, viene chiesto alla Giunta di considerare le dichiarazioni rese dall'on. Tosi insindacabili ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003.
Dopo aver fornito dunque una sintesi dei chiarimenti resi dall'on. Tosi per il tramite del suo legale, si riserva, pertanto, di avanzare una proposta in una prossima seduta all'esito del dibattito che seguirà in Giunta.
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta nel corso della quale la collega Cavandoli potrà formulare una proposta alla Giunta.
Pag. 21Mercoledì 20 maggio 2026
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dall'on. Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento penale per diffamazione promosso nei suoi confronti e attualmente pendente presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR).
Ricorda che, in relazione a tale richiesta – pervenuta alla Camera il 9 dicembre 2025 – ha affidato l'incarico di relatore al deputato Laura Cavandoli.
Al riguardo, rammenta, inoltre, che:
1) nella seduta del 6 maggio scorso il relatore ha illustrato la questione alla Giunta;
2) nella seduta del 13 maggio il relatore ha sintetizzato le note scritte trasmesse dall'on. Tosi per il tramite del suo legale.
Ciò premesso, chiede al relatore se intende formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.
Laura CAVANDOLI, relatore, fa presente che, come convenuto nella scorsa seduta, si accinge a formulare alla Giunta una proposta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione alla richiesta trasmessa dall'on. Tosi, deputato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 relativa al procedimento penale per diffamazione pendente nei suoi confronti presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR) e per il quale in data 7 gennaio 2025 è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio ex articoli 550-555 c.p.p. e articolo 159, comma 1, disp. Att. c.p.p.
Rinviando, per una più puntuale ricostruzione in punto di fatto, alla relazione introduttiva svolta nella seduta del 6 maggio e a quella tenuta nella seduta del 13 maggio in cui ha esposto alla Giunta le note difensive che l'on. Tosi ha inviato per il tramite del suo legale, ricorda che il procedimento penale in questione trae origine da una denuncia-querela presentata dalla dottoressa Livia Magri, magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario di Trento. Oggetto della querela sono alcune dichiarazioni pubblicate nei mesi di agosto e ottobre 2023 e febbraio 2024 tramite post sul profilo personale Facebook dell'on. Tosi – e riportate su alcuni quotidiani della stampa locale – ritenute dalla querelante diffamatorie nei suoi confronti.
Precisa che dalla documentazione trasmessa dall'on. Tosi emerge che tali dichiarazioni social si riferivano a un procedimento penale pendente presso la Procura di Verona nei confronti di alcuni agenti/ufficiali in servizio presso la Questura di Verona rispetto al quale la dottoressa Magri ha assunto le vesti di Gip.
Fa presente che, come è noto, nelle fattispecie in materia di insindacabilità parlamentare la Giunta non è tenuta ad entrare nel merito della vicenda né ad accertare il carattere offensivo e la rilevanza penale delle espressioni contestate, bensì a stabilire se queste ultime presentino un nesso funzionale con l'attività parlamentare e siano quindi insindacabili o meno ex articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Prima di entrare nel merito della proposta che si accinge a sottoporre alla Giunta, richiama sinteticamente il quadro costituzionale di riferimento in modo da orientare le riflessioni della Giunta.
Rappresenta che l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale ricostruisce l'istituto dell'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione a tutela del libero mandato parlamentare e della connessa funzione politicamentePag. 22 rappresentativa, salvaguardando non la posizione personale del singolo parlamentare bensì l'autonomia delle Camere nel sistema di equilibrio dei poteri (sentenze n. 38 del 2019, n. 157 e 170 del 2023). La guarentigia costituzionale dell'insindacabilità non viene resa operativa secondo un criterio spaziale diretto a delimitarne l'ambito di applicazione alle sole opinioni che il singolo membro del Parlamento esprime nella Camera di appartenenza nello svolgimento di attività parlamentari tipiche (sentenza n. 133 del 2018). Invero, il parametro ermeneutico che assume tono costituzionale è da intendersi in senso funzionale, tale per cui ricadono sotto l'«ombrello» dell'articolo 68, primo comma, della Carta anche le opinioni rese extra moenia purché costituiscano la naturale proiezione esterna dell'attività politico-rappresentativa del parlamentare e si ravvisi quel qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare che la Consulta ritiene essere il presupposto fondamentale di operatività della guarentigia costituzionale in parola.
Ricorda che sul punto occorre, tuttavia, sottolineare che, come riconosciuto dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 133 del 2018, n. 104 del 2024, n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026), i tradizionali parametri della sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazioni esterne e atti parlamentari nonché della prossimità temporale rispetto all'attività intra moenia, lungi dal dover essere intesi come rigidi e necessari, assumono valenza di meri «indici sintomatici». Da ciò consegue che l'assenza di un previo atto tipico non esaurisce l'accertamento demandato alla Camera. Infatti, proprio in considerazione della funzione di rappresentanza della Nazione che l'articolo 67 della Costituzione riserva ai componenti delle Camere, l'attività politico-parlamentare è naturalmente destinata a proiettarsi al di fuori delle Aule parlamentari, inserendosi in un circuito di dialettica politica che alimenta il funzionamento del sistema democratico-rappresentativo (sentenze Corte costituzionale nn. 320 e 321 del 2000, n. 104 del 2024 e n. 19 del 2026). Ciò è favorito – come riconosciuto dallo stesso Organo di garanzia costituzionale con le sentenze nn. 10 e 11 del 2000 – dall'evoluzione delle moderne forme di comunicazione politica che riducono la distanza tra eletti e società civile. Del resto, la rappresentanza politica di cui all'articolo 67 della Costituzione è al contempo fondamento e limite dell'insindacabilità che sussume una funzione così alta tutelata dalla Costituzione con un'immunità che si protrae anche oltre la scadenza del mandato parlamentare (sentenze n. 133 del 2018, n. 104 del 2024, n. 194 del 2024 e n. 19 del 2026).
Per questo, puntualizza che, alla luce dell'evoluzione dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione può trovare applicazione anche rispetto a dichiarazioni rese extra moenia che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'attività parlamentare e incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, operando un bilanciamento tra gli stessi rispondente all'interesse generale.
Nel caso di specie, premette che dalla documentazione trasmessa non emergono interventi o atti parlamentari dell'on. Tosi specificamente riferibili ai fatti oggetto del procedimento penale per il quale l'allora deputato è stato querelato. Ciò, come detto, non può esaurire l'ambito di indagine della Camera poiché occorre accertare se sussiste il nesso funzionale con le opinioni rese extra moenia.
Ebbene, alla luce del quadro costituzionale di riferimento ritiene che le dichiarazioni rese dall'on. Tosi siano funzionalmente e qualificatamente connesse con l'esercizio della funzione parlamentare.
A tal proposito, sottolinea che il parlamentare, nell'esercizio del suo mandato elettivo, può esprimere opinioni e rendere dichiarazioni che, collocandosi in un contesto politico, veicolano nel dibattito pubblico interessi, temi, istanze, valutazioni rilevanti per la collettività su temi di rilievo collettivo nell'interesse generale. Come già riconosciuto dalla Corte costituzionale, le modalità di espressione politica delle opinioniPag. 23 rese da un componente delle Camere possono, ormai, essere strutturate attraverso qualsiasi strumento di interlocuzione pubblica che consenta al parlamentare di farsi «portavoce politico» di istanze generali. In questo senso, fa presente che la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha evidenziato che «per quanto concerne l'insindacabilità delle opinioni espresse, si ritiene che l'attuale assetto politico-istituzionale e le concrete modalità di esercizio della funzione rendono imprescindibile la considerazione dell'esposizione sui mass-media dell'operato del parlamentare. È assodato sia nella letteratura politologica sia – più semplicemente – nell'osservazione della realtà che vi è un nesso inscindibile tra lo svolgimento di quelle attività di denuncia, propaganda, contatto con l'elettorato e opinion making sui giornali e sulla televisione» (Camera di deputati, XIV Legislatura, Doc. IV-quater, n. 4). È indubbio che, alla luce dell'evoluzione delle moderne tecnologie, i social media rientrino a pieno titolo nella nozione di mass-media consentendo al parlamentare una comunicazione politica personalizzata, immediata e di massa su questioni di interesse collettivo.
Ora, è vero, come già accennato, che le dichiarazioni oggetto della richiesta del Tribunale di Trento non trovano una puntuale corrispondenza in precedenti atti parlamentari. A suo avviso, tuttavia, esse si inseriscono comunque in un ambito di interesse politico generale dell'on. Tosi, il quale è più volte intervenuto sui temi della giustizia e, in particolare, sulle concrete modalità di esercizio del potere giudiziario. Ciò emerge non soltanto con riferimento al caso di specie, nel quale l'on. Tosi ha qualificato il provvedimento cautelare come «immotivato, ideologico e che calpesta il diritto», ovvero come «tardivo», ma anche più in generale dalla sua attività politica. Pertanto, prosegue, la «questione giustizia» costituisce infatti uno dei temi ricorrenti del suo impegno parlamentare, come dimostra anche la sua qualità di cofirmatario della proposta di legge A.C. n. 225, presentata nell'attuale legislatura e recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia». Nella relativa relazione illustrativa, infatti, viene espressamente richiamato il tema dell'uso politico della giustizia.
In tale prospettiva, le dichiarazioni in esame, pur non essendo state precedentemente riprodotte in atti parlamentari, appaiono riconducibili a un più ampio filone di intervento politico dell'on. Tosi sui temi della giustizia. Del resto, con riguardo al dibattito sulle modalità di impiego degli istituti cautelari, va ricordato che già nella XIV Legislatura la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha ricondotto all'«attività divulgativa connessa alla funzione del parlamentare» espressioni anche forti di «aspra critica nei riguardi dell'operato di alcuni magistrati e del cattivo uso della custodia cautelare» (Doc. IV-quater, n. 124).
Sottolinea, pertanto, come non ci si trovi di fronte a un contesto di natura privata o personale, bensì a un ambito pubblico e politico, nel quale il parlamentare ha formulato una valutazione critica su una vicenda percepita dalla collettività come rilevante per il funzionamento complessivo delle istituzioni.
In tale cornice, la magistrata querelante non sembra venire in rilievo quale destinataria di un attacco personale fine a sé stesso, ma piuttosto quale titolare di una pubblica funzione coinvolta in una vicenda connotata da una straordinaria esposizione mediatica e istituzionale. Le dichiarazioni dell'on. Tosi, dunque, pur caratterizzate da toni critici, non risultano oltraggiose né offensive ed appaiono inserirsi nel più ampio dibattito politico sul modo in cui viene esercitato il potere giudiziario, e non in una dimensione meramente personale o avulsa dall'interesse pubblico.
A tal proposito, fa notare che nei post pubblicati dall'on. Tosi non sono presenti dichiarazioni oltraggiose o offensive.
Ritiene che sia proprio questo il punto dirimente ai fini dell'applicazione dell'insindacabilità parlamentare. Nel momento in cui il parlamentare interviene sulle tematiche citate, pur in assenza di atti tipici, sta esprimendo una valutazione politica su aspetti della vita democratica notoriamente divisivi e di rilevanza nazionale, rendendoli oggetto di confronto pubblico e svolgendo Pag. 24una funzione di informazione nei confronti dell'elettorato e di assunzione di responsabilità politica (sentenza Corte costituzionale n. 19 del 2026) a prescindere se questo avvenga attraverso giudizi tranchant, argomentazioni iperboliche o formule di denuncia. Del resto, ricorda che la Giunta per le autorizzazioni della Camera, in una precedente occasione, aveva già ritenuto che «le tematiche della giustizia, del modo in cui essa è amministrata e del ruolo di taluni magistrati è oggetto ormai da diversi anni di un vastissimo dibattito in tutto il Paese e soprattutto nelle sedi politico-parlamentari» dichiarando insindacabili le relative dichiarazioni rese dai parlamentari (Camera dei deputati, XIV Legislatura, Doc. IV-quater, n. 1).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che le dichiarazioni rese dall'on. Flavio Tosi attraverso i post pubblicati sul suo profilo personale Facebook presentino un nesso evidente e qualificato con l'esercizio del mandato parlamentare. Per tali ragioni, propone alla Giunta di deliberare che tali dichiarazioni costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione ad altra seduta, nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore di deliberare che le dichiarazioni rese dall'on. Tosi costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Pag. 25Mercoledì 27 maggio 2026
DELIBERAZIONI IN MATERIA
D'INSINDACABILITÀ
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento (proc. n. 5107/23 RGNR).
(Seguito dell'esame e conclusione).
Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza di deliberazione in materia d'insindacabilità proveniente dall'on. Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, che scaturisce da un procedimento penale per diffamazione promosso nei suoi confronti e attualmente pendente presso il Tribunale ordinario di Trento (n. 5107/23 – 21 RGNR).
Al riguardo, ricorda che la relatrice, on. Cavandoli:
1) nella seduta del 6 maggio scorso ha illustrato la questione alla Giunta;
2) nella seduta del 13 maggio ha sintetizzato le note scritte trasmesse dall'on. Tosi per il tramite del suo legale;
3) nella seduta del 20 maggio ha formulato la sua proposta alla Giunta nel senso di ritenere insindacabili le opinioni espresse dall'on. Tosi mediante i post pubblicati sul profilo personale Facebook nei mesi di agosto e ottobre 2023 nonché nel mese di febbraio 2024.
Prima di dare la parola ai colleghi per le dichiarazioni di voto, chiede alla relatrice se desidera intervenire.
Laura CAVANDOLI, relatore, riepilogando sinteticamente il contenuto della propria proposta, rileva che, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, le dichiarazioni rese dall'onorevole Flavio Tosi mediante i post pubblicati sul proprio profilo personale Facebook presentano un evidente e qualificato nesso con l'esercizio del mandato parlamentare e, dunque, con la funzione di rappresentante della Nazione, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione. Tale disposizione, prosegue, costituisce il fondamento e al tempo stesso il limite dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 133 del 2018, n. 104 e n. 194 del 2024 e, da ultimo, con la sentenza n. 19 del 2026.
Alla luce delle considerazioni già svolte, propone quindi alla Giunta di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Tosi costituiscano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e siano pertanto da ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Ingrid BISA (LEGA) nel ringraziare la collega Cavandoli per gli approfondimenti svolti, preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega rispetto alla proposta di insindacabilità formulata dalla relatrice.
Antonella FORATTINI (PD-IDP) nell'intervenire per preannunciare l'astensione del Partito Democratico in relazione alla proposta di deliberazione in esame, ritiene opportuno sottolineare come nel caso di specie sussistano elementi che non consentono di accogliere la proposta – avanzata dalla relatrice – di dichiarare insindacabili le dichiarazioni rese dall'on. Tosi. Condivide, in linea di massima, il quadro costituzionale di riferimento richiamato dalla collega Cavandoli. Con riferimento al merito della questione, tuttavia, ritiene che le affermazioni rese dall'on. Tosi, pur rientrando nell'ambito della critica politica, non possano essere ricondotte all'esercizio della funzione parlamentare, risultando insussistente il nesso funzionale, richiesto ai fini dell'applicabilità della prerogativa in questione, tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'attività svolta all'interno delle sedi parlamentari.
Dario IAIA (FDI) preannuncia il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di relazione dell'onorevole Cavandoli, che ringrazia per l'ottimo lavoro svolto. Sottolinea, in primo luogo, che le opinioni espresse dall'onorevole Tosi attengono al tema della giustizia e si collocano pertanto Pag. 26nell'ambito di una questione di rilevante attualità politica nel dibattito pubblico. Evidenzia, in secondo luogo, la sussistenza, nel caso di specie, del nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio del mandato parlamentare, nonché la correttezza e la non offensività del linguaggio utilizzato, in assenza di attacchi di carattere personale.
In conclusione, richiama l'importanza di evitare che da un caso quale quello in esame possa derivare il messaggio secondo cui un parlamentare – e, più in generale, ogni cittadino – non possa esprimere liberamente una critica politica, poiché ne risulterebbe altrimenti compromessa l'essenza stessa della democrazia.
Pietro PITTALIS (FI-PPE) associandosi alle considerazioni già svolte dall'onorevole Iaia, annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sulla proposta formulata dall'onorevole Cavandoli, che ringrazia per l'accuratezza del lavoro svolto. Nel merito, sottolinea in particolare come le dichiarazioni rese dall'onorevole Tosi assumano la natura di critica politica e non già di critica rivolta alla persona fisica del magistrato querelante.
Enrica ALIFANO (M5S) ringraziato il relatore, da un lato ritiene che persistano dei dubbi sull'effettiva esistenza nel caso di specie del nesso funzionale fra le opinioni espresse e l'esercizio del mandato parlamentare, mentre, dall'altro, condivide che le dichiarazioni in questione si siano mosse sul terreno della critica politica e non siano state offensive o ingiuriose. Conseguentemente, annuncia il voto di astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle.
Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti oggetto della richiesta dell'on. Tosi – e segnatamente alle opinioni espresse mediante i post pubblicati sul profilo personale Facebook nei mesi di agosto e ottobre 2023 nonché nel mese di febbraio 2024 – sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Giunta approva la proposta del relatore secondo la quale ai fatti oggetto del procedimento penale in esame si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Si intende quindi che la Giunta dia mandato al relatore stesso a predisporre la relazione per l'Assemblea nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi.