Doc. IV, N. 4-A-ter

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

RELAZIONE DI MINORANZA

sulla

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA

nei confronti del deputato

DELMASTRO DELLE VEDOVE

(nell'ambito del procedimento penale n. 9524/26 RGNR)

pervenuta dalla procura della repubblica
presso il tribunale di roma

il 26 maggio 2026

(RELATRICE: GIULIANO, di minoranza)

Presentata alla Presidenza il 28 luglio 2026

Pag. 2

Premessa

  La presente relazione sottopone al vaglio dell'Assemblea le articolate ragioni di profondo dissenso rispetto alla proposta formulata e contenuta nella relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni – mediante la relazione del deputato Pittalis – avente ad oggetto la domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza informatica trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
  Per tutte le ragioni e le considerazioni di seguito illustrate, si ritiene che la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 68 della Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, risponda in modo ineccepibile ai canoni di legalità costituzionale, necessarietà, selettività, determinatezza e proporzionalità enunciati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che non sussistano elementi idonei a giustificarne il rigetto – come proposto dalla relazione di maggioranza – il quale appare non confortato né sostenuto da un adeguato corredo giuridico né conforme ai limiti costituzionali del sindacato della Camera.
  Nell'analisi e nelle conclusioni cui giunge, la relazione di maggioranza compie una progressiva espansione delle prerogative e del sindacato attribuito alla Camera, eseguendo un salto logico e giuridico che trasforma una verifica di garanzia in una rivalutazione dell'attività investigativa della Procura – occorre ricordare che proprio chi ricopre cariche istituzionali e, nel caso in parola, anche responsabilità nell'amministrazione della giustizia dovrebbe essere il primo a non invocare interpretazioni espansive delle prerogative parlamentari.
  Sotto il pretesto di una rigorosa tutela delle prerogative parlamentari, la proposta di rigetto dell'autorizzazione richiesta dalla Procura formulata dalla maggioranza distorce i principi fissati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, giungendo a paralizzare indebitamente l'accertamento penale e attribuendo alla Camera un ruolo che l'articolo 68 della Costituzione non le assegna.
  La questione in esame investe direttamente, in primis, il delicato e fondamentale bilanciamento, di rango costituzionale, tra le guarentigie poste a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia del mandato parlamentare dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, e l'altrettanto inderogabile interesse costituzionale, etico e sociale all'efficace esercizio dell'azione penale e dell'accertamento giurisdizionale, specie quando vengano in rilievo contestazioni inerenti a reati gravissimi di criminalità organizzata di stampo mafioso, riciclaggio e intestazione fittizia di beni.
  Le garanzie costituzionali dell'articolo 68 costituiscono un presidio di fondamentale rilievo per la democrazia e per l'indipendenza delle funzioni parlamentari, ma esse non possono mai trasformarsi nello strumento per affermare un'inaccettabile ed odiosa disparità di trattamento tra i cittadini della Repubblica, né per rendere difficoltoso, se non impossibile, lo svolgimento delle indagini su reati gravissimi che toccano l'ordine pubblico ed economico.
  La presente relazione chiarisce e illustra perché sostenere ed avallare le motivazioni addotte dalla maggioranza per negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza del deputato nonché Sottosegretario di Stato alla Giustizia Delmastro Delle Vedove costituisce un grave errore giuridico – in quanto esse sono fondate su argomentazioni e interpretazioni non coerenti e distorte con il quadro costituzionale e giurisprudenziale che esse stesse richiamano – e che purtroppo si traducono in una grave compromissione delle esigenze di accertamento della verità in un procedimento d'indagine in cui si persegue l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.
  Al di là delle considerazioni di diritto e dei profili strettamente giuridici – di seguito esaminati – la vicenda assume un rilievo che investe direttamente il rapporto tra istituzioni e cittadini: soprattutto quando è coinvolto un Sottosegretario alla Giustizia, il rispetto delle prerogative costituzionali deve accompagnarsi a un comportamento istituzionale improntato alla massima trasparenza e al pieno rispetto delle regole, evitando che le garanzie previste Pag. 3dalla Costituzione possano essere percepite come strumenti di sottrazione all'accertamento giudiziario; e si impone, altresì, una riflessione sul piano dell'etica pubblica e della correttezza istituzionale: le prerogative parlamentari, proprio perché costituiscono garanzie funzionali e non privilegi personali, devono essere esercitate in modo coerente con i principi di disciplina e onore richiamati dall'articolo 54 della Costituzione, criteri imprescindibili cui deve ispirarsi l'esercizio delle funzioni pubbliche, anche nell'applicazione delle predette prerogative.
  Preme rappresentare che negare l'accertamento della verità in ordine a legami e affari d'interesse economico privati, nonché legati a contesti criminosi, vulnerano gravemente il prestigio, l'imparzialità e la credibilità dell'amministrazione della giustizia e dello Stato nella lotta contro il crimine organizzato.

Il procedimento giudiziario in esame

  Il procedimento giudiziario ha origine nelle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a seguito del passaggio in giudicato, avvenuto nel mese di febbraio 2026, di una precedente sentenza di condanna nei confronti di Mauro Caroccia. Tale prima condanna riguardava condotte di fittizia intestazione di attività commerciali nel settore della ristorazione nella Capitale, con l'aggravante mafiosa di aver agevolato un gruppo criminale di matrice camorristica ed associativa, il clan Senese. In conseguenza della definitività di tale pronuncia, le relative attività economiche venivano sottoposte a confisca di prevenzione.
  Il nuovo procedimento penale (n. 9524/26 R.G.N.R.) nel quale è interessato il Delmastro Delle Vedove e nuovamente indagato il Caroccia insieme con la figlia Miriam per i reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, entrambi aggravati dal metodo mafioso, vede la Procura di Roma concentrare i propri accertamenti sulla costituzione, avvenuta nel mese di dicembre 2024, di una nuova società denominata «Le 5 forchette s.r.l.», esercente l'attività di ristorazione attraverso il locale «Bisteccherie d'Italia» in Roma.
  Secondo la circostanziata ricostruzione dell'ufficio requirente, la compagine societaria iniziale vedeva la partecipazione diretta di una stretta familiare, la figlia appena maggiorenne, del Caroccia, del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove e di altri soci; successivamente, il deputato Delmastro Delle Vedove – che all'epoca dei fatti e per tutta la durata delle vicende societarie ricopriva l'incarico istituzionale di Sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – cedeva la propria quota a una società a lui riconducibile, per poi dismettere definitivamente la partecipazione, il 24 novembre 2025, attraverso passaggi culminati nell'intestazione esclusiva delle quote in capo alla familiare dell'indagato.
  L'ipotesi investigativa della Procura è che la costituzione e l'assetto formale della «Le 5 forchette s.r.l.» abbiano rappresentato uno schermo negoziale fraudolento, architettato in un momento in cui il Caroccia (già condannato in primo grado e in attesa del giudizio d'appello-bis dopo rinvio dalla Cassazione) era pienamente consapevole del rischio imminente di confisca e dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale. Si contesta pertanto lo schema del riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e dell'intestazione fittizia (articolo 512-bis c.p.), con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis.1 c.p., ipotizzando il reimpiego di risorse provenienti dal sodalizio criminale e il versamento a quest'ultimo di quota parte dei proventi.
  Nel corso delle indagini viene sottoposto a sequestro un dispositivo di telefonia mobile nella disponibilità del Caroccia. Dagli elementi raccolti è emerso che sul dispositivo sarebbero presenti comunicazioni intercorse con il deputato Delmastro Delle Vedove, non indagato nel procedimento. Secondo quanto rappresentato dall'autorità giudiziaria, tali comunicazioni sono indispensabili e rilevanti per accertare quali fossero le modalità di gestione della società di ristorazione, la provenienza dei fondi per verificare la sussistenza del reato di Pag. 4riciclaggio, la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale e l'eventuale esistenza di accordi occulti nonché per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli stessi indagati, quanto essi hanno riferito dell'esistenza di specifici contatti con soci e finanziatori dell'area piemontese e descritto la presenza di un'apposita chat di gruppo informatica focalizzata sulla gestione del ristorante, alla quale partecipava attivamente il deputato Delmastro Delle Vedove.
  Per questo motivo, il 26 maggio la Procura di Roma trasmetteva alla Camera richiesta di autorizzazione ad accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate al deputato Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, come interpretato dalla Corte costituzionale.

L'iter in sede di Giunta

  Nel corso dei lavori della Giunta, avviati l'11 giugno 2026, si sono succeduti i seguenti passaggi procedurali:

   1) il relatore Pittalis, riservandosi di formulare una proposta conclusiva all'esito del dibattito, ha espresso riserve in merito alla qualificazione giuridica della richiesta della Procura e all'applicazione della giurisprudenza costituzionale in materia di sequestro della corrispondenza dei parlamentari e la Giunta, successivamente, ha sollecitato un chiarimento all'Ufficio giudiziario;

   2) con nota pervenuta il 1° luglio 2026, la Procura di Roma ha espressamente confermato che l'istanza doveva qualificarsi a tutti gli effetti come domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, Cost. e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, uniformandosi rigorosamente ai dicta della sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale. In virtù di tale arresto costituzionale, la Procura ha correttamente congelato ed emendato ogni attività di estrazione dei dati comunicativi del parlamentare prima di aver ottenuto il preventivo assenso della Camera;

   3) in seguito al chiarimento, la Giunta ha ritenuto di qualificare formalmente il procedimento come domanda di autorizzazione al sequestro della corrispondenza e di proseguirne l'esame secondo la disciplina prevista per le autorizzazioni ad acta;

   4) il 13 luglio 2026, il deputato Delmastro Delle Vedove ha inviato una breve nota scritta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera – precisando di non essere iscritto nel registro degli indagati e richiamando genericamente l'audizione da lui resa il 26 maggio 2026 dinanzi alla Commissione parlamentare Antimafia, si è rimesso integralmente al «prudente apprezzamento» della Giunta;

   5) nella seduta del 16 luglio 2026, il relatore Pittalis ha depositato la propria proposta conclusiva volta al diniego dell'autorizzazione, votata e approvata dalla maggioranza nella seduta del 22 luglio 2026.

Le argomentazioni della proposta del relatore di maggioranza e le ragioni del dissenso

  La proposta formulata non può essere condivisa né accolta e se ne evidenziano, di seguito, le ragioni, attraverso puntuali confutazioni degli assunti ivi prospettati.
  Pur richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della corrispondenza dei parlamentari, ricostruendone l'evoluzione e soffermandosi, in particolare, sulle più recenti pronunce concernenti l'acquisizione di comunicazioni elettroniche e messaggi contenuti in dispositivi informatici, le conclusioni – rectius le interpretazioni – cui giunge non appaiono con essa coerenti né da essa sorrette.
  La proposta di negare l'autorizzazione muove da un'interpretazione particolarmente estensiva dei poteri attribuiti alla Camera nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, finendo per attribuire all'organo parlamentare un sindacato che non Pag. 5riguarda più soltanto la tutela delle prerogative costituzionali del parlamentare, ma investe direttamente le modalità di esercizio dell'azione investigativa da parte dell'autorità giudiziaria.
  La proposta e, con essa, la relazione di maggioranza, assume, in sostanza, che, una volta riconosciuta la particolare tutela costituzionale accordata alla corrispondenza del parlamentare, ne consegua la necessità di sottoporre la richiesta dell'autorità giudiziaria ad un vaglio particolarmente penetrante, esteso alla verifica della completezza della motivazione, della indispensabilità dello strumento investigativo prescelto e della stessa organizzazione dell'attività d'indagine – impostazione che non ha fondamento e, se condivisa, altererebbe il punto di equilibrio che la giurisprudenza costituzionale ha sempre costantemente mantenuto tra due esigenze ugualmente meritevoli di tutela: da un lato la salvaguardia delle prerogative parlamentari, dall'altro il corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
  La prerogativa parlamentare non è concepita quale strumento volto a sottrarre il parlamentare all'accertamento giudiziario, né può essere interpretata come una forma di odiosa immunità sostanziale.
  Con l'impostazione proposta dal relatore l'autorizzazione parlamentare cesserebbe di essere uno strumento di garanzia volto a prevenire indebite interferenze sull'esercizio del mandato parlamentare per trasformarsi, di fatto, in una forma di controllo preventivo sull'adeguatezza dell'attività investigativa, con il risultato di attribuire alla Camera un ruolo che la Costituzione non le assegna.
  Tale assunto sembra permeare la gran parte delle argomentazioni che fondano la proposta di diniego dell'autorizzazione, riguardando esse più che la verifica del soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla Costituzione e dalla legge rispetto alla richiesta della Procura, il modo in cui la Procura ha motivato la richiesta o avrebbe potuto meglio e diversamente organizzare l'attività investigativa, valutandone l'opportunità e perfino gli strumenti attraverso i quali l'autorità giudiziaria avrebbe potuto perseguire il medesimo risultato, con ciò spostando il controllo dalla tutela delle prerogative parlamentari al controllo e alla verifica dell'adeguatezza dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria.
  La stessa giurisprudenza costituzionale, richiamata dal relatore, ha costantemente affermato che le prerogative parlamentari perseguono una finalità funzionale e non personale, che esse sono dirette a garantire il libero esercizio delle funzioni costituzionali delle Camere e non possono essere interpretate in modo da determinare un'indebita compressione delle attribuzioni costituzionalmente riservate all'autorità giudiziaria.
  È questo il nodo principale del dissenso, ma non il solo.
  Alla luce dei principi che reggono il nostro ordinamento, la Camera non è chiamata a valutare la bontà dell'indagine, non può sostituirsi al pubblico ministero nella scelta degli strumenti investigativi, il principio costituzionale (sentenza n. 188/2010) cardine del «sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare», anch'esso richiamato dal relatore, può trasformarsi in un requisito quasi impossibile da soddisfare né la sentenza n. 170 del 2023 della medesima Corte rafforza il potere della Camera sino al punto di consentirle di sindacare la strategia investigativa e le modalità di conduzione delle indagini.
  Il principio del «sacrificio minimo indispensabile» impone che l'incisione sulla sfera tutelata e costituzionalmente protetta del parlamentare si limiti a quanto strettamente necessario per le esigenze investigative, ma nella relazione della maggioranza si coglie, invece, una volontà tesa a sottoporre l'autorità giudiziaria ad una sorta di dimostrazione negativa, al fine di provare che nessun altro strumento investigativo avrebbe potuto condurre al medesimo risultato – secondo tale impostazione, la Camera verrebbe chiamata a valutare non più la conformità costituzionale della richiesta, ma l'intera strategia investigativa della magistratura requirente e il principio di proporzionalità, così interpretato, potrebbe paralizzare l'attività investigativa.Pag. 6
  La questione che la Camera è chiamata a decidere non è se l'autorità giudiziaria avrebbe potuto procedere in modo diverso, ma se la richiesta sottoposta al Parlamento rispetti il quadro costituzionale di riferimento e sia sorretta da una motivazione idonea a consentire il controllo previsto dall'articolo 68 della Costituzione.
  L'assunto assume un aspetto ancor più discutibile quando il parlamentare interessato riveste l'incarico di Sottosegretario alla Giustizia, con delega all'ordinamento penitenziario, in quanto, si ribadisce, proprio chi ricopre responsabilità nel settore della giustizia dovrebbe essere il primo a non invocare, né accettare, interpretazioni espansive delle prerogative parlamentari.
  La proposta del relatore di maggioranza rileva una serie di criticità nella richiesta avanzata dalla Procura che, a suo avviso, la renderebbero carente sotto il profilo della motivazione e, pertanto, non conforme ai principi elaborati dalla Corte costituzionale.
  Tra le rilevazioni critiche del relatore di maggioranza, preme segnalare le seguenti:

   il relatore fa leva sul fatto che il deputato Delmastro Delle Vedove non risulta iscritto nel registro degli indagati, desumendone che incidere sulla sfera delle sue comunicazioni imporrebbe all'autorità giudiziaria di dimostrare «l'assoluta impraticabilità di ogni diversa attività investigativa» e che la «necessità dell'ingerenza sia illustrata in modo concreto e contestualizzato, così da renderne possibile una verifica effettiva da parte della Camera competente»;

   in proposito, si rammenta che la Corte costituzionale (sentenze n. 390 del 2007 e n. 188 del 2010) ha chiarito che le guarentigie parlamentari servono a proteggere il deputato da intenti persecutori, di condizionamento o estranei alle effettive esigenze della giurisdizione; l'atto richiesto non è diretto a incriminare il deputato, ma a riscontrare fatti decisivi riferibili agli indagati principali; la posizione del relatore trasforma la posizione di terzo estraneo alle imputazioni in una blindature assoluta e insuperabile, con ciò stravolgendo la ratio dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, erigendo un muro d'impunità a tutela di terzi indagati per mafia;

   in ordine al principio di necessità, come elaborato dalla Corte costituzionale, non impone all'autorità giudiziaria di dimostrare in modo anticipato il contenuto delle comunicazioni che intende acquisire — contenuto che, per definizione, non è ancora conosciuto — né di provare che da esse deriverà certamente un elemento decisivo di prova. È sufficiente che la richiesta esponga, in modo plausibile, il collegamento tra le comunicazioni da acquisire e i fatti oggetto dell'indagine. Nel caso in esame il collegamento è stato esplicitato, in quanto gli stessi indagati hanno riferito dell'esistenza di una chat dedicata alla gestione del ristorante alla quale avrebbe partecipato il deputato interessato. L'acquisizione delle comunicazioni è stata richiesta proprio per verificare tale circostanza e per ricostruire i rapporti relativi alla gestione societaria;

   non è chiaro, dunque, quale grado di conoscenza, specificazione e motivazione ulteriore si vorrebbe pretendere dall'autorità giudiziaria.

   Tesi del relatore è che il sequestro della corrispondenza informatica di gruppo possa aprire quegli «squarci di conoscenza» (così le sent. Corte cost. n. 38/2019 e n. 111/2026) su interlocuzioni riservate di altri soggetti politici, quali i consiglieri regionali piemontesi (anch'essi soci degli indagati e da essi chiamati in causa quali partecipanti alla chat di gruppo);

   la questione non può condurre al diniego dell'autorizzazione: in proposito, si rammenta che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione tutela le comunicazioni dei soli membri del Parlamento nazionale, non la riservatezza generale di amministratori locali o consiglieri regionali e la presunta riservatezza dell'attività politica non può estendersi a conversazioni aventi ad oggetto la gestione ordinaria e contabile di un ristorante privato («Bisteccherie d'Italia») gestito in società con familiari di condannati per mafia. L'eventuale presenza, nella medesima chat, di messaggi Pag. 7scambiati tra altri partecipanti costituisce un profilo che attiene alle modalità tecniche di estrazione e selezione dei dati e che può essere gestito dall'autorità giudiziaria nel rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità. Ma non può essere utilizzato per negare in radice l'autorizzazione, poiché ciò equivarrebbe a escludere la possibilità di acquisire qualsiasi comunicazione inserita in una conversazione collettiva, soluzione che non trova fondamento né nella Costituzione né nella giurisprudenza costituzionale. Il relatore contesta, altresì, alla Procura, di non aver spiegato «perché le esigenze investigative non possano essere soddisfatte mediante strumenti meno invasivi», «l'assenza di una adeguata motivazione circa l'impossibilità, l'inadeguatezza o l'insufficienza di strumenti investigativi alternativi idonei a soddisfare le medesime esigenze probatorie» e di «non aver chiarito se – ai fini degli obiettivi perseguiti dalle indagini – sono stati attivati altri strumenti meno invasivi (quali, a titolo di mero esempio, l'acquisizione della documentazione societaria, contabile, bancaria e fiscale, l'analisi dei flussi finanziari e delle movimentazioni sui conti correnti; l'audizione dei soci, ecc.)»;

   ribadendo che stabilire quali attività investigative siano più efficaci o più idonee a conseguire un determinato risultato costituisce una scelta rimessa alla responsabilità dell'autorità giudiziaria, nell'ambito dei poteri che l'ordinamento le attribuisce, ed esorbita dai limiti del controllo attribuito alla Camera, cui non compete sostituirsi al pubblico ministero nella pianificazione delle indagini, nella strategia investigative né nell'individuare percorsi o «strumenti investigativi alternativi», è nei dati e nei fatti investigativi che nel caso di reati di intestazione fittizia e riciclaggio la prova della consapevolezza dell'illecito e dell'esistenza di accordi simulatori risiede quasi esclusivamente nelle interazioni informatiche informali e contestuali (i messaggi WhatsApp e di messaggistica istantanea) e, comunque, l'analisi bancaria non potrà mai rivelare accordi occulti di gestione così come l'audizione degli indagati o di altri soggetti – tra l'altro già esperita e proprio dagli indagati è stato fatto riferimento alle chat di gruppo e ai partecipanti – non può essere considerata equivalente all'acquisizione diretta delle comunicazioni, che costituiscono una fonte di prova autonoma e potenzialmente idonea a verificare l'attendibilità stessa delle dichiarazioni rese – la richiesta della Procura risponde, dunque, anche in questo caso, al requisito della stretta necessità, in quanto funzionalmente collegata all'oggetto dell'indagine e all'unica fonte documentale dalla quale le informazioni ricercate possono essere tratte;

Conclusioni

  Alla luce delle considerazioni svolte, preme ribadire che:

   non può in alcun modo essere sottaciuto né sminuito il dato centrale relativo al ruolo istituzionale ricoperto dal deputato Delmastro Delle Vedove. All'epoca della costituzione della «Le 5 forchette s.r.l.» (dicembre 2024), per tutta la durata dell'esercizio dell'attività commerciale, e sino alla dismissione della quota (novembre 2025), egli era Sottosegretario di Stato alla Giustizia, con l'attribuzione della diretta ed esplicita delega al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – struttura dello Stato deputata al controllo dei plessi carcerari, alla gestione della detenzione dei condannati per reati di criminalità organizzata e all'attuazione del rigoroso regime differenziato di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

   è palesemente inconciliabile sul piano etico-istituzionale che l'Autorità di Governo delegata al sistema penitenziario e alla custodia dei detenuti per mafia costituisca un'intrapresa commerciale in società con la convivente ed esponente familiare diretta di un soggetto investito da gravi vicende giudiziarie per reati di fittizia intestazione connessi al clan camorristico Senese;

   proprio il ruolo ricoperto impone di considerare con particolare attenzione l'esigenza che ogni attività di accertamento prevista dall'ordinamento possa svolgersi secondo le forme stabilite dalla legge, senza Pag. 8ostacoli ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla tutela delle prerogative costituzionali – chi esercita funzioni di governo nel settore della giustizia rappresenta quotidianamente le istituzioni chiamate ad assicurare il corretto funzionamento del sistema giudiziario;

   la proposta formulata dal relatore non può essere condivisa;

   nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi idonei a far ritenere che la richiesta sia preordinata a finalità estranee all'accertamento dei fatti o che l'esercizio del potere investigativo si traduca in un uso distorto delle prerogative costituzionali;

   le criticità evidenziate nella proposta del relatore attengono, piuttosto, alla valutazione della motivazione della richiesta e delle modalità di conduzione delle indagini, profili che esulano dal sindacato attribuito alla Camera e che appartengono alla responsabilità dell'autorità giudiziaria;

   l'articolo 68 della Carta costituzionale è stato concepito dai Padri Costituenti quale presidio supremo della libertà di espressione e di funzione del Parlamento contro possibili straripamenti o persecuzioni del potere giudiziario. Esso non è – e non deve mai diventare – un privilegio castale, un'ingiustificata zona franca d'impunità o un ostacolo opposto all'accertamento di gravi reati associativi e patrimoniali attribuiti alla criminalità organizzata;

   il diniego dell'autorizzazione trasmette un messaggio nefasto alla collettività e all'opinione pubblica. Se un cittadino comune – indagato o terzo informato sui fatti – è soggetto al potere di perquisizione e sequestro dei propri dispositivi da parte degli organi giudiziari nell'ambito di indagini antimafia, l'immagine di un rappresentante del Governo e deputato che si avvale del diniego parlamentare per impedire il riscontro di chat commerciali altera il principio fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (articolo 3 Cost.);

   accogliere la proposta della maggioranza, rigettando la richiesta della Procura, significa alterare profondamente la leale collaborazione tra i poteri dello Stato, esporre la Camera al rischio di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale e lanciare un segnale devastante al Paese sulla disparità di trattamento tra cittadini comuni e titolari di cariche pubbliche;

   da questa vicenda emerge un dato politico assolutamente inaccettabile, costituito dal fatto che la maggioranza tenti ancora una volta di trincerarsi dietro lo scudo dell'immunità – posto che il deputato Delmastro Delle Vedove avrebbe potuto senz'altro mettere a disposizione dell'Autorità requirente le chat intercorse con l'indagato Caroccia, peraltro già condannato in via definitiva in altro procedimento per reati gravissimi connessi alla criminalità organizzata – e, anziché agevolare il lavoro della magistratura in relazione ad una indagine antimafia particolarmente delicata e complessa che coinvolge un clan camorristico, la maggioranza assume un atteggiamento che ostacola il pieno accertamento dei fatti e non favorisce l'opera di contrasto rispetto alle condotte di riciclaggio e di intestazione fittizia poste in essere dalla criminalità organizzata;

   condotte e scelte che stridono ancora di più in quanto, a margine delle celebrazioni e del ricordo del sacrificio di magistrati simbolo della lotta alla mafia come Paolo Borsellino – ricorrenze che vedono la convergenza formale di tutte le forze politiche sull'impegno antimafia –, la maggioranza parlamentare promuove iniziative volte a limitare i mezzi di ricerca della prova e si dimostra pronta a frapporre ostacoli all'attività d'indagine, privando gli inquirenti degli strumenti conoscitivi indispensabili per svelare i condizionamenti della criminalità organizzata nell'economia legale;

   l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione sancisce che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore» – tale precetto costituisce un vero e proprio canone d'azione istituzionale e, pertanto, appare naturale e conforme all'interessePag. 9 delle istituzioni che l'eventuale verifica giudiziaria possa svolgersi nelle forme previste dalla Costituzione, senza che il Parlamento sia percepito come l'organo che impedisce l'acquisizione di elementi istruttori richiesti dall'autorità giudiziaria;

   la concessione dell'autorizzazione richiesta dalla Procura non implica alcuna valutazione circa la fondatezza delle ipotesi investigative né comporta alcun giudizio sulla condotta del deputato interessato, ma costituisce unicamente il riconoscimento del fatto che, nel bilanciamento tra le prerogative parlamentari e le esigenze della giurisdizione, nel caso concreto non emergono motivazioni tali da giustificare la paralisi dell'attività investigativa;

   si ritiene che la richiesta in parola sia rilevante e indispensabile ai fini dell'indagine, sia formulata nel rispetto del procedimento delineato dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e risponda in modo ineccepibile ai canoni di legalità costituzionale, necessarietà, determinatezza, selettività e proporzionalità enunciati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

  Per tutte le ragioni di diritto, di fatto e di responsabilità istituzionale illustrate, unitamente all'appello rivolto alle forze politiche di maggioranza affinché rivedano la propria posizione volta al diniego rispetto alla richiesta della Procura, si propone all'Aula della Camera di concedere l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza intercorsa, unitamente ad altri indagati, tra il Caroccia e il deputato Delmastro Delle Vedove, in accoglimento della richiesta trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale n. 9524/26 R.G.N.R.

Carla GIULIANO, relatrice di minoranza