Doc. IV, N. 4-A-bis
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
RELAZIONE DI MINORANZA
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA
nei confronti del deputato
DELMASTRO DELLE VEDOVE
(nell'ambito del procedimento penale n. 9524/26 RGNR)
pervenuta dalla procura della repubblica
presso il tribunale di roma
il 26 maggio 2026
(Relatore: GIANASSI, di minoranza)
Presentata alla Presidenza il 27 luglio 2026
Onorevoli Colleghi! – La presente relazione di minoranza è volta a sottoporre all'Assemblea una proposta conclusiva opposta a quella approvata dalla maggioranza della Giunta per le autorizzazioni. Si ritiene, infatti, che la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma presenti i requisiti di legalità costituzionale richiesti dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e debba, pertanto, essere accolta. Tale conclusione si impone non soltanto sul piano strettamente processuale, ma anche per evitare che la prerogativa parlamentare finisca per creare un'area di opacità attorno a una vicenda oggettivamente grave e politicamente allarmante, che coinvolge scelte imprenditoriali compiute da un componente del Governo.
La deliberazione cui la Camera è chiamata non comporta alcuna valutazione anticipata sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, né sulla responsabilità penale dei soggetti coinvolti, tanto più che l'on. Andrea Delmastro Delle Vedove non risulta sottoposto a indagini. Questa necessaria cautela non può, tuttavia, essere confusa con una pretesa neutralità del giudizio politico-istituzionale. La responsabilità penale e la responsabilità politica operano su piani distinti: un membro del Governo, e in particolare un Sottosegretario di Stato alla giustizia, è tenuto a un dovere rafforzato di prudenza, trasparenza e distanza da contesti suscettibili di compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In tale prospettiva, la scelta di entrare in affari con la figlia appena maggiorenne di un soggetto già condannato per fatti aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa appare gravemente imprudente e istituzionalmente inopportuna. Il sindacato parlamentare deve restare circoscritto alla verifica della pertinenza, necessità, determinatezza e proporzionalità dell'atto, nonché dell'assenza di finalità persecutorie; ma tale verifica non può prescindere dal concreto contesto nel quale la richiesta si inserisce.
1. Premessa. I fatti all'origine della richiesta.
1.1. La vicenda societaria e i rapporti tra l'on. Delmastro e la famiglia Caroccia.
Dagli atti trasmessi alla Camera emerge che Mauro Caroccia è stato definitivamente condannato, con sentenza divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2026, per plurimi fatti di intestazione fittizia di attività di ristorazione, aggravati dalla finalità di agevolare il gruppo criminale riconducibile alla famiglia Senese, la cui natura mafiosa è stata accertata con sentenza definitiva. Le attività commerciali interessate da quel procedimento sono state sottoposte a confisca.
In data 17 dicembre 2024, quando Caroccia era già stato condannato in primo grado e pendeva il nuovo giudizio di appello conseguente all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, è stata costituita in Biella la società «Le 5 forchette» s.r.l., con capitale sociale di euro 10.000, destinata alla gestione del ristorante «Bisteccherie di Italia», sito in Roma, via Tuscolana.
La compagine sociale iniziale comprendeva Miriam Caroccia, figlia di Mauro e all'epoca appena diciottenne, titolare del 50 per cento del capitale; l'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, titolare del 25 per cento; nonché Donatella Pelle, Cristiano Franceschini, Davide Eugenio Zappalà ed Elena Chiorino. L'on. Delmastro, che nel periodo considerato ricopriva l'incarico di Sottosegretario di Stato alla giustizia, ha successivamente ceduto la propria partecipazione alla G&G s.r.l., della quale risultava socio unico. Dopo il passaggio in giudicato della condanna di Mauro Caroccia, la totalità delle quote è stata trasferita, mediante successivi passaggi, a Miriam Caroccia.
Come sopra anticipato, dunque, l'On. Delmastro era socio della figlia di Caroccia, appena diciottenne e titolare del 50 per cento del capitale, in un momento nel quale il padre aveva già riportato una condanna di primo grado per fatti di intestazione fittizia aggravati dalla finalità di agevolare il gruppo criminale riconducibile alla famiglia Senese. La giovanissima età della socia, l'entità della partecipazione a lei Pag. 3intestata e il successivo concentrarsi nelle sue mani dell'intero capitale non dimostrano, di per sé, un'interposizione fittizia; rendono però ragionevole e concreta l'ipotesi investigativa che la stessa possa avere svolto una funzione di schermo formale rispetto al padre, anche al fine di sottrarre l'iniziativa economica all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale. Proprio perché tale ipotesi deve essere verificata e non presunta, l'acquisizione delle comunicazioni assume rilievo decisivo. Sul piano politico, resta comunque il dato di una scelta imprenditoriale connotata da un'evidente carenza di cautela, tanto più grave in ragione dell'incarico governativo allora ricoperto dall'on. Delmastro.
1.2. Il procedimento penale e la richiesta rivolta alla Camera.
Il più recente procedimento n. 9524/2026 R.G.N.R. concerne, tra gli altri, Mauro e Miriam Caroccia in relazione a ipotesi di intestazione fittizia e di riciclaggio, aggravate dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa riconducibile alla famiglia Senese. Secondo la prospettazione dell'Ufficio requirente, l'intestazione alla giovane Miriam Caroccia del 50 per cento della società avrebbe potuto essere funzionale all'elusione di misure di prevenzione patrimoniale e al trasferimento o reinvestimento, nella nuova attività, di proventi di provenienza illecita. Si tratta di una prospettazione che trova un oggettivo punto di plausibilità nella struttura anomala della compagine sociale e nella strettissima relazione familiare tra l'intestataria appena maggiorenne e il soggetto già coinvolto in precedenti vicende di intestazione fittizia aggravata dall'agevolazione mafiosa.
Nel corso delle indagini è stato sequestrato un telefono cellulare in uso a Mauro Caroccia. Negli interrogatori resi il 1° aprile 2026, Mauro e Miriam Caroccia hanno riferito che, mediante tale dispositivo, sarebbero stati intrattenuti i rapporti con i cosiddetti «soci piemontesi», indicati dagli stessi indagati come effettivi finanziatori e gestori dell'iniziativa e come destinatari dei relativi proventi. Essi hanno altresì riferito dell'esistenza di una chat WhatsApp specificamente dedicata alla gestione del ristorante, alla quale avrebbe partecipato anche l'on. Delmastro. L'esistenza di tali interlocuzioni è stata sostanzialmente confermata anche da terza persona, rispettivamente moglie e madre delle persone sottoposte a indagine.
La Procura ha, pertanto, chiesto di essere autorizzata ad accedere e prendere cognizione delle comunicazioni memorizzate sul dispositivo sequestrato, destinate all'on. Delmastro o provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento. Con la nota del 1° luglio 2026, resa a seguito della richiesta di chiarimenti della Giunta, l'Ufficio requirente ha espressamente qualificato l'istanza come richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, nell'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023.
Le finalità probatorie sono state indicate in modo puntuale: verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli indagati; ricostruire le effettive modalità di costituzione, finanziamento e gestione della società; accertare la provenienza delle somme investite e la destinazione dei proventi; verificare l'eventuale esistenza di accordi non risultanti dalla documentazione formale. Si tratta di circostanze che coincidono con il nucleo oggettivo delle ipotesi di reato per le quali si procede e che rispondono direttamente alle anomalie della vicenda societaria. L'accertamento è tanto più necessario in quanto la veste formale della società vedeva coinvolto un esponente di Governo accanto alla figlia appena maggiorenne di un soggetto già condannato in primo grado per fatti della medesima natura di quelli oggi oggetto di verifica.
1.3. La sopravvenuta iniziativa della difesa di Mauro Caroccia.
Secondo quanto riportato dall'ANSA il 24 luglio 2026, il difensore di Mauro Caroccia ha reso noto di avere avviato la trasmissione spontanea alla Procura di Roma di una memoria contenente le conversazioni tra il proprio assistito e l'on. Pag. 4Delmastro, chiedendone l'immediata acquisizione ai fini delle indagini. Il medesimo difensore ha sostenuto che tali comunicazioni sarebbero essenziali per chiarire la posizione del proprio assistito e che il diniego parlamentare finirebbe per pregiudicarne la possibilità di difesa. Già in precedenti dichiarazioni alla medesima agenzia, in data 27 maggio 2026, la difesa aveva affermato che le conversazioni avrebbero potuto concorrere a escludere la provenienza illecita dei capitali impiegati.
La produzione spontanea da parte della difesa non rende, peraltro, superflua la deliberazione parlamentare. La garanzia dell'articolo 68 ha natura oggettiva e pubblicistica e non può essere rimessa alla disponibilità del solo interlocutore del parlamentare. Proprio per tale ragione, la Camera deve pronunciarsi sulla richiesta, evitando che la guarentigia, anziché proteggere la libertà della funzione rappresentativa, si traduca nell'impedimento all'acquisizione di un elemento che la stessa persona sottoposta a indagini ritiene favorevole alla propria posizione.
2. Il parametro costituzionale e l'oggetto del sindacato parlamentare.
L'articolo 68, terzo comma, della Costituzione subordina alla preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza il sequestro della corrispondenza di un membro del Parlamento. Gli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 richiedono che l'autorità procedente enunci il fatto per il quale si procede e fornisca gli elementi sui quali il provvedimento si fonda.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la prerogativa non tutela una posizione di favore personale del singolo parlamentare, ma l'autonomia e l'indipendenza della funzione rappresentativa rispetto a indebite interferenze di altri poteri. Il controllo della Camera è, pertanto, un controllo di legalità costituzionale: esso deve verificare che l'atto risponda a specifiche esigenze processuali, che la motivazione non sia implausibile, che il sacrificio imposto sia limitato a quanto necessario e che non emergano finalità persecutorie o di condizionamento del mandato (Corte cost., sentenze n. 390 del 2007, n. 188 del 2010 e n. 38 del 2019).
La Camera non è, invece, chiamata a stabilire se l'ipotesi di reato sia fondata, né a valutare l'attendibilità degli indagati, né a sostituirsi al pubblico ministero nella scelta degli atti di indagine. Una simile estensione del sindacato parlamentare altererebbe l'equilibrio tra poteri e trasformerebbe l'autorizzazione ad actum in un improprio giudizio anticipato sul merito del procedimento.
La sentenza n. 170 del 2023 ha espressamente ricondotto alla nozione costituzionale di corrispondenza anche i messaggi WhatsApp, gli SMS e la posta elettronica conservati nella memoria di un dispositivo. Essa ha altresì chiarito che, quando il dispositivo appartiene a un terzo, gli inquirenti possono apprenderlo quale contenitore, ma devono interrompere l'esame delle comunicazioni intercorse con il parlamentare e richiedere l'autorizzazione della Camera. La Procura di Roma ha seguito esattamente tale percorso, arrestando l'attività prima di prendere cognizione del contenuto protetto.
3. Sulla legittimazione della Procura a formulare la richiesta.
La relazione approvata dalla maggioranza attribuisce rilievo ostativo alla circostanza che l'istanza provenga dalla Procura della Repubblica e non dal giudice per le indagini preliminari. Tale conclusione non appare condivisibile.
L'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 stabilisce che l'autorizzazione è richiesta dall'autorità competente e, al comma 2, dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire. Nell'assetto codicistico vigente, il sequestro probatorio nel corso delle indagini preliminari è ordinariamente disposto dal pubblico ministero ai sensi degli articoli 253 e seguenti del codice di procedura penale. La legge n. 140 del 2003 non contiene una riserva espressa in favore del GIP e non attribuisce alla Camera il potere di dichiarare in via generale l'incompetenza del pubblico ministero a formulare l'istanza.Pag. 5
La stessa sentenza n. 170 del 2023, nel delineare il comportamento dovuto in presenza di messaggi di un parlamentare rinvenuti nel dispositivo di un terzo, fa riferimento agli organi inquirenti, imponendo loro di sospendere l'estrazione e di rivolgersi preventivamente alla Camera. La Corte costituzionale non ha subordinato tale richiesta a un previo provvedimento del GIP; ha, al contrario, individuato nella preventiva investitura della Camera la condotta necessaria a preservare la prerogativa parlamentare.
La giurisprudenza europea e nazionale richiamata nella relazione di maggioranza in tema di accesso ai dati contenuti nei telefoni cellulari pone una distinta questione: quella del controllo giurisdizionale o indipendente sulla legittimità, necessità e proporzionalità del trattamento dei dati. La sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-548/21, e la sentenza della Corte di cassazione, sezione VI, n. 13585 del 2025, non disciplinano direttamente la titolarità della richiesta parlamentare prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata negli atti non risulta univoca, essendo stato registrato un orientamento di segno diverso nella sentenza della stessa Corte di cassazione, sezione V penale, n. 8376 del 2025.
Non spetta alla Camera risolvere, in questa sede, un contrasto interpretativo relativo alla validità processuale dell'atto, né anticipare le valutazioni riservate al giudice competente e agli ordinari rimedi giurisdizionali. Nel caso in esame, inoltre, l'accesso alle comunicazioni non è ancora avvenuto. La Procura ha sospeso l'attività e ha richiesto preventivamente l'autorizzazione. L'eventuale necessità di ulteriori controlli nella fase esecutiva resta ferma, ma non può essere trasformata in una causa di irricevibilità dell'istanza rivolta alla Camera.
Accogliere la tesi della maggioranza significherebbe introdurre, per via parlamentare, una condizione non espressamente prevista dalla legge e utilizzare l'autorizzazione ex articolo 68 della Costituzione per dirimere una questione di diritto processuale comune. Il sindacato della Camera deve invece rimanere ancorato alla propria funzione: verificare la legalità costituzionale dell'ingerenza nella sfera comunicativa del parlamentare.
4. La sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
4.1. Rilevanza del sequestro rispetto al procedimento.
La rilevanza delle comunicazioni emerge direttamente dagli atti. Gli stessi indagati hanno indicato il telefono sequestrato come lo strumento mediante il quale venivano curati i rapporti con i soggetti da loro qualificati come effettivi finanziatori e gestori della società. Essi hanno riferito dell'esistenza di una chat dedicata alla gestione del ristorante, alla quale avrebbe partecipato l'on. Delmastro, socio con una quota pari al 25 per cento e, successivamente, indirettamente interessato attraverso la G&G s.r.l.
Le comunicazioni richieste sono, pertanto, collegate a fatti specificamente individuati: la costituzione della società, la provenienza dei capitali di avvio, l'effettiva distribuzione dei poteri gestori, la destinazione dei proventi e i successivi trasferimenti delle partecipazioni. Si tratta precisamente dei fatti sui quali si concentra l'indagine per intestazione fittizia e riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa.
Pertanto, la circostanza che l'on. Delmastro non sia indagato non esclude la rilevanza probatoria della corrispondenza. L'articolo 68 della Costituzione protegge le comunicazioni del parlamentare anche quando esse siano ricercate nell'ambito di un procedimento a carico di terzi; non introduce, però, una regola di irrilevanza della corrispondenza del parlamentare non indagato. Nel caso di specie, l'estraneità formale del deputato al procedimento conferma quindi che l'atto non è diretto a investigarne indiscriminatamente la persona, ma a verificare circostanze riferibili alla società della quale egli è stato socio.
4.2. Indispensabilità dell'acquisizione.
La Procura ha qualificato l'acquisizione come essenziale e indispensabile per verificare le allegazioni degli indagati e per ricostruire l'effettiva realtà economica sottostante alla veste formale della società. Tale valutazione è sorretta da motivazione condivisibile.
Infatti, la documentazione camerale, contabile, bancaria e fiscale può ricostruire la titolarità formale delle quote e i movimenti finanziari registrati, ma non è necessariamente idonea a chiarire, come afferma la relazione di maggioranza, chi abbia assunto le decisioni, chi abbia procurato le risorse, nell'interesse di chi sia stata gestita l'attività e quali accordi informali siano intervenuti tra i soggetti coinvolti. Le dichiarazioni degli indagati, d'altra parte, richiedono riscontri esterni. Le comunicazioni coeve ai fatti costituiscono una fonte probatoria qualitativamente diversa, capace di documentare direttamente istruzioni, intese, richieste di pagamento, decisioni gestionali e individuazione dei beneficiari economici.
Tali messaggi possono quindi confermare o smentire la ricostruzione accusatoria e possono altresì offrire elementi favorevoli agli indagati. Al riguardo, si tenga peraltro presente che l'articolo 358 del codice di procedura penale impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. D'altra parte, le dichiarazioni rese alla stampa dalla difesa del Caroccia e la scelta di trasmettere spontaneamente le conversazioni alla Procura confermano, senza anticiparne il contenuto, che la fonte è considerata dalla stessa difesa idonea a incidere in modo significativo sulla ricostruzione dei fatti.
Infine, occorre considerare che l'indispensabilità, secondo la giurisprudenza costituzionale, non coincide con la decisività esclusiva dell'atto. Non occorre che la corrispondenza sia, da sola, sufficiente a definire il procedimento; è necessario che essa abbia una specifica attitudine probatoria non conseguibile con pari efficacia attraverso altre fonti. Questo requisito risulta soddisfatto.
4.3. Necessità del sequestro.
La necessità del sequestro è attuale e concreta. Il dispositivo è già stato individuato e sottoposto a sequestro; gli indagati hanno indicato proprio quel telefono come sede delle interlocuzioni rilevanti; la chat sarebbe stata dedicata alla gestione dell'attività oggetto del procedimento. Non si è, dunque, in presenza di una ricerca esplorativa diretta a individuare eventuali rapporti del parlamentare, ma dell'acquisizione di una fonte già specificamente localizzata e collegata ai fatti da dichiarazioni convergenti.
In proposito occorre rilevare che la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 richiede che l'autorità giudiziaria dia conto dell'insufficienza o della presumibile inadeguatezza delle alternative ragionevolmente praticabili; non impone, tuttavia, l'esaurimento preventivo di ogni possibile mezzo di indagine. Nel caso in esame, la differenza strutturale tra la corrispondenza e la documentazione societaria o bancaria rende evidente perché tali strumenti non siano equivalenti. Nessuna diversa attività consente di ricostruire con la medesima immediatezza il contenuto delle intese intercorse tra i protagonisti della vicenda.
Neppure la sopravvenuta produzione spontanea annunciata dalla difesa del Caroccia lo scorso fine settimana elimina la necessità della deliberazione. Essa riguarda il medesimo contenuto protetto e non può, di per sé, rimuovere la guarentigia oggettiva prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Dimostra, piuttosto, che il diniego parlamentare rischierebbe di impedire l'utilizzazione processuale di una fonte che la persona sottoposta a indagini indica come essenziale alla propria difesa.
4.4. Determinatezza della richiesta.
La richiesta individua il procedimento e le fattispecie di reato; il dispositivo sul quale le comunicazioni sono memorizzate; i soggetti della corrispondenza, vale a dire Pag. 7Mauro Caroccia e l'on. Delmastro; la tipologia delle comunicazioni, incluse quelle inserite nelle chat di gruppo alle quali entrambi abbiano partecipato; la vicenda societaria cui i rapporti sono riferiti; le finalità probatorie dell'acquisizione.
L'espressione «tutte le comunicazioni» non equivale all'apprensione indiscriminata dell'intero patrimonio informativo del telefono. Essa riguarda il sottoinsieme costituito dai messaggi destinati al parlamentare o provenienti dal medesimo, conservati su un unico dispositivo già individuato e collegati, secondo gli elementi rappresentati dalla Procura, a un rapporto sorto e sviluppatosi nell'ambito della costituzione e gestione della società.
L'assenza di parole chiave, di singoli account o dell'indicazione analitica di ciascun messaggio non determina indeterminatezza. Prima dell'autorizzazione, la Procura non può prendere cognizione del contenuto protetto: pretendere una descrizione puntuale di ciò che l'autorità giudiziaria, proprio in ossequio all'articolo 68, non ha ancora esaminato significherebbe rendere impraticabile il modello delineato dalla sentenza n. 170 del 2023.
Quanto alle chat di gruppo, la richiesta deve essere letta conformemente al suo oggetto costituzionale: l'autorizzazione riguarda i messaggi dell'on. Delmastro o a lui destinati e non le comunicazioni intercorse esclusivamente tra soggetti terzi. Si tratta di un limite intrinseco all'istanza, non di una sua riscrittura da parte della Camera.
Anche il perimetro temporale è desumibile dalla vicenda specifica: i rapporti sono collegati alla fase preparatoria della costituzione della società, avvenuta il 17 dicembre 2024, alla successiva gestione e ai trasferimenti delle partecipazioni. In ogni caso, la determinatezza richiesta dall'articolo 68 non può essere trasformata in un formalismo tale da impedire l'acquisizione di comunicazioni tra soggetti determinati, su un dispositivo determinato e per finalità determinate.
4.5. Proporzionalità tra esigenze del procedimento e sacrificio della garanzia parlamentare.
Il bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti depone nettamente per la concessione dell'autorizzazione. Oltre alle esigenze dell'accertamento penale, viene in rilievo l'interesse pubblico alla trasparenza di una vicenda che ha coinvolto, in un rapporto economico privato, un Sottosegretario di Stato alla giustizia e la famiglia di un soggetto condannato per condotte aggravate dalla finalità di agevolazione mafiosa.
Da un lato, vengono in rilievo ipotesi di intestazione fittizia e riciclaggio aggravate dalla finalità di agevolare un'associazione di stampo mafioso. L'accertamento dell'infiltrazione criminale nell'economia legale, del reinvestimento di capitali illeciti e dell'elusione delle misure patrimoniali tutela beni di primario rilievo costituzionale: la sicurezza collettiva, la libertà dell'iniziativa economica e della concorrenza, il buon funzionamento della giurisdizione e l'obbligatorietà dell'azione penale. La presenza, nella compagine societaria, di un esponente di Governo con competenze nel settore della giustizia rende ancora più stringente l'esigenza che ogni zona d'ombra sia dissipata nelle sedi proprie.
Dall'altro lato, il sacrificio imposto alla prerogativa parlamentare è rigorosamente circoscritto. Il dispositivo non appartiene all'on. Delmastro; non è richiesto l'accesso al suo intero archivio digitale; l'acquisizione riguarda le comunicazioni con un solo interlocutore, conservate su un unico telefono e riferite a una specifica vicenda societaria. Non emerge alcun elemento dal quale desumere un intento persecutorio, una volontà di condizionamento del mandato o il proposito di ricostruire indiscriminatamente la rete delle relazioni politiche e istituzionali del deputato. L'oggetto dell'atto è una relazione d'affari privata, non l'attività parlamentare o governativa dell'interessato.
Il fatto che l'on. Delmastro non sia indagato costituisce un indice dell'assenza di strumentalità persecutoria dell'atto, non una ragione per sottrarre la vicenda all'accertamento. La Procura non chiede di sottoporre il parlamentare a un'investigazione generalizzata, ma di riscontrare dichiarazioniPag. 8 rese da altri soggetti in ordine a un'attività economica della quale egli è stato socio. L'acquisizione può contribuire tanto all'accertamento di eventuali condotte illecite altrui quanto alla piena chiarificazione della posizione del deputato e degli stessi indagati. Confondere l'assenza di un'iscrizione nel registro degli indagati con l'irrilevanza politica della condotta significherebbe sovrapporre impropriamente due piani che devono restare distinti.
Il rischio, evocato dalla relazione di maggioranza, di aprire «squarci di conoscenza» sulle relazioni istituzionali del parlamentare rimane, nel caso concreto, meramente astratto. L'atto non riguarda la totalità delle utenze o delle comunicazioni dell'on. Delmastro, né una pluralità indistinta di interlocutori; riguarda una chat indicata come dedicata alla gestione di un ristorante e le comunicazioni intercorse con un soggetto determinato. Il rischio concreto è, semmai, quello opposto: che il diniego trasformi la prerogativa parlamentare in uno strumento di opacità rispetto a una scelta imprenditoriale privata politicamente censurabile. I principi di pertinenza, selezione, minimizzazione e non utilizzazione del materiale manifestamente estraneo devono governare l'esecuzione dell'atto, ma non giustificano il diniego dell'autorizzazione.
5. La prerogativa dell'articolo 68 della Costituzione non può coprire scelte politicamente imprudenti né tradursi in un privilegio sostanziale.
La revisione costituzionale del 1993 ha eliminato la generale autorizzazione a procedere, conservando soltanto specifiche garanzie riferite ad atti di particolare invasività. La ratio della disposizione è quella di proteggere il libero esercizio della funzione parlamentare, non di sottrarre il parlamentare, i suoi interlocutori o le sue scelte economiche private all'ordinario accertamento giurisdizionale e al necessario scrutinio politico.
La Corte costituzionale ha più volte sottolineato che le prerogative parlamentari, in quanto derogatorie rispetto al principio di eguaglianza davanti alla giurisdizione, devono essere interpretate in stretta coerenza con la loro funzione. In assenza di indici di persecuzione o di condizionamento del mandato, l'articolo 68 della Costituzione non può divenire uno schermo idoneo a impedire l'acquisizione di una fonte pertinente, necessaria e proporzionata. A maggior ragione, esso non può essere invocato per attenuare il giudizio politico su una condotta privata che ha esposto un'istituzione di Governo a un rischio prevedibile di discredito.
Nel caso in esame, il diniego produrrebbe un effetto particolarmente problematico. Esso non si limiterebbe a impedire alla Procura l'eventuale acquisizione di elementi di accusa, ma potrebbe ostacolare anche l'ingresso nel procedimento di elementi favorevoli agli indagati. La garanzia accordata al parlamentare si risolverebbe così in un pregiudizio per il diritto di difesa di un cittadino, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, e in una irragionevole disparità rispetto a quanto avverrebbe se il medesimo interlocutore avesse comunicato con un soggetto privo della qualità parlamentare. Al contempo, la Camera finirebbe per assumersi la responsabilità politica di impedire l'accertamento di una vicenda che coinvolge un componente del Governo e che attiene a reati molto gravi.
In proposito, il giudizio politico-istituzionale sulla condotta dell'on. Delmastro deve essere formulato con chiarezza. Come più volte ricordato, al momento della costituzione della società, Mauro Caroccia aveva già riportato una condanna di primo grado per fatti di intestazione fittizia aggravati dalla finalità di agevolare il gruppo criminale riconducibile alla famiglia Senese; la partecipazione formalmente riferibile alla famiglia Caroccia era intestata alla figlia appena diciottenne e ammontava al 50 per cento del capitale. In un simile contesto, la prudenza richiesta a un Sottosegretario di Stato alla giustizia avrebbe imposto di non entrare nella compagine sociale. La scelta compiuta appare, pertanto, politicamente sprovveduta e istituzionalmente grave, anche a prescindere da qualunque profilo di responsabilità penale.Pag. 9
La giovanissima età di Miriam Caroccia non consente, da sola, di affermare che ella fosse una mera prestanome. Sarebbe però altrettanto irragionevole ignorare che l'attribuzione del 50 per cento di una nuova iniziativa di ristorazione a una persona appena maggiorenne, figlia di chi era stato condannato proprio per intestazioni fittizie di attività del medesimo settore, costituisce un'anomalia strutturale meritevole di approfondimento. L'ipotesi che la figlia abbia potuto fungere da schermo per il padre non è una conclusione da anticipare, ma una possibilità concreta che l'autorità giudiziaria ha il dovere di verificare attraverso le fonti più direttamente pertinenti.
La carica ricoperta dall'on. Delmastro aggrava, e non attenua, il giudizio politico. Chi esercita funzioni di Governo nel settore della giustizia è tenuto a un livello di vigilanza e di discernimento superiore a quello ordinariamente esigibile, soprattutto quando si tratta di instaurare rapporti economici con soggetti collocati in un contesto giudiziario connotato da contestazioni di agevolazione mafiosa. Anche nell'ipotesi di totale estraneità a condotte illecite, l'associazione in affari descritta risulta incompatibile con la prudenza e il senso delle istituzioni che l'incarico richiedeva.
In questo quadro, un diniego dell'autorizzazione non proteggerebbe il libero esercizio del mandato parlamentare, che non risulta in alcun modo minacciato. Esso proteggerebbe, nei suoi effetti oggettivi, una zona di non conoscenza formatasi attorno a un rapporto imprenditoriale privato la cui inopportunità politica è già desumibile dai dati non controversi. Una simile torsione della prerogativa non sarebbe coerente con l'articolo 68 della Costituzione e comprometterebbe ulteriormente la credibilità dell'istituzione parlamentare.
La trasparenza dell'accertamento tutela, inoltre, l'autorevolezza del Parlamento e la stessa posizione dell'on. Delmastro. L'esame di comunicazioni circoscritte alla vicenda societaria consente di sostituire ai sospetti e alle contrapposizioni politiche un accertamento regolato dalla legge. Il diniego, al contrario, sottrarrebbe al procedimento una fonte potenzialmente chiarificatrice senza che sia stato individuato un concreto pericolo per il libero esercizio della funzione parlamentare e darebbe l'impressione che la Camera intenda proteggere non il mandato, ma le conseguenze di una scelta privata gravemente imprudente.
6. Conclusioni e proposta all'Assemblea.
In conclusione, per le ragioni esposte, la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma deve ritenersi conforme ai parametri desumibili dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Essa proviene dall'autorità che, nell'attuale disciplina processuale, ha disposto l'atto nel corso delle indagini preliminari; è stata formulata preventivamente, nel rispetto del modello indicato dalla sentenza n. 170 del 2023; individua il dispositivo, i soggetti, la tipologia delle comunicazioni e le finalità probatorie; è collegata in modo diretto ai fatti oggetto del procedimento; è sorretta da esigenze attuali e specifiche; comporta un sacrificio circoscritto e proporzionato della prerogativa parlamentare; non presenta alcun elemento di finalità persecutorie o di interferenza con il mandato. La concessione dell'autorizzazione risponde altresì all'esigenza politico-istituzionale di assicurare piena trasparenza su una vicenda che evidenzia una grave imprudenza nella condotta privata di un componente del Governo.
La presente relazione propone pertanto che l'Assemblea respinga la proposta di diniego approvata dalla maggioranza della Giunta per le autorizzazioni e deliberi nel senso della concessione dell'autorizzazione al sequestro della corrispondenza riguardante l'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, nei termini richiesti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e precisati con la nota del 1° luglio 2026.
Federico GIANASSI, relatore di minoranza