Doc. IV, N. 4-A
RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: PITTALIS, per la maggioranza)
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA
nei confronti del deputato
DELMASTRO DELLE VEDOVE
(nell'ambito del procedimento penale n. 9524/26 RGNR)
pervenuta dalla procura della repubblica
presso il tribunale di roma
il 26 maggio 2026
Presentata alla Presidenza il 24 luglio 2026
Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una istanza con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiede di essere autorizzata ad «accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate all'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento» (DOC IV n. 4).
Come successivamente precisato dalla stessa Procura di Roma a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dalla Giunta, l'istanza in questione deve essere intesa come finalizzata al sequestro della corrispondenza di un parlamentare ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, così come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023.
La richiesta riguarda, in particolare, le comunicazioni – inviate e ricevute dall'on. Delmastro Delle Vedove – che sono conservate nel telefono cellulare appartenente a un soggetto sottoposto a indagini in corso di svolgimento. Tale dispositivo è stato sequestrato nell'ambito di un procedimento penale relativo a ipotesi di reato di intestazione fittizia (articolo 512-bis c.p.), di riciclaggio (articolo 648-bis c.p.) e di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso (416-bis.1, primo comma, c.p.). Secondo la Procura, le comunicazioni in questione potrebbero essere rilevanti per verificare le modalità di costituzione, finanziamento e gestione di una società operante nel settore della ristorazione.
Si precisa che l'on. Delmastro Delle Vedove non risulta indagato.
1. I fatti da cui trae origine la richiesta della Procura di Roma.
1.1. Il precedente procedimento penale e la costituzione della nuova società di gestione di un ristorante a Roma.
Secondo la ricostruzione prospettata dall'Ufficio requirente, il procedimento trae origine da accertamenti successivi al passaggio in giudicato, avvenuto nel mese di febbraio 2026, di una precedente sentenza di condanna nei confronti dell'indagato principale.
Tale condanna riguardava ipotesi di intestazione fittizia di attività di ristorazione, ritenute riconducibili, secondo la sentenza richiamata, agli interessi di un gruppo criminale di matrice mafiosa operante nel territorio romano. A seguito della definitività della condanna, le attività commerciali coinvolte nel precedente procedimento sono state sottoposte a confisca.
Nel nuovo procedimento, la Procura concentra l'attenzione sulla costituzione, avvenuta nel dicembre 2024, di una nuova società a responsabilità limitata, titolare della gestione di un ristorante in Roma.
La società sarebbe stata inizialmente partecipata da una stretta familiare dell'indagato principale, nonché dall'on. Delmastro Delle Vedove e da altri soci. Successivamente, lo stesso Delmastro Delle Vedove avrebbe ceduto la propria partecipazione a una società a lui riconducibile. Dopo il passaggio in giudicato della precedente condanna, le quote sarebbero state interamente trasferite, attraverso successivi passaggi, esclusivamente alla predetta familiare dell'indagato principale.
1.2. L'ipotesi elusiva e la possibile riproposizione del precedente schema criminoso.
La Procura ipotizza che la costituzione della nuova società e la sua intestazione formale possano essere state finalizzate a eludere eventuali misure patrimoniali di prevenzione.
In particolare, l'Ufficio requirente osserva che, al momento della costituzione della società, l'indagato principale era già stato condannato in primo grado ed era in attesa della definizione del giudizio di appello bis, a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione.
Secondo la Procura, egli sarebbe stato dunque consapevole del rischio che una conferma della condanna potesse comportare non solo la confisca delle attività già oggetto di contestazione, ma anche l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzionePag. 3 su eventuali nuove iniziative economiche.
L'ipotesi investigativa è che lo schema già accertato nel precedente procedimento penale possa essersi riproposto anche con riferimento alla nuova attività. In tale prospettiva, la Procura ritiene necessario verificare se la nuova attività sia stata avviata o gestita anche mediante risorse provenienti dal gruppo criminale sopra richiamato e se i proventi dell'impresa fossero destinati, almeno in parte, a tale gruppo. Viene pertanto contestata, allo stato delle indagini, anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.
1.3. Il sequestro del dispositivo e le comunicazioni con l'on. Delmastro Delle Vedove.
Come già anticipato, nel corso degli sviluppi investigativi è stato sequestrato un telefono cellulare in uso all'indagato principale.
Durante gli interrogatori, l'indagato e la sua stretta familiare avrebbero riferito che, tramite tale dispositivo, sarebbero stati intrattenuti rapporti con alcuni soci e finanziatori dell'area piemontese, indicati dagli stessi come soggetti effettivamente interessati alla gestione sociale e ai proventi dell'attività economica. Secondo quanto riferito dagli indagati, vi sarebbe stata anche una chat WhatsApp dedicata alla gestione del ristorante, alla quale avrebbe partecipato l'onorevole Delmastro Delle Vedove.
1.4. Il fondamento e le finalità della richiesta di autorizzazione.
A sostegno della richiesta rivolta alla Camera, la Procura richiama espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 in materia di tutela della corrispondenza dei parlamentari. In particolare, viene richiamato il principio secondo cui, quando nel corso dell'analisi di un dispositivo appartenente a terzi emerga la presenza di comunicazioni con un parlamentare, l'attività di estrazione dei dati deve arrestarsi per consentire alla Camera di appartenenza di valutare se autorizzare la presa di cognizione della corrispondenza. Tale principio è collegato alla tutela prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
Secondo la Procura, nel caso in esame risulta già, o comunque appare altamente probabile, che nel dispositivo sequestrato siano presenti comunicazioni scritte intercorse tra persone sottoposte a indagini e un membro del Parlamento. Per questa ragione, l'Ufficio requirente ritiene più rispettoso delle prerogative parlamentari chiedere in via preventiva l'autorizzazione della Camera, prima di procedere all'esame delle comunicazioni rilevanti.
La richiesta viene motivata con riferimento alla rilevanza investigativa dei dati da acquisire. La Procura sostiene che l'accesso alle comunicazioni sia indispensabile per verificare la versione fornita dagli indagati e per accertare le reali modalità di gestione della società, la provenienza dei fondi impiegati, la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale e l'eventuale esistenza di accordi occulti.
La Procura precisa infine che, una volta assunte le determinazioni della Camera, procederà alla formazione della copia forense e alla successiva analisi del dispositivo nel rispetto dei limiti e delle condizioni eventualmente stabiliti dall'organo parlamentare.
1.5. L'esame della richiesta e il chiarimento sulla sua qualificazione giuridica.
La richiesta della Procura di Roma è stata esaminata dall'Ufficio di Presidenza della Giunta nelle riunioni del 27 maggio e del 23 giugno 2026. In particolare, nella riunione del 23 giugno 2026, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del sottoscritto relatore, ha ritenuto opportuno chiedere alla Procura di confermare espressamente che l'istanza trasmessa alla Camera dovesse essere qualificata come richiesta di autorizzazione al «sequestro di corrispondenza» in senso stretto. Tale chiarimento si rendeva necessario al fine di evitare il rischio di attribuire all'autorità giudiziaria un intendimento non univocamente desumibile dal tenore letterale della richiesta.Pag. 4
Con nota del 1° luglio 2026, la Procura di Roma ha immediatamente fornito il riscontro richiesto, confermando espressamente che l'istanza debba essere intesa come richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, come interpretati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023.
Alla luce di tale precisazione, essendo venuto meno ogni residuo dubbio in ordine all'inquadramento procedurale della vicenda, la Giunta ha proseguito l'esame della richiesta secondo le ordinarie procedure previste dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, dagli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 e dall'articolo 18 del Regolamento della Camera.
La Giunta ha esaminato la richiesta formulata dalla Procura di Roma nelle sedute dell'11 giugno e dell'8 e 14 luglio 2026. In tale ultima seduta, in particolare, è stata data lettura delle note scritte inviate dall'on. Delmastro Delle Vedove a seguito dell'invito rivoltogli ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento. Con tali note, il deputato, nel ribadire di non essere indagato nel procedimento penale da cui trae origine la richiesta della Procura di Roma, si è rimesso al prudente apprezzamento della Giunta nella affermata convinzione che la Giunta medesima «saprà esercitare le proprie attribuzioni con l'equilibrio, il rigore e la sensibilità istituzionale che ne hanno sempre caratterizzato l'operato, assicurando il necessario bilanciamento tra le prerogative costituzionali dei membri del Parlamento e le esigenze proprie dell'accertamento giurisdizionale».
Nella successiva seduta del 16 luglio 2026, il sottoscritto relatore ha proposto di negare l'autorizzazione richiesta. Tale proposta è stata infine approvata a maggioranza dalla Giunta nella seduta del 22 luglio 2026.
2. Quadro costituzionale e funzione della garanzia parlamentare dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 della Costituzione.
2.1. Parametri normativi e centralità della giurisprudenza costituzionale.
Come sempre accade nel caso di richieste di autorizzazioni ad acta, la questione sottoposta alla Camera non riguarda la fondatezza dell'ipotesi investigativa, né la valutazione del merito dell'indagine. Essa concerne, più propriamente, il perimetro della garanzia costituzionale posta dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e la tipologia della motivazione che l'autorità giudiziaria deve offrire quando intenda acquisire la corrispondenza di o con un parlamentare. Tale esigenza è tanto più intensa nel caso di specie, poiché l'on. Delmastro Delle Vedove non risulta essere persona sottoposta a indagini: la corrispondenza che lo riguarda viene richiesta nell'ambito di un procedimento penale che investe altri soggetti e per finalità di riscontro rispetto alla vicenda societaria oggetto dell'inchiesta.
Pertanto, prima di illustrare il contenuto della proposta della Giunta, si reputa opportuno richiamare in via preliminare e generale il quadro complessivo della giurisprudenza costituzionale – rilevante per l'esame del caso di specie – cui la Camera è chiamata a fare riferimento quando esamina le richieste di autorizzazione ad acta previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. Tale ricostruzione appare tanto più necessaria ove si consideri che, in materia, la Costituzione e la legge – segnatamente la legge n. 140 del 2003, che ha dato attuazione alla predetta disposizione costituzionale – delineano in termini molto scarni i parametri cui le Camere devono attenersi quando devono dare riscontro alle istanze provenienti dall'Autorità giudiziaria.
2.2. Controllo di legalità costituzionale.
In tale prospettiva, giova anzitutto ricordare che, secondo la sentenza n. 390 del 2007, le richieste di autorizzazione ad Pag. 5acta postulano, in capo alle Camere competenti, «un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare. (...) Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento». Coerentemente con tale impostazione, la Consulta afferma nella stessa decisione che «l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione». In termini convergenti, la Corte precisa ulteriormente che, nel procedimento di esame delle richieste provenienti dall'autorità giudiziaria, le Camere sono chiamate a verificare la sussistenza dei «requisiti di legalità costituzionale» della richiesta stessa (così la sentenza n. 188 del 2010).
2.3. Intrusività degli strumenti investigativi e libertà del mandato parlamentare.
Con specifico riguardo alle richieste di intercettazione e di sequestro di corrispondenza, inoltre, la Corte costituzionale ha evidenziato come la peculiare carica intrusiva di tali strumenti investigativi «assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino, che è altresì parlamentare, abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione» (così la sentenza n. 38 del 2019). In tale prospettiva, la Consulta ha chiarito che «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono bene derivare anche dalla presa di conoscenza [da parte dell'autorità giudiziaria, n.d.r.] dei contenuti di messaggi pervenuti al destinatario», interlocutore del parlamentare medesimo (così la sentenza n. 170 del 2023).
La Corte ha altresì sottolineato che l'accesso alla sfera comunicativa di deputati e senatori può dischiudere «squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione» (così la sentenza n. 38 del 2019, e, nello stesso senso, la recente sentenza n. 111 del 2026). Nello stesso senso si colloca anche l'affermazione per cui «tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo» (così la sentenza n. 1 del 2013 e, nello stesso senso, la recente sentenza n. 111 del 2026).
2.4. Carattere di extrema ratio e requisito della «necessità».
Proprio in ragione dell'elevata idoneità intrusiva degli strumenti investigativi cui si riferiscono le autorizzazioni ad acta e del correlato rischio che un loro impiego improprio possa incidere indebitamente sullo svolgimento del mandato elettivo, la giurisprudenza costituzionale richiede che il ricorso a tali misure sia sorretto da specifiche e stringenti esigenze procedimentali e investigative. Il loro carattere di extrema ratio non implica che l'autorità giudiziaria debba dimostrare l'assoluta impossibilità di ogni altro atto investigativo astrattamente ipotizzabile; impone, tuttavia, che essa dia conto dell'insufficienza, dell'inadeguatezza o della presumibile impraticabilità delle soluzioni alternative ragionevolmente disponibili e dimostri che l'ingerenza richiesta sia contenuta entro il sacrificio minimo indispensabile della prerogativa parlamentare.
In tale quadro, la Corte ha rimarcato che i provvedimenti destinati a incidere Pag. 6sulla sfera (specie quella comunicativa) del parlamentare devono «corrispondere a specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative» ed «essere assistiti da un criterio di 'necessità' (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione “quando occorre”, recata dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003)», la cui assenza può rappresentare un indice sintomatico della sussistenza di un «intento persecutorio» (così la sentenza n. 188 del 2010). Su tale profilo la Consulta è giunta ad affermare che l'autorizzazione ad actum può essere accordata «solo se la necessità [dell'atto che si intende eseguire, n.d.r.] emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, deve dare conto di avere esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili (...) ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime. (...) E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri» (sentenza n. 188 del 2010).
2.5. Obbligo di motivazione e sacrificio minimo indispensabile della funzione parlamentare.
Nella medesima linea, la Consulta ha ulteriormente precisato che le richieste dell'Autorità giudiziaria devono essere sorrette da una motivazione idonea a dar conto dell'effettivo bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti, e segnatamente tra le esigenze investigative, da un lato, e la tutela del libero e indipendente esercizio del mandato parlamentare, dall'altro. In particolare, è richiesto «un adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire al destinatario della richiesta di valutare l'avvenuto contemperamento [da parte dell'autorità giudiziaria procedente, n.d.r.] degli interessi in gioco. Ciò che conta è, dunque, che questo contemperamento avvenga e che le ragioni siano palesate» (così la sentenza n. 188 del 2010). In questa prospettiva, «l'autorità giudiziaria richiedente (...) deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento [della cui esecuzione chiede l'autorizzazione, n.d.r.] e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale» (così la sentenza n. 188 del 2010).
3. Tutela costituzionale della corrispondenza digitale dei parlamentari.
3.1. Messaggi digitali come corrispondenza.
Con specifico riguardo al caso in esame, va anzitutto osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha chiarito una questione di particolare rilievo ai fini della deliberazione che la Giunta è chiamata ad adottare. Secondo la Consulta, in particolare, la posta elettronica, gli SMS, i messaggi WhatsApp e gli altri strumenti analoghi di messaggistica istantanea rientrano nella nozione di corrispondenza tutelata dagli articoli 15 e 68, terzo comma, della Costituzione. Tale nozione comprende, infatti, ogni comunicazione del pensiero intercorsa tra soggetti determinati mediante modalità diverse dalla conversazione in presenza.
La Corte ha inoltre escluso che i messaggi già ricevuti e conservati in un dispositivo informatico perdano automaticamente la natura di corrispondenza per assumere quella di meri documenti. Le comunicazioni del parlamentare continuano pertanto a beneficiare della tutela costituzionale anche dopo la loro ricezione, almeno finché, per effetto del tempo trascorso, non abbiano perso il carattere di attualità e acquisito una valenza meramente storica.
3.2. Sequestro del dispositivo di un terzo e autorizzazione preventiva della Camera.
Da tale ricostruzione discende una precisa conseguenza sul piano procedurale, anch'essa delineata nella citata sentenza n. 170 del 2023. Qualora sottopongano a sequestro il dispositivo appartenente a un soggetto terzo, non parlamentare, gli inquirenti possono acquisirlo in quanto mero «contenitore». Tuttavia, non appena rilevino al suo interno la presenza di messaggi intercorsi con un membro del Parlamento, devono sospenderne l'estrazione e richiedere la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza. Come precisato dalla Corte, in tale ipotesi il reale oggetto del sequestro non è il supporto materiale, bensì il contenuto comunicativo ritenuto rilevante ai fini delle indagini.
Questi principi assumono un'importanza centrale nella vicenda in esame. La Procura ha correttamente ritenuto necessario investire preventivamente la Camera. Tuttavia, proprio perché la garanzia costituzionale opera prima dell'acquisizione della corrispondenza, la richiesta deve essere formulata in termini sufficientemente specifici da consentire una valutazione preventiva della necessità e della proporzionalità dell'atto.
4. Sequestri informatici e criteri di delimitazione dell'estrazione dei messaggi.
4.1. Divieto di acquisizione indiscriminata dei dati.
Il grado di specificità richiesto in questa materia si inserisce, del resto, in un più ampio orientamento maturato nella giurisprudenza penale di legittimità in tema di acquisizione dei dati informatici. La Corte di cassazione, anche con riferimento a soggetti estranei all'ambito di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, ha infatti chiarito che il sequestro probatorio di dispositivi digitali non può tradursi nell'indiscriminata apprensione dell'intero patrimonio informativo dell'interessato. La particolare capacità di archiviazione di tali strumenti, nei quali confluiscono dati personali, comunicazioni, immagini, documenti e informazioni relative a periodi anche molto estesi, impone che l'ingerenza investigativa sia delimitata in modo rigoroso e funzionale alle effettive esigenze probatorie.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il decreto di sequestro deve pertanto esplicitare le ragioni che rendano necessario procedere a un'acquisizione di particolare ampiezza, individuare le specifiche categorie di informazioni ricercate, definire i criteri di selezione del materiale rilevante e, ove possibile, circoscrivere temporalmente la ricerca. Deve inoltre indicare le modalità e i tempi entro i quali i dati estranei alle indagini saranno restituiti o comunque sottratti alla disponibilità dell'autorità procedente. La motivazione deve, in altri termini, rendere verificabile il nesso tra l'oggetto dell'acquisizione, i fatti oggetto di accertamento e le concrete finalità probatorie perseguite.
In questa prospettiva, tra le tante, la sentenza della Corte di cassazione, sez. VI, n. 17677 del 2025, richiamando la sentenza della stessa Corte n. 17312 del 2024, ha affermato che soltanto una puntuale motivazione in ordine a tali profili consente di verificare la proporzione tra le esigenze dell'indagine e il sacrificio imposto all'interessato. Nella medesima direzione si colloca la sentenza della stessa Corte di cassazione, sez. VI, n. 17479 del 2025, secondo cui l'estrazione di una copia dei dati contenuti in un dispositivo informatico presuppone una specifica indicazione della loro rilevanza probatoria e della loro pertinenza rispetto ai reati ipotizzati. Non è dunque consentita l'acquisizione integrale e indifferenziata dei contenuti digitali quando essa assuma carattere meramente esplorativo, risolvendosi nella ricerca eventuale di elementi di prova non previamente individuati neppure nelle loro caratteristiche essenziali.
4.2. Proporzionalità nel sequestro probatorio ordinario e sacrificio minimo della funzione parlamentare nel sequestro della corrispondenza dei parlamentari.
Il riferimento a tale giurisprudenza non comporta, tout court, l'assimilazione tra il principio di proporzionalità applicabile al Pag. 8sequestro probatorio ordinario e il più rigoroso parametro del «sacrificio minimo indispensabile» della funzione parlamentare, desumibile dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. I due criteri operano su piani distinti e rispondono a esigenze di tutela non coincidenti. Nel sequestro ordinario viene principalmente in rilievo la protezione dei diritti individuali dell'interessato, con particolare riguardo alla riservatezza e alla disponibilità dei propri dati; nel caso della corrispondenza dei parlamentari, invece, la garanzia costituzionale è posta anche a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza delle Camere quali poteri dello Stato. Essa tutela, pertanto, non soltanto la sfera personale del singolo parlamentare, ma il libero esercizio del mandato e l'integrità delle relazioni funzionali attraverso le quali esso si esplica.
La giurisprudenza penale relativa ai sequestri informatici ordinari assume, piuttosto, il valore di una soglia minima di garanzia: se persino nei confronti del comune cittadino l'autorità giudiziaria è tenuta a precisare l'arco temporale dell'acquisizione nonché le informazioni ricercate, i criteri di selezione e il collegamento con le ipotesi di reato, tali elementi non possono, a maggior ragione, mancare quando l'atto incida sulla corrispondenza di un membro del Parlamento, tanto più ove quest'ultimo non rivesta neppure la qualità di indagato.
In una simile ipotesi, la necessità di una delimitazione preventiva dell'acquisizione si impone con intensità rafforzata. L'intervento investigativo, infatti, non comprime soltanto la riservatezza individuale del parlamentare, ma può interferire con l'autonomia della funzione rappresentativa e con la libertà delle interlocuzioni politiche e istituzionali che ne costituiscono una componente essenziale. Ne consegue che la richiesta di autorizzazione non può limitarsi a prospettare un interesse investigativo generico, né può demandare all'autorità procedente l'individuazione successiva e discrezionale dei contenuti utili. Essa deve, invece, definire preventivamente e con sufficiente precisione l'oggetto dell'acquisizione, così da consentire alla Camera di verificare se il sacrificio imposto alla prerogativa parlamentare sia effettivamente necessario, proporzionato e circoscritto a quanto strettamente indispensabile per le finalità dell'indagine.
5. Contenuto e finalità della richiesta della Procura di Roma.
5.1. Vicenda societaria e chat dedicata.
La richiesta originariamente formulata dalla Procura di Roma ha ad oggetto l'acquisizione della corrispondenza intercorsa tra l'indagato principale e l'on. Delmastro Delle Vedove nell'ambito di un procedimento relativo a ipotesi di intestazione fittizia, riciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, connesse alla società «Le 5 forchette» s.r.l. e alla gestione del ristorante «Bisteccherie di Italia».
Secondo quanto rappresentato dall'Ufficio requirente, l'indagato principale e la sua stretta congiunta, anch'ella indagata, avrebbero riferito in particolare dell'esistenza di una «apposita chat dedicata alla gestione del ristorante», alla quale avrebbe partecipato anche l'on. Delmastro Delle Vedove. L'acquisizione dei messaggi in essa contenuti sarebbe finalizzata a verificare l'attendibilità della «versione offerta dalle persone sottoposte alle indagini e, comunque, per l'accertamento di quali fossero le reali modalità di gestione della società, la provenienza dei fondi ivi investiti e la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale, nonché l'eventuale esistenza di accordi occulti».
5.2. Estensione della richiesta a «tutte le comunicazioni».
Nei successivi chiarimenti inviati alla Camera il 1° luglio scorso, la Procura ha precisato che essa intende sequestrare «tutte le comunicazioni» intercorse tra l'indagato principale e l'on. Delmastro Delle Vedove, «comprese quelle eventualmente inserite nell'ambito di chat di gruppo cui i predetti abbiano partecipato, contenute e memorizzate sul dispositivo in uso all'indagato». A fondamento di tale estensione, l'Ufficio requirente ha assunto che i rapporti tra i due sarebbero stati esclusivamente riconducibiliPag. 9 alla «costituzione e alla gestione della società titolare del noto ristorante».
6. Criticità nella delimitazione dell'acquisizione richiesta.
6.1. Indeterminatezza oggettiva.
Così formulata, tuttavia, la richiesta della Procura, ad avviso della Giunta, non delimita con sufficiente precisione l'oggetto dell'acquisizione: essa non individua un arco temporale definito; non distingue tra le comunicazioni relative alla costituzione della società, quelle concernenti la gestione dell'attività commerciale, i rapporti finanziari o eventuali ulteriori profili; non specifica le applicazioni, gli account, le utenze telefoniche, le singole chat o gli altri canali di comunicazione da sottoporre a sequestro. Non vengono neppure indicati parole chiave, criteri tecnici o parametri tematici idonei a orientare la selezione del materiale rilevante.
Analoga indeterminatezza sembra riscontrarsi con riguardo alle chat di gruppo. La richiesta non chiarisce se l'acquisizione debba riguardare esclusivamente i messaggi inviati dal parlamentare o a lui direttamente rivolti, oppure se debba estendersi all'intero contenuto delle conversazioni collettive, comprese le comunicazioni intercorse tra soggetti terzi. Tale distinzione non è meramente tecnica, poiché dall'alternativa prescelta dipende l'ampiezza concreta dell'ingerenza e, quindi, la possibilità stessa di valutarne preventivamente la necessità e la proporzionalità. In assenza di criteri selettivi predeterminati, l'individuazione dei dati utili finirebbe per essere integralmente rimessa all'autorità procedente in un momento successivo all'autorizzazione, con il rischio di svuotare di effettività il controllo preventivo attribuito alla Camera.
6.2. Assenza di delimitazione temporale.
Particolarmente rilevante risulta, come si anticipava poc'anzi, l'assenza di una delimitazione temporale. Dagli stessi atti trasmessi dall'Ufficio requirente emerge che la società «Le 5 forchette» s.r.l. è stata costituita il 17 dicembre 2024 e che l'on. Delmastro Delle Vedove ha ceduto integralmente le proprie quote il 24 novembre 2025. L'autorità giudiziaria disponeva, pertanto, di precisi riferimenti cronologici ai quali ancorare, almeno in prima approssimazione, il perimetro dell'interesse investigativo. Ciononostante, la richiesta è stata formulata in termini onnicomprensivi, senza indicare né un termine iniziale né un termine finale e risultando, quindi, astrattamente idonea a ricomprendere comunicazioni anteriori alla costituzione della società o ampiamente successive alla cessazione della partecipazione diretta del deputato.
L'indeterminatezza temporale appare ancora più significativa se posta in relazione con l'assunto sul quale la Procura fonda i propri chiarimenti, vale a dire che i rapporti tra l'indagato principale e l'on. Delmastro sarebbero stati legati «esclusivamente» alla vicenda societaria. Se tale esclusività fosse effettivamente a fondamento della richiesta, essa avrebbe dovuto condurre a una corrispondente delimitazione dell'arco cronologico dell'acquisizione, individuando come termine finale, salvo specifiche e motivate esigenze ulteriori, la data del 24 novembre 2025.
L'affermazione di un rapporto esclusivamente societario non può, infatti, essere impiegata per giustificare un'acquisizione temporalmente illimitata. Al contrario, proprio la natura circoscritta del rapporto dedotto avrebbe dovuto tradursi in un perimetro altrettanto definito. Diversamente, si determina un'intrinseca contraddizione: si richiama un ambito tematico specifico per sostenere la rilevanza della corrispondenza, ma si richiede poi l'accesso a un insieme indistinto di comunicazioni, senza alcuna verifica preventiva della loro effettiva attinenza alle vicende oggetto del procedimento. Una simile impostazione conferisce all'acquisizione una portata sostanzialmente esplorativa e la avvicina a una ricerca documentale «a strascico», incompatibile con il principio del sacrificio minimo indispensabile della funzione parlamentare.
6.3. Estensione alle chat di gruppo.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'estensione del sequestro alle chat di gruppo, già richiamato in precedenza. Dalla richiesta della Procura risulta che alla piattaforma di messaggistica collettiva avrebbero partecipato, oltre all'indagato e al deputato, diversi soggetti attivi in ambito politico e istituzionale, tra cui alcuni consiglieri regionali del Piemonte.
L'acquisizione dell'intera conversazione di gruppo avrebbe, pertanto, una portata più ampia rispetto al sequestro dei soli messaggi intercorsi direttamente tra l'indagato principale e l'on. Delmastro. Infatti, per sua natura, una chat collettiva comprende comunicazioni tra una pluralità di partecipanti, non necessariamente indirizzate al parlamentare né da questi conosciute o sollecitate. La sua acquisizione integrale consentirebbe quindi l'accesso non soltanto alla corrispondenza del deputato, ma anche a interlocuzioni, valutazioni e rapporti riservati riferibili a soggetti terzi.
La presenza di consiglieri regionali non determina, di per sé, l'estensione alle loro comunicazioni della garanzia prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Essa contribuisce, tuttavia, a rendere più delicato il profilo istituzionale dell'acquisizione, poiché l'attività investigativa potrebbe restituire un quadro di relazioni politiche e istituzionali più ampio di quello strettamente necessario all'accertamento delle vicende societarie oggetto del procedimento. Ciò vale a maggior ragione se si considera che, nel periodo in esame, l'on. Delmastro Delle Vedove ricopriva la carica di Sottosegretario di Stato alla Giustizia.
In tale prospettiva, può assumere dunque rilievo il rischio di un'incidenza sull'esercizio del mandato rappresentativo che la giurisprudenza costituzionale ha inteso prevenire, evitando che l'attività investigativa consenta di acquisire «squarci di conoscenza» sui rapporti di un parlamentare, in particolare su quelli di natura istituzionale, eccedenti le esigenze della specifica indagine e idonee a coinvolgere anche altri soggetti titolari di funzioni rappresentative. A questo profilo fanno specifico riferimento le sentenze della Corte costituzionale n. 38 del 2019, n. 170 del 2023 e, da ultimo, n. 111 del 2026, che sottolineano l'esigenza di un controllo preventivo particolarmente attento sulla delimitazione dell'oggetto dell'acquisizione.
6.4. Incompatibilità con i richiamati principi costituzionali della formula «tutte le comunicazioni» impiegata dalla Procura di Roma.
Alla luce di tali considerazioni, la formula «tutte le comunicazioni» non appare compatibile, in assenza di una motivazione puntuale e rafforzata, con il parametro costituzionale del «sacrificio minimo indispensabile» della funzione parlamentare. La circostanza che il rapporto tra l'indagato principale e l'on. Delmastro sia ritenuto connesso alla vicenda societaria non dimostra che ogni comunicazione intercorsa tra i due sia rilevante per il procedimento e, soprattutto, che la sua acquisizione sia necessaria. Anche all'interno di un determinato periodo temporale, infatti, i rapporti tra due soggetti possono comprendere comunicazioni di natura personale, politica o istituzionale del tutto estranee alle esigenze investigative rappresentate.
6.5. Posizione del parlamentare non indagato e onere motivazionale rafforzato.
Tale cautela si impone con maggiore intensità considerando che l'on. Delmastro Delle Vedove non risulta indagato. L'acquisizione generalizzata della sua corrispondenza non sarebbe finalizzata ad accertare una condotta direttamente contestata al parlamentare, ma a verificare fatti riferibili ad altri soggetti e a riscontrare le dichiarazioni rese dagli indagati. L'estraneità del deputato alla posizione soggettiva dell'indagato non rende il sequestro vietato in radice, ma determina un aggravamento dell'onere motivazionale gravante sull'autorità giudiziaria.
In una simile ipotesi, la Procura è tenuta a illustrare con particolare precisione il collegamento tra le comunicazioni richieste e i fatti oggetto di accertamento, nonché a spiegare perché le esigenze investigative Pag. 11non possano essere soddisfatte mediante strumenti meno invasivi. Non è sufficiente affermare la generica utilità della corrispondenza ai fini delle indagini: occorre dimostrarne l'effettiva «necessità», precisando quali informazioni si intendano ricercare, per quale periodo, in relazione a quali specifici fatti e sulla base di quali criteri di selezione.
La richiesta in esame individua finalità investigative astrattamente legittime, quali la verifica delle allegazioni difensive e la ricostruzione dell'effettiva gestione societaria. Non chiarisce, tuttavia, perché il perseguimento di tali finalità renda indispensabile l'acquisizione integrale delle comunicazioni intercorse con il parlamentare.
In definitiva, tale richiesta sembra demandare alla successiva attività degli inquirenti la concreta individuazione del materiale pertinente, anziché delimitare preventivamente l'oggetto dell'acquisizione. In tal modo, tuttavia, l'ordine logico imposto dalla garanzia costituzionale risulterebbe rovesciato: la Camera sarebbe chiamata ad autorizzare un accesso generalizzato alla corrispondenza, mentre la verifica della sua effettiva rilevanza verrebbe rinviata a un momento successivo. Proprio per evitare tale risultato, il perimetro dell'acquisizione deve essere definito prima del rilascio dell'autorizzazione, in termini tali da consentire alla Camera di verificare concretamente che l'ingerenza sia necessaria, selettiva e limitata a quanto strettamente indispensabile per le finalità del procedimento.
7. Assenza di un'adeguata motivazione sulle alternative investigative.
7.1. Mancata considerazione degli strumenti ordinari.
Un ulteriore profilo dirimente riguarda l'assenza di una motivazione adeguata circa l'impossibilità, l'inadeguatezza o l'insufficienza di strumenti investigativi alternativi, idonei a soddisfare le medesime esigenze probatorie con un'incidenza sensibilmente minore sulla prerogativa parlamentare.
In particolare la Procura non ha chiarito se – ai fini degli obiettivi perseguiti dalle indagini – siano stati attivati altri strumenti meno invasivi (quali, a titolo di mero esempio, l'acquisizione della documentazione societaria, contabile, bancaria e fiscale; l'analisi dei flussi finanziari e delle movimentazioni sui conti correnti; l'audizione dei soci, ecc). Non risulta cioè precisato se tali attività siano state già svolte e con quali esiti, né se abbiano fatto emergere specifiche lacune conoscitive colmabili esclusivamente attraverso l'accesso alla corrispondenza dell'on. Delmastro. La richiesta, pertanto, non consente di comprendere quale sia il concreto valore aggiunto dell'atto sollecitato rispetto al complesso degli elementi già acquisiti o acquisibili attraverso gli ordinari strumenti di indagine.
La sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 non richiede all'autorità giudiziaria di dimostrare l'assoluta impraticabilità di qualsiasi diversa attività investigativa, né configura una rigida sequenza secondo la quale l'atto incidente sulla prerogativa parlamentare potrebbe essere richiesto soltanto dopo l'esaurimento di ogni altro possibile accertamento. Il carattere di extrema ratio deve essere inteso, piuttosto, in senso funzionale: l'autorità procedente è tenuta a spiegare, con riferimento alle concrete circostanze del procedimento, perché gli strumenti alternativi ragionevolmente disponibili siano già risultati insufficienti, appaiano inadeguati rispetto allo specifico obiettivo probatorio o siano presumibilmente impraticabili. Quanto più invasivo è l'atto richiesto e quanto più ampio è il materiale da acquisire, tanto più puntuale deve essere la motivazione circa il valore aggiunto dell'acquisizione e l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato mediante strumenti meno compressivi.
7.2. Limiti del richiamo all'articolo 358 c.p.p.
A colmare tale lacuna non può valere il richiamo all'articolo 358 del codice di procedura penale, contenuto nei successivi chiarimenti dell'Ufficio requirente. La Procura osserva, in particolare, che l'acquisizione integrale delle conversazioni sarebbe funzionale all'adempimento del dovere di svolgerePag. 12 accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, consentendo di verificare le allegazioni difensive relative al ruolo dei reali finanziatori della società, indicati nei cosiddetti «soci piemontesi».
La ricerca di elementi favorevoli all'indagato costituisce, senza dubbio, un principio essenziale dell'azione del pubblico ministero e risponde all'esigenza di assicurare completezza e imparzialità all'attività investigativa. L'articolo 358 c.p.p., tuttavia, definisce una finalità dell'indagine, ma non attribuisce poteri acquisitivi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento, né consente di esercitarli prescindendo dai limiti e dalle garanzie di rango costituzionale. Esso non può, dunque, essere interpretato come una clausola generale idonea ad attenuare la tutela stabilita dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
La natura eventualmente favorevole dell'elemento ricercato non modifica, infatti, il carattere invasivo dell'atto attraverso il quale esso viene acquisito. Anche un'attività svolta nell'interesse della difesa, qualora incida sulla corrispondenza di un parlamentare, deve rispettare i requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità propri della garanzia costituzionale. Diversamente, il dovere sancito dall'articolo 358 c.p.p. finirebbe per trasformarsi in un titolo generale per l'accesso a comunicazioni protette, sulla base della sola possibilità che esse contengano elementi utili all'indagato.
La guarentigia prevista dall'articolo 68 della Costituzione, del resto, ha carattere oggettivo e pubblicistico. Essa non è posta nella disponibilità né dell'autorità procedente né delle parti del processo e non tutela soltanto un interesse individuale alla riservatezza, ma l'autonomia e il libero esercizio della funzione parlamentare. Ne consegue che neppure l'intento di verificare una prospettazione difensiva può giustificare, di per sé, un'acquisizione generalizzata, quando la medesima finalità sia perseguibile mediante strumenti ordinari meno invasivi o attraverso una richiesta più rigorosamente circoscritta.
8. Natura preventiva della garanzia costituzionale e ruolo della Camera.
8.1. Necessità di delimitare preventivamente la ricerca.
La Procura afferma di non avere preso cognizione del contenuto dei messaggi prima di investire la Camera. Tale scelta rispetta la natura preventiva della garanzia delineata dalla Corte costituzionale: l'autorizzazione deve infatti precedere l'accesso alla corrispondenza, non intervenire a sanatoria di un'acquisizione già compiuta. Da ciò, tuttavia, non discende la possibilità di formulare una richiesta indiscriminata.
L'autorità giudiziaria non è tenuta a conoscere anticipatamente il contenuto di ciascun messaggio, ma deve individuare con sufficiente precisione l'ambito della ricerca. Spetta quindi alla Procura indicare quali categorie di comunicazioni intenda acquisire, la loro connessione con i fatti oggetto del procedimento, il periodo interessato, i soggetti e i canali coinvolti, nonché i criteri destinati a selezionare il materiale pertinente.
8.2. Limiti del controllo parlamentare e divieto di esame esplorativo.
In assenza di tali elementi, la Camera sarebbe posta di fronte a un'alternativa incompatibile con la funzione attribuitale dall'articolo 68 della Costituzione: autorizzare in blocco l'accesso a un insieme indeterminato di comunicazioni, rinunciando a esercitare un controllo effettivo, oppure definire autonomamente i limiti dell'acquisizione, sostituendosi all'autorità procedente. Tuttavia, la Camera non è chiamata né a riesaminare il merito dell'indagine né a ratificare richieste formulate in termini generici; il suo compito consiste nel verificare, sulla base della motivazione fornita dall'autorità giudiziaria, che l'ingerenza sia circoscritta a quanto strettamente necessario.
Non sarebbe neppure conforme alla logica della garanzia richiedere la trasmissione integrale dei messaggi affinché la Giunta possa valutarne direttamente la rilevanza, come anche ipotizzato dalla Procura. Una simile soluzione anticiperebbe proprio quella presa di cognizione della corrispondenzaPag. 13 che l'articolo 68, terzo comma, subordina alla preventiva autorizzazione della Camera. Il controllo parlamentare deve pertanto svolgersi sulla base di una richiesta già adeguatamente delimitata e motivata, non attraverso un esame esplorativo delle comunicazioni protette.
9. Impraticabilità di un'autorizzazione parziale.
Occorre, a questo punto, verificare se le carenze riscontrate possano essere superate mediante il rilascio di un'autorizzazione parziale, limitata quanto all'oggetto e al periodo temporale. Nel caso di specie, tale soluzione non appare praticabile.
Essa imporrebbe, anzitutto, alla Giunta di individuare autonomamente l'intervallo cronologico, i canali di comunicazione e i criteri tecnici di selezione, colmando lacune che l'articolo 5 della legge n. 140 del 2003 pone a carico dell'autorità giudiziaria richiedente. In tal modo, il Parlamento non si limiterebbe a valutare l'atto sottoposto al suo esame, ma concorrerebbe a definirne il contenuto investigativo.
Anche l'eventuale individuazione di un arco temporale plausibile non risolverebbe, inoltre, la distinta questione delle chat di gruppo. La richiesta non chiarisce secondo quali modalità sarebbe possibile isolare i messaggi riconducibili al deputato senza consentire l'accesso all'intero flusso comunicativo, comprensivo delle interlocuzioni tra soggetti terzi. In mancanza di indicazioni tecniche e motivazionali provenienti dalla Procura, una delimitazione disposta d'ufficio dalla Giunta rischierebbe quindi di produrre, nella sostanza, gli stessi effetti dell'acquisizione originariamente richiesta, senza tuttavia disporre di un'adeguata base giustificativa.
10. Sul controllo preventivo di un'autorità terza e sul suo coordinamento con l'autorizzazione parlamentare.
10.1. La provenienza della richiesta.
Da ultimo – sviluppando uno spunto argomentativo emerso nel corso del dibattito in Giunta a ulteriore sostegno delle ragioni del diniego dell'autorizzazione – occorre considerare che la richiesta in esame è stata trasmessa direttamente dalla Procura di Roma e che dagli atti non risulta l'intervento di un giudice o di altra autorità terza e indipendente chiamata a vagliare preventivamente l'accesso ai dati contenuti nel dispositivo. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza euro-unitaria e nazionale in materia di accesso ai dati contenuti nei dispositivi informatici, tra i quali rientra il telefono cellulare.
10.2. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'accesso ai dati contenuti nei dispositivi informatici.
Sul punto si evidenzia innanzitutto che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Camera, del 4 ottobre 2024, pronunciata nella causa C-548/21 (C.G. contro Bezirkshauptmannschaft Landeck), ha chiarito che rientra nel «trattamento» rilevante ai sensi della direttiva (UE) 2016/680, attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche l'accesso, da parte delle autorità di polizia e per finalità connesse a un'indagine penale, ai dati contenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro.
Secondo la Corte di giustizia, tale trattamento è ammesso soltanto qualora siano congiuntamente rispettati i requisiti di «necessità, legalità e proporzionalità», espressi anche attraverso il principio di minimizzazione dei dati. Al fine di garantire in concreto l'osservanza di tali condizioni, la medesima Corte richiede che l'accesso sia subordinato a un controllo preventivo esercitato «da un giudice o da un organo amministrativo indipendente», destinato a intervenire prima di qualsiasi tentativo di accesso, fatta salva, nei casi di urgenza, la possibilità di una convalida in tempi brevi.
Il carattere preventivo del controllo non costituisce un adempimento meramente formale. Esso è funzionale alla verifica, prima che l'accesso abbia luogo, della legalità della misura, della sua effettiva necessità, della proporzionalità dell'ingerenza e del rispettoPag. 14 del principio di minimizzazione dei dati.
Si tratta di un profilo di particolare importanza, poiché un dispositivo digitale non contiene esclusivamente il singolo dato ricercato dagli investigatori, ma può restituire una rappresentazione estremamente ampia della vita personale, professionale, politica e istituzionale del suo utilizzatore, nonché dei soggetti con i quali questi abbia comunicato.
10.3. La necessaria terzietà dell'autorità preposta al controllo.
La necessità che il controllo sia esercitato da un'autorità effettivamente terza e indipendente era stata già evidenziata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Camera, nella sentenza del 2 marzo 2021, pronunciata nella causa C-746/18, Prokuratuur. Tale decisione si segnala in quanto essa afferma chiaramente che il pubblico ministero, in quanto titolare delle indagini e promotore di atti di investigazione, non può essere considerato un giudice o un organo amministrativo indipendente.
In particolare, con specifico riguardo alla fattispecie sottoposta all'esame della Giunta, assume rilievo il passaggio della sentenza in cui viene affermato che «L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 – letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero – il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento – competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale».
La Corte di giustizia ha dunque precisato che il pubblico ministero può sì richiedere l'acquisizione dei dati e utilizzarli nell'ambito dell'attività investigativa, ma non può svolgere contemporaneamente la funzione di autorità indipendente chiamata a controllare e autorizzare l'ingerenza nei diritti fondamentali. In altri termini, l'autorità che conduce l'indagine non può coincidere con quella deputata a verificare la legittimità, la necessità e la proporzionalità dell'accesso.
Al riguardo, si evidenzia che la Giunta non pone in discussione l'autonomia e l'indipendenza riconosciute al pubblico ministero dall'ordinamento italiano. Il principio enunciato dalla giurisprudenza europea attiene, tuttavia, a un diverso profilo: l'autorità chiamata a esercitare il controllo preventivo deve essere terza rispetto a quella che richiede l'accesso, non deve essere coinvolta nella conduzione dell'indagine e deve trovarsi in una posizione di neutralità rispetto agli interessi contrapposti.
10.4. La sentenza della Corte di cassazione n. 13585 del 2025.
Su tali principi è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione, Sezione VI penale, n. 13585 del 2025.
Con tale decisione, la Corte di cassazione ha posto a confronto l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea con la disciplina interna prevista dagli articoli 253 e seguenti del codice di procedura penale, che attribuiscono al pubblico ministero il potere di disporre, nella fase delle indagini preliminari, il sequestro probatorio di dispositivi informatici, compresi gli smartphone, senza necessità di una preventiva autorizzazione del giudice.
Superando un precedente orientamento di segno contrario, espresso dalla sentenza della stessa Corte di cassazione, Sezione V, n. 8376 del 2025, il Collegio ha affermato espressamente che il pubblico ministero non può essere considerato un «organo amministrativo indipendente» idoneo a esercitare il controllo richiesto dal diritto dell'Unione.
In particolare, richiamando la citata sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2021, Prokuratuur, causa C-746/18, la Corte di cassazione ha riconosciuto che «il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale».Pag. 15
Secondo la Corte di legittimità, il requisito dell'indipendenza impone che l'autorità di controllo non sia coinvolta nella conduzione delle indagini e mantenga una posizione di neutralità rispetto alle parti. Ne consegue che il pubblico ministero, indipendentemente dal proprio statuto di autonomia, non può essere il soggetto chiamato a esercitare il controllo preventivo sull'accesso ai dati, dovendo tale funzione essere riservata a un giudice o a un organo effettivamente terzo.
Da tali premesse la Corte di cassazione ha tratto la conclusione secondo cui la normativa codicistica interna, nella misura in cui consente al pubblico ministero di disporre il sequestro probatorio di uno smartphone, e quindi il correlato trattamento dei dati in esso contenuti, senza la previa autorizzazione di un giudice, non risulta conforme alla direttiva (UE) 2016/680 e alla relativa disciplina nazionale di attuazione, così come interpretate dalla Corte di giustizia.
Sul piano processuale, tale difetto si traduce, secondo la Corte, in una mancanza di potere del pubblico ministero «idonea a determinare la nullità del decreto di sequestro disposto dal solo pubblico ministero medesimo». Nel caso concretamente sottoposto al suo esame, la Corte ha tuttavia escluso che tale vizio producesse conseguenze processuali, attribuendo rilievo alla circostanza che «sul sequestro si è pronunciato il Tribunale per il riesame».
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione, pertanto, la pronuncia ha valorizzato l'intervento, sia pure successivo, di un giudice dotato di pieni poteri di cognizione, il quale aveva potuto verificare la legittimità e il merito del provvedimento, la necessità dell'acquisizione, la proporzionalità della misura e il corretto bilanciamento tra le esigenze investigative e la tutela della riservatezza.
10.5. Le differenze rispetto al caso sottoposto all'esame della Camera.
La Giunta rileva che, proprio sotto tale profilo, la vicenda sottoposta all'esame della Camera si distingue nettamente da quella esaminata dalla Corte di cassazione nel 2025.
Nel caso riguardante l'onorevole Delmastro Delle Vedove, infatti, non risulta che sia intervenuta alcuna pronuncia del Tribunale del riesame. Non risulta, altresì, l'adozione di un provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari, né consta che, prima della trasmissione degli atti alla Camera, sia stato effettuato alcun vaglio da parte di un giudice terzo e indipendente. È presente esclusivamente la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, ossia dall'organo che conduce l'indagine e che intende procedere all'acquisizione dei dati.
Pertanto, anche aderendo integralmente al percorso argomentativo seguito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13585 del 2025, l'effetto riconosciuto, in quella vicenda, all'intervento del Tribunale del riesame non potrebbe essere invocato nel caso in esame, mancando il medesimo presupposto sul quale tale conclusione è stata fondata.
10.6. L'impossibilità di sostituire il controllo parlamentare al controllo giurisdizionale.
Né può ritenersi che il controllo esercitato dalla Camera sia idoneo a sostituire il controllo giurisdizionale mancante. La Camera esercita il controllo di legalità costituzionale richiesto dall'articolo 68 della Costituzione, posto a tutela del libero esercizio del mandato parlamentare e dell'autonomia dell'istituzione parlamentare. Essa non è, tuttavia, il giudice dell'indagine e non può essere chiamata a esercitare, in luogo del giudice per le indagini preliminari, il controllo giurisdizionale sulla legittimità, sulla necessità e sulla proporzionalità dell'accesso ai dati.
Le due garanzie presentano natura, oggetto e finalità differenti. Esse non sono alternative né fungibili, ma devono operare entrambe, ciascuna nel proprio ambito. La deliberazione parlamentare non può, pertanto, attribuire al pubblico ministero un potere che, alla luce della giurisprudenza richiamata, presuppone il previo intervento di un'autorità terza e indipendente.Pag. 16
L'autorizzazione parlamentare prevista dall'articolo 68 della Costituzione non può quindi essere considerata sostitutiva dell'autorizzazione giurisdizionale richiesta a tutela dei diritti fondamentali, né può produrre l'effetto di sanare la mancata sottoposizione della misura al preventivo vaglio del giudice competente.
10.7. La sentenza della Corte d'appello di Milano n. 271 del 2026.
A sostegno di tale conclusione assume rilievo un ulteriore elemento.
La sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione II penale, n. 271 del 2026, relativa a una parlamentare europea, ha adottato una posizione ancora più rigorosa in ordine alla possibilità di riconoscere efficacia sanante a un controllo giudiziale intervenuto successivamente. In particolare, tale Corte, dopo avere ricostruito l'evoluzione della giurisprudenza (nazionale ed euro-unitaria) in materia di acquisizione di dati riservati, ha affermato testualmente che «risulta pienamente giustificata la conclusione che l'acquisizione di prove relative alle conversazioni tramite posta e messaggistica elettronica in violazione di norme costituzionali e sovranazionali poste a presidio dei diritti fondamentali della persona e, perciò, assoluti e irrinunciabili, configura il vizio di inutilizzabilità patologica, vizio non sanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo».
Tale orientamento esclude che la violazione delle garanzie poste a tutela della segretezza delle comunicazioni possa essere qualificata come un'irregolarità meramente formale o essere superata mediante un controllo, anche di natura giurisdizionale, intervenuto quando l'ingerenza si sia già verificata.
La Giunta ritiene, peraltro, che nel caso in esame non sia necessario risolvere il contrasto tra l'impostazione seguita dalla Corte di cassazione e quella, più rigorosa, adottata dalla Corte d'appello di Milano. Infatti, qualunque soluzione si ritenga preferibile in ordine alla possibilità di sanare il vizio mediante un successivo intervento giudiziale, resta infatti decisiva la circostanza che, nella vicenda sottoposta all'esame della Camera, non sia intervenuto alcun giudice, né prima né dopo l'iniziativa assunta dalla Procura della Repubblica.
10.8. Le conseguenze sull'interpretazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003.
Le considerazioni esposte incidono direttamente sull'interpretazione degli articoli 4 e 5 della legge 20 giugno 2003, n. 140. L'articolo 4 stabilisce che, quando occorra eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti di un membro del Parlamento, l'«autorità competente» debba richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che «l'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire». L'articolo 5 dispone, a sua volta, che «l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento [...] e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento».
La disciplina legislativa presuppone, dunque, l'esistenza di un provvedimento già emesso dall'autorità competente, la cui esecuzione resta sospesa in attesa della deliberazione della Camera. Pertanto, qualora l'accesso ai dati debba essere previamente autorizzato da un giudice o da un'autorità effettivamente indipendente e il pubblico ministero non possa esercitare il controllo sul proprio atto investigativo, ne deriva, secondo la valutazione della Giunta, una conseguenza precisa: nella fase delle indagini preliminari, l'autorità competente a emettere il provvedimento e a richiederne l'autorizzazione all'esecuzione non può essere individuata nella Procura della Repubblica, ma deve essere il giudice per le indagini preliminari.
Il pubblico ministero può formulare la propria richiesta al giudice, illustrando le esigenze investigative e indicando il materiale del quale intende ottenere l'acquisizione. Spetta, tuttavia, al giudice per le indagini preliminari verificare preventivamente la sussistenza dei presupposti, delimitare l'oggetto e l'arco temporale dell'acquisizione, controllare la proporzionalità dell'ingerenza ed emettere, ove ne ricorranoPag. 17 le condizioni, il provvedimento da sottoporre all'autorizzazione della Camera.
Nel caso in esame, tale passaggio non risulta essersi verificato.
La richiesta in esame, pertanto, presenta non soltanto le criticità illustrate nei precedenti paragrafi della relazione con riguardo alla genericità dell'oggetto, all'assenza di una delimitazione temporale, all'estensione dell'acquisizione alle chat di gruppo e alla mancata dimostrazione dell'impraticabilità di strumenti meno invasivi, ma anche un problema relativo alla competenza dell'autorità richiedente e alla mancanza del necessario controllo giurisdizionale preventivo.
11. Conclusioni e proposta di diniego dell'autorizzazione richiesta.
Alla luce delle considerazioni esposte, ad avviso della Giunta la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – oltre a non essere stata sottoposta al vaglio preliminare di un'autorità indipendente e imparziale – non soddisfa, nei termini in cui è stata formulata, i requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità imposti dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, dagli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 e dalla relativa giurisprudenza costituzionale.
Pertanto, la Giunta propone che l'Assemblea deliberi nel senso del diniego dell'autorizzazione al sequestro della corrispondenza riguardante l'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, nei termini richiesti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Pietro PITTALIS, relatore
Pag. 18ALLEGATO
Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni dell'11 giugno, 8, 14, 16 e 22 luglio 2026
Giovedì 11 giugno 2026
Esame di una richiesta inviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.
(Esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno reca l'esame di un'istanza trasmessa alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 26 maggio scorso e successivamente deferita a questa Giunta dal Presidente della Camera per le valutazioni di competenza.
Come anticipato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 27 maggio, si tratta di un'istanza con la quale il predetto Ufficio giudiziario chiede di essere autorizzato ad «accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate all'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento».
Come di consueto, la documentazione è a disposizione dei colleghi per la consultazione presso gli Uffici della Giunta.
Al riguardo informa, inoltre, di aver nominato il collega Pittalis relatore sulla questione.
Pietro PITTALIS, relatore, fa presente, come appena anticipato dal presidente, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha inviato alla Camera una richiesta di autorizzazione ad «accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate all'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento». La richiesta riguarda, in particolare, le comunicazioni conservate nel telefono cellulare di un soggetto sottoposto a indagini. Tale dispositivo è stato sequestrato nell'ambito di un procedimento penale relativo a ipotesi di reato di intestazione fittizia (articolo 512-bis del codice penale), di riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) e di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso (416-bis, comma 1, del codice penale). Secondo la Procura, le comunicazioni in questione potrebbero essere rilevanti per verificare le modalità di costituzione, finanziamento e gestione di una società operante nel settore della ristorazione.
Evidenzia che, secondo la ricostruzione prospettata dall'ufficio requirente, il procedimento trae origine da accertamenti successivi al passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna nei confronti dell'indagato principale, avvenuto nel mese di febbraio 2026. Tale condanna riguardava ipotesi di intestazione fittizia di attività di ristorazione, ritenute riconducibili, secondo le decisioni giudiziarie richiamate, agli interessi di un gruppo criminale di matrice mafiosa operante nel territorio romano. A seguito della definitività della condanna, le attività commerciali coinvolte nel precedente procedimento sarebbero state sottoposte a confisca.
Nel nuovo procedimento, la Procura concentra l'attenzione sulla costituzione, avvenuta nel dicembre 2024, di una nuova società a responsabilità limitata, titolare della gestione di un ristorante in Roma. La società sarebbe stata inizialmente partecipata da una stretta familiare dell'indagato principale nonché dall'onorevole Delmastro Delle Vedove e da altri soci. Successivamente, lo stesso Delmastro Delle Vedove – che non risulta indagato nel procedimento in questione – avrebbe ceduto la propria partecipazione a una società a lui riconducibile; dopo il passaggio in giudicato della precedente condanna, le quote Pag. 19sarebbero state interamente trasferite, attraverso successivi passaggi, esclusivamente alla familiare dell'indagato principale.
La Procura ipotizza che la costituzione della nuova società e la sua intestazione formale possano essere state finalizzate a eludere eventuali misure patrimoniali di prevenzione. In particolare, l'ufficio requirente osserva che, al momento della costituzione della società, l'indagato principale era già stato condannato in primo grado ed era in attesa della definizione del giudizio di appello bis a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione. Secondo la Procura, egli sarebbe stato dunque consapevole del rischio che una conferma della condanna potesse comportare non solo la confisca delle attività già oggetto di contestazione, ma anche l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzione su eventuali nuove iniziative economiche.
L'ipotesi investigativa è che lo schema già accertato nel precedente procedimento penale possa essersi riproposto anche con riferimento alla nuova attività. In tale prospettiva, la Procura ritiene necessario verificare se tale nuova attività sia stata avviata o gestita anche mediante risorse provenienti dal gruppo criminale sopra richiamato e se i proventi dell'impresa fossero destinati, almeno in parte, a tale gruppo. Viene pertanto contestata, allo stato delle indagini, anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.
Fa presente che, come già anticipato, nel corso degli sviluppi investigativi è stato sequestrato un telefono cellulare in uso all'indagato principale. Durante gli interrogatori, l'indagato e la sua stretta familiare avrebbero riferito che, tramite tale dispositivo, sarebbero stati intrattenuti rapporti con alcuni soci e finanziatori dell'area piemontese, indicati dagli stessi come soggetti effettivamente interessati alla gestione sociale e ai proventi dell'attività economica. Secondo quanto riferito dagli indagati, vi sarebbe stata anche una chat dedicata alla gestione del ristorante, alla quale avrebbe partecipato l'onorevole Delmastro Delle Vedove.
Rileva che, a sostegno della richiesta rivolta alla Camera, la Procura richiama espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 in materia di tutela della corrispondenza dei parlamentari. In particolare, viene richiamato il principio secondo cui, quando nel corso dell'analisi di un dispositivo appartenente a terzi emerga la presenza di comunicazioni con un parlamentare, l'attività di estrazione dei dati deve arrestarsi per consentire alla Camera di appartenenza di valutare se autorizzare la presa di cognizione della corrispondenza. Tale principio è collegato alla tutela prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
Secondo la Procura, nel caso in esame risulta già, o comunque appare altamente probabile, che nel dispositivo sequestrato siano presenti comunicazioni scritte intercorse tra persone sottoposte a indagini e un membro del Parlamento. Per questa ragione, l'ufficio requirente ritiene più rispettoso delle prerogative parlamentari chiedere in via preventiva l'autorizzazione della Camera, prima di procedere all'esame delle comunicazioni rilevanti.
La richiesta viene motivata con riferimento alla rilevanza investigativa dei dati da acquisire. La Procura sostiene che l'accesso alle comunicazioni possa essere indispensabile per verificare la versione fornita dagli indagati e per accertare le reali modalità di gestione della società, la provenienza dei fondi impiegati, la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale e l'eventuale esistenza di accordi occulti.
La Procura precisa infine che, una volta assunte le determinazioni della Camera, procederà alla formazione della copia forense e alla successiva analisi del dispositivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni eventualmente stabiliti dall'organo parlamentare.
Ciò premesso, quanto alla ricostruzione fattuale della vicenda, ritiene opportuno sin d'ora sottoporre all'attenzione della Giunta, sia pure in termini necessariamente sintetici e con riserva di ogni ulteriore approfondimento all'esito del dibattito, alcuni profili di riflessione di ordine giuridico-costituzionale.
In via preliminare occorre innanzitutto interrogarsi, a suo avviso, sulla corretta qualificazione della richiesta trasmessa dalla Procura di Roma, verificando se essa possa Pag. 20effettivamente essere ricondotta, sul piano costituzionale e processual-penalistico, alla categoria della richiesta di autorizzazione al «sequestro di corrispondenza» ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003.
Sottolinea come la questione non appaia meramente nominalistica, né di secondario rilievo. Essa si pone, infatti, in ragione della formulazione testuale dell'istanza dell'autorità giudiziaria, la quale non domanda espressamente l'autorizzazione a «sequestrare» la corrispondenza dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, bensì chiede che sia consentito, «una volta formata copia della memoria del dispositivo in sequestro», di «accedere e prendere cognizione» delle comunicazioni memorizzate sul dispositivo medesimo, destinate al deputato o da lui provenienti, nonché di «acquisire le medesime agli atti del procedimento». La formula utilizzata dalla Procura sembra dunque descrivere non tanto l'apprensione materiale del supporto, già sottoposto a sequestro in quanto dispositivo in uso a un soggetto terzo, quanto piuttosto una successiva e distinta attività di accesso, lettura, selezione ed eventuale acquisizione processuale di comunicazioni riconducibili a un membro del Parlamento.
In secondo luogo, ove anche si ritenesse di qualificare l'istanza della Procura di Roma come richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, resterebbe comunque necessario verificare se essa soddisfi i rigorosi parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e costantemente richiamati da questa Giunta, da ultimo anche nel caso, esaminato pochi mesi fa, relativo al sequestro di corrispondenza dell'on. Romano.
In particolare, occorrerebbe accertare se la richiesta:
a) sia sorretta da una motivazione adeguata in ordine alla necessità dell'atto ai fini dello svolgimento delle indagini, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010;
b) risulti proporzionata, adeguata e coerente rispetto all'impianto accusatorio, alla luce dei principi desumibili, tra le altre, dalle sentenze n. 390 del 2007, n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013;
c) sia conforme al criterio del sacrificio minimo indispensabile dei valori costituzionali coinvolti, e segnatamente della libertà, dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione parlamentare; ciò implica che l'autorità richiedente dia conto, con motivazione puntuale, sia del bilanciamento tra gli interessi costituzionali in rilievo, sia dell'eventuale esistenza di soluzioni alternative ragionevoli, spiegando perché esse siano state ritenute non praticabili;
d) presenti carattere strettamente preventivo, nel senso che l'autorizzazione parlamentare deve intervenire prima dell'effettiva acquisizione della corrispondenza elettronica, e dunque prima che le comunicazioni siano estratte, conosciute o riversate agli atti del procedimento.
Queste sono le prime riflessioni che ritiene doveroso sottoporre all'attenzione dei colleghi sulla questione all'esame della Giunta. Si riserva di formulare una proposta conclusiva alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito e dal confronto tra i colleghi.
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta.
Mercoledì 8 luglio 2026
ATTI ALL'ESAME DELLA GIUNTA
Esame di una richiesta inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di un'istanza trasmessa alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 26 maggio scorso e successivamente deferita a questa Giunta dal Presidente della Camera per le valutazioni di competenza. Ricorda che con tale istanza il predetto Ufficio giudiziario chiede Pag. 21di essere autorizzato ad «accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate all'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento».
Al riguardo, informa la Giunta che, con nota pervenuta alla Camera il 1° luglio scorso – che è a disposizione dei colleghi per la consultazione in sede – la Procura di Roma ha risposto alla richiesta di chiarimenti che, previo nulla osta del Presidente della Camera, aveva inviato il precedente 24 giugno.
Chiede quindi al relatore di sintetizzare i contenuti della predetta nota della Procura. Prego on. Pittalis.
Pietro PITTALIS, relatore, fa presente che, come i colleghi ricorderanno, la questione all'esame della Giunta trae origine dalla richiesta trasmessa alla Camera, in data 26 maggio 2026, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con la quale l'autorità giudiziaria ha chiesto di essere autorizzata ad «accedere e prendere cognizione» delle comunicazioni memorizzate su un dispositivo già in sequestro, destinate all'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove o provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento penale.
Fin dal primo esame della questione ha ritenuto necessario soffermarsi, in via preliminare, sulla corretta qualificazione giuridica dell'istanza trasmessa dalla Procura. La richiesta, infatti, non era formulata nei termini testuali di una domanda di autorizzazione al «sequestro di corrispondenza», ma faceva riferimento ad attività di accesso, presa di cognizione e acquisizione di comunicazioni conservate su un dispositivo già sequestrato.
Proprio per questa ragione, pur ritenendo che, alla luce dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 e della sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, l'istanza potesse essere ragionevolmente ricondotta alla categoria del sequestro di corrispondenza, la Giunta ha ritenuto preferibile non procedere a una qualificazione unilaterale e definitiva della richiesta in tal senso. La via più corretta, più prudente e più rispettosa è apparsa invece quella di acquisire un chiarimento espresso dalla stessa autorità giudiziaria richiedente, in uno spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato.
In questo senso, ricorda che il Presidente Dori – su proposta della Giunta e previo nulla osta del Presidente della Camera – ha indirizzato alla Procura di Roma una richiesta di chiarimento, volta a chiedere conferma che l'istanza trasmessa alla Camera dovesse essere intesa quale richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza in senso stretto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
La Procura di Roma, con nota del 1° luglio 2026, ha fornito il proprio riscontro, confermando espressamente che la richiesta debba essere intesa come richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, alla luce dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, come interpretati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023.
Nella nota, tale Ufficio giudiziario ha innanzitutto ricordato che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, «nel concetto di 'corrispondenza' rientra ogni comunicazione di pensiero umano tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, a prescindere dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato, 'aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata'». Da ciò consegue che la garanzia costituzionale di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione «si estende ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale, quali la posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp».
La stessa Procura ha inoltre ricordato che, sempre secondo la predetta sentenza n. 170 del 2023, «le esigenze investigative possono ritenersi soddisfatte attraverso il sequestro e la formazione di una copia forense di un dispositivo elettronico appartenentePag. 22 a terzi, ma che le prerogative costituzionali garantite al membro del Parlamento impongono, qualora risulti l'esistenza di comunicazioni intercorse con il Parlamentare, che l'attività di estrazione dei dati deve essere, con riferimento a tali comunicazioni, immediatamente sospesa e deve essere avanzata alla Camera di appartenenza la richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2023».
Infine la Procura, nell'evidenziare che «tutte le comunicazioni intercorse tra l'on. Delmastro Delle Vedove e la persona sottoposta alle indagini abbiano rilevanza ai fini delle indagini», conclude avanzando «richiesta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, di sequestro di tutte le comunicazioni – da qualificarsi, per le ragioni descritte, quale sequestro di corrispondenza – intercorse tra Mauro Caroccia, persona sottoposta alle indagini, e l'Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, comprese quelle eventualmente inserite nell'ambito di 'chat di gruppo' cui i predetti abbiano partecipato, contenute e memorizzate sul dispositivo in uso all'indagato».
Alla luce di tale chiarimento, ritiene che sia venuto meno ogni residuo dubbio circa l'inquadramento procedurale della vicenda. Pertanto propone che, ove nulla osti da parte del Presidente della Camera, la Giunta prosegua l'esame della questione qualificando formalmente l'istanza della Procura di Roma come richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza in senso stretto.
Naturalmente, questa impostazione non anticipa in alcun modo la valutazione di merito che la Giunta sarà chiamata a compiere sulla richiesta dell'autorità giudiziaria. Essa serve, piuttosto, a individuare correttamente il procedimento da seguire, il regime di pubblicità degli atti e le garanzie partecipative spettanti al deputato interessato.
Da tale qualificazione discendono, a suo avviso, alcune conseguenze procedurali.
In primo luogo, sempre ove nulla osti da parte del Presidente della Camera, la richiesta della Procura di Roma dovrebbe essere pubblicata come Doc. IV, categoria nella quale sono inquadrate le richieste di autorizzazione ad acta, e del relativo deferimento dovrà essere dato annuncio in Assemblea, conformemente alla prassi costante della Camera.
In secondo luogo, l'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove dovrebbe essere invitato a fornire alla Giunta i chiarimenti che ritenga opportuni sulla vicenda, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento. Tali chiarimenti potranno essere resi mediante audizione personale dinanzi alla Giunta ovvero, in alternativa, mediante il deposito di memorie scritte.
In terzo luogo, all'esito dell'istruttoria, la Giunta sarà chiamata, come di consueto nelle procedure relative alle autorizzazioni ad acta, a formulare una proposta all'Assemblea, nel senso del rilascio ovvero del diniego dell'autorizzazione richiesta. All'Assemblea, quindi, spetterà la decisione definitiva.
Per queste ragioni, propone che la Giunta prenda atto del chiarimento fornito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma proseguendo l'esame della questione, ove nulla osti da parte del Presidente della Camera, come richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza in senso stretto, e disponendo i conseguenti adempimenti procedurali nei termini che ha appena illustrato.
Devis DORI, presidente, chiede ai colleghi se vi siano dubbi sulle modalità di procedere proposte dal relatore.
Dario IAIA (FDI) concorda con l'impostazione definita in seno alla Giunta, ritenendo doveroso il passaggio volto a chiarire la qualificazione giuridica dell'istanza avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Nel condividere, pertanto, il percorso intrapreso attraverso un'interlocuzione con la Procura, evidenzia come quest'ultima abbia fornito una risposta con particolare tempestività. Ciò a differenza di quanto avvenuto con riguardo all'istanza, non analoga ma parimenti finalizzata ad acquisire un chiarimento, rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dalla quale, a distanza di circa due settimane, non è ancora pervenuto Pag. 23alcun riscontro. In conclusione, ribadisce il proprio sostegno all'iter correttamente intrapreso con riferimento al procedimento in esame, auspicando altresì che la Procura di Milano possa far pervenire in tempi brevi la propria risposta in merito all'altra vicenda incardinata presso la Giunta.
Enrica ALIFANO (M5S) ritiene che, in considerazione del passaggio in cui il relatore evidenzia che l'interlocuzione con la Procura di Roma non anticipa la valutazione di merito che la Giunta sarà chiamata a compiere sulla richiesta in esame, l'iter seguito in questa fase procedurale sia assolutamente corretto e che quindi non possano essere mosse obiezioni in merito.
Laura CAVANDOLI (LEGA) nel prendere atto della nota con cui la Procura di Roma ha tempestivamente chiarito che la richiesta trasmessa alla Camera debba essere intesa come richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, esprime – anche a nome del gruppo Lega – la propria condivisione in merito all'impostazione proposta del relatore.
Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, ribadisce che informerà il Presidente della Camera delle valutazioni cui è pervenuta la Giunta e che provvederà a invitare l'on. Delmastro Delle Vedove a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni alla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, di persona o inviando note scritte.
Martedì 14 luglio 2026
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Delmastro Delle Vedove, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (proc. penale 9524/26 RGNR) (Doc. IV, n. 4).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di sequestro di corrispondenza informatica riguardante l'on. Delmastro Delle Vedove, trasmessa alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Al riguardo, informa la Giunta che, con nota pervenuta ieri, 13 luglio, l'on. Delmastro Delle Vedove ha dato riscontro all'invito a fornire chiarimenti in base all'articolo 18 del Regolamento. Tale nota è ovviamente a disposizione dei colleghi per la consultazione in sede.
Chiede quindi al relatore se può sintetizzare il contenuto dei chiarimenti forniti dall'on. Delmastro.
Pietro PITTALIS, relatore, conferma che, nella giornata di ieri, l'onorevole Delmastro Delle Vedove ha dato riscontro all'invito rivoltogli ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, trasmettendo una nota scritta.
Con tale nota, in sintesi, egli rimette alla Giunta ogni valutazione in merito alla richiesta in esame, confidando che la decisione sia assunta alla luce del quadro costituzionale, legislativo e giurisprudenziale di riferimento, nonché dei criteri già applicati nelle precedenti deliberazioni.
Considerata la brevità della comunicazione e il suo carattere istituzionale, ritiene opportuno darne lettura integrale:
«Onorevole Presidente,
facendo seguito all'invito rivoltomi ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera dei deputati, in relazione alla richiesta trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, desidero sottoporre alla cortese attenzione della Giunta per le autorizzazioni alcune brevi considerazioni scritte.
In via preliminare, ritengo opportuno precisare che non rivesto la qualità di persona sottoposta a indagini nel procedimento penale nell'ambito del quale è stata formulata la richiesta di autorizzazione in esame.
Per quanto concerne il merito della vicenda oggetto del procedimento penale in corso, mi permetto di rinviare a quanto ho già avuto modo di rappresentare innanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul Pag. 24fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nel corso dell'audizione svoltasi in data 26 maggio 2026. Peraltro, la ripresa integrale dell'audizione risulta disponibile in rete, almeno con riferimento alla parte svoltasi in seduta pubblica.
Quanto, invece, allo specifico profilo oggetto della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – concernente l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza informatica intercorsa con la persona sottoposta a indagini e presente nel dispositivo telefonico a quest'ultima sequestrato – ritengo rispettoso delle prerogative della Giunta rimettermi integralmente al suo prudente apprezzamento.
Sono certo che la Giunta stessa, nell'esaminare la richiesta dell'Autorità giudiziaria, vorrà valutare la questione alla luce del quadro costituzionale, legislativo e giurisprudenziale di riferimento, nonché secondo i parametri di giudizio già seguiti in precedenti deliberazioni in materia.
Confido, pertanto, che anche in questa circostanza la Giunta saprà esercitare le proprie attribuzioni con l'equilibrio, il rigore e la sensibilità istituzionale che ne hanno sempre caratterizzato l'operato, assicurando il necessario bilanciamento tra le prerogative costituzionali dei membri del Parlamento e le esigenze proprie dell'accertamento giurisdizionale.
Nel rinnovare il mio più sincero rispetto per le funzioni della Giunta, che ho avuto l'onore di presiedere nella scorsa legislatura, resto naturalmente a disposizione per ogni eventuale ulteriore esigenza di chiarimento che fosse ritenuta opportuna.
Con i sensi della mia più alta considerazione».
Ciò premesso, anticipa fin d'ora che, nella prossima seduta, sottoporrà alla Giunta una proposta di deliberazione.
La proposta sarà formulata sulla base dei rigorosi parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di sequestro della corrispondenza dei parlamentari, parametri che questa Giunta ha costantemente richiamato anche nelle proprie precedenti deliberazioni.
Più precisamente, come ha già anticipato nella seduta dell'11 giugno scorso, occorrerà verificare se la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma:
a) sia sorretta da un'adeguata motivazione in ordine alla necessità dell'atto da eseguire ai fini dello svolgimento delle indagini, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010;
b) risulti proporzionata, adeguata e coerente rispetto all'impianto accusatorio, alla luce dei principi desumibili, tra le altre, dalle sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007, n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013;
c) sia conforme al criterio costituzionale del sacrificio minimo indispensabile della funzione parlamentare.
Sotto quest'ultimo profilo, sarà necessario verificare che l'autorità richiedente abbia dato puntualmente conto, da un lato, del bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti e, dall'altro, dell'eventuale esistenza di soluzioni alternative ragionevoli, precisando le ragioni per le quali tali soluzioni siano state ritenute non praticabili.
Sulla base di queste verifiche formulerà, nella prossima seduta, la sua proposta alla Giunta.
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi rinvia la seduta a giovedì prossimo, 16 luglio, nella quale il relatore – come ha poc'anzi anticipato – formulerà una proposta di deliberazione alla Giunta.
Giovedì 16 luglio 2026
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Delmastro Delle Vedove, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (proc. penale 9524/26 RGNR) (Doc. IV, n. 4).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di Pag. 25una richiesta di sequestro di corrispondenza informatica riguardante l'on. Delmastro Delle Vedove, trasmessa alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Come anticipato nella seduta di martedì scorso, il relatore Pittalis formulerà oggi una proposta di deliberazione alla Giunta.
Pietro PITTALIS, relatore, fa presente che la Giunta è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma volta a ottenere l'autorizzazione ad «accedere, prendere cognizione» e acquisire agli atti di un procedimento penale in corso «le comunicazioni memorizzate su un dispositivo in uso a Mauro Caroccia, destinate all'on. Andrea Delmastro Delle Vedove o da questi provenienti». Come precisato dalla stessa Procura con la nota inviata alla Camera il 1° luglio scorso, si tratta di una «richiesta di sequestro di corrispondenza» ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
Come sempre accade nel caso di richieste di autorizzazioni ad acta, la questione sottoposta alla Camera non riguarda la fondatezza dell'ipotesi investigativa, né la valutazione del merito dell'indagine. Essa concerne, più propriamente, il perimetro della garanzia costituzionale posta dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e la tipologia della motivazione che l'autorità giudiziaria deve offrire quando intenda acquisire la corrispondenza di o con un parlamentare. Tale esigenza è tanto più intensa nel caso di specie, poiché l'on. Delmastro Delle Vedove non risulta essere persona sottoposta a indagini: la corrispondenza che lo riguarda viene richiesta nell'ambito di un procedimento penale che investe altri soggetti e per finalità di riscontro rispetto alla vicenda societaria oggetto dell'inchiesta.
Prima di illustrare ai colleghi il contenuto della sua proposta, reputa opportuno richiamare in via preliminare e generale il quadro complessivo della giurisprudenza costituzionale – rilevante per l'esame del caso di specie – cui la Camera è chiamata a fare riferimento quando riscontra le richieste di autorizzazione ad acta previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. Tale ricostruzione appare tanto più necessaria ove si consideri che, in materia, la Costituzione e la legge – segnatamente la legge n. 140 del 2003, che ha dato attuazione alla predetta disposizione costituzionale – delineano in termini molto scarni i parametri cui le Camere devono attenersi.
In tale prospettiva, ricorda anzitutto che, secondo la sentenza n. 390 del 2007, le richieste di autorizzazione ad acta postulano, in capo alle Camere competenti, «un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare. (...) Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento». Coerentemente con tale impostazione, la Consulta afferma nella stessa decisione che «l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione». In termini convergenti, la Corte precisa ulteriormente che, nel procedimento di esame delle richieste provenienti dall'autorità giudiziaria, le Camere sono chiamate a verificare la sussistenza dei «requisiti di legalità costituzionale» della richiesta stessa (così la sentenza n. 188 del 2010).
Con specifico riguardo alle richieste di intercettazione e di sequestro di corrispondenza, inoltre, la Corte costituzionale ha evidenziato come la peculiare carica intrusiva di tali strumenti investigativi «assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino, che è altresì parlamentare, abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione» (così la sentenza n. 38 del 2019). In tale orizzonte, la Consulta ha chiarito Pag. 26che «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono bene derivare anche dalla presa di conoscenza [da parte dell'autorità giudiziaria, n.d.r.] dei contenuti di messaggi pervenuti al destinatario», interlocutore del parlamentare medesimo (così la sentenza n. 170 del 2023).
La Corte ha altresì sottolineato che l'accesso alla sfera comunicativa di deputati e senatori può dischiudere «squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione» (così la sentenza n. 38 del 2019, e, nello stesso senso, la recente sentenza n. 111 del 2026). In questa prospettiva si colloca anche l'affermazione per cui «tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo» (così la sentenza n. 1 del 2013 e, nello stesso senso, la recente sentenza n. 111 del 2026).
Proprio in ragione dell'elevata idoneità intrusiva degli strumenti investigativi cui si riferiscono le autorizzazioni ad acta, e del correlato rischio che un loro impiego improprio possa incidere indebitamente sullo svolgimento del mandato elettivo, la giurisprudenza costituzionale esige che tali misure assumano carattere di extrema ratio, potendo l'autorità giudiziaria farvi ricorso soltanto quando esse risultino strettamente indispensabili ai fini investigativi.
In tale quadro, la Corte ha rimarcato che i provvedimenti destinati a incidere sulla sfera (specie quella comunicativa) del parlamentare devono «corrispondere a specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative» ed «essere assistiti da un criterio di 'necessità' (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione “quando occorre”, recata dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003)», la cui assenza può rappresentare un indice sintomatico della sussistenza di un «intento persecutorio» (così la sentenza n. 188 del 2010). Su tale profilo la Consulta è giunta ad affermare che l'autorizzazione ad actum può essere accordata «solo se la necessità [dell'atto che si intende eseguire, n.d.r.] emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, deve dare conto di avere esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili (...) ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime. (...) E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri» (sentenza n. 188 del 2010).
Nella medesima linea, la Consulta ha ulteriormente precisato che le richieste dell'Autorità giudiziaria devono essere sorrette da una motivazione idonea a dar conto dell'effettivo bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti, e segnatamente tra le esigenze investigative, da un lato, e la tutela del libero e indipendente esercizio del mandato parlamentare, dall'altro. In particolare, è richiesto «un adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire al destinatario della richiesta di valutare l'avvenuto contemperamento [da parte dell'autorità giudiziaria procedente, n.d.r.] degli interessi in gioco. Ciò che conta è, dunque, che questo contemperamento avvenga e che le ragioni siano palesate» (così la sentenza n. 188 del 2010). In questa prospettiva, «l'autorità giudiziaria richiedente (...) deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento [della cui esecuzione Pag. 27chiede l'autorizzazione] e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale» (così la sentenza n. 188 del 2010).
Con specifico riguardo al caso in esame, va anzitutto osservato che la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha chiarito una questione di particolare rilievo ai fini della deliberazione che la Giunta è chiamata ad adottare. Secondo la Consulta, in particolare, la posta elettronica, gli SMS, i messaggi WhatsApp e gli altri strumenti analoghi di messaggistica istantanea rientrano nella nozione di corrispondenza tutelata dagli articoli 15 e 68, terzo comma, della Costituzione. Tale nozione comprende, infatti, ogni comunicazione del pensiero intercorsa tra soggetti determinati mediante modalità diverse dalla conversazione in presenza.
La Corte ha inoltre escluso che i messaggi già ricevuti e conservati in un dispositivo informatico perdano automaticamente la natura di corrispondenza per assumere quella di meri documenti. Le comunicazioni del parlamentare continuano pertanto a beneficiare della tutela costituzionale anche dopo la loro ricezione, almeno finché, per effetto del tempo trascorso, non abbiano perso il carattere di attualità e acquisito una valenza meramente storica.
Ritiene che da tale ricostruzione discenda una precisa conseguenza sul piano procedurale, anch'essa delineata nella citata sentenza n. 170 del 2023. Qualora sottopongano a sequestro il dispositivo appartenente a un soggetto terzo, non parlamentare, gli inquirenti possono acquisirlo in quanto mero «contenitore». Tuttavia, non appena rilevino al suo interno la presenza di messaggi intercorsi con un membro del Parlamento, devono sospenderne l'estrazione e richiedere la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza. Come precisato dalla Corte, in tale ipotesi il reale oggetto del sequestro non è il supporto materiale, bensì il contenuto comunicativo ritenuto rilevante ai fini delle indagini.
Sottolinea come questi principi assumano un'importanza centrale nella vicenda in esame. La Procura ha correttamente ritenuto necessario investire preventivamente la Camera. Tuttavia, proprio perché la garanzia costituzionale opera prima dell'acquisizione della corrispondenza, la richiesta deve essere formulata in termini sufficientemente specifici da consentire una valutazione preventiva della necessità e della proporzionalità dell'atto.
Il grado di specificità richiesto in questa materia si inserisce, del resto, in un più ampio orientamento maturato nella giurisprudenza penale di legittimità in tema di acquisizione dei dati informatici. La Corte di cassazione, anche con riferimento a soggetti estranei all'ambito di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, ha infatti chiarito che il sequestro probatorio di dispositivi digitali non può tradursi nell'indiscriminata apprensione dell'intero patrimonio informativo dell'interessato. La particolare capacità di archiviazione di tali strumenti, nei quali confluiscono dati personali, comunicazioni, immagini, documenti e informazioni relative a periodi anche molto estesi, impone che l'ingerenza investigativa sia delimitata in modo rigoroso e funzionale alle effettive esigenze probatorie.
Fa presente che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il decreto di sequestro deve pertanto esplicitare le ragioni che rendano necessario procedere a un'acquisizione di particolare ampiezza, individuare le specifiche categorie di informazioni ricercate, definire i criteri di selezione del materiale rilevante e, ove possibile, circoscrivere temporalmente la ricerca. Deve inoltre indicare le modalità e i tempi entro i quali i dati estranei alle indagini saranno restituiti o comunque sottratti alla disponibilità dell'autorità procedente. La motivazione deve, in altri termini, rendere verificabile il nesso tra l'oggetto dell'acquisizione, i fatti oggetto di accertamento e le concrete finalità probatorie perseguite.Pag. 28
In questa prospettiva, la sentenza della Corte di cassazione, sez. VI, n. 17677 del 2025, richiamando la sentenza della stessa Corte n. 17312 del 2024, ha affermato che soltanto una puntuale motivazione in ordine a tali profili consente di verificare la proporzione tra le esigenze dell'indagine e il sacrificio imposto all'interessato. Nella medesima direzione si colloca la sentenza della Corte di cassazione, sez. VI, n. 17479 del 2025, secondo cui l'estrazione di una copia dei dati contenuti in un dispositivo informatico presuppone una specifica indicazione della loro rilevanza probatoria e della loro pertinenza rispetto ai reati ipotizzati. Non è dunque consentita l'acquisizione integrale e indifferenziata dei contenuti digitali quando essa assuma carattere meramente esplorativo, risolvendosi nella ricerca eventuale di elementi di prova non previamente individuati neppure nelle loro caratteristiche essenziali.
Rileva che il riferimento a tale giurisprudenza non comporta, tout court, l'assimilazione tra il principio di proporzionalità applicabile al sequestro probatorio ordinario e il più rigoroso parametro del «sacrificio minimo indispensabile» della funzione parlamentare, desumibile dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. I due criteri operano su piani distinti e rispondono a esigenze di tutela non coincidenti. Nel sequestro ordinario viene principalmente in rilievo la protezione dei diritti individuali dell'interessato, con particolare riguardo alla riservatezza e alla disponibilità dei propri dati; nel caso della corrispondenza parlamentare, invece, la garanzia costituzionale è posta anche a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza delle Camere quali poteri dello Stato. Essa tutela, pertanto, non soltanto la sfera personale del singolo parlamentare, ma il libero esercizio del mandato e l'integrità delle relazioni funzionali attraverso le quali esso si esplica.
La giurisprudenza penale relativa ai sequestri informatici ordinari assume, piuttosto, il valore di una soglia minima di garanzia: se persino nei confronti del comune cittadino l'autorità giudiziaria è tenuta a precisare l'arco temporale dell'acquisizione nonché le informazioni ricercate, i criteri di selezione e il collegamento con le ipotesi di reato, tali elementi non possono, a maggior ragione, mancare quando l'atto incida sulla corrispondenza di un membro del Parlamento, tanto più ove quest'ultimo non rivesta neppure la qualità di indagato.
In una simile ipotesi, la necessità di una delimitazione preventiva dell'acquisizione si impone con intensità rafforzata. L'intervento investigativo, infatti, non comprime soltanto la riservatezza individuale del parlamentare, ma può interferire con l'autonomia della funzione rappresentativa e con la libertà delle interlocuzioni politiche e istituzionali che ne costituiscono una componente essenziale. Ne consegue che la richiesta di autorizzazione non può limitarsi a prospettare un interesse investigativo generico, né può demandare all'autorità procedente l'individuazione successiva e discrezionale dei contenuti utili. Essa deve, invece, definire preventivamente e con sufficiente precisione l'oggetto dell'acquisizione, così da consentire alla Camera di verificare se il sacrificio imposto alla prerogativa parlamentare sia effettivamente necessario, proporzionato e circoscritto a quanto strettamente indispensabile per le finalità dell'indagine.
Con specifico riferimento al caso in esame, ricorda che la richiesta originariamente formulata dalla Procura di Roma ha ad oggetto l'acquisizione della corrispondenza intercorsa tra Mauro Caroccia e l'on. Delmastro Delle Vedove, nell'ambito di un procedimento relativo a ipotesi di intestazione fittizia, riciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, connesse alla società «Le 5 forchette» s.r.l. e alla gestione del ristorante «Bisteccherie di Italia».
Secondo quanto rappresentato dall'Ufficio requirente, Mauro e Miriam Caroccia avrebbero riferito in particolare dell'esistenza di una «apposita chat dedicata alla gestione del ristorante», alla quale avrebbe partecipato anche l'on. Delmastro Delle Vedove. L'acquisizione dei messaggi in essa contenuti sarebbe finalizzata a verificare l'attendibilità della «versione offerta dalle persone sottoposte alle indagini e, comunque,Pag. 29 per l'accertamento di quali fossero le reali modalità di gestione della società, la provenienza dei fondi ivi investiti e la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale, nonché l'eventuale esistenza di accordi occulti».
Nei successivi chiarimenti inviati alla Camera il 1° luglio scorso, la Procura ha poi precisato che essa intende sequestrare «tutte le comunicazioni» intercorse tra Mauro Caroccia e l'on. Delmastro Delle Vedove, «comprese quelle eventualmente inserite nell'ambito di chat di gruppo cui i predetti abbiano partecipato, contenute e memorizzate sul dispositivo in uso all'indagato». A fondamento di tale estensione, l'Ufficio requirente ha assunto che i rapporti tra i due sarebbero stati esclusivamente riconducibili alla «costituzione e alla gestione della società titolare del noto ristorante».
Così formulata, tuttavia, la richiesta della Procura non delimita, a suo avviso, con sufficiente precisione l'oggetto dell'acquisizione: essa non individua un arco temporale definito; non distingue tra le comunicazioni relative alla costituzione della società, quelle concernenti la gestione dell'attività commerciale, i rapporti finanziari o eventuali ulteriori profili; non specifica le applicazioni, gli account, le utenze telefoniche, le singole chat o gli altri canali di comunicazione da sottoporre a sequestro. Non vengono neppure indicati parole chiave, criteri tecnici o parametri tematici idonei a orientare la selezione del materiale rilevante.
Analoga indeterminatezza sembra riscontrarsi con riguardo alle chat di gruppo. La richiesta non chiarisce se l'acquisizione debba riguardare esclusivamente i messaggi inviati dal parlamentare o a lui direttamente rivolti, oppure se debba estendersi all'intero contenuto delle conversazioni collettive, comprese le comunicazioni intercorse tra soggetti terzi. Tale distinzione non è meramente tecnica, poiché dall'alternativa prescelta dipende l'ampiezza concreta dell'ingerenza e, quindi, la possibilità stessa di valutarne preventivamente la necessità e la proporzionalità. In assenza di criteri selettivi predeterminati, l'individuazione dei dati utili finirebbe per essere integralmente rimessa all'autorità procedente in un momento successivo all'autorizzazione, con il rischio di svuotare di effettività il controllo preventivo attribuito alla Camera.
Particolarmente rilevante risulta, come anticipava poc'anzi, l'assenza di una delimitazione temporale. Dagli stessi atti trasmessi dall'Ufficio requirente emerge che la società «Le 5 forchette» s.r.l. è stata costituita il 17 dicembre 2024 e che l'on. Delmastro Delle Vedove ha ceduto integralmente le proprie quote il 24 novembre 2025. L'autorità giudiziaria disponeva, pertanto, di precisi riferimenti cronologici ai quali ancorare, almeno in prima approssimazione, il perimetro dell'interesse investigativo. Ciononostante, la richiesta è stata formulata in termini onnicomprensivi, senza indicare né un termine iniziale né un termine finale e risultando, quindi, astrattamente idonea a ricomprendere comunicazioni anteriori alla costituzione della società o ampiamente successive alla cessazione della partecipazione diretta del deputato.
L'indeterminatezza temporale appare ancora più significativa se posta in relazione con l'assunto sul quale la Procura fonda i propri chiarimenti, vale a dire che i rapporti tra Mauro Caroccia e l'on. Delmastro sarebbero stati legati «esclusivamente» alla vicenda societaria. Se tale esclusività fosse effettivamente a fondamento della richiesta, essa avrebbe dovuto condurre a una corrispondente delimitazione dell'arco cronologico dell'acquisizione, individuando come termine finale, salvo specifiche e motivate esigenze ulteriori, la data del 24 novembre 2025.
L'affermazione di un rapporto esclusivamente societario non può, infatti, essere impiegata per giustificare un'acquisizione temporalmente illimitata. Al contrario, proprio la natura circoscritta del rapporto dedotto avrebbe dovuto tradursi in un perimetro altrettanto definito. Diversamente, si determina un'intrinseca contraddizione: si richiama un ambito tematico specifico per sostenere la rilevanza della corrispondenza, ma si richiede poi l'accesso a un Pag. 30insieme indistinto di comunicazioni, senza alcuna verifica preventiva della loro effettiva attinenza alle vicende oggetto del procedimento. Una simile impostazione conferisce all'acquisizione una portata sostanzialmente esplorativa e la avvicina a una ricerca documentale «a strascico», incompatibile con il principio del sacrificio minimo indispensabile della funzione parlamentare.
Ritiene che un ulteriore aspetto da considerare riguardi l'estensione del sequestro alle chat di gruppo, già richiamato in precedenza. Dalla richiesta della Procura risulta che alla piattaforma di messaggistica collettiva avrebbero partecipato, oltre all'indagato e al deputato, diversi soggetti attivi in ambito politico e istituzionale, tra cui alcuni consiglieri regionali del Piemonte.
L'acquisizione dell'intera conversazione di gruppo avrebbe, pertanto, una portata più ampia rispetto al sequestro dei soli messaggi intercorsi direttamente tra Mauro Caroccia e l'on. Delmastro. Infatti, per sua natura, una chat collettiva comprende comunicazioni tra una pluralità di partecipanti, non necessariamente indirizzate al parlamentare né da questi conosciute o sollecitate. La sua acquisizione integrale consentirebbe quindi l'accesso non soltanto alla corrispondenza del deputato, ma anche a interlocuzioni, valutazioni e rapporti riservati riferibili a soggetti terzi.
Osserva che la presenza di consiglieri regionali non determina, di per sé, l'estensione alle loro comunicazioni della garanzia prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Essa contribuisce, tuttavia, a rendere più delicato il profilo istituzionale dell'acquisizione, poiché l'attività investigativa potrebbe restituire un quadro di relazioni politiche e istituzionali più ampio di quello strettamente necessario all'accertamento delle vicende societarie oggetto del procedimento. Ciò vale a maggior ragione se si considera che, nel periodo in esame, l'on. Delmastro Delle Vedove ricopriva la carica di Sottosegretario di Stato alla Giustizia.
A suo avviso, in tale prospettiva, può assumere dunque rilievo il rischio di un'incidenza sull'esercizio del mandato rappresentativo che la giurisprudenza costituzionale ha inteso prevenire, evitando che l'attività investigativa consenta di acquisire «squarci di conoscenza» sui rapporti di un parlamentare, in particolare su quelli di natura istituzionale, eccedenti le esigenze della specifica indagine e idonee a coinvolgere anche altri soggetti titolari di funzioni rappresentative. A questo profilo fanno specifico riferimento le sentenze della Corte costituzionale n. 38 del 2019, n. 170 del 2023 e, da ultimo, n. 111 del 2026, che sottolineano l'esigenza di un controllo preventivo particolarmente attento sulla delimitazione dell'oggetto dell'acquisizione.
Alla luce di tali considerazioni, la formula «tutte le comunicazioni» non appare compatibile, in assenza di una motivazione puntuale e rafforzata, con il parametro costituzionale del «sacrificio minimo indispensabile» della funzione parlamentare. La circostanza che il rapporto tra Mauro Caroccia e l'on. Delmastro sia ritenuto connesso alla vicenda societaria non dimostra che ogni comunicazione intercorsa tra i due sia rilevante per il procedimento e, soprattutto, che la sua acquisizione sia necessaria. Anche all'interno di un determinato periodo temporale, infatti, i rapporti tra due soggetti possono comprendere comunicazioni di natura personale, politica o istituzionale del tutto estranee alle esigenze investigative rappresentate.
Ritiene che tale cautela si imponga con maggiore intensità considerando che l'on. Delmastro non risulta indagato. L'acquisizione generalizzata della sua corrispondenza non sarebbe finalizzata ad accertare una condotta direttamente contestata al parlamentare, ma a verificare fatti riferibili ad altri soggetti e a riscontrare le dichiarazioni rese dagli indagati. L'estraneità del deputato alla posizione soggettiva dell'indagato non rende il sequestro vietato in radice, ma determina un aggravamento dell'onere motivazionale gravante sull'autorità giudiziaria.
In una simile ipotesi, la Procura è tenuta a illustrare con particolare precisione il collegamento tra le comunicazioni richiestePag. 31 e i fatti oggetto di accertamento, nonché a spiegare perché le esigenze investigative non possano essere soddisfatte mediante strumenti meno invasivi. Non è sufficiente affermare la generica utilità della corrispondenza ai fini delle indagini: occorre dimostrarne l'effettiva «necessità», precisando quali informazioni si intendano ricercare, per quale periodo, in relazione a quali specifici fatti e sulla base di quali criteri di selezione.
Osserva che la richiesta in esame individua finalità investigative astrattamente legittime, quali la verifica delle allegazioni difensive e la ricostruzione dell'effettiva gestione societaria. Non chiarisce, tuttavia, perché il perseguimento di tali finalità renda indispensabile l'acquisizione integrale delle comunicazioni intercorse con il parlamentare.
In definitiva, tale richiesta sembra demandare alla successiva attività degli inquirenti la concreta individuazione del materiale pertinente, anziché delimitare preventivamente l'oggetto dell'acquisizione. In tal modo, tuttavia, l'ordine logico imposto dalla garanzia costituzionale risulterebbe rovesciato: la Camera sarebbe chiamata ad autorizzare un accesso generalizzato alla corrispondenza, mentre la verifica della sua effettiva rilevanza verrebbe rinviata a un momento successivo. Proprio per evitare tale risultato, il perimetro dell'acquisizione deve essere definito prima del rilascio dell'autorizzazione, in termini tali da consentire alla Camera di verificare concretamente che l'ingerenza sia necessaria, selettiva e limitata a quanto strettamente indispensabile per le finalità del procedimento.
A suo avviso, un ulteriore profilo dirimente riguarda l'assenza di una motivazione adeguata circa l'impossibilità, l'inadeguatezza o l'insufficienza di strumenti investigativi alternativi, idonei a soddisfare le medesime esigenze probatorie con un'incidenza sensibilmente minore sulla prerogativa parlamentare.
In particolare, evidenzia che la Procura non ha chiarito se – ai fini degli obiettivi perseguiti dalle indagini – sono stati attivati altri strumenti meno invasivi (quali, a titolo di mero esempio, l'acquisizione della documentazione societaria, contabile, bancaria e fiscale; l'analisi dei flussi finanziari e delle movimentazioni sui conti correnti; l'audizione dei soci, ecc.). Non risulta cioè precisato se tali attività siano state già svolte e con quali esiti, né se abbiano fatto emergere specifiche lacune conoscitive colmabili esclusivamente attraverso l'accesso alla corrispondenza dell'on. Delmastro. La richiesta, pertanto, non consente di comprendere quale sia il concreto valore aggiunto dell'atto sollecitato rispetto al complesso degli elementi già acquisiti o acquisibili attraverso gli ordinari strumenti di indagine.
La sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 non richiede certamente all'autorità giudiziaria di dimostrare l'assoluta impraticabilità di ogni diversa attività investigativa, né introduce una rigida regola di residualità dell'atto incidente sulla prerogativa parlamentare. Essa impone, tuttavia, che la necessità dell'ingerenza sia illustrata in modo concreto e contestualizzato, così da renderne possibile una verifica effettiva da parte della Camera competente. Quanto più invasivo è l'atto richiesto e quanto più ampio è il materiale da acquisire, tanto più puntuale deve essere la spiegazione delle ragioni per le quali le finalità investigative non possano essere perseguite mediante strumenti meno compressivi.
A colmare tale lacuna non può valere il richiamo all'articolo 358 del codice di procedura penale, contenuto nei successivi chiarimenti dell'Ufficio requirente. La Procura osserva, in particolare, che l'acquisizione integrale delle conversazioni sarebbe funzionale all'adempimento del dovere di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, consentendo di verificare le allegazioni difensive relative al ruolo dei reali finanziatori della società, indicati nei cosiddetti «soci piemontesi».
Sottolinea come la ricerca di elementi favorevoli all'indagato costituisca, senza dubbio, un principio essenziale dell'azione del pubblico ministero e risponde all'esigenza di assicurare completezza e imparzialità Pag. 32all'attività investigativa. L'articolo 358 c.p.p., tuttavia, definisce una finalità dell'indagine, ma non attribuisce poteri acquisitivi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento, né consente di esercitarli prescindendo dai limiti e dalle garanzie di rango costituzionale. Esso non può, dunque, essere interpretato come una clausola generale idonea ad attenuare la tutela stabilita dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
La natura eventualmente favorevole dell'elemento ricercato non modifica, infatti, il carattere invasivo dell'atto attraverso il quale esso viene acquisito. Anche un'attività svolta nell'interesse della difesa, qualora incida sulla corrispondenza di un parlamentare, deve rispettare i requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità propri della garanzia costituzionale. Diversamente, il dovere sancito dall'articolo 358 c.p.p. finirebbe per trasformarsi in un titolo generale per l'accesso a comunicazioni protette, sulla base della sola possibilità che esse contengano elementi utili all'indagato.
La guarentigia prevista dall'articolo 68 della Costituzione, del resto, ha carattere oggettivo e pubblicistico. Essa non è posta nella disponibilità né dell'autorità procedente né delle parti del processo e non tutela soltanto un interesse individuale alla riservatezza, ma l'autonomia e il libero esercizio della funzione parlamentare. Ne consegue che neppure l'intento di verificare una prospettazione difensiva può giustificare, di per sé, un'acquisizione generalizzata, quando la medesima finalità sia perseguibile mediante strumenti ordinari meno invasivi o attraverso una richiesta più rigorosamente circoscritta.
Fa presente che la Procura afferma di non avere preso cognizione del contenuto dei messaggi prima di investire la Camera. Tale scelta, a suo avviso, rispetta la natura preventiva della garanzia delineata dalla Corte costituzionale: l'autorizzazione deve infatti precedere l'accesso alla corrispondenza, non intervenire a sanatoria di un'acquisizione già compiuta. Da ciò, tuttavia, non discende la possibilità di formulare una richiesta indiscriminata.
L'autorità giudiziaria non è tenuta a conoscere anticipatamente il contenuto di ciascun messaggio, ma deve individuare con sufficiente precisione l'ambito della ricerca. Spetta quindi alla Procura indicare quali categorie di comunicazioni intenda acquisire, la loro connessione con i fatti oggetto del procedimento, il periodo interessato, i soggetti e i canali coinvolti, nonché i criteri destinati a selezionare il materiale pertinente.
Ritiene che, in assenza di tali elementi, la Camera sarebbe posta di fronte a un'alternativa incompatibile con la funzione attribuitale dall'articolo 68 della Costituzione: autorizzare in blocco l'accesso a un insieme indeterminato di comunicazioni, rinunciando a esercitare un controllo effettivo, oppure definire autonomamente i limiti dell'acquisizione, sostituendosi all'autorità procedente. Tuttavia, la Camera non è chiamata né a riesaminare il merito dell'indagine né a ratificare richieste formulate in termini generici; il suo compito consiste nel verificare, sulla base della motivazione fornita dall'autorità giudiziaria, che l'ingerenza sia circoscritta a quanto strettamente necessario.
Non sarebbe neppure conforme alla logica della garanzia richiedere la trasmissione integrale dei messaggi affinché la Giunta possa valutarne direttamente la rilevanza, come anche ipotizzato dalla Procura. Una simile soluzione anticiperebbe proprio quella presa di cognizione della corrispondenza che l'articolo 68, terzo comma, subordina alla preventiva autorizzazione della Camera. Il controllo parlamentare deve pertanto svolgersi sulla base di una richiesta già adeguatamente delimitata e motivata, non attraverso un esame esplorativo delle comunicazioni protette.
Reputa che occorra, a questo punto, verificare se le carenze riscontrate possano essere superate mediante il rilascio di un'autorizzazione parziale, limitata quanto all'oggetto e al periodo temporale. Nel caso di specie, tale soluzione non appare praticabile.
Essa imporrebbe, anzitutto, alla Giunta di individuare autonomamente l'intervallo Pag. 33cronologico, i canali di comunicazione e i criteri tecnici di selezione, colmando lacune che l'articolo 5 della legge n. 140 del 2003 pone a carico dell'autorità giudiziaria richiedente. In tal modo, il Parlamento non si limiterebbe a valutare l'atto sottoposto al suo esame, ma concorrerebbe a definirne il contenuto investigativo.
Anche l'eventuale individuazione di un arco temporale plausibile non risolverebbe, inoltre, la distinta questione delle chat di gruppo. La richiesta non chiarisce secondo quali modalità sarebbe possibile isolare i messaggi riconducibili al deputato senza consentire l'accesso all'intero flusso comunicativo, comprensivo delle interlocuzioni tra soggetti terzi. In mancanza di indicazioni tecniche e motivazionali provenienti dalla Procura, una delimitazione disposta d'ufficio dalla Giunta rischierebbe quindi di produrre, nella sostanza, gli stessi effetti dell'acquisizione originariamente richiesta, senza tuttavia disporre di un'adeguata base giustificativa.
Alla luce delle considerazioni esposte, a suo avviso, la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma non soddisfa, nei termini in cui è stata formulata, i requisiti di necessità, determinatezza, selettività e proporzionalità imposti dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, dagli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 e dalla richiamata giurisprudenza costituzionale.
Propone, pertanto, che la Giunta deliberi di riferire all'Assemblea nel senso del diniego dell'autorizzazione al sequestro della corrispondenza intercorsa tra Mauro Caroccia e l'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, nei termini richiesti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi – nel ringraziare il collega Pittalis per l'approfondita relazione – rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore di negare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza dell'on. Delmastro Delle Vedove richiesta dalla Procura di Roma.
Mercoledì 22 luglio 2026
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Delmastro Delle Vedove, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (proc. penale 9524/26 RGNR) (Doc. IV, n. 4).
(Seguito dell'esame e conclusione).
Devis DORI, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una istanza con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiede alla Camera di essere autorizzata ad «accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate all'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento».
Tale richiesta, pervenuta alla Camera il 26 maggio scorso, è stata formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Delmastro Delle Vedove non risulta indagato.
Al riguardo, rammenta che:
a) nella seduta introduttiva del 11 giugno scorso, il relatore – collega Pittalis – ha illustrato la questione alla Giunta;
b) a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata alla Procura di Roma il 24 giugno scorso, tale Ufficio giudiziario ha precisato che la propria istanza deve essere considerata come una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza in senso stretto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003;
c) nella seduta del 14 luglio, il relatore ha sintetizzato il contenuto delle note scritte inviate dall'On. Delmastro ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento;
d) infine, nella seduta del 16 luglio, il relatore ha proposto alla Giunta di negare l'autorizzazione richiesta dalla Procura di Roma.
Pag. 34 Nella seduta di oggi sarà quindi posta in votazione la proposta del relatore.
Prima di cedere la parola ai colleghi, chiede all'on. Pittalis se vuole svolgere ulteriori considerazioni sulla questione.
Pietro PITTALIS, relatore, ringrazia il Presidente riservandosi di intervenire successivamente per richiedere un eventuale integrazione della relazione in virtù dei profili che emergessero all'esito delle dichiarazioni di voto.
Carla GIULIANO (M5S) ritiene opportuno ricordare, preliminarmente, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha inviato alla Camera una richiesta di autorizzazione ad accedere e prendere cognizione delle comunicazioni memorizzate su un dispositivo sequestrato a Mauro Caroccia, destinate all'on. Andrea Delmastro Delle Vedove o da questi provenienti e che tale dispositivo è stato sequestrato nell'ambito di un procedimento penale relativo ad ipotesi di reato quali l'intestazione fittizia e il riciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e in particolare del clan camorristico dei Senese. Specifica, inoltre, che la Procura ha sottolineato come le comunicazioni in questione, provenienti e destinate all'onorevole Delmastro Delle Vedove, siano rilevanti per verificare le modalità di costituzione, di finanziamento e di amministrazione della società «Le 5 forchette» s.r.l. che opera nel settore della ristorazione e gestisce il ristorante «Bisteccherie d'Italia» a Roma.
A tal proposito, evidenzia che la richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza attualmente all'esame della Giunta si inserisce in un nuovo procedimento penale, considerato che il signor Caroccia è già stato oggetto di un altro procedimento che si è concluso con una sentenza di condanna definitiva. Fa presente, in particolare, che in questo nuovo procedimento la Procura concentra l'attenzione sulla costituzione, avvenuta nel dicembre del 2024, di una società a responsabilità limitata, «Le 5 forchette» s.r.l., che – come anticipato – è titolare della gestione del ristorante «Bisteccherie d'Italia» e che, secondo le prospettazioni di tale Ufficio giudiziario, la costituzione di questa nuova società e la sua intestazione formale sarebbero finalizzate ad eludere eventuali misure patrimoniali di prevenzione a carico del signor Caroccia che era stato destinatario di alcune confische in conseguenza della sentenza definitiva di condanna pronunciata nell'ambito del precedente procedimento. A tale riguardo, ricorda, infatti, che, al momento della costituzione della società «Le 5 forchette», il signor Caroccia era già stato condannato in primo grado ed era in attesa della definizione del giudizio di appello bis, svolto a seguito del rinvio da parte della Corte di Cassazione.
Fa presente, dunque, che nella richiesta trasmessa alla Giunta, la Procura ha evidenziato come, nel caso di specie, sia molto probabile che nella memoria del cellulare in uso a Mauro Caroccia siano contenute delle comunicazioni rilevanti tra lui e l'on. Delmastro Delle Vedove e come, anche in ragione dell'oggetto dell'indagine in questione che riguarda il coinvolgimento di un clan mafioso, appaia assolutamente indispensabile acquisire queste comunicazioni. Chiarisce che tale acquisizione, ad avviso del predetto Ufficio requirente, sarebbe finalizzata anche a verificare le allegazioni difensive prodotte dall'indagato, ad esempio relativamente alla provenienza dei capitali che sono stati impiegati per l'avvio di tale attività.
Sottolinea, quindi, come l'estrazione dal dispositivo di tali comunicazioni risulti assolutamente necessaria per la Procura anche al fine di consentire alla stessa di svolgere una valutazione in merito al quadro indiziario a carico degli indagati all'esito della quale possano eventualmente anche emergere elementi agli stessi favorevoli.
Nel ribadire, anche a nome del proprio gruppo, che la richiesta della Procura è assolutamente rilevante ai fini dell'indagine in corso, considerato che si tratta di acquisire informazioni e dati che appaiono indispensabili per verificare la versione offerta dalle persone sottoposte ad indagine, pone in particolare l'accento sulla necessità di accertare quali fossero le reali modalità di gestione della predetta società, la provenienzaPag. 35 dei fondi investiti, la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale nonché, infine, l'eventuale esistenza di accordi occulti tra i soggetti coinvolti nella vicenda.
Sottolinea, peraltro, come, a fronte delle sollecitazioni che la Giunta ha ritenuto di dover trasmettere alla Procura sulla qualificazione della richiesta di autorizzazione, l'Ufficio requirente abbia fornito alla Giunta chiarimenti puntuali, evidenziando correttamente, alla luce della sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, come vi fosse la necessità, ai fini dell'indagine, di acquisire le comunicazioni in oggetto.
Prende atto con rammarico che l'on. Delmastro, in presenza peraltro di un'indagine nella quale viene anche contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non ha ritenuto di mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria le comunicazioni intercorse con l'indagato, come ci si sarebbe aspettati tanto più in considerazione della carica di Sottosegretario alla giustizia allora rivestita dal deputato stesso. Pone in evidenza come l'on. Delmastro Delle Vedove, anziché agevolare il lavoro della magistratura in relazione ad una indagine antimafia particolarmente delicata e complessa che coinvolge un clan camorristico che evidentemente fa affari nella capitale, assume un atteggiamento che non appare funzionale a consentire un pieno accertamento dei fatti ed a favorire l'opera di contrasto, svolta dall'Autorità giudiziaria, rispetto alle condotte di riciclaggio e di intestazione fittizia poste in essere dalla criminalità organizzata.
Reputa che da questa vicenda emerga un dato politico molto importante – e assolutamente inaccettabile per il proprio gruppo – costituito dal fatto che la maggioranza tenti ancora una volta di trincerarsi dietro lo scudo dell'immunità, posto che l'on. Delmastro Delle Vedove avrebbe potuto senz'altro mettere a disposizione dell'Autorità requirente le chat intercorse con l'indagato Caroccia.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia il voto assolutamente contrario del proprio gruppo rispetto alla proposta del relatore.
Enrico COSTA (FI-PPE) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la proposta formulata, che reputa completa, equilibrata e sorretta da un impianto argomentativo rigoroso e approfondito, annunciando sin d'ora il proprio voto favorevole sulla stessa.
Fa presente che il sequestro delle chat di messaggistica istantanea è un tema che ha interessato il Parlamento, tanto al Senato quanto alla Camera, nel corso della legislatura, con particolare riguardo a un provvedimento tuttora in esame, sul quale sono già stati presentati emendamenti. Si tratta, quindi, di un tema sul quale è ancora aperta un'attenta riflessione, considerata la necessità di adeguare l'ordinamento alla significativa evoluzione che interessa le comunicazioni in generale.
Ritiene utile soffermarsi, in questa sede, su un ulteriore profilo, chiedendo eventualmente al relatore una valutazione aggiuntiva, affinché possa tenerne conto nell'ambito della relazione per l'Assemblea. Intende, pertanto, richiamare l'attenzione sull'individuazione dell'autorità competente a emettere il provvedimento di sequestro della corrispondenza, tanto del parlamentare quanto del semplice cittadino, con particolare riguardo alle modalità con le quali l'autorità giudiziaria, che ha presentato una richiesta di autorizzazione come quella in esame, ha avviato il procedimento.
Nel caso all'esame della Giunta – prosegue – non risulta che il provvedimento sia stato previamente sottoposto al vaglio di un giudice per le indagini preliminari o di un altro organo giudicante, poiché la richiesta è pervenuta all'organo parlamentare direttamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Sottolinea come la Procura della Repubblica non sia un soggetto terzo, bensì il medesimo organo che, in buona sostanza, conduce l'indagine. Tale circostanza – a suo avviso – assume una significativa rilevanza alla luce della più recente evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale.
Ricorda che le intercettazioni telefoniche devono essere autorizzate da un giudice per le indagini preliminari e che, già nella scorsa legislatura, si è ampiamente Pag. 36discusso del tema dei tabulati telefonici, poiché nel nostro Paese le modalità di acquisizione dei dati in essi contenuti erano disciplinate in modo tale che la richiesta di accesso fosse formulata dal solo organo requirente. Su tale questione è quindi intervenuta la Corte di giustizia, richiedendo al nostro ordinamento di prevedere l'intervento di un giudice e il vaglio della richiesta della Procura, anche con riferimento all'individuazione dei reati per i quali sia possibile avviare tale procedura, considerato che il tabulato, di per sé, costituisce uno strumento contenente un'ampia gamma di dati sensibili, suscettibili di incidere significativamente sul diritto alla riservatezza della persona. Esso consente infatti di rilevare non soltanto gli interlocutori, ma anche i tempi e i luoghi nei quali si svolgono le conversazioni, attraverso una vera e propria «scansione» delle telefonate. Cita, a tale proposito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, del 4 ottobre 2024, nella causa C-548/21, che ha chiarito come il «trattamento» rilevante ai sensi della direttiva (UE) 2016/680, attuata in Italia con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, comprenda anche l'accesso, da parte delle autorità di polizia e ai fini di un'indagine penale, ai dati contenuti in un telefono cellulare sequestrato. Ricorda che, su tale materia, il Parlamento è già intervenuto con l'ultima legge di delegazione europea, recependo la predetta direttiva e delegando il Governo – che auspica provveda entro il termine di sei mesi assegnato dal Parlamento, peraltro non ancora scaduto – a intervenire proprio su questo tema. In particolare, il Governo è chiamato a individuare quale organo competente il giudice ovvero un'autorità amministrativa indipendente, conformemente a quanto affermato dalla Corte di giustizia, nonché a stabilire una serie di parametri cui ancorare l'adozione delle misure, al fine di evitarne un'applicazione indiscriminata. In tale quadro, ricorda infatti che, ad avviso della Corte di giustizia, tale trattamento è ammesso soltanto qualora rispetti congiuntamente i requisiti di necessità, legalità e proporzionalità, espressi anche nel principio di minimizzazione dei dati. Per assicurare in concreto il rispetto di tali condizioni, la stessa Corte richiede che l'accesso sia subordinato a un controllo preventivo esercitato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, chiamato a intervenire prima di qualunque tentativo di accesso, salva la possibilità, nei casi di urgenza, di una convalida in tempi brevi.
Per quanto di interesse nel caso all'esame della Giunta, rileva come la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Camera, nella sentenza 2 marzo 2021, causa C-746/18, ha affermato che «L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 – letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero – il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento – competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale».
Richiama, altresì, l'attenzione su una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione VI penale, n. 13585 del 2025) che ha messo a confronto l'impostazione della Corte di giustizia UE con la disciplina interna di cui agli articoli 253 e ss. c.p.p., che attribuiscono al pubblico ministero il potere di disporre il sequestro probatorio di dispositivi informatici (e, quindi, di smartphone) nella fase delle indagini preliminari, senza necessità di autorizzazione preventiva del giudice.
In sintesi ricorda che sul punto il Collegio, superando un precedente di tenore contrario (Corte di Cassazione, sentenza n. 8376 del 2025), afferma espressamente che il pubblico ministero non possa essere considerato un «organo amministrativo indipendente», idoneo a svolgere quel controllo richiesto dal diritto euro-unitario. In particolare, la Cassazione sostiene che «il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, Pag. 37al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale». Invece, secondo la Corte di legittimità, il requisito di indipendenza impone che l'autorità di controllo non sia coinvolta nella conduzione delle indagini e mantenga una posizione di neutralità rispetto alle parti. Ne deriva che il pubblico ministero, a prescindere dal suo statuto di autonomia, non può mai essere il soggetto che esercita il controllo preventivo sull'accesso ai dati, dovendo tale funzione essere riservata a un giudice o a un organo realmente terzo.
Afferma, quindi, che sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata la normativa codicistica interna, nella misura in cui consente al pubblico ministero di disporre il sequestro probatorio di uno smartphone (e dunque il correlato trattamento dei dati ivi contenuti) senza previa autorizzazione di un giudice, non è conforme alla Direttiva 2016/680 e alla sua attuazione interna, come interpretate dalla CGUE. In termini di diritto processuale riafferma come tale difetto si traduca in una mancanza di potere del pubblico ministero, «idonea a determinare la nullità del decreto di sequestro disposto dal solo pubblico ministero medesimo».
Fa tuttavia presente che nel caso concretamente sottoposto al suo esame, la stessa Corte ha escluso che tale vizio producesse conseguenze processuali, valorizzando la circostanza che «sul sequestro si è pronunciato il Tribunale per il riesame» attribuendo rilievo al fatto che fosse intervenuto, sia pure successivamente, un giudice dotato di pieni poteri di cognizione, il quale aveva potuto verificare la legittimità e il merito del provvedimento, la necessità dell'acquisizione, la sua proporzionalità e il corretto bilanciamento tra le esigenze investigative e la tutela della riservatezza.
Conferma ancora una volta che nel caso dell'on. Delmastro Delle Vedove non risulta esservi stata alcuna pronuncia del Tribunale del riesame. Non vi è stato un provvedimento del giudice per le indagini preliminari così come non vi è stato, prima della trasmissione degli atti alla Camera, alcun vaglio di un giudice terzo e indipendente ma soltanto la richiesta formulata dalla Procura, vale a dire dall'organo che conduce l'indagine e che intende procedere all'acquisizione.
Pertanto, a suo giudizio, anche volendo seguire integralmente il ragionamento della sentenza della Corte di cassazione n. 13585 del 2025, l'effetto attribuito in quella vicenda all'intervento del Tribunale del riesame non potrebbe essere invocato nel caso presente. Né si potrebbe sostenere che il controllo della Camera sia idoneo a sostituire il controllo giurisdizionale mancante. Ricorda, infatti, che la Camera esercita il controllo di legalità costituzionale richiesto dall'articolo 68 della Costituzione, a tutela del libero esercizio del mandato parlamentare e dell'autonomia dell'istituzione. Essa non è, però, il giudice dell'indagine e non può essere chiamata a svolgere, in luogo del GIP, il controllo giurisdizionale sulla legittimità, sulla necessità e sulla proporzionalità dell'accesso ai dati. Le due garanzie hanno natura, oggetto e finalità differenti. Non sono alternative, ma devono operare entrambe. La deliberazione parlamentare non può conferire al pubblico ministero un potere che, alla luce della giurisprudenza richiamata, richiede il previo intervento di un'autorità terza.
Menziona, inoltre, una recente sentenza della Corte d'appello di Milano n. 271 del 2026 che ha adottato una posizione ancora più rigorosa rispetto alla possibilità di attribuire efficacia sanante a un successivo controllo giudiziale, affermando testualmente che «risulta pienamente giustificata la conclusione che l'acquisizione di prove relative alle conversazioni tramite posta e messaggistica elettronica in violazione di norme costituzionali e sovranazionali poste a presidio dei diritti fondamentali della persona e, perciò, assoluti e irrinunciabili, configura il vizio di inutilizzabilità patologica, vizio non sanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo». Un orientamento che – a suo parere – esclude che la violazione delle garanzie poste a tutela della segretezza delle comunicazioni possa essere considerata un'irregolarità meramente formale o superabile attraverso un controllo, anche di tipo giurisdizionale, intervenuto quando l'ingerenza si è già verificata.Pag. 38
Ribadisce che nella fattispecie in esame non occorre neppure sciogliere definitivamente il contrasto tra l'impostazione della Cassazione e quella, più rigorosa, della Corte d'appello di Milano: qualunque soluzione si ritenga preferibile sul tema della sanabilità, resta il fatto che qui non è intervenuto alcun giudice, né prima né dopo l'adozione dell'iniziativa della Procura.
Ritiene, altresì, che le predette considerazioni incidano direttamente sull'interpretazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 laddove l'articolo 4, in particolare, stabilisce che quando occorre eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti di un parlamentare l'«autorità competente» deve richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza aggiungendo, il secondo comma, che «l'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento». E l'articolo 5 stabilisce a sua volta che «l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento [...] e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento».
Rimarca, quindi, che la legge presuppone l'esistenza di un provvedimento già emesso dall'autorità competente, la cui esecuzione rimane sospesa in attesa della deliberazione della Camera. Ora, se l'accesso agli atti deve essere previamente autorizzato da un giudice o da un'autorità realmente indipendente e se il pubblico ministero non può esercitare il controllo sul proprio stesso atto investigativo ne deriva – a suo avviso – una conseguenza precisa: nella fase delle indagini preliminari l'autorità competente a emettere il provvedimento e a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione non può essere la Procura, ma deve essere il giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero può e deve formulare la propria richiesta al giudice illustrando le esigenze investigative indicando il materiale che intende acquisire spettando, però, al GIP verificare preventivamente la sussistenza dei presupposti, delimitare l'oggetto e l'arco temporale dell'acquisizione, controllare la proporzionalità dell'ingerenza ed emettere, ove ne ricorrono le condizioni, il provvedimento da sottoporre all'autorizzazione della Camera.
In conclusione rinnova l'apprezzamento nei riguardi delle considerazioni svolte dal relatore in quanto attengono proprio al vaglio dell'atto così come è stato presentato e basate sulla valutazione del principio di proporzionalità, di necessità e di adeguatezza come si attagliano alla richiesta presentata in termini, a suo parere, generici dalla Procura.
Invita a tenere in debita considerazione il tema dell'autorità competente, tema sul quale auspica l'accordo di tutti i componenti della Giunta non trattandosi soltanto di un'analisi sulle modalità in cui è stata formulata la richiesta. E ciò anche alla luce del provvedimento di attuazione della normativa europea adottato dal Parlamento nonché della delega al Governo per l'individuazione in concreto dell'autorità competente per le richieste in esame anche sulla scorta della citata giurisprudenza della Corte europea e nonostante la Procura di Roma abbia adottato un regolamento interno nel quale si ritiene ancora sufficiente, per le richieste di autorizzazione, il vaglio del pubblico ministero con tutta una serie di paletti e di parametri.
Infine, considerato che le fonti del diritto europeo hanno un effetto diretto all'interno del nostro ordinamento e che devono essere assolutamente rispettate, sul concetto di autorità competente ribadisce che la Procura della Repubblica non è l'autorità competente per formulare le domande di autorizzazione al sequestro di corrispondenza chiedendo al relatore di condividere tale analisi nell'ambito della relazione che sarà svolta in Aula sulla base dei punti sviluppati nel proprio intervento.
Dario IAIA (FdI) preliminarmente si associa ai ringraziamenti al collega Pittalis e agli Uffici per l'ottimo lavoro svolto e per la relazione totalmente condivisibile. Entrando nel merito della vicenda, crede sia utile intervenire sull'iter che la Giunta ha seguito nell'esaminare la richiesta pervenuta dalla Procura della Repubblica di Roma sulla richiesta di accesso e presa di cognizione della messaggistica concernente le conversazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove e sugli atti che sono stati adottati.Pag. 39
Ricorda che, inizialmente, la richiesta trasmessa dalla Procura della Repubblica di Roma non era chiaramente qualificata come istanza di sequestro della corrispondenza. L'oggetto della richiesta era quello di accesso e presa di cognizione della messaggistica relativa all'on. Delmastro Delle Vedove. Pertanto, ritiene che la Giunta abbia operato correttamente nell'inviare un'istanza finalizzata ad ottenere chiarimenti per consentire alla Procura della Repubblica di Roma di precisare se la richiesta potesse essere qualificata come sequestro di corrispondenza.
Riconosce che la Procura di Roma ha risposto tempestivamente, dopo meno di una settimana. Rammenta, contestualmente, che la Giunta attende da cinque settimane che vi sia un riscontro da parte della Procura della Repubblica di Milano ad un'istanza più o meno analoga rispetto a quella avanzata dalla Procura di Roma concernente altra questione all'esame della Giunta.
Ritiene, al fine di evitare che vengano impiegate nozioni non corrispondenti allo stato della realtà, che vada evidenziato che l'on. Delmastro non risulta indagato e che lo stesso, con la propria memoria, si sia rimesso alle volontà e alle decisioni della Giunta senza che si possa rilevare un atteggiamento ostativo rispetto alla richiesta pervenuta dalla Procura della Repubblica di Roma.
A suo avviso, la Giunta debba tener presente, nel momento in cui pervengono richieste di autorizzazione al sequestro di messaggistica dei parlamentari, che sussistano principi costituzionali, quali quelli richiamati dall'articolo 68 della Costituzione che devono essere rispettati poiché la messaggistica è equiparata a sequestro di corrispondenza, quindi come tale riconosciuta e tutelata dall'articolo 15 della Costituzione.
Sottolinea che un aspetto fondamentale da chiarire sia quello per il quale l'autorità giudiziaria è tenuta a motivare compiutamente le ragioni sottese alle richieste di autorizzazione al sequestro per bilanciare due contrapposti interessi: da una parte rilevano le esigenze investigative che hanno il loro valore, dall'altra soccorre l'esigenza di tutelare gli organi costituzionali, in particolare il libero e indipendente esercizio del mandato parlamentare.
Rappresenta che Il bene tutelato è certamente quello dell'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti delle Camere e dei loro componenti perché il parlamentare deve essere libero di esercitare le proprie funzioni senza temere un'azione pervasiva dell'autorità giudiziaria o rispetto alla quale manchi lo stesso fumus commissi delicti.
Fa presente che nella giornata di ieri ha avuto modo di rileggere la relazione che la Giunta ha approvato un paio di anni fa sulla questione che ha coinvolto l'on. Bonifazi. Sottolinea che tale vicenda, sebbene ancor più complessa, è molto simile rispetto a tanti aspetti alla questione sottoposta attualmente alla Giunta. Ricorda che nella fattispecie richiamata le intercettazioni erano state scaricate, acquisite e anche utilizzate dall'autorità giudiziaria.
Rileva che, a fronte dell'elevatissima intrusività degli strumenti investigativi, l'acquisizione della messaggistica debba rappresentare l'extrema ratio ovvero l'autorità giudiziaria deve chiarire le richieste di sequestro costituiscano una misura imprescindibile, spendibile solo dopo aver compiuto tutte le attività investigative possibili.
Ritiene che sulla questione all'esame della Giunta, l'attività della Procura della Repubblica di Roma sia stata limitata: la richiesta avanzata dall'Ufficio giudiziario ha finalità esclusivamente esplorative in quanto viene richiesto il sequestro della corrispondenza finalizzato a comprendere la genesi e le vicende che hanno coinvolto la società oggetto delle indagini che ha visto partecipe anche l'on. Delmastro Delle Vedove. Crede che la richiesta non corrisponda a quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2023 che dovrebbe essere richiamata nei suoi principi di fondo.
Rappresenta che la Procura della Repubblica di Roma non ha dimostrato assolutamente quali sono state le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili; non ha assolutamente dimostrato che il sequestro della corrispondenza rappresenta l'extremaPag. 40 ratio, non ha assolutamente motivato la richiesta di sequestro alla luce dei principi di necessità e di proporzionalità della misura che è stata richiesta.
Aggiunge, peraltro, che questo tipo di tutela non ha valore solo nei confronti del singolo parlamentare, ma riguarda il Parlamento nella sua interezza perché ad essere tutelata è la libertà delle Camere e degli eletti anche nell'ambito dei rapporti politici e istituzionali in cui sono coinvolti che non possono essere oggetto di controllo giurisdizionale senza che ve ne siano i presupposti.
Conclude, ricordando anche per chiarire il tema da affrontare non appena perverrà la risposta della Procura della Repubblica di Milano rispetto alla questione Mps all'esame della Giunta, che la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale ha chiarito l'aspetto per il quale in merito alla messaggistica si applica l'articolo 4 della legge 140 del 2023, vigendo solo un regime di autorizzazione preventiva. Non risulta possibile riconoscere e applicare un'autorizzazione postuma che sani un'acquisizione già avvenuta. Rileva che la Corte ha chiarito perfettamente che da una parte c'è la normativa e la giurisprudenza sulla messaggistica, quindi si applica il predetto articolo 4, dall'altro vi è un quadro normativo e giurisprudenziale diverso che attiene al regime delle intercettazioni causali rispetto alle quali può ammettersi una richiesta di autorizzazione successiva.
Alla luce delle ragioni su esposte, dichiara, pertanto, il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia alla proposta del relatore di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza.
Laura CAVANDOLI (LEGA) ritiene innanzitutto doveroso ringraziare sia il relatore per l'ottimo lavoro svolto sia il collega Costa che opportunamente ha richiamato, in relazione al caso in esame, la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024. Osserva, infatti, che la normativa eurounitaria attribuisce alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea un'efficacia interpretativa vincolante ed erga omnes cui i giudici nazionali sono obbligati a dare applicazione, in questo modo garantendo l'interpretazione conforme alle norme dell'UE e la disapplicazione, con efficacia retroattiva, del diritto interno contrastante con le stesse. Nel sottolineare, in particolare, come i principi espressi nelle sentenze della Corte di giustizia rappresentino il quadro normativo che deve orientare l'Autorità giudiziaria degli Stati membri, ritiene opportuno – come già manifestato dal collega Costa – suggerire al relatore di valutare l'opportunità di inserire il riferimento alla predetta pronuncia della Corte di giustizia nella relazione da sottoporre all'Aula. A suo avviso, alla luce di tale giurisprudenza, nel caso di specie, sarebbe stato necessario che la richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza fosse sottoposta anche al vaglio di un giudice terzo e imparziale.
Con riferimento alla vicenda in esame, ritiene che la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma debba essere valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, ai sensi dei quali è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della Camera di appartenenza al sequestro della corrispondenza del parlamentare. Evidenzia come, alla luce della normativa e della giurisprudenza costituzionale in materia, la richiesta dell'Autorità giudiziaria debba essere circoscritta entro un preciso perimetro e debba soddisfare due requisiti. Il primo dei quali, di natura soggettiva, è volto a impedire che venga invasa la sfera personale con la compressione della privacy di ciascun individuo e delle prerogative del parlamentare; il secondo, di natura oggettiva, richiede che l'istanza di autorizzazione non debba essere generalizzata ma debba indicare in maniera puntuale la corrispondenza di cui si richiede l'accesso a fini investigativi e che la richiesta stessa venga avanzata soltanto dopo aver esperito tutto le altre soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili.
Al contrario, reputa che la richiesta pervenuta dalla Procura di Roma in relazione al caso di specie sia ampia e onnicomprensiva, non sussistendo i requisiti di Pag. 41necessarietà, proporzionalità, determinatezza, selettività e, quindi, di legalità della richiesta e che la stessa sia volta ad acquisire globalmente le comunicazioni dell'on. Delmastro Delle Vedove – il quale non risulta essere indagato nel procedimento in esame – nel tentativo di rinvenire elementi di prova per corroborare le accuse formulate nei confronti degli indagati.
Ritiene, infine, opportuno chiarire, anche rispetto alle considerazioni svolte dalla collega del gruppo Movimento 5 Stelle, che il procedimento penale nel quale si inserisce la richiesta in esame non ha ad oggetto reati di stampo mafioso. Ricorda, infatti, che la Direzione distrettuale antimafia non è coinvolta nel procedimento in questione e che il riferimento alla natura mafiosa delle ipotesi di reato rileva soltanto in relazione ad una precedente sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei uno degli indagati nell'attuale procedimento.
Pertanto, in virtù di tali considerazioni, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega alla proposta del relatore di diniego dell'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente l'on. Delmastro Delle Vedove.
Federico GIANASSI (PD-IDP) ricorda che la vicenda rispetto alla quale è stata richiesta l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza origina dalla costituzione di una società nel settore della ristorazione costituita dall'allora sottosegretario di Stato alla giustizia, titolare della delega al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con la figlia appena maggiorenne del sig. Caroccia, in un momento in cui il medesimo era stato condannato allora con sentenza non definitiva per reati ai quali veniva contestata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Rammenta altresì che l'allora sottosegretario Delmastro uscì dalla predetta società solo quando la sentenza di condanna divenne definitiva per reati gravi con la contestazione dell'aggravante agevolazione mafiosa.
Rammenta altresì che la Procura della Repubblica di Roma ha avviato un procedimento su reati molto gravi a carico del sig. Caroccia, connessi esattamente alla società «Le 5 forchette srl» e alla gestione del ristorante «Bisteccherie d'Italia» quali l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Rileva che tali contestazioni siano considerati unitariamente da tutte le forze politiche estremamente gravi.
Rappresenta che la Procura di Roma ha richiesto alla Giunta l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, sostanzialmente della chat, che intercorre tra il sig. Caroccia e l'allora sottosegretario l'on. Delmastro Delle Vedove chiarendo che il predetto sequestro è fondamentale per lo svolgimento dell'attività d'indagine rispetto a reati gravissimi tramite i quali si realizza l'attività mafiosa quali l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio con la contestazione dell'aggravante. La Procura evidenzia altresì che tali messaggi sono indispensabili e rilevanti per verificare l'attendibilità delle versioni fornite dagli indagati e per accertare quali fossero le modalità di gestione della società di ristorazione, la provenienza dei fondi per verificare la sussistenza del reato di riciclaggio la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale e l'eventuale esistenza di accordi occulti.
Ritiene che la richiesta in parola sia rilevante e indispensabile ai fini dell'indagine e che rientra nei parametri dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione in quanto ricorrono i requisiti della necessarietà, della determinatezza, della selettività e della proporzionalità. Sottolinea che le garanzie di cui all'articolo 68 sono di fondamentale rilievo che meritano di essere salvaguardate, precisando che le stesse non possono mai diventare lo strumento per affermare una disparità inaccettabile di trattamento tra i cittadini della Repubblica o per rendere difficoltoso se non impossibile lo svolgimento di indagini relative a reati molto gravi, indagini che possono qualificarsi come un bene costituzionale.
A suo avviso, sostenere le motivazioni sottese a negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, come propone il relatore, sostenuto da tutti i partiti di maggioranza, è un errore molto grave perché significa compromettere le esigenze di accertamento della verità processuale su reati gravissimi, danneggiando i principi fondamentaliPag. 42 delle garanzie costituzionali che vanno sempre salvaguardate. Precisa che è compito dei parlamentari, in Giunta e in Aula, tutelare le predette prerogative definendo il perimetro senza estenderlo in modo ingiustificato.
Segnala che, contestualmente alle giornate che seguono alle celebrazioni e al ricordo del magistrato Borsellino che ha unito tutte le forze politiche sull'impegno al contrasto alla criminalità mafiose, si registrano alcune iniziative parlamentari quali quelle di Fratelli d'Italia che sta sostenendo al Senato la necessità di modificare le norme sulle intercettazioni sui reati mafiosi e sui quali c'è un dibattito all'interno del centro destra. Ritiene che Fratelli d'Italia non avrebbe mai intrapreso questa iniziativa parlamentare se non ritenesse assolutamente necessario avere la massima determinazione nel contrasto alla criminalità mafiosa, senza che si possa pensare che si faccia per i cittadini tutti ad eccezione di alcuni. Né ritiene di dover pensare che vi sia un pericolo rispetto a quei contenuti o degli imbarazzi.
Si appella alle forze politiche di maggioranza affinché rivedano la propria posizione di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza. Rileva che la garanzia costituzionale di cui all'articolo 68 della Costituzione vada salvaguardata. Ritiene, però, che sulla questione oggi all'esame della Giunta non si imponga il diniego dell'autorizzazione perché la richiesta inviata dalla Procura di Roma è coerente con il perimetro della garanzia costituzionale accogliere la richiesta di sequestro. Per cui, occorre concedere l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza per consentire al predetto Ufficio giudiziario di verificare e di istruire attività procedimentali in relazione a reati molto gravi, su una persona che – a quanto risulta – ha già un precedente definitivo.
Rispetto alla proposta del relatore Pittalis di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, chiede una riflessione ulteriore. A suo avviso, concedendo l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza non si compromettono i beni fondamentali di cui all'articolo 68 Cost. ma si consente di tutelarne altri, sempre previsti in Costituzione, sull'esigenza di accertare reati sui quali è contestata l'aggravante della mafiosità la cui repressione è un bene costituzionale, rispettando l'equilibrio di beni costituzionali che non sono in conflitto e il perimetro costituzionale dell'articolo 68.
Nell'annunciare il voto contrario del Partito democratico alla proposta del relatore di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, si augura un ripensamento della posizione in Aula da parte della maggioranza.
Pietro PITTALIS, relatore, interviene al termine delle dichiarazioni di voto per ribadire, in primo luogo, la genericità dell'oggetto della richiesta inviata alla Camera dalla Procura di Roma. In particolare, come emerge dalla proposta formulata alla Giunta, la Procura di Roma non ha chiarito l'effettivo perimetro dell'oggetto dell'eventuale acquisizione e oltre che le specifiche esigenze conoscitive-investigative che l'accesso alla corrispondenza dell'on. Delmastro dovrebbe colmare. Segnala altresì che, nella prospettiva di tal ultimo aspetto, la Procura non ha specificato se prima della richiesta aveva, ad esempio, preventivamente analizzato i flussi finanziari e i movimenti sui conti correnti degli interessati. Il relatore ritiene questi profili dirimenti per rispondere negativamente alla presente richiesta di autorizzazione ad acta per via dell'insussistenza dei requisiti che, in base a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legge ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale, sono necessari per concederla.
In secondo luogo, ritiene importante ed opportuno il richiamo, compiuto dal collega Iaia, al caso riguardante gli onorevoli Bonifazi, Boschi e Lotti. In proposito, segnala che all'epoca in cui tali casi si sono verificati, gli attuali gruppi di opposizione del PD e di AVS si sono espressi in senso contrario alle richieste di autorizzazione ad acta allora presentate, ed evidenzia altresì che le risposte a tali richieste non devono dipendere dalla provenienza politica dell'interessato.
Infine, segnala l'opportunità di integrare la relazione all'Aula con le questioni che attengono al concetto di autorità giudiziariaPag. 43 competente ad emettere il provvedimento di sequestro della corrispondenza e che sono emerse dall'intervento dell'on. Costa. Ritiene difatti opportuno dare conto all'Assemblea di tali profili in chiave di completezza della discussione e delle motivazioni della decisione dell'Aula in ordine alla richiesta di autorizzazione avanzata dalla Procura di Roma. Sono infatti rilevanti, a tal fine, anche i principi che emergono dalla giurisprudenza europea e dalla giurisprudenza di legittimità nazionale sul concetto di autorità giudiziaria competente ad emettere il provvedimento di sequestro della corrispondenza.
Devis DORI, presidente, pone in votazione la proposta del relatore di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente il deputato Delmastro Delle Vedove, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con nota pervenuta alla Camera il 26 maggio 2026.
La Giunta approva la proposta del relatore, conferendogli mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.