Doc. IV, N. 3-A
RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: Enrico COSTA)
sulla
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA
nei confronti del deputato
ROMANO
(nell'ambito del procedimento penale n. 9567/2023 RGNR Mod. 21)
pervenuta dalla procura della repubblica
presso il tribunale di palermo
il 28 novembre 2025
Presentata alla Presidenza l'11 febbraio 2026
Onorevoli Colleghi! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea in merito a una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta, pervenuta alla Camera il 28 novembre 2025, è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (articoli 319, 319-bis e 321 c.p.) e di turbata libertà degli incanti (articolo 353 c.p.).
La Giunta ha esaminato la richiesta di autorizzazione nelle sedute del 10 dicembre 2025 (nella quale è stata peraltro approvata, all'unanimità dei Gruppi presenti, la proposta del sottoscritto relatore di chiedere alla Procura: 1. l'ordinanza del 2 dicembre 2025 con cui il G.I.P. di Palermo ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; 2. il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con il deputato interessato); del 14, 21 e 28 gennaio 2026. Infine, nella seduta del 4 febbraio 2026, la Giunta ha approvato a maggioranza la proposta di negare l'autorizzazione.
1. L'oggetto della richiesta di autorizzazione proveniente dalla Procura di Palermo.
La Procura di Palermo ha chiesto alla Camera di essere autorizzata «a sequestrare la corrispondenza informatica e telematica – nella forma di scambio di messaggi elettronici, e-mail, sms, WhatsApp e simili – con il parlamentare On. Francesco Saverio Romano, che verrà rinvenuta nei dispositivi di Cuffaro Salvatore, Caltagirone Alessandro Maria, Mazzola Sergio, Dammone Marco, Aiello Ferdinando, Abbonato Antonio, nonché di Zambuto Marco, oggetto di sequestro e dettagliatamente indicati nell'allegato elenco».
Al riguardo la medesima Procura evidenzia:
1) di aver convalidato, il 4 novembre 2025, il sequestro probatorio dei predetti dispositivi precedentemente operato dal R.O.S. dei Carabinieri (Reparto anticrimine di Palermo);
2) di aver dato indicazione alla p.g. delegata alle operazioni di estrazione dei dati contenuti nei dispositivi «di procedere alla formazione di copia forense delle memorie informatiche in sequestro, con espressa esclusione di ogni file contenente comunicazioni (chat, messaggi vocali, mail) intrattenute con l'indagato e parlamentare Romano Saverio». Sul punto, la stessa Procura menziona espressamente la nota sentenza n. 170 del 2023 in base alla quale, qualora – nei dispositivi sequestrati – venga riscontrata la presenza di messaggi intercorsi con un parlamentare, gli inquirenti devono sospendere l'estrazione dei messaggi medesimi e chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza;
3) di ritenere necessario sequestrare la corrispondenza in esame con l'on. Romano «ai fini della prosecuzione delle indagini, tuttora in corso, per chiarire appieno e corroborare gli elementi rilevanti per l'accertamento delle eventuali responsabilità in ordine ai fatti di reato contestati al parlamentare». In particolare – evidenziano gli inquirenti palermitani – il sequestro «appare utile a fare luce sul coinvolgimento dell'on. Romano nella vicenda attinente alla gara ausiliariato indetta dall'ASP di Siracusa, con particolare riguardo:
a) ai rapporti tra il predetto e il subappaltatore Mazzola Sergio;
b) alle interlocuzioni tra il predetto, Cuffaro Salvatore e Caltagirone Alessandro, in merito alla 'direzione' da dare alla gara pubblica oggetto di indagine;
c) alle intese raggiunte con i rappresentanti della Dussmann Service s.r.l. circa l'affidamento del subappalto della gara in oggetto alla Euroservice di Mazzola Sergio;
d) alle possibili interlocuzioni con i co-indagati componenti la commissione aggiudicatricePag. 3 e con la RUP della gara ausiliariato».
La stessa Procura sottolinea che «l'on. Romano, nel corso dell'interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater c.p.p., ha esibito e dato lettura di chat con il co-indagato Aiello, manifestandone rilevanza ai fini delle indagini, tanto poi da chiederne l'acquisizione a Codesta Camera dei Deputati». A tale ultimo riguardo si rammenta che – con istanza del 17 novembre 2025 – l'on. Romano aveva chiesto alla Giunta di autorizzare preventivamente l'estrazione della copia forense della predetta messaggistica dal proprio telefono cellulare. Nella seduta del successivo 19 novembre la Giunta ritenne tuttavia di non poter dare corso all'istanza in mancanza di una richiesta dell'Autorità giudiziaria, tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
2. I fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti dell'on. Romano. Il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi in uso ai co-indagati. La richiesta di applicazione di misure cautelari personali della procura di Palermo. L'ordinanza del G.I.P. di Palermo del 2 dicembre 2025, che ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'on. Romano.
Da quanto si evince dalla richiesta di applicazione di misure cautelari personali, trasmessa alla Camera unitamente alla richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, l'impianto accusatorio formulato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo può essere riassunto come segue.
Gli inquirenti delineano l'esistenza di un sodalizio criminoso in grado di esercitare un condizionamento sistemico sull'azione amministrativa della Regione Siciliana, con specifico riferimento ai settori della Sanità. Dalle indagini, supportate da attività captativa e di osservazione, emerge l'ipotizzato ruolo di dominus fattuale dell'ex Presidente della Regione, Salvatore Cuffaro. Sebbene privo di incarichi formali, questi avrebbe agito quale collettore di interessi illeciti, influenzando le nomine apicali della dirigenza pubblica delle aziende sanitarie per asservire le funzioni amministrative a logiche privatistiche e clientelari.
Per quanto più specificamente attiene all'on. Romano, dal capo di imputazione contenuto nella richiesta di applicazione delle misure cautelari personali trasmessa dalla Procura di Palermo si deduce che egli risulta indagato, in concorso con altri, per i delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (artt. 110, 319, 321 c.p.) e turbata libertà degli incanti (artt. 110, 353 c.p.). Secondo l'accusa, in particolare, il deputato avrebbe turbato «il regolare andamento della “gara ausiliariato”, bandita dall'ASP di Siracusa, in modo che venisse aggiudicata alla DUSSMANN SERVICE S.r.l. (...) così ottenendo, tra l'altro, il miglioramento delle condizioni contrattuali di due dipendenti dell'azienda segnalati dal CUFFARO (...), la promessa di futuri sub-appalti concessi dalla DUSSMANN SERVICE S.r.l. a ditte che sarebbero state indicate dai correi e, inoltre, quella di un incremento del valore delle prestazioni e del volume dei lavori per cui la medesima azienda si sarebbe rivolta alla ditta Euroservice S.r.l. (...)».
Ancora più specificamente, l'accusa individua nell'on. Romano il referente politico diretto del Direttore Generale dell'ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, che infatti – da quanto emerge dalle intercettazioni ambientali – è considerato, nell'ambiente del sodalizio, «uomo di Saverio» in via esclusiva. Tale legame fiduciario avrebbe consentito all'on. Romano di esercitare un'influenza decisiva sulle determinazioni dell'organo amministrativo, strumentalizzando la discrezionalità del dirigente per favorire l'impresa Dussmann. Più precisamente, secondo l'accusa, «il CALTAGIRONE faceva aggiudicare la gara-ponte per l'affidamento dei servizi di ausiliariato bandita da quell'ASP da lui diretta alla DUSSMANN, la quale in cambio garantiva la stabilizzazione di posizioni lavorative di soggetti indicati da CUFFARO e la scelta di un subappaltatore (...) vicinissimo a ROMANO, al quale veniva assicurato anche un incremento delle prestazioni subappaltate».Pag. 4
Secondo la Procura di Palermo, quindi, la condotta partecipativa dell'on. Romano non si sarebbe limitata a una mera istigazione morale, ma si sarebbe concretizzata in interventi attivi per rimuovere ostacoli alla realizzazione dell'asserito disegno criminoso. In particolare, a fronte dell'inserimento di un'impresa concorrente (PFE) e delle resistenze procedurali interne all'ASP, viene documentato un incontro svoltosi a Roma il 10 settembre 2024. In tale incontro, alla presenza dei rappresentanti della Dussmann e degli intermediari, l'on. Romano avrebbe negoziato le condizioni per lo sblocco dell'aggiudicazione, discutendo l'incremento della percentuale di subappalto da destinare alla ditta Euroservice, quale condizione imprescindibile per il buon esito della procedura amministrativa asseritamente pilotata.
A completamento della ricostruzione del quadro fattuale e giuridico della vicenda, si ricorda che – in attuazione della richiesta di integrazione istruttoria deliberata all'unanimità dalla Giunta nella seduta del 10 dicembre 2025 – la Procura di Palermo ha trasmesso alla Camera la seguente documentazione:
1. il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi elettronici in uso ai co-indagati, finalizzato all'estrazione della corrispondenza intercorsa con l'on. Romano;
2. l'ordinanza del 2 dicembre 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti del medesimo deputato.
Gli elementi di maggiore rilievo che emergono dalla documentazione pervenuta possono essere riassunti come segue.
Innanzitutto, si evidenzia che il predetto decreto emesso dalla Procura di Palermo giustifica l'esigenza di sottoporre a sequestro i dispositivi informatici degli indagati affermando che risulta «assolutamente necessario estrapolare le memorie informatiche dei medesimi ove risultano archiviate: chat, immagini, messaggi (anche vocali), mail, trasmissione di link web e/o di ulteriori informazioni similari idonee non soltanto a meglio ricostruire epoca e data dei rapporti tra gli indagati ma vieppiù ad acquisire documentazione avente valore probatorio dei delitti per cui si procede se non addirittura integrante corpo del reato o comunque cosa pertinente al reato».
Secondo gli inquirenti, in particolare, appare «necessario esaminare (...) le intere memorie informatiche dei dispositivi e delle relative SIM, giacché la complessità dell'indagine in corso di svolgimento e il frequente ricorso degli indagati a termini criptici ed allusivi volti a sviare le indagini potrebbe certamente rendere insufficiente la ricerca di prestabilite parole chiave che giustappunto, a fronte della ricorrente cripticità dei colloqui, risulterebbe incerta se non addirittura fuorviante».
Nel delimitare l'arco temporale della ricerca della corrispondenza ritenuta di interesse – individuato nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2024 e la data di esecuzione del decreto – la Procura di Palermo precisa altresì che «sono espressamente escluse dal presente provvedimento e non saranno dunque oggetto di analisi ed acquisizione in alcuna forma le chat, le mail e i messaggi vocali e qualsivoglia forma di comunicazione intrattenuta dagli indagati e/o dai terzi con l'indagato e parlamentare ROMANO Francesco Saverio».
Sul punto, tuttavia, è opportuno richiamare la successiva comunicazione con cui il Procuratore della Repubblica di Palermo – nel dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate da questa Giunta – ha precisato che «allo stato, non si è proceduto [come invece affermato nella richiesta di autorizzazione al sequestro precedentemente inviata alla Camera, n.d.r.] alla 'formazione di copia forense delle memorie informatiche in sequestro escludendo contestualmente da tale copia ogni altro file concernente comunicazioni ... intrattenute con l'indagato e parlamentare Romano Francesco Saverio'. In verità la P.G. delegata ha eseguito i sequestri dei dispositivi degli indagati di cui agli allegati provvedimenti, e svolto, nelle modalità di cui all'art. 360 c.p.p., l'estrazione dei dati in esse contenuti, formando la c.d. copia mezzo al momento Pag. 5custodita presso gli uffici di P.G., ma non analizzata».
Pertanto – prosegue il Procuratore – non è stata formata la «c.d. 'copia fine', questa sì possibile oggetto di analisi e di conseguente intervento ablatorio nelle forme del sequestro. Copia fine, in ipotesi, epurata da ogni forma di corrispondenza e/o comunicazione che possa coinvolgere direttamente l'On. Francesco Saverio Romano. Tali operazioni avranno luogo solo all'esito della decisione di codesta Onorevole Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati ove la stessa si determinasse in senso conforme alla richiesta dell'Ufficio che dirigo».
In sintesi, dunque, risulta che la Procura abbia proceduto unicamente alla duplicazione integrale e fedele (bit-a-bit) del contenuto dei dispositivi sequestrati – la cosiddetta copia-mezzo – senza che sia stata ancora effettuata la copia selettiva, o copia-fine, costituita esclusivamente dai dati ritenuti rilevanti ai fini investigativi e ricavati dalla copia-mezzo.
Da ultimo, con riferimento ai tempi necessari per la selezione dei dati e per la conseguente restituzione delle copie informatiche contenenti informazioni non rilevanti, gli inquirenti rappresentano che tali operazioni potranno essere completate in un termine non inferiore a sessanta giorni dall'esecuzione del decreto, dovendosi preliminarmente procedere al conferimento dell'incarico a un esperto informatico e, successivamente, consentire alla polizia giudiziaria un'analisi puntuale e approfondita dei dati estratti.
Per quanto invece concerne la decisione con cui il G.I.P. di Palermo si è pronunciato sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari, reali e personali, avanzata dalla Procura, si ritiene particolarmente significativo evidenziare – per quanto di interesse nel caso di specie – che il medesimo magistrato ha integralmente disatteso le accuse formulate nei confronti dell'on. Romano, escludendo la sussistenza, a suo carico, dei «gravi indizi di colpevolezza» richiesti dall'articolo 273 c.p.p.
In particolare, il G.I.P. ha preliminarmente ritenuto che gli elementi indiziari prospettati dall'Ufficio requirente non siano idonei – neppure nei limiti della probatio minor propria della fase cautelare – a suffragare l'impianto accusatorio, così come delineato con riferimento tanto al reato di corruzione (capo 1) quanto a quello di turbata libertà degli incanti (capo 2). Giova ricordare, al riguardo, che all'on. Romano veniva contestato di aver esercitato indebite pressioni nei confronti del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, Alessandro Caltagirone, affinché questi orientasse l'aggiudicazione di una gara d'appalto, bandita dalla medesima ASP, in favore della società Dussmann, in cambio della disponibilità di quest'ultima a subappaltare una quota rilevante della commessa pubblica a un'altra società, asseritamente sponsorizzata dallo stesso on. Romano (Euroservice).
Con specifico riferimento all'ipotesi di corruzione di cui al capo 1, il G.I.P. si esprime nei seguenti termini: «Non emergono, invero, dalla complessiva lettura del compendio indiziario gravi elementi idonei a comprovare l'asservimento, da parte del p.u., della sua funzione in favore degli interessi manifestati dai privati, né la dimostrazione di mera disponibilità a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, né ancora l'esercizio della propria 'influenza' sui commissari di gara. Neppure si rintracciano indici tipicamente sintomatici dell'esistenza di un pactum sceleris tra i rappresentanti DUSSMANN e il Dirigente generale, essendo, anzi per contro, ravvisabili, come chiarito, elementi cli segno contrario, espressivi di un netto distacco, da parte del pubblico ufficiale, rispetto alle richieste avanzate dai privati e avallate da terzi».
Va peraltro osservato che lo stesso G.I.P. ha proceduto, con riferimento a taluni co-indagati, a una riqualificazione giuridica della contestazione di corruzione, riconducendola al meno grave reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-bis c.p., tuttavia escludendo espressamente la responsabilità dell'on. Romano anche per il reato riqualificato. In particolare, il giudice afferma che «sebbene siano emersi indizi relativi all'esistenza di un vero e proprio accordo tra MAZZOLA e AIELLO, DAMMONE e MARCHESE, in forza del quale, Pag. 6ottenuta l'aggiudicazione della gara, la ditta Euroservice avrebbe ottenuto il subappalto per la quota del 30% dei servizi, il quadro indiziario non risulta altrettanto solido e grave con riguardo all'esistenza di un accordo – analogo a quello concluso dai rappresentanti DUSSMANN con CUFFARO – con ROMANO, non reputandosi in tal senso sufficiente a consentire la configurabilità, anche in questo caso, del reato di cui all'art. 346 bis c.p. il mero continuo richiamo al rapporto esistente tra questi e MAZZOLA [titolare della Euroservice, n.d.r.], in assenza di ulteriori gravi elementi indiziari idonei invece a comprovare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato».
Con riferimento, infine, al reato di turbata libertà degli incanti (capo 2), il G.I.P. pure esclude la configurabilità di condotte penalmente rilevanti, almeno per come descritte nel capo di imputazione, nei confronti di tutti gli indagati e, in particolare, dell'on. Romano. Secondo il giudice, infatti, «gli elementi indiziari appaiono, invero, tutt'al più univocamente riferibili a un intervento dei commissari, su sollecitazione di Madonia e Mammano, in favore della PFE s.p.a., non già di DUSSMANN s.r.l. come contestato dall'accusa. Del resto, non si rintracciano ulteriori elementi indiziari idonei invece a comprovare, sotto tale profilo e quindi con precipuo riferimento alla DUSSMANN, che le condotte in esame siano state realizzate a tal fine, eventualmente anche in ragione delle pressioni esercitate dal pubblico ufficiale CALTAGIRONE, dovendosi, pertanto, certamente escludere la responsabilità degli indagati CUFFARO, ROMANO, AIELLO, CALTAGIRONE, DAMMONE e MARCHESE in relazione a tale reato».
Alla luce delle considerazioni che precedono, il G.I.P. di Palermo, avendo escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'on. Romano, ha conseguentemente rigettato la richiesta della Procura di applicare la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
La Procura non ha proposto appello al Tribunale, almeno limitatamente alla posizione dell'on. Romano.
3. I principi della giurisprudenza costituzionale in materia di autorizzazioni ad acta e in particolare di sequestro di corrispondenza dei parlamentari.
Prima di illustrare il contenuto della proposta della Giunta, si reputa opportuno richiamare in via preliminare il quadro complessivo, rilevante nel caso in esame, della giurisprudenza costituzionale cui la Camera è chiamata a fare riferimento nel dare riscontro alle richieste di autorizzazione ad acta previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. Tale ricostruzione appare tanto più necessaria ove si consideri che, in materia, la Costituzione e la legge – segnatamente la legge n. 140 del 2003, che ha dato attuazione all'articolo 68 della Costituzione – delineano in termini molto scarni i parametri cui le Camere devono attenersi; ne discende, dunque, la centralità dell'elaborazione della Corte costituzionale, tanto per l'autorevolezza dell'organo da cui promana quanto perché, in ultima istanza, spetta alla Consulta dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.
In tale prospettiva, giova anzitutto ricordare che, secondo la sentenza n. 390 del 2007, le richieste di autorizzazione ex articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione postulano, in capo alle Camere competenti, «un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare. (...) Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento». Coerentemente, «l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione». In termini convergenti, la Corte ha ulteriormente precisato che, nel procedimento di esame delle richieste provenienti dall'autorità giudiziaria, le Camere sono chiamate a verificare la sussistenza dei «requisiti di Pag. 7legalità costituzionale» della richiesta stessa (sentenza n. 188 del 2010).
Con specifico riguardo alle richieste di intercettazione e di sequestro di corrispondenza, inoltre, la Corte costituzionale ha evidenziato come la peculiare carica intrusiva di tali strumenti «assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino, che è altresì parlamentare, abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione» (sentenza n. 38 del 2019). In tale orizzonte, la Consulta ha chiarito che «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono bene derivare anche dalla presa di conoscenza [da parte dell'autorità giudiziaria, n.d.r.] dei contenuti di messaggi pervenuti al destinatario», interlocutore del parlamentare medesimo (sentenza n. 170 del 2023).
La Corte ha altresì sottolineato che l'accesso alla sfera comunicativa di deputati e senatori può dischiudere «squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione» (sentenza n. 38 del 2019). In questo senso si colloca anche l'affermazione per cui «tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo» (sentenza n. 1 del 2013).
Proprio in ragione dell'elevata idoneità intrusiva degli strumenti investigativi cui si riferiscono le autorizzazioni ad acta di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, e del correlato rischio che un loro impiego improprio possa incidere indebitamente sullo svolgimento del mandato elettivo, la giurisprudenza costituzionale esige che tali misure assumano carattere di extrema ratio, potendo l'autorità giudiziaria farvi ricorso soltanto quando esse risultino strettamente indispensabili ai fini investigativi.
In tale quadro, la Corte ha rimarcato che i provvedimenti destinati a incidere sulla sfera (specie su quella comunicativa) del parlamentare devono «corrispondere a specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative» ed «essere assistiti da un criterio di “necessità” (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione “quando occorre”, recata dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003)», la cui assenza può rappresentare un indice sintomatico di un «intento persecutorio» (sentenza n. 188 del 2010). Su tale profilo la Consulta è giunta ad affermare che l'autorizzazione ad actum può essere accordata «solo se la necessità [dell'atto che si intende eseguire, n.d.r.] emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, deve dare conto di avere esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili (...) ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime. (...) E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri» (sentenza n. 188 del 2010).
Nella medesima linea, la Corte ha ulteriormente precisato che la richiesta di autorizzazione ex articolo 68 della Costituzione deve essere sorretta da una motivazione idonea a dar conto dell'effettivo bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti, e segnatamente tra le esigenze investigative, da un lato, e la tutela del libero e indipendente esercizio del mandato parlamentare, dall'altro. In particolare, è richiesto «un adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire Pag. 8al destinatario della richiesta di valutare l'avvenuto contemperamento [da parte dell'autorità giudiziaria procedente, n.d.r.] degli interessi in gioco. Ciò che conta è, dunque, che questo contemperamento avvenga e che le ragioni siano palesate» (sentenza n. 188 del 2010). In questa prospettiva, «l'autorità giudiziaria richiedente (...) deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento [della cui esecuzione chiede l'autorizzazione] e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale» (sentenza n. 188 del 2010).
4. Proposta di diniego di autorizzazione della Giunta. Esposizione delle ragioni a suo sostegno.
Alla luce dei principi costituzionali che mettono in luce le specifiche esigenze di salvaguardia della sfera comunicativa dei parlamentari in funzione di tutela dello svolgimento del mandato rappresentativo, la Giunta propone all'Assemblea di negare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza dell'on. Romano, formulata dalla Procura di Palermo. Si ritiene, infatti, che nel caso di specie non sussistano talune condizioni fondamentali, individuate dalla stessa Corte costituzionale, che si vanno a illustrare di seguito.
Declinando nel caso in esame i principi giurisprudenziali prima richiamati, occorre anzitutto rilevare come, nella domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza dell'on. Romano, la Procura di Palermo non consideri in alcun modo l'incidenza di tale atto sul libero esercizio del mandato parlamentare né, tantomeno, dia conto dell'effettivo contemperamento tra gli interessi costituzionali coinvolti. Risulta altresì del tutto assente una motivazione circa l'impossibilità di fare ricorso a soluzioni procedimentali alternative, meno intrusive, idonee a soddisfare le esigenze investigative senza oltrepassare il limite del «sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare». E ciò, tanto più che la Procura non ha indicato nella richiesta di autorizzazione i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi sequestrati, come invece richiede la costante giurisprudenza della Corte di cassazione in materia (da ultimo, v. Cassazione penale sez. VI – 01/10/2025, sentenza n. 33849; sez. VI – 15/02/2024, sentenza n. 17312).
In altri termini, la Procura sembra presupporre – senza però esplicitarne le ragioni – che l'interesse investigativo e probatorio dell'Autorità giudiziaria debba prevalere in modo integrale e automatico su quello al libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Un simile approccio, tuttavia, si pone in frizione non solo con i principi sopra richiamati, ma anche con l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, secondo cui tutti i valori fondamentali tutelati dalla Costituzione «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri [...]. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (sentenza n. 85 del 2013). Proprio per questo – prosegue la Consulta – «la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza» (così la sentenza n. 20 del 2017).
A ulteriore sostegno della presente prospettazione, va poi sottolineato come la motivazione relativa alla stessa «necessità» dell'atto che si chiede di autorizzare presenti, oggi, profili di criticità, anche alla luce dell'ordinanza del 2 dicembre 2025 con la quale il G.I.P. di Palermo – pur nel Pag. 9perimetro valutativo della probatio minor tipica della fase cautelare – ha ritenuto non sorrette da adeguato fondamento le accuse avanzate dalla Procura nei confronti dell'on. Romano. Tale ordinanza, non essendo stata impugnata dalla medesima Procura almeno per ciò che attiene alle misure concernenti l'on. Romano, ha determinato la formazione del c.d. giudicato cautelare sulla specifica posizione del parlamentare in questione, con una conseguenza difficilmente eludibile: l'impianto indiziario che costituiva il presupposto logico e giuridico della richiesta di sequestro risulta venuto meno, quantomeno allo stato.
È infatti decisivo osservare che la domanda di autorizzazione trasmessa alla Camera era costruita in modo diretto e inscindibile sull'assunto dell'esistenza, in capo all'on. Romano, di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di corruzione propria e di turbata libertà degli incanti. La Procura, in linea con la giurisprudenza penale, non ha rappresentato il sequestro come strumento esplorativo volto alla ricerca di nuovi indizi, bensì come mezzo destinato a «corroborare» un quadro ritenuto solido e già considerato idoneo a integrare il requisito della gravità indiziaria. Proprio questa impostazione, tuttavia, rende oggi la richiesta intrinsecamente contraddittoria: se il sequestro era giustificato perché serviva a rafforzare gravi indizi già esistenti, la caduta di quegli indizi – «certificata» dall'ordinanza del G.I.P. del 2 dicembre 2025 e consolidata dal mancato gravame da parte della Procura quantomeno con riferimento alla posizione dell'on. Romano – priva la misura del suo fondamento essenziale.
In tale contesto, appare illogico e, più ancora, incompatibile con i principi costituzionali e con quelli del diritto euro-unitario autorizzare la Procura a incidere sulla sfera comunicativa di un parlamentare mediante un atto di natura intrinsecamente invasiva quale il sequestro di corrispondenza. L'eccezionalità della misura, che dovrebbe essere ammessa soltanto quando strettamente necessaria e non altrimenti surrogabile, mal si concilia con un quadro nel quale i presupposti indiziari sono stati respinti dal giudice competente e non sono stati reintegrati da elementi nuovi, oggettivi e autonomi rispetto a quelli già ritenuti inconsistenti. Ne discende che un'eventuale autorizzazione, lungi dal rappresentare un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, finirebbe nel caso concreto per tradursi in un sacrificio sproporzionato e ingiustificato della libertà e dell'indipendenza del mandato rappresentativo. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che – come evidenziato dall'on. Romano nelle note scritte inviate alla Camera in base all'articolo 18 del Regolamento – parte di questa corrispondenza (inviata e ricevuta nella primavera del 2024) riguarda la campagna elettorale delle elezioni europee tenutesi nel mese di giugno 2024.
La paradossalità (quantomeno sopravvenuta) della richiesta emerge con particolare evidenza anche sul piano concreto. Come potrebbe, infatti, la Camera autorizzare il sequestro probatorio di corrispondenza dell'on. Romano con Cuffaro e con il direttore dell'ASP di Siracusa, Caltagirone – richiesto dalla Procura per confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di turbata libertà degli incanti – a fronte di un giudicato cautelare che ha escluso che l'on. Romano abbia esercitato pressioni su Caltagirone finalizzate al condizionamento dell'esito dell'appalto? E ciò, tanto più in presenza dell'ulteriore rilievo secondo cui lo stesso Caltagirone avrebbe addirittura dimostrato di voler mantenere le debite distanze dalla società che, in ipotesi, avrebbe dovuto essere favorita? E ancora, come potrebbe essere autorizzato il sequestro di corrispondenza tra l'on. Romano e il titolare della ditta subappaltatrice (Euroservice), quando il G.I.P. di Palermo non ha ritenuto provato il presunto interessamento del parlamentare a favore di tale ditta?
In simili condizioni, dunque, l'atto richiesto rischierebbe di assumere, almeno nella sua ricaduta sostanziale, una funzione sostitutiva del presupposto mancante: non già «corroborare» indizi gravi, bensì tentare di ricostruirli dopo che sono stati, prima, esclusi dal giudice e, poi, stabilizzatiPag. 10 dal mancato appello cautelare nei confronti dell'on. Romano. Si tratterebbe, in altri termini, di autorizzare un inammissibile sequestro probatorio in «funzione esplorativa», che tuttavia non è consentito né dal diritto costituzionale (v. Corte costituzionale, sentenze n. 188 del 2010 e n. 170 del 2023) né dalla procedura penale (ex plurimis, v. da ultimo Corte di cassazione, Sez. VI, sentenza n. 33849 del 15/10/2025), in quanto, nel disegno del legislatore, tale strumento non è un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.
In definitiva, rebus sic stantibus, non risultano integrati i presupposti per autorizzare il sequestro di corrispondenza dell'on. Romano. Ciò vale alla luce dei principi di necessità, di indispensabilità e di proporzione che devono qualificare le richieste di autorizzazione ad acta, nonché dell'esigenza di «minimizzazione» del sacrificio della libertà e indipendenza del mandato parlamentare, come affermata dalla giurisprudenza costituzionale. Vale, altresì, alla luce della prospettiva euro-unitaria, ove la Corte di giustizia UE, proprio in tema di sequestro e accesso ai dati contenuti nello smartphone, ha chiarito che tale accesso possa essere consentito solo a condizione che «l'esistenza di sospetti ragionevoli nei confronti della persona sottoposta a indagine penale – indicanti che essa ha commesso, commette o intende commettere un reato, o che è implicata in un modo o nell'altro in tale reato – sia suffragata da elementi oggettivi e sufficienti» (sentenza 4 ottobre 2024 – causa C-548/21, che è più diffusamente illustrata nell'intervento del sottoscritto del 10 dicembre 2025). Quindi, in assenza di gravi indizi a carico dell'on. Romano – e, anzi, dopo il formarsi del giudicato cautelare che li esclude – un'autorizzazione al sequestro di corrispondenza si risolverebbe in un provvedimento irragionevole, sproporzionato e non coerente con i canoni costituzionali ed euro-unitari che presidiano, al contempo, l'effettività delle indagini e la tutela della funzione parlamentare.
Enrico COSTA, relatore
Pag. 11ALLEGATO
Estratto dei resoconti sommari della Giunta
per le autorizzazioni del 10 dicembre 2025, 14, 21 e 28 gennaio,
4 febbraio 2026
Mercoledì 10 dicembre 2025
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21 – Doc. IV, n. 3).
(Esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca l'avvio dell'esame di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di «corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio» (articoli 319, 319-bis e 321 c.p.) e di «turbata libertà degli incanti» (articolo 353 c.p.).
Ricorda di aver affidato l'incarico di relatore all'on. Costa, cui pertanto cede la parola per l'illustrazione della questione.
Enrico COSTA, relatore, espone il contenuto della richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza inviata dalla Procura di Palermo, i fatti che sono all'origine del procedimento penale in corso nonché i principi costituzionali e i criteri in base ai quali la Camera dovrà a suo avviso esaminare tale richiesta. Al riguardo precisa quanto segue.
Con nota pervenuta il 28 novembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – che sta conducendo talune indagini per presunta corruzione e turbativa d'asta nell'ambito del sistema sanitario siciliano – ha chiesto alla Camera di essere autorizzata «a sequestrare la corrispondenza informatica e telematica – nella forma di scambio di messaggi elettronici, e-mail, sms, WhatsApp e simili – con il parlamentare On. Francesco Saverio Romano, che verrà rinvenuta nei dispositivi di Cuffaro Salvatore, Caltagirone Alessandro Maria, Mazzola Sergio, Dammone Marco, Aiello Ferdinando, Abbonato Antonio, nonché di Zambuto Marco, oggetto di sequestro e dettagliatamente indicati nell'allegato elenco». La richiesta è formulata ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
Al riguardo la Procura evidenzia:
1) di aver convalidato, il 4 novembre scorso, il sequestro probatorio dei predetti dispositivi precedentemente operato dal R.O.S. dei Carabinieri (Reparto anticrimine di Palermo);
2) di aver dato indicazione alla p.g. delegata alle operazioni di estrazione dei dati contenuti nei dispositivi «di procedere alla formazione di copia forense delle memorie informatiche in sequestro, con espressa esclusione di ogni file contenente comunicazioni (chat, messaggi vocali, mail) intrattenute con l'indagato e parlamentare Romano Saverio». Sul punto, la stessa Procura menziona espressamente la nota sentenza n. 170 del 2023 in base alla quale, qualora – nei dispositivi sequestrati – venga riscontrata la presenza di messaggi intercorsi con un parlamentare, gli inquirenti devono sospendere l'estrazione dei messaggi medesimi e chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza;
3) di ritenere necessario sequestrare la corrispondenza in esame con l'on. RomanoPag. 12 «ai fini della prosecuzione delle indagini, tuttora in corso, per chiarire appieno e corroborare gli elementi rilevanti per l'accertamento delle eventuali responsabilità in ordine ai fatti di reato contestati al parlamentare». In particolare – evidenziano gli inquirenti palermitani – il sequestro «appare utile a fare luce sul coinvolgimento dell'on. Romano nella vicenda attinente alla gara ausiliariato indetta dall'ASP di Siracusa, con particolare riguardo:
ai rapporti tra il predetto e il subappaltatore Mazzola Sergio;
alle interlocuzioni tra il predetto, Cuffaro Salvatore e Caltagirone Alessandro, in merito alla 'direzione' da dare alla gara pubblica oggetto di indagine;
alle intese raggiunte con i rappresentanti della Dussmann Service s.r.l. circa l'affidamento del subappalto della gara in oggetto alla Euroservice di Mazzola Sergio;
alle possibili interlocuzioni con i co-indagati componenti la commissione aggiudicatrice e con la RUP della gara ausiliariato».
La stessa Procura sottolinea che «l'on. Romano, nel corso dell'interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater c.p.p., ha esibito e dato lettura di chat con il co-indagato Aiello, manifestandone rilevanza ai fini delle indagini, tanto poi da chiederne l'acquisizione a Codesta Camera dei Deputati». A tale ultimo riguardo rammenta che – con istanza dello scorso 17 novembre – l'on. Romano aveva chiesto alla Giunta di autorizzare preventivamente l'estrazione della copia forense della predetta messaggistica dal proprio telefono cellulare. Come si ricorderà, tuttavia, la Giunta – nella seduta del successivo 19 novembre – ritenne di non poter dare corso all'istanza in mancanza di una richiesta dell'Autorità giudiziaria, tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.
Sul punto, gli sembra opportuno evidenziare fin d'ora che – nella richiesta di autorizzazione in esame – la Procura di Palermo non circoscrive l'ambito temporale di invio e ricezione della corrispondenza intercorsa tra l'onorevole Romano e i co-indagati, rispetto al quale sussiste l'interesse investigativo. La stessa Procura, inoltre, non chiarisce i criteri che dovrebbero presiedere alla selezione della corrispondenza informatica archiviata nei dispositivi. In assenza di tali specificazioni, che a suo avviso sarebbero state necessarie, osserva che i dispositivi sottoposti a sequestro potrebbero astrattamente contenere una mole di corrispondenza anche risalente nel tempo e dal contenuto del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di contestazione penale.
Prima di sintetizzare i fatti che sono alla base del procedimento penale in corso, gli sembra doveroso fare subito presente che, in base a quanto si apprende da notizie di stampa, il GIP del Tribunale di Palermo – con ordinanza del 3 dicembre scorso, che non è stata trasmessa alla Camera – avrebbe rigettato la richiesta degli arresti domiciliari nei confronti dell'on. Romano – sembra – per la ritenuta assenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Da quanto invece si evince dalla richiesta di applicazione di misure cautelari personali, trasmessa unitamente alla richiesta di autorizzazione al sequestro, l'impianto accusatorio formulato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo può essere riassunto come segue.
Gli inquirenti delineano l'esistenza di un sodalizio criminoso in grado di esercitare un condizionamento sistemico sull'azione amministrativa della Regione Siciliana, con specifico riferimento ai settori della Sanità. Dalle indagini, supportate da attività captativa e di osservazione, emerge il ruolo di dominus fattuale dell'ex Presidente della Regione, Salvatore Cuffaro. Sebbene privo di incarichi formali, questi avrebbe agito quale collettore di interessi illeciti, influenzando le nomine apicali della dirigenza pubblica delle aziende sanitarie per asservire le funzioni amministrative a logiche privatistiche e clientelari.
Per quanto più specificamente attiene all'on. Romano, dal capo di imputazione contenuto nella richiesta di applicazione Pag. 13delle misure cautelari personali trasmessa dalla Procura di Palermo si deduce che egli risulta indagato, in concorso con altri, per i delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (artt. 110, 319, 321 c.p.) e turbata libertà degli incanti (artt. 110, 353 c.p.). Secondo l'accusa, in particolare, il deputato avrebbe turbato «il regolare andamento della “gara ausiliariato”, bandita dall'ASP di Siracusa, in modo che venisse aggiudicata alla DUSSMANN SERVICE S.r.l. (...) così ottenendo, tra l'altro, il miglioramento delle condizioni contrattuali di due dipendenti dell'azienda segnalati dal CUFFARO (...), la promessa di futuri sub-appalti concessi dalla DUSSMANN SERVICE S.r.l. a ditte che sarebbero state indicate dai correi e, inoltre, quella di un incremento del valore delle prestazioni e del volume dei lavori per cui la medesima azienda si sarebbe rivolta alla ditta Euroservice S.r.l. (...)».
Ancora più specificamente, l'accusa individua nell'on. Romano il referente politico diretto del Direttore Generale dell'ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, che infatti – da quanto emerge dalle intercettazioni ambientali – è considerato, nell'ambiente del sodalizio, «uomo di Saverio» in via esclusiva. Tale legame fiduciario avrebbe consentito all'on. Romano di esercitare un'influenza decisiva sulle determinazioni dell'organo amministrativo, strumentalizzando la discrezionalità del dirigente per favorire l'impresa Dussmann. Più precisamente, secondo l'accusa, «il CALTAGIRONE faceva aggiudicare la gara-ponte per l'affidamento dei servizi di ausiliariato bandita da quell'ASP da lui diretta alla DUSSMANN, la quale in cambio garantiva la stabilizzazione di posizioni lavorative di soggetti indicati da CUFFARO e la scelta di un subappaltatore (...) vicinissimo a ROMANO, al quale veniva assicurato anche un incremento delle prestazioni subappaltate».
Secondo l'accusa, quindi, la condotta partecipativa dell'on. Romano non si sarebbe limitata a una mera istigazione morale, ma si sarebbe concretizzata in interventi attivi per rimuovere ostacoli alla realizzazione dell'asserito disegno criminoso. In particolare, a fronte dell'inserimento di un'impresa concorrente (PFE) e delle resistenze procedurali interne all'ASP, viene documentato un incontro svoltosi a Roma il 10 settembre 2024. In tale incontro, alla presenza dei rappresentanti della Dussmann e degli intermediari, l'on. Romano avrebbe negoziato le condizioni per lo sblocco dell'aggiudicazione, discutendo l'incremento della percentuale di subappalto da destinare alla ditta Euroservice, quale condizione imprescindibile per il buon esito della procedura amministrativa asseritamente pilotata.
Passando alle disposizioni concernenti le autorizzazioni ad acta, ricorda che, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, è necessaria l'autorizzazione della Camera competente «per sottoporre i membri del Parlamento (...) a sequestro di corrispondenza». In attuazione di tale disposizione costituzionale, la legge n. 140 del 2003 stabilisce che:
a) «quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento (...) sequestri di corrispondenza (...) l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa» (articolo 4);
b) «con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento» (articolo 5).
Al fine di delineare il perimetro delle attribuzioni costituzionali spettanti alla Camera nella materia in esame, ritiene opportuno sintetizzare preliminarmente i più significativi principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di autorizzazioni ad acta previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, tra le quali rientra appunto l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza. Ciò, ovviamente, nei limiti in cui essi rilevinoPag. 14 nel caso concreto oggi all'esame della Giunta.
In proposito, ricorda innanzitutto che – a seguito della riforma dell'articolo 68 della Costituzione avvenuta nel 1993 – non è più richiesta, in via generale e preventiva, l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei parlamentari, ma solo quella vòlta al compimento di specifici atti processuali limitativi della libertà personale e della sfera di comunicazione dei parlamentari medesimi, in quanto solo tali atti sono considerati idonei a incidere sulla libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare. Conseguentemente – afferma la Corte costituzionale (v. sentenza n. 188 del 2010) – tali libertà e indipendenza «sono suscettibili di sacrificio solo nei limiti in cui il compimento in concreto di taluno di essi [cioè degli atti per i quali occorre chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza n.d.r.] – in relazione alla sua attitudine tipica – corrisponda a specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative. Al riguardo, la legge n. 140 del 2003 significativamente prescrive che tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di “necessità” (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione “quando occorre”, recata dal comma 1 dell'art. 4)», la cui mancanza potrebbe costituire il sintomo di un «intento persecutorio» da parte dell'autorità giudiziaria. Al riguardo – afferma ancora il Giudice delle leggi – «l'autorità giudiziaria richiedente (...) deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento [della cui esecuzione chiede l'autorizzazione, n.d.r.] e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale» (così, ancora la sentenza n. 188 del 2010). In tale prospettiva – precisa parimenti la Consulta – «l'autorizzazione preventiva contemplata dalla norma costituzionale postula un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, a prescindere dalla considerazione dei pregiudizi che la sua esecuzione può comportare al singolo parlamentare. Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento». Più precisamente, «l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione» (sentenza n. 390 del 2007). Ovviamente – chiariscono i giudici della Corte – la Costituzione «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa» (sentenza n. 74 del 2013).
La Corte costituzionale ha poi rimarcato che la capacità intrusiva degli strumenti investigativi oggetto delle autorizzazioni ad acta di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione «assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino, che è altresì parlamentare, abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione». In tali casi – sottolinea la suprema Corte – si possono aprire «squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela Pag. 15dell'indipendenza e della libertà della funzione» (sentenza n. 38 del 2019).
Al riguardo, il Giudice delle leggi evidenzia in altra decisione che «tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo» (sentenza n. 1 del 2013).
Proprio in considerazione della particolare idoneità intrusiva degli strumenti investigativi oggetto delle autorizzazioni ad acta di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione e del rischio che un uso improprio di tali strumenti possa essere indebitamente finalizzato a incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, la Corte costituzionale esige che, nella istanza con cui ne chiede l'utilizzo, l'autorità giudiziaria dia compiutamente conto di aver effettuato un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in rilievo: da un lato quello sotteso alle esigenze investigative e, dall'altro, quello al libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Ad avviso della Consulta, serve dunque «un adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire al destinatario della richiesta di valutare l'avvenuto contemperamento [da parte dell'autorità giudiziaria procedente] degli interessi in gioco. Ciò che conta è, dunque, che questo contemperamento avvenga e che le ragioni siano palesate». In proposito, la Corte si spinge ad affermare che l'autorizzazione ad actum possa essere concessa «solo se la [sua] necessità emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, deve dare conto di avere esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili (...) ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime. (...) E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri» (così la sentenza n. 188 del 2010).
Inoltre, con specifico riferimento al sequestro di corrispondenza, evidenzia sul piano procedurale che la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 ha stabilito che l'autorizzazione delle Camere a eseguire tale atto investigativo può essere solo di tipo preventivo, ai sensi di quanto dispone citato articolo 4 della legge n. 140/2003. Tale autorizzazione, dunque, non può mai essere concessa ex post, come invece accade quando l'autorità giudiziaria chieda, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, di poter utilizzare successivamente, in sede processuale, quelle intercettazioni che – originariamente disposte nei confronti di terzi – hanno però casualmente captato comunicazioni di parlamentari. Al riguardo, la Consulta ha poi precisato che – ove si tratti di «contenitori» di dati informatici appartenenti a terzi (telefoni cellulari, computer o di altri dispositivi) nella cui memoria siano conservati messaggi inviati in via telematica a un parlamentare, o da lui provenienti – gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre, in confronto al terzo non parlamentare, il sequestro di tale «contenitore». Tuttavia sottolinea la Consulta – «nel momento in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, [i medesimi organi inquirenti] debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro». Sempre secondo la Consulta, «l'autorizzazione va chiesta a prescindere da ogni valutazione circa la natura 'mirata' od 'occasionale' dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, operata tramite l'apprensione dei dispositivi appartenenti a terzi». Infatti, «la distinzione tra captazioni 'indirette' e captazioni 'occasionali' – con limitazione alle prime dell'obbligoPag. 16 di richiedere l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dell'atto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 390 del 2007; in senso conforme, sentenze n. 157 del 2023, n. 38 del 2019, n. 114 e n. 113 del 2010) – non è riferibile alla fattispecie di sequestro di corrispondenza riguardante i parlamentari. A differenza delle intercettazioni – le quali consistono in una attività, prolungata nel tempo, di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l'atto investigativo è disposto – il sequestro è finalizzato all'acquisizione uno actu di messaggi comunicativi già avvenuti. Una volta riscontrato che si tratta di messaggi di un parlamentare, o a lui diretti, diviene quindi in ogni caso operante la guarentigia di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione». Pertanto – conclude la Corte – «l'autorizzazione resta pur sempre preventiva rispetto al sequestro di corrispondenza, senza trasformarsi in una autorizzazione ex post ai fini dell'utilizzazione processuale delle risultanze di un atto investigativo già eseguito: autorizzazione che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede solo in rapporto alle intercettazioni e all'acquisizione di tabulati telefonici e non pure al sequestro di corrispondenza».
Alla luce dei principi sopra evidenziati, afferma schematicamente che la Camera – nell'esaminare la richiesta di autorizzazione in questione – deve verificare che questa:
a) sia adeguatamente motivata in termini di necessità ai fini dello svolgimento delle indagini (sentenza n. 188 del 2010);
b) sia proporzionata, adeguata e coerente con l'impianto accusatorio (sentenze n. 390 del 2007; n. 188 del 2010; n. 74 del 2013);
c) sia ispirata all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare e sia quindi adeguatamente motivata per ciò che attiene, per un verso, al bilanciamento degli interessi costituzionali in rilievo e, per altro verso, all'individuazione di soluzioni alternative ragionevoli, ritenute non praticabili (sentenza n. 188 del 2010);
d) sia di carattere strettamente preventivo, cioè abbia ad oggetto la corrispondenza elettronica non ancora acquisita, in quanto non ancora estratta dai dispositivi informatici sequestrati.
La Camera deve inoltre verificare che non sussistano intenti persecutori nei confronti del parlamentare interessato (sentenze n. 390 del 2007, n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013). Nella prassi parlamentare (v., per la Camera, Doc. IV, n. 6-A della XVII legislatura e Doc. IV, n. 4-A della XVIII legislatura. Per il Senato, v. Doc. IV, n. 14-A della XVII legislatura; Doc. IV, n. 13-A della XVII legislatura; Doc. IV, n. 9-A della XVII legislatura), tale fumus persecutionis viene generalmente inteso in due accezioni, vale a dire come:
a) fumus persecutionis in senso soggettivo, che sussiste ove si riscontri un palese intento persecutorio, per ragioni di inimicizia personale, da parte delle persone che compongono l'Ufficio giudiziario procedente;
b) fumus persecutionis in senso oggettivo, che ricorre ove «si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia. In altri termini, non è possibile escludere la sussistenza del fumus persecutionis quando l'iter del procedimento giudiziario si sviluppa in modo contraddittorio e senza assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini» (Doc. IV, n. 6-A della XVII legislatura).
Infine, fa presente sul piano metodologico che, durante l'esame della richiesta di autorizzazione in questione, tutte le valutazioni dovranno essere circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta che, per il Pag. 17principio di separazione dei poteri, non possono sostanziarsi in una forma surrettizia di controllo giurisdizionale. Ritiene pertanto imprescindibile attenersi rigorosamente a tale impostazione metodologica, senza sconfinare in campi riservati all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, evitando così alla Giunta di assumere un ruolo giurisdizionale improprio.
Per completare il quadro teorico introduttivo relativo alla richiesta proveniente dalla Procura di Palermo, ritiene doveroso richiamare in questa sede – per la loro particolare innovatività e originalità – i più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali, in materia di sequestro di smartphone.
Si riferisce innanzitutto alla sentenza n. 13585 del 2025, nella quale la Corte di cassazione ha affermato in modo netto che le attuali disposizioni del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono al pubblico ministero di disporre il sequestro probatorio di uno smartphone senza previo vaglio di un giudice terzo, non sono conformi al diritto dell'Unione europea come interpretato dalla Corte di giustizia.
Secondo tale pronuncia, il punto di partenza è la Direttiva (UE) 2016/680, attuata in Italia con il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per finalità di prevenzione e repressione dei reati. Sul punto, la Corte di cassazione cita la Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Camera, che, con la sentenza del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21), ha chiarito che rientra nel «trattamento» rilevante ai sensi di tale Direttiva anche l'accesso ai dati, contenuti in un telefono cellulare sequestrato, da parte delle autorità di polizia ai fini di un'indagine in materia penale. In questo quadro – ad avviso della Corte di giustizia – il trattamento dei dati è ammesso solo se rispetta congiuntamente i requisiti di «necessità, legalità e proporzionalità», espressi anche nel principio di minimizzazione dei dati. Per assicurare in concreto il rispetto di tali condizioni, la stessa Corte di giustizia richiede che l'accesso sia subordinato a un controllo preventivo esercitato «da un giudice o da un organo amministrativo indipendente», che intervenga prima di qualunque tentativo di accesso (salva la possibilità, nei casi di urgenza, di una convalida in tempi brevi).
La Corte di cassazione mette tale impostazione a confronto con la disciplina interna di cui agli articoli 253 e ss. c.p.p., che attribuiscono al pubblico ministero il potere di disporre il sequestro probatorio di dispositivi informatici (e, quindi, di smartphone) nella fase delle indagini preliminari, senza necessità di autorizzazione preventiva del giudice. Sul punto il Collegio, superando un precedente di tenore contrario (Corte di Cassazione, sentenza n. 8376 del 2025), afferma espressamente che il pubblico ministero non possa essere considerato un «organo amministrativo indipendente», idoneo a svolgere quel controllo richiesto dal diritto euro-unitario. In particolare, richiamando la sentenza CGUE 2 marzo 2021 (C-746/18, Prokuratuur), la Cassazione sostiene infatti che «il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale». Invece, secondo la Corte di legittimità, il requisito di indipendenza impone che l'autorità di controllo non sia coinvolta nella conduzione delle indagini e mantenga una posizione di neutralità rispetto alle parti. Ne deriva che il pubblico ministero, a prescindere dal suo statuto di autonomia, non può mai essere il soggetto che esercita il controllo preventivo sull'accesso ai dati, dovendo tale funzione essere riservata a un giudice o a un organo realmente terzo.
Da ciò la Cassazione trae una conclusione chiara: la normativa codicistica interna, nella misura in cui consente al pubblico ministero di disporre il sequestro probatorio di uno smartphone (e dunque il correlato trattamento dei dati ivi contenuti) senza previa autorizzazione di un giudice, non è conforme alla Direttiva 2016/680 e alla sua attuazione interna, come interpretate dalla CGUE. In termini di diritto interno, tale difetto si traduce in una mancanza di potere del pubblico ministero, Pag. 18idonea a determinare la nullità del decreto di sequestro disposto dal solo pubblico ministero medesimo.
Tuttavia, in relazione al caso concretamente esaminato, la Corte sostiene – con un ragionamento invero opinabile – che tale vizio non si tradurrebbe automaticamente nell'inutilizzabilità della prova, poiché l'articolo 191 c.p.p. ricollega tale inutilizzabilità solo alla violazione di specifici divieti probatori, nella specie non configurabili. La mancanza di potere – afferma la Cassazione – rileva sul piano delle nullità, ma produce effetti espulsivi solo se comporta una concreta lesione dei diritti di difesa, in linea con la giurisprudenza della CGUE che impone di espungere le prove solo quando l'imputato non sia stato in condizione di svolgere efficacemente le proprie difese. Nel caso concreto, la Cassazione esclude dunque la sussistenza di tale pregiudizio, poiché il decreto di sequestro del pubblico ministero è stato sottoposto al controllo del tribunale del riesame, adito dall'interessato ai sensi dell'articolo 324 c.p.p. Il giudice del riesame ha esercitato un sindacato pieno, sia di legittimità sia di merito, includente la verifica della necessità, proporzionalità e minimizzazione dell'acquisizione dei dati, nonché il bilanciamento tra esigenze probatorie e tutela della riservatezza. Questo controllo giurisdizionale effettivo e indipendente, ancorché successivo, è ritenuto idoneo a soddisfare in concreto le esigenze di tutela poste dal diritto euro-unitario, sì che, pur essendo in astratto nullo il decreto del solo pubblico ministero, nel caso di specie la nullità non viene dichiarata, risultando sanata dall'intervenuto vaglio del giudice terzo.
Per concludere, ricorda – in termini più generali sempre in materia di sequestro di smartphone – come sia oramai costante nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 33849 del 15/10/2025; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03). Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati. Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto, nel disegno del legislatore, non è un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia)» – così la sentenza della Corte di cassazione, Sez. 6, n. 33849 del 15 ottobre 2025.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte – al fine di poter disporre di un quadro conoscitivo più ampio e nel consueto spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato – propone alla Giunta di chiedere all'Autorità giudiziaria procedente di integrare la richiesta di sequestro di corrispondenza già trasmessa inviando:
1) la recente ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; quest'atto, in particolare, costituirebbe a suo avviso un indispensabile completamento della lettura dei fatti finora fornita solo dagli inquirenti;
Pag. 192) il decreto di sequestro probatorio dei dispositivi acquisiti (di proprietà dei co-indagati dell'on. Romano).
Conclude qui la sua illustrazione premettendo che potrebbe rendersi in futuro necessario valutare l'opportunità di richiedere ulteriori integrazioni documentali.
Devis DORI, presidente, nel chiedere agli altri colleghi se intendono intervenire, in particolare sulla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall'on. Costa, ricorda, peraltro, che anche nel corso dell'esame della richiesta di sequestro di corrispondenza concernente i deputati, Boschi, Lotti e Bonifazi (2023), la Giunta (all'unanimità) chiese all'Autorità giudiziaria procedente di integrare la richiesta originariamente inviata.
Enrico COSTA, relatore, interviene nuovamente per sottoporre all'attenzione della Giunta una questione puramente tecnica. Cita il riferimento contenuto a pagina 2 della sua relazione laddove viene specificato che la Procura della Repubblica di Palermo evidenzia, tra le altre, di aver dato indicazione alla polizia giudiziaria delegata alle operazioni di estrazione dei dati contenuti dispositivi «di procedere alla formazione di copia forense delle memorie informatiche sequestro con espressa esclusione di ogni file contenente comunicazioni (chat messaggi vocali e-mail) intrattenute con l'indagato e parlamentare Romano Saverio». Sul punto la stessa procura menziona espressamente la nota sentenza n. 170 del 2023 in base alla quale qualora – nei dispositivi sequestrati – venga riscontrata la presenza di messaggi intercorsi con un parlamentare, gli inquirenti devono sospendere l'estrazione dei messaggi medesimi chiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza.
Sottolinea, dunque, che nel caso in esame ci si trova dinanzi al sequestro del contenitore, quindi del cellulare, appartenente a soggetti terzi e la Procura della Repubblica dichiara di aver dato indicazione alla polizia giudiziaria di procedere alla formazione di copia forense delle memorie informatiche sotto sequestro, con espressa esclusione di ogni file contenente comunicazioni, chat e messaggi vocali intrattenuti con l'indagato e parlamentare Saverio Romano.
Ribadisce di aver posto una questione tecnica che egli stesso desidera comprendere dato che la copia forense normalmente dovrebbe essere un duplicato di tutto quello che si trova dentro il cellulare; cioè si procede all'estrazione dell'intero contenuto senza andare a selezionare parti specifiche allo scopo di dirimere determinate questioni.
Si domanda, a questo punto, come sia possibile fare una copia forense selezionando una parte e non un'altra della memoria; si tratta quindi di capire – a suo modo di vedere – se l'intero contenuto è già stato esaminato.
Conferma come tale profilo tecnico, specificato dalla Procura, lo ha particolarmente colpito e per tale motivo lo sottopone oggi alla Giunta affinché ne possa trarre le proprie valutazioni in ordine a eventuali richieste integrative.
Devis DORI, presidente, ringrazia il collega Costa per la segnalazione che giudica assolutamente opportuna e che gli uffici avranno cura di approfondire.
Dario IAIA (FDI) interviene richiamando la differenza tra copia forense e acquisizione dei contenuti quale profilo che merita di essere approfondito. Ringrazia il collega Costa per la relazione curata e approfondita e, a nome del suo gruppo, preannuncia di associarsi alla proposta del relatore di richiedere una integrazione documentale.
Richiama la citata richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo di sequestro della corrispondenza e, in particolare, cita la relazione esposta nella parte in cui si legge che il pubblico ministero deve ritenersi abilitato a disporre nei confronti del terzo non parlamentare il sequestro del dispositivo di telefonia mobile o altro dispositivo informatico a lui in uso, ma nel momento in cui riscontra la presenza di messaggi intercorsi con un parlamentare deve sospendere l'estrazione di essi dal dispositivo o da una sua copia e Pag. 20chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza.
Sottolinea l'importanza di tale aspetto per comprendere se l'estrazione dei dati ovvero di una copia ha già avuto luogo poiché si tratta due cose completamente diverse: la copia e l'estrazione, che poi avviene in un momento successivo.
Si tratta, quindi, di comprendere se la Procura ha – come almeno pare di capire – abbia già eseguito la copia forense del contenuto di questi telefoni cellulari ovvero se tale copia forense non ha ancora avuto luogo in attesa dell'autorizzazione della Camera.
Ribadisce che tale aspetto, ad oggi, non appare del tutto chiaro dato che, dalla lettura dei documenti processuali in possesso della Giunta, sembrerebbe che la copia forense sia già stata fatta e che si aspetti l'autorizzazione, o meno, da parte della Camera per procedere ad una estrazione selettiva dei dati presenti all'interno della copia forense.
In conclusione, confermando che tale aspetto merita di essere approfondito e chiarito, si associa, a nome del gruppo FDI, alle richieste integrative formulate dal relatore on. Costa che ringrazia, ancora una volta, per l'attività svolta in maniera seria e approfondita.
Afferma, infine, che per poter assumere una decisione è necessario acquisire la documentazione come specificato nella relazione illustrata richiamando, da ultimo, il collegamento tra la sentenza della Corte di giustizia europea e la recentissima sentenza della Corte di cassazione sul pronunciamento da parte di un giudice terzo. Proprio su questo tema ritiene importantissimo acquisire l'ordinanza del GIP, che pare abbia rigettato la richiesta di arresti domiciliari per carenza di gravi indizi di colpevolezza, quindi non con riferimento alle esigenze cautelari come si è potuto leggere sui mezzi di stampa.
Devis DORI, presidente, in considerazione delle osservazioni appena svolte, ritiene necessario acquisire l'orientamento dei membri della Giunta in merito all'opportunità di richiedere all'Autorità giudiziaria, oltre alla predetta documentazione (ordinanza del GIP e decreto di sequestro), notizie precise in circa la formazione della copia forense dei dispositivi degli indagati.
Enrico COSTA, relatore, specifica che, a suo avviso, sarebbe opportuno chiedere all'Autorità giudiziaria con quali modalità la stessa abbia proceduto all'acquisizione della copia forense dei dispositivi sequestrati, ribadendo la sussistenza di un'anomalia con riferimento alla richiesta di formare una copia forense di un dispositivo escludendo al contempo alcuni file.
Enrica ALIFANO (M5S) sottolinea che se non si potessero escludere determinati file dalla copia forense del dispositivo vi sarebbe un pregiudizio nella conduzione delle indagini. Nel ritenere che la Procura abbia seguito la procedura necessaria, pone l'accento sulla differenza intercorrente tra l'estrazione dei file contenenti le conversazioni e l'effettiva acquisizione del materiale probatorio.
Non ravvisa alcun impedimento in ordine alla richiesta all'Autorità giudiziaria procedente di integrazione istruttoria, anche in considerazione del fatto che, come ricordato dal presidente, vi è un precedente caso in cui la Giunta ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria di integrare la richiesta originariamente inviata. Precisa, inoltre, che nel caso in cui si ravvisi la necessità di procedere all'acquisizione di ulteriore materiale probatorio, la relativa questione dovrà essere sottoposta all'esame della Giunta.
Marco LACARRA (PD-IDP) nel concordare con la proposta di richiesta di integrazione documentale avanzata dal relatore, interviene in merito all'aspetto testé evidenziato dal collega Costa rilevando che l'estrapolazione dei file contenenti le comunicazioni non può che essere necessariamente successiva alla estrazione della copia forense dei dispositivi sequestrati. Osserva, in particolare, che se non vi fosse la possibilità ex ante di estrapolare dai dispositivi di soggetti che non sono membri delle Camere i file contenenti le comunicazioni intervenute con i parlamentari risulterebbe limitata la possibilità di indaginePag. 21 in quanto le conversazioni tra privati cittadini non potrebbero costituire materiale probatorio utilizzabile ai fini dell'accusa.
Laura CAVANDOLI (LEGA) nel condividere la proposta di richiesta di integrazione istruttoria formulata dal collega Costa, osserva che, dal punto di vista tecnico, si può agevolmente escludere dalla copia forense dei dispositivi degli indagati non parlamentari specifiche conversazioni intrattenute con membri delle Camere. A tal proposito, considera comunque opportuna la proposta dell'on. Costa di richiedere all'Autorità giudiziaria ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di formazione della copia forense adottata nel caso di specie.
Enrico COSTA, relatore, in merito alle osservazioni dei colleghi Alifano e Lacarra, chiarisce che le sue perplessità sono dovute al fatto che sia stata la stessa Procura a richiedere alla Polizia giudiziaria di procedere alla formazione di copia forense delle memorie informatiche, con espressa esclusione di ogni file contenente le comunicazioni intrattenute con l'on. Romano. A suo avviso, infatti, appare inedito, da parte dell'Autorità giudiziaria, richiedere una copia forense non integrale dei dispositivi da effettuarsi operando una selezione di alcuni file.
Devis DORI, presidente, constatato che la Giunta concorda con la proposta di richiesta di integrazione istruttoria avanzata dal relatore, riassume che chiederà alla Procura della Repubblica di Palermo – previo nulla osta del Presidente della Camera – di inviare alla Giunta:
a) l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano;
b) il decreto di sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con l'on. Romano;
c) a fornire chiarimenti – alla luce di quanto esposto nel paragrafo 2 della richiesta di sequestro – in ordine alle modalità con cui sia stato possibile, sotto il profilo tecnico-informatico, «procedere alla formazione di copia forense delle memorie informatiche in sequestro» escludendo contestualmente da tale copia «ogni altro file contenente comunicazioni (chat, messaggi vocali, mail) intrattenute con l'indagato e parlamentare Romano Saverio».
Il seguito dell'esame della questione è rinviato a una seduta successiva, la cui convocazione sarà valutata a seguito dell'acquisizione della documentazione richiesta alla Procura della Repubblica di Palermo.
Mercoledì 14 gennaio 2026
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21 – Doc. IV, n. 3).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di «corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio» (articoli 319, 319-bis e 321 c.p.) e di «turbata libertà degli incanti» (articolo 353 c.p.).
Al riguardo, ricorda che:
a) nella seduta introduttiva del 10 dicembre scorso, il relatore – on. Costa – ha illustrato la questione alla Giunta;
Pag. 22b) nella stessa seduta, la Giunta ha approvato, all'unanimità dei Gruppi presenti, la proposta del relatore di chiedere alla Procura di Palermo: 1) l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; 2) il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con l'on. Romano;
c) con comunicazione inviata via PEC del 17 dicembre, la Procura di Palermo ha inviato la documentazione richiesta, che è a disposizione di tutti i colleghi per la consultazione in sede.
Prima di cedere la parola al relatore per l'illustrazione del contenuto degli atti inviati, ricorda che il Presidente della Camera ha rinviato di 45 giorni il termine di conclusione dell'esame della richiesta di autorizzazione della Procura di Palermo, che originariamente scadeva il 28 dicembre scorso. Il nuovo termine, così come rinviato, scadrà invece l'11 febbraio prossimo.
Evidenzia, pertanto, che ove non sopravvengano particolari esigenze:
1) la settimana prossima l'on. Romano sarà invitato – ai sensi dell'art. 18 del Regolamento – a fornire i chiarimenti che ritiene opportuni sulla richiesta di autorizzazione che lo riguarda;
2) l'ultima settimana di gennaio il relatore potrà formulare la sua proposta;
3) la prima settimana di febbraio la Giunta voterà la proposta del relatore.
Enrico COSTA, relatore, ricorda che, come appena anticipato dal Presidente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – in attuazione della richiesta di integrazione istruttoria deliberata all'unanimità da questa Giunta nella seduta del 10 dicembre scorso – ha trasmesso alla Camera dei deputati la seguente documentazione:
1. il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi elettronici in uso ai co-indagati, finalizzato all'estrazione della corrispondenza intercorsa con l'on. Romano;
2. l'ordinanza del 2 dicembre 2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari personali nei confronti del medesimo deputato.
Ferma restando, come di consueto, la facoltà per ciascun componente della Giunta di consultare integralmente gli atti presso gli Uffici, si sofferma di seguito su quelli che, a suo avviso, costituiscono gli elementi di maggiore rilievo ai fini della valutazione della richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza dell'on. Romano, così come emergono dalla documentazione pervenuta.
Innanzitutto, evidenzia che il predetto decreto emesso dalla Procura di Palermo giustifica l'esigenza di sottoporre a sequestro i dispositivi informatici degli indagati affermando che risulta «assolutamente necessario estrapolare le memorie informatiche dei medesimi ove risultano archiviate: chat, immagini, messaggi (anche vocali), mail, trasmissione di link web e/o di ulteriori informazioni similari idonee non soltanto a meglio ricostruire epoca e data dei rapporti tra gli indagati ma vieppiù ad acquisire documentazione avente valore probatorio dei delitti per cui si procede se non addirittura integrante corpo del reato o comunque cosa pertinente al reato».
Secondo gli inquirenti, in particolare, appare «necessario esaminare (...) le intere memorie informatiche dei dispositivi e delle relative SIM, giacché la complessità dell'indagine in corso di svolgimento e il frequente ricorso degli indagati a termini criptici ed allusivi volti a sviare le indagini potrebbe certamente rendere insufficiente la ricerca di prestabilite parole chiave che giustappunto, a fronte della ricorrente cripticità dei colloqui, risulterebbe incerta se non addirittura fuorviante».
Nel delimitare l'arco temporale della ricerca della corrispondenza ritenuta di interesse – individuato nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2024 e la data di esecuzione del decreto – la Procura di Pag. 23Palermo precisa altresì che «sono espressamente escluse dal presente provvedimento e non saranno dunque oggetto di analisi ed acquisizione in alcuna forma le chat, le mail e i messaggi vocali e qualsivoglia forma di comunicazione intrattenuta dagli indagati e/o dai terzi con l'indagato e parlamentare ROMANO Francesco Saverio».
Sul punto, tuttavia, è opportuno richiamare la successiva comunicazione con cui il Procuratore della Repubblica di Palermo ha dato riscontro alle richieste di chiarimento formulate da questa Giunta. In tale nota, infatti, il Procuratore ha precisato che «allo stato, non si è proceduto [come invece affermato nella richiesta di autorizzazione al sequestro precedentemente inviata alla Camera, n.d.r.] alla 'formazione di copia forense delle memorie informatiche in sequestro escludendo contestualmente da tale copia ogni altro file concernente comunicazioni ... intrattenute con l'indagato e parlamentare Romano Francesco Saverio'. In verità la P.G. delegata ha eseguito i sequestri dei dispositivi degli indagati di cui agli allegati provvedimenti, e svolto, nelle modalità di cui all'art. 360 c.p.p., l'estrazione dei dati in esse contenuti, formando la c.d. copia mezzo al momento custodita presso gli uffici di P.G., ma non analizzata».
Pertanto – prosegue il Procuratore – non è stata formata la «c.d. 'copia fine', questa sì possibile oggetto di analisi e di conseguente intervento ablatorio nelle forme del sequestro. Copia fine, in ipotesi, epurata da ogni forma di corrispondenza e/o comunicazione che possa coinvolgere direttamente l'On. Francesco Saverio Romano. Tali operazioni avranno luogo solo all'esito della decisione di codesta Onorevole Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati ove la stessa si determinasse in senso conforme alla richiesta dell'Ufficio che dirigo».
In sintesi, dunque, risulta che la Procura abbia proceduto unicamente alla duplicazione integrale e fedele (bit-a-bit) del contenuto dei dispositivi sequestrati – la cosiddetta copia-mezzo – senza che sia stata ancora effettuata la copia selettiva, o copia-fine, costituita esclusivamente dai dati ritenuti rilevanti ai fini investigativi e ricavati dalla copia-mezzo.
Da ultimo, con riferimento ai tempi necessari per la selezione dei dati e per la conseguente restituzione delle copie informatiche contenenti informazioni non rilevanti, gli inquirenti rappresentano che tali operazioni potranno essere completate in un termine non inferiore a sessanta giorni dall'esecuzione del decreto, dovendosi preliminarmente procedere al conferimento dell'incarico a un esperto informatico e, successivamente, consentire alla polizia giudiziaria un'analisi puntuale e approfondita dei dati estratti.
Per quanto invece concerne la decisione con cui il G.I.P. di Palermo si è pronunciato sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari, reali e personali, avanzata dalla Procura, ritiene particolarmente significativo evidenziare – per quanto di interesse di questa Giunta nel caso di specie – che il medesimo magistrato ha integralmente disatteso le accuse formulate nei confronti dell'on. Romano, escludendo la sussistenza, a suo carico, dei «gravi indizi di colpevolezza» richiesti dall'articolo 273 c.p.p.
In particolare, il G.I.P. ha preliminarmente ritenuto che gli elementi indiziari prospettati dall'Ufficio requirente non siano idonei – neppure nei limiti della probatio minor propria della fase cautelare – a suffragare l'impianto accusatorio, così come delineato con riferimento tanto al reato di corruzione (capo 1) quanto a quello di turbata libertà degli incanti (capo 2). Giova ricordare, al riguardo, che all'on. Romano veniva contestato di aver esercitato indebite pressioni nei confronti del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, Alessandro Caltagirone, affinché questi orientasse l'aggiudicazione di una gara d'appalto, bandita dalla medesima ASP, in favore della società Dussmann, in cambio della disponibilità di quest'ultima a subappaltare una quota rilevante della commessa pubblica a un'altra società, asseritamente sponsorizzata dallo stesso on. Romano (Euroservice).
Con specifico riferimento all'ipotesi di corruzione di cui al capo 1, il G.I.P. si esprime nei seguenti termini: «Non emergono, invero, dalla complessiva lettura del Pag. 24compendio indiziario gravi elementi idonei a comprovare l'asservimento, da parte del p.u., della sua funzione in favore degli interessi manifestati dai privati, né la dimostrazione di mera disponibilità a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, né ancora l'esercizio della propria 'influenza' sui commissari di gara. Neppure si rintracciano indici tipicamente sintomatici dell'esistenza di un pactum sceleris tra i rappresentanti DUSSMANN e il Dirigente generale, essendo, anzi per contro, ravvisabili, come chiarito, elementi cli segno contrario, espressivi di un netto distacco, da parte del pubblico ufficiale, rispetto alle richieste avanzate dai privati e avallate da terzi».
Va peraltro osservato che lo stesso G.I.P. ha proceduto, con riferimento a taluni co-indagati, a una riqualificazione giuridica della contestazione di corruzione, riconducendola al meno grave reato di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-bis c.p., tuttavia escludendo espressamente la responsabilità dell'on. Romano anche per il reato riqualificato. In particolare, il giudice afferma che «sebbene siano emersi indizi relativi all'esistenza di un vero e proprio accordo tra MAZZOLA e AIELLO, DAMMONE e MARCHESE, in forza del quale, ottenuta l'aggiudicazione della gara, la ditta Euroservice avrebbe ottenuto il subappalto per la quota del 30% dei servizi, il quadro indiziario non risulta altrettanto solido e grave con riguardo all'esistenza di un accordo – analogo a quello concluso dai rappresentanti DUSSMANN con CUFFARO – con ROMANO, non reputandosi in tal senso sufficiente a consentire la configurabilità, anche in questo caso, del reato di cui all'art. 346 bis c.p. il mero continuo richiamo al rapporto esistente tra questi e MAZZOLA [titolare della Euroservice, n.d.r.], in assenza di ulteriori gravi elementi indiziari idonei invece a comprovare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato».
Con riferimento, infine, al reato di turbata libertà degli incanti (capo 2), il G.I.P. pure esclude la configurabilità di condotte penalmente rilevanti, almeno per come descritte nel capo di imputazione, nei confronti di tutti gli indagati e, in particolare, dell'on. Romano. Secondo il giudice, infatti, «gli elementi indiziari appaiono, invero, tutt'al più univocamente riferibili a un intervento dei commissari, su sollecitazione di Madonia e Mammano, in favore della PFE s.p.a., non già di DUSSMANN s.r.l. come contestato dall'accusa. Del resto, non si rintracciano ulteriori elementi indiziari idonei invece a comprovare, sotto tale profilo e quindi con precipuo riferimento alla DUSSMANN, che le condotte in esame siano state realizzate a tal fine, eventualmente anche in ragione delle pressioni esercitate dal pubblico ufficiale CALTAGIRONE, dovendosi, pertanto, certamente escludere la responsabilità degli indagati CUFFARO, ROMANO, AIELLO, CALTAGIRONE, DAMMONE e MARCHESE in relazione a tale reato».
Alla luce delle considerazioni che precedono, il G.I.P., avendo escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'on. Romano, ha conseguentemente rigettato la richiesta della Procura di applicare la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
In conclusione, ritiene opportuno evidenziare come l'interlocuzione intercorsa con l'autorità giudiziaria, e in particolare le valutazioni desumibili dall'ordinanza del GIP, abbia rivestito un rilievo significativo. Tale interlocuzione consente infatti alla Giunta di disporre di un quadro conoscitivo più completo, sia in vista dell'audizione dell'on. Romano innanzi alla Giunta, sia, più in generale, ai fini delle valutazioni cui essa sarà chiamata in ordine alla richiesta di sequestro oggetto di esame.
Devis DORI, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione alla prossima seduta, nella quale si riserva di convocare l'on. Romano affinché questi fornisca i chiarimenti ritenuti opportuni ovvero invii note scritte ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.
Mercoledì 21 gennaio 2026
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano,Pag. 25 proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21 – Doc. IV, n. 3).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, fa presente che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di «corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio» (articoli 319, 319-bis e 321 c.p.) e di «turbata libertà degli incanti» (articolo 353 c.p.).
Al riguardo, ricorda che nella seduta introduttiva del 10 dicembre scorso, il relatore – on. Costa – ha illustrato la questione alla Giunta; nella stessa seduta, la Giunta ha approvato, all'unanimità dei Gruppi presenti, la proposta del relatore di chiedere alla Procura di Palermo: l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con l'on. Romano; con comunicazione inviata via PEC del 17 dicembre, la Procura di Palermo ha inviato la documentazione richiesta, che naturalmente è a disposizione di tutti i colleghi per la consultazione in sede; nella seduta di mercoledì scorso, 14 gennaio, il relatore ha sintetizzato il contenuto di tale documentazione e segnatamente dell'ordinanza del G.I.P. di Palermo del 2 dicembre 2025.
Evidenzia infine che, in vista della seduta odierna, l'on. Romano ha inviato note scritte alla Giunta ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.
Chiede quindi all'on. Costa se può sintetizzare i contenuti di queste note, che ovviamente sono a disposizione dei colleghi per la consultazione in sede.
Enrico COSTA, relatore, si limita a rappresentare che l'on. Romano ha inviato alla Giunta una e-mail che legge testualmente:
In riferimento a quanto richiesto e letti i resoconti della giunta, ritenuto che i commissari sono in possesso di tutti gli elementi utili di valutazione al fine di decidere sulla richiesta dell'autorità giudiziaria, ogni mio ulteriore contributo sarebbe superfluo e ridondante. Colgo l'occasione per trasmettere alla giunta, per opportuna valutazione ai sensi dell'art. 68 Cost., l'esposto allegato, indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, concernente la divulgazione a mezzo stampa di atti di indagine e intercettazioni che mi riguardano, avvenuta in epoca antecedente alla conoscenza degli stessi da parte mia e della mia difesa. La trasmissione è effettuata al fine di consentire alla Giunta ogni valutazione ritenuta opportuna in ordine a eventuali profili di competenza riconducibili all'articolo 68 della Costituzione, con particolare riferimento: alla tutela delle prerogative parlamentari; al corretto esercizio del potere autorizzatorio del Parlamento; all'eventuale utilizzo di atti acquisiti o divulgati in assenza delle prescritte garanzie costituzionali. La presente comunicazione è effettuata in spirito di leale collaborazione istituzionale, nell'esclusivo interesse del corretto equilibrio tra poteri dello Stato e del rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento costituzionale.
Con riguardo all'esposto menzionato dall'on. Romano, e allegato all'e-mail inviata alla Giunta, evidenzia che il nucleo sostanziale dell'atto si fonda sui seguenti punti critici.
Innanzitutto, l'esponente lamenta di aver appreso di essere indagato e di essere destinatario di una richiesta di arresti domiciliari tramite le agenzie di stampa (ANSA) la mattina del 4 novembre 2025, diverse ore prima di ricevere la notifica dell'invito a comparire per l'interrogatorio preventivo. Questa fuga di notizie ha permesso ai media di pubblicare dettagli tecnici, stralci di intercettazioni e ricostruzioni d'indagine prima ancora che la difesa potesse averne legittima conoscenza o estrarne copia, creandoPag. 26 una grave disparità tra l'accusa e la difesa.
Viene inoltre contestata la natura delle captazioni (non viene precisato se ambientali o telefoniche) che hanno coinvolto il parlamentare mentre interloquiva con il coindagato Salvatore Cuffaro l'8 gennaio, il 18 maggio e il 9 luglio 2024, peraltro, anche durante la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo del 2024. Secondo la denuncia, tali intercettazioni non possono considerarsi «occasionali» (data la durata del monitoraggio e i noti rapporti politici tra i due), configurando una possibile violazione delle prerogative costituzionali riservate ai membri del Parlamento, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
La denuncia sottolinea al riguardo come la diffusione massiva e immediata degli atti d'indagine su testate nazionali e locali abbia generato un «pregiudizio mediatico irreversibile». Tale condotta è indicata come una violazione diretta del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dei principi del giusto processo (articolo 111 della Costituzione), poiché la «gogna mediatica» ha anticipato e condizionato la percezione pubblica prima ancora del vaglio di un giudice.
L'on. Romano chiede quindi alla Procura di accertare le modalità della fuga di notizie, individuare i responsabili (sia tra chi ha rivelato il segreto sia tra chi lo ha pubblicato) e valutare i profili di responsabilità penale o disciplinare.
Come anticipato, l'on. Romano ha trasmesso l'esposto in parola al fine di «consentire alla Giunta ogni valutazione ritenuta opportuna in ordine a eventuali profili di competenza riconducibili all'articolo 68 della Costituzione con particolare riferimento: alla tutela delle prerogative parlamentari; al corretto esercizio del potere autorizzatorio del Parlamento; all'eventuale utilizzo di atti acquisiti o divulgati in assenza delle prescritte garanzie costituzionali».
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione alla prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta alla Giunta.
Mercoledì 28 gennaio 2026
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21 – Doc. IV, n. 3).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Devis DORI, presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di «corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio» (articoli 319, 319-bis e 321 c.p.) e di «turbata libertà degli incanti» (articolo 353 c.p.).
Al riguardo, ricorda che:
a) nella seduta introduttiva del 10 dicembre scorso, il relatore – on. Costa – ha illustrato la questione alla Giunta;
b) nella stessa seduta, la Giunta ha approvato, all'unanimità dei Gruppi presenti, la proposta del relatore di chiedere alla Procura di Palermo: 1) l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; 2) il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con l'on. Romano;
c) con comunicazione inviata via PEC del 17 dicembre, la Procura di Palermo ha inviato la documentazione richiesta, che naturalmente è a disposizione di tutti i colleghi per la consultazione in sede;
d) nella seduta del 14 gennaio, il relatore ha sintetizzato il contenuto di tale Pag. 27documentazione e segnatamente dell'ordinanza del G.I.P. di Palermo del 2 dicembre 2025;
e) nella seduta del 21 gennaio, lo stesso relatore ha sintetizzato le note scritte inviate dall'on. Romano in base all'articolo 18 del Regolamento.
Rileva quindi che, nella seduta odierna, il relatore può formulare una proposta alla Giunta, che sarà posta in votazione nella prossima seduta.
Enrico COSTA, relatore, prima di formulare la sua proposta alla Giunta, ritiene opportuno riepilogare, in via preliminare, i fatti che sono posti a fondamento della richiesta di sequestro di corrispondenza riguardante l'on. Romano, inviata alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Rinviando, per maggiore completezza, a quanto ha già rappresentato in maniera analitica nelle relazioni svolte in Giunta nelle sedute del 10 dicembre e del 14 gennaio scorsi, ricorda sinteticamente in questa sede che, secondo l'impostazione accusatoria dell'ufficio requirente – fondata anche su intercettazioni e attività di pedinamento – l'on. Romano è indagato, unitamente ad altri, per corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (articoli 110, 319 e 321 c.p.) e per turbata libertà degli incanti (articoli 110 e 353 c.p.). L'accusa sostiene che il deputato avrebbe interferito sul regolare svolgimento della cosiddetta «gara ausiliariato» indetta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, orientandone l'esito in favore della Dussmann Service S.r.l., per il tramite del Direttore generale della medesima ASP, Alessandro Caltagirone, con il quale sarebbe intercorso un rapporto fiduciario privilegiato. Sempre secondo la prospettazione della Procura, la Dussmann Service S.r.l. avrebbe promesso, quale contropartita dell'aggiudicazione, la cessione in subappalto di una percentuale rilevante della commessa pubblica a un'impresa ritenuta vicina all'on. Romano (Euroservice s.r.l.), oltre a garantire la stabilizzazione di posizioni lavorative a soggetti indicati da Cuffaro.
Muovendo da tale ricostruzione, la Procura di Palermo reputa necessario disporre il sequestro e l'acquisizione a fini probatori della corrispondenza informatica di e con l'on. Romano, rinvenuta nei dispositivi dei co-indagati – smartphone, personal computer, chiavette USB – già sequestrati con distinto provvedimento emesso dalla medesima Procura. L'analisi di tale corrispondenza è ritenuta funzionale alla prosecuzione delle indagini e, soprattutto, idonea a chiarire più compiutamente e a rafforzare gli elementi considerati rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali del parlamentare in relazione ai fatti contestati. In sostanza, l'assunto è che i contenuti comunicativi presenti nella messaggistica istantanea, come Whatsapp, e-mail, ecc., di cui l'on. Romano è mittente o destinatario, possano fornire riscontri, diretti o indiretti, sulle dinamiche di possibile condizionamento della procedura di gara e sulle relazioni operative tra i soggetti coinvolti.
Più nel dettaglio, gli inquirenti rappresentano che la corrispondenza potrebbe risultare utile a ricostruire il ruolo effettivamente svolto dall'on. Romano nella vicenda della gara per i servizi di ausiliariato bandita dall'ASP di Siracusa, verificando, in primo luogo, i suoi rapporti con il titolare della ditta subappaltatrice Euroservice s.r.l. e la natura dei contatti intercorsi. Il sequestro è ritenuto altresì rilevante per accertare l'esistenza e il contenuto di eventuali interlocuzioni tra Romano, Salvatore Cuffaro e Alessandro Caltagirone, che – secondo la prospettazione investigativa – sarebbero state finalizzate a orientare la «direzione» della gara, ossia a determinare scelte, passaggi e soluzioni amministrative idonee a favorire l'esito ritenuto pilotato. La Procura evidenzia, infine, l'utilità dell'atto anche per verificare possibili contatti tra l'on. Romano e altri co-indagati dotati di ruolo tecnico-decisionale nella procedura, quali i componenti della commissione aggiudicatrice e la RUP, al fine di comprendere se vi siano state pressioni, indicazioni o forme di coordinamento suscettibili di incidere sulle fasi formali della gara.Pag. 28
A completamento della ricostruzione del quadro fattuale e giuridico nel quale si inserisce la richiesta della Procura di Palermo, ricorda che il G.I.P. del capoluogo siciliano, con ordinanza del 2 dicembre 2025 trasmessa alla Camera il successivo 18 dicembre, ha integralmente respinto, con riferimento all'on. Romano, l'impostazione accusatoria, escludendo la sussistenza, a carico di quest'ultimo, dei «gravi indizi di colpevolezza» richiesti dall'art. 273 c.p.p.
Il G.I.P. afferma, in via preliminare, che gli elementi indicati dall'ufficio requirente non raggiungono la soglia probatoria attenuata propria della fase cautelare e risultano, pertanto, inidonei a sostenere, nei termini contestati, tanto l'ipotesi di corruzione quanto quella di turbata libertà degli incanti. In particolare, dopo avere ricostruito il nucleo delle accuse formulate dalla Procura di Palermo, il giudice evidenzia che non emergono elementi di gravità tali da dimostrare l'asservimento della funzione pubblica agli interessi dei privati, né la disponibilità, anche solo prospettica, del pubblico ufficiale – segnatamente del Direttore dell'ASP di Siracusa, Caltagirone – a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, né, infine, l'esercizio di un'influenza sui commissari di gara. Inoltre, non risultano individuati indici tipici dell'esistenza di un accordo illecito tra i rappresentanti della società Dussmann e il vertice dell'ASP di Siracusa; al contrario, il giudice valorizza elementi di segno opposto, dai quali desumerebbe un atteggiamento di sostanziale distanza del Caltagirone rispetto alle sollecitazioni dei privati.
Nel medesimo provvedimento, pur procedendo nei confronti di alcuni co-indagati alla riqualificazione dell'originaria contestazione di corruzione nel meno grave reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), il G.I.P. esclude espressamente che l'on. Romano possa rispondere anche del nuovo titolo di reato così riformulato. Il giudice dà atto che vi sarebbero indizi circa un accordo tra altri soggetti volto alla stabilizzazione di talune unità di personale dipendente della Dussmann, ma reputa non altrettanto solido e grave il quadro relativo all'ipotizzata esistenza di un patto analogo che coinvolga Romano, osservando che il richiamo al rapporto tra il parlamentare e il titolare di Euroservice non è sufficiente, di per sé, a integrare gli elementi costitutivi della fattispecie, in assenza di ulteriori riscontri indiziari qualificati.
Quanto al reato di turbata libertà degli incanti, il G.I.P. esclude che, almeno nei termini in cui l'imputazione è formulata, siano configurabili condotte penalmente rilevanti, e tale conclusione viene espressa con riguardo a tutti gli indagati, includendo esplicitamente l'on. Romano. Secondo la lettura del giudice, gli indizi disponibili orienterebbero, semmai, verso interventi dei commissari – sollecitati da altri soggetti – in favore di un'altra impresa e non già in favore della società Dussmann, come sostenuto dall'accusa; su tale base, il G.I.P. esclude, tra gli altri, la responsabilità di Cuffaro e Romano anche per tale reato.
Coerentemente con l'esclusione dei gravi indizi, il giudice ha, quindi, rigettato la richiesta della Procura di applicare all'on. Romano la misura cautelare personale degli arresti domiciliari.
Prima di illustrare ai colleghi il contenuto della sua proposta, reputa opportuno richiamare in via preliminare il quadro complessivo, rilevante nel caso in esame, della giurisprudenza costituzionale cui la Camera è chiamata a fare riferimento nel dare riscontro alle richieste di autorizzazione ad acta previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. Tale ricostruzione appare tanto più necessaria ove si consideri che, in materia, la Costituzione e la legge – segnatamente la legge n. 140 del 2003, che ha dato attuazione all'articolo 68 della Costituzione – delineano in termini molto scarni i parametri cui le Camere devono attenersi; ne discende, dunque, la centralità dell'elaborazione della Corte costituzionale, tanto per l'autorevolezza dell'organo da cui promana quanto perché, in ultima istanza, spetta alla Consulta dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.Pag. 29
In tale prospettiva, giova anzitutto ricordare che, secondo la sentenza n. 390 del 2007, le richieste di autorizzazione ex articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione postulano, in capo alle Camere competenti, «un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare. (...) Il bene protetto si identifica, infatti, con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento». Coerentemente, «l'art. 68 Cost. mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione». In termini convergenti, la Corte ha ulteriormente precisato che, nel procedimento di esame delle richieste provenienti dall'autorità giudiziaria, le Camere sono chiamate a verificare la sussistenza dei «requisiti di legalità costituzionale» della richiesta stessa (sentenza n. 188 del 2010).
Con specifico riguardo alle richieste di intercettazione e di sequestro di corrispondenza, inoltre, la Corte costituzionale ha evidenziato come la peculiare carica intrusiva di tali strumenti «assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino, che è altresì parlamentare, abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione» (sentenza n. 38 del 2019). In tale orizzonte, la Consulta ha chiarito che «condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono bene derivare anche dalla presa di conoscenza [da parte dell'autorità giudiziaria, n.d.r.] dei contenuti di messaggi pervenuti al destinatario», interlocutore del parlamentare medesimo (sentenza n. 170 del 2023).
La Corte ha altresì sottolineato che l'accesso alla sfera comunicativa di deputati e senatori può dischiudere «squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione» (sentenza n. 38 del 2019). In questo senso si colloca anche l'affermazione per cui «tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo» (sentenza n. 1 del 2013).
Proprio in ragione dell'elevata idoneità intrusiva degli strumenti investigativi cui si riferiscono le autorizzazioni ad acta di cui all'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, e del correlato rischio che un loro impiego improprio possa incidere indebitamente sullo svolgimento del mandato elettivo, la giurisprudenza costituzionale esige che tali misure assumano carattere di extrema ratio, potendo l'autorità giudiziaria farvi ricorso soltanto quando esse risultino strettamente indispensabili ai fini investigativi.
In tale quadro, la Consulta ha rimarcato che i provvedimenti destinati a incidere sulla sfera (specie su quella comunicativa) del parlamentare devono «corrispondere a specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative» ed «essere assistiti da un criterio di 'necessità' (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione “quando occorre”, recata dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003)», la cui assenza può rappresentare un indice sintomatico di un «intento persecutorio» (sentenza n. 188 del 2010). Su tale profilo la Consulta è giunta ad affermare che l'autorizzazione ad actum può essere accordata «solo se la necessità [dell'atto che si intende eseguire, n.d.r.] emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità Pag. 30giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, deve dare conto di avere esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili (...) ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime. (...) E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri» (sentenza n. 188 del 2010).
Nella medesima linea, la Corte ha ulteriormente precisato che la richiesta di autorizzazione ex articolo 68 della Costituzione deve essere sorretta da una motivazione idonea a dar conto dell'effettivo bilanciamento tra gli interessi costituzionali coinvolti, e segnatamente tra le esigenze investigative, da un lato, e la tutela del libero e indipendente esercizio del mandato parlamentare, dall'altro. In particolare, è richiesto «un adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire al destinatario della richiesta di valutare l'avvenuto contemperamento [da parte dell'autorità giudiziaria procedente] degli interessi in gioco. Ciò che conta è, dunque, che questo contemperamento avvenga e che le ragioni siano palesate» (sentenza n. 188 del 2010). In questa prospettiva, «l'autorità giudiziaria richiedente (...) deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento [della cui esecuzione chiede l'autorizzazione] e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale» (sentenza n. 188 del 2010).
Fatta questa premessa di carattere generale sui principi costituzionali che mettono in luce le specifiche esigenze di salvaguardia della sfera comunicativa dei parlamentari in funzione di tutela dello svolgimento del mandato rappresentativo, propone alla Giunta di negare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza dell'on. Romano, formulata dalla Procura di Palermo. Ritiene, infatti, che nel caso di specie non sussistano talune condizioni fondamentali, individuate dalla stessa Corte costituzionale, che va a illustrare di seguito.
Declinando nel caso in esame i principi giurisprudenziali prima richiamati, rileva come, nella domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza dell'on. Romano, la Procura di Palermo non consideri in alcun modo l'incidenza di tale atto sul libero esercizio del mandato parlamentare né, tantomeno, dia conto dell'effettivo contemperamento tra gli interessi costituzionali coinvolti. A suo avviso, risulta altresì del tutto assente una motivazione circa l'impossibilità di fare ricorso a soluzioni procedimentali alternative, meno intrusive, idonee a soddisfare le esigenze investigative senza oltrepassare il limite del «sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare».
Sottolinea, in altri termini, come la Procura sembri presupporre – senza però esplicitarne le ragioni – che l'interesse investigativo e probatorio dell'Autorità giudiziaria debba prevalere in modo integrale e automatico su quello al libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Un simile approccio, tuttavia, si pone in frizione non solo con i principi sopra richiamati, ma anche con l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, secondo cui tutti i valori fondamentali tutelati dalla Costituzione «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri [...]. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 'tiranno' nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (sentenza n. 85 del 2013). Proprio per questo – prosegue la Consulta – «la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e dirittiPag. 31 fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza» (così la sentenza n. 20 del 2017).
Ad ulteriore sostegno della presente prospettazione, sottolinea poi come la motivazione relativa alla stessa «necessità» dell'atto che si chiede di autorizzare presenti, oggi, profili di criticità, anche alla luce dell'ordinanza del 2 dicembre 2025 con la quale il G.I.P. di Palermo – pur nel perimetro valutativo della probatio minor tipica della fase cautelare – ha ritenuto non sorrette da adeguato fondamento le accuse avanzate dalla Procura nei confronti dell'on. Romano. Tale ordinanza, non essendo stata impugnata dalla medesima Procura almeno per ciò che attiene alle misure concernenti l'on. Romano, ha determinato la formazione del c.d. giudicato cautelare sulla specifica posizione del parlamentare in questione, con una conseguenza difficilmente eludibile: l'impianto indiziario che costituiva il presupposto logico e giuridico della richiesta di sequestro risulta venuto meno, quantomeno allo stato.
Ritiene infatti decisivo osservare che la domanda di autorizzazione trasmessa alla Camera era costruita in modo diretto e inscindibile sull'assunto dell'esistenza, in capo all'on. Romano, di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di corruzione propria e di turbata libertà degli incanti. La Procura, in linea con la giurisprudenza penale, non ha rappresentato il sequestro come strumento esplorativo volto alla ricerca di nuovi indizi, bensì come mezzo destinato a «corroborare» un quadro ritenuto solido e già considerato idoneo a integrare il requisito della gravità indiziaria. Proprio questa impostazione, tuttavia, rende oggi la richiesta intrinsecamente contraddittoria: se il sequestro era giustificato perché serviva a rafforzare gravi indizi già esistenti, la caduta di quegli indizi – «certificata» dall'ordinanza del G.I.P. del 2 dicembre 2025 e consolidata dal mancato gravame da parte della Procura quantomeno con riferimento alla posizione dell'on. Romano – priva la misura del suo fondamento essenziale.
In tale contesto, appare illogico e, più ancora, incompatibile con i principi costituzionali e con quelli del diritto euro-unitario autorizzare la Procura a incidere sulla sfera comunicativa di un parlamentare mediante un atto di natura intrinsecamente invasiva quale il sequestro di corrispondenza. L'eccezionalità della misura, che dovrebbe essere ammessa soltanto quando strettamente necessaria e non altrimenti surrogabile, mal si concilia con un quadro nel quale i presupposti indiziari sono stati respinti dal giudice competente e non sono stati reintegrati da elementi nuovi, oggettivi e autonomi rispetto a quelli già ritenuti inconsistenti. Ne discende che un'eventuale autorizzazione, lungi dal rappresentare un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, finirebbe nel caso concreto per tradursi in un sacrificio sproporzionato e ingiustificato della libertà e dell'indipendenza del mandato rappresentativo. Ciò, a maggior ragione, ove si consideri che – come evidenziato dall'on. Romano nelle note scritte inviate alla Camera in base all'articolo 18 del Regolamento – parte di questa corrispondenza (inviata e ricevuta nella primavera del 2024) riguarda la campagna elettorale delle elezioni europee tenutesi nel mese di giugno 2024.
La paradossalità (quantomeno sopravvenuta) della richiesta emerge con particolare evidenza anche sul piano concreto. Si domanda, infatti, come la Camera potrebbe autorizzare il sequestro probatorio di corrispondenza dell'on. Romano con Cuffaro e con il direttore dell'ASP di Siracusa, Caltagirone – richiesto dalla Procura per confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di turbata libertà degli incanti – a fronte di un giudicato cautelare che ha escluso che l'on. Romano abbia esercitato pressioni su Caltagirone finalizzate al condizionamento dell'esito dell'appalto, tanto più in presenza dell'ulteriore rilievo secondo cui lo stesso Caltagirone avrebbe addirittura dimostrato di voler mantenere le debite distanze dalla società che, in ipotesi, avrebbe dovuto essere favorita. Prosegue, ancora, domandandosi come potrebbe essere autorizzato il sequestroPag. 32 di corrispondenza tra l'on. Romano e il titolare della ditta subappaltatrice (Euroservice), dal momento che il G.I.P. di Palermo non ha ritenuto provato il presunto interessamento del parlamentare a favore di tale ditta.
In simili condizioni, dunque, l'atto richiesto rischierebbe di assumere, almeno nella sua ricaduta sostanziale, una funzione sostitutiva del presupposto mancante: non già «corroborare» indizi gravi, bensì tentare di ricostruirli dopo che sono stati, prima, esclusi dal giudice e, poi, stabilizzati dal mancato appello cautelare nei confronti dell'on. Romano. Si tratterebbe, in altri termini, di autorizzare un inammissibile sequestro probatorio in «funzione esplorativa», che tuttavia non è consentito né dal diritto costituzionale (v. Corte costituzionale, sentenze n. 188 del 2010 e n. 170 del 2023) né dalla procedura penale (ex plurimis, v. da ultimo Corte di cassazione, Sez. 6, sentenza n. 33849 del 15/10/2025), in quanto, nel disegno del legislatore, tale strumento non è un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.
In definitiva, rebus sic stantibus, non risultano integrati i presupposti per autorizzare il sequestro di corrispondenza dell'on. Romano. Ciò vale alla luce dei principi di necessità, di indispensabilità e di proporzione che devono qualificare le richieste di autorizzazione ad acta, nonché dell'esigenza di «minimizzazione» del sacrificio della libertà e indipendenza del mandato parlamentare, come affermata dalla giurisprudenza costituzionale. Vale, altresì, alla luce della prospettiva euro-unitaria, ove la Corte di giustizia UE, proprio in tema di sequestro e accesso ai dati contenuti nello smartphone, ha chiarito che tale accesso possa essere consentito solo a condizione che «l'esistenza di sospetti ragionevoli nei confronti della persona sottoposta a indagine penale – indicanti che essa ha commesso, commette o intende commettere un reato, o che è implicata in un modo o nell'altro in tale reato – sia suffragata da elementi oggettivi e sufficienti» (sentenza 4 ottobre 2024 – causa C-548/21, che ha più diffusamente illustrato nel suo intervento del 10 dicembre 2025). Quindi, in assenza di gravi indizi a carico dell'on. Romano – e, anzi, dopo il formarsi del giudicato cautelare che li esclude – un'autorizzazione al sequestro di corrispondenza si risolverebbe in un provvedimento irragionevole, sproporzionato e non coerente con i canoni costituzionali ed euro-unitari che presidiano, al contempo, l'effettività delle indagini e la tutela della funzione parlamentare.
Devis DORI, presidente, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della questione alla prossima seduta, nella quale sarà posta in votazione la proposta del relatore di negare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza dell'on. Romano.
Mercoledì 4 febbraio 2026
AUTORIZZAZIONI AD ACTA
Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente il deputato Romano, proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (proc. penale 9567/2023 RGNR Mod. 21 – Doc. IV, n. 3).
(Seguito dell'esame conclusione).
Devis DORI, presidente, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza del deputato Francesco Saverio Romano, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Tale richiesta è stata formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito di un procedimento penale nel quale l'on. Romano è indagato per concorso nei reati di «corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio» (articoli 319, 319-bis e 321 c.p.) e di «turbata libertà degli incanti» (articolo 353 c.p.).
Al riguardo, ricorda che:
a) nella seduta introduttiva del 10 dicembre scorso, il relatore – on. Costa – ha illustrato la questione alla Giunta;
Pag. 33b) nella stessa seduta, la Giunta ha approvato, all'unanimità dei Gruppi presenti, la proposta del relatore di chiedere alla Procura di Palermo: 1) l'ordinanza con cui il GIP ha respinto la richiesta di applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'on. Romano; 2) il decreto di perquisizione e sequestro dei dispositivi di proprietà dei co-indagati, da cui gli inquirenti chiedono di estrarre la corrispondenza intercorsa con l'on. Romano;
c) con comunicazione inviata via PEC del 17 dicembre, la Procura di Palermo ha inviato la documentazione richiesta;
d) nella seduta del 14 gennaio, il relatore ha sintetizzato il contenuto di tale documentazione e segnatamente dell'ordinanza del G.I.P. di Palermo del 2 dicembre 2025;
e) nella seduta del 21 gennaio, lo stesso relatore ha sintetizzato le note scritte inviate dall'on. Romano in base all'articolo 18 del Regolamento;
f) infine, nella seduta del 28 gennaio scorso, il relatore ha proposto alla Giunta di negare l'autorizzazione richiesta dalla Procura di Palermo per le motivazioni esposte in tale seduta.
Ricorda che, come concordato, nella seduta odierna sarà posta in votazione la proposta del relatore.
Dario IAIA (FdI), a nome del proprio gruppo si associa pienamente alla proposta formulata dal relatore, condividendola in ogni sua parte.
Come rappresentato nella relazione introduttiva ricorda che è pervenuta alla Giunta una richiesta da parte della Procura della Repubblica di Palermo riguardo il sequestro della corrispondenza al deputato Romano, con particolare riferimento alla messaggistica WhatsApp e al contenuto di SMS. Richiama, in proposito, quanto chiarito dalla Corte costituzionale sul fatto che tali messaggi siano da ricomprendere nella definizione di corrispondenza tutelata dall'articolo 15 della Costituzione. Di conseguenza, è fondamentale che la richiesta dell'autorità giudiziaria sia non soltanto fondata ma esponga altresì le specifiche e adeguate motivazioni in base alle quali si chiede di conoscere le comunicazioni intercorse con un parlamentare.
Ritiene, invero, che la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Palermo sia assolutamente priva dei suddetti requisiti. Richiamando quanto già affermato dal relatore Costa, sottolinea che il GIP presso il tribunale di Palermo, con ordinanza del 2 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti dell'onorevole Romano non solo per mancanza delle esigenze cautelari ma anche per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 del codice di procedura penale.
Quanto sopra – a suo modo di vedere – significa che il presupposto in base al quale la richiesta di sequestro di corrispondenza è stata inoltrata sia venuto meno; il GIP, peraltro, nell'ordinanza richiamata, ha chiarito come non ricorrano in alcun modo neanche i gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un eventuale accordo corruttivo che sarebbe stato concluso dall'onorevole Romano né in merito alla gara interessata né in merito alla concessione di un subappalto a quella azienda che si presumeva essere stata vicino all'onorevole Romano.
Evidenzia, altresì, che non essendo stata impugnata l'ordinanza del GIP da parte della Procura della Repubblica di Palermo, si è formato su di essa anche il giudicato cautelare. Ricorda, inoltre, che il GIP ha escluso anche la configurazione del reato meno grave di traffico di influenze ex articolo 346-bis del codice penale.
In conclusione, con riferimento alla richiesta di sequestro della corrispondenza da parte della Procura, ricorda che – come già chiarito dalla Corte costituzionale – tale acquisizione non deve rappresentare l'elemento alla base delle indagini o uno strumento di ricerca della prova; al contrario l'acquisizione della corrispondenza, così come dei contenuti di WhatsApp e SMS, deve essere un elemento volto a corroborare un quadro indiziario grave e già esistente, quadro che – come si evince dagli atti – in questo caso non sussiste.Pag. 34
Per tutte le ragioni sopra esposte, a nome del gruppo di appartenenza, si associa alle conclusioni della relazione del collega Costa e preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.
Carla GIULIANO (M5S) ricorda come sia opportuno esaminare la vicenda in esame tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge n. 140 del 2003.
Rammenta, inoltre, che il collega Romano è indagato in concorso per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti e che, a suo avviso, la Giunta deve focalizzare la propria analisi, ai sensi del citato articolo 68 della Costituzione, sull'esistenza o meno di un fumus persecutionis nei confronti dell'onorevole Romano, vale a dire la sussistenza di un intento persecutorio nei confronti del collega che può aver dato avvio a questa richiesta di sequestro di corrispondenza.
Al riguardo, non ritiene che vi sia alcun intento persecutorio da parte della Procura della Repubblica di Palermo nei confronti dell'onorevole Romano e preannuncia quindi, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore Costa.
Fa presente, peraltro, che l'ordinanza del 2 dicembre del 2025 è successiva rispetto alla richiesta pervenuta alla Giunta dalla Procura con la quale, in data 4 novembre 2025, è stato convalidato il sequestro probatorio dei dispositivi nei confronti di altri indagati.
Non ritiene, inoltre, che sia compito della Giunta entrare nel merito dell'ordinanza in quanto, in tale modo, più che valutare l'esistenza di un fumus persecutionis, si andrebbe ad esaminare nel dettaglio la sussistenza dei reati contestati, ponendosi quasi come «super Cassazione» ed operando così una sostituzione rispetto alle funzioni proprie della magistratura.
Specifica che, a differenza del regime delle misure cautelari, per le quali occorre valutare i gravi indizi di colpevolezza che sono necessari per l'applicazione delle misure di carattere personale, il sequestro di corrispondenza rappresenta una misura probatoria volta ad acquisire, nel caso di specie, il contenuto di comunicazioni per cui non è richiesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza bensì il cosiddetto fumus commissi delicti.
Rileva, infine, come la Procura abbia agito correttamente, fornendo le motivazioni alla base della richiesta di procedere al sequestro di corrispondenza così da poter corroborare il quadro indiziario nei confronti dell'onorevole Romano.
In virtù delle motivazioni esposte, ribadisce – a nome del gruppo di appartenenza – il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore.
Pietro PITTALIS (FI-PPE) in relazione a quanto testé evidenziato dalla collega Giuliano, ricorda che la funzione della Giunta non è, a suo avviso, quella di «passacarte» del pubblico ministero né costituisce una sede ove acriticamente prendere atto delle richieste che pervengono. Diversamente, l'organo verrebbe meno alle funzioni che a tale organo sono assegnate dal Regolamento della Camera.
Fa presente che il relatore ha svolto un apprezzabile lavoro di approfondimento della richiesta in esame sia sotto l'aspetto fattuale sia, soprattutto, sotto l'aspetto giuridico, ben evidenziando quali sono i punti sui quali la Giunta deve concentrare il proprio esame e sempre senza alcun pregiudizio, considerato che le argomentazioni che emergono devono valere per chiunque si venga a trovare in analoga condizione.
Condividendo le osservazioni del collega Iaia, considera altresì che la richiesta di sequestro di corrispondenza, in questa vicenda, rischia oggettivamente di assumere una funzione sostitutiva rispetto a un presupposto che di fatto è assente: si tratta, infatti, non già di corroborare i gravi indizi bensì di ricostruirli dopo che sono stati esclusi in precedenza dal giudice e poi addirittura stabilizzati – come ricordato dal collega Iaia – dal mancato appello cautelare nei confronti dell'onorevole Romano.
Rimarca come, in tale contesto, si tratterebbe di consentire a un sequestro probatorio di assumere, in modo inammissibile,Pag. 35 una funzione meramente esplorativa che non è consentita né dalla Carta fondamentale né dalle norme del nostro codice di procedura penale.
Concorda con i richiami del relatore ad alcune sentenze del Giudice delle leggi in quanto, a suo avviso, chiariscono un principio immanente nel nostro ordinamento: lo strumento della acquisizione di corrispondenza non è un mezzo di ricerca della notizia di reato ma solo della sua conferma. Pertanto, in assenza di gravi indizi a carico dell'onorevole Romano, specie dopo il formarsi del giudicato cautelare che li esclude, ritiene che un'autorizzazione al sequestro di corrispondenza si risolverebbe in un provvedimento caratterizzato da una assoluta irragionevolezza e sproporzionalità in quanto non coerente con i canoni costituzionali, oltre che con quelli di valenza euro-unitaria già ben evidenziati nella relazione del collega Costa.
In conclusione, dichiara a nome del gruppo Forza Italia, il voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore.
Laura CAVANDOLI (LEGA), ringrazia il relatore Costa per gli approfondimenti svolti e per aver esaminato in maniera puntuale la fattispecie in esame sotto il profilo normativo e giurisprudenziale.
Si domanda, al di là del merito della questione, a cosa sia finalizzata la richiesta di acquisizione delle intercettazioni avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo a fronte del mancato appello, da parte della stessa, rispetto alla decisione del GIP presso il Tribunale di Palermo che ha respinto l'applicazione delle misure cautelari nei confronti del collega Romano.
Fa presente che la richiesta, pervenuta alla Giunta, di autorizzazione al sequestro di corrispondenza informatica e telematica nella forma di scambio di messaggi elettronici, mail, WhatsApp e simili appare motivata in modo assolutamente generico e ciò costituisce, di per sé, uno degli elementi in base ai quali – come illustrato dal relatore – la richiesta stessa non può essere accolta.
Preliminarmente, evidenzia come, dall'esame della documentazione pervenuta alla Giunta, i contenuti delle conversazioni tra il parlamentare e altri co-indagati, rinvenute nei dispositivi sequestrati a questi ultimi, sono già a disposizione del pubblico ministero, come emerso dagli approfondimenti svolti nelle precedenti sedute.
A suo avviso, pur ritenendo che la richiesta di sequestro di corrispondenza potrebbe risultare ultronea, considerato che il GIP presso il Tribunale di Palermo si è pronunciato in ordine alla richiesta di misure cautelari, prende atto che vi sono opinioni discordanti al riguardo. A tal proposito, ricorda che il relatore ha illustrato chiaramente i requisiti concernenti la richiesta di autorizzazione. Si tratta, in particolare, della sussistenza di un'adeguata motivazione in termini di necessità ai fini dello svolgimento delle indagini; della proporzionalità, adeguatezza e coerenza con l'impianto accusatorio; la stessa, inoltre, deve essere ispirata all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare; infine, deve essere adeguatamente motivata in ordine al bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti e tesa all'individuazione di soluzioni alternative a meno che queste siano ragionevolmente non praticabili.
Rileva che tali requisiti, a suo avviso, non sono rinvenibili nella domanda dell'autorità giudiziaria la quale, piuttosto, mira ad acquisire i contenuti della corrispondenza elettronica che, come si evince dalla documentazione a disposizione della Giunta, è già stata ottenuta in precedenza ma non ancora aperta.
In conclusione, ribadendo i propri dubbi in merito alla possibilità che la corrispondenza sia stata già analizzata e, più in generale, alle modalità con le quali l'intera vicenda è stata esaminata e ricordando che la Camera è chiamata a verificare che non sussistano elementi di fumus persecutionis in senso soggettivo e oggettivo, dichiara a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del relatore.
Antonella FORATTINI (PD-IDP) nel preannunciare il voto contrario del proprio gruppo in relazione alla proposta, avanzata dal relatore, di diniego dell'autorizzazione al sequestro di corrispondenza, fa presente Pag. 36come sia stato lo stesso deputato Romano a richiedere che le proprie comunicazioni Whatsapp fossero acquisite dalla Procura di Palermo, al fine di chiarire la propria posizione nell'indagine e che la Giunta ha respinto tale richiesta poiché non vi era stata una specifica domanda in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria competente.
Pietro PITTALIS (FI-PPE) prende atto che non è presente alla seduta il deputato Romano, coinvolto nella discussione odierna; ritiene tale impostazione corretta, diversamente dal comportamento seguito, in casi analoghi presso la Giunta delle elezioni, da parte di esponenti di altro gruppo di opposizione.
Devis DORI, presidente, non essendovi ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta del relatore di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente il deputato Francesco Saverio Romano, richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con nota pervenuta alla Camera il 28 novembre 2025.
La Giunta approva la proposta formulata dal relatore di negare l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza concernente il deputato Francesco Saverio Romano.
Il deputato Costa si intende quindi autorizzato a predisporre la relazione per l'Assemblea, che delibererà in via definitiva.