Doc. III, n. 1-bis
RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
composta dai deputati:
FEDERICO FORNARO, Presidente; CARMELA AURIEMMA e GIANDIEGO GATTA, Vicepresidenti; MADDALENA MORGANTE, GIULIO CESARE SOTTANELLI e GIANLUCA VINCI, Segretari; DAVIDE AIELLO, STEFANIA ASCARI, PINO BICCHIELLI, FRANCESCO EMILIO BORRELLI, ALICE BUONGUERRIERI, STEFANO CANDIANI, DIMITRI COIN, MARCELLO COPPO, BENEDETTO DELLA VEDOVA, ALESSANDRO GIGLIO VIGNA, GIANDONATO LA SALANDRA, ILENIA MALAVASI, MARIA STEFANIA MARINO, FRANCESCO MICHELOTTI, ANNA LAURA ORRICO, MASSIMILIANO PANIZZUT, ANDREA PELLICINI, PIETRO PITTALIS, FABIO PORTA, GIANFRANCO ROTONDI, LUCA SBARDELLA, ALESSANDRO SORTE, NICOLA STUMPO e EUGENIO ZOFFILI, Componenti
RELAZIONE DI MINORANZA
sull'elezione contestata della deputata
Anna Laura ORRICO per il Collegio uninominale n. 2
della XXIII Circoscrizione Calabria
Relatrice di minoranza: AURIEMMA
Presentata alla Presidenza il 7 marzo 2025
Onorevoli Colleghi! –
1. PREMESSE
Alle ultime elezioni politiche nazionali, svoltesi il 25 settembre 2022, nell'ambito del Collegio uninominale n. 2 della XXIII Circoscrizione (Calabria) – tra gli altri – erano candidati in quota maggioritaria la deputata Anna Laura Orrico per la lista Movimento 5 Stelle e l'Avv. Andrea Gentile per la coalizione di liste di centrodestra (Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia, Noi Moderati – Noi con l'Italia Maurizio Lupi – Italia al Centro con Toti – Coraggio Italia Brugnano – UDC). Risultava eletta la deputata Anna Laura Orrico, con 66.197 voti validi secondo i dati risultanti al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale, seguita in termini di voti riportati dall'Avv. Andrea Gentile. Il divario di voti tra la candidata eletta e il candidato Gentile era pari a 482 voti secondo i dati di proclamazione e a 484 voti, sempre a favore della candidata eletta, al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale.
Alla luce del ricorso proposto ex articolo 9 del Regolamento della Giunta delle elezioni dall'Avv. Gentile in data 17 ottobre 2022, il Comitato di verifica per il collegio uninominale Calabria U02 ha proceduto in prima battuta alla verifica di un campione di schede nulle e bianche pari al 5 per cento delle Sezioni del Collegio. Successivamente, il medesimo Comitato ha proceduto alla verifica di tutte le schede bianche e nulle delle Sezioni per un totale di 10.759.
All'esito della revisione effettuata – con modalità e criteri di dubbia legittimità procedurale – dal Comitato, la cifra elettorale della deputata Orrico è risultata pari a 66.431 voti validi, mentre quella dell'Avv. Gentile è arrivata a 66.671 voti validi. Pertanto, il divario sarebbe ora pari a 240 voti a favore del ricorrente.
Di conseguenza, la Giunta ha deliberato, a margine della camera di consiglio dello scorso 17 gennaio, l'annullamento dell'elezione della deputata Anna Laura Orrico nel collegio uninominale n. 2 della XXIII circoscrizione Calabria e la proclamazione, per il medesimo collegio, del ricorrente Andrea Gentile, e di conseguenza, l'annullamento dell'elezione della deputata Elisa Scutellà per il collegio plurinominale della XXIII circoscrizione Calabria nella lista Movimento cinque Stelle (M5S), proclamata ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per la lista M5S, rimettendo la decisione all'esame dell'Assemblea.
Fondamentali ai fini delle determinazioni della Giunta nella direzione testé indicata sono risultati, da un lato, il criterio adottato per il riconteggio delle schede nulle – che irritualmente e contrariamente ai dettami forniti dal Ministero dell'Interno, ha attribuito rilevanza al voto espresso in favore di più liste appartenenti alla medesima coalizione (con unico segno o più segni) e, dunque, utile anche ai fini della quota maggioritaria sui Collegi uninominali –; dall'altra, le precipue modalità dell'istruttoria condotta in modo discriminatorio e parziale – in considerazione della reiezione delle istanze proposte delle parti interessate rispetto ad un supplemento di istruttoria, ritenuta indispensabile per una ulteriore verifica anche delle schede valide; oltre alla mancata promozione di un ciclo di audizione di esperti, che sarebbe stata utile Pag. 3alla luce della rilevanza giuridica degli effetti derivanti dall'approvazione dell'emendamento soppressivo del criterio di nullità n. 8 (di cui si dirà più ampiamente nel prosieguo): tutti elementi che non possono non condurre verso la conclusione che le scelte della Giunta siano state in questa sede determinate in funzione esclusivamente di interessi politici, anziché in adempimento della sua missione istituzionale.
2. CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO: LEGGE ELETTORALE E ISTRUZIONI MINISTERIALI
Al fine di confutare gli approdi a cui è sinora pervenuta la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, prima di esaminare nel dettaglio il contenuto e gli effetti del criterio che ha sovvertito l'esito del conteggio sulle schede nulle, appare opportuno rilevare anche in questa sede che dagli articoli 58, 59-bis e 70 del D.P.R. n. 361 del 1957 (recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati») emerge a chiare lettere in primis quali siano le formule legittime con cui esercitare correttamente il diritto di voto, nonché gli specifici criteri di validità e di nullità dei voti espressi. Sono, infatti, considerate espressamente come valide le seguenti modalità di voto, le quali in ogni caso rilevano su entrambe le componenti – maggioritaria e proporzionale – del sistema elettorale: (1) segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi nel collegio plurinominale; (2) segno tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale; (3) duplice segno, di cui uno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale; (4) duplice segno di cui uno sul contrassegno e uno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima.
Viceversa, nulla viene esplicitamente statuito in ordine all'ipotesi – cruciale nel caso de quo – in cui l'elettore abbia tracciato più segni su diversi (o su tutti i) contrassegni di liste (o liste di candidati) tra loro collegate in coalizione sulla quota proporzionale o un sol segno che «attraversi» tutte le liste o almeno due di esse.
A tale lacuna sopperiscono le Istruzioni ministeriali del 2018, che riconducono ipotesi del genere pacificamente fra i casi di nullità del voto per mancanza di univocità della volontà dell'elettore. E questa soluzione è stata, infatti, caldeggiata dalla stessa Giunta delle elezioni nell'ambito dei «Criteri di validità o nullità delle schede elettorali» approvati il 26 giugno 2019 che, al n. 8, prevedeva espressamente la nullità dei «voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste. Tale nullità del voto di lista trascina con sé la nullità del voto al candidato, non essendo possibile che una scheda sia nulla solo parzialmente ed essendo tale modalità di espressione del voto suscettibile di consentire l'identificabilità dello stesso».
Conseguentemente, anche per l'anno 2022, il Ministero dell'interno ha diramato le proprie istruzioni (Pubblicazione n. 3 del 2022), confermando espressamente anche per la nuova tornata elettorale che «Si ha la nullità della scheda (...) se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di più di un candidato uninominale o sul contrassegno di più Pag. 4liste anche se collegate tra loro». Nelle medesime Istruzioni ministeriali si chiarisce, infatti, che (p. 104): «Le particolari caratteristiche del voto congiunto previsto dalla legge n. 165 del 2017 comportano la necessità di assegnare comunque il voto espresso per il candidato uninominale alla/e lista/e collegata/e e viceversa; ciò, pertanto, rende impossibile poter considerare le stesse schede parzialmente valide e parzialmente nulle (o parzialmente valide e parzialmente contestate e provvisoriamente non attribuite). La scheda deve in ogni caso considerarsi nulla per mancanza di univocità del voto qualora siano votati più candidati uninominali o più liste».
Ne deriva che, affinché la scheda sia considerata valida, alla luce della specificità del sistema elettorale misto, il voto espresso dall'elettore, quand'anche espresso con un solo segno (sull'uninominale o sul plurinominale), deve riversare i propri effetti anche sulla quota di seggi assegnata (su base maggioritaria o proporzionale) non espressamente considerata da questi col proprio segno.
Nel caso di specie, invece, diversamente da quanto previsto dalla legge elettorale, il riconteggio è stato caratterizzato da un meccanismo di trasferimento atipico del voto che, per giunta, è stato applicato due volte, come si spiegherà più approfonditamente oltre.
3. CRITERI DI RICONTEGGIO DELLE SCHEDE NULLE. INFONDATEZZA DELLA TESI PROSPETTATA. RIASSEGNAZIONE SCHEDE BIANCHE: DATO ANOMALO
Come anticipato, l'esito del riconteggio dei voti in termini favorevoli al ricorrente Avv. Gentile deriva sostanzialmente dall'adozione di un atipico criterio di validità delle schede nulle, che si basa su un meccanismo di «doppio trasferimento». In base a tale meccanismo sono stati recuperati ben 298 voti, pertanto, a fronte di un distacco di soli 240 voti, questa costituisce la vera causa che ha determinato il ribaltamento dei risultati, perché in assenza di tale criterio risulterebbe comunque un divario di 58 voti in favore dell'Onorevole Orrico.
Invero, nel caso di specie, l'abrogazione del citato criterio n. 8 – non senza un equivoco di fondo – è stata interpretata assumendo che in caso di uno o più contrassegni su più liste elettorali sia possibile disporre un primo trasferimento in favore del candidato collegato a quelle liste ed un secondo trasferimento sul sistema proporzionale che interessa tutte le liste della coalizione, vale a dire anche quelle liste che l'elettore ha espressamente escluso dall'attribuzione del voto.
A ben guardare, invece, l'unica applicazione costituzionalmente orientata dei meccanismi di trasferimento del voto, come espressamente contemplati dall'articolo 58 della Legge elettorale si basa su due fattori essenziali: che questi processi entrino in gioco solo quando l'elettore non abbia espresso il voto in modo completo e operino sulla sola componente non formalizzata; e che gli stessi si attivino in base a soluzioni che siano già conosciute dall'elettore, proprio perché previste dalla legge.
Differentemente da quanto previsto dalla legge elettorale, nel caso de quo, il riconteggio è stato caratterizzato da un meccanismo di trasferimento atipico, che ha trasferito la plurima preferenza di lista (peraltro, già in contrasto con la disciplina prevista dalla legge elettorale)Pag. 5 sulla quota maggioritaria, per farne poi discendere – di qui il «duplice trasferimento» – gli effetti sul Collegio plurinominale. Detto in altri termini, si applica un secondo trasferimento «di ritorno» che si sostituisce alla volontà espressa dall'elettore che, pur avendo consapevolmente escluso alcune liste dall'attribuzione della quota proporzionale del voto, vede rideterminata in senso opposto la sua volontà.
Appare lapalissiano, dunque, come ci si trovi di fronte ad una «forzatura» di non poco conto, ovvero un doppio meccanismo di trasferimento, non previsto da alcuna norma, sopravvenuto, comunque incompatibile con il sistema elettorale vigente e che, soprattutto, consente di attribuire il voto in palese contrasto con la volontà espressa dall'elettore.
A tacer d'altro, invero, ciò determinerebbe un'ulteriore torsione manipolativa del voto dell'elettore, con nuovi e più gravi riflessi sui principi costituzionali, quali quello di libertà del voto di cui all'articolo 48 Cost., nonché sul principio di uguaglianza ex articolo 3 Cost. Basti pensare che nel caso in cui un elettore, esprimendo il voto sul solo collegio plurinominale, abbia deliberatamente scelto di escludere uno dei partiti della coalizione, in forza del suddetto meccanismo, si vedrebbe riattribuito forzatamente il voto anche in favore di quel partito.
Sotto altro profilo, altrettanto rilevante, si consideri che il doppio trasferimento applicato nel riconteggio delle schede, lungi dal voler attuare il principio del favor voti, finisce piuttosto con il contraddirlo. Tale principio, infatti, non è espressivo della necessità di conservare l'efficacia del voto alla stregua di un qualsiasi atto, ma di preservare la ben più rilevante volontà dell'elettore. Per tale ragione la sua applicazione è circoscritta ai casi in cui non vi siano dubbi sull'univocità del voto: il principio del favor voti, in altre parole, non è suscettibile di temperare o sanare in alcun modo la mancanza di univocità dell'elettore nell'esprimere il proprio voto, di guisa che il medesimo non può trovare sede nel caso di specie, in quanto, prima di applicare il suddetto principio, si pone la questione logicamente preliminare di identificare univocamente la volontà dell'elettore.
Ed è proprio questa l'ipotesi verificatasi nel caso de quo, in cui, col nuovo criterio, non si è agevolata l'interpretazione della volontà dell'elettore che non sapesse orientarsi nella comprensione delle istruzioni per dargli validità, bensì si è distorta la volontà di questi – a prescindere dalla richiamata comprensione delle regole vigenti – pur di conferirgli un risultato utile all'attuale maggioranza parlamentare.
Appare evidente, dunque, l'erroneità dell'approccio che ha caratterizzato le determinazioni della Giunta, perché nel caso di specie non si pone un problema di segni di riconoscimento o della validità del voto espresso secondo modalità grafiche lato sensu irrituali, bensì l'interpretazione del suo significato in senso univoco: in altre parole, si sta spacciando una rideterminazione del voto contro la volontà degli elettori per una sorta di sanatoria sulle modalità irrituali della sua espressione. Dunque, l'applicazione del nuovo criterio ermeneutico non è volta a ridurre la casistica dei segni di riconoscimento, ma ad attribuire a tutti costi un valore ad un voto non univoco.
Si rileva anche in questa sede, inoltre, che proprio l'applicazione della suddetta nuova regola di attribuzione dei voti, al fine di non Pag. 6integrare una palese violazione dei diritti delle parti, avrebbe dovuto condurre piuttosto la Giunta per le elezioni ad accogliere l'istanza di riconteggio delle schede valide. Rammarica constatare, invece, come ciò non sia avvenuto, nonostante l'articolo 4 del Regolamento demandi alla medesima Giunta «il potere di verifica dei risultati elettorali, di revisione delle schede nulle, bianche e contestate e, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali». Dunque, conformemente al citato art. 4 del Regolamento, tale «necessità» si è irrimediabilmente verificata proprio in forza dell'esito del riconteggio sulle schede nulle e bianche, che ha comprovato come lo scarto numerico dei voti fra i due candidati, già estremamente contenuto all'atto della proclamazione degli eletti, si sia ulteriormente ridotto a soli 240 voti.
Appare quindi alla scrivente del tutto antistituzionale l'approccio assunto dalla Giunta che – senza alcun principio di prova – ha dato seguito alla verifica delle uniche tipologie di schede (bianche e nulle) da cui poteva provenire solo un vantaggio all'Avv. Gentile, senza tuttavia promuovere anche la verifica di quelle valide, il cui esito sarebbe stato invece del tutto imprevedibile. Invero, il riconteggio delle schede valide sarebbe apparsa l'unica, consequenziale e doverosa scelta da compiere dopo che, in assenza di un qualsivoglia accertamento sul principio di prova offerto dal ricorrente, è stato deliberato d'ufficio il riconteggio delle schede nulle e bianche, che anziché offrire delle indicazioni risolutive, ha restituito uno scenario ancor più incerto.
Infine con riferimento alle schede dichiarate e verbalizzate dai Presidenti di Seggio come «bianche», ma assegnate dal Comitato di verifica si evidenzia, stante la sua singolarità, una circostanza ritenuta di «particolare rilievo» della stessa Presidente. In particolare è quantomeno singolare il dato relativo al numero di schede bianche riassegnate, pari a circa il 10 per cento, atteso che nelle precedenti legislature tale fenomeno si era verificato in proporzioni significativamente più contenute, pari a circa il 3 per cento. È opportuno evidenziare come la «validazione» delle schede originariamente considerate bianche abbia determinato un recupero di ben 440 voti.
4. L'IRRITUALITÀ DELLA PROCEDURA: DAL PRINCIPIO DI PROVA ALL'EFFICACIA RETROATTIVA DEL CRITERIO DI RICONTEGGIO DELLE SCHEDE
Altro aspetto della vicenda che si stigmatizza anche in questa sede, che è risultato determinante ai fini della deliberazione della Giunta, risiede certamente nella circostanza che l'intera istruttoria sulla verifica dei voti è stata condotta in modo discriminatorio e parziale, sia alla luce della menzionata reiezione dell'istanza di revisione delle schede valide (a fronte di un divario di voti ulteriormente assottigliatosi), sia per la violazione delle regole procedurali poste, per un verso, a garanzia dell'integrità delle schede elettorali (che si riflette necessariamente sulle operazioni di riconteggio) e, per altro verso, del principio di parità delle armi (che si collega al claudicante principio di prova fornito dal ricorrente, a tratti inattendibile e a tratti illegittimo).
Ci si riferisce, anzitutto, alla circostanza – confermata dalla stessa Giunta – che il presente procedimento sia stato avviato d'ufficio – pertanto, il ricorso del Gentile ha rappresentato una semplice occasio. Pag. 7Per giunta, con finalità puramente esplorative, posto che nessun principio di prova valido è stato mai fornito o vagliato dalla Giunta.
Invero, il ricorrente, equivocando il significato da attribuire al principio di prova «attenuato» che sussiste in materia elettorale, non ha affidato il suo riscontro alle dichiarazioni dei soli rappresentanti di lista, ossia di soggetti che si assume abbiano concretamente assistito alle operazioni di scrutinio in funzione del ruolo istituzionalmente ricoperto, ma ha fatto riferimento soprattutto a singoli elettori, in quanto delle 83 dichiarazioni prodotte in giudizio, la quasi totalità è stata resa da elettori che affermano di aver assistito alle operazioni di spoglio.
Orbene, si consideri che il paragrafo 23.1 delle Istruzioni ministeriali stabilisce che «alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione», circoscrivendo l'accesso ai locali in cui avvengono gli scrutini ad un numero delimitato di soggetti.
Nel caso di specie, sembrerebbe dunque essersi registrata in modo anomalo – con capillare diffusione su tutto il territorio del collegio – una partecipazione massiva degli elettori alle operazioni di spoglio.
Altra anomalia certamente rilevante è che quasi tutti gli elettori coinvolti (ma analoghe considerazioni valgono anche per i pochi rappresentanti di lista) hanno reso dichiarazioni rispetto a più di una Sezione, lasciando intendere di aver presenziato agli scrutini non solo di una o due, ma finanche di tre sezioni contemporaneamente. Quindi, si sarebbe dovuto prendere atto che tali elettori abbiano riferito su circostanze apprese in modo illegittimo.
Tuttavia, ciò che desta più sconcerto è che tale presenza contrasta platealmente con il contenuto dei verbali delle operazioni di spoglio – che, giova ricordarlo, fanno piena prova fino a querela di falso – i quali, in nessun caso, danno atto della presenza di singoli elettori agli scrutini.
In conclusione, l'unico principio di prova fornito dal ricorrente si fondava su fatti e circostanze del tutto inattendibili, perché sconfessati documentalmente dai verbali delle stesse operazioni di scrutinio che dovrebbero escludere univocamente la presenza di quei cittadini elettori alle operazioni di spoglio.
Pertanto, la Giunta avrebbe dovuto condurre un supplemento di attività istruttoria per conferire un minimo di credibilità alle dichiarazioni allegate, invece, non vi è stato alcun controllo sull'identità dei dichiaranti, nessuna verifica sull'appartenenza alle relative sezioni elettorali e finanche nessun riscontro sulla paternità delle relative sottoscrizioni: nessuna delle 83 dichiarazioni con cui si è contestata la mancata attribuzione di n. 805 voti al ricorrente ha avuto conferma.
In altre parole, è stata riconosciuta attendibilità ad un mezzo di prova, ossia alle schede elettorali bianche e nulle che potrebbero essere entrate nella disponibilità di terzi prima del loro approdo in Parlamento. Del resto, questa potrebbe essere l'unica ragione in grado di giustificare sia la significativa anomalia statistica che si è riscontrata rispetto alle schede bianche, ove un numero insolitamente alto delle stesse è stato poi attribuito al solo ricorrente, sia le regioni per cui 30 schede non sono risultate più reperibili. E non si può sostenere che tale questione non impatti con il procedimento di verifica dei poteri, perché Pag. 8il riconteggio si basa proprio su quel materiale, indipendentemente dall'esistenza di un reato. Sicché, prima ancora di procedere al riconteggio ci si sarebbe dovuti chiedere se quel riconteggio potesse restituire un risultato attendibile, in quanto condotto su schede potenzialmente manipolate.
Alla luce di tali considerazioni, appare ancora di più incomprensibile la scelta della Giunta di limitarsi al riconteggio delle sole schede bianche e nulle, anziché dare seguito a quanto consentito dal regolamento, per cui «la cognizione della Giunta è piena e non limitata ai soli motivi di ricorso, come invece avviene nei giudizi civili o amministrativi».
Ne deriva, dunque, che l'esigenza di disporre un'istruttoria ab origine meramente esplorativa non può che collegarsi all'approvazione dell'emendamento soppressivo del criterio di nullità n. 8, che ha determinato un effetto «recuperativo» di cui avrebbe potuto giovarsi solo l'attuale maggioranza parlamentare (cui appartiene il ricorrente).
Sotto altro profilo, si ribadisce, peraltro, che, in base a quanto già detto sul doppio meccanismo di trasferimento applicato, la decisione con cui verrebbero definitivamente attribuiti i voti oggetto di contestazione al candidato Gentile sarebbe contraria ai precetti stabiliti dall'art. 48 della Costituzione, secondo il quale «il voto è personale ed eguale, libero e segreto».
Inoltre, la decisione della Giunta in stridente contrasto con principi costituzionali, nella misura in cui attribuisce efficacia retroattiva al nuovo criterio di riconteggio delle schede: se finanche la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge è limitata nei suoi effetti retroattivi, l'«abrogazione» di uno dei criteri di nullità delle schede elettorali non potrebbe che seguire la stessa sorte in termini di efficacia temporale, dovendo al più trovare applicazione a partire dalla prossima tornata elettorale. Peraltro, con la singolare circostanza che le Istruzioni ministeriali delle prossime elezioni politiche dovrebbero contenere indicazioni diverse per le due Camere, in quanto il «Giudice delle (rispettive) elezioni» avrebbe fornito interpretazioni discordanti per i due rami del Parlamento italiano.
L'applicazione retroattiva dei meccanismi di trasferimento del voto che si vogliono far derivare dall'abrogazione del citato Criterio n. 8 contrasterebbe, inoltre, anche con il principio di uguaglianza scolpito nell'articolo 3 della Costituzione, minando altresì l'unità giuridica della Repubblica, in quanto verrebbero selettivamente applicati unicamente a quei collegi in cui è stato avviato il procedimento di verifica dei poteri, mentre tutti gli altri collegi del territorio nazionale hanno fatto affidamento sulle Istruzioni ministeriali, regolarmente pubblicate e distribuite in tutte le sezioni.
Infine, il mutamento retroattivo del criterio di nullità delle schede elettorali finirebbe per ledere il legittimo affidamento dell'elettore, il quale confidava sul fatto che la modalità di espressione del voto oggi «recuperata» avrebbe dovuto determinare l'annullamento del proprio voto.
Appare cristallino, pertanto, come si sia consumato un indebito vantaggio procedurale e sostanziale a favore del ricorrente Gentile – allineato all'attuale maggioranza parlamentare – nella consapevolezza che l'unico schieramento che avrebbe potuto subire un'eventuale deminutioPag. 9 all'esito del riconteggio è quello, attualmente all'opposizione, della candidata eletta Orrico.
Al primo è stato, infatti, concesso il riconteggio integrale delle schede nulle e valide senza alcun valido motivo, mentre alla deputata Orrico è stato inesorabilmente e apoditticamente negato persino il medesimo diritto del controllo a campione delle schede valide, nonostante il divario fra i due candidati si fosse più che dimezzato.
È opportuno rammentare che l'autodichia delle Camere è una guarentigia nei confronti degli altri poteri dello Stato, non uno strumento di «tirannia della maggioranza», com'è invece avvenuto nel caso di specie, laddove è stato percorso ogni itinerario possibile per giungere alla contestazione di un deputato dell'opposizione. Infatti, all'occorrenza, sono stati cambiati i criteri, si è negata l'audizione di esperti, si è estesa la cognizione ben oltre i motivi di ricorso, si è avviato il riconteggio delle schede che, poi, è stato brutalmente interrotto, benché il risultato parziale abbia prodotto esiti ancor più incerti di quelli preesistenti. Insomma, tutto purché si arrivasse all'obiettivo di rinforzare i ranghi della maggioranza.
Carmela AURIEMMA,
Relatrice per la minoranza.